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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 31/10/2025, n. 11103 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11103 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome Del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI ROMA
IV SEZIONE LAVORO
Il giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa Paola Lucarelli ha pronunciato all'udienza del 31 ottobre
2025 la seguente
SENTENZA
nelle causa iscritta al n. 16072 del R.G. per l'anno 2024,
da
(con l'Avv. Paolo Palma) Parte_1
Ricorrente
contro
(con l'Avv. Maria Carla Attanasio) CP_1
Resistente
provvedendo sulle conclusioni rassegnate da parte attrice negli atti di causa, qui da intendersi riprodotte, come da dispositivo e contestuale esposizione delle seguenti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Sulla base degli accertamenti peritali eseguiti nel procedimento instaurato ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., il
CTU incaricato, nonostante la rilevanza delle risultanze cliniche e la diagnosi effettuata, escludeva la sussistenza nel Sig. dei requisiti sanitari per il riconoscimento dei benefici di cui agli Parte_1 artt. 1 Legge 18 del 1980.
Il ricorrente con la presente opposizione proposta ai sensi dell'art. 445-bis, VI comma, c.p.c. ha contestato le conclusioni cui è pervenuto il CTU “nell'elaborare la sua perizia non indica, in primis, la documentazione utilizzata per l'espletamento della consulenza”.
Insiste nella nomina di nuovo CTU ai fini del riconoscimento dei requisiti sanitari esclusi.
CP_ L' si costituiva opponendosi alla richiesta avversaria.
All'udienza odierna la causa veniva discussa e decisa dando lettura del dispositivo unitamente alla motivazione. Il ricorso va dichiarato inammissibile.
Osserva il Giudice che ai fini del giudizio a cognizione piena l'art. 445 bis comma 5° c.p.c. prevede che “Nei casi di mancato accordo, la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
Giova rilevare che il ricorso, che la parte presenta nel termine perentorio di trenta giorni dalla dichiarazione di contestazione, appare come una sorta di appello, imponendo la norma, a pena di inammissibilità, l'onere di specificare i motivi della contestazione (così come previsto, in quella sede, dall'art. 434 c.p.c.). Pertanto non è sufficiente enunciare semplicemente le patologie di cui è affetto il ricorrente, ma occorre esporre le ragioni per le quali si ritiene che la valutazione compiuta dal CTU in sede di accertamento tecnico preventivo non sia corretta.
I motivi di contestazione devono quindi tradursi nella prospettazione di argomentazioni contrapposte a quelle svolte dal consulente tecnico, e non possono limitarsi a generiche censure di erroneità o inadeguatezza dell'elaborato peritale, dovendosi evidenziare l'errore tecnico commesso dal consulente dell'Atp e specificare gli elementi e le controdeduzioni di cui si lamenta la mancata o insufficiente valutazione. In difetto il giudizio deve terminare con una sentenza in rito di inammissibilità (cfr. giurisprudenza di legittimità formatasi in materia di gravame: Cass. 2797/2003 e Cass. n. 17318/2004).
Nel caso di specie, per giunta, emerge espressamente dal testo della consulenza – chiara, completa e priva di vizi logici - che “Si è preso atto di tutta la documentazione sanitaria presente nel fascicolo telematico”.
Nulla per le spese stante la dichiarazione del ricorrente sulla sussistenza dei presupposti ex art. 512 c.p.c.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso;
Nulla per le spese.
Roma, 31 ottobre 2025
Il GIUDICE
Dott.ssa Paola Lucarelli
In Nome Del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI ROMA
IV SEZIONE LAVORO
Il giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa Paola Lucarelli ha pronunciato all'udienza del 31 ottobre
2025 la seguente
SENTENZA
nelle causa iscritta al n. 16072 del R.G. per l'anno 2024,
da
(con l'Avv. Paolo Palma) Parte_1
Ricorrente
contro
(con l'Avv. Maria Carla Attanasio) CP_1
Resistente
provvedendo sulle conclusioni rassegnate da parte attrice negli atti di causa, qui da intendersi riprodotte, come da dispositivo e contestuale esposizione delle seguenti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Sulla base degli accertamenti peritali eseguiti nel procedimento instaurato ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., il
CTU incaricato, nonostante la rilevanza delle risultanze cliniche e la diagnosi effettuata, escludeva la sussistenza nel Sig. dei requisiti sanitari per il riconoscimento dei benefici di cui agli Parte_1 artt. 1 Legge 18 del 1980.
Il ricorrente con la presente opposizione proposta ai sensi dell'art. 445-bis, VI comma, c.p.c. ha contestato le conclusioni cui è pervenuto il CTU “nell'elaborare la sua perizia non indica, in primis, la documentazione utilizzata per l'espletamento della consulenza”.
Insiste nella nomina di nuovo CTU ai fini del riconoscimento dei requisiti sanitari esclusi.
CP_ L' si costituiva opponendosi alla richiesta avversaria.
All'udienza odierna la causa veniva discussa e decisa dando lettura del dispositivo unitamente alla motivazione. Il ricorso va dichiarato inammissibile.
Osserva il Giudice che ai fini del giudizio a cognizione piena l'art. 445 bis comma 5° c.p.c. prevede che “Nei casi di mancato accordo, la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
Giova rilevare che il ricorso, che la parte presenta nel termine perentorio di trenta giorni dalla dichiarazione di contestazione, appare come una sorta di appello, imponendo la norma, a pena di inammissibilità, l'onere di specificare i motivi della contestazione (così come previsto, in quella sede, dall'art. 434 c.p.c.). Pertanto non è sufficiente enunciare semplicemente le patologie di cui è affetto il ricorrente, ma occorre esporre le ragioni per le quali si ritiene che la valutazione compiuta dal CTU in sede di accertamento tecnico preventivo non sia corretta.
I motivi di contestazione devono quindi tradursi nella prospettazione di argomentazioni contrapposte a quelle svolte dal consulente tecnico, e non possono limitarsi a generiche censure di erroneità o inadeguatezza dell'elaborato peritale, dovendosi evidenziare l'errore tecnico commesso dal consulente dell'Atp e specificare gli elementi e le controdeduzioni di cui si lamenta la mancata o insufficiente valutazione. In difetto il giudizio deve terminare con una sentenza in rito di inammissibilità (cfr. giurisprudenza di legittimità formatasi in materia di gravame: Cass. 2797/2003 e Cass. n. 17318/2004).
Nel caso di specie, per giunta, emerge espressamente dal testo della consulenza – chiara, completa e priva di vizi logici - che “Si è preso atto di tutta la documentazione sanitaria presente nel fascicolo telematico”.
Nulla per le spese stante la dichiarazione del ricorrente sulla sussistenza dei presupposti ex art. 512 c.p.c.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso;
Nulla per le spese.
Roma, 31 ottobre 2025
Il GIUDICE
Dott.ssa Paola Lucarelli