CA
Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 12/11/2025, n. 965 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 965 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
I SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello – Prima Sezione Civile – riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
1) Dott.ssa Maria Balletti Presidente
2) Dott.ssa Giuliana Giuliano Consigliere
3) Dott.ssa Marina Mainenti Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 657\2024 RG, vertente
TRA
elettivamente domiciliato in Campagna (SA), al Viale della Democrazia Parte_1
n. 48, presso lo studio dell'avv. CH RO, che lo rappresenta e difende come da procura conferita su foglio separato in calce all'atto di appello;
APPELLANTE
E
elettivamente domiciliata in Battipaglia (SA), via Paolo Baratta n. 243, Controparte_1
presso lo studio dell'avv. GI TE, che la rappresenta e difende come da procura alla lite conferita su foglio separato in calce alla comparsa di costituzione in appello;
1 APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 5729/2023, pubblicata in data 18\12\2023 dal
Tribunale di Salerno;
in materia di restituzione somme;
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate dalle parti per l'udienza del
25\09\2025.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato a mezzo pec, in data 7\06\2024, Parte_1
proponeva appello avverso la sentenza n. 5729/2023 del 16\12\2023 (pubblicata in data
18/12/2023 e mai notificata), con la quale il Tribunale di Salerno dichiarava inammissibile la domanda proposta dallo condannandolo al pagamento delle spese di lite. Pt_1
In effetti, con atto di citazione notificato ex art. 140 cpc, esponeva che con Parte_1
ricorso del 12\3\2020 (proc. n. 2508/2020 R.G.) aveva adito il Tribunale di Salerno per ottenere la separazione giudiziale dalla coniuge, che con sentenza parziale n. Controparte_1
1787/2021 (pubblicata in data 1\6\2021 e passata in giudicato) veniva dichiarava la separazione personale dei coniugi, riservando ogni ulteriore questione;
che successivamente, con sentenza definitiva n. 5976/2023 del 29\12\2023 il Tribunale aveva deciso le domande accessorie,
rigettando le richieste di addebito della separazione avanzate da entrambe le parti, nonché le istanze relative all'assegnazione della casa familiare, al mantenimento della figlia minore e al risarcimento danni proposte rispettivamente dal marito e dalla moglie, Per_1
riconoscendo alla un assegno di mantenimento mensile di € 350,00; che con CP_1
l'ordinanza emessa all'esito dell'udienza presidenziale ex art. 708 c.p.c. (norma poi abrogata) il
Giudice Delegato disponeva che la bbandonasse la casa coniugale, portando con sé CP_1
esclusivamente i propri effetti personali e gli strumenti di lavoro, chiarendo che le questioni inerenti allo scioglimento della comunione dei beni, nonché le domande di restituzione,
pagamento e risarcimento, dovessero essere trattate con rito ordinario, non potendo trovare
2 ingresso nel procedimento camerale di separazione o divorzio;
che, tuttavia, la CP_1
prelevava indebitamente dall'abitazione coniugale beni mobili, suppellettili, oggetti preziosi,
oro di famiglia, buoni fruttiferi postali e n. 3 polizze vita stipulate in costanza di matrimonio e in regime di comunione legale dei beni, di cui conservava una copia - Polizza “D'Oro di
Alleanza” n. 23302461, stipulata con in data 9\2\2005, durata Controparte_2
ventennale, con premi mensili di € 210,00 versati tramite addebito diretto su conto intestato allo per un importo complessivo di € 12.490,00; Polizza “Sistema Risparmio Capitale Pt_1
sicuro Clienti Fedeli” n. 500033982, stipulata con in data 2\4\2013, con premio CP_3
unico di € 5.075,40, costituito da reinvestimento di capitale derivante da altra polizza;
Polizza
“Unit Linked” n. 501335203, stipulata con in data 26\1\2019, di durata CP_3
ventennale, con premio unico di € 5.736,73, anch'esso proveniente da reinvestimento di precedente polizza - ; che tutti i premi risultavano integralmente versati dallo che, Pt_1
mentre per la sottrazione dell'oro risultava pendente separato giudizio innanzi al Giudice di Pace
di Eboli, era stato costretto ad adire il Tribunale di Salerno al fine di ottenere la condanna della ex moglie alla restituzione della complessiva somma di € 23.302,13 corrispondente ai versamenti effettuati per le suddette polizze, ovvero, in via subordinata, la divisione delle somme derivanti dal loro riscatto, con nomina di un C.T.U. per la predisposizione del progetto di divisione.
La notifica dell'atto veniva perfezionata mediante deposito presso la Casa Comunale il
16\7\2021 e la causa iscritta a ruolo il 31\7\2021.
Instauratosi il contraddittorio in primo grado, si costituiva la convenuta Controparte_1
eccependo, in via preliminare, l'improcedibilità e l'inammissibilità della domanda attorea per la tardiva iscrizione a ruolo, oltre il termine perentorio di cui all'art. 165 cpc. Nel merito, la convenuta contestava integralmente la fondatezza della pretesa, sia in fatto che in diritto,
chiedendone il rigetto con condanna dell'attore alle spese di lite.
3 Di poi, fatte precisare le conclusioni dalle parti e assegnati termini ex art. 190 cpc per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica, il giudice emetteva la sentenza quivi appellata
(cfr. sentenza n. 5729/2023 del 16\12\2023, pubblicata in data 18\12\2023), con la quale il
Tribunale di Salerno dichiara l'inammissibilità della domanda attorea per la tardiva iscrizione a ruolo della causa in data 30\7\2021 rispetto alla data di perfezionamento della notifica in data
14\7\2021, ossia al momento della consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario.
Con l'impugnazione in esame, censurava la sentenza di primo grado per i Parte_1
seguenti motivi:
- Il Tribunale avrebbe errato nel ritenere tardiva la iscrizione a ruolo della causa, oltre il termine di 10 giorni ex art. 165 cpc, atteso che in realtà il termine decorreva solo dal perfezionamento della notificazione ex art. 140 cpc, ossia al momento della ricezione della raccomandata informativa ovvero decorsi dieci giorni dalla sua spedizione. Di conseguenza,
a detta di parte appellante, l'atto di citazione era ritirato presso la in data CP_4
23\7\2021, onde il termine per l'iscrizione a ruolo decorreva da tale data e risultava pienamente rispettato, essendo l'iscrizione avvenuta il 31\7\2021. Pertanto, l'appellante chiedeva la riforma integrale della sentenza impugnata, con dichiarazione di procedibilità
della domanda originaria e decisione nel merito della controversia, non ricorrendo i presupposti per la rimessione al primo Giudice ex art. 354, comma 1, cpc;
- Nel merito, l'appellante ribadiva la fondatezza della pretesa restitutoria proposta in primo grado, evidenziando che la convenuta non aveva mai contestato l'avvenuto pagamento da parte dello dei premi assicurativi per € 23.302,13, somme da qualificarsi come Pt_1
prestito, soggetto a restituzione. In subordine, l'appellante deduceva che, comunque, dette polizze rientravano nella comunione legale dei coniugi ai sensi dell'art. 177, comma 1, lett.
a), c.c., con conseguente diritto dell'appellante ad ottenere quanto meno il 50% del valore di riscatto delle medesime.
4 Pertanto, l'appellante così concludeva: a) accogliere per i motivi tutti esposti in narrativa il
proposto gravame e, per l'effetto, in riforma integrale della sentenza di rito n. 5729/2023, resa
il 16-12-2023 dal Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, G.U. Dr.ssa Valentina Ferrara
nell'ambito del giudizio n. 6310/2021 r.g., pubblicata il 18-12-2023, mai notificata, accertare
e dichiarare che in riferimento a detto giudizio l'iscrizione a ruolo e la costituzione in giudizio
è avvenuta tempestivamente nel termine di dieci giorno di cui all'art. 165 c.p.c, atteso che la
procedura di notificazione si è conclusa per il destinatario il 23-07-2021 mentre l'iscrizione a
ruolo e la costituzione in giudizio è avvenuta il 31-07-2021; NEL MERITO b) accertare e
dichiarare il diritto dell'appellante, Sig. alla restituzione della somma di € Parte_1
23.302,13 anticipata a nome e nell'interesse della Sig.ra per il pagamento dei Controparte_1
premi relativi alle polizze vita alla stessa intestate, meglio descritte in narrativa e che qui
brevemente si riportano: polizza vita D n. 23302461 stipulata con Parte_2 [...]
il 09-02-2015; polizza vita SISTEMA RISPARMIO CAPITALESICURO Controparte_2
CLIELTI FEDELI n. 500033982 stipulata con il 02-04-2013; polizza vita UNIT CP_3
LINKED n. 501335203 stipulata con il 26-01-2019; c)accertare e dichiarare, in CP_5
via subordinata, che le indicate polizze ai sensi dell'art. 177, co.1, lett. a), vanno ricomprese
nella comunione, poiché acquistate durante il matrimonio e, per l'effetto, l'appellante ha diritto
alla corresponsione del 50% del loro valore di riscatto, calcolato all'attualità, condannando
l'appellata al pagamento della somma corrispondente se non intende svincolare le polizze;
d)
condannare l'Avv. GI TE, quale procuratore distrattario, al pagamento della somma di
€ 1.016,60, oltre € 2,50 per commissioni, in uno € 1.019,10, a titolo di restituzione dei compensi
percepiti in esecuzione della sentenza di primo grado, giusta contabile bonifico del 20-12-2023
con nota di richiesta a firma dello stesso Avv. TE>. Spese del doppio grado vinte.
Instauratosi il contraddittorio nel giudizio di secondo grado, si costituiva Controparte_1
ribadendo, in via preliminare, l'improcedibilità della domanda per la tardiva iscrizione a ruolo.
Nel merito, l'appellata sosteneva l'infondatezza della pretesa restitutoria dell'appellante,
5 ritenendo che le somme versate durante il matrimonio per il pagamento delle polizze vita intestate alla sig.ra costituissero adempimento di obbligazioni naturali, poste in essere CP_1
in ottemperanza dei doveri di solidarietà e assistenza coniugale, ovvero, in subordine, delle donazioni indirette. L'appellata, quindi, concludeva per il rigetto del gravame, con vittoria di spese.
Nel giudizio di impugnazione si costituiva personalmente anche il difensore della CP_1
avv. GI PASTENA, per contrastare la domanda proposta nei suoi confronti e volta ad ottenere la restituzione dei compensi liquidati in primo grado distratti a favore del medesimo difensore.
L'avv. TE eccepiva l'assoluta nullità della vocatio in ius e la sua manifesta improponibilità,
atteso che il difensore che abbia ottenuto la distrazione delle spese può assumere la qualità di parte, attiva o passiva, nel giudizio di impugnazione esclusivamente laddove la sentenza impugnata non abbia pronunciato sull'istanza di distrazione, l'abbia respinta ovvero qualora il gravame investa la pronuncia stessa relativa alla distrazione.
Infine, la causa, sulle conclusioni precisate in epigrafe e con la concessione dei termini di cui all'art. 352 c.p.c., depositate dalle parti le note scritte in sostituzione dell'udienza del 25\9\2025,
era riservata per la decisione al collegio con provvedimento del 30/09/2025.
Ciò premesso, ritiene la Corte che l'appello sia in parte fondato e vada, pertanto, accolto nei limiti e per le motivazioni che di seguito si esporranno.
A. Sulla improcedibilità della domanda per violazione degli artt. 165 e 140 c.p.c.
Con l'appello in esame, si doleva della pronuncia di Parte_1
improcedibilità\inammissibilità del primo grado, ritenendo che il Tribunale avesse errato nel far decorrere il termine di dieci giorni previsto dall'art. 165 cpc per l'iscrizione a ruolo della domanda attorea dal deposito dell'atto di citazione presso la Comunale, anziché dal CP_4
perfezionamento della notificazione nei confronti del destinatario. Tale impostazione, sostiene l'appellante, si pone in palese contrasto con i principi consolidati elaborati dalla Corte
Costituzionale e dalla Corte di Cassazione, secondo i quali, in caso di notificazione ai sensi
6 dell'art. 140 c.p.c., il perfezionamento per il destinatario si realizza al momento della ricezione della raccomandata informativa ovvero decorsi dieci giorni dalla spedizione della stessa, e non con il mero deposito presso l'ufficio comunale.
Ad avviso della Corte il motivo è degno di pregio.
E' pacifico che l'art. 165 cpc fissa un termine perentorio di dieci giorni dalla notificazione della citazione al convenuto per la costituzione dell'attore, mediante il deposito della nota di iscrizione a ruolo e il proprio fascicolo di parte.
Punctum dolens è rappresentato dal dies a quo per la decorrenza del suddetto termine nel caso di notificazione a mezzo ufficiale giudiziario ex art. 140 cpc.
A tal riguardo, va precisato che, anche a seguito dell'affermazione del principio della cd.
scissione degli effetti della notificazione tra mittente e destinatario (cfr. Corte Cost. n. 3\2010),
la distinzione rileva solo quando dal protrarsi del procedimento notificatorio possano verificarsi conseguenze negative per il notificante medesimo (come la decadenza conseguente al tardivo compimento di attività riferibili all'ufficiale giudiziario o all'agente postale) e non, invece, ove sia previsto che un termine a suo carico debba iniziare a decorrere o un altro adempimento debba essere compiuto dal momento dell'avvenuta notificazione, poiché il consolidamento della notifica dipende anche per il notificante dal perfezionamento del procedimento suddetto nei confronti del destinatario. Ne consegue che il computo della data di iscrizione della causa a ruolo va effettuato dalla data di ricezione dell'atto da parte del destinatario anziché da quella di consegna dell'atto di citazione all'ufficiale giudiziario (cfr. Cass., ordinanza
n. 30038 del 30/10/2023; Cass. n. 4020 del 15/02/2017). D'altra parte, è noto che “mentre le
notificazioni a mezzo del servizio postale si perfezionano decorsi dieci giorni dalla spedizione
della raccomandata o al momento del ritiro del piego contenente l'atto da notificare, se
anteriore, l'art. 140 c.p.c., come risultante dalla pronuncia additiva della Corte Costituzionale,
fa esplicitamente coincidere tale momento con il ricevimento della raccomandata informativa,
reputato idoneo a realizzare (non l'effettiva conoscenza, ma) la conoscibile del deposito
7 dell'atto presso la casa comunale e a porre il destinatario in condizione di ottener e la consegna
e di predisporre le proprie difese nel rispetto dei termini eventualmente pendenti per la reazione
giudiziale” (cfr. Cass. n. 6089/2020).
Risulta, pertanto, erronea la declaratoria di improcedibilità o, meglio, di inammissibilità, della domanda attorea pronunciata dal Tribunale, avuto riguardo alla circostanza che la notifica dell'atto di citazione a norma dell'art. 140 cpc, depositata presso la Casa Comunale
dall'Ufficiale Giudiziario il 14\7\2021, si era perfezionata solo il 23\7\2021 con il ritiro del plico da parte della ragion per cui la costituzione dell'attore del 31\7\2021 era CP_1
tempestiva.
Deve, pertanto, dichiararsi la procedibilità della domanda proposta dallo passare Pt_1
all'esame del merito, non configurando la fattispecie in esame una delle ipotesi di rimessione al primo giudice ex art. 354 cpc.
B. Restituzione premi assicurativi.
Con l'appello che qui ci occupa, riproponeva le medesime doglianze Parte_1
sollevate in primo grado, chiedendo la restituzione delle somme versate (€ 23.302,13) per il pagamento dei premi di tre polizze vita, intestate esclusivamente a avente Controparte_1
natura di prestito. In via subordinata, l'appellante ne chiedeva il rimborso per almeno la metà,
trattandosi di polizze acquistate durante il matrimonio e rientranti nella comunione legale dei beni ai sensi dell'art. 177 c.c.
La doglianza è in parte fondata.
Premesso che l'appellata non ha mai contestato l'effettivo versamento delle somme suddette da parte dell'ex marito, ai fini della decisione della presente controversia è necessario procedere alla corretta valutazione delle tre polizze in contestazione, tutte contratte da Controparte_1
e con la stessa in veste di beneficiaria, in relazione alla disciplina normativa dettata in materia di comunione legale dei beni.
8 E' noto, infatti, che l'art. 177 c.c., comma 1, lett. a), nel prevedere che costituiscono oggetto della comunione "gli acquisti compiuti dai due coniugi insieme o separatamente durante il
matrimonio, ad esclusione di quelli relativi ai beni personali", ricomprende nel proprio disposto gli atti acquisitivi di ogni genere di "bene", inteso quale oggetto di ogni tipo di diritti, non contenendo la norma alcuna specificazione delimitativa (cfr. Cass. n. 5172\1999; n.
21098\2007). Con la conseguenza che i crediti, così come i diritti a struttura complessa come i diritti azionari, in quanto "beni" ai sensi degli artt. 810, 812 e 813 c.c., sono suscettibili di entrare nella comunione, ove non ricorra una delle eccezioni alla regola generale dell'art. 177
c.c., poste dall'art. 179 c.c. (cfr. Cass. n. 21098\2007, che ha confermato la decisione della Corte
di merito, che ha ritenuto costituenti oggetto della comunione i titoli obbligazionari acquistati da un coniuge con i proventi della propria attività personale). In altre parole, restano esclusi dalla comunione legale, ai sensi dell'art. 177 c.c., comma 1, lett. a), solo i meri diritti di credito che non abbiano una componente patrimoniale suscettibile di acquisire un valore di scambio.
Nulla quaestio per la Polizza Vita Sistema Risparmio Capitale Sicuro clienti fedeli n.
500033981, sottoscritta in data 2\4\2013, con premio unico di € 5.075,50, nonché la Polizza vita
UNIT LINKED n. 501335203, sottoscritta in data 26\1\2019, con premio unico di € 5.736,73,
le quali costituiscono pacificamente dei veri e propri prodotti finanziari, come è dato evincere anche dalla gestione separata del capitale investito: le polizze vita a contenuto finanziario —
specie quelle “unit linked” o “index linked” —, pur conservando natura assicurativa, sono assimilabili agli strumenti di investimento e, in quanto tali, costituiscono beni suscettibili di valutazione economica (cfr. Cass., Ordinanza n. 21022 del 26\7\2024; Cass. Ordinanza n. 9418
del 9\4\202$).
Anche per la polizza vita “D'Oro di Alleanza” n. 23303461, la quale, pur riportando la quale contraente e beneficiaria, indica espressamente che i premi saranno pagati CP_1
dallo deve ritenersi attratta al vincolo del regime della comunione die beni tra Pt_1
coniugi: vero è che la polizza vita in sé non rientra nella comunione se intestata esclusivamente
9 al singolo coniuge, come contraente\beneficiario; ma è altrettanto vero che, se è alimentata con denaro comune, i premi versati debbano considerarsi investimenti comuni e, come tali rientranti nella comunione e oggetto di divisione in caso di separazione.
Orbene, nel caso che qui ci occupa, non è contestato che le tre polizze sono state contratte in costanza di matrimonio, nè che sussisteva il regime della comunione legale tra i due coniugi, né
che i premi delle tre polizze sopra descritte sono stati pagati dallo per la somma Pt_1
complessiva di € 23.302,13. Di converso, non vi è alcuna evidenza che i premi fossero stati alimentati con denaro proveniente da fondi personali dello stesso Il che determina la Pt_1
necessaria “divisione” della somma tra i coniugi (50% per ciascuno), ormai definitivamente separati.
Deve, per contro, essere disattesa la pretesa dell'appellante di ottenere la restituzione integrale delle somme versate, non risultando dimostrata né la natura interamente personale del denaro utilizzato, né la sussistenza di un contratto di mutuo o di un obbligo di restituzione in capo alla controparte.
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità è univoca nel ritenere che, nei rapporti tra coniugi, la mera corresponsione di somme di denaro in costanza di matrimonio non possa essere qualificata come prestito, salvo la prova di un accordo specifico e univoco in tal senso (cfr. Cass. del
16\4\2019, n. 10685).
La natura comune dei fondi utilizzati per il pagamento dei premi assicurativi esclude in radice anche la fondatezza della tesi di parte appellata, secondo la quale i versamenti dovrebbero essere qualificati come adempimento di obbligazione naturale o come atto di liberalità sorretto da
“animus donandi”.
Peraltro, difetta la prova di un intento meramente liberale o morale, dovendosi piuttosto ravvisare un apporto economico diretto al soddisfacimento di interessi patrimoniali comuni e produttivi di valore economico concreto. La giurisprudenza della Suprema Corte ha chiarito che le obbligazioni naturali, derivanti da doveri morali, affettivi o familiari, non consentono il
10 recupero delle somme spese a titolo di mera assistenza o di solidarietà familiare (Cass. Civ.,
Sez. VI, 10/05/2022, n. 14740; Cass. Civ., n. 24160/2018). Tuttavia, i versamenti in esame non si collocano in tale categoria, essendo destinati al perfezionamento di polizze vita intestate alla moglie, con finalità economico-finanziarie precise e recuperabili. Non si tratta, quindi, di spese effettuate a titolo di obbligo morale o affettivo, ma di operazioni suscettibili di determinazione patrimoniale e di restituzione, tanto più che le polizze risultano convertibili in denaro in qualsiasi momento.
Parimenti, l'intestazione esclusiva alla moglie non è sufficiente a dimostrare la volontà di donare, poiché la liberalità indiretta richiede la dimostrazione di un animus donandi specifico e attuale, che nella specie non è stato provato.
In conclusione, per le argomentazioni sin qui riportate l'appello va accolto per quanto di ragione e, per l'effetto, in riforma integrale della sentenza di primo grado, accertata la procedibilità della domanda, l'appellata deve essere condannata alla restituzione di € 11.651,06, pari alla metà dei premi versati dallo oltre interessi dalla domanda al saldo. Pt_1
C. Spese processuali.
Per quanto attiene alle spese di lite del doppio grado di giudizio, liquidate così come in dispositivo al minimo dello scaglione di riferimento e con riduzione stante l'assenza di particolari questioni in fatto e in diritto, vanno poste a carico di parte appellata, con distrazione in favore dell'avv. CH RO per dichiarato anticipo.
Per quanto riguarda le spese liquidate dal primo giudice con distrazione in favore dell'avvocato
GI TE (€ 1.016,60 oltre € 2,50 per commissioni), pagate con bonifico del 20\12\2023
allegato in atti, va sottolineato che l'avvocato antistatario è legittimato passivo, nel giudizio d'appello, ai fini della ripetizione di quanto versatogli a titolo di spese legali in esecuzione della sentenza impugnata, ma non può essere condannato al pagamento delle spese del suddetto giudizio, in solido con la parte da lui assistita, atteso che non assume la qualità di parte e non
11 può considerarsi tecnicamente soccombente solo in ragione del rigetto delle pretese del suo assistito (cfr. Cass. Ordinanza n. 6225 del 24/02/2022; Cass.,
Ordinanza n. 25247 del 25/10/2017). Il difensore della parte vittoriosa in base a una sentenza d'appello poi cassata con rinvio - anche se ha dichiarato solo in sede esecutiva di essere distrattario e purché abbia ottenuto, in tale qualità, l'assegnazione di somme - è
passivamente legittimato per la domanda di ripetizione d'indebito svolta nel giudizio di rinvio,
poiché la richiesta di restituzione di quanto pagato non può essere rivolta nei confronti dell'assistito, che non ha percepito alcunché, e la domanda, tesa al ripristino della situazione patrimoniale anteriore al pagamento, presuppone la legittimazione del solvens e dell'accipiens
(cfr. Cass. Ordinanza n. 9761 del 14/04/2025).
Tanto chiarito, l'avv. GI PASTENA va condannato alla restituzione in favore di Parte_1
della somma di € 1.016,60 oltre € 2,50 per commissioni, oltre interessi legali dal 20\12\2023 al soddisfo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Salerno, prima sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di ogni diversa domanda, Parte_1 Controparte_1
eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) ACCOGLIE per quanto di ragione l'appello e, per l'effetto, in RIFORMA della sentenza n. 5729\2023 del 16\12\2023, pubblicata il 19\12\2023 dal Tribunale di Salerno,
- DICHIARA la procedibilità della domanda proposta da Parte_1
- CONDANNA l'appellata, alla restituzione in favore dell'appellante, Controparte_1
della somma di € 11.651,06, oltre interessi legali dalla domanda al Parte_1
soddisfo;
- CONDANNA l'appellata, al pagamento in favore dell'appellante, Controparte_1
delle spese processuali del primo grado di giudizio, che si liquidano Parte_1
12 nella complessiva somma di € 264,00 per esborsi ed € 1.100,00 per compensi professionali,
oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge, con attribuzione in favore dell'avv.
CH RO per dichiarato anticipo;
2) CONDANNA l'appellata, al pagamento in favore dell'appellante, Controparte_1
delle spese processuali del secondo grado di giudizio, che si Parte_1
liquidano nella complessiva somma di € 382,50 per esborsi ed € 1.250,00 per compensi professionali, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge, con attribuzione in favore dell'avv. CH RO per dichiarato anticipo;
3) CONDANNA l'avv. GI PASTENA alla restituzione in favore dell'appellante,
della somma di € di € 1.016,60 oltre € 2,50 per commissioni, oltre Parte_1
interessi legali dal 20\12\2023 al soddisfo.
Così deciso in Salerno, lì 4 novembre 2025
Il Giudice estensore Il Presidente
-dott.ssa Marina Mainenti - - dott.ssa Maria Balletti -
13