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Sentenza 9 maggio 2025
Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 09/05/2025, n. 175 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 175 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE composta dai MAGISTRATI:
Maria Teresa Spanu Presidente
Donatella Aru Consigliere relatore
Grazia Maria Bagella Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
OGGETTO: prestazione d'opera intellettuale
Nella causa iscritta al n. 529 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2021, promossa da:
, C.F. elettivamente domiciliato Parte_1 C.F._1
in AG, nella Via Pessina n. 36, presso lo studio dell'avv. Daniele
Condemi che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale in calce al ricorso per decreto ingiuntivo;
APPELLANTE
CONTRO
C.F. con sede in Dolianova (CA), al Controparte_1 P.IVA_1
Corso Repubblica n. 90, in persona del legale rappresentante pro tempore,
Sig. elettivamente domiciliata in AG nella Piazza Controparte_2
Repubblica n. 22, presso lo studio dell'avv. Stefano Demuro che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale a margine dell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo;
APPELLATA E APPELLANTE INCIDENTALE
All'udienza del 28 giugno 2024 la causa è stata tenuta a decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'appellante (come da atto d'appello): “Piaccia rigettare ogni avversa opposizione, argomentazione, deduzione, produzione, eccezione e conclusione, confermare il decreto ingiuntivo, al quale concedere la provvisoria esecuzione, anche parziale.
In subordine accertare le prestazioni svolte, secondo quanto indicato nella fattura azionata con il ricorso per ingiunzione e per l'effetto determinare la minor somma dovuta, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Con il favore dei compensi e spese di lite di entrambi i gradi di giudizio”.
Nell'interesse dell'appellata e appellante incidentale (come da comparsa di costituzione e risposta):
“Voglia la Corte d'Appello Ecc.ma adita, disattesa ogni avversa istanza eccezione e deduzione:
1)- in via preliminare e pregiudiziale: dichiarare inammissibile l'avverso atto di appello;
2)- in via subordinata e salvo gravame: rigettare l'avverso atto d'appello e per l'effetto confermare la sentenza del Tribunale di AG (giudice in composizione monocratica dott. Paolo Piana) n. 3090/2021 pronunciata in data 21.10.2021, pubblicata in data 21.10.2021, Repert. n. 2988/2021 del
21/10/2021 notificata l'11 novembre 2021, eccezion fatta per la parte che prevede quantificazione delle spese di lite;
3)- ancora in via subordinata, anche in accoglimento delle domande, difese ed eccezione esposte nella superiore espositiva anche come appello incidentale: rigettare l'avverso atto d'appello in quanto infondato in fatto e in diritto per i motivi di cui alla superiore espositiva mandando assolta l'opposta da ogni avversa pretesa;
4) - in accoglimento dell'appello incidentale: riformare la sentenza del
Tribunale di AG (giudice in composizione monocratica dott. Paolo
Piana) n. 3090/2021 pronunciata in data 21.10.2021, pubblicata in data
21.10.2021, Repert. n. 2988/2021 del 21/10/2021 notificata l'11 novembre
2021 esclusivamente per la parte che prevede la quantificazione delle spese di lite e per l'effetto condannare il Geom. a pagare Parte_1 CP_1
a titolo di spese di lite per il primo grado di giudizio l'importo di €
[...]
4.991,56 complessivi, oltre spese generali 15%, IVA e CPA di legge.
5)- condannare controparte ex art. 96 c.p.c. al risarcimento del danno per lite temeraria da determinarsi in via equitativa. 6)- Con vittoria di spese ed onorari del doppio grado di giudizio.”
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso del 4.1.2016 il geometra ha chiesto al Parte_1
Tribunale di AG di emettere decreto ingiuntivo a carico della società
dell'importo di euro 11.118,00, oltre “interessi ex Controparte_1
231.2002” quale corrispettivo per “prestazioni professionali di geometra, eseguite per lavori di rilevamento topografico, predisposizione atti relativi agli aggiornamenti catastali prot. 2013 263151 del 2.12.2013, avente ad oggetto l'immobile in Quartu S.E, via Livatino”.
Il Tribunale ha accolto la domanda monitoria con decreto ingiuntivo n. 1699/2016 del 25.7.2016, ritualmente notificato alla società, dell'importo di euro 11.118,00 oltre interessi come da domanda e le spese di procedura liquidate in 685,50 euro, oltre spese, spese generali, CPA e IVA di legge.
Con atto di citazione notificato il 10.7.2016 la società CP_1
ha formulato tempestiva opposizione, esponendo che: non aveva
[...]
conferito alcun incarico personalmente al tutte le prestazioni relative Pt_1
agli immobili menzionati nel decreto ingiuntivo le aveva commissionate e già pagate alla società con la quale aveva Pt_2 Controparte_3
stipulato una convenzione e di cui il era socio accomandatario;
Pt_1
l'opposto, peraltro, alla richiesta di chiarimenti circa l'oggetto delle prestazioni aveva risposto con lettera del 18.2.2014 indicando anche prestazioni diverse da quelle indicate nella fattura posta a base della domanda monitoria, per la partecipazione a non meglio precisate riunioni e incontri in cui gli sarebbe stato chiesto di occuparsi della concessione edilizia della variante in corso d'opera delle opere di urbanizzazione.
Tanto premesso, ha concluso per accertare l'insussistenza dell'asserito credito di controparte indicato nel decreto ingiuntivo opposto e, per l'effetto, veder dichiarare nullo, inefficace e comunque revocare il provvedimento monitorio;
in ogni caso, con vittoria di spese ed onorari.
Il geometra costituitosi in giudizio, ha chiesto il rigetto Parte_1 dell'opposizione, sostenendo di avere chiesto giustamente il pagamento dei compensi per la partecipazione alle riunioni;
che nella mail del 14.1.2014 la sua attività non era stata disconosciuta e che il credito era liquido ed esigibile. Ha quindi concluso in via principale per la conferma del decreto ingiuntivo, al quale concedere la provvisoria esecuzione anche parziale;
in subordine, previo accertamento delle prestazioni svolte, secondo quanto indicato nella fattura azionata con il ricorso per ingiunzione, per la determinazione della minor somma dovuta, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
in ogni caso, con il favore delle spese di lite.
La causa, istruita con prove documentali, è stata decisa con la sentenza n. 3090/2021 pronunciata ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del
21.10.2021, con la quale il Tribunale di AG, ha così statuito:
“definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa:
a. revoca il decreto ingiuntivo n. 1699/2016, reso il 25.7.2016 nel procedimento n. 93/2016 RAC, di questo Tribunale;
b. dispone che le spese del giudizio monitorio restino a carico dell'opposto, il quale le ha anticipate;
c. rigetta la domanda formulata da in sede monitoria e Parte_1
coltivata nel presente giudizio di opposizione;
d. condanna a rifondere delle spese di Parte_1 CP_1
lite così liquidate:
€ 875,00 per compensi di avvocato della fase di studio;
€ 740,00 per compensi di avvocato della fase introduttiva;
€ 800,00 per compensi di avvocato della fase istruttoria;
€ 810,00 per compensi di avvocato della fase decisionale;
€ 118,50 per contributo unificato;
€ 27,00 per spese di iscrizione della causa a ruolo
€ 11,06 per spese di notifica;
€ 3.381,56 complessivi, oltre spese generali 15% IVA e CPA di legge”.
Il Tribunale, in sintesi, ha accolto l'opposizione in quanto il in Pt_1
qualità di attore sostanziale, non aveva indicato con precisione i fatti posti a fondamento della domanda, descrivendo in modo troppo generico le prestazioni che assumeva di avere reso a favore dell'opponente: nel ricorso monitorio le prestazioni venivano descritte come “predisposizione atti relativi agli aggiornamenti catastali prot. 2013 263151 del 2.12.2013, avente ad oggetto l'immobile in Quartu S.E, via Livatino”, nella comparsa di costituzione e risposta come “prestazioni per la partecipazione a incontri e riunioni” di cui mancava l'indicazione delle date, dei luoghi, delle persone e dell'attività svolta.
Mancava poi la prova che le prestazioni ricavabili dai documenti prodotti in causa fossero state eseguite su richiesta e nell'interesse della società in particolare: Controparte_1
- la lettera del 14.01.2013 da lui richiamata e posta a fondamento dell'assunto che la società non aveva contestato di aver ricevuto le prestazioni per cui è causa non era stata prodotta;
- con la e-mail del 13.1.2013 la società si limitava a Controparte_1 sollecitare un incontro per l'indomani al fine di chiarire il contrasto sorto tra le parti e, pertanto, non assumeva alcuna rilevanza;
- con la e-mail del 27.12.2013 l'opposta, per quanto concerne la richiesta di pagamento del delle prestazioni poi oggetto della domanda monitoria, Pt_1
si limitava ad affermare che era disponibile a discuterne, senza riconoscere alcunché;
- nei documenti prodotti dall'attore per provare l'esecuzione delle prestazioni a favore della società figuravano come richiedenti società Controparte_1 diverse dall'opponente ovvero l'Area Urbana Società Cooperativa Edilizia, con sede AG p.i. e la società Sardaleasing S.p.A., con sede P.IVA_2
in Sassari p.i. . P.IVA_3
Accolta l'opposizione, ha regolato le spese di lite secondo il criterio della soccombenza, liquidandole secondo gli importi tabellari previsti dal DM
55/2014 per cause di valore compreso tra il “2.2001 (rectius 5.201,00) e i
26.000 euro: “a. con la riduzione del 50% per quelli della fase istruttoria che è stata solo documentale e caratterizzata da brevissime memorie ripetitive delle difese già svolte. b. con la riduzione del 50% per quelli della fase decisionale nella quale i legali delle parti si sono limitati a confermare le precedenti conclusioni senza discutere oralmente la causa oppure facendo brevissima discussione orale”.
Con atto di citazione notificato in data 29 novembre 2021 ha proposto appello rassegnando le conclusioni in epigrafe trascritte. Parte_1 La società regolarmente costituita in giudizio, ha Controparte_1 concluso per il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza appellata e ha proposto appello incidentale, rassegnando le conclusioni in epigrafe trascritte.
All'udienza del 28 giugno 2024 la causa è stata tenuta a decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Sull'eccezione di inammissibilità dell'appello
La società ccepisce l'inammissibilità dell'appello Controparte_1 per mancanza dei presupposti di cui all'art. 342 c.p.c., non essendo possibile procedere ad una “chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze” e mancando
“una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice”.
Al riguardo, rileva che l'atto di appello costituiva una mera ripetizione delle ragioni fatte valere in primo grado, impugnando la statuizione per violazione degli artt. 110, 11, 112, 113, 114, 115 c.p.c. “senza indicare i punti della sentenza ed i motivi per cui sarebbe avvenuta la violazione delle suddette disposizioni di legge”.
L'eccezione deve essere disattesa in quanto, seppure in modo confuso e disordinato, l'appellante con articolato motivo censura la valutazione delle risultanze istruttorie da parte del Tribunale.
Sull'appello principale
L'appellante censura la sentenza per violazione degli artt. 110, 11,
112, 113, 114 e 115 c.p.c. rilevando che il Tribunale aveva errato a non considerare che:
- come poteva evincersi dalla mail del 14.01.2014, la pretesa creditoria non era stata contestata dalla società opponente;
- l'avvenuta esecuzione delle prestazioni a favore della società CP_1
era stata dimostrata in giudizio attraverso la produzione degli atti di
[...]
aggiornamento catastale prot. 2013 263151 del 2.12.2013 e di denuncia della variazione prot. CA 0265611;
- correttamente doveva essere pagata la partecipazione a riunioni ed incontri relativi alle concessioni edilizie della variante in corso d'opera di urbanizzazione.
Osserva altresì che: - le eccezioni sollevate dalla società opponente erano infondate in quanto si riferivano a rapporti diversi rispetto a quelli oggetto di causa;
- i rapporti con la società erano irrilevanti, in Controparte_4
quanto era stato domandato il pagamento di prestazioni rese dal geom. personalmente;
Parte_1
- le ricevute concernenti la richiesta di aggiornamento (prot. 2013/263151) e di variazione del catasto (prot. CA 0265611) avevano come destinatario il mentre alcune ricevute erano firmate dalla Sardaleasing S.p.A., poiché Pt_1 la stessa aveva “finanziato con un leasing la delegata a operare CP_1
e portare a compimento le incombenze relative all'immobile in oggetto”.
Il motivo è infondato.
Premesso che:
-“ ….. va ribadito il consolidato principio, affermato da questa Corte, secondo cui “La fattura è titolo idoneo per l'emissione di un decreto ingiuntivo in favore di chi l'ha emessa, ma nell'eventuale giudizio di opposizione la stessa non costituisce prova dell'esistenza del credito, che dovrà essere dimostrato con gli ordinari mezzi di prova dall'opposto” (Cass.
Sez. 3, Ordinanza n. 19944 del 12/07/2023, Rv. 668145; conf. Cass. Sez. 6 -
2, Ordinanza n. 30309 del 14/10/2022, Rv. 665971; Cass. Sez. 6 - 3,
Ordinanza n. 5827 del 27/02/2023, Rv. 667208; Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza
n. 5915 del 11/03/201, (Rv. 617411; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 5071 del
03/03/2009, Rv. 606941; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 5573 del 23/06/1997, Rv.
505362), posto che “Il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si configura come giudizio ordinario di cognizione e si svolge seconde le norme del procedimento ordinario nel quale incombe, secondo i principi generali in tema di onere della prova, a chi fa valere un diritto in giudizio il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa. Pertanto, nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto il pagamento di forniture, spetta a chi fa valere tale diritto fornire la prova del fatto costitutivo, non potendo la fattura e l'estratto delle scritture contabili, già costituenti titolo idoneo per l'emissione del decreto, non costituisce fonte di prova in favore della parte che li ha emessi;
ne' è sufficiente la mancata contestazione dell'opponente, occorrendo, affinché un fatto possa considerarsi pacifico, che esso sia esplicitamente ammesso o che la difesa sia stata impostata su circostanze incompatibili con il disconoscimento e, con riferimento al comportamento extraprocessuale, non il mero silenzio, ma atti
e fatti obiettivi di concludenza e serietà tali da assurgere a indizi non equivoci idonei, in concorso con altri, a fondare il convincimento del giudice” (Cass.
Cass. Sez. 3, Sentenza n. 17371 del 17/11/2003, Rv. 568223)” (così in motivazione Cass. n. 26048/2024; vedasi anche Cass. n. 19944/2023), la
Corte condivide la valutazione delle risultanze istruttorie del giudice di prime cure.
Come correttamente ha accertato il Tribunale, premessa la generica descrizione delle prestazioni asseritamente eseguite dall'opposto nei confronti della società opponente, manca la prova della pretesa creditoria azionata in sede monitoria.
In primo luogo, non è contestato specificamente l'assunto del
Tribunale laddove ha rilevato la mancata produzione in giudizio della e-mail del 14.01.2014, che effettivamente non si rinviene in atti, e la genericità dell'allegazione di aver reso prestazioni per la partecipazione ad incontri e riunioni di cui non ha indicato le date, i luoghi, le persone e l'attività svolta.
La mancata produzione della suddetta email preclude la valutazione della ricorrenza del requisito della non contestazione con gli effetti di cui all'art. 115 c.p.c., così come sostenuto dall'appellante.
Risulta poi irrilevante, ai fini del soddisfacimento dell'onere probatorio a carico del la produzione delle ricevute concernenti la Pt_1
richiesta di aggiornamento (prot. 2013/263151) e di variazione del catasto
(prot. CA 0265611) in quanto non riferibili in alcun modo alla società
ma a società diverse dall'opponente, l'Area Urbana Controparte_1
Società Cooperativa Edilizia e la Sardaleasing S.p.A. nonchè a tal Per_1
u incarico del quale era stata presentata la richiesta di aggiornamento
[...] prot. 2013/263151. Al riguardo non assume rilievo l'allegato e non provato rapporto di leasing intercorrente tra la società Sardaleasing S.p.A. e la società
rimanendo comunque non provato che le attività Controparte_1
comprovate dalle produzioni documentali de quibus siano state svolte su incarico della società appellata.
Alla luce delle esposte considerazioni, l'appello principale deve essere rigettato e deve trovare piena conferma la sentenza impugnata laddove ha revocato il decreto ingiuntivo e ha rigettato la domanda proposta dal geom.
non avendo costui offerto la prova di aver reso le prestazioni Parte_1
professionali per le quali ha domandato il corrispettivo.
Sull'appello incidentale
Per sottrarsi alla presunzione di rinuncia delle domande ed eccezioni non esaminate nella sentenza di primo grado, nella denegata ipotesi di accoglimento dell'appello in via principale, la ripropone Controparte_1
le domande e le eccezioni formulate nel giudizio di prime cure.
Le argomentazioni sono assorbite dal rigetto dell'appello principale, nei termini suesposti.
La società censura con l'appello incidentale la Controparte_1
sentenza nella parte in cui il Tribunale ha liquidato le spese processuali a suo favore, con riduzione degli importi del 50% per la fase istruttoria, in quanto era stata “solo documentale e caratterizzata da brevissime memorie ripetitive delle difese già svolte” e per la fase decisionale, in quanto i legali delle parti si erano limitati a confermare le precedenti conclusioni.
Diversamente da quanto evidenziato dal Giudice di prime cure, la società rileva di aver predisposto in giudizio una difesa compiuta e analitica, svolgendo in giudizio un attento esame della documentazione prodotta dalla controparte e producendo documenti e note illustrative di replica, anche al fine di fare chiarezza rispetto alle avverse argomentazioni.
Osserva, altresì, che il contenuto delle comparse conclusionali non era limitato ad una mera riproposizione di quanto dedotto in sede di comparsa di costituzione e risposta, avendo preso posizione, attraverso le stesse, rispetto a quanto avvenuto nel corso del procedimento e all'avversa linea difensiva.
L'appello incidentale è infondato, dovendosi condividere la valutazione del Tribunale dell'attività difensiva della società appellante incidentale svolta nel giudizio di primo grado con riguardo alle fasi istruttoria e decisionale.
Con riguardo all'attività istruttoria si rileva che la causa è stata decisa sulla base delle produzioni documentali in atti esaminate analiticamente dalla società opponente già nell'atto introduttivo del giudizio, argomentazioni poi riprese nelle note conclusive e nell'istanza di revoca dell'ordinanza istruttoria con la quale era stata disposta la consulenza tecnica d'ufficio, poi revocata dal giudice di prime cure, talché il riconoscimento dei valori minimi dei compensi appare assolutamente giustificato.
Sulle spese di lite
Il rigetto dell'appello incidentale consiglia la compensazione per la metà delle spese di lite del presente giudizio, liquidate in relazione al valore della domanda (scaglione euro 5.201,00 - euro 26.000,00), applicando i valori medi per la fase di studio, introduttiva e decisionale e non riconoscendo alcun compenso per la fase di trattazione/istruttoria non essendo stata svolta alcuna attività.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte d'Appello definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione:
1. Rigetta l'appello principale e l'appello incidentale e per l'effetto conferma l'impugnata sentenza;
2. Dichiara compensate per la metà le spese di lite del presente grado del giudizio e condanna l'appellante alla rifusione della restante metà in favore della società che liquida in euro 1983,00 oltre spese Controparte_1
generali Iva e cpa;
3. Si da atto della sussistenza dei presupposti processuali, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater DPR n.115/2002, per il versamento, da parte dell'appellante principale e dell'appellante incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso in AG, nella camera di consiglio della Sezione Civile della
Corte d'Appello il 30 aprile 2025.
Il Presidente
Maria Teresa Spanu