CA
Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 24/10/2025, n. 2842 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2842 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 411/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile
nelle persone dei magistrati: dott.ssa Laura Sara Tragni Presidente dott.ssa Maria Grazia Federici Consigliere dott.ssa Isabella Ciriaco Consigliere istr.est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.r.g. sopra riportato, promossa in grado d'appello con atto di citazione notificato il 6.2.2025 avverso la sentenza n.10/2025 del Tribunale di Monza pubblicata il 2.1.2025, notificata l'8.1.2025, da
(già C.F./P.IVA NTroparte_1 NTroparte_2
rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Napoli (C.F. P.IVA_1
) e dall'Avv. Annamaria Napoli (C.F. C.F._1
), ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma, C.F._2
via Cassiodoro, N° 19 -int. 5-,
-appellante- contro
(C.F. ) in persona dell'amministratore NTroparte_3 P.IVA_2
condominiale pro tempore, ( ), NTroparte_4 C.F._3 [...]
( ), ), CP_5 C.F._4 CP_6 C.F._5
1 ) difesi dall'Avv. Davide Longhi, (CF. NTroparte_7 C.F._6
) ed elettivamente domiciliati presso il suo Studio in Biassono C.F._7
(MB) via Pietro Verri n. 45
-appellati-
(C.F. NTroparte_8 C.F._8
-appellato contumace-
OGGETTO: appello avverso la sentenza n.10/2025 del Tribunale di Monza pubblicata il 2.1.2025, notificata l'8.1.2025 nel giudizio contraddistinto dal N° 9703/2022 R.G., cui è stato riunito il giudizio N. 9713/2022 R.G.
CONCLUSIONI:
Per l'appellante:
“previo rigetto della preliminare eccezione dell'appellata di inammissibilità dell'appello in quanto non avente alcuna ragionevole possibilità di essere accolto, in riforma della sentenza n. 10/2025 del Tribunale di Monza, la Corte d'Appello voglia:
1) Previo accertamento e declaratoria della sussistenza del relativo diritto di credito in capo alla (oggi , NTroparte_2 NTroparte_1
condannare il sito in Lissone (MB), alla Via Dante Alighieri, n° NTroparte_3
16 (C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, ed in favore P.IVA_2
della predetta (oggi al NTroparte_2 NTroparte_1
pagamento della complessiva somma di € 60.000,00 (sessantamila/00), per esposizione debitoria relativa al mancato pagamento di una quota parte della fattura
n. 697 del 28 novembre 2019, oltre gli interessi di mora come previsti dal D.Lgs.
231/2002 ovvero, in via gradata, nella misura le gale, ex art.1284 c.1 c.c., dalla data di emissione della fattura e sino a quella di proposizione della domanda giudiziale, ed in quella legale ex art. 1284 c.4 c.c., per il tempo successivo e sino al soddisfo;
2) In subordine, qualora si ritenga inopponibile al il contratto NTroparte_3
fonte del diritto di credito di cui al n.1), condannare a NTroparte_8
corrispondere alla (oggi NTroparte_2 NTroparte_9
[...
[...] l'importo recato dalla fattura n.697/2019, maggiorato di interessi moratori ex
[...]
D.Lgs.231/2002, nonché a tenere indenne l'appellante da ogni esborso che essa dovrà sostenere in forza dell'accoglimento delle difese del Condominio;
3) Condannare, nell'ipotesi decisoria di cui al punto 1, il al NTroparte_3
pagamento delle spese e compensi di entrambi i gradi del giudizio, ovvero il terzo chiamato nell'ipotesi di cui al superiore punto 3.”
Per gli appellati:
“Voglia l'Ill. ma Corte d'Appello di Milano adita, respinta ogni contraria istanza ed eccezione:
- IN VIA PRELIMINARE, accertare e dichiarare, ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c.,
l'inammissibilità dell'appello proposto dalla NTroparte_1
(già , (c.f-P.IVA ), avverso la
[...] NTroparte_2 P.IVA_1
sentenza del Tribunale di Monza n. 10/2025 emessa e pubblicata il 02.01.2025 nella causa RG 9703/2022+9713/2022 Dott.ssa Mara Teresa Latella, in quanto non avente alcuna ragionevole possibilità di essere accolto;
- IN VIA PRINCIPALE, rigettare integralmente l'appello proposto dalla
[...]
(già ( NTroparte_1 NTroparte_2 C.F._9
), in persona del legale rappresentante pro tempore perché P.IVA_1
inammissibile ed infondato sia in fatto che in diritto, e quindi confermare in ogni sua parte l'impugnata sentenza.
- IN VIA SUBORDINATA nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento integrale e/o parziale dell'appello proposto dalla NTroparte_1
(già , con conseguente riforma della sentenza
[...] NTroparte_2
qui appella, si chiede che l'adita Corte tenga conto delle domande di manleva già formulate dal nel giudizio di primo grado. CP_3
IN OGNI CASO: con vittoria di spese e compensi professionali, oltre CPA ed IVA, nonché spese forfetarie come per legge, relative ad entrambi i gradi di giudizio”.
3 Svolgimento del processo e motivi della decisione
1. L'odierna controversia trae origine dal decreto ingiuntivo n. 20604/2021 emesso dal
Tribunale di Milano, in data 1.12.2021, in favore di (oggi NTroparte_2
, per l'importo di euro 60.000,00, oltre interessi e NTroparte_1
spese della procedura monitoria, relativo al mancato pagamento di una quota parte della fattura n. 697 del 28 novembre 2019 di cui al contratto di appalto stipulato dall'ex amministratore con avente ad oggetto interventi CP_8 NTroparte_2
di efficientamento energetico presso il NTroparte_3
Il proponeva opposizione avverso detto decreto eccependo in via NTroparte_3
pregiudiziale l'incompetenza del giudice adito. Il Tribunale di Milano, in accoglimento dell'eccezione formulata dall'opponente, dichiarava la propria incompetenza in favore del Tribunale di Monza e, per l'effetto, annullava il decreto ingiuntivo assegnando alle parti i termini di legge ex art. 50 c.p.c. per la riassunzione del giudizio e condannava al rimborso delle spese di lite in favore del Condominio. NTroparte_2
2. Durante il decorso del termine per la riassunzione del giudizio, il CP_3
e i condòmini , , ,
[...] NTroparte_7 NTroparte_5 CP_6 CP_4
, con separata azione, convenivano avanti al Tribunale di Monza l'ex
[...]
amministratore condominiale (causa iscritta al n. RG 9703/2022) NTroparte_8
al fine di sentire dichiarare: l'omissione, da parte di quest'ultimo, del rendiconto inerente i lavori di ristrutturazione;
l'affidamento degli stessi ad altra ditta (la MC
COSTRUZIONI srl); l'inesistenza di alcun mandato conferito all'ex amministratore per stipulare il contratto di appalto con il conseguente vizio CP_2 NTroparte_2
di tale ultimo contratto per mancanza della autorizzazione assembleare e la correlata sua inopponibilità al la mala gestio o la colpa grave di NTroparte_3 CP_8
per la falsificazione dei verbali del 5 dicembre 2018 e del 21 febbraio 2019;
l'inopponibilità al del contratto d'appalto sottoscritto dall'ex NTroparte_3
amministratore con la e l'inopponibilità al CP_8 NTroparte_2
NT
del contratto di subappalto sottoscritto dalla stessa con la MC CP_3
OS e, per l'effetto, accertare e dichiarare che i due indicati contratti producono
4 effetti unicamente nella sfera giuridica di (che li ha conclusi eccedendo CP_8
dai poteri ricevuti dal ) con conseguente condanna dell'ex amministratore CP_3
a tenere indenne o manlevare il da qualsiasi pregiudizio che potesse CP_3
derivare al suo patrimonio dalla stipulazione e dalla esecuzione dei suddetti contratti. NT 3. Nel frattempo (di seguito solo riassumeva avanti al NTroparte_2
Tribunale di Monza la causa di opposizione al decreto n. 20604/2021 (causa iscritta al n. RG 9713/2022), chiedendo di rigettare l'opposizione e, di conseguenza, confermare il decreto ingiuntivo opposto;
in subordine chiedeva di essere autorizzata alla chiamata in causa del terzo . Costituendosi nel giudizio di riassunzione, il NTroparte_8
svolgeva in via di eccezione riconvenzionale, con la finalità di NTroparte_3
paralizzare la domanda dell'attore, le stesse domande svolte in via principale nella causa avviata nei confronti dell'ex amministratore, iscritta al n. RG 9703/2022.
4. Stante l'esistenza di ragioni di connessione, il giudice monzese disponeva la riunione delle predette cause (RG 9703/2022; RG 9713/2022) e autorizzava la chiamata in causa del sig. , che restava contumace. NTroparte_8
5. Il Condominio e i suddetti condòmini resistenti contestavano l'importo richiesto da NT e rappresentavano che: l'ex amministratore di era stato Parte_1
in carica sino al 27.4.2021 (data in cui si era tenuta un'assemblea autoconvocata dai condòmini, attesa l'inattività ed irreperibilità di ed era stato nominato un CP_8
nuovo amministratore;
che soltanto nel gennaio 2022, dopo il passaggio di consegne e l'esame della documentazione condominiale, i condomini avevano reperito il contratto NT d'appalto su cui si fondava l'asserito credito di ed i verbali assembleari del
5.12.2018 e del 21.2.2019, con cui venivano apparentemente autorizzati e ratificati dei lavori di rifacimento del complesso condominiale;
deducevano di non aver mai ricevuto alcuna convocazione per le predette adunanze alle quali non avevano partecipato, in quanto mai tenutesi;
facevano anche presente che i richiamati verbali assembleari erano stati disconosciuti dai condòmini in occasione dell'assemblea condominiale dell'1.2.2022 (in cui veniva nominato il nuovo amministratore) come emergeva dalle dichiarazioni ivi dagli stessi rese, ove sostenevano: “di non aver mai
5 affidato i lavori alla ma di averli affidati alla MC OS NTroparte_2
con verbale del 30.05.18. Inoltre, confermano che il verbale del 05.12.18 risulta falso così come risulta falso il verbale del 21.02.19 in quanto trattasi di due assemblee non tenute né mai convocate. Per queste stesse ragioni i condomini presenti dichiarano che risulta errata l'indicazione dei come appaltatore contenuto NTroparte_2
nell'avviso di convocazione.”
5.1 Quanto all'esecuzione dei lavori edili, il rappresentava che erano stati CP_3
effettivamente deliberati in data 30.5.2018 ed era stata incaricata un'altra ditta, ovvero la MC OS, a svolgere i lavori di rifacimento cappotto ed i lavori straordinari
(preventivati con inizio a luglio 2018 e termine nella primavera 2019), per il complessivo importo di € 588.840,00 (doc. 14 fascicolo primo grado ) e CP_3
non di € 934.084,00 di cui al contratto d'appalto apparentemente concluso tra il e nonché al contratto di subappalto tra NTroparte_3 NTroparte_2
e la società MC OS per € 530.588,00 (doc.4 NTroparte_2
fascicolo primo grado . CP_3
5.2 Quanto alla deduzione di di aver ricevuto da parte dei NTroparte_2
condòmini la consegna di moduli relativi alla cessione del credito fiscale, il e i condòmini replicavano che non era mai stato consegnato né all'ex CP_3
amministratore né a fornitori e/o a soggetti terzi alcun modulo di cessione CP_8
a né alcun modulo di adesione alla cessione del credito a NTroparte_2
NT favore di e/o ad altro beneficiario, né che fosse mai stato chiesto loro di procedere con la debita compilazione/sottoscrizione di alcun documento/modulo.
5.3 A fronte di tali circostanze, il , con le domande svolte in via principale CP_3
nei confronti dell'ex amministratore nella causa Trib. Monza RG CP_8
9703/2022 (presentate anche in via d'eccezione nella successiva causa RG 9713/2022, poi riunita alla prima), concludeva per l'inopponibilità al NTroparte_10
e chiedeva che fosse accertata la responsabilità dell'ex
[...]
amministratore per mala gestio con condanna di quest'ultimo al pagamento, in via di rivalsa, dei danni che il avrebbe dovuto sopportare. CP_3
6 Restava contumace CP_8
6. Con sentenza n. 10/2025 del 2 gennaio 2025 il Tribunale di Monza si pronunciava sulle domande svolte dal e dai condòmini , NTroparte_3 NTroparte_7 [...]
, , contro la ditta appaltatrice e l'ex CP_5 CP_6 NTroparte_4
amministratore così decidendo: CP_8
“-accerta la falsità dei verbali di assemblea condominiale del 5.12.2018 e 21.2.2019
e conseguentemente
- dichiara l'inefficacia nei confronti del del contratto d'appalto NTroparte_3
con (e dei contratti di finanziamento e subappalto NTroparte_2
conseguenti) in quanto stipulato da in carenza di poteri giacchè CP_8
l'assemblea non ne ha mai autorizzato né ratificato la conclusione;
- Accerta che il ha appaltato i lavori di cui in parte motiva direttamente CP_3
ad MC OS e per l'effetto
-dichiara che nulla è dovuto a tale titolo ( in via contrattuale in base alle fatture di cui in parte motiva od anche a titolo extracontrattuale ex art 2041 c.c.) dal
[...]
NTroparte_11
- accerta l'inadempimento di al contratto di mandato e la responsabilità CP_8
per mala gestio dell'amministratore condominiale in capo al medesimo e lo
-condanna, allo stato, ex art 4 lett.a) D.lvo 7/2016 al pagamento in favore del
della sanzione pecuniaria civile di euro 8000,00 . CP_3
-Dichiara assorbita la domanda di manleva del verso e CP_3 CP_8
NT
-Rigetta la domanda di “manleva” e di danno di nei confronti di CP_8
-Rigetta o dichiara assorbita ogni altra domanda od eccezione
-Condanna e al pagamento delle spese di lite in CP_8 NTroparte_2
favore degli attori pari ad euro 8.500,00 per compensi oltre accessori per legge.”
7. Il Tribunale nella sentenza qui impugnata, preliminarmente, rappresentava le due principali questioni oggetto del giudizio, individuate ne:
- la veridicità dei verbali di assemblea del 5.12.2018 e del 21.2.2019;
7 - l'opponibilità al dei contratti stipulati dall'amministratore in forza delle CP_3
suddette delibere, nel caso in cui fosse stata accertata la falsità dei verbali, dunque in carenza di potere.
Quanto al primo profilo, il Tribunale, dando atto del disconoscimento dei verbali del
5.12.2018 e del 21.2.2019 da parte dei 19 condòmini, nonché, in particolare: dell'assenza dei due verbali nel relativo registro (sprovvisto altresì di annotazioni nel periodo attenzionato, tra il 30.5.2018 ed il 18.4.2019), della mancata indicazione del contratto con tra la documentazione resa da nel NTroparte_2 CP_8
passaggio di consegne (doc. 46), della difformità formale dei due verbali rispetto a quelli regolarmente iscritti nel relativo registro, della loro presenza tra la documentazione condominiale rinvenuta privi di firma, del mancato rinvenimento degli avvisi di convocazione e infine della mancata produzione integrale della NT documentazione richiamata nel contratto di appalto tra e concludeva CP_8
per la falsità dei verbali del 5.12.2018 e del 21.2.2019.
Di conseguenza, il primo giudice, alla luce di quanto statuito dagli artt. 1130 e 1135
c.c., evidenziava che il contratto d'appalto per lavori straordinari stipulato dall'ex NT amministratore con era stato concluso in carenza di poteri e, dunque, non poteva spiegare effetti nei confronti del , così come pure il finanziamento con CP_3
NTr NT
ed il successivo contratto di subappalto stilato tra e MC OS.
Sancita l'inopponibilità del contratto d'appalto nei confronti del Condominio, il
Tribunale escludeva altresì la configurabilità in capo al Condominio di alcun comportamento colposo tale da ingenerare in l'affidamento NTroparte_2
sulla bontà dell'accordo ed, anzi, riteneva che la società si fosse resa colpevole quantomeno di un'omissione di diligenza, considerata sia la particolare qualifica ed esperienza in materia, sia il valore del contratto, nell'aver fatto affidamento in una semplice copia di verbale assembleare con firme illeggibili, senza procedere ad ulteriori verifiche (che comunque non erano state allegate o provate dalla società). Il NT Tribunale aggiungeva inoltre che era consapevole di subentrare in un cantiere in cui erano già in corso i lavori ad opera della MC OS e di subentrare in un
8 contratto d'appalto già conferito, tanto da sottoscrivere il contratto di subappalto di €
530.588,00 con l'originaria impresa appaltante MC Costruzione, senza tuttavia che di tale avvicendamento si desse conto nei verbali d'assemblea del 5.12.2018 e del
21.2.2019. NT Pertanto, esclusa la configurabilità di un affidamento incolpevole di il primo giudice riteneva inapplicabile al caso di specie il principio dell'apparenza. Concludeva, NT quindi, per l'inopponibilità al dell'appalto sottoscritto da con l'ex CP_3
amministratore con conseguente rigetto della domanda di pagamento di CP_8
60.000,00 euro di cui alla fattura azionata con l'annullato decreto ingiuntivo e di ogni NT ulteriore pretesa da parte di attesa, in ogni caso, l'esistenza del contratto d'appalto concluso dal con la MC OS che aveva materialmente realizzato CP_3
le opere. NT In ragione del rigetto della domanda di il Tribunale riteneva assorbita la domanda di manleva promossa dal nei confronti di CP_3 CP_8
NT Il Tribunale rigettava, inoltre, anche la domanda proposta da volta ad ottenere la condanna di al pagamento della fattura azionata, ribadendo la mancanza CP_8
NT di prova della condizione di deceptus di per aver omesso di effettuare i dovuti controlli, ritenendo che la stessa non possa quindi invocare né la situazione di incolpevolezza e neppure attribuire un comportamento colposo al tale da CP_3
consentire l'applicazione del principio dell'apparenza del diritto di cui all'art. 1398 NT c.c.. Infine, evidenziava il primo giudice, “non ha in alcun modo dimostrato- siccome era onerata- la sussistenza dei presupposti per l'accoglimento della domanda di danno”.
8. Avverso tale sentenza ha interposto appello (già NTroparte_1
, chiedendone la riforma. NTroparte_2
Si sono costituiti il e i condòmini , , NTroparte_3 NTroparte_7 CP_6
e chiedendo in via preliminare dichiararsi NTroparte_5 NTroparte_4
l'inammissibilità dell'appello ex art. 348bis c.p.c. e, in principalità, il rigetto del
9 gravame, con conseguente conferma dell'impugnata sentenza e, solo in subordine,
l'accoglimento delle domande di manleva nei confronti dell'ex amministratore.
9. Senza formulare alcuna contestazione in ordine alla ritenuta falsità dei verbali assembleari (sulla cui decisione di primo grado si è, quindi, formato il giudicato), a sostegno dell'impugnazione proposta, (di seguito NTroparte_1
solo ha articolato due motivi di censura con i quali sostiene, in sostanza, CP_1
l'opponibilità al del contratto d'appalto sottoscritto dall'ex CP_3
amministratore.
9.1. Con il primo motivo l'appellante lamenta la decisione del primo giudice nella parte in cui ha ritenuto che “non può ravvisarsi l'affidamento incolpevole di
[...]
(oggi nella validità del contratto NTroparte_2 NTroparte_1
concluso, avendo essa peccato della necessaria diligenza nell'accertare la falsità dei verbali assembleari del 5 dicembre 2018 e del 21 febbraio 2019, e difettando il contributo colposo dei condomini nell'ingenerare il ragionevole convincimento dell'appaltatore afferente detta validità” (cfr. pag. 57 appello).
L'appellante invoca l'istituto della rappresentanza apparente sostenendo che il primo giudice avrebbe mal valutato le risultanze processuali in atti, atteso che, contrariamente a quanto ritenuto in sentenza, anche se l'amministratore non era NTroparte_8
formalmente autorizzato ad affidare i lavori, il comportamento dei condòmini, unitamente agli elementi anche documentali raccolti, ha indotto la società in errore incolpevole, ingenerando la convinzione che il potere di rappresentanza fosse stato effettivamente e validamente conferito e ciò in quanto, unitamente alla dedotta buona NT fede riposta da nell'esecuzione del contratto:
- i condòmini non si sono opposti ai lavori, assumendo un contegno tale da fondare la convinzione sull'avvenuto affidamento dei lavori;
- uno dei condòmini ( ) -condomino e legale rappresentante della NTroparte_13
società MC OS s.r.l.- ha agito come subappaltatore, rafforzando il convincimento che l'appalto fosse voluto dai condòmini, condizione valida a fondare l'apparenza del diritto;
10 NT
- non sarebbe stata valorizzata dal giudice l'acquisizione da parte di degli atti autorizzativi alla cessione dei crediti d'imposta e l'attestazione dello Studio Deloitte sulla completezza e congruità fiscale della documentazione fornita.
L'appellante pertanto sostiene a pag. 51 dell'atto d'appello che “Abbinando alla colpa del l'affidamento incolpevole dell'appaltatore, si può osservare la CP_3
ricorrenza di entrambi i requisiti, già prima trattati, necessari affinché l'istituto dell'apparenza del diritto, nella sua specificazione della rappresentanza apparente, trovi applicazione”. Ovvero, allorchè il terzo contraente sia in buona fede e l'apparente rappresentato abbia tenuto una condotta tale da far presumere la volontà di conferire al rappresentante il potere di stipulare il contratto invece invalido, è possibile imputare al soggetto falsamente rappresentato gli effetti del contratto concluso per suo nome e per suo conto dal suo sedicente mandatario. Alla luce di tali considerazioni, l'appellante contesta le argomentazioni e gli elementi valorizzati dal primo giudice per NT stigmatizzare l'affidamento riposto nella legittimità del contratto come l'avere fatto affidamento in una copia di verbale assembleare con firme illeggibili, non aver rilevato che nelle delibere assembleari non vi era alcun riferimento al subentro NT nell'appalto, o, ancora, per essere subentrata in un appalto già avviato, sostenendo NT che l'avvenuto subentro era spiegabile con la capacità di di offrire il disbrigo di complesse pratiche volte a beneficiare degli incentivi statali diretti a sostenere la riqualificazione energetica, stante l'incapacità dell'impresa sostituita di supportare tale attività amministrativa.
L'appellante denuncia altresì la decisione con cui il primo giudice ha dichiarato inefficace nei confronti del anche il contratto di finanziamento NTroparte_3
NTr stipulato con , ritenendo quest'ultimo conseguenziale alla declaratoria di inopponibilità all'Ente di gestione del contratto di appalto predetto, ritenendo tale ulteriore pronuncia inutiliter data, poiché assunta in difetto della partecipazione al giudizio dell'altra parte del negozio caducato.
9.2. Con argomentazioni sovrapponibili a quelle già esaminate, l'appellante invoca la riforma della sentenza nella parte in cui ha escluso l'accoglibilità della domanda di
11 manleva proposta a carico di stante il contegno di CP_8 NTroparte_2
(oggi , avendo questa omesso di impiegare
[...] NTroparte_1
quella diligenza che avrebbe consentito di rilevare la falsità dei verbali assembleari di autorizzazione al conferimento dell'appalto.
L'appellante insiste sulla mancanza di colpa per aver ritenuto che, in base ai diversi elementi evidenziati (esibizione degli atti di conferimento del mandato, positiva verifica della congruità fiscale della documentazione), il contratto fosse valido e invoca l'applicazione dell'art. 1398 c.c., chiedendo che in tal caso il falso procuratore sia tenuto a tenere indenne la dai danni arrecati dalla stipulazione di un rapporto CP_1
giuridico in nome e per conto di altri in assenza del relativo potere, in particolare dal mancato guadagno ricavato dal terzo in forza della omessa parziale esecuzione, con conseguente condanna del falsus procurator anche al pagamento della somma costituente il residuo corrispettivo ancora dovuto alla di € 60.000,00, CP_1
corrispondente ad una quota parte della fattura non saldata n. 697 del 28 novembre
2019, oltre gli interessi;
insiste col sostenere di avere confidato senza sua colpa nella validità del contratto concluso.
10. All'udienza del 17.6.2025, verificata la regolarità della notifica, veniva dichiarata la contumacia di Rinviata la causa ai sensi dell'art. 352 c.p.c. all'udienza CP_8
del 30.09.2025, la stessa veniva decisa nella camera di consiglio del 7.10.2025. NT 11. L'appello proposto da è infondato e non merita accoglimento.
11.1. Preliminarmente si ricorda che l'appellante (già NTroparte_1
a pag. 40 dell'atto di citazione in appello dichiara NTroparte_2
espressamente di non sottoporre a contestazioni la sentenza nella parte in cui è stata sancita la falsità dei verbali assembleari del 5.12.2018 e del 21.02.2019, con l'effetto che tale questione deve ritenersi coperta da giudicato.
È altresì incontestato che l'esecuzione dei lavori di manutenzione/ristrutturazione straordinaria/cappotto di cui si discute sia avvenuta in forza della sola delibera del
30.5.2018, durante la quale il ha deliberato di appaltare i lavori NTroparte_3
direttamente alla MC OS S.r.l. per € 588.840,00.
12 Ne consegue che, in mancanza di una valida delibera con cui il ha NTroparte_3
affidato a (oggi lo NTroparte_2 NTroparte_1
svolgimento dei lavori edili di cui si discute, il contratto di appalto sottoscritto dall'ex amministratore è inopponibile al NTroparte_3
11.2. Premesso inoltre che l'appellante non ha contestato né minimamente confutato i principi di diritto applicabili alla fattispecie, come richiamati dal giudice a pag. 10-11 della sentenza impugnata, è pacifico in giurisprudenza che l'iniziativa contrattuale dell'amministratore il quale, senza previa approvazione o successiva ratifica dell'assemblea, disponga l'esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria dell'edificio non determina l'insorgenza di alcun obbligo di CP_14
contribuzione dei condòmini al riguardo, giacché i poteri dell'amministratore del e dell'assemblea sono delineati con precisione dagli artt. 1130 e 1335 c.c., CP_3
che limitano le attribuzioni del primo all'ordinaria amministrazione, mentre riservano alla seconda le decisioni in materia di amministrazione straordinaria;
né il terzo può invocare l'eventuale carattere urgente della prestazione commissionatagli dall'amministratore, valendo tale presupposto a fondare, ex art. 1135, ultimo comma,
c.c., il solo diritto dell'amministratore al rimborso delle spese nell'ambito interno al rapporto di mandato (Cass. Ord. n. 20136/2017 e succ. conformi).
Fatta tale premessa, il Collegio ritiene dunque di condividere il percorso argomentativo utilizzato dal primo giudice che, richiamati i poteri dell'amministratore delineati dagli artt. 1130 e 1135 c.c., ha evidenziato come lo stesso non sia titolare di un generico potere di spesa per i condòmini e che la competenza ad approvare il rendiconto e a valutare la convenienza delle spese sostenute dall'amministratore spetta sempre all'assemblea condominiale;
pertanto, “all'infuori delle attribuzioni poste dagli artt. 1130 e 1135 c.c., l'amministratore non ha un generale potere di spesa, che compete solo all'assemblea condominiale (Cass. n. 14197/2011) e dunque il contratto assunto in carenza di potere è inopponibile dal terzo contraente all'assemblea.”
Si rileva altresì che, a differenza di quanto ritenuto dall'appellante (pag. 45 atto di appello), il primo giudice non ha escluso tout court l'operatività dell'apparenza del
13 diritto nei rapporti tra il e il terzo ma ha circoscritto la sua applicabilità a CP_3
un rigoroso esame. Il primo giudice ha infatti richiamato l'insegnamento della Suprema
Corte, risalente ma non superato, cui questo Collegio intende dare seguito, a mente del quale “…al di fuori dei casi particolari di tutela dell'affidamento da essa suscitato, previsti per legge, l'apparenza del diritto non integra un istituto di carattere generale con connotazioni definite e precise ma opera nell'ambito dei singoli istituti giuridici secondo il vario grado di tolleranza di questi in ordine alla prevalenza dello schema apparente su quello reale” (Cass. 21 giugno 2004, n. 11491).
Con specifico riferimento poi all'ambito condominiale, il Supremo Collegio ha specificato che “il principio dell'apparenza si applica solo quando sussistono uno stato di fatto difforme dalla situazione di diritto ed un errore scusabile del terzo in buona fede circa la corrispondenza del primo alla seconda, assumendo essa rilievo giuridico solo per individuare il titolare di un diritto, ma non per fondare una pretesa di adempimento nei confronti di chi non sia debitore” (Cass. 23621/2017).
Come sopra sottolineato la parte appellante non contesta né confuta i suesposti principi giurisprudenziale, puntualmente richiamati dal primo giudice, ma fonda la sua difesa sulla asserita propria buona fede e sull'affidamento incolpevolmente riposto nella corrispondenza della situazione apparente alla realtà.
11.3. Tale prospettazione, tuttavia, è errata e non può essere condivisa.
Risulta pacifico e non contestato dalla stessa che presso il cantiere abbiano CP_1
sempre lavorato gli operai di MC OS e che pur NTroparte_2
consapevole di subentrare in un cantiere dove i lavori erano già iniziati/in corso ad opera della MC OS e di subentrare in un contratto d'appalto già conferito alla
MC OS, tanto da sottoscrivere un contratto di subappalto per € 530.588,00 con impresa affidataria MC OS -per lo stesso originario importo deliberato dal
“non abbia adottato la necessaria diligenza per verificare che nel verbale CP_3
del 5.12.2018 e del 21.2.2019 fosse riportato tale avvicendamento nel contratto e nel NT cantiere e su tale circostanza nulla ha in alcun modo rilevato”.
14 È dunque corretta e puntuale la decisione adottata dal primo giudice, che ha concretamente valutato le specifiche circostanze fattuali, rilevando, su tutte, la carenza NT di diligenza di “attesa la sua particolare qualifica ed esperienza in materia ed il valore del contratto -, nell'avvalorare e riporre affidamento in una semplice copia di verbale assembleare con firme illeggibili senza procedere ad ulteriori verifiche (che comunque non sono state allegate o provate dalla società).”
Cionondimeno, malgrado la professionalità ed esperienza in materia di
[...]
(oggi , che si qualifica come , NTroparte_2 NTroparte_1 CP_15
con una specializzazione nell'area di competenza denominata AM (lettera B-
C), una delle principali Energy Service Company italiane, attiva dal 2006 e parte di
Snam dal 2018 (Appello Milano sent. 3528 del 21.8.2019), la società ha stipulato un appalto di valore significativo senza pretendere idonea documentazione a comprova dell'impegno condominiale assunto dall'amministratore.
Le evidenti anomalie del caso avrebbero dovuto essere rilevate immediatamente dalla stessa secondo i canoni di diligenza e competenza richiesti NTroparte_2
NT ad un professionista medio, tenuto conto che avrebbe quantomeno dovuto chiedere di visionare la delibera in originale, chiedendo quindi almeno in visione il libro verbali, richiesta che avrebbe consentito di rilevare le anomalie emerse nel presente giudizio.
Da ultimo si rileva che la decisione con cui il giudice si è pronunciato sulla validità del contratto di finanziamento, trova il suo fondamento in una specifica domanda presentata dal , con cui l'ente condominiale e i condòmini hanno chiesto CP_3
di accertare e dichiarare che “l'ex amministratore non ha mai NTroparte_8
ricevuto formale mandato/autorizzazione assembleare né la successiva ratifica per la sottoscrizione del contratto con la né per sottoscrivere il NTroparte_2
NTr finanziamento con ” (cfr. conclusioni appellati primo grado punto 2.F) ed è una pronuncia conseguenziale alla inefficacia della sottoscrizione del contratto ad opera NT dell'ex amministratore privo di poteri, in merito alla quale non ha CP_8
interesse a interloquire.
15 11.4. Altrettanto infondata l'argomentazione con cui l'appellante addebita ai condòmini la responsabilità di avere colposamente contribuito a creare il NT convincimento in circa la validità del rapporto contrattuale con il , sia CP_3
perché i condòmini hanno visto lavorare solamente la società MC OS, alla quale erano stati regolarmente affidati i lavori con la delibera del 30.5.2018, sia perché NT non erano a conoscenza dei documenti in forza dei quali fonda le proprie pretese.
Ne consegue che, prima ancora che giuridicamente, è logicamente impossibile riconoscere in capo al alcun tipo di responsabilità per le condotte indicate CP_3
NT da come idonee a fondare un legittimo convincimento in capo alla società. Né tantomeno può ammettersi che la condotta colposa asseritamente posta in essere dal singolo condòmino possa riverberarsi a danno dell'intera compagine condominiale, come vorrebbe l'appellante, che attribuisce al legale rappresentante della società MC
OS tale responsabilità (pag. 48 atto di appello). Infatti, le condotte del singolo condòmino non possono costituire un'implicita ratifica dell'operato dell'amministratore che ha agito senza potere, tale da rendere opponibile il contratto da questi concluso nei confronti dell'intero Condominio. La ratifica implicita è possibile solo se il Condominio o l'assemblea compie atti coerenti con l'accettazione del contratto – come deliberazioni o richieste di esecuzione. Se è vero che il contratto stipulato dall'amministratore del condominio senza la preventiva autorizzazione assembleare è inefficace nei confronti dei singoli condòmini e può essere ratificato da ciascuno di essi per la propria quota, è anche vero che la ratifica di un singolo condomino non vincola gli altri, che restano estranei all'obbligazione.
Infatti, la ratifica dell'attività svolta dal falsus procurator non si realizza con la semplice conoscenza che di essa abbia avuto il dominus, ma esige da tale soggetto una manifestazione di volontà, che deve essere portata a conoscenza dell'altro contraente, diretta ad approvare il contratto concluso senza potere rappresentativo ed a farne propri, con efficacia retroattiva, gli effetti (Cass. n. 2153/2014 e succ. sent.
n. 30938/2017).
16 Nel caso di specie non risulta che i condòmini abbiano mai neppure implicitamente acconsentito all'esecuzione dei lavori da parte di essendo NTroparte_2
comprovato, anche per stessa ammissione dell'appellante, che, stante la sussistenza di un contratto di subappalto con la ditta che effettivamente era stata incaricata di svolgere le lavorazioni, tutte le lavorazioni fossero riconducibili agli operai di MC OS, ditta espressamente incaricata dal Condominio per svolgere i lavori deliberati e comprovati da valide delibere. NT In più manca in atti la prova, non fornita dalla che i condòmini abbiano conferito mandato o sottoscritto le cessioni del credito per le pratiche di recupero fiscale, non essendo stati prodotti i relativi moduli asseritamente sottoscritti dai condomini e più NT volte richiamati da a sostegno della correttezza del suo operato e, di contro, del comportamento induttivo in errore attribuito ai condòmini.
11.5. Alla luce di tali considerazioni risulta infondato il primo motivo d'appello ma anche il secondo motivo d'appello (v. pag. 59 e ss atto d'appello) volto a censurare la NT decisione del primo giudice di rigettare anche la domanda di manleva proposta da nei confronti di pronunciata in ragione della non ravvisabilità della CP_8
situazione di incolpevolezza del terzo prevista dall'art. 1398 c.c.
oggetto della doglianza di cui al secondo motivo d'appello di CP_1
Sostiene l'appellante che non era tenuta ad effettuare alcuna altra verifica preventiva sulla effettività e validità del contratto stipulato con attesa l'ottenuta CP_8
esibizione degli atti di conferimento del mandato e i positivi esiti delle verifiche sulla congruità fiscale effettuate sulla documentazione;
inoltre nessuna anomalia presentavano le sottoscrizioni recate da detti atti, ovvero le circostanze del subentro di NT in un appalto già intrapreso, della coincidenza tra appaltatore originario e subappaltatore e della corrispondenza del prezzo dell'appalto inizialmente conferito dal Condominio con il subappalto successivamente conferito dall'appaltatore subentrato (cfr. pag. 60 appello).
Come sopra già evidenziato, non vi è prova in atti di tali verifiche asseritamente NT effettuate dalla e non sono stati prodotti i presunti mandati o dichiarazioni di
17 cessioni del credito debitamente compilati e sottoscritti dai condomini che, dal canto loro, hanno sconfessato tali fatti e negato aver mai aderito ad alcuna pratica fiscale, pertanto, le circostanze allegate sono rimaste mere asserzioni di parte apodittiche e indimostrate. Tra l'altro, non può non sottolinearsi che manca in atti alcuna prova, neppure allegata, dei danni asseritamente subiti da atti a giustificare la CP_1
domanda di manleva, essendo pacifico che i lavori straordinari per il Condominio sono stati eseguiti dalla MC OS e non avendo la stessa dimostrato di aver sostenuto ulteriori spese o costi in ragione del rapporto apparente concluso con CP_8
Per tutte le ragioni esposte, l'appello va integralmente respinto.
12. Al rigetto dell'appello segue, in base al principio di soccombenza, la condanna di al pagamento delle spese del grado, liquidate sulla NTroparte_1
base dei parametri previsti dal D.M. n.147/22 nei valori medi (per le fasi di studio, introduttiva e decisionale) e minimi (per la fase di trattazione, consistente nella sola partecipazione all'udienza di prima comparizione, ma da liquidarsi necessariamente anche in appello: Cass. n. 30219/23), avuto riguardo al valore della controversia
(scaglione da € 52.001 a € 260.000) e alla media complessità delle questioni trattate, in complessivi € 12.154,00 (di cui € 2.977,00 per la fase di studio, € 1.911,00 per la fase introduttiva, € 2.163,00 per la fase di trattazione ed € 5.103,00 per la fase decisionale) oltre 15 % per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge. Ritiene il
Collegio di non dover riconoscere al difensore delle parti appellate l'aumento ex art. 4 comma 2 del D.M. 55/2014 (tra l'altro neppure richiesto dalla parte) atteso che la pluralità di assistiti non risulta aver comportato alcuna prestazione e/o difensa aggiuntiva.
Sussistono i presupposti di cui al comma 1quater dell'art. 13 DPR 30 maggio 2002, n.
115, per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da contro il NTroparte_1 NTroparte_16
[...]
[...] [...
in Lissone (MB), , , , NTroparte_4 NTroparte_5 CP_6 CP_7
nonché contro avverso la sentenza n. 10/2025 del Tribunale
[...] NTroparte_8
di Monza pubblicata il 2/1/2025, ogni diversa istanza, eccezione, deduzione disattesa, così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. condanna al rimborso in favore delle parti NTroparte_1
appellate costituite delle spese del grado come sopra liquidate in complessivi €
12.154,00 per compensi, oltre 15 % per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo corrispondente al contributo unificato ex D.P.R. n. 115/2002, art. 13 c. 1 quater.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 7 ottobre 2025
Il Consigliere istr. est. Dott.ssa Isabella Ciriaco La Presidente
Dott.ssa Laura Sara Tragni
19
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile
nelle persone dei magistrati: dott.ssa Laura Sara Tragni Presidente dott.ssa Maria Grazia Federici Consigliere dott.ssa Isabella Ciriaco Consigliere istr.est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.r.g. sopra riportato, promossa in grado d'appello con atto di citazione notificato il 6.2.2025 avverso la sentenza n.10/2025 del Tribunale di Monza pubblicata il 2.1.2025, notificata l'8.1.2025, da
(già C.F./P.IVA NTroparte_1 NTroparte_2
rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Napoli (C.F. P.IVA_1
) e dall'Avv. Annamaria Napoli (C.F. C.F._1
), ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma, C.F._2
via Cassiodoro, N° 19 -int. 5-,
-appellante- contro
(C.F. ) in persona dell'amministratore NTroparte_3 P.IVA_2
condominiale pro tempore, ( ), NTroparte_4 C.F._3 [...]
( ), ), CP_5 C.F._4 CP_6 C.F._5
1 ) difesi dall'Avv. Davide Longhi, (CF. NTroparte_7 C.F._6
) ed elettivamente domiciliati presso il suo Studio in Biassono C.F._7
(MB) via Pietro Verri n. 45
-appellati-
(C.F. NTroparte_8 C.F._8
-appellato contumace-
OGGETTO: appello avverso la sentenza n.10/2025 del Tribunale di Monza pubblicata il 2.1.2025, notificata l'8.1.2025 nel giudizio contraddistinto dal N° 9703/2022 R.G., cui è stato riunito il giudizio N. 9713/2022 R.G.
CONCLUSIONI:
Per l'appellante:
“previo rigetto della preliminare eccezione dell'appellata di inammissibilità dell'appello in quanto non avente alcuna ragionevole possibilità di essere accolto, in riforma della sentenza n. 10/2025 del Tribunale di Monza, la Corte d'Appello voglia:
1) Previo accertamento e declaratoria della sussistenza del relativo diritto di credito in capo alla (oggi , NTroparte_2 NTroparte_1
condannare il sito in Lissone (MB), alla Via Dante Alighieri, n° NTroparte_3
16 (C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, ed in favore P.IVA_2
della predetta (oggi al NTroparte_2 NTroparte_1
pagamento della complessiva somma di € 60.000,00 (sessantamila/00), per esposizione debitoria relativa al mancato pagamento di una quota parte della fattura
n. 697 del 28 novembre 2019, oltre gli interessi di mora come previsti dal D.Lgs.
231/2002 ovvero, in via gradata, nella misura le gale, ex art.1284 c.1 c.c., dalla data di emissione della fattura e sino a quella di proposizione della domanda giudiziale, ed in quella legale ex art. 1284 c.4 c.c., per il tempo successivo e sino al soddisfo;
2) In subordine, qualora si ritenga inopponibile al il contratto NTroparte_3
fonte del diritto di credito di cui al n.1), condannare a NTroparte_8
corrispondere alla (oggi NTroparte_2 NTroparte_9
[...
[...] l'importo recato dalla fattura n.697/2019, maggiorato di interessi moratori ex
[...]
D.Lgs.231/2002, nonché a tenere indenne l'appellante da ogni esborso che essa dovrà sostenere in forza dell'accoglimento delle difese del Condominio;
3) Condannare, nell'ipotesi decisoria di cui al punto 1, il al NTroparte_3
pagamento delle spese e compensi di entrambi i gradi del giudizio, ovvero il terzo chiamato nell'ipotesi di cui al superiore punto 3.”
Per gli appellati:
“Voglia l'Ill. ma Corte d'Appello di Milano adita, respinta ogni contraria istanza ed eccezione:
- IN VIA PRELIMINARE, accertare e dichiarare, ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c.,
l'inammissibilità dell'appello proposto dalla NTroparte_1
(già , (c.f-P.IVA ), avverso la
[...] NTroparte_2 P.IVA_1
sentenza del Tribunale di Monza n. 10/2025 emessa e pubblicata il 02.01.2025 nella causa RG 9703/2022+9713/2022 Dott.ssa Mara Teresa Latella, in quanto non avente alcuna ragionevole possibilità di essere accolto;
- IN VIA PRINCIPALE, rigettare integralmente l'appello proposto dalla
[...]
(già ( NTroparte_1 NTroparte_2 C.F._9
), in persona del legale rappresentante pro tempore perché P.IVA_1
inammissibile ed infondato sia in fatto che in diritto, e quindi confermare in ogni sua parte l'impugnata sentenza.
- IN VIA SUBORDINATA nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento integrale e/o parziale dell'appello proposto dalla NTroparte_1
(già , con conseguente riforma della sentenza
[...] NTroparte_2
qui appella, si chiede che l'adita Corte tenga conto delle domande di manleva già formulate dal nel giudizio di primo grado. CP_3
IN OGNI CASO: con vittoria di spese e compensi professionali, oltre CPA ed IVA, nonché spese forfetarie come per legge, relative ad entrambi i gradi di giudizio”.
3 Svolgimento del processo e motivi della decisione
1. L'odierna controversia trae origine dal decreto ingiuntivo n. 20604/2021 emesso dal
Tribunale di Milano, in data 1.12.2021, in favore di (oggi NTroparte_2
, per l'importo di euro 60.000,00, oltre interessi e NTroparte_1
spese della procedura monitoria, relativo al mancato pagamento di una quota parte della fattura n. 697 del 28 novembre 2019 di cui al contratto di appalto stipulato dall'ex amministratore con avente ad oggetto interventi CP_8 NTroparte_2
di efficientamento energetico presso il NTroparte_3
Il proponeva opposizione avverso detto decreto eccependo in via NTroparte_3
pregiudiziale l'incompetenza del giudice adito. Il Tribunale di Milano, in accoglimento dell'eccezione formulata dall'opponente, dichiarava la propria incompetenza in favore del Tribunale di Monza e, per l'effetto, annullava il decreto ingiuntivo assegnando alle parti i termini di legge ex art. 50 c.p.c. per la riassunzione del giudizio e condannava al rimborso delle spese di lite in favore del Condominio. NTroparte_2
2. Durante il decorso del termine per la riassunzione del giudizio, il CP_3
e i condòmini , , ,
[...] NTroparte_7 NTroparte_5 CP_6 CP_4
, con separata azione, convenivano avanti al Tribunale di Monza l'ex
[...]
amministratore condominiale (causa iscritta al n. RG 9703/2022) NTroparte_8
al fine di sentire dichiarare: l'omissione, da parte di quest'ultimo, del rendiconto inerente i lavori di ristrutturazione;
l'affidamento degli stessi ad altra ditta (la MC
COSTRUZIONI srl); l'inesistenza di alcun mandato conferito all'ex amministratore per stipulare il contratto di appalto con il conseguente vizio CP_2 NTroparte_2
di tale ultimo contratto per mancanza della autorizzazione assembleare e la correlata sua inopponibilità al la mala gestio o la colpa grave di NTroparte_3 CP_8
per la falsificazione dei verbali del 5 dicembre 2018 e del 21 febbraio 2019;
l'inopponibilità al del contratto d'appalto sottoscritto dall'ex NTroparte_3
amministratore con la e l'inopponibilità al CP_8 NTroparte_2
NT
del contratto di subappalto sottoscritto dalla stessa con la MC CP_3
OS e, per l'effetto, accertare e dichiarare che i due indicati contratti producono
4 effetti unicamente nella sfera giuridica di (che li ha conclusi eccedendo CP_8
dai poteri ricevuti dal ) con conseguente condanna dell'ex amministratore CP_3
a tenere indenne o manlevare il da qualsiasi pregiudizio che potesse CP_3
derivare al suo patrimonio dalla stipulazione e dalla esecuzione dei suddetti contratti. NT 3. Nel frattempo (di seguito solo riassumeva avanti al NTroparte_2
Tribunale di Monza la causa di opposizione al decreto n. 20604/2021 (causa iscritta al n. RG 9713/2022), chiedendo di rigettare l'opposizione e, di conseguenza, confermare il decreto ingiuntivo opposto;
in subordine chiedeva di essere autorizzata alla chiamata in causa del terzo . Costituendosi nel giudizio di riassunzione, il NTroparte_8
svolgeva in via di eccezione riconvenzionale, con la finalità di NTroparte_3
paralizzare la domanda dell'attore, le stesse domande svolte in via principale nella causa avviata nei confronti dell'ex amministratore, iscritta al n. RG 9703/2022.
4. Stante l'esistenza di ragioni di connessione, il giudice monzese disponeva la riunione delle predette cause (RG 9703/2022; RG 9713/2022) e autorizzava la chiamata in causa del sig. , che restava contumace. NTroparte_8
5. Il Condominio e i suddetti condòmini resistenti contestavano l'importo richiesto da NT e rappresentavano che: l'ex amministratore di era stato Parte_1
in carica sino al 27.4.2021 (data in cui si era tenuta un'assemblea autoconvocata dai condòmini, attesa l'inattività ed irreperibilità di ed era stato nominato un CP_8
nuovo amministratore;
che soltanto nel gennaio 2022, dopo il passaggio di consegne e l'esame della documentazione condominiale, i condomini avevano reperito il contratto NT d'appalto su cui si fondava l'asserito credito di ed i verbali assembleari del
5.12.2018 e del 21.2.2019, con cui venivano apparentemente autorizzati e ratificati dei lavori di rifacimento del complesso condominiale;
deducevano di non aver mai ricevuto alcuna convocazione per le predette adunanze alle quali non avevano partecipato, in quanto mai tenutesi;
facevano anche presente che i richiamati verbali assembleari erano stati disconosciuti dai condòmini in occasione dell'assemblea condominiale dell'1.2.2022 (in cui veniva nominato il nuovo amministratore) come emergeva dalle dichiarazioni ivi dagli stessi rese, ove sostenevano: “di non aver mai
5 affidato i lavori alla ma di averli affidati alla MC OS NTroparte_2
con verbale del 30.05.18. Inoltre, confermano che il verbale del 05.12.18 risulta falso così come risulta falso il verbale del 21.02.19 in quanto trattasi di due assemblee non tenute né mai convocate. Per queste stesse ragioni i condomini presenti dichiarano che risulta errata l'indicazione dei come appaltatore contenuto NTroparte_2
nell'avviso di convocazione.”
5.1 Quanto all'esecuzione dei lavori edili, il rappresentava che erano stati CP_3
effettivamente deliberati in data 30.5.2018 ed era stata incaricata un'altra ditta, ovvero la MC OS, a svolgere i lavori di rifacimento cappotto ed i lavori straordinari
(preventivati con inizio a luglio 2018 e termine nella primavera 2019), per il complessivo importo di € 588.840,00 (doc. 14 fascicolo primo grado ) e CP_3
non di € 934.084,00 di cui al contratto d'appalto apparentemente concluso tra il e nonché al contratto di subappalto tra NTroparte_3 NTroparte_2
e la società MC OS per € 530.588,00 (doc.4 NTroparte_2
fascicolo primo grado . CP_3
5.2 Quanto alla deduzione di di aver ricevuto da parte dei NTroparte_2
condòmini la consegna di moduli relativi alla cessione del credito fiscale, il e i condòmini replicavano che non era mai stato consegnato né all'ex CP_3
amministratore né a fornitori e/o a soggetti terzi alcun modulo di cessione CP_8
a né alcun modulo di adesione alla cessione del credito a NTroparte_2
NT favore di e/o ad altro beneficiario, né che fosse mai stato chiesto loro di procedere con la debita compilazione/sottoscrizione di alcun documento/modulo.
5.3 A fronte di tali circostanze, il , con le domande svolte in via principale CP_3
nei confronti dell'ex amministratore nella causa Trib. Monza RG CP_8
9703/2022 (presentate anche in via d'eccezione nella successiva causa RG 9713/2022, poi riunita alla prima), concludeva per l'inopponibilità al NTroparte_10
e chiedeva che fosse accertata la responsabilità dell'ex
[...]
amministratore per mala gestio con condanna di quest'ultimo al pagamento, in via di rivalsa, dei danni che il avrebbe dovuto sopportare. CP_3
6 Restava contumace CP_8
6. Con sentenza n. 10/2025 del 2 gennaio 2025 il Tribunale di Monza si pronunciava sulle domande svolte dal e dai condòmini , NTroparte_3 NTroparte_7 [...]
, , contro la ditta appaltatrice e l'ex CP_5 CP_6 NTroparte_4
amministratore così decidendo: CP_8
“-accerta la falsità dei verbali di assemblea condominiale del 5.12.2018 e 21.2.2019
e conseguentemente
- dichiara l'inefficacia nei confronti del del contratto d'appalto NTroparte_3
con (e dei contratti di finanziamento e subappalto NTroparte_2
conseguenti) in quanto stipulato da in carenza di poteri giacchè CP_8
l'assemblea non ne ha mai autorizzato né ratificato la conclusione;
- Accerta che il ha appaltato i lavori di cui in parte motiva direttamente CP_3
ad MC OS e per l'effetto
-dichiara che nulla è dovuto a tale titolo ( in via contrattuale in base alle fatture di cui in parte motiva od anche a titolo extracontrattuale ex art 2041 c.c.) dal
[...]
NTroparte_11
- accerta l'inadempimento di al contratto di mandato e la responsabilità CP_8
per mala gestio dell'amministratore condominiale in capo al medesimo e lo
-condanna, allo stato, ex art 4 lett.a) D.lvo 7/2016 al pagamento in favore del
della sanzione pecuniaria civile di euro 8000,00 . CP_3
-Dichiara assorbita la domanda di manleva del verso e CP_3 CP_8
NT
-Rigetta la domanda di “manleva” e di danno di nei confronti di CP_8
-Rigetta o dichiara assorbita ogni altra domanda od eccezione
-Condanna e al pagamento delle spese di lite in CP_8 NTroparte_2
favore degli attori pari ad euro 8.500,00 per compensi oltre accessori per legge.”
7. Il Tribunale nella sentenza qui impugnata, preliminarmente, rappresentava le due principali questioni oggetto del giudizio, individuate ne:
- la veridicità dei verbali di assemblea del 5.12.2018 e del 21.2.2019;
7 - l'opponibilità al dei contratti stipulati dall'amministratore in forza delle CP_3
suddette delibere, nel caso in cui fosse stata accertata la falsità dei verbali, dunque in carenza di potere.
Quanto al primo profilo, il Tribunale, dando atto del disconoscimento dei verbali del
5.12.2018 e del 21.2.2019 da parte dei 19 condòmini, nonché, in particolare: dell'assenza dei due verbali nel relativo registro (sprovvisto altresì di annotazioni nel periodo attenzionato, tra il 30.5.2018 ed il 18.4.2019), della mancata indicazione del contratto con tra la documentazione resa da nel NTroparte_2 CP_8
passaggio di consegne (doc. 46), della difformità formale dei due verbali rispetto a quelli regolarmente iscritti nel relativo registro, della loro presenza tra la documentazione condominiale rinvenuta privi di firma, del mancato rinvenimento degli avvisi di convocazione e infine della mancata produzione integrale della NT documentazione richiamata nel contratto di appalto tra e concludeva CP_8
per la falsità dei verbali del 5.12.2018 e del 21.2.2019.
Di conseguenza, il primo giudice, alla luce di quanto statuito dagli artt. 1130 e 1135
c.c., evidenziava che il contratto d'appalto per lavori straordinari stipulato dall'ex NT amministratore con era stato concluso in carenza di poteri e, dunque, non poteva spiegare effetti nei confronti del , così come pure il finanziamento con CP_3
NTr NT
ed il successivo contratto di subappalto stilato tra e MC OS.
Sancita l'inopponibilità del contratto d'appalto nei confronti del Condominio, il
Tribunale escludeva altresì la configurabilità in capo al Condominio di alcun comportamento colposo tale da ingenerare in l'affidamento NTroparte_2
sulla bontà dell'accordo ed, anzi, riteneva che la società si fosse resa colpevole quantomeno di un'omissione di diligenza, considerata sia la particolare qualifica ed esperienza in materia, sia il valore del contratto, nell'aver fatto affidamento in una semplice copia di verbale assembleare con firme illeggibili, senza procedere ad ulteriori verifiche (che comunque non erano state allegate o provate dalla società). Il NT Tribunale aggiungeva inoltre che era consapevole di subentrare in un cantiere in cui erano già in corso i lavori ad opera della MC OS e di subentrare in un
8 contratto d'appalto già conferito, tanto da sottoscrivere il contratto di subappalto di €
530.588,00 con l'originaria impresa appaltante MC Costruzione, senza tuttavia che di tale avvicendamento si desse conto nei verbali d'assemblea del 5.12.2018 e del
21.2.2019. NT Pertanto, esclusa la configurabilità di un affidamento incolpevole di il primo giudice riteneva inapplicabile al caso di specie il principio dell'apparenza. Concludeva, NT quindi, per l'inopponibilità al dell'appalto sottoscritto da con l'ex CP_3
amministratore con conseguente rigetto della domanda di pagamento di CP_8
60.000,00 euro di cui alla fattura azionata con l'annullato decreto ingiuntivo e di ogni NT ulteriore pretesa da parte di attesa, in ogni caso, l'esistenza del contratto d'appalto concluso dal con la MC OS che aveva materialmente realizzato CP_3
le opere. NT In ragione del rigetto della domanda di il Tribunale riteneva assorbita la domanda di manleva promossa dal nei confronti di CP_3 CP_8
NT Il Tribunale rigettava, inoltre, anche la domanda proposta da volta ad ottenere la condanna di al pagamento della fattura azionata, ribadendo la mancanza CP_8
NT di prova della condizione di deceptus di per aver omesso di effettuare i dovuti controlli, ritenendo che la stessa non possa quindi invocare né la situazione di incolpevolezza e neppure attribuire un comportamento colposo al tale da CP_3
consentire l'applicazione del principio dell'apparenza del diritto di cui all'art. 1398 NT c.c.. Infine, evidenziava il primo giudice, “non ha in alcun modo dimostrato- siccome era onerata- la sussistenza dei presupposti per l'accoglimento della domanda di danno”.
8. Avverso tale sentenza ha interposto appello (già NTroparte_1
, chiedendone la riforma. NTroparte_2
Si sono costituiti il e i condòmini , , NTroparte_3 NTroparte_7 CP_6
e chiedendo in via preliminare dichiararsi NTroparte_5 NTroparte_4
l'inammissibilità dell'appello ex art. 348bis c.p.c. e, in principalità, il rigetto del
9 gravame, con conseguente conferma dell'impugnata sentenza e, solo in subordine,
l'accoglimento delle domande di manleva nei confronti dell'ex amministratore.
9. Senza formulare alcuna contestazione in ordine alla ritenuta falsità dei verbali assembleari (sulla cui decisione di primo grado si è, quindi, formato il giudicato), a sostegno dell'impugnazione proposta, (di seguito NTroparte_1
solo ha articolato due motivi di censura con i quali sostiene, in sostanza, CP_1
l'opponibilità al del contratto d'appalto sottoscritto dall'ex CP_3
amministratore.
9.1. Con il primo motivo l'appellante lamenta la decisione del primo giudice nella parte in cui ha ritenuto che “non può ravvisarsi l'affidamento incolpevole di
[...]
(oggi nella validità del contratto NTroparte_2 NTroparte_1
concluso, avendo essa peccato della necessaria diligenza nell'accertare la falsità dei verbali assembleari del 5 dicembre 2018 e del 21 febbraio 2019, e difettando il contributo colposo dei condomini nell'ingenerare il ragionevole convincimento dell'appaltatore afferente detta validità” (cfr. pag. 57 appello).
L'appellante invoca l'istituto della rappresentanza apparente sostenendo che il primo giudice avrebbe mal valutato le risultanze processuali in atti, atteso che, contrariamente a quanto ritenuto in sentenza, anche se l'amministratore non era NTroparte_8
formalmente autorizzato ad affidare i lavori, il comportamento dei condòmini, unitamente agli elementi anche documentali raccolti, ha indotto la società in errore incolpevole, ingenerando la convinzione che il potere di rappresentanza fosse stato effettivamente e validamente conferito e ciò in quanto, unitamente alla dedotta buona NT fede riposta da nell'esecuzione del contratto:
- i condòmini non si sono opposti ai lavori, assumendo un contegno tale da fondare la convinzione sull'avvenuto affidamento dei lavori;
- uno dei condòmini ( ) -condomino e legale rappresentante della NTroparte_13
società MC OS s.r.l.- ha agito come subappaltatore, rafforzando il convincimento che l'appalto fosse voluto dai condòmini, condizione valida a fondare l'apparenza del diritto;
10 NT
- non sarebbe stata valorizzata dal giudice l'acquisizione da parte di degli atti autorizzativi alla cessione dei crediti d'imposta e l'attestazione dello Studio Deloitte sulla completezza e congruità fiscale della documentazione fornita.
L'appellante pertanto sostiene a pag. 51 dell'atto d'appello che “Abbinando alla colpa del l'affidamento incolpevole dell'appaltatore, si può osservare la CP_3
ricorrenza di entrambi i requisiti, già prima trattati, necessari affinché l'istituto dell'apparenza del diritto, nella sua specificazione della rappresentanza apparente, trovi applicazione”. Ovvero, allorchè il terzo contraente sia in buona fede e l'apparente rappresentato abbia tenuto una condotta tale da far presumere la volontà di conferire al rappresentante il potere di stipulare il contratto invece invalido, è possibile imputare al soggetto falsamente rappresentato gli effetti del contratto concluso per suo nome e per suo conto dal suo sedicente mandatario. Alla luce di tali considerazioni, l'appellante contesta le argomentazioni e gli elementi valorizzati dal primo giudice per NT stigmatizzare l'affidamento riposto nella legittimità del contratto come l'avere fatto affidamento in una copia di verbale assembleare con firme illeggibili, non aver rilevato che nelle delibere assembleari non vi era alcun riferimento al subentro NT nell'appalto, o, ancora, per essere subentrata in un appalto già avviato, sostenendo NT che l'avvenuto subentro era spiegabile con la capacità di di offrire il disbrigo di complesse pratiche volte a beneficiare degli incentivi statali diretti a sostenere la riqualificazione energetica, stante l'incapacità dell'impresa sostituita di supportare tale attività amministrativa.
L'appellante denuncia altresì la decisione con cui il primo giudice ha dichiarato inefficace nei confronti del anche il contratto di finanziamento NTroparte_3
NTr stipulato con , ritenendo quest'ultimo conseguenziale alla declaratoria di inopponibilità all'Ente di gestione del contratto di appalto predetto, ritenendo tale ulteriore pronuncia inutiliter data, poiché assunta in difetto della partecipazione al giudizio dell'altra parte del negozio caducato.
9.2. Con argomentazioni sovrapponibili a quelle già esaminate, l'appellante invoca la riforma della sentenza nella parte in cui ha escluso l'accoglibilità della domanda di
11 manleva proposta a carico di stante il contegno di CP_8 NTroparte_2
(oggi , avendo questa omesso di impiegare
[...] NTroparte_1
quella diligenza che avrebbe consentito di rilevare la falsità dei verbali assembleari di autorizzazione al conferimento dell'appalto.
L'appellante insiste sulla mancanza di colpa per aver ritenuto che, in base ai diversi elementi evidenziati (esibizione degli atti di conferimento del mandato, positiva verifica della congruità fiscale della documentazione), il contratto fosse valido e invoca l'applicazione dell'art. 1398 c.c., chiedendo che in tal caso il falso procuratore sia tenuto a tenere indenne la dai danni arrecati dalla stipulazione di un rapporto CP_1
giuridico in nome e per conto di altri in assenza del relativo potere, in particolare dal mancato guadagno ricavato dal terzo in forza della omessa parziale esecuzione, con conseguente condanna del falsus procurator anche al pagamento della somma costituente il residuo corrispettivo ancora dovuto alla di € 60.000,00, CP_1
corrispondente ad una quota parte della fattura non saldata n. 697 del 28 novembre
2019, oltre gli interessi;
insiste col sostenere di avere confidato senza sua colpa nella validità del contratto concluso.
10. All'udienza del 17.6.2025, verificata la regolarità della notifica, veniva dichiarata la contumacia di Rinviata la causa ai sensi dell'art. 352 c.p.c. all'udienza CP_8
del 30.09.2025, la stessa veniva decisa nella camera di consiglio del 7.10.2025. NT 11. L'appello proposto da è infondato e non merita accoglimento.
11.1. Preliminarmente si ricorda che l'appellante (già NTroparte_1
a pag. 40 dell'atto di citazione in appello dichiara NTroparte_2
espressamente di non sottoporre a contestazioni la sentenza nella parte in cui è stata sancita la falsità dei verbali assembleari del 5.12.2018 e del 21.02.2019, con l'effetto che tale questione deve ritenersi coperta da giudicato.
È altresì incontestato che l'esecuzione dei lavori di manutenzione/ristrutturazione straordinaria/cappotto di cui si discute sia avvenuta in forza della sola delibera del
30.5.2018, durante la quale il ha deliberato di appaltare i lavori NTroparte_3
direttamente alla MC OS S.r.l. per € 588.840,00.
12 Ne consegue che, in mancanza di una valida delibera con cui il ha NTroparte_3
affidato a (oggi lo NTroparte_2 NTroparte_1
svolgimento dei lavori edili di cui si discute, il contratto di appalto sottoscritto dall'ex amministratore è inopponibile al NTroparte_3
11.2. Premesso inoltre che l'appellante non ha contestato né minimamente confutato i principi di diritto applicabili alla fattispecie, come richiamati dal giudice a pag. 10-11 della sentenza impugnata, è pacifico in giurisprudenza che l'iniziativa contrattuale dell'amministratore il quale, senza previa approvazione o successiva ratifica dell'assemblea, disponga l'esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria dell'edificio non determina l'insorgenza di alcun obbligo di CP_14
contribuzione dei condòmini al riguardo, giacché i poteri dell'amministratore del e dell'assemblea sono delineati con precisione dagli artt. 1130 e 1335 c.c., CP_3
che limitano le attribuzioni del primo all'ordinaria amministrazione, mentre riservano alla seconda le decisioni in materia di amministrazione straordinaria;
né il terzo può invocare l'eventuale carattere urgente della prestazione commissionatagli dall'amministratore, valendo tale presupposto a fondare, ex art. 1135, ultimo comma,
c.c., il solo diritto dell'amministratore al rimborso delle spese nell'ambito interno al rapporto di mandato (Cass. Ord. n. 20136/2017 e succ. conformi).
Fatta tale premessa, il Collegio ritiene dunque di condividere il percorso argomentativo utilizzato dal primo giudice che, richiamati i poteri dell'amministratore delineati dagli artt. 1130 e 1135 c.c., ha evidenziato come lo stesso non sia titolare di un generico potere di spesa per i condòmini e che la competenza ad approvare il rendiconto e a valutare la convenienza delle spese sostenute dall'amministratore spetta sempre all'assemblea condominiale;
pertanto, “all'infuori delle attribuzioni poste dagli artt. 1130 e 1135 c.c., l'amministratore non ha un generale potere di spesa, che compete solo all'assemblea condominiale (Cass. n. 14197/2011) e dunque il contratto assunto in carenza di potere è inopponibile dal terzo contraente all'assemblea.”
Si rileva altresì che, a differenza di quanto ritenuto dall'appellante (pag. 45 atto di appello), il primo giudice non ha escluso tout court l'operatività dell'apparenza del
13 diritto nei rapporti tra il e il terzo ma ha circoscritto la sua applicabilità a CP_3
un rigoroso esame. Il primo giudice ha infatti richiamato l'insegnamento della Suprema
Corte, risalente ma non superato, cui questo Collegio intende dare seguito, a mente del quale “…al di fuori dei casi particolari di tutela dell'affidamento da essa suscitato, previsti per legge, l'apparenza del diritto non integra un istituto di carattere generale con connotazioni definite e precise ma opera nell'ambito dei singoli istituti giuridici secondo il vario grado di tolleranza di questi in ordine alla prevalenza dello schema apparente su quello reale” (Cass. 21 giugno 2004, n. 11491).
Con specifico riferimento poi all'ambito condominiale, il Supremo Collegio ha specificato che “il principio dell'apparenza si applica solo quando sussistono uno stato di fatto difforme dalla situazione di diritto ed un errore scusabile del terzo in buona fede circa la corrispondenza del primo alla seconda, assumendo essa rilievo giuridico solo per individuare il titolare di un diritto, ma non per fondare una pretesa di adempimento nei confronti di chi non sia debitore” (Cass. 23621/2017).
Come sopra sottolineato la parte appellante non contesta né confuta i suesposti principi giurisprudenziale, puntualmente richiamati dal primo giudice, ma fonda la sua difesa sulla asserita propria buona fede e sull'affidamento incolpevolmente riposto nella corrispondenza della situazione apparente alla realtà.
11.3. Tale prospettazione, tuttavia, è errata e non può essere condivisa.
Risulta pacifico e non contestato dalla stessa che presso il cantiere abbiano CP_1
sempre lavorato gli operai di MC OS e che pur NTroparte_2
consapevole di subentrare in un cantiere dove i lavori erano già iniziati/in corso ad opera della MC OS e di subentrare in un contratto d'appalto già conferito alla
MC OS, tanto da sottoscrivere un contratto di subappalto per € 530.588,00 con impresa affidataria MC OS -per lo stesso originario importo deliberato dal
“non abbia adottato la necessaria diligenza per verificare che nel verbale CP_3
del 5.12.2018 e del 21.2.2019 fosse riportato tale avvicendamento nel contratto e nel NT cantiere e su tale circostanza nulla ha in alcun modo rilevato”.
14 È dunque corretta e puntuale la decisione adottata dal primo giudice, che ha concretamente valutato le specifiche circostanze fattuali, rilevando, su tutte, la carenza NT di diligenza di “attesa la sua particolare qualifica ed esperienza in materia ed il valore del contratto -, nell'avvalorare e riporre affidamento in una semplice copia di verbale assembleare con firme illeggibili senza procedere ad ulteriori verifiche (che comunque non sono state allegate o provate dalla società).”
Cionondimeno, malgrado la professionalità ed esperienza in materia di
[...]
(oggi , che si qualifica come , NTroparte_2 NTroparte_1 CP_15
con una specializzazione nell'area di competenza denominata AM (lettera B-
C), una delle principali Energy Service Company italiane, attiva dal 2006 e parte di
Snam dal 2018 (Appello Milano sent. 3528 del 21.8.2019), la società ha stipulato un appalto di valore significativo senza pretendere idonea documentazione a comprova dell'impegno condominiale assunto dall'amministratore.
Le evidenti anomalie del caso avrebbero dovuto essere rilevate immediatamente dalla stessa secondo i canoni di diligenza e competenza richiesti NTroparte_2
NT ad un professionista medio, tenuto conto che avrebbe quantomeno dovuto chiedere di visionare la delibera in originale, chiedendo quindi almeno in visione il libro verbali, richiesta che avrebbe consentito di rilevare le anomalie emerse nel presente giudizio.
Da ultimo si rileva che la decisione con cui il giudice si è pronunciato sulla validità del contratto di finanziamento, trova il suo fondamento in una specifica domanda presentata dal , con cui l'ente condominiale e i condòmini hanno chiesto CP_3
di accertare e dichiarare che “l'ex amministratore non ha mai NTroparte_8
ricevuto formale mandato/autorizzazione assembleare né la successiva ratifica per la sottoscrizione del contratto con la né per sottoscrivere il NTroparte_2
NTr finanziamento con ” (cfr. conclusioni appellati primo grado punto 2.F) ed è una pronuncia conseguenziale alla inefficacia della sottoscrizione del contratto ad opera NT dell'ex amministratore privo di poteri, in merito alla quale non ha CP_8
interesse a interloquire.
15 11.4. Altrettanto infondata l'argomentazione con cui l'appellante addebita ai condòmini la responsabilità di avere colposamente contribuito a creare il NT convincimento in circa la validità del rapporto contrattuale con il , sia CP_3
perché i condòmini hanno visto lavorare solamente la società MC OS, alla quale erano stati regolarmente affidati i lavori con la delibera del 30.5.2018, sia perché NT non erano a conoscenza dei documenti in forza dei quali fonda le proprie pretese.
Ne consegue che, prima ancora che giuridicamente, è logicamente impossibile riconoscere in capo al alcun tipo di responsabilità per le condotte indicate CP_3
NT da come idonee a fondare un legittimo convincimento in capo alla società. Né tantomeno può ammettersi che la condotta colposa asseritamente posta in essere dal singolo condòmino possa riverberarsi a danno dell'intera compagine condominiale, come vorrebbe l'appellante, che attribuisce al legale rappresentante della società MC
OS tale responsabilità (pag. 48 atto di appello). Infatti, le condotte del singolo condòmino non possono costituire un'implicita ratifica dell'operato dell'amministratore che ha agito senza potere, tale da rendere opponibile il contratto da questi concluso nei confronti dell'intero Condominio. La ratifica implicita è possibile solo se il Condominio o l'assemblea compie atti coerenti con l'accettazione del contratto – come deliberazioni o richieste di esecuzione. Se è vero che il contratto stipulato dall'amministratore del condominio senza la preventiva autorizzazione assembleare è inefficace nei confronti dei singoli condòmini e può essere ratificato da ciascuno di essi per la propria quota, è anche vero che la ratifica di un singolo condomino non vincola gli altri, che restano estranei all'obbligazione.
Infatti, la ratifica dell'attività svolta dal falsus procurator non si realizza con la semplice conoscenza che di essa abbia avuto il dominus, ma esige da tale soggetto una manifestazione di volontà, che deve essere portata a conoscenza dell'altro contraente, diretta ad approvare il contratto concluso senza potere rappresentativo ed a farne propri, con efficacia retroattiva, gli effetti (Cass. n. 2153/2014 e succ. sent.
n. 30938/2017).
16 Nel caso di specie non risulta che i condòmini abbiano mai neppure implicitamente acconsentito all'esecuzione dei lavori da parte di essendo NTroparte_2
comprovato, anche per stessa ammissione dell'appellante, che, stante la sussistenza di un contratto di subappalto con la ditta che effettivamente era stata incaricata di svolgere le lavorazioni, tutte le lavorazioni fossero riconducibili agli operai di MC OS, ditta espressamente incaricata dal Condominio per svolgere i lavori deliberati e comprovati da valide delibere. NT In più manca in atti la prova, non fornita dalla che i condòmini abbiano conferito mandato o sottoscritto le cessioni del credito per le pratiche di recupero fiscale, non essendo stati prodotti i relativi moduli asseritamente sottoscritti dai condomini e più NT volte richiamati da a sostegno della correttezza del suo operato e, di contro, del comportamento induttivo in errore attribuito ai condòmini.
11.5. Alla luce di tali considerazioni risulta infondato il primo motivo d'appello ma anche il secondo motivo d'appello (v. pag. 59 e ss atto d'appello) volto a censurare la NT decisione del primo giudice di rigettare anche la domanda di manleva proposta da nei confronti di pronunciata in ragione della non ravvisabilità della CP_8
situazione di incolpevolezza del terzo prevista dall'art. 1398 c.c.
oggetto della doglianza di cui al secondo motivo d'appello di CP_1
Sostiene l'appellante che non era tenuta ad effettuare alcuna altra verifica preventiva sulla effettività e validità del contratto stipulato con attesa l'ottenuta CP_8
esibizione degli atti di conferimento del mandato e i positivi esiti delle verifiche sulla congruità fiscale effettuate sulla documentazione;
inoltre nessuna anomalia presentavano le sottoscrizioni recate da detti atti, ovvero le circostanze del subentro di NT in un appalto già intrapreso, della coincidenza tra appaltatore originario e subappaltatore e della corrispondenza del prezzo dell'appalto inizialmente conferito dal Condominio con il subappalto successivamente conferito dall'appaltatore subentrato (cfr. pag. 60 appello).
Come sopra già evidenziato, non vi è prova in atti di tali verifiche asseritamente NT effettuate dalla e non sono stati prodotti i presunti mandati o dichiarazioni di
17 cessioni del credito debitamente compilati e sottoscritti dai condomini che, dal canto loro, hanno sconfessato tali fatti e negato aver mai aderito ad alcuna pratica fiscale, pertanto, le circostanze allegate sono rimaste mere asserzioni di parte apodittiche e indimostrate. Tra l'altro, non può non sottolinearsi che manca in atti alcuna prova, neppure allegata, dei danni asseritamente subiti da atti a giustificare la CP_1
domanda di manleva, essendo pacifico che i lavori straordinari per il Condominio sono stati eseguiti dalla MC OS e non avendo la stessa dimostrato di aver sostenuto ulteriori spese o costi in ragione del rapporto apparente concluso con CP_8
Per tutte le ragioni esposte, l'appello va integralmente respinto.
12. Al rigetto dell'appello segue, in base al principio di soccombenza, la condanna di al pagamento delle spese del grado, liquidate sulla NTroparte_1
base dei parametri previsti dal D.M. n.147/22 nei valori medi (per le fasi di studio, introduttiva e decisionale) e minimi (per la fase di trattazione, consistente nella sola partecipazione all'udienza di prima comparizione, ma da liquidarsi necessariamente anche in appello: Cass. n. 30219/23), avuto riguardo al valore della controversia
(scaglione da € 52.001 a € 260.000) e alla media complessità delle questioni trattate, in complessivi € 12.154,00 (di cui € 2.977,00 per la fase di studio, € 1.911,00 per la fase introduttiva, € 2.163,00 per la fase di trattazione ed € 5.103,00 per la fase decisionale) oltre 15 % per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge. Ritiene il
Collegio di non dover riconoscere al difensore delle parti appellate l'aumento ex art. 4 comma 2 del D.M. 55/2014 (tra l'altro neppure richiesto dalla parte) atteso che la pluralità di assistiti non risulta aver comportato alcuna prestazione e/o difensa aggiuntiva.
Sussistono i presupposti di cui al comma 1quater dell'art. 13 DPR 30 maggio 2002, n.
115, per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da contro il NTroparte_1 NTroparte_16
[...]
[...] [...
in Lissone (MB), , , , NTroparte_4 NTroparte_5 CP_6 CP_7
nonché contro avverso la sentenza n. 10/2025 del Tribunale
[...] NTroparte_8
di Monza pubblicata il 2/1/2025, ogni diversa istanza, eccezione, deduzione disattesa, così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. condanna al rimborso in favore delle parti NTroparte_1
appellate costituite delle spese del grado come sopra liquidate in complessivi €
12.154,00 per compensi, oltre 15 % per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo corrispondente al contributo unificato ex D.P.R. n. 115/2002, art. 13 c. 1 quater.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 7 ottobre 2025
Il Consigliere istr. est. Dott.ssa Isabella Ciriaco La Presidente
Dott.ssa Laura Sara Tragni
19