TRIB
Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 13/06/2025, n. 743 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 743 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I n n o m e d e l p o p o l o i t a l i a n o
I l T r i b u n a l e o r d i n a r i o d i M o d e n a
S E Z I O N E P R I M A C I V I L E
in composizione collegiale, in persona dei magistrati:
Alberto Rizzo Presidente
Eleonora Ramacciotti Componente
Eugenio Bolondi Relatore ed Estensore pronuncia la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta al n. 4958 del Ruolo Generale degli affari contenziosi per l'anno 2024 promossa da
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avvocato MUNARI ELEONORA
RICORRENTE contro
(C.F. ), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2 dall'Avvocato DE PINTO GIOVANNA
CONVENUTO
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO IN SEDE
OGGETTO: Divorzio - Cessazione effetti civili
CONCLUSIONI DELLE PARTI: congiunte come in note scritte sostitutive di udienza ex art 127 ter c.p.c depositate da ambo le parti in data 16/05/2025
pagina 1 di 5 RA G I O N I D I F A T T O E D I D I R I T T O D E L L A D E C I S I O N E
1. Le parti hanno contratto matrimonio concordatario in Napoli in data 20/10/2009
e dalla loro unione è nato il figlio il 05/09/2010. Per_1
2. I coniugi si sono separati consensualmente comparendo all'udienza presidenziale del giorno 11/07/2017 e la separazione è stata omologata con decreto del
18/07/2017.
3. Con ricorso del 15/10/2024, ha chiesto la cessazione degli effetti Parte_1
civili del matrimonio e statuizioni accessorie di carattere personale e patrimoniale inerenti ai rapporti tra genitori e figlio minore.
4. Nel giudizio così radicato si è costituito dando atto del Controparte_1
raggiungimento, nelle more, di accordo complessivo trasfuso poi nelle seguenti conclusioni congiunte rassegnate da ambo le parti il 16/05/2025:
1. “Le parti vivranno separate, come già lo fanno, con l'obbligo del reciproco rispetto, rimanendo liberi di fissare la propria residenza ove lo ritengano più opportuno
2. Il sig. dovrà fissare la residenza ove abita stabilmente oppure dovrà eleggere un CP_1 domicilio digitale attivandolo nel sito INAD, entro e non oltre 3 mesi a partire dalla odierna data di sottoscrizione dell'accordo.
3. Le parti si accordano e danno autorizzazione reciproca per il rilascio di carta d'identità valida per l'espatrio o passaporto per loro e/o per il minore, senza pertanto avere l'obbligo di firma dell'altro genitore sui moduli di autorizzazione richiesti eventualmente da Comune di residenza e Questura.
4. I coniugi, al fine di collaborare attivamente nell'interesse del minore continuando ad Per_1 esercitare congiuntamente la potestà parentale, con conseguente dovere di assumere, attuare e concordare gli indirizzi e le scelte educative di comune accordo, concordano in un affidamento condiviso del figlio, con residenza prevalente presso l'abitazione materna e con espressa autorizzazione alla sig.ra di firma, anche a nome del padre sig. di Pt_1 CP_1 autorizzazioni e/o richieste e/o istanze per le necessità scolastiche, ricreative e sportive del minore essendo il padre residente in [...]di Lecce, mentre la madre in Provincia Per_1 di Modena.
5. Salvo diverso accordo, i coniugi concordano che le modalità di frequentazione del figlio minore siano le seguenti:
pagina 2 di 5 - Previa volontà del figlio e solo ove il figlio non abbia debiti scolastici che non gli Per_1 permettano di andare in vacanza (per lezioni e/o recuperi scolastici) il padre potrà vedere e tenere presso di sé il figlio per quindici giorni consecutivi, durante le vacanze estive (luglio- agosto) da concordarsi preventivamente di anno in anno entro il mese di aprile (o al massimo entro la prima settimana di maggio), tenuto conto delle ferie estive della sig.ra Pt_1 fissate già all'inizio dell'anno solare.
- I genitori acconsentono a lasciar viaggiare il figlio, ultraquattordicenne, anche da solo, per raggiungere il padre in Puglia, le spese dovranno essere divise in pagamento del viaggio di andata da parte della madre e pagamento del viaggio di ritorno da parte del padre. Le parti stabiliscono sin d'ora che sarà il ragazzo a comunicare, entro fine aprile/inizi di maggio
(per le vacanze estive) ed entro fine settembre/inizi di ottobre (per le vacanze natalizie), i giorni in cui vorrà stare con il padre che conseguentemente cercherà di organizzare il proprio piano ferie, tanto al fine di permettere ai genitori di acquistare un biglietto del treno ad un costo non esagerato (la madre si fa carico del biglietto di andata ed il padre di quello di rientro).
6. Tenuto conto che la permanenza del minore è nella quasi totalità del tempo dalla madre, il sig. verserà la somma di € 300,00 mensili a titolo di mantenimento del figlio minore, CP_1 rivalutabile, di anno in anno, secondo gli indici ISTAT, sino a quando il medesimo raggiungerà
l'indipendenza economica.
7. Il sig. riconosce di essere debitore della somma di € 1.800,00 per il 50% Controparte_1 delle spese straordinarie non rimborsate necessarie per il figlio e pertanto si obbliga al Per_1 pagamento mensile della somma di € 50,00 sino all'integrale saldo del dovuto (36 rate). Tale somma deve ritenersi qualificabile come mantenimento del minore.
8. Il padre si obbligherà a versare, altresì, il 50% delle spese straordinarie mediche, scolastiche e sportivo/ricreative, da sostenere per le necessità del minore, ivi comprese specificatamente le rette scolastiche, le gite, i testi scolastici, nonché spese ludico-ricreative, che si rendessero necessarie per il figlio, secondo il protocollo del Tribunale di Modena, che si dà per conosciuto. Tutte le spese superiori ad euro 100,00 non legate alla salute e che non abbiano carattere dell'urgenza dovranno essere comunicate per tempo al sig. e con lo stesso concordate;
all'uopo il CP_1 comunicherà (entro la data del 20.05.2025) un indirizzo mail valido per tutte le CP_1 comunicazioni attinenti al figlio Nel caso in cui non siano lette e riscontrate le mail Per_1
pagina 3 di 5 da parte del le relative comunicazioni si daranno per conosciute e accettate, ed il CP_1 sarà obbligato al pagamento delle somme ivi indicate entro il mese successivo alla spesa. CP_1
Dette spese straordinarie dovranno essere rimborsate alla parte che le ha sostenute entro e non oltre il 5 del mese successivo alla presentazione di idonea documentazione attestante l'avvenuto pagamento.
La documentazione fiscale dovrà essere intestata al figlio ai fini della corretta deducibilità della stessa, pari al 50% a favore di ciascun genitore.
9. La sig.ra avrà diritto a percepire il 100% dell'assegno unico. Pt_1
10. Le parti rinunciano reciprocamente a qualunque richiesta di contributo al proprio mantenimento provvedendo nel futuro al soddisfacimento delle personali esigenze di vita con i rispettivi redditi.”
§
La domanda principale volta a ottenere la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e va accolta, ricorrendo gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/1970 e successive modifiche e dovendosi ritenere accertato, dal tenore inequivoco di ambo le difese che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale recepisce le conclusioni congiunte formulate dalle parti poiché non contrarie a norme imperative di legge, né all'ordine pubblico, ma contemperanti in modo equilibrato le rispettive esigenze e rispondendo all'interesse morale e materiale del figlio minore.
L'accordo raggiunto giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P . Q . M .
Il Tribunale Ordinario di Modena, in composizione collegiale, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa e respinta:
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto il 20/10/2009 in NAPOLI da (nata a [...] il Parte_1
22/01/1976) con (nato a [...] il [...]), Controparte_1
matrimonio trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di NAPOLI, atto n.
64, parte II, serie A, anno 2009;
2. recepisce le conclusioni congiunte formulate dalle parti trascritte in parte motiva;
pagina 4 di 5 3. compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
4. incarica la Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza, limitatamente al capo 1), all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di
NAPOLI per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Modena nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in data 05/06/2025
IL GIUDICE ESTENSORE
Eugenio Bolondi
IL PRESIDENTE
Alberto Rizzo
pagina 5 di 5