TRIB
Sentenza 20 dicembre 2024
Sentenza 20 dicembre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 20/12/2024, n. 3281 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 3281 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2024 |
Testo completo
N. 259/2021 R.A.C.C.
Tribunale di Torre Annunziata
Sezione seconda civile
________________
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Monocratico del Tribunale di Torre Annunziata, Sezione seconda civile dott. ssa Luisa
Zicari, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I° grado iscritta al n° 259/2021 del ruolo affari contenziosi civili
TRA
, nata a [...] il [...], residente Parte_1
in Trecase (NA) alla via Vesuvio n. 120, C.F. , rappresentata e difesa, in C.F._1 virtù di mandato allegato in calce all' atto di citazione dall'avv.to Varcaccio Garofalo Giuseppe e con lo stesso elett.te dom.ta in Torre Annunziata alla via G. Alfani n. 15
ATTRICE
E
, nato a [...] il [...]- C.F. ivi Controparte_1 C.F._2
residente a[...], rapp.to e difeso dall'Avv. Francesco Faraone giusta procura in calce alla comparsa di costituzione ed elett.te domiciliato in Boscoreale alla Via Giovanni della
Rocca n. 313
CONVENUTO
E - già - (P.I. ), con Controparte_2 Controparte_3 P.IVA_1
sede legale e direzione in Milano, Piazza Vetra n. 17, in persona del procuratore ad negotia dr. CP_4
munito dei poteri di rappresentanza legale in forza della procura del 12.12.2016 in autentica di
[...]
Notaio Dr. di Milano ai numeri 70.180 di rep. 11.049 racc., rappresentata e difesa dagli Persona_1
Avvocati Claudio Paolo Cambieri e Furio De Palma del Foro di Milano ed elettivamente domiciliata con gli stessi presso lo Studio dell'Avv. Lucia Piscitelli , in Caserta, Via F. Renella n. 88, giusta C.F._3
procura allegata ai sensi dell'art. 10 D.P.R. 13.02.2001 N. 123.
CHIAMATO IN CAUSA
Oggetto: Responsabilità professionale.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato evocava in giudizio innanzi Parte_1
l'intestato Tribunale di Torre Annunziata il dottor , iscritto al numero 481 Controparte_1 dell'albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili di Torre Annunziata, esponendo che, in data
28 agosto 2018, le fosse stato notificato dall'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale II di
Napoli l'avviso di accertamento numero TF501AL02592/2018, con il quale l' – Controparte_5
per effetto ed inconseguenza del grave, negligente ed imperito errore commesso dal professionista incaricato – rilevava “…la contabilizzazione delle seguenti fatture passive confluite ai fini dichiarativi del reddito di impresa al rigo RG22 del modello UNICOSP/2015, “altri componenti negativi”, il cui fornitore risulta la ditta : fattura n. 03/2014, imponibile € Parte_2
12.600,00…fattura n. 07/2014, imponibile € 12.600,00… fattura n. 09/2014, imponibile €
12.600,00…Tale scorretta contabilizzazione ha comportato una irregolare liquidazione periodica dell'Iva…”.
Esponeva, altresì, che, con la notifica del menzionato avviso di accertamento le fosse stato intimato il pagamento del complessivo importo di euro 61.396,34 (euro sessantunomilatrecentonovantasei/34), di cui euro 33.507,00 per imposte, euro 23.359,50 per sanzioni, euro 4.521,09 per interessi maturati sino alla data del 01/10/2018 ed euro 8,75 per spese di notifica. Concludeva affinché l'adito Tribunale accertasse e dichiarasse la responsabilità professionale del convenuto, dott. , e per l'effetto, lo condannasse, a titolo di risarcimento dei Controparte_1
danni, patrimoniali e non patrimoniali, morali, esistenziali ed alla vita di relazione, al pagamento dell'importo di euro 47.600,00 (euro quarantasettemilaseicento/00) oltre interessi maturati e maturandi, accessori, spese successive, ovvero nella diversa somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre agli interessi come per legge, ai sensi degli artt. 1223, 1224 e 2043 c.c., anche all'esito della quantificazione e valutazione operata dal C.T.U., di cui se ne faceva espressa richiesta.
Si costituiva il convenuto dott. , il quale , nel merito chiedeva il rigetto della domanda Controparte_1
attorea, e chiedeva comunque la chiamata in causa della società assicurativa “ , in persona Controparte_6
del legale rapp.te p.t., con sede in Milano Piazza Vetra, 17 – P.IVA. , al fine di essere P.IVA_1 manlevato e chiedere alla detta società di essere tenuto indenne da qualsivoglia pregiudizio, nella denegata ipotesi di condanna.
Si costituiva, altresì, la terza chiamata in causa, la quale deduceva che nonostante le allegazioni dell'Attrice
e del convenuto assicurato sul preteso errore professionale - non v'era alcuna prova (opponibile alla
Compagnia) che il Dott. avesse commesso un errore professionale, né che i danni richiesti dalla CP_1
Sig.ra fossero ricollegabili ad esso. Parte_1
Deduceva la compagnia che era stato imputato dalla Agenzia delle Entrate alla Sig.ra l'utilizzo di Parte_1 fatture “inesistenti” e tanto non poteva “essere inquadrato come un “errore professionale”, ma in ben altre fattispecie giuridiche” , peraltro non v'era prova alcuna della provenienza di tali fatture che non erano mai state prodotte in giudizio, né trasmesse alla Compagnia in fase stragiudiziale.
Rilevava la compagnia ulteriori “anomalie” riguardo all'evento, ovverosia “la mancanza di qualsivoglia prova, il colpevole ritardo tra l'evento e la denuncia del sinistro, la mancata impugnazione dell'avviso di accertamento”.
Infine deduceva l'inoperatività della polizza.
Concessi i termini 183 VI c cpc e disposta la TU , nel corso delle operazioni peritali, il TU invitava la parte attrice a valutare la possibilità - insorta nelle more del procedimento giudiziale per effetto della previsione normativa - di aderire alla rottamazione quater, per abbattere sanzioni, interessi ed oneri.
E pertanto, in ottemperanza all'invito del TU, eseguite le proprie opportune valutazioni, nel prosieguo delle operazioni peritali, veniva fornita al TU la domanda di adesione alla rottamazione quater da parte della signora - che veniva allegata alla relazione - la quale provvedeva a presentare regolare Parte_1
istanza di adesione agevolata (art. 1, commi da 231 a 252 della Legge n. 197/2022). Pertanto, all'esito, era possibile ritenere che le sanzioni ed interessi, in uno agli oneri di riscossione, per effetto dell'adesione alla rottamazione, fossero pari a zero.
Conseguentemente, all'udienza del 04/07/2024, la attrice evidenziava che - nonostante la dichiarata disponibilità ad addivenire ad una bonaria risoluzione in ordine al riconoscimento delle spese e competenze legali e della altresì dichiarata disponibilità, in tal senso, da parte del convenuto, entrambe manifestate nel corso delle operazioni peritali e ribadite in udienza , alcun riscontro perveniva da parte dell'ente assicuratore chiamato in causa.
Parte attrice chiedeva dunque dichiararsi la cessazione della materia del contendere con vittoria delle spese di lite.
All'esito la causa veniva assegnata a sentenza con i termini 190 cpc.
Solo parte attrice e chiamata depositavano note., non depositata comparse conclusionali il convenuto .
Con riferimento dunque al merito della suddetta domanda deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere in quanto, nelle more del giudizio, per come risulta dal verbale redatto dall'ausiliare e ribadito dalle parti nelle note a trattazione scritta, l'attrice ha provveduto ad avvalersi della rottamazione delle cartelle esattoriali e pertanto le sanzioni ed interessi, in uno agli oneri di riscossione, per effetto dell'adesione alla rottamazione, sono diventati pari a zero , restando unicamente la somma residua che era originariamente comunque dovuta.
Orbene dovendo il giudice del merito pronunziare d'ufficio la cessazione della materia del contendere una volta venuto a conoscenza di fatti obiettivi, posteriori alla domanda giudiziale, dai quali deriva in concreto l'eliminazione del contrasto tra le parti e il conseguente venir meno della necessità della pronunzia giudiziale (ex multis, Cass. 22-3-1995, n. 3265), non resta che provvedere in ordine al regime delle spese processuali, in virtù del principio della soccombenza virtuale (cfr. Cass. 21-4-1990, n. 3346).
Ritiene il Tribunale che, nel merito, sebbene con qualche perplessità, la domanda attorea era fondata nei confronti del convenuto , e che, pertanto, essa sarebbe stata accolta per quanto di ragione.
Le perplessità in effetti si evince dalla circostanza che – come emerso dagli accertamenti dell'ADE diverse ditte -tutte seguite dal nella contabilità – riportavano fatture della ditta e che si CP_1 Parte_2
trattava di “fatture oggettivamente inesistenti” (cfr. accertamento ADE).
Dagli atti emerge che , invece, non vi sarebbero stati i presupposti per la manleva del convenuto da parte dell'assicurazione. Infatti la condotta inadempiente del , rispetto agli obblighi contrattuali (mancata tempestiva CP_1
denunzia del sinistro, mancato chiarimento della sua condotta, omissione della comunicazione del sinistro in sede di rinnovo, mancato adempimento dell'obbligo di non nominare il legale, …), ha innanzitutto comportato la perdita delle garanzie prestate dalla polizza.
In ogni caso dall'esame della documentazione in atti non appare del tutto sufficientemente provato che la fattispecie in esame possa essere qualificata come una ipotesi di errore professionale e per la quale può operare l'assicurazione.
Pertanto , per tutto quanto esposto, deve affermarsi la soccombenza virtuale del convenuto con riguardo alla domanda attorea , oltre alla soccombenza del convenuto rispetto alla chiamata in causa poiché – come si è detto – la domanda di manleva non poteva che essere rigettata .
Ne consegue che le spese di lite, tenuto conto dell'importo richiesto e di quello che in ogni caso sarebbe stato dovuto , nonché tenuto conto del beneficio di quasi 6000,00 euro in capo all'attrice
(cfr. relazione TU) per aver potuto disporre della somma che era dovuta all'ADE e che è stata versata dalla solo successivamente , vanno quantificate sulla base dei Dm 55/14 e 147 /22 Parte_1
(i assenza di nota spese depositata) in € 3.809,00 per compensi professionali , oltre spese vive, oltre spese generali al 15%, IVA e CA., da distrarsi al difensore anticipatario Avv. Giuseppe Varcaccio
Garofalo, ed analoga cifra dovrà essere corrisposta da parte di in favore dell' Controparte_1 [...]
. CP_3
Le spese di ctu devono essere poste definitivamente a carico del avendovi dato causa CP_1
P.Q.M.
Il Giudice Monocratico, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
[...]
nei confronti di con chiamata in causa di Parte_1 Controparte_1 CP_3
, ogni altra istanza, eccezione, deduzione disattesa, così provvede:
[...]
A) Dichiara cessata la materia del contendere;
B) Condanna al pagamento delle spese di lite in favore di Controparte_1 Parte_1
quantificate in € 3.809,00 per compensi professionali , oltre spese vive, oltre spese generali al 15%, IVA e
CA., da distrarsi al difensore anticipatario Avv. Giuseppe Varcaccio Garofalo;
C) Condanna al pagamento delle spese di lite in favore di , Controparte_1 Controparte_3
quantificate in € 3.809,00 per compensi professionali , oltre spese vive, oltre spese generali al 15%, IVA e
CA.. D) Pone le spese di ctu definitivamente a carico di . Controparte_1
Torre Annunziata 20 dicembre 2024
Il Giudice Monocratico dott.ssa Luisa Zicari
Tribunale di Torre Annunziata
Sezione seconda civile
________________
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Monocratico del Tribunale di Torre Annunziata, Sezione seconda civile dott. ssa Luisa
Zicari, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I° grado iscritta al n° 259/2021 del ruolo affari contenziosi civili
TRA
, nata a [...] il [...], residente Parte_1
in Trecase (NA) alla via Vesuvio n. 120, C.F. , rappresentata e difesa, in C.F._1 virtù di mandato allegato in calce all' atto di citazione dall'avv.to Varcaccio Garofalo Giuseppe e con lo stesso elett.te dom.ta in Torre Annunziata alla via G. Alfani n. 15
ATTRICE
E
, nato a [...] il [...]- C.F. ivi Controparte_1 C.F._2
residente a[...], rapp.to e difeso dall'Avv. Francesco Faraone giusta procura in calce alla comparsa di costituzione ed elett.te domiciliato in Boscoreale alla Via Giovanni della
Rocca n. 313
CONVENUTO
E - già - (P.I. ), con Controparte_2 Controparte_3 P.IVA_1
sede legale e direzione in Milano, Piazza Vetra n. 17, in persona del procuratore ad negotia dr. CP_4
munito dei poteri di rappresentanza legale in forza della procura del 12.12.2016 in autentica di
[...]
Notaio Dr. di Milano ai numeri 70.180 di rep. 11.049 racc., rappresentata e difesa dagli Persona_1
Avvocati Claudio Paolo Cambieri e Furio De Palma del Foro di Milano ed elettivamente domiciliata con gli stessi presso lo Studio dell'Avv. Lucia Piscitelli , in Caserta, Via F. Renella n. 88, giusta C.F._3
procura allegata ai sensi dell'art. 10 D.P.R. 13.02.2001 N. 123.
CHIAMATO IN CAUSA
Oggetto: Responsabilità professionale.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato evocava in giudizio innanzi Parte_1
l'intestato Tribunale di Torre Annunziata il dottor , iscritto al numero 481 Controparte_1 dell'albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili di Torre Annunziata, esponendo che, in data
28 agosto 2018, le fosse stato notificato dall'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale II di
Napoli l'avviso di accertamento numero TF501AL02592/2018, con il quale l' – Controparte_5
per effetto ed inconseguenza del grave, negligente ed imperito errore commesso dal professionista incaricato – rilevava “…la contabilizzazione delle seguenti fatture passive confluite ai fini dichiarativi del reddito di impresa al rigo RG22 del modello UNICOSP/2015, “altri componenti negativi”, il cui fornitore risulta la ditta : fattura n. 03/2014, imponibile € Parte_2
12.600,00…fattura n. 07/2014, imponibile € 12.600,00… fattura n. 09/2014, imponibile €
12.600,00…Tale scorretta contabilizzazione ha comportato una irregolare liquidazione periodica dell'Iva…”.
Esponeva, altresì, che, con la notifica del menzionato avviso di accertamento le fosse stato intimato il pagamento del complessivo importo di euro 61.396,34 (euro sessantunomilatrecentonovantasei/34), di cui euro 33.507,00 per imposte, euro 23.359,50 per sanzioni, euro 4.521,09 per interessi maturati sino alla data del 01/10/2018 ed euro 8,75 per spese di notifica. Concludeva affinché l'adito Tribunale accertasse e dichiarasse la responsabilità professionale del convenuto, dott. , e per l'effetto, lo condannasse, a titolo di risarcimento dei Controparte_1
danni, patrimoniali e non patrimoniali, morali, esistenziali ed alla vita di relazione, al pagamento dell'importo di euro 47.600,00 (euro quarantasettemilaseicento/00) oltre interessi maturati e maturandi, accessori, spese successive, ovvero nella diversa somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre agli interessi come per legge, ai sensi degli artt. 1223, 1224 e 2043 c.c., anche all'esito della quantificazione e valutazione operata dal C.T.U., di cui se ne faceva espressa richiesta.
Si costituiva il convenuto dott. , il quale , nel merito chiedeva il rigetto della domanda Controparte_1
attorea, e chiedeva comunque la chiamata in causa della società assicurativa “ , in persona Controparte_6
del legale rapp.te p.t., con sede in Milano Piazza Vetra, 17 – P.IVA. , al fine di essere P.IVA_1 manlevato e chiedere alla detta società di essere tenuto indenne da qualsivoglia pregiudizio, nella denegata ipotesi di condanna.
Si costituiva, altresì, la terza chiamata in causa, la quale deduceva che nonostante le allegazioni dell'Attrice
e del convenuto assicurato sul preteso errore professionale - non v'era alcuna prova (opponibile alla
Compagnia) che il Dott. avesse commesso un errore professionale, né che i danni richiesti dalla CP_1
Sig.ra fossero ricollegabili ad esso. Parte_1
Deduceva la compagnia che era stato imputato dalla Agenzia delle Entrate alla Sig.ra l'utilizzo di Parte_1 fatture “inesistenti” e tanto non poteva “essere inquadrato come un “errore professionale”, ma in ben altre fattispecie giuridiche” , peraltro non v'era prova alcuna della provenienza di tali fatture che non erano mai state prodotte in giudizio, né trasmesse alla Compagnia in fase stragiudiziale.
Rilevava la compagnia ulteriori “anomalie” riguardo all'evento, ovverosia “la mancanza di qualsivoglia prova, il colpevole ritardo tra l'evento e la denuncia del sinistro, la mancata impugnazione dell'avviso di accertamento”.
Infine deduceva l'inoperatività della polizza.
Concessi i termini 183 VI c cpc e disposta la TU , nel corso delle operazioni peritali, il TU invitava la parte attrice a valutare la possibilità - insorta nelle more del procedimento giudiziale per effetto della previsione normativa - di aderire alla rottamazione quater, per abbattere sanzioni, interessi ed oneri.
E pertanto, in ottemperanza all'invito del TU, eseguite le proprie opportune valutazioni, nel prosieguo delle operazioni peritali, veniva fornita al TU la domanda di adesione alla rottamazione quater da parte della signora - che veniva allegata alla relazione - la quale provvedeva a presentare regolare Parte_1
istanza di adesione agevolata (art. 1, commi da 231 a 252 della Legge n. 197/2022). Pertanto, all'esito, era possibile ritenere che le sanzioni ed interessi, in uno agli oneri di riscossione, per effetto dell'adesione alla rottamazione, fossero pari a zero.
Conseguentemente, all'udienza del 04/07/2024, la attrice evidenziava che - nonostante la dichiarata disponibilità ad addivenire ad una bonaria risoluzione in ordine al riconoscimento delle spese e competenze legali e della altresì dichiarata disponibilità, in tal senso, da parte del convenuto, entrambe manifestate nel corso delle operazioni peritali e ribadite in udienza , alcun riscontro perveniva da parte dell'ente assicuratore chiamato in causa.
Parte attrice chiedeva dunque dichiararsi la cessazione della materia del contendere con vittoria delle spese di lite.
All'esito la causa veniva assegnata a sentenza con i termini 190 cpc.
Solo parte attrice e chiamata depositavano note., non depositata comparse conclusionali il convenuto .
Con riferimento dunque al merito della suddetta domanda deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere in quanto, nelle more del giudizio, per come risulta dal verbale redatto dall'ausiliare e ribadito dalle parti nelle note a trattazione scritta, l'attrice ha provveduto ad avvalersi della rottamazione delle cartelle esattoriali e pertanto le sanzioni ed interessi, in uno agli oneri di riscossione, per effetto dell'adesione alla rottamazione, sono diventati pari a zero , restando unicamente la somma residua che era originariamente comunque dovuta.
Orbene dovendo il giudice del merito pronunziare d'ufficio la cessazione della materia del contendere una volta venuto a conoscenza di fatti obiettivi, posteriori alla domanda giudiziale, dai quali deriva in concreto l'eliminazione del contrasto tra le parti e il conseguente venir meno della necessità della pronunzia giudiziale (ex multis, Cass. 22-3-1995, n. 3265), non resta che provvedere in ordine al regime delle spese processuali, in virtù del principio della soccombenza virtuale (cfr. Cass. 21-4-1990, n. 3346).
Ritiene il Tribunale che, nel merito, sebbene con qualche perplessità, la domanda attorea era fondata nei confronti del convenuto , e che, pertanto, essa sarebbe stata accolta per quanto di ragione.
Le perplessità in effetti si evince dalla circostanza che – come emerso dagli accertamenti dell'ADE diverse ditte -tutte seguite dal nella contabilità – riportavano fatture della ditta e che si CP_1 Parte_2
trattava di “fatture oggettivamente inesistenti” (cfr. accertamento ADE).
Dagli atti emerge che , invece, non vi sarebbero stati i presupposti per la manleva del convenuto da parte dell'assicurazione. Infatti la condotta inadempiente del , rispetto agli obblighi contrattuali (mancata tempestiva CP_1
denunzia del sinistro, mancato chiarimento della sua condotta, omissione della comunicazione del sinistro in sede di rinnovo, mancato adempimento dell'obbligo di non nominare il legale, …), ha innanzitutto comportato la perdita delle garanzie prestate dalla polizza.
In ogni caso dall'esame della documentazione in atti non appare del tutto sufficientemente provato che la fattispecie in esame possa essere qualificata come una ipotesi di errore professionale e per la quale può operare l'assicurazione.
Pertanto , per tutto quanto esposto, deve affermarsi la soccombenza virtuale del convenuto con riguardo alla domanda attorea , oltre alla soccombenza del convenuto rispetto alla chiamata in causa poiché – come si è detto – la domanda di manleva non poteva che essere rigettata .
Ne consegue che le spese di lite, tenuto conto dell'importo richiesto e di quello che in ogni caso sarebbe stato dovuto , nonché tenuto conto del beneficio di quasi 6000,00 euro in capo all'attrice
(cfr. relazione TU) per aver potuto disporre della somma che era dovuta all'ADE e che è stata versata dalla solo successivamente , vanno quantificate sulla base dei Dm 55/14 e 147 /22 Parte_1
(i assenza di nota spese depositata) in € 3.809,00 per compensi professionali , oltre spese vive, oltre spese generali al 15%, IVA e CA., da distrarsi al difensore anticipatario Avv. Giuseppe Varcaccio
Garofalo, ed analoga cifra dovrà essere corrisposta da parte di in favore dell' Controparte_1 [...]
. CP_3
Le spese di ctu devono essere poste definitivamente a carico del avendovi dato causa CP_1
P.Q.M.
Il Giudice Monocratico, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
[...]
nei confronti di con chiamata in causa di Parte_1 Controparte_1 CP_3
, ogni altra istanza, eccezione, deduzione disattesa, così provvede:
[...]
A) Dichiara cessata la materia del contendere;
B) Condanna al pagamento delle spese di lite in favore di Controparte_1 Parte_1
quantificate in € 3.809,00 per compensi professionali , oltre spese vive, oltre spese generali al 15%, IVA e
CA., da distrarsi al difensore anticipatario Avv. Giuseppe Varcaccio Garofalo;
C) Condanna al pagamento delle spese di lite in favore di , Controparte_1 Controparte_3
quantificate in € 3.809,00 per compensi professionali , oltre spese vive, oltre spese generali al 15%, IVA e
CA.. D) Pone le spese di ctu definitivamente a carico di . Controparte_1
Torre Annunziata 20 dicembre 2024
Il Giudice Monocratico dott.ssa Luisa Zicari