Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 10/04/2025, n. 155 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 155 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
RGL n. 1144/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ALESSANDRIA
SEZIONE LAVORO
Sentenza ex art. 429 c.p.c. pronunciata dal Giudice Silvia Fioraso all'udienza del 10/04/2025 nella causa n. 1144/2024 RGL, promossa da:
, assistito dagli avv.ti ENA STEFANO e LASAGNA MASSIMO Parte_1
PARTE RICORRENTE
contro
:
assistita dall'avv. GRATTAROLA MASSIMO Controparte_1
PARTE CONVENUTA
Oggetto: Licenziamento individuale per giusta causa
Premesso che: con ricorso depositato in data 31.10.2024, ha dedotto di aver lavorato alle Parte_1 dipendenze di dall'1.9.2015 al 2.7.2024 e di essere stato licenziato per Controparte_1 asserita giusta causa;
ha sostenuto l'illegittimità del recesso datoriale per insussistenza del rilievo disciplinare di taluna delle condotte imputategli e per insussistenza materiale di altra e comunque per sproporzione della sanzione irrogata rispetto ai fatti contestati;
egli ha quindi chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: Nel merito • Accertare e dichiarare l'insussistenza del fatto materiale contestato al lavoratore, accertare e dichiarare illegittimo ed annullare il licenziamento perche' privo di giusta causa o giustificato motivo soggettivo e comunque sproporzionato e condannare la convenuta (p.iva ), Controparte_1 P.IVA_1 corrente in (15121) Alessandria, Via Damiano Chiesa 18, in persona del legale rappresentante a reintegrare il ricorrente nel posto di lavoro;
• Condannare inoltre, ai sensi dell'art. 3, Dlgs. 23/2015, la convenuta al risarcimento del danno subito dal conchiudente col pagamento di una indennità commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto
1
corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione condannando altresì il datore di lavoro al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali per il medesimo periodo, il tutto nei limiti di legge;
• Dichiarare che l'esponente ha diritto, a sua scelta, in sostituzione della reintegrazione nel posto di lavoro, a una indennità pari a quindici mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto da quantificarsi, in caso di contestazione, a mezzo di CTU. • Con interessi e rivalutazione e con il favore delle spese;
In via subordinata e salvo gravame • Dichiarare illegittimo il licenziamento perche' privo di giusta causa o giustificato motivo e comunque sproporzionato ed in conseguenza condannare la convenuta al risarcimento del danno, col pagamento in favore del ricorrente di una indennità commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, come quantificata nel presente ricorso nella misura massima e comunque non inferiore a 6 e non superiore a 36 mensilità, come previsto dall'art.3 Dlgs 23/2015; • Con interessi e rivalutazione e con il favore delle spese;
In via ulteriormente subordinata e salvo gravame • Dichiarare illegittimo il licenziamento perche' operato in violazione di legge e privo di giustificato motivo ed in conseguenza condannare la convenuta al risarcimento del danno, nella misura massima prevista dagli artt.3,4-9 Dlgs 23/2015; • Con interessi e rivalutazione e con il favore delle spese”.
si è costituita tardivamente in giudizio, contestando la fondatezza delle Controparte_1 avversarie doglianze, chiedendo l'ammissione del giuramento decisorio del ricorrente sulle circostanza meglio indicate in memoria difensiva ed insistendo per il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.
La causa è stata istruita esclusivamente mediante il deferito giuramento decisorio del ricorrente.
Considerato che:
- l'esistenza, la natura subordinata e la durata del rapporto di lavoro intercorso tra le parti sono pacifiche e documentate (buste paga e lettera di licenziamento);
- incontestate sono anche le mansioni del ricorrente: operaio addetto al controllo e alla manutenzione degli impianti di acqua potabile, alla verifica della colorazione dell'acqua ed al trasporto dell'acqua con cisterna;
- pacifico è che il lavoratore aveva un obbligo di reperibilità 24h/24h per una settimana al mese;
- con lettera datata 14.6.2024 la società resistente ha comunicato a Parte_1 contestazione disciplinare dl seguente tenore letterale: “Durante la reperibilità nella notte del 12 Giugno u.s. a seguito dell'allarme di “mancanza tensione quadro pompe” ricevuto dall'assistente reperibile, Sig. , alle ore 20.53, relativo al potabilizzatore di Controparte_2
, Le veniva richiesto di intervenire, unitamente al collega Sigg. sul Parte_2 Per_1 posto in qualità di personale reperibile degli impianti rispettivamente come secondo e primo di squadra.
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Per_ Alle ore 22.20 l'assistente veniva contattato telefonicamente dal Sig. , il quale riferiva che il problema era dovuto ad un guasto della rete ENEL. Dal colloquio intercorso con i tecnici presenti, le tempistiche di ripristino della linea non erano certe e comunque non inferiori alle tre ore.
Dalla conversazione in corso, preso atto dell'impossibilità di operare e delle tempistiche incerte, l'assistente ha ritenuto pertanto opportuno, far rientrare la squadra in attesa di nuovi sviluppi onde evitare inutili rischi, allertandoLa unitamente agli altri operatori della possibilità di nuovo intervento non appena il servizio Enel fosse stato ripristinato.
Durante tale telefonata, Lei manifestava al collega il suo immotivato disappunto ad Per_1 intervenire nuovamente nel corso della notte, ed in effetti alla successiva chiamata delle ore 00,40 Lei non si è presentato sul luogo di intervento. Non potendo sopperire in altro Per_ modo, l'assistente, è intervenuto personalmente a supporto del sig. , dalle ore 00.40 alle ore 03.40 del mattino seguente.
I fatti sopra descritti configurano una gravissima violazione dei suoi obblighi contrattuali, avendo deliberatamente e scientemente disattese le istruzioni impartite, condotta che avrebbe potuto causare, se non fosse intervenuto l'assistente reperibile, pregiudizio alla incolumità delle persone o alla sicurezza degli impianti.”; si chiedeva quindi al dipendente di fornire le proprie giustificazioni entro il termine di 5 giorni dal ricevimento della missiva;
- con lettera del 2.7.2024, comunicava a il Controparte_1 Parte_1 licenziamento per giusta causa, ritenendo inidonee le giustificazioni fornite;
- il lavoratore, da un lato, contesta il rilievo disciplinare della prima condotta contestatagli, consistente nel “disappunto” manifestato nei confronti del collega , facente parte Per_1 della medesima squadra di reperibilità, nel momento in cui gli era stata prospettata la soluzione di rientrare a casa ed eventualmente reintervenire successivamente, quando i tecnici Enel avessero terminato le loro attività; dall'altro, contesta la sussistenza della seconda delle condotte addebitategli, in particolare negando di aver mai ricevuto una seconda chiamata per intervenire nuovamente sul luogo del precedente intervento;
- quanto al contestato “disappunto”, va rilevato che trattasi di una manifestazione di opinione diversa/contraria a quella esposta da altri, di per sé non avente rilievo disciplinare;
- la resistente nella propria memoria difensiva afferma che in realtà il avrebbe Pt_1 esternato un vero e proprio rifiuto di presentarsi in loco una seconda volta, così ponendo in essere una condotta di insubordinazione;
- in merito, si osserva che la condotta indicata in memoria non è quella contestata nella lettera di contestazione disciplinare, come anche eccepito in sede di prima udienza di discussione dalla difesa di parte ricorrente;
- a ciò si aggiunge che la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “La nozione di insubordinazione non può essere limitata al rifiuto di adempimento delle disposizioni dei
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superiori, ricomprendendo essa qualsiasi comportamento atto a pregiudicare l'esecuzione
e il corretto svolgimento delle suddette disposizioni nel quadro dell'organizzazione aziendale. Tuttavia, qualora la contrattazione collettiva colleghi l'irrogazione del licenziamento ad una determinata intensità della condotta (“grave”) ed a specifiche azioni
(minacce, vie di fatto, etc.), non potrebbe rilevare qualunque comportamento, ma solo quello che, per le sue caratteristiche proprie, si palesi ingiustificatamente in netto contrasto con gli ordini impartiti.” (Cassazione civile sez. lav., 16/02/2023, n.4831);
- nella specie, il CCNL applicato al rapporto, individua all'art. 68, tra le condotte per le quali è previsto il licenziamento senza preavviso e che possono essere ricondotte latu sensu alla nozione di “insubordinazione”, la “violazione deliberata di leggi, di regolamenti o dei doveri che possano arrecare o abbiano arrecato pregiudizio all'azienda o a terzi” e “vie di fatto contro i propri superiori, i colleghi, i collaboratori ovvero risse fra colleghi nel luogo di lavoro”;
- peraltro, anche analizzando le condotte passibili di sanzione meno grave, si rileva che non figura in alcun modo la mera manifestazione di opinione divergente rispetto a quella del superiore gerarchico;
invero, quantomeno è richiesto, ai fini dell'irrogazione della sanzione della sospensione da 3 a 5 giorni che vi stato “rifiuto di eseguire ordini e/o disposizioni relative al servizio impartite dai superiori o dai preposti”, ma, come detto, al ricorrente mai è stato contestato di essersi rifiutato di eseguire ordini o disposizioni dal superiore/preposto;
- dev'essere evidenziato, in ogni caso, che dal tenore letterale della lettera di contestazione disciplinare si evince che la condotta di “disappunto” è stata posta in stretta connessione con la successiva condotta di mancata presentazione sul luogo di intervento, ciò lascia intendere che la società ha ritenuto rilevante la prima condotta solo in quanto seguita dalla seconda, sulla base della quale è stato quindi intimato il licenziamento;
ed infatti anche in sede di costituzione in giudizio, la resistente ha espressamente affermato: “E' ovvio che se il lavoratore si fosse limitato a mostrare disappunto non sarebbe stato licenziato” (pag. 2 memoria);
- in conclusione, il licenziamento è stato intimato perchè il lavoratore non si è presentato sul luogo di intervento a seguito di una chiamata ricevuta in turno di reperibilità: è questa la giusta causa addotta;
- come noto, l'art. 5 legge n. 604/1966 pone a carico del datore di lavoro l'onere della prova della sussistenza della giusta causa o del giustificato motivo di licenziamento;
- nella specie, la società si è costituita tardivamente in giudizio, così incorrendo nelle preclusioni proprie dello speciale rito del lavoro e dettate dall'art. 416 c.p.c.; essa ha formulato però istanza di deferimento di giuramento decisorio nei confronti del ricorrente;
- ai sensi dell'art. 233, co. 1, c.p.c. “Il giuramento decisorio può essere deferito in qualunque stato della causa davanti al giudice istruttore, con dichiarazione fatta all'udienza dalla parte
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o dal procuratore munito di mandato speciale o con atto sottoscritto dalla parte.”; il co. 2 stabilisce poi che “Esso deve essere formulato in articoli separati, in modo chiaro e specifico.”;
- con ordinanza del 31.1.2025 è stato valutato ammissibile il giuramento decisorio deferito limitatamente al secondo capitolo formulato dalla parte resistente: “Giuro e giurando nego di avere ricevuto nella notte fra il 12 e il 13 giugno 2024 successiva telefonata per presentarmi in località a eseguire un intervento”; Parte_2
- all'udienza del 3.3.2025 ha dichiarato: “Giuro e giurando nego di avere Parte_1 ricevuto nella notte fra il 12 e il 13 giugno 2024 successiva telefonata per presentarmi in località a eseguire un intervento”; Parte_2
- sulla scorta di tanto, la parte datoriale non ha fornito la prova della condotta contestata al dipendente, consistente nel non essersi presentato sul luogo di intervento dopo aver ricevuto successiva chiamata alle ore 00:40 circa, e posta fondamento del proprio recesso;
- sulla scorta di quanto esposto, in accoglimento del ricorso, va dichiarata l'illegittimità del licenziamento intimato a con lettera del 2.7.2024 per insussistenza del fatto Parte_1 materiale contestato al lavoratore;
in applicazione dell'art. 3, co. 2, D.Lgs. 23/2015 deve pertanto essere annullato il licenziamento e condannato il datore di lavoro alla reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro e al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto il lavoratore abbia percepito per lo svolgimento di altre attività lavorative, nonchè quanto avrebbe potuto percepire accettando una congrua offerta di lavoro ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 21 aprile 2000,
n. 181, e successive modificazioni, oltre che al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, senza applicazione di sanzioni per omissione contributiva, salva la facoltà del lavoratore optare per il pagamento dell'indennità di cui all'articolo 2, comma 3;
- le spese di lite seguono la soccombenza e sono pertanto poste a carico della parte resistente nella misura indicata in dispositivo e liquidata ai sensi del DM 55/2014 e ss.mm. tenuto conto del valore della domande e dell'attività processuale svolta.
P.Q.M.
Visto l'art. 429 c.p.c., definitivamente pronunciando,
- annulla il licenziamento intimato da con lettera del 2.7.2024; Controparte_1
- condanna la società resistente alla reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro e al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per
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il calcolo del trattamento di fine rapporto, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto il lavoratore abbia percepito per lo svolgimento di altre attività lavorative, oltre interessi e rivalutazione come per legge, nonché al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, senza applicazione di sanzioni per omissione contributiva, salva la facoltà del lavoratore optare per il pagamento dell'indennità di cui all'articolo 2, comma 3;
- condanna la società resistente alla rifusione in favore del ricorrente delle spese di lite, che liquida in complessivi € 6.943,00, oltre rimborso forfettario spese generali 15%, IVA e CPA come per legge e c.u. versato.
Alessandria, 10.4.2025.
Il Giudice
Silvia Fioraso
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