Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. IV, sentenza 22/12/2025, n. 2102 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 2102 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02102/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00031/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 31 del 2024, proposto da
Manfredi s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore sig.ra NN ON, rappresentata e difesa dagli avvocati Giuseppe Morbidelli, Matteo Anastasio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di TR, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Marco Orzalesi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
dell’ordinanza contingibile e urgente n.61 del 26.06.2023, a firma del Sindaco del Comune di TR, con cui quest'ultimo ordinava ai proprietari responsabili dell'immobile ex “Hotel Patria” di provvedere “con URGENZA e comunque non oltre DIECI giorni dalla notifica del presente atto a porre rimedio alle cause che determinano lo stato di incuria, degrado e fatiscenza, nonché l'eventuale occupazione abusiva del fabbricato ed in particolare: 1. di provvedere alla custodia garantendo l'efficace chiusura degli immobili nel rispetto delle disposizioni edilizie e la pulizia degli stessi ponendo in essere interventi di bonifica, sanificazione e decoro urbano…al fine di prevenire fenomeni di degrado urbano…2. di eseguire una chiusura atta a impedire l'occupazione abusiva e garantire la sicurezza pubblica, la pubblica incolumità ed eliminare gravi pericoli per la salute pubblica; 3.di eseguire interventi di rimozione della vegetazione spontanea, nonché interventi di potatura delle piante, le quali dovranno essere eseguite rispettando la fisiologia delle diverse specie arboree e secondo i principi e le modalità previste dall'art. 5 e dell'allegato I del regolamento del Verde Urbano; 4. di rimuovere i rifiuti urbani abbandonati e gli altri materiali depositati nella resede dell'immobile in questione nelle modalità consentite dalle leggi vigenti…il divieto a chiunque di ingresso, dimora e soggiorno nell'immobile sito in Duca della Vittoria 91-93 di cui al foglio 36 particella 33, con eccezione degli aventi diritto, previa adozione delle necessarie cautele volte a prevenire gli infortuni”.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di TR;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 dicembre 2025 il dott. IG IO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La società ricorrente è proprietaria, dal 23 maggio 2018, dell’immobile precedentemente adibito ad attività alberghiera con la denominazione di “Hotel Patria”, sito in TR, viale Roma n.185 e distinto in catasto al foglio 135, particella 133, sub. 2, 3 e 4; nel corso degli anni, l’immobile (non più adibito ad attività alberghiera ed in stato di degrado) è stato oggetto di numerose segnalazioni, ad opera della stessa proprietà, di occupazioni abusive e danneggiamenti.
Con ordinanza contingibile ed urgente 26 giugno 2023, n. 61, prot. 0040430 (in pari data notificata via P.E.C. alla società ricorrente), il Sindaco di TR ordinava alla società proprietaria dell’immobile di porre rimedio, con urgenza e comunque non oltre dieci giorni dalla notificazione dell’atto, “alle cause che determinano lo stato di incuria, degrado e fatiscenza”:
1) provvedendo alla custodia, garantendo l’efficace chiusura degli immobili nel rispetto delle disposizioni edilizie e la pulizia degli stessi, ponendo in essere interventi di bonifica, sanificazione e decoro urbano (eliminazione di rifiuti, erbacce, arbusti, materiali in stato di abbandono, deiezioni animali/umane, pulizia, scritte e vegetazione spontanea presenti sulle facciate) al fine di prevenire fenomeni di degrado urbano;
2) eseguendo una chiusura atta a impedire l’occupazione abusiva e garantire la sicurezza pubblica, la pubblica incolumità ed eliminando gravi pericoli per la salute pubblica;
3) eseguendo interventi di rimozione della vegetazione spontanea, nonché interventi di potatura delle piante, i quali dovranno essere eseguite rispettando la fisiologia delle diverse specie arboree e secondo i principi e le modalità previste dall'art. 5 e dell'allegato I del regolamento del verde urbano;
4) rimuovendo i rifiuti urbani abbandonati e gli altri materiali depositati nell’immobile in questione con le modalità consentite dalle leggi vigenti;
5) affiggendo l’ordinanza sulle recinzioni dell’edificio, in non meno di dieci copie.
L’ordinanza sindacale (che peraltro disponeva il divieto di ingresso nell’edificio di persone diverse dagli aventi diritto, fino all’effettuazione degli adempimenti necessari alla messa in sicurezza dell’immobile) era impugnata dalla società ricorrente, con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, che era affidato a censure di: 1) violazione o falsa applicazione degli artt. 50, comma 5, e 54, commi 4 e 4 bis , del d.lgs. n. 267 del 2000 (T.U.E.L.), eccesso di potere per difetto dei presupposti, illogicità, ingiustizia manifesta; 2) violazione dell’art. 50, comma 5 e dell’art. 54 commi 4 e 4 bis del d.lgs. n. 267 del 2000, insussistenza dei requisiti di contingibilità e urgenza nell’ordinanza impugnata; 3) violazione o falsa applicazione dell’art. 50, comma 5, dell’art. 54, commi 4 e 4 bis del d.lgs. n.267 del 2000, eccesso di potere per difetto dei presupposti, illogicità, contraddittorietà, ingiustizia manifesta; 4) violazione o falsa applicazione dell’ art. 50, comma 5, dell’art. 54, commi 4 e 4 bis del d.lgs. n. 267 del 2000 e dell’art. 192 del d.lgs. 152 del 2006, eccesso di potere per difetto dei presupposti e conseguente violazione dell’art. 7 della legge n.241 del 1990, illogicità, difetto di motivazione, violazione del principio di proporzionalità, del principio di utilità e di congruità del mezzo prescelto con riferimento allo scopo, nonché della coerenza tra le circostanze di fatto e il contenuto dell’atto e del minor sacrificio possibile per i privati destinatari; 5) violazione o falsa applicazione dell’art. 50, comma 5, dell’art. 54, commi 4 e 4 bis del d.lgs. n.267 del 2000, eccesso di potere per difetto dei presupposti, illogicità; 6) eccesso di potere e violazione di legge con riferimento alla parte che vieta l’ingresso all’immobile, con eccezione degli aventi diritto.
A seguito della proposizione, da parte dell’Amministrazione comunale di TR (precisamente, in data 21 novembre 2023), dell’opposizione di cui agli artt. 10 del d.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199 e 48, 1° comma del c.p.a., il gravame straordinario era ritualmente riproposto in sede giurisdizionale.
Si costituiva in giudizio l’Amministrazione comunale di TR, controdeducendo sul merito del ricorso ed articolando eccezione preliminare di inammissibilità per difetto di sottoscrizione dell’atto di proposizione del ricorso straordinario (o, almeno, della copia notificata all’Amministrazione comunale) ed acquiescenza all’atto impugnato intervenuta in data antecedente alla proposizione del gravame straordinario.
Alla pubblica udienza del 16 dicembre 2025 il ricorso era quindi trattenuto in decisione.
2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per acquiescenza all’atto impugnato intervenuta in data antecedente alla proposizione del gravame straordinario.
A questo proposito, deve essere preliminarmente richiamato l’orientamento giurisprudenziale ormai stabilizzato (pienamente condiviso dalla Sezione e posto a base delle eccezioni proposte dall’Amministrazione resistente) che ha rilevato come, “nel caso in cui l'interessato abbia previamente proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato ed a seguito dell'opposizione, prevista dall'art. 10 d.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199, dell'impugnazione sia investito il giudice amministrativo mediante atto di riassunzione, davanti a lui, del ricorso, …l’originaria inammissibilità del ricorso straordinario si convert(a) … (nell’)inammissibilità del ricorso giurisdizionale a meno che l’atto di riassunzione abbia tutti i requisiti, formali e sostanziali e con riferimento all'osservanza di termini di decadenza, per valere come autonoma impugnativa giurisdizionale” (Cons. Stato, sez. VI, 22 dicembre 1983, n. 917; sez. V, 25 marzo 1991, n. 357; sez. IV, 31 maggio 2007, n. 2858; T.A.R. Lombardia, Milano, sez. II, 23 giugno 2004 n. 2655).
2.1. Nel caso di specie, non può certamente trovare accoglimento la prima eccezione preliminare proposta dalla difesa dell’Amministrazione comunale di TR e che desume l’inammissibilità del gravame trasposto dalla mancanza della firma digitale della legale rappresentante della ricorrente nell’originario ricorso straordinario e, comunque, nella copia notificata al Comune di TR (che mancherebbe di “qualsivoglia firma - autografa e/o digitale - quantunque nel frontespizio riporti la dicitura "Firmato digitalmente da NN ON”).
A questo proposito, il semplice esame del ricorso straordinario proposto dalla ricorrente (doc. A del relativo deposito) evidenzia chiaramente la presenza di una firma digitale della legale rappresentante della società ricorrente apposta in data antecedente alla proposizione del ricorso (precisamente, il 20 ottobre 2023) e si tratta di una rilevazione del tutto sufficiente a concludere per l’ammissibilità del gravame straordinario, alla luce della sicura natura amministrativa del rimedio e della conseguente applicabilità alla fattispecie delle previsioni di cui al d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 (codice dell'amministrazione digitale) che attribuiscono rilevanza anche alla sottoscrizione con firma digitale dell’atto.
Del resto, anche la stessa difesa del Comune di TR, nella memoria di replica, ha lealmente dato atto del fatto che il documento di cui alla lettera A del deposito di controparte recasse quella sottoscrizione digitale, la cui esistenza era stata, in un primo momento, negata, così sostanzialmente limitando la propria prospettazione alla mancanza della sottoscrizione nella sola copia del ricorso notificata all’Amministrazione comunale.
Del tutto irrilevante risulta poi il fatto (peraltro non dimostrato in giudizio mediante l’esibizione del relativo documento) che la copia notificata all’Amministrazione comunale recasse solo la dizione relativa all’avvenuta firma digitale e non una firma autonoma, risultando del tutto sufficiente il fatto (come già rilevato, non più contestato) che l’originale del ricorso recasse la sottoscrizione digitale.
2.2. Al contrario, pienamente fondata risulta la seconda eccezione preliminare relativa al fatto stesso che il ricorso straordinario sia stato proposto dopo che parte ricorrente aveva già manifestato la propria volontà di ottemperare gli obblighi nascenti dal provvedimento, senza alcuna riserva ed in realtà, largamente ottemperato gli obblighi nascenti dall’ordinanza in data di molto antecedente alla proposizione del gravame.
A questo proposito, deve essere preliminarmente richiamato l’orientamento giurisprudenziale (anche in questo caso, pienamente condiviso dalla Sezione) che ha rilevato come “l’acquiescenza ad un provvedimento amministrativo sussist(a) solo nel caso in cui ci si trovi in presenza di atti, comportamenti o dichiarazioni univoci, posti liberamente in essere dal destinatario dell'atto, che dimostrino la chiara ed incondizionata volontà dello stesso di accettarne gli effetti e l'operatività” (Cons. Stato, sez. IV, 25 settembre 2014, n. 4825; sez. VI, 4 luglio 2014, n. 3407; sez. IV, 12 giugno 2014, n. 2998; T.A.R. Molise, 25 luglio 2014, n. 508).
Nella fattispecie, siamo sicuramente in presenza di un’ipotesi in cui parte ricorrente ha manifestato piena acquiescenza agli obblighi nascenti dal provvedimento impugnato, già in data 29 giugno 2023, quando ha presentato una denuncia alla Polizia locale di TR (acquisita al protocollo dell’Ente al n. 41175; doc. n. 7 del deposito della resistente), segnalando un diverbio intervenuto con alcuni occupanti dell’immobile, durante un sopralluogo effettuato “al fine di prendere visione di quanto esposto nell’ordinanza Nr. 61 del 26/6/2023, ed avere elementi utili per ottemperare alla stessa, così come disposto dall’illustrissimo Sindaco di TR”; a conferma della volontà della ricorrente di ottemperare il provvedimento impugnato (ribadita dalla successiva nota 5 luglio 2023 della legale rappresentante della ricorrente; doc. n. 8 del deposito dell’Amministrazione comunale) è poi il sopralluogo effettuato dalla Polizia municipale il 4 settembre 2023 (testimoniato dal relativo verbale 28 settembre 2023 prot. n. 0060163; doc. n. 13 del deposito della resistente) che ha testimoniato l’avvenuta ottemperanza a quasi tutte le prescrizioni dell’ordinanza sindacale, comprese quelle relative alla regolazione della vegetazione ed allo smaltimento dei rifiuti e ad eccezione della sola prescrizione (di certo, accessoria) relativa all’affissione dell’ordinanza impugnata.
Del resto, si tratta di una circostanza già evidenziata dallo stesso gravame straordinario che già richiamava gli accessi all’immobile eseguiti dopo l’intervento dell’ordinanza sindacale e finalizzati alla sua ottemperanza ed i conseguenziali rischi per l’incolumità della legale rappresentate e dei relativi incaricati derivanti dagli “incontri” e dai diverbi intervenuti “durante i vari tentativi di ottemperare agli ordini di specie”; l’esistenza di una chiara volontà della ricorrente di ottemperare l’atto impugnato senza alcuna riserva, intervenuta in una data di molto precedente la proposizione del gravame straordinario risulta pertanto indiscutibile e documentata dagli atti richiamati, con conseguente impossibilità di considerare ammissibile la proposizione del gravame intervenuta dopo l’esecuzione dell’atto impugnato e ad acquiescenza ormai maturata.
La preclusione derivante dall’intervenuta acquiescenza al provvedimento impugnato non è poi superata dal generico riferimento, contenuto nella memoria di replica della ricorrente, ad una permanenza dell’interesse “anche solo per richiedere il risarcimento dei danni subiti in un successivo ed autonomo giudizio amministrativo”; con tutta evidenza, si tratta, infatti, di una circostanza che potrebbe legittimare l’accertamento dell’illegittimità dell’atto ai sensi dell’art. 34, 3° comma c.p.a. in ipotesi di improcedibilità sopravvenuta del ricorso, ma che non esplica alcuna efficacia in un’ipotesi in cui il ricorso era da considerarsi ab origine inammissibile e la parte aveva l’onere di proporre direttamente l’azione risarcitoria nell’ordinario termine di decadenza, non risultando più (ovviamente) proponibile l’azione di annullamento.
3. In definitiva, il ricorso (pur sostanzialmente fondato nel merito, in considerazione della sostanziale mancanza dei requisiti di contingibilità ed urgenza necessari per l’emanazione dell’ordinanza sindacale) deve pertanto essere dichiarato inammissibile per acquiescenza; sussistono ragioni per procedere alla compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile, come da motivazione.
Compensa le spese di giudizio tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
IC GI, Presidente
IG IO, Consigliere, Estensore
Giovanni Ricchiuto, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IG IO | IC GI |
IL SEGRETARIO