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Sentenza 2 dicembre 2024
Sentenza 2 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 02/12/2024, n. 1754 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 1754 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 6544/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Riccardo Di Pasquale Presidente dott. Susanna Zavaglia Relatore dott. Eugenio Bolondi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6544/2022 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. e Parte_1 C.F._1 dell'avv. MALAGOLI ANTONIO ( ) VIA FULVIO TESTI 29 MODENA;
, C.F._2 elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ABATE BRUNO Controparte_1 C.F._3
*1968 e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIALE TRENTO TRIESTE N. 36 41124 MODENA presso il difensore avv. ABATE BRUNO *1968
CONVENUTO/I
Con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Parte ricorrente ha precisato le conclusioni come da ricorso introduttivo;
parte resistente ha precisato le conclusioni come da comparsa di costituzione del 23.6.2023.
pagina 1 di 2 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La separazione personale fra i coniugi deve essere senz'altro pronunziata, ricorrendo tutti i presupposti di cui all'art.151 c.c., essendo evidente l'intollerabilità della convivenza dal tenore degli atti difensivi anche della parte resistente, che riconosce l'avvenuta irrimediabile frattura del rapporto coniugale, ed anche sulla base dei comportamenti mantenuti dalle parti.
Nelle more del giudizio la figlia nata il [...], è divenuta maggiorenne, di Persona_1
talchè non occorre più provvedere in ordine al suo affidamento e collocamento. oggi studentessa non economicamente indipendente, abita con la madre nella casa familiare Per_1
di proprietà esclusiva del sig. posta in Modena, via Crocetta 21, di cui va dunque CP_1 confermata l'assegnazione alla ricorrente ai sensi dell'art. 337 sexies c.c..
Venendo alle questioni economiche, non essendo documentate modifiche della situazione in essere al momento dell'emissione dell'ordinanza presidenziale pronunciata in data 1.3.2023, compiutamente motivata, le disposizioni ivi contenute devono essere integralmente confermate in questa sede.
Il complessivo esito del giudizio giustifica la integrale compensazione delle spese legali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena, definitivamente decidendo nella causa di cui in epigrafe, ogni diversa eccezione, domanda ed istanza disattesa,
- pronunzia la separazione personale fra i coniugi , nata a Parte_1
Mogadiscio (Somalia), il 03.10.1978, e , nato a [...], il [...], Controparte_1
unitisi in matrimonio a Modena, il 29.07.2006;
- Assegna a la casa familiare posta in Modena, via Crocetta 21; Parte_1
- Con decorrenza dall'ordinanza presidenziale, dispone che il padre versi alla madre a titolo di contributo ordinario al mantenimento della figlia la somma mensile di € 150,00 annualmente rivalutabile sulla base dell'incremento dei prezzi al consumo delle famiglie, da versarsi entro il giorno dieci d'ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo quanto previsto dal
Protocollo adottato dal Tribunale di Modena del 25/09/2019, da intendersi qui integralmente richiamato.
Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Modena nella Camera di Consiglio della Sezione Civile in data 27/11/2024
Modena, 27 novembre 2024
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Susanna Zavaglia dott. Riccardo Di Pasquale
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Riccardo Di Pasquale Presidente dott. Susanna Zavaglia Relatore dott. Eugenio Bolondi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6544/2022 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. e Parte_1 C.F._1 dell'avv. MALAGOLI ANTONIO ( ) VIA FULVIO TESTI 29 MODENA;
, C.F._2 elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ABATE BRUNO Controparte_1 C.F._3
*1968 e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIALE TRENTO TRIESTE N. 36 41124 MODENA presso il difensore avv. ABATE BRUNO *1968
CONVENUTO/I
Con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Parte ricorrente ha precisato le conclusioni come da ricorso introduttivo;
parte resistente ha precisato le conclusioni come da comparsa di costituzione del 23.6.2023.
pagina 1 di 2 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La separazione personale fra i coniugi deve essere senz'altro pronunziata, ricorrendo tutti i presupposti di cui all'art.151 c.c., essendo evidente l'intollerabilità della convivenza dal tenore degli atti difensivi anche della parte resistente, che riconosce l'avvenuta irrimediabile frattura del rapporto coniugale, ed anche sulla base dei comportamenti mantenuti dalle parti.
Nelle more del giudizio la figlia nata il [...], è divenuta maggiorenne, di Persona_1
talchè non occorre più provvedere in ordine al suo affidamento e collocamento. oggi studentessa non economicamente indipendente, abita con la madre nella casa familiare Per_1
di proprietà esclusiva del sig. posta in Modena, via Crocetta 21, di cui va dunque CP_1 confermata l'assegnazione alla ricorrente ai sensi dell'art. 337 sexies c.c..
Venendo alle questioni economiche, non essendo documentate modifiche della situazione in essere al momento dell'emissione dell'ordinanza presidenziale pronunciata in data 1.3.2023, compiutamente motivata, le disposizioni ivi contenute devono essere integralmente confermate in questa sede.
Il complessivo esito del giudizio giustifica la integrale compensazione delle spese legali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena, definitivamente decidendo nella causa di cui in epigrafe, ogni diversa eccezione, domanda ed istanza disattesa,
- pronunzia la separazione personale fra i coniugi , nata a Parte_1
Mogadiscio (Somalia), il 03.10.1978, e , nato a [...], il [...], Controparte_1
unitisi in matrimonio a Modena, il 29.07.2006;
- Assegna a la casa familiare posta in Modena, via Crocetta 21; Parte_1
- Con decorrenza dall'ordinanza presidenziale, dispone che il padre versi alla madre a titolo di contributo ordinario al mantenimento della figlia la somma mensile di € 150,00 annualmente rivalutabile sulla base dell'incremento dei prezzi al consumo delle famiglie, da versarsi entro il giorno dieci d'ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo quanto previsto dal
Protocollo adottato dal Tribunale di Modena del 25/09/2019, da intendersi qui integralmente richiamato.
Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Modena nella Camera di Consiglio della Sezione Civile in data 27/11/2024
Modena, 27 novembre 2024
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Susanna Zavaglia dott. Riccardo Di Pasquale
pagina 2 di 2