Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 22/05/2025, n. 537 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 537 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2704 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Maria Francesca Riccarda Fadda, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nata ad [...] il Parte_2 C.F._2
20/11/1985, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Maria Francesca
Riccarda Fadda, che la rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
Gilberto Ganassi,
intervenuto per legge
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1. I coniugi ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio in data 28/12/2013, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Alghero, proposta domanda di separazione consensuale, hanno dichiarato di non volersi conciliare e di voler confermare integralmente le condizioni di separazione concordate, domandando che il Tribunale omologasse la separazione.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Il Tribunale, in particolare, ritiene che gli accordi intervenuti tra le parti non siano contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- omologa la separazione consensuale tra e , dando Parte_1 Parte_2
atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2) e restano affidati in via condivisa a entrambi i genitori, Per_1 Persona_2 che eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione che verranno assunte singolarmente da quel genitore con il quale i figli (o ciascuno di essi) di volta in volta si troveranno al momento dell'assunzione della decisione.
Le decisioni assolutamente improcrastinabili inerenti la salute (p.e.: interventi urgenti) saranno assunte dal genitore con cui il figlio interessato si troverà al momento del verificarsi dell'urgenza, con l'obbligo di avvisare immediatamente l'altro genitore.
3) e resteranno collocati anagraficamente e in via Per_3 Persona_4 preferenziale presso la madre, in Cagliari, nella via Bellavista n. 62, abitazione presso la quale hanno la residenza.
Il padre e la madre potranno vederli e tenerli con sé, ogni qualvolta lo vorranno, previo accordo con l'altro genitore e, comunque sia almeno secondo il seguente calendario di visita:
Pag. 2 di 4 - terrà con sé i minori dal venerdì al mercoledì successivo a Parte_1 settimane alterne per un totale di 5 giorni ogni due settimane.
- terrà con sé i minori i restati giorni del mese, per un totale di Parte_2
9 giorni ogni due settimane;
Vacanze estive e festività.
2 settimane ciascun genitore così ripartite:
- settimana di Ferragosto e la precedente con il padre;
- settimana successiva a Ferragosto e la successiva ancora con la madre.
Natale, Pasqua e festività e ponti infra-annuali:
- una settimana con la madre e una settimana con padre da concordarsi;
- 24 dicembre con la madre - 25 e 26 dicembre presso uno dei due genitori ad anni alterni;
- 31 dicembre e 1° gennaio presso uno dei due genitori ad anni alterni.
- Pasqua e Pasquetta: dal giovedì sera alla domenica sera i minori staranno presso un genitore e dalla domenica sera al martedì sera presso l'altro genitore, ad anni alterni.
- Ponti primaverili, 2 giugno, altre festività, compleanni e onomastici e altre ricorrenze nel corso dell'anno: da concordarsi, in funzione delle chiusure scolastiche e delle ferie lavorative.
- Il giorno della festa della mamma e staranno presso la Per_1 Persona_5 madre mentre il giorno della festa del papà i minori staranno insieme al padre.
4) Ripartizione degli oneri di mantenimento.
contribuirà al mantenimento dei figli minori versando a Parte_1 [...]
, nella sua qualità di genitore collocatario prevalente, in via anticipata Parte_2 entro il giorno 5 di ogni mese, l'importo mensile complessivo di € 500,00 sino al raggiungimento dell'autonomia economica di ciascuno di essi e con decorrenza dal mese di aprile 2025; importo sottoposto a rivalutazione monetaria annuale ex indici ISTAT costo vita.
e manca saranno a carico fiscale di entrambi i genitori. Per_1 Per_3
L'assegno unico universale spetterà in via esclusiva a . Parte_2
Entrambi i genitori si obbligano a rimborsare all'altro, per il caso di anticipazione, il 50% delle spese straordinarie preventivamente concordate e, nel caso in cui tali spese fossero indifferibili e urgenti, anche senza previo accordo tra i genitori.
5) Il sig. contribuirà al mantenimento di versando, Parte_1 Parte_2 in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, l'importo mensile di € 100,00,
Pag. 3 di 4 con decorrenza del mese di maggio 2025, importo sottoposto a rivalutazione ex indici ISTAT.
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del Tribunale, il 22/05/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
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