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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 24/09/2025, n. 665 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 665 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI FROSINONE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice di Frosinone, Dott. Stefano Troiani, ha pronunziato la seguente:
SENTENZA
Nella causa civile di secondo grado iscritta al numero 1974 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024 promosso
DA
(c.f. ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, con sede a Frignano (CE) Via Matteotti 67, rappresentata e difesa dall'Avv.
Umberto Colabella, come da procura da intendersi posta in calce al ricorso in appello ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito a Napoli (NA) in Via Vico Vasto a Chiaia 28;
-Appellante-
CONTRO
in persona del Prefetto pro tempore, con sede a in Piazza della Controparte_1 CP_1
Libertà 14;
-Appellata/contumace-
Oggetto: Appello avverso alla sentenza del Giudice di Pace di Ferentino – Dott.ssa Sara Rea - n. 363/2023
(R.G. 573/2023) pubblicata il data 13.08.2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La proponeva appello avverso la sentenza emessa dal Giudice Parte_1 Parte_1 di Pace di Ferentino – nella persona della Dott.ssa S. Rea – n. 363/2023 depositata in data 13.08.2024, con la quale veniva disposto il rigetto del ricorso dalla stessa proposto avverso e per l'annullamento delle ordinanze ingiunzioni n. 00026970 e 00026979.
Riassumendo brevemente i fatti di causa di cui al primo grado di giudizio, si rileva che l'appellante presentava ricorso presso la avverso e per l'annullamento dei verbali emessi in Controparte_1 violazione al codice della strada, SCV0007046278 E SCV0007052023.
La notificava, a quel punto, all'appellante le predette due ordinanze di ingiunzione, non CP_1 accogliendo il ricorso proposto dalla . Parte_1
Avverso tali ordinanze l'appellante proponeva ricorso dinanzi il Giudice di Pace di Ferentino, ribadendo le contestazioni già allegate in sede di ricorso amministrativo gerarchico al Prefetto di , tuttavia, CP_1 introducendo ulteriori motivi di impugnazione dei verbali come la mancata taratura delle apparecchiature e l'assenza della omologazione delle stesse.
Il Giudice di Pace di Ferentino, nel rigettare l'opposizione spiegata dall'appellante motivava che “Nel caso in esame parte ricorrente non si è limitata a reiterare le ragioni dell'opposizione spiegata al Prefetto, ma ha aggiunto diversi e nuovi motivi non deducibili in questa sede. Pertanto, deve tenersi conto solo delle motivazioni esposte innanzi all'autorità amministrativa e, dunque, legittimamente riesaminarle in questa sede”.
Sulla scorta di ciò il Giudice di Pace valutava le sole doglianze e motivi di opposizione svolti dall'odierno appellante in sede di ricorso gerarchico/amministrativo e rigettava l'opposizione.
Avverso la predetta sentenza di proponeva appello sostenendo Parte_1 Parte_1 la legittimità del ricorso proposto in primo grado, anche con riferimento ai nuovi e diversi motivi rispetto a quelli spiegati innanzi il Prefetto di Frosinone.
Posto ciò, l'appellante ribadiva le eccezioni riguardanti la necessaria revisione e prova di taratura dello strumento elettronico di rilevamento della velocità, nonché, l'assenza del requisito di strada a scorrimento ai fini dell'utilizzo dell'autovelox fisso e l'assenza della prova di notifica dei verbali prodromici.
Concludeva per l'accoglimento dell'appello previa declaratoria di nullità, annullabilità, inefficacia e/o comunque revoca delle ordinanze di ingiunzione prefettizie e i verbali sottostanti.
All'udienza del 15.04.2025 la causa veniva trattenuta in decisione e rinviata al 23.09.2025 per la decisione.
L'appello è fondato.
Preliminarmente deve dichiararsi la contumacia della . Controparte_1
Ritiene il Giudice di Pace di Ferentino nella sentenza impugnata di non poter valutare i “diversi e nuovi” motivi proposti dal ricorrente in sede giurisdizionale, poiché non prospettati nel ricorso amministrativo dinanzi il Prefetto.
Tale decisione del Giudice di prime cure non appare adeguatamente supportata dalla normativa vigente e giurisprudenza della Corte di Cassazione.
In tal senso, la norma è chiara nel prevedere che il ricorso amministrativo è alternativo al ricorso al Giudice di pace avverso il verbale di accertamento (art. 204 bis CDS), tuttavia, avverso la successiva ordinanza prefettizia - emessa all'esito del procedimento regolato dall'art. 204 CDS - il sanzionato può sempre proporre l'opposizione dinanzi al Giudice di pace ai sensi dell'art. 205 CDS (attualmente regolata dall'art. 6
D.LGS. 150/2011), e sollevare questioni già proposte in sede amministrativa (eventualmente non esaminate o non motivatamente respinte). Detta opposizione è - in sostanza - uno strumento per portare la controversia nella sua interezza di fronte al giudice, trattandosi di un giudizio sul rapporto, soltanto introdotto da un atto, con effetto devolutivo pieno (Cass. 5891/2004; Cass. 21954/2004; Cass. 4302/2006;
Cass. s.u. 1786/2010; Cass. 17799/2014; Cass. 12503/2018).
L'esperimento del ricorso amministrativo facoltativo avverso il verbale di accertamento, consentito dall'art. 203 D.lgs. 285/1992, non comporta la definitività e l'incontestabilità della sanzione, né impedisce di formulare con l'opposizione all'ordinanza ingiunzione tutte le censure che riguardino il corretto esercizio del potere sanzionatorio.
Il ricorrente/appellante, dopo aver proposto ricorso al Prefetto, ha - pertanto - legittimamente impugnato la successiva ordinanza ingiunzione, potendo dedurre anche vizi dell'accertamento presupposto, non essendo incorso in alcuna decadenza.
Sul punto, nel giudizio di primo grado il ricorrente aveva contestato, tra l'altro, l'assenza di taratura ed omologazione dello strumento elettronico di rilevamento. Deve osservarsi che tale contestazione appare fondata, poiché, sostenuta anche dalla recente ordinanza della Corte di Cassazione n. 10505/2024, per la quale le multe elevate per eccesso di velocità tramite autovelox non omologati sono nulle.
A fronte della spiegata eccezione sollevata in primo grado dal ricorrente era onere dell'Ente resistente di fornire la prova della regolarità, in temini di omologazione e corretta funzionalità, dell'apparecchiatura elettronica in questione.
Dunque, rimanendo contumace, la non ha ottemperato all'onere probatorio che Controparte_1 incombeva sulla stessa.
Per tali ragioni l'appello risulta fondato e merita di essere accolto.
Per il principio della soccombenza, stante l'accoglimento dell'appello, le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio vengono poste a carico della parte appellata e liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie l'appello e in riforma della sentenza del Giudice di Pace di Ferentino n. 363/2023 (R.G. 573/2023) annulla i verbali n. SCV0007046278 e SCV0007052023.
Condanna parte appellata al pagamento delle spese di lite del doppio grado di giudizio che vengono liquidate complessivamente in € 299,00 per esborsi, € 1.278,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie al 15%, iva se dovuta e cpa come per legge, da distrarsi in favore del difensore di parte appellante dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Frosinone nella camera di Consiglio, all'esito del deposito delle note a trattazione scritta del
23.09.2025.
Frosinone data di deposito Il Giudice
Dott. Stefano Troiani
Alla stesura della presente sentenza ha contribuito l'Ufficio del Processo nella persona del dott. Giuseppe
Fratarcangeli.