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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 22/12/2025, n. 12158 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 12158 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
n. 15038/2023 r.g.a.n.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente -
Dott.ssa Eva Scalfati - Giudice -
Dott.ssa Viviana Criscuolo - Giudice rel.- ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 15038 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'Anno 2023, avente per oggetto: Divorzio – Scioglimento del matrimonio
TRA
nato ad [...] l'[...], C.F. Parte_1
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. C.F._1
AR SE MO presso il quale elettivamente domicilia in Adrano (CT) alla Via Santangelo, 93;
RICORRENTE
E
, nata ad [...] il [...], C.F. , CP_1 C.F._2 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Carmela Pisacane presso il quale elettivamente domicilia in Napoli al Centro Direzionale, Is. G/7;
RESISTENTE
1 con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 03/07/2023, esponeva di Parte_1 aver contratto matrimonio con la sig.ra in Adrano il 25/02/2003; CP_1 che dall'unione coniugale erano nati i figli (nato in [...] – CT - il Per_1
20/11/2004), maggiorenne, e (nata a [...] il [...]), Persona_2 minorenne;
che tra le parti era intervenuta separazione in forza di sentenza del
Tribunale di Catania n. 643/2016 pubblicata il 29/01/2016, resa nel procedimento R.G. 5145/2014; che, con la sentenza di separazione, i figli erano affidati congiuntamente ai genitori, con collocamento prevalente presso la madre,
e al padre veniva imposto un assegno mensile di mantenimento di €180,00 per ciascun figlio;
che con decreto del Tribunale per i Minorenni di Napoli n. 5697/22 del 12/07/2022 reso nel procedimento V.G. n. 1171/2020, il sig. era Pt_1 dichiarato decaduto dall'esercizio della responsabilità genitoriale sui figli, all'epoca entrambi minorenni;
che il ricorrente viveva a Malta, in cerca di occupazione, con una nuova compagna dalla quale egli era ospitato, in quanto privo di redditi propri, mentre la resistente viveva unitamente ai figli, con un nuovo compagno ed un'altra figlia avuta dallo stesso, in Napoli. Tanto premesso, chiedeva pronunziarsi lo scioglimento del matrimonio alle seguenti condizioni:
“stabilire che il ricorrente debba corrispondere a titolo di mantenimento in favore della figlia minore , l'importo di €180,00 su base mensile, rivalutato, Persona_2 dopo il primo anno, secondo indici ISTAT;
revocare l'affidamento esclusivo in capo alla madre Sig.ra e affidare la figlia minore ad entrambi CP_1 Persona_2
i genitori, che ne eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, con collocazione prevalente presso la madre;
che il ricorrente possa vedere e tenere con se la figlia, ogni qualvolta lo vorrà previo accordo con l'altro genitore e, comunque, secondo un calendario da decidere in fase istruttoria in base agli impegni scolastici della minore e degli impegni del padre, residente in altra nazione.”
2 Disposta la comparizione delle parti per l'udienza del 31/10/2023, con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 26/10/2023, si costituiva in giudizio
, la quale aderiva alla domanda di scioglimento del matrimonio ed CP_1 esponeva che il sig. a seguito della separazione, aveva reciso ogni legame Pt_1 affettivo e materiale con i minori mantenendo negli anni una condotta abbandonica, disinteressata e distaccata nei confronti dei figli, non curandosene né affettivamente né economicamente;
che per tale ragione la resistente era stata costretta ad adire il Tribunale dei Minorenni con ricorso ex art. 330 c.c. al fine di vedersi dichiarare la decadenza della responsabilità genitoriale del sig. ei Pt_1 confronti dei figli, all'epoca entrambi minorenni;
che il ricorrente negli anni si era sempre dimostrato completamente assente in violazione dei doveri di mantenimento, istruzione e cura;
che il figlio era maggiorenne ma non Per_1 economicamente autosufficiente. Tanto premesso, chiedeva pronunziarsi lo scioglimento del matrimonio alle seguenti condizioni: “rigettarsi la richiesta di revoca della decadenza della responsabilità genitoriale nei confronti della minore
; stabilire che il ricorrente debba corrispondere a titolo di mantenimento Persona_2 in favore dei figli e l'importo di € 500,00 su base mensile Per_1 Persona_2 rivalutato secondo indice ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie.”
All'udienza di prima comparizione del 31/10/2023, il difensore di parte ricorrente rappresentava che il proprio assistito era stato tratto in arresto per ordine di esecuzione della pena detentiva per mesi 4 e che per tale motivo non aveva potuto presenziare in udienza;
chiedeva pertanto un congruo rinvio, depositando telematicamente il provvedimento di esecuzione della predetta ordinanza. Il difensore di parte resistente non si opponeva al richiesto rinvio e rappresentava che la propria assistita non era presente perché era stata avvertita dell'impossibilità
a presenziare di parte ricorrente. Il Giudice relatore, preso atto, rinviava nello stato all'udienza del 12/03/2024.
All'udienza del 12/03/2024, era presente il ricorrente, assistito dal proprio difensore, nonché il difensore costituito di parte resistente, assente. Il Tribunale dava atto che era stato impossibile procedere al tentativo di conciliazione, attesa la mancata comparizione di parte resistente. Si procedeva al libero interrogatorio di parte ricorrente, il quale dichiarava: “mi riporto al ricorso, ne chiedo l'accoglimento”
3 ADR “non incontro mia figlia da più di due anni, non ho più alcun tipo di contatto, neanche in via telematica, l'ho vista l'ultima volta due anni fa a Pasqua per 5 minuti, io non ho la possibilità di cercare un contatto perché sono bloccato sui social né ho il suo numero di telefono. Ho un rapporto pessimo con la mia ex moglie. Io un anno fa dovevo sposarmi nel 2022 ma la sig.ra non ha voluto concedermi il divorzio CP_1 congiunto, inoltre, esibisco sentenza di separazione con il passaggio in giudicato e mi riservo di depositarla integralmente nuovamente nel termine di tre giorni insieme all'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio del luogo di celebrazione del matrimonio. Io fino al 2021 ho sempre versato il mantenimento per i miei figli, ma non
l'ho documentato. Io lavoro a Malta dove risiedo da 7 anni, dove lavoro come aiutante in cucina e guadagno €800,00 mensili. Io non posso venire a Napoli per incontrare mia figlia, non saprei dove vederla, fino a cinque anni fa, i miei figli venivano anche in Sicilia ma poi i rapporti sono ancora peggiorati e quindi non è stato più possibile.
L'ultima volta che sono venuto a Napoli è stato per la comunione di , Persona_2 nel 2019. Dieci anni fa ho sporto anche una denuncia perché mia moglie mi abbandonò con i minori e poi tornò dopo otto mesi a prenderseli nel cuore della notte.”
Il ricorrente chiedeva pronuncia sullo status, chiedendo che il Tribunale pronunciasse lo scioglimento del matrimonio. Il Tribunale, ritenuta la causa matura per la decisione parziale sullo status richiesta dal ricorrente, visto il provvedimento del TpM di Napoli del 12/07/2022 con cui era stata disposta la decadenza dalla responsabilità genitoriale del ricorrente a Parte_1 seguito del ricorso dell'attuale resistente, sulla minore , ritenuta Persona_2 conseguentemente non necessaria l'adozione di provvedimenti provvisori, invitava le parti a precisare le conclusioni sulla pronuncia parziale sullo status. Le parti congiuntamente chiedevano pronuncia parziale sullo status ed il Tribunale riservava la causa al Collegio.
Il PM in data 17/04/2024 chiedeva pronunziarsi lo scioglimento del matrimonio con rimessione all'esito della causa sul ruolo per le ulteriori determinazioni.
Con sentenza n. 4663/2024 pubblicata il 06/05/2024 il Tribunale dichiarava lo scioglimento del matrimonio celebrato dalle parti ad Adrano (CT) il 25/02/2003, e, con separata ordinanza, rimetteva la causa sul ruolo in ordine alle ulteriori domande, fissando l'udienza del 22/10/2024 ex art. 127 ter cpc, e disponendo a mezzo dei Servizi Sociali territorialmente competenti sul luogo di residenza della
4 minore un'indagine socio-ambientale per verificare le condizioni di vita della minore e la relazione con entrambi i genitori.
In data 26/09/2024 i Servizi Sociali del Comune di Napoli – Municipalità 6 – depositavano relazione socio-ambientale riferita al nucleo familiare Persona_3 da cui emergeva l'impossibilità per il Servizio di effettuare l'accesso domiciliare presso l'abitazione della sig.ra considerato che da qualche mese la stessa CP_2 risultava essere temporaneamente in Sicilia per sostenere la sorella nel compito di accudimento della madre, mentre i figli erano rimasti a Napoli unitamente al compagno della resistente. Quanto al sig. segnalavano l'impossibilità di Pt_1 contattare lo stesso, non disponendo di attrezzatura adeguata e riferimenti telefonici.
Le parti depositavano note di trattazione scritta in data 21/10/2024, e, con ordinanza del 13/11/2024, il Giudice, a scioglimento della riserva adottata a seguito del deposito di note di trattazione scritta per l'udienza del 22/10/2024, letta la relazione socio-ambientale redatta dai SS VI Municipalità del Comune di
Napoli, ritenuta la necessità ai sensi dell'art. 473 bis 5 cpc di procedere all'ascolto della minore , fissava udienza il 03/02/2025 disponendo la Persona_4 comparizione della predetta minore.
All'udienza del 03/02/2025, il difensore di parte resistente rappresentava che la propria assistita le aveva comunicato l'impossibilità di far comparire la minore all'udienza in quanto ella con le figlie era tornata a vivere in Sicilia, sua Per_2 terra d'origine, da qualche tempo;
chiedeva pertanto rinvio nello stato. Controparte non si opponeva. Il Giudice relatore, preso atto, rinviava all'udienza del
10/06/2025.
All'udienza del 10/06/2025, il difensore di parte resistente rappresentava che la propria assistita aveva comunicato soltanto in tale data, mediante messaggistica whatsapp, che il proprio genitore era ricoverato in Ospedale e doveva essere operato il giorno dopo e che, pertanto, non le era stato possibile accompagnare la figlia
, per la quale era prevista l'audizione. La difesa chiedeva quindi un Persona_2 rinvio per l'adempimento istruttorio e quindi per l'audizione della minore, riservandosi di verificare la residenza della minore ed eventualmente, con istanza endoprocedimentale congiunta, con il consenso della controparte, in caso di trasferimento della residenza della minore in Adrano (CT), richiedere che
5 l'adempimento istruttorio fosse svolto nelle forme della prova delegata. Il difensore di parte ricorrente preliminarmente deduceva che il proprio assistito continuava a permanere in Malta e non si opponeva all'audizione della minore nelle forme della prova delegata. Il Giudice relatore, preso atto, rinviava nello stato per l'esame della minore all'udienza del 16/09/2025.
All'udienza del 16/09/2025, si procedeva all'audizione della minore , Persona_2 la quale dichiarava: “io abito a San Giovanni a Teduccio. Frequento la terza superiore in una scuola con indirizzo tecnico che si trova nel quartiere San Giovanni dove io vivo. Abito con mia mamma e mia sorella che ha un altro papà e ha quattro Per_5 anni. Fino a poco fa abitavo in Sicilia. Non so dire da quanto tempo siamo rientrati a
Napoli ma l'anno scorso ho frequentato la scuola in Sicilia. Conosco già i miei compagni di classe di Napoli perché io prima abitavo a Napoli. Siamo andate in Sicilia perché mia mamma si è lasciata con il padre di mia sorella però poi dalla Sicilia siamo andate via perché mamma non andava più d'accordo con i nonni e la nonna non ci voleva a casa, anche perché il nonno ha avuto dei problemi di salute e non ci voleva più a casa perché mia mamma non voleva più andare in ospedale perché avevano litigato. Mia mamma adesso ha un nuovo compagno che abita in Umbria e ci aiuta in ogni modo. Io non vedo mio padre da tanto tempo, invece in Sicilia l'ho sentito per telefono via whatsapp quando le cose non stavano andando bene non perché io volessi vivere con lui ma per cercare il suo aiuto solo per me, se potevo stare con lui solo per un periodo perché eravamo in b&b; voglio precisare che anche se io ho chiesto aiuto in realtà non avevo veramente voglia di stare con lui, era solo perché eravamo in grossa difficoltà non riuscendo a trovare una sistemazione abitativa e lui però mi ha risposto negativamente dicendo che non poteva fare niente per me perché
c'era la legge di mezzo e i giudici e lui non aveva la patria potestà. Non sono mai voluta andare a vivere con lui. Non gli ho chiesto dei soldi. Adesso non lo sento più telefonicamente, qualche tempo fa ci mandavamo messaggi whatsapp ma adesso nulla più. Io non ho nessun interesse a vederlo, anche se lui venisse a Napoli a trovarmi, neanche alla presenza di mamma perché lui per me non è stato un buon papà. Non ho ricordi di quando vivevo con lui e quando si sono separati l'ho visto per un periodo ma poi basta. Mi ricordo che venne alla mia comunione e poi non più, mi ricordo che è stato anche arrestato e mi ricordo che l'ultima volta l'ho visto in vacanza in Sicilia con mio fratello. Avevo circa 11 o 12 anni. In passato ho provato a
6 riallacciare un rapporto con papà ma non è andata bene e non voglio più farlo perché si è comportato male in passato, mettendo in mezzo la legge. Io non voglio neanche sentire parlare di mio padre e dico a mia madre di smetterla quando mi parla di lui, non dicono cose cattive di mio padre, semplicemente non mi interessa sentire parlare di lui. Quando mia madre mi dice che è pur sempre mio padre io le rispondo che non
è così, che non è più mio padre. Io penso che fin dall'inizio lui non si sia comportato bene con me e non sia stato un buon padre per cui non accetto che si faccia sentire oggi dopo sedici anni. Quando farò 18 anni io cambierò cognome perché non lo voglio più nella mia vita. Io forse in passato ho parlato con uno psicologo però non ne sento il bisogno attualmente. Da grande voglio fare la parrucchiera, dopo la scuola voglio ricominciare a fare la scuola di parrucchiera come facevo in Sicilia.”
All'esito, il Giudice relatore, esaurita l'istruttoria, fissava l'udienza di remissione della causa in decisione in trattazione scritta all'udienza del 10/11/ 2025, assegnando alle parti, con il loro consenso, i seguenti termini: 40 giorni prima dell'udienza per il deposito di note scritte di precisazione delle conclusioni, 20 giorni prima dell'udienza per il deposito delle comparse conclusionali e 10 giorni prima dell'udienza per il deposito delle memorie di replica. Invitava il Pubblico
Ministero a formulare le proprie conclusioni nei predetti termini.
Con note di precisazione delle conclusioni e note di trattazione scritta, depositate rispettivamente in data 29/09/2025 e 06/11/2025, parte resistente, riportandosi ai propri atti difensivi, concludeva chiedendo rigettarsi la richiesta di revoca della responsabilità genitoriale nei confronti della minore;
porsi a carico Persona_2 del ricorrente a titolo di mantenimento in favore de figli e Per_1 Persona_2
l'importo di € 500,00 su base mensile rivalutato secondo indice ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie;
con vittoria di spese, diritti ed onorari.
Con ordinanza del 10/11/2025, il Giudice relatore, all'esito dell'udienza del
10/11/2025 celebrata nelle forme della trattazione cartolare ex art. 127 ter c.p.c., riservava la causa in decisione al Collegio, mandando al PM per le sue conclusioni.
In data 20/11/2025, il PM chiedeva regolamentarsi i rapporti delle parti con la figlia minore confermando la disciplina in atto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso che con sentenza parziale è stata già pronunciato lo scioglimento del matrimonio tra le parti, il thema decidendum della presente pronuncia è relativo
7 esclusivamente all'esercizio della genitorialità con riferimento alla prole minorenne ed alle determinazioni patrimoniali conseguenti alla pronuncia sullo status.
Sul punto osserva il Tribunale che il ricorrente signor è già stato Pt_1 dichiarato decaduto dalla responsabilità genitoriale nei confronti della prole minorenne - e quindi all'attualità nei confronti della minore Persona_6
- con provvedimento del Tribunale per i Minorenni di Napoli n. 5697/22
[...] del 12/07/2022; orbene dall'istruttoria svolta non è emerso alcun elemento che possa portare a una rivalutazione della pronuncia decadenziale in quanto, sia dalle domande formulate dal ricorrente, che dalle dichiarazioni della minore ascoltata dal tribunale ed infine dalle relazioni dei servizi sociali acquisite, risulta che il padre non ha compiuto alcuna rivisitazione critica della sua condotta caratterizzata dal disinteresse per le esigenze affettive, di cura e materiali della minore pressochè totale. Né a giudizio del Tribunale è adottabile alcuna disciplina relativamente ai tempi di permanenza, atteso che il ricorrente vive a Malta, non incontra la figlia da
6 anni, non la sente e dalle dichiarazioni della sedicenne emerge il totale rifiuto della figura paterna a seguito del suo colpevole abbandono.
Residuano le statuizioni patrimoniali ed in tale sede possono trovare conferma le richieste della resistente, ritenendosi adeguato, in assenza di documentazione patrimoniale, un contributo al mantenimento a carico del ricorrente a titolo di mantenimento in favore dei figli , maggiorenne ma non economicamente Per_1 indipendente, e , minorenne, l'importo mensile di € 500,00 con Persona_2 rivalutazione annuale secondo indice ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie come disciplinate nel Protocollo siglato dal Tribunale di Napoli del 7/3/2018; alla resistente va anche riconosciuta per legge, quale unico genitore esercente la responsabilità genitoriale, l'integralità della percezione dell'AAUU.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e pertanto sono liquidate a carico del ricorrente ed a beneficio della resistente nella misura indicata in dispositivo.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
• Pone a carico di il contributo al mantenimento in Parte_1 favore dei figli , maggiorenne ma non economicamente indipendente, Per_1
e , minorenne, di € 500,00 mensili da versare entro il giorno Persona_2
8 10 alla con rivalutazione annuale secondo indice ISTAT, CP_1 oltre al 50% delle spese straordinarie come disciplinate nel Protocollo siglato dal Tribunale di Napoli del 7/3/2018;
• Rigetta ogni altra domanda;
• Condanna il ricorrente alla refusione delle spese di giudizio a favore della resistente disponendo che il pagamento sia eseguito a favore dell'Erario avendo la resistente depositato contestualmente alla costituzione domanda di ammissione al gratuito patrocinio, che liquida in euro 3808,00 oltre accessori di legge se dovuti.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 12/12/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Viviana Criscuolo Dott. Raffaele Sdino
9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente -
Dott.ssa Eva Scalfati - Giudice -
Dott.ssa Viviana Criscuolo - Giudice rel.- ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 15038 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'Anno 2023, avente per oggetto: Divorzio – Scioglimento del matrimonio
TRA
nato ad [...] l'[...], C.F. Parte_1
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. C.F._1
AR SE MO presso il quale elettivamente domicilia in Adrano (CT) alla Via Santangelo, 93;
RICORRENTE
E
, nata ad [...] il [...], C.F. , CP_1 C.F._2 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Carmela Pisacane presso il quale elettivamente domicilia in Napoli al Centro Direzionale, Is. G/7;
RESISTENTE
1 con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 03/07/2023, esponeva di Parte_1 aver contratto matrimonio con la sig.ra in Adrano il 25/02/2003; CP_1 che dall'unione coniugale erano nati i figli (nato in [...] – CT - il Per_1
20/11/2004), maggiorenne, e (nata a [...] il [...]), Persona_2 minorenne;
che tra le parti era intervenuta separazione in forza di sentenza del
Tribunale di Catania n. 643/2016 pubblicata il 29/01/2016, resa nel procedimento R.G. 5145/2014; che, con la sentenza di separazione, i figli erano affidati congiuntamente ai genitori, con collocamento prevalente presso la madre,
e al padre veniva imposto un assegno mensile di mantenimento di €180,00 per ciascun figlio;
che con decreto del Tribunale per i Minorenni di Napoli n. 5697/22 del 12/07/2022 reso nel procedimento V.G. n. 1171/2020, il sig. era Pt_1 dichiarato decaduto dall'esercizio della responsabilità genitoriale sui figli, all'epoca entrambi minorenni;
che il ricorrente viveva a Malta, in cerca di occupazione, con una nuova compagna dalla quale egli era ospitato, in quanto privo di redditi propri, mentre la resistente viveva unitamente ai figli, con un nuovo compagno ed un'altra figlia avuta dallo stesso, in Napoli. Tanto premesso, chiedeva pronunziarsi lo scioglimento del matrimonio alle seguenti condizioni:
“stabilire che il ricorrente debba corrispondere a titolo di mantenimento in favore della figlia minore , l'importo di €180,00 su base mensile, rivalutato, Persona_2 dopo il primo anno, secondo indici ISTAT;
revocare l'affidamento esclusivo in capo alla madre Sig.ra e affidare la figlia minore ad entrambi CP_1 Persona_2
i genitori, che ne eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, con collocazione prevalente presso la madre;
che il ricorrente possa vedere e tenere con se la figlia, ogni qualvolta lo vorrà previo accordo con l'altro genitore e, comunque, secondo un calendario da decidere in fase istruttoria in base agli impegni scolastici della minore e degli impegni del padre, residente in altra nazione.”
2 Disposta la comparizione delle parti per l'udienza del 31/10/2023, con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 26/10/2023, si costituiva in giudizio
, la quale aderiva alla domanda di scioglimento del matrimonio ed CP_1 esponeva che il sig. a seguito della separazione, aveva reciso ogni legame Pt_1 affettivo e materiale con i minori mantenendo negli anni una condotta abbandonica, disinteressata e distaccata nei confronti dei figli, non curandosene né affettivamente né economicamente;
che per tale ragione la resistente era stata costretta ad adire il Tribunale dei Minorenni con ricorso ex art. 330 c.c. al fine di vedersi dichiarare la decadenza della responsabilità genitoriale del sig. ei Pt_1 confronti dei figli, all'epoca entrambi minorenni;
che il ricorrente negli anni si era sempre dimostrato completamente assente in violazione dei doveri di mantenimento, istruzione e cura;
che il figlio era maggiorenne ma non Per_1 economicamente autosufficiente. Tanto premesso, chiedeva pronunziarsi lo scioglimento del matrimonio alle seguenti condizioni: “rigettarsi la richiesta di revoca della decadenza della responsabilità genitoriale nei confronti della minore
; stabilire che il ricorrente debba corrispondere a titolo di mantenimento Persona_2 in favore dei figli e l'importo di € 500,00 su base mensile Per_1 Persona_2 rivalutato secondo indice ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie.”
All'udienza di prima comparizione del 31/10/2023, il difensore di parte ricorrente rappresentava che il proprio assistito era stato tratto in arresto per ordine di esecuzione della pena detentiva per mesi 4 e che per tale motivo non aveva potuto presenziare in udienza;
chiedeva pertanto un congruo rinvio, depositando telematicamente il provvedimento di esecuzione della predetta ordinanza. Il difensore di parte resistente non si opponeva al richiesto rinvio e rappresentava che la propria assistita non era presente perché era stata avvertita dell'impossibilità
a presenziare di parte ricorrente. Il Giudice relatore, preso atto, rinviava nello stato all'udienza del 12/03/2024.
All'udienza del 12/03/2024, era presente il ricorrente, assistito dal proprio difensore, nonché il difensore costituito di parte resistente, assente. Il Tribunale dava atto che era stato impossibile procedere al tentativo di conciliazione, attesa la mancata comparizione di parte resistente. Si procedeva al libero interrogatorio di parte ricorrente, il quale dichiarava: “mi riporto al ricorso, ne chiedo l'accoglimento”
3 ADR “non incontro mia figlia da più di due anni, non ho più alcun tipo di contatto, neanche in via telematica, l'ho vista l'ultima volta due anni fa a Pasqua per 5 minuti, io non ho la possibilità di cercare un contatto perché sono bloccato sui social né ho il suo numero di telefono. Ho un rapporto pessimo con la mia ex moglie. Io un anno fa dovevo sposarmi nel 2022 ma la sig.ra non ha voluto concedermi il divorzio CP_1 congiunto, inoltre, esibisco sentenza di separazione con il passaggio in giudicato e mi riservo di depositarla integralmente nuovamente nel termine di tre giorni insieme all'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio del luogo di celebrazione del matrimonio. Io fino al 2021 ho sempre versato il mantenimento per i miei figli, ma non
l'ho documentato. Io lavoro a Malta dove risiedo da 7 anni, dove lavoro come aiutante in cucina e guadagno €800,00 mensili. Io non posso venire a Napoli per incontrare mia figlia, non saprei dove vederla, fino a cinque anni fa, i miei figli venivano anche in Sicilia ma poi i rapporti sono ancora peggiorati e quindi non è stato più possibile.
L'ultima volta che sono venuto a Napoli è stato per la comunione di , Persona_2 nel 2019. Dieci anni fa ho sporto anche una denuncia perché mia moglie mi abbandonò con i minori e poi tornò dopo otto mesi a prenderseli nel cuore della notte.”
Il ricorrente chiedeva pronuncia sullo status, chiedendo che il Tribunale pronunciasse lo scioglimento del matrimonio. Il Tribunale, ritenuta la causa matura per la decisione parziale sullo status richiesta dal ricorrente, visto il provvedimento del TpM di Napoli del 12/07/2022 con cui era stata disposta la decadenza dalla responsabilità genitoriale del ricorrente a Parte_1 seguito del ricorso dell'attuale resistente, sulla minore , ritenuta Persona_2 conseguentemente non necessaria l'adozione di provvedimenti provvisori, invitava le parti a precisare le conclusioni sulla pronuncia parziale sullo status. Le parti congiuntamente chiedevano pronuncia parziale sullo status ed il Tribunale riservava la causa al Collegio.
Il PM in data 17/04/2024 chiedeva pronunziarsi lo scioglimento del matrimonio con rimessione all'esito della causa sul ruolo per le ulteriori determinazioni.
Con sentenza n. 4663/2024 pubblicata il 06/05/2024 il Tribunale dichiarava lo scioglimento del matrimonio celebrato dalle parti ad Adrano (CT) il 25/02/2003, e, con separata ordinanza, rimetteva la causa sul ruolo in ordine alle ulteriori domande, fissando l'udienza del 22/10/2024 ex art. 127 ter cpc, e disponendo a mezzo dei Servizi Sociali territorialmente competenti sul luogo di residenza della
4 minore un'indagine socio-ambientale per verificare le condizioni di vita della minore e la relazione con entrambi i genitori.
In data 26/09/2024 i Servizi Sociali del Comune di Napoli – Municipalità 6 – depositavano relazione socio-ambientale riferita al nucleo familiare Persona_3 da cui emergeva l'impossibilità per il Servizio di effettuare l'accesso domiciliare presso l'abitazione della sig.ra considerato che da qualche mese la stessa CP_2 risultava essere temporaneamente in Sicilia per sostenere la sorella nel compito di accudimento della madre, mentre i figli erano rimasti a Napoli unitamente al compagno della resistente. Quanto al sig. segnalavano l'impossibilità di Pt_1 contattare lo stesso, non disponendo di attrezzatura adeguata e riferimenti telefonici.
Le parti depositavano note di trattazione scritta in data 21/10/2024, e, con ordinanza del 13/11/2024, il Giudice, a scioglimento della riserva adottata a seguito del deposito di note di trattazione scritta per l'udienza del 22/10/2024, letta la relazione socio-ambientale redatta dai SS VI Municipalità del Comune di
Napoli, ritenuta la necessità ai sensi dell'art. 473 bis 5 cpc di procedere all'ascolto della minore , fissava udienza il 03/02/2025 disponendo la Persona_4 comparizione della predetta minore.
All'udienza del 03/02/2025, il difensore di parte resistente rappresentava che la propria assistita le aveva comunicato l'impossibilità di far comparire la minore all'udienza in quanto ella con le figlie era tornata a vivere in Sicilia, sua Per_2 terra d'origine, da qualche tempo;
chiedeva pertanto rinvio nello stato. Controparte non si opponeva. Il Giudice relatore, preso atto, rinviava all'udienza del
10/06/2025.
All'udienza del 10/06/2025, il difensore di parte resistente rappresentava che la propria assistita aveva comunicato soltanto in tale data, mediante messaggistica whatsapp, che il proprio genitore era ricoverato in Ospedale e doveva essere operato il giorno dopo e che, pertanto, non le era stato possibile accompagnare la figlia
, per la quale era prevista l'audizione. La difesa chiedeva quindi un Persona_2 rinvio per l'adempimento istruttorio e quindi per l'audizione della minore, riservandosi di verificare la residenza della minore ed eventualmente, con istanza endoprocedimentale congiunta, con il consenso della controparte, in caso di trasferimento della residenza della minore in Adrano (CT), richiedere che
5 l'adempimento istruttorio fosse svolto nelle forme della prova delegata. Il difensore di parte ricorrente preliminarmente deduceva che il proprio assistito continuava a permanere in Malta e non si opponeva all'audizione della minore nelle forme della prova delegata. Il Giudice relatore, preso atto, rinviava nello stato per l'esame della minore all'udienza del 16/09/2025.
All'udienza del 16/09/2025, si procedeva all'audizione della minore , Persona_2 la quale dichiarava: “io abito a San Giovanni a Teduccio. Frequento la terza superiore in una scuola con indirizzo tecnico che si trova nel quartiere San Giovanni dove io vivo. Abito con mia mamma e mia sorella che ha un altro papà e ha quattro Per_5 anni. Fino a poco fa abitavo in Sicilia. Non so dire da quanto tempo siamo rientrati a
Napoli ma l'anno scorso ho frequentato la scuola in Sicilia. Conosco già i miei compagni di classe di Napoli perché io prima abitavo a Napoli. Siamo andate in Sicilia perché mia mamma si è lasciata con il padre di mia sorella però poi dalla Sicilia siamo andate via perché mamma non andava più d'accordo con i nonni e la nonna non ci voleva a casa, anche perché il nonno ha avuto dei problemi di salute e non ci voleva più a casa perché mia mamma non voleva più andare in ospedale perché avevano litigato. Mia mamma adesso ha un nuovo compagno che abita in Umbria e ci aiuta in ogni modo. Io non vedo mio padre da tanto tempo, invece in Sicilia l'ho sentito per telefono via whatsapp quando le cose non stavano andando bene non perché io volessi vivere con lui ma per cercare il suo aiuto solo per me, se potevo stare con lui solo per un periodo perché eravamo in b&b; voglio precisare che anche se io ho chiesto aiuto in realtà non avevo veramente voglia di stare con lui, era solo perché eravamo in grossa difficoltà non riuscendo a trovare una sistemazione abitativa e lui però mi ha risposto negativamente dicendo che non poteva fare niente per me perché
c'era la legge di mezzo e i giudici e lui non aveva la patria potestà. Non sono mai voluta andare a vivere con lui. Non gli ho chiesto dei soldi. Adesso non lo sento più telefonicamente, qualche tempo fa ci mandavamo messaggi whatsapp ma adesso nulla più. Io non ho nessun interesse a vederlo, anche se lui venisse a Napoli a trovarmi, neanche alla presenza di mamma perché lui per me non è stato un buon papà. Non ho ricordi di quando vivevo con lui e quando si sono separati l'ho visto per un periodo ma poi basta. Mi ricordo che venne alla mia comunione e poi non più, mi ricordo che è stato anche arrestato e mi ricordo che l'ultima volta l'ho visto in vacanza in Sicilia con mio fratello. Avevo circa 11 o 12 anni. In passato ho provato a
6 riallacciare un rapporto con papà ma non è andata bene e non voglio più farlo perché si è comportato male in passato, mettendo in mezzo la legge. Io non voglio neanche sentire parlare di mio padre e dico a mia madre di smetterla quando mi parla di lui, non dicono cose cattive di mio padre, semplicemente non mi interessa sentire parlare di lui. Quando mia madre mi dice che è pur sempre mio padre io le rispondo che non
è così, che non è più mio padre. Io penso che fin dall'inizio lui non si sia comportato bene con me e non sia stato un buon padre per cui non accetto che si faccia sentire oggi dopo sedici anni. Quando farò 18 anni io cambierò cognome perché non lo voglio più nella mia vita. Io forse in passato ho parlato con uno psicologo però non ne sento il bisogno attualmente. Da grande voglio fare la parrucchiera, dopo la scuola voglio ricominciare a fare la scuola di parrucchiera come facevo in Sicilia.”
All'esito, il Giudice relatore, esaurita l'istruttoria, fissava l'udienza di remissione della causa in decisione in trattazione scritta all'udienza del 10/11/ 2025, assegnando alle parti, con il loro consenso, i seguenti termini: 40 giorni prima dell'udienza per il deposito di note scritte di precisazione delle conclusioni, 20 giorni prima dell'udienza per il deposito delle comparse conclusionali e 10 giorni prima dell'udienza per il deposito delle memorie di replica. Invitava il Pubblico
Ministero a formulare le proprie conclusioni nei predetti termini.
Con note di precisazione delle conclusioni e note di trattazione scritta, depositate rispettivamente in data 29/09/2025 e 06/11/2025, parte resistente, riportandosi ai propri atti difensivi, concludeva chiedendo rigettarsi la richiesta di revoca della responsabilità genitoriale nei confronti della minore;
porsi a carico Persona_2 del ricorrente a titolo di mantenimento in favore de figli e Per_1 Persona_2
l'importo di € 500,00 su base mensile rivalutato secondo indice ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie;
con vittoria di spese, diritti ed onorari.
Con ordinanza del 10/11/2025, il Giudice relatore, all'esito dell'udienza del
10/11/2025 celebrata nelle forme della trattazione cartolare ex art. 127 ter c.p.c., riservava la causa in decisione al Collegio, mandando al PM per le sue conclusioni.
In data 20/11/2025, il PM chiedeva regolamentarsi i rapporti delle parti con la figlia minore confermando la disciplina in atto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso che con sentenza parziale è stata già pronunciato lo scioglimento del matrimonio tra le parti, il thema decidendum della presente pronuncia è relativo
7 esclusivamente all'esercizio della genitorialità con riferimento alla prole minorenne ed alle determinazioni patrimoniali conseguenti alla pronuncia sullo status.
Sul punto osserva il Tribunale che il ricorrente signor è già stato Pt_1 dichiarato decaduto dalla responsabilità genitoriale nei confronti della prole minorenne - e quindi all'attualità nei confronti della minore Persona_6
- con provvedimento del Tribunale per i Minorenni di Napoli n. 5697/22
[...] del 12/07/2022; orbene dall'istruttoria svolta non è emerso alcun elemento che possa portare a una rivalutazione della pronuncia decadenziale in quanto, sia dalle domande formulate dal ricorrente, che dalle dichiarazioni della minore ascoltata dal tribunale ed infine dalle relazioni dei servizi sociali acquisite, risulta che il padre non ha compiuto alcuna rivisitazione critica della sua condotta caratterizzata dal disinteresse per le esigenze affettive, di cura e materiali della minore pressochè totale. Né a giudizio del Tribunale è adottabile alcuna disciplina relativamente ai tempi di permanenza, atteso che il ricorrente vive a Malta, non incontra la figlia da
6 anni, non la sente e dalle dichiarazioni della sedicenne emerge il totale rifiuto della figura paterna a seguito del suo colpevole abbandono.
Residuano le statuizioni patrimoniali ed in tale sede possono trovare conferma le richieste della resistente, ritenendosi adeguato, in assenza di documentazione patrimoniale, un contributo al mantenimento a carico del ricorrente a titolo di mantenimento in favore dei figli , maggiorenne ma non economicamente Per_1 indipendente, e , minorenne, l'importo mensile di € 500,00 con Persona_2 rivalutazione annuale secondo indice ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie come disciplinate nel Protocollo siglato dal Tribunale di Napoli del 7/3/2018; alla resistente va anche riconosciuta per legge, quale unico genitore esercente la responsabilità genitoriale, l'integralità della percezione dell'AAUU.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e pertanto sono liquidate a carico del ricorrente ed a beneficio della resistente nella misura indicata in dispositivo.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
• Pone a carico di il contributo al mantenimento in Parte_1 favore dei figli , maggiorenne ma non economicamente indipendente, Per_1
e , minorenne, di € 500,00 mensili da versare entro il giorno Persona_2
8 10 alla con rivalutazione annuale secondo indice ISTAT, CP_1 oltre al 50% delle spese straordinarie come disciplinate nel Protocollo siglato dal Tribunale di Napoli del 7/3/2018;
• Rigetta ogni altra domanda;
• Condanna il ricorrente alla refusione delle spese di giudizio a favore della resistente disponendo che il pagamento sia eseguito a favore dell'Erario avendo la resistente depositato contestualmente alla costituzione domanda di ammissione al gratuito patrocinio, che liquida in euro 3808,00 oltre accessori di legge se dovuti.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 12/12/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Viviana Criscuolo Dott. Raffaele Sdino
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