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Sentenza 17 gennaio 2025
Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 17/01/2025, n. 58 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 58 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
SEZIONE CIVILE
Proc. n. 161/2019 R.G.A.C.
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, composta dai signori Magistrati:
Dott.ssa Patrizia Morabito - presidente
Dott. Natalino Sapone - consigliere
Dott. Alessandro Liprino - consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 161/2019 R.G., vertente
TRA
Parte_1
- Società con unico Socio soggetta a
[...] direzione e coordinamento di - con sede legale in Roma, via Ombrone n°2 Parte_1
(codice fiscale e numero di iscrizione al Registro Imprese di Roma , in P.IVA_1 persona dell'Avv. Reginaldo Lecce nella qualità di Procuratore per atto Notaio Dott. di Catanzaro del 29 settembre 1999, Repertorio n. 31287, Racc. n. 8608, Persona_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanni TRAVIA, (c. f. ) ed C.F._1 elettivamente domiciliata presso il suo studio, in Reggio Calabria, via Demetrio Tripepi
n° 64, pec: Email_1
- appellante ed appellata incidentale -
CONTRO
(c.f.: ), nato il [...] a Controparte_1 C.F._2
Sant'Eufemia d'Aspromonte, ivi residente in [...];
(c.f.: ), nata il [...] a Parte_2 C.F._3
Delianuova, residente a [...]; (c.f.: ), nata il [...] a Parte_3 C.F._4
Delianuova, ivi residente in [...];
(c.f.: ), nata il [...] Parte_4 C.F._5
a Delianuova, ivi residente in [...];
(c.f.: ), nata il [...] a Parte_5 C.F._6
Delianuova, ivi residente in [...]; tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Luigi CARDONE (C.F.: ) C.F._7 ed elettivamente domiciliati presso il suo recapito professionale in Reggio Calabria, alla via Caulonia n. 5/A (Studio Avv. Enzo BUDA), pec:
Email_2
- appellati ed appellanti incidentali-
Oggetto: servitù di elettrodo - appello avverso la sentenza del Tribunale di Reggio
Calabria, Seconda Sezione civile, numero 97/2019, pubblicata il 18.1.2019 e notificata il 21.1.2019
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione datato 4.8.2008 e consegnato per la notifica il 3.9.2008, CP_1
, ,
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_4
convenivano in giudizio
[...] Parte_5 Parte_1
(oggi ) deducendo di essere comproprietari di alcuni fondi Parte_1 Pt_1 agricoli siti nel Comune di Scilla, sui quali la società convenuta aveva installato, senza autorizzazione e in mancanza di una regolare procedura ablativa, 19 pali in cemento con linea di bassa tensione, n. 2 contatori di utenza privata e n. 1 traliccio per rete di media tensione con 3 cavi. Formulavano, quindi, le seguenti domande: 1) accertare e dichiarare l'abusività dell'occupazione ed imposizione di servitù da parte dell' sui Pt_1 fondi di proprietà degli attori;
2) ordinare all' l'immediata rimozione delle opere Pt_1 realizzate e degli impianti installati, con il ripristino dei luoghi nella situazione antecedente;
3) accertare e dichiarare il diritto deli attori al risarcimento: a) per l'abusiva occupazione sia dei terreni che dell'area sottostante i cavi elettrici, posti su pali e tralicci, stante la limitazione dei diritto di proprietà da parte degli attori, nonché il danno derivante dall'asservimento di fatto dei fondi medesimi;
b) del danno derivante dal mancato utilizzo dei fondi per la loro naturale coltivazione e dalla perdita dei redditi,
pag. 2/11 trattandosi nella specie di suoli agricoli;
c) del danno per la perdita di valore dei terreni e di quello derivato agli attori dalla perdita di potenziali acquirenti a causa di detta abusiva servitù di elettrodotto;
d) infine, nell'ipotesi di costituzione di servitù di elettrodotto, eventualmente richiesta dall' in via riconvenzionale, chiedevano il Pt_1 pagamento dell'indennità di elettrodotto, da calcolarsi ai sensi dell'art. 123 del R.D. n°
1775 del 1933, oltre al risarcimento dei danni come sopra richiesti;
4) chiedevano quindi la condanna della convenuta al pagamento, in favore degli attori, di tutte le somme dovute a titolo di risarcimento dei danni sopra indicati, nonché di quelli morali, biologici, esistenziali e patrimoniali dagli stessi subiti a seguito di detto illecito, nella misura da accertare in corso di causa, o ritenuta di giustizia anche in via equitativa, con rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla data del commesso fatto illecito al soddisfo;
5) condannare l' al pagamento delle spese di Parte_1 lite.
Con comparsa depositata il 2 dicembre 2008, si costituiva in Parte_1 giudizio contestando integralmente le argomentazioni difensive e le domande formulate dagli attori e chiedendo, in via riconvenzionale, di accertare e dichiarare, in proprio favore, l'intervenuta usucapione del diritto di servitù di elettrodotto relativamente agli impianti di media e bassa tensione insistenti sui citati terreni di proprietà degli attori;
per l'effetto, accertare e dichiarare che l' è titolare, a titolo originario, Parte_1 del diritto di servitù di elettrodotto a carico di detti terreni;
conseguentemente rigettare tutte le domande avanzate ex adverso, inclusa quella relativa al pagamento dell'indennità di asservimento ex art. 122 RD n. 1775/1933; in subordine, accertare e dichiarare la prescrizione del diritto al risarcimento dei danni;
accertare e dichiarare la nullità delle domande risarcitorie o comunque rigettare tutte le domande in quanto infondate sia in fatto che in diritto;
condannare controparte al pagamento di spese, competenze ed onorari di giudizio, oltre accessori di legge.
Il Tribunale, con la sentenza oggetto del presente gravame, rigettava la domanda riconvenzionale, formulata da di acquisto a titolo originario della servitù per Pt_1 usucapione, formulata dalla convenuta, ritenendola infondata per mancata dimostrazione dei requisiti richiesti dall'art. 1158 c.c. e, in accoglimento delle domande degli attori, ordinava alla convenuta la rimozione delle opere realizzate, con riduzione in pristino dei luoghi;
condannava la convenuta al risarcimento dei danni in favore degli pag. 3/11 attori, liquidati equitativamente in complessivi € 2.000,00, oltre interessi come in motivazione, nonché al pagamento delle spese di lite liquidate in sentenza.
ha proposto appello, per i motivi infra spiegati, chiedendo Parte_1
l'accertamento in proprio favore dell'intervenuta usucapione del diritto di servitù di elettrodotto e il rigetto di tutte le domande avversarie;
in via gradata, ha chiesto di dichiarare il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario in favore del Giudice amministrativo, in ordine alle domande inerenti la linea MT(media tensione) dichiarata di pubblica utilità a seguito dell'autorizzazione in sanatoria, ex art. 25 L.R. Calabria n.
17/2000, pubblicata nel B.U.R. del 16.5.2006; in via ulteriormente gradata, accertare e dichiarare la prescrizione del diritto delle controparti al risarcimento dei danni;
comunque rigettare tutte le domande proposte dalle parti avversarie, con condanna delle stesse alle spese del doppio grado di giudizio.
Gli appellati si sono costituiti chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza di primo grado, con condanna dell'appellante anche alle spese del secondo grado di giudizio. Inoltre, hanno proposto appello incidentale in relazione alle statuizioni relative alla quantificazione del risarcimento del danno e chiedevano la condanna dell'appellante al pagamento, per ciascuno degli attori e appellanti incidentali, nella misura che sarà accertata in corso di causa e comunque non inferiore ad euro 2.000 cadauno, oltre interessi e rivalutazione come per legge.
Con ordinanza del 24.5.2019, questa Corte concedeva la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado, rigettava le richieste istruttorie e rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni. Dopo successivi rinvii, con ordinanza depositata in data 1.8.2024, la causa è stata assunta in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., decorsi i quali viene decisa con la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello principale e l'appello incidentale sono ammissibili, ma infondati e devono essere rigettati per i motivi di seguito spiegati.
§
Prima di passare all'esame dei motivi di doglianza rispettivamente addotti dalle parti, è utile riepilogare le risultanze processuali.
Con l'atto introduttivo del giudizio di primo grado, gli attori esponevano i seguenti fatti e circostanze:
pag. 4/11 - che essendosi portati, “qualche tempo fa”, sui fondi per cui è causa per farli visitare a persone interessate all'acquisto, avevano accertato l'installazione degli impianti di conduzione di energia elettrica descritti in atti;
- che, trattasi di occupazione e imposizione abusiva di servitù, non avendo l' mai Pt_1 avviato alcun procedimento per l'accertamento coattivo della servitù, ai sensi degli artt.
1032 e 1036 c.c., nonché degli artt. 121 e 122 T.U. R.D. 1775/1933;
- che, con racc. a.r. datata 15.1.2018, anche per conto degli altri Parte_4 attori, invitava l' a un bonario componimento, con invito alla rimazione degli Pt_1 impianti e al risarcimento dei danni;
- che l' rispondeva di avere ottenuto la sanatoria ex art 25 L.R. 17/2000 e che agli Pt_1 attori spettava un indennizzo pari a € 517,00;
- che contestava l'assunto replicando che i danni subiti dagli Parte_4 attori ammontavano a € 40.000;
- che l' replicava di avere esercitato la servitù di elettrodotto in maniera visibile, Pt_1 pacifica e ininterrotta sin dalla sua realizzazione, ma ometteva di precisare e documentare l'epoca di tale realizzazione.
Formulavano quindi le richieste di cui in atti e precisavano che, in caso di eventuale proposizione di domanda di costituzione della servitù di elettrodotto, l'indennità avrebbe dovuto essere determinata ai sensi dell'art. 123 R.D. 1775/1933.
Con la comparsa di costituzione risposta, l' controdeduceva: Pt_1
- che, sui fondi insistono due linee elettriche (MT e BT) una della quali destinata alla fornitura di energia elettrica a tale , testualmente indicato come Persona_2
“cliente sin dal 1980”; Pt_1
- che i pali erano stati installati da oltre vent'anni e l' ha sempre esercitato il Pt_1 possesso pacifico e indisturbato;
- che, con raccomandata del 6 maggio 2008, anche per conto Parte_4 degli altri attori, aveva affermato che le opere in questione erano state realizzate da
“circa 20 anni”.
Sosteneva, pertanto, di avere usucapito il diritto di servitù di elettrodotto e di non essere tenuta al risarcimento del danno, evidenziando, peraltro, come la richiesta di remissione in pristino costituirebbe duplicazione risarcitoria, per equivalente e in forma specifica.
Deduceva infine la totale carenza di allegazione e prova dei danni asseritamente subiti dagli attori.
pag. 5/11 All'udienza del 10.5.2012 venivano esaminati i testimoni e Testimone_1 Tes_2
, entrambi dipendenti i quali dichiaravano di non essere a conoscenza
[...] Pt_1
dei fatti.
Nel valutare gli elementi di prova acquisiti, la sentenza ha spiegato testualmente:
<Invero, i testi indicati da (oggi ) non hanno saputo Parte_1 Parte_1 riferire alcunché in ordine all'epoca in cui sono stati apposti i pali e realizzate le altre opere denunciate dagli attori. Le missive inviate ad e da questa invocate quali Pt_1 dichiarazioni dal valore confessorio non possono in alcun modo supplire al mancato assolvimento dell'onere probatorio di cui all'art. 2967 c.c.. Esse, in verità, attestano semplicemente che la Sig.ra riconoscesse la vetustà Parte_4 dell'impianto, ma non sono idonee a dimostrare l'integrale decorso del periodo necessario per la maturazione dell'usucapione (nella prima lo fa risalire a più di 15 anni prima, nella seconda a “circa 20 anni” che potrebbe anche voler dire solo 18 o 19 anni). La prova dell'inizio del possesso, dell'esercizio dello stesso e del decorso del tempo idoneo ad usucapire non può che essere rigorosa ed incombe su chi intende far valere la fattispecie acquisitiva originaria. Detto onere, peraltro, non può in alcun modo essere assolto ricorrendo a semplici deduzioni, supposizioni o presunzioni>>.
§
In via preliminare deve essere esaminato il motivo 2.3, col quale l'appellante ha dedotto l'erroneità della condanna alla rimozione del traliccio della linea MT, dichiarata di pubblica utilità con autorizzazione in sanatoria ai sensi dell'art. 25 L.R. n. 17/2000, con provvedimento pubblicato sul BUR Regione Calabria del 16.5.2006, pag. 65, e omessa valutazione di tale provvedimento come fatto decisivo dibattuto tra le parti;
ha quindi dedotto che, in presenza di tale, legittimo, provvedimento amministrativo, il Giudice di primo grado avrebbe dovuto dichiarare il proprio difetto di giurisdizione in favore del competente T.A.R. (cita Sez. Un. n. 832/2012).
Il citato provvedimento di sanatoria, pubblicato nel BUR della Regione Calabria del
16.05.2006, è stato prodotto da soltanto con l'atto di appello, mentre Parte_1 avrebbe ben potuto e dovuto essere prodotto già nel giudizio di primo grado, iniziato nel
2008. La sua produzione è dunque inammissibile ai sensi dell'art. 345 c.p.c.
§
Passando al merito, con il primo motivo di appello “1.1”, ha lamentato Parte_1
l'errata valutazione delle risultanze istruttorie. In particolare, ha sostenuto che la pag. 6/11 sentenza di primo grado avrebbe omesso di valutare che il contratto di fornitura in favore del risalente al 1980, costituirebbe prova documentale e non contestata Per_2 dell'esistenza ultraventennale della servitù di elettrodotto. Ha poi criticato la sentenza nella parte in cui ha affermato non potersi trarre la prova dell'usucapione per presunzioni.
Sul punto, gli appellati hanno replicato che controparte non ha fornito prova dell'intervenuta usucapione ed hanno evidenziato, peraltro, che nella corrispondenza intercorsa tra le parti, l' non avrebbe mai fatto alcun riferimento all'epoca di Pt_1 realizzazione delle opere e alla possibilità di far valere l'usucapione.
Ad avviso di questo Collegio giudicante, deve essere condiviso il giudizio circa la mancata dimostrazione, da parte dell' che ne era onerata, dell'intervenuta Pt_1
usucapione del diritto in contesa. Come correttamente rilevato dalla sentenza di primo grado, a tal fine non è certo sufficiente la citata corrispondenza intercorsa tra le parti. Al riguardo, è appena il caso di ribadire che l'affermazione secondo cui le opere risalirebbero a “circa 20 anni” prima (contenuta nella lettera datata 6.5.2008 indirizzata a ed avente come mittente non fornisce un Parte_1 Parte_4 dato temporale certo ed esattamente definito, potendo ben riferirsi ad un lasso di tempo anche di poco inferiore e quindi non sufficiente a far maturare l'intero termine ventennale richiesto per l'usucapione. Peraltro, come giustamente rilevato anche dal giudice di prime cure, nella precedente missiva, indirizzata a e datata Parte_1
15.1.2018, la stessa aveva indicato un lasso di tempo inferiore: Parte_4
“presumibilmente oltre 15 anni”.
I testimoni addotti, peraltro dipendenti di hanno dichiarato di non essere a Pt_1 conoscenza dei fatti e la stessa non ha fornito altri elementi utili a sostegno delle Pt_1 proprie tesi, salvo il citato contratto di fornitura di energia elettrica in favore di tale
, testualmente indicato come “cliente sin dal 1980”. Persona_2 Pt_1
Secondo l'appellante, che lamenta la mancata valutazione di tale documento, se ne dovrebbe inferire che anche l'elettrodotto di cui si discute, a quell'epoca, fosse già attivo. In senso contrario, tuttavia, si osserva che detto contratto dimostra semplicemente quanto ivi contenuto e cioè l'attivazione di un rapporto di fornitura elettrica tra le relative parti, ma non prova che la stessa fornitura fosse erogata tramite l'impianto installato sulla proprietà degli odierni appellati, mentre sarebbe spettato alla parte deducente l'ulteriore onere di colmare la relativa lacuna probatoria dimostrando pag. 7/11 altresì il collegamento tra tale contratto e l'impianto di cui si discute. Al riguardo, nella comparsa conclusionale del presente giudizio, gli appellati evidenziano che il citato contratto di somministrazione di energia elettrica per usi domestici stipulato con tale sig. riguarda un immobile sito in Solano Superiore di Scilla, Persona_2 località diversa da quella dei terreni di proprietà degli e che controparte non si Parte_4
è neppure premurata di indicare il predetto sig. quale teste per fornire Per_2 eventuali elementi a sostegno della propria domanda di usucapione.
Anche il principio di non contestazione appare impropriamente invocato dagli appellanti, trattandosi di un rapporto al quale le controparti erano del tutto estranee e tenuto altresì conto che, con la seconda memoria ai sensi dell'art. 183 comma 6 c.p.c., depositata nel giudizio di primo grado, gli attori ed odierni appellati avevano stigmatizzato la carenza di prova, anche sotto il profilo documentale, circa l'epoca di realizzazione dell'elettrodotto. In particolare, gli appellati avevano evidenziato che, nella corrispondenza intercorsa tra le parti, l' era rimasta sempre vaga sul punto, Pt_1 omettendo di fornire specifici riferimenti temporali circa la realizzazione delle opere, circostanza che, secondo il condivisibile avviso di parte attrice, avrebbe potuto essere agevolmente accertata se l' avesse prodotto idonea documentazione relativa ai Pt_1 lavori eseguiti, ai pagamenti erogati a tal fine, ad eventuali atti autorizzativi e, infine, ad una serie di contratti di utenza, ivi meglio indicati dagli stessi appellati, tutti stipulati dal
1999 in poi.
La mancata dimostrazione dei presupposti dell'usucapione da parte di Parte_1 che l'ha invocata, comporta il rigetto della relativa domanda e la conferma in parte qua della sentenza di primo grado. Tale statuizione comporta altresì l'assorbimento del secondo motivo di appello, 2.1., a mezzo del quale l'appellante ha sostenuto che dall'intervenuta usucapione discenderebbe la non spettanza di alcun risarcimento da illecito. Risulta parimenti assorbito anche il motivo numero 3.1., col quale l'appellante ha contestato la condanna al risarcimento del danno, rilevando esclusivamente quanto di seguito testualmente trascritto: usucapione esclude ogni tutela per gli attori ivi compreso il diritto al risarcimento del danno>>.
§
Con il motivo di appello numerato 2.2., ha dedotto l'erroneità della Parte_1 condanna alla rimozione dell'elettrodotto per avere gli attori richiesto il risarcimento del pag. 8/11 danno per equivalente e lamentato che il Giudice di prime cure non avrebbe correttamente valutato le domande prospettate dalle parti per l'ipotesi di mancato riconoscimento dell'intervenuta prescrizione, con particolare rifermento al riconoscimento della servitù coattiva di elettrodotto e all'erogazione della relativa indennità ai sensi dell'art. 123 R.D. 1773/1933.
A tale riguardo parte appellata, nelle memorie di replica ex art. 190 c.p.c. del presente grado di appello, con articolate argomentazioni (cfr. ivi pag. 5) ha sostenuto che
“correttamente il Tribunale ha ordinato alla odierna appellante la demolizione dell'elettrodotto”, non tenendo conto, però, della “nostra deduzione di abdicazione di detta demolizione al fine di ottenere il risarcimento dei danni per equivalente (…) invocata anche da metà pagina 10 della nostra conclusionale” ed ha precisato altresì che si tratterebbe di “rinuncia abdicativa e non traslativa”. Per completezza di esposizione, si riporta testualmente anche il richiamato punto della comparsa conclusionale degli appellati, dove si legge testualmente: punto n° 3^ delle conclusioni, era stata specificata, in quattro punti, le domande di risarcimento danni, ed al capo d), era stata avanzata la seguente richiesta: “infine, ove si dovesse accertare e costituire la servitù di elettrodotto, se richiesta, certamente
l' oltre ai danni su richiesti, è tenuta al pagamento in favore degli attori, della Pt_1 indennità di elettrodotto, che va calcolata ai sensi del citato art. 123 del R.D. n. 1775 del 1933>>.
Peraltro, è doveroso evidenziare che gli arzigogolati argomenti svolti da parte appellata per aderire alla tesi di controparte circa l'asserita rinuncia abdicativa al diritto contrastano con quanto, invece, espressamente precisato dagli stessi appellati nella comparsa di costituzione in appello (cfr. ivi pag. 12), con la quale, invece, avevano nettamente e chiaramente contestato lo specifico motivo di impugnazione e, in particolare, l'affermazione di controporte secondo cui gli attori avrebbero abdicato alla tutela reale optando per la tutela risarcitoria.
Puntualizzato quanto sopra, merita di essere evidenziato che gli attori, nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, avevano formulato la richiesta di cui si discute in via subordinata ed ipotetica e nell'eventualità in cui la conventa in via Pt_1 riconvenzionale, avesse avanzato domanda di costituzione di servitù; condizione, tuttavia. non verificatasi in quanto tale domanda non venne a suo tempo proposta da pag. 9/11 né potrebbe oggi ritenersi ritualmente e tempestivamente formulata. Ne consegue Pt_1 che anche il motivo in esame deve essere respinto.
§
Col motivo n.
3.2. l'appellante ha lamentato l'omesso accoglimento dell'eccezione di prescrizione in relazione alla linea MT, perché autorizzata in sanatoria con il citato provvedimento pubblicato sul BUR Regione Calabria del 16.5.2006, pag. 65, tardivamente prodotto, e di cui si è già detto esaminando in via preliminare il motivo di appello numerato 2.3., il cui rigetto qui si riverbera, con richiamo della relativa motivazione, e valendo altresì le già esposte ragioni del rigetto del motivo di appello
“1.1”, cui si rimanda.
§
Con l'ultimo motivo (n. 4), l'appellante ha contestato la condanna alle spese derivante dalla soccombenza. Anche in questo caso, le statuizioni che precedono, ne comportano il rigetto.
§
Passando ora all'esame dell'appello incidentale, gli appellati hanno a loro volta contestato la sentenza di primo grado con riferimento alla quantificazione del risarcimento, lamentando la mancata ammissione della C.T.U. richiesta a tal fine da essi attori e chiedendo comunque la quantificazione del danno, in via equitativa, in misura di almeno euro 2000 per ciascun attore.
Ribadito che, anche in tema di risarcimento del danno, nella specie da illecito extracontrattuale, il relativo onere probatorio incombe sul richiedente e che la C.T.U. non può avere carattere meramente esplorativo né tantomeno suppletivo di eventuali carenze probatorie, si rileva che la sentenza di primo grado ha condivisibilmente affermato che, in ordine al risarcimento del danno, non v'è alcuna prova di un impiego economico dei fondi da parte degli attori e che, anzi, dalla narrazione dei fatti proveniente dagli stessi attori e desumibile anche dalle missive in atti, si ricava come dal 2000 (anno di acquisto) al 2007-2008 nessuno di essi si sia mai recato sui luoghi
(cfr. lettera Sig.ra del 15/01/2008). Parimenti, è rimasta mera asserzione anche Parte_4
l'esistenza di trattative per la vendita dei fondi, non avendo gli attori articolato alcuna prova in tal senso.
pag. 10/11 Ciò posto, la sentenza di prima grado ha comunque riconosciuto che il comportamento di parte convenuta si è tradotto in attività materiale lesiva del diritto dominicale e, in mancanza di altri utili elementi di valutazione, ha giustamente ritenuto di liquidare tale danno in via equitativa, tenendo conto del valore degli immobili desumibile dai relativi atti di acquisto prodotti, nella somma complessiva di Euro 2.000,00 all'attualità, oltre interessi legali sulla somma devalutata alla data di acquisto degli immobili e rivalutata annualmente fino all'effettivo soddisfacimento.
In ragione quanto sopra osservato, anche sotto questo profilo la sentenza di primo grado non merita censure, avendo il giudice di prime cure fatto opportuno e prudente ricorso al criterio equitativo, dandone adeguata contezza in motivazione.
§
La regolamentazione delle spese. La reciproca soccombenza, conseguente al rigetto dell'appello principale e di quello incidentale, comporta l'integrale compensazione tra le parti delle spese del presente grado di giudizio.
§
L'integrale rigetto dell'appello principale e dell'appello incidentale impone di dare atto della ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, perché l'appellante versi un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello principale e sull'appello incidentale come in epigrafe proposti, così provvede:
- rigetta l'appello principale e l'appello incidentale e conferma la sentenza appellata;
- compensa integralmente tra le parti le spese del presente grado di giudizio.
Da atto della ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n.
115/2002, ai fini del versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello principale e per quello incidentale.
Così deciso nella camera di consiglio del 10.1.2025
Il Consigliere estensore La Presidente
(Dott. Alessandro Liprino) (Dott.ssa Patrizia Morabito)
pag. 11/11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
SEZIONE CIVILE
Proc. n. 161/2019 R.G.A.C.
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, composta dai signori Magistrati:
Dott.ssa Patrizia Morabito - presidente
Dott. Natalino Sapone - consigliere
Dott. Alessandro Liprino - consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 161/2019 R.G., vertente
TRA
Parte_1
- Società con unico Socio soggetta a
[...] direzione e coordinamento di - con sede legale in Roma, via Ombrone n°2 Parte_1
(codice fiscale e numero di iscrizione al Registro Imprese di Roma , in P.IVA_1 persona dell'Avv. Reginaldo Lecce nella qualità di Procuratore per atto Notaio Dott. di Catanzaro del 29 settembre 1999, Repertorio n. 31287, Racc. n. 8608, Persona_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanni TRAVIA, (c. f. ) ed C.F._1 elettivamente domiciliata presso il suo studio, in Reggio Calabria, via Demetrio Tripepi
n° 64, pec: Email_1
- appellante ed appellata incidentale -
CONTRO
(c.f.: ), nato il [...] a Controparte_1 C.F._2
Sant'Eufemia d'Aspromonte, ivi residente in [...];
(c.f.: ), nata il [...] a Parte_2 C.F._3
Delianuova, residente a [...]; (c.f.: ), nata il [...] a Parte_3 C.F._4
Delianuova, ivi residente in [...];
(c.f.: ), nata il [...] Parte_4 C.F._5
a Delianuova, ivi residente in [...];
(c.f.: ), nata il [...] a Parte_5 C.F._6
Delianuova, ivi residente in [...]; tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Luigi CARDONE (C.F.: ) C.F._7 ed elettivamente domiciliati presso il suo recapito professionale in Reggio Calabria, alla via Caulonia n. 5/A (Studio Avv. Enzo BUDA), pec:
Email_2
- appellati ed appellanti incidentali-
Oggetto: servitù di elettrodo - appello avverso la sentenza del Tribunale di Reggio
Calabria, Seconda Sezione civile, numero 97/2019, pubblicata il 18.1.2019 e notificata il 21.1.2019
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione datato 4.8.2008 e consegnato per la notifica il 3.9.2008, CP_1
, ,
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_4
convenivano in giudizio
[...] Parte_5 Parte_1
(oggi ) deducendo di essere comproprietari di alcuni fondi Parte_1 Pt_1 agricoli siti nel Comune di Scilla, sui quali la società convenuta aveva installato, senza autorizzazione e in mancanza di una regolare procedura ablativa, 19 pali in cemento con linea di bassa tensione, n. 2 contatori di utenza privata e n. 1 traliccio per rete di media tensione con 3 cavi. Formulavano, quindi, le seguenti domande: 1) accertare e dichiarare l'abusività dell'occupazione ed imposizione di servitù da parte dell' sui Pt_1 fondi di proprietà degli attori;
2) ordinare all' l'immediata rimozione delle opere Pt_1 realizzate e degli impianti installati, con il ripristino dei luoghi nella situazione antecedente;
3) accertare e dichiarare il diritto deli attori al risarcimento: a) per l'abusiva occupazione sia dei terreni che dell'area sottostante i cavi elettrici, posti su pali e tralicci, stante la limitazione dei diritto di proprietà da parte degli attori, nonché il danno derivante dall'asservimento di fatto dei fondi medesimi;
b) del danno derivante dal mancato utilizzo dei fondi per la loro naturale coltivazione e dalla perdita dei redditi,
pag. 2/11 trattandosi nella specie di suoli agricoli;
c) del danno per la perdita di valore dei terreni e di quello derivato agli attori dalla perdita di potenziali acquirenti a causa di detta abusiva servitù di elettrodotto;
d) infine, nell'ipotesi di costituzione di servitù di elettrodotto, eventualmente richiesta dall' in via riconvenzionale, chiedevano il Pt_1 pagamento dell'indennità di elettrodotto, da calcolarsi ai sensi dell'art. 123 del R.D. n°
1775 del 1933, oltre al risarcimento dei danni come sopra richiesti;
4) chiedevano quindi la condanna della convenuta al pagamento, in favore degli attori, di tutte le somme dovute a titolo di risarcimento dei danni sopra indicati, nonché di quelli morali, biologici, esistenziali e patrimoniali dagli stessi subiti a seguito di detto illecito, nella misura da accertare in corso di causa, o ritenuta di giustizia anche in via equitativa, con rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla data del commesso fatto illecito al soddisfo;
5) condannare l' al pagamento delle spese di Parte_1 lite.
Con comparsa depositata il 2 dicembre 2008, si costituiva in Parte_1 giudizio contestando integralmente le argomentazioni difensive e le domande formulate dagli attori e chiedendo, in via riconvenzionale, di accertare e dichiarare, in proprio favore, l'intervenuta usucapione del diritto di servitù di elettrodotto relativamente agli impianti di media e bassa tensione insistenti sui citati terreni di proprietà degli attori;
per l'effetto, accertare e dichiarare che l' è titolare, a titolo originario, Parte_1 del diritto di servitù di elettrodotto a carico di detti terreni;
conseguentemente rigettare tutte le domande avanzate ex adverso, inclusa quella relativa al pagamento dell'indennità di asservimento ex art. 122 RD n. 1775/1933; in subordine, accertare e dichiarare la prescrizione del diritto al risarcimento dei danni;
accertare e dichiarare la nullità delle domande risarcitorie o comunque rigettare tutte le domande in quanto infondate sia in fatto che in diritto;
condannare controparte al pagamento di spese, competenze ed onorari di giudizio, oltre accessori di legge.
Il Tribunale, con la sentenza oggetto del presente gravame, rigettava la domanda riconvenzionale, formulata da di acquisto a titolo originario della servitù per Pt_1 usucapione, formulata dalla convenuta, ritenendola infondata per mancata dimostrazione dei requisiti richiesti dall'art. 1158 c.c. e, in accoglimento delle domande degli attori, ordinava alla convenuta la rimozione delle opere realizzate, con riduzione in pristino dei luoghi;
condannava la convenuta al risarcimento dei danni in favore degli pag. 3/11 attori, liquidati equitativamente in complessivi € 2.000,00, oltre interessi come in motivazione, nonché al pagamento delle spese di lite liquidate in sentenza.
ha proposto appello, per i motivi infra spiegati, chiedendo Parte_1
l'accertamento in proprio favore dell'intervenuta usucapione del diritto di servitù di elettrodotto e il rigetto di tutte le domande avversarie;
in via gradata, ha chiesto di dichiarare il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario in favore del Giudice amministrativo, in ordine alle domande inerenti la linea MT(media tensione) dichiarata di pubblica utilità a seguito dell'autorizzazione in sanatoria, ex art. 25 L.R. Calabria n.
17/2000, pubblicata nel B.U.R. del 16.5.2006; in via ulteriormente gradata, accertare e dichiarare la prescrizione del diritto delle controparti al risarcimento dei danni;
comunque rigettare tutte le domande proposte dalle parti avversarie, con condanna delle stesse alle spese del doppio grado di giudizio.
Gli appellati si sono costituiti chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza di primo grado, con condanna dell'appellante anche alle spese del secondo grado di giudizio. Inoltre, hanno proposto appello incidentale in relazione alle statuizioni relative alla quantificazione del risarcimento del danno e chiedevano la condanna dell'appellante al pagamento, per ciascuno degli attori e appellanti incidentali, nella misura che sarà accertata in corso di causa e comunque non inferiore ad euro 2.000 cadauno, oltre interessi e rivalutazione come per legge.
Con ordinanza del 24.5.2019, questa Corte concedeva la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado, rigettava le richieste istruttorie e rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni. Dopo successivi rinvii, con ordinanza depositata in data 1.8.2024, la causa è stata assunta in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., decorsi i quali viene decisa con la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello principale e l'appello incidentale sono ammissibili, ma infondati e devono essere rigettati per i motivi di seguito spiegati.
§
Prima di passare all'esame dei motivi di doglianza rispettivamente addotti dalle parti, è utile riepilogare le risultanze processuali.
Con l'atto introduttivo del giudizio di primo grado, gli attori esponevano i seguenti fatti e circostanze:
pag. 4/11 - che essendosi portati, “qualche tempo fa”, sui fondi per cui è causa per farli visitare a persone interessate all'acquisto, avevano accertato l'installazione degli impianti di conduzione di energia elettrica descritti in atti;
- che, trattasi di occupazione e imposizione abusiva di servitù, non avendo l' mai Pt_1 avviato alcun procedimento per l'accertamento coattivo della servitù, ai sensi degli artt.
1032 e 1036 c.c., nonché degli artt. 121 e 122 T.U. R.D. 1775/1933;
- che, con racc. a.r. datata 15.1.2018, anche per conto degli altri Parte_4 attori, invitava l' a un bonario componimento, con invito alla rimazione degli Pt_1 impianti e al risarcimento dei danni;
- che l' rispondeva di avere ottenuto la sanatoria ex art 25 L.R. 17/2000 e che agli Pt_1 attori spettava un indennizzo pari a € 517,00;
- che contestava l'assunto replicando che i danni subiti dagli Parte_4 attori ammontavano a € 40.000;
- che l' replicava di avere esercitato la servitù di elettrodotto in maniera visibile, Pt_1 pacifica e ininterrotta sin dalla sua realizzazione, ma ometteva di precisare e documentare l'epoca di tale realizzazione.
Formulavano quindi le richieste di cui in atti e precisavano che, in caso di eventuale proposizione di domanda di costituzione della servitù di elettrodotto, l'indennità avrebbe dovuto essere determinata ai sensi dell'art. 123 R.D. 1775/1933.
Con la comparsa di costituzione risposta, l' controdeduceva: Pt_1
- che, sui fondi insistono due linee elettriche (MT e BT) una della quali destinata alla fornitura di energia elettrica a tale , testualmente indicato come Persona_2
“cliente sin dal 1980”; Pt_1
- che i pali erano stati installati da oltre vent'anni e l' ha sempre esercitato il Pt_1 possesso pacifico e indisturbato;
- che, con raccomandata del 6 maggio 2008, anche per conto Parte_4 degli altri attori, aveva affermato che le opere in questione erano state realizzate da
“circa 20 anni”.
Sosteneva, pertanto, di avere usucapito il diritto di servitù di elettrodotto e di non essere tenuta al risarcimento del danno, evidenziando, peraltro, come la richiesta di remissione in pristino costituirebbe duplicazione risarcitoria, per equivalente e in forma specifica.
Deduceva infine la totale carenza di allegazione e prova dei danni asseritamente subiti dagli attori.
pag. 5/11 All'udienza del 10.5.2012 venivano esaminati i testimoni e Testimone_1 Tes_2
, entrambi dipendenti i quali dichiaravano di non essere a conoscenza
[...] Pt_1
dei fatti.
Nel valutare gli elementi di prova acquisiti, la sentenza ha spiegato testualmente:
<Invero, i testi indicati da (oggi ) non hanno saputo Parte_1 Parte_1 riferire alcunché in ordine all'epoca in cui sono stati apposti i pali e realizzate le altre opere denunciate dagli attori. Le missive inviate ad e da questa invocate quali Pt_1 dichiarazioni dal valore confessorio non possono in alcun modo supplire al mancato assolvimento dell'onere probatorio di cui all'art. 2967 c.c.. Esse, in verità, attestano semplicemente che la Sig.ra riconoscesse la vetustà Parte_4 dell'impianto, ma non sono idonee a dimostrare l'integrale decorso del periodo necessario per la maturazione dell'usucapione (nella prima lo fa risalire a più di 15 anni prima, nella seconda a “circa 20 anni” che potrebbe anche voler dire solo 18 o 19 anni). La prova dell'inizio del possesso, dell'esercizio dello stesso e del decorso del tempo idoneo ad usucapire non può che essere rigorosa ed incombe su chi intende far valere la fattispecie acquisitiva originaria. Detto onere, peraltro, non può in alcun modo essere assolto ricorrendo a semplici deduzioni, supposizioni o presunzioni>>.
§
In via preliminare deve essere esaminato il motivo 2.3, col quale l'appellante ha dedotto l'erroneità della condanna alla rimozione del traliccio della linea MT, dichiarata di pubblica utilità con autorizzazione in sanatoria ai sensi dell'art. 25 L.R. n. 17/2000, con provvedimento pubblicato sul BUR Regione Calabria del 16.5.2006, pag. 65, e omessa valutazione di tale provvedimento come fatto decisivo dibattuto tra le parti;
ha quindi dedotto che, in presenza di tale, legittimo, provvedimento amministrativo, il Giudice di primo grado avrebbe dovuto dichiarare il proprio difetto di giurisdizione in favore del competente T.A.R. (cita Sez. Un. n. 832/2012).
Il citato provvedimento di sanatoria, pubblicato nel BUR della Regione Calabria del
16.05.2006, è stato prodotto da soltanto con l'atto di appello, mentre Parte_1 avrebbe ben potuto e dovuto essere prodotto già nel giudizio di primo grado, iniziato nel
2008. La sua produzione è dunque inammissibile ai sensi dell'art. 345 c.p.c.
§
Passando al merito, con il primo motivo di appello “1.1”, ha lamentato Parte_1
l'errata valutazione delle risultanze istruttorie. In particolare, ha sostenuto che la pag. 6/11 sentenza di primo grado avrebbe omesso di valutare che il contratto di fornitura in favore del risalente al 1980, costituirebbe prova documentale e non contestata Per_2 dell'esistenza ultraventennale della servitù di elettrodotto. Ha poi criticato la sentenza nella parte in cui ha affermato non potersi trarre la prova dell'usucapione per presunzioni.
Sul punto, gli appellati hanno replicato che controparte non ha fornito prova dell'intervenuta usucapione ed hanno evidenziato, peraltro, che nella corrispondenza intercorsa tra le parti, l' non avrebbe mai fatto alcun riferimento all'epoca di Pt_1 realizzazione delle opere e alla possibilità di far valere l'usucapione.
Ad avviso di questo Collegio giudicante, deve essere condiviso il giudizio circa la mancata dimostrazione, da parte dell' che ne era onerata, dell'intervenuta Pt_1
usucapione del diritto in contesa. Come correttamente rilevato dalla sentenza di primo grado, a tal fine non è certo sufficiente la citata corrispondenza intercorsa tra le parti. Al riguardo, è appena il caso di ribadire che l'affermazione secondo cui le opere risalirebbero a “circa 20 anni” prima (contenuta nella lettera datata 6.5.2008 indirizzata a ed avente come mittente non fornisce un Parte_1 Parte_4 dato temporale certo ed esattamente definito, potendo ben riferirsi ad un lasso di tempo anche di poco inferiore e quindi non sufficiente a far maturare l'intero termine ventennale richiesto per l'usucapione. Peraltro, come giustamente rilevato anche dal giudice di prime cure, nella precedente missiva, indirizzata a e datata Parte_1
15.1.2018, la stessa aveva indicato un lasso di tempo inferiore: Parte_4
“presumibilmente oltre 15 anni”.
I testimoni addotti, peraltro dipendenti di hanno dichiarato di non essere a Pt_1 conoscenza dei fatti e la stessa non ha fornito altri elementi utili a sostegno delle Pt_1 proprie tesi, salvo il citato contratto di fornitura di energia elettrica in favore di tale
, testualmente indicato come “cliente sin dal 1980”. Persona_2 Pt_1
Secondo l'appellante, che lamenta la mancata valutazione di tale documento, se ne dovrebbe inferire che anche l'elettrodotto di cui si discute, a quell'epoca, fosse già attivo. In senso contrario, tuttavia, si osserva che detto contratto dimostra semplicemente quanto ivi contenuto e cioè l'attivazione di un rapporto di fornitura elettrica tra le relative parti, ma non prova che la stessa fornitura fosse erogata tramite l'impianto installato sulla proprietà degli odierni appellati, mentre sarebbe spettato alla parte deducente l'ulteriore onere di colmare la relativa lacuna probatoria dimostrando pag. 7/11 altresì il collegamento tra tale contratto e l'impianto di cui si discute. Al riguardo, nella comparsa conclusionale del presente giudizio, gli appellati evidenziano che il citato contratto di somministrazione di energia elettrica per usi domestici stipulato con tale sig. riguarda un immobile sito in Solano Superiore di Scilla, Persona_2 località diversa da quella dei terreni di proprietà degli e che controparte non si Parte_4
è neppure premurata di indicare il predetto sig. quale teste per fornire Per_2 eventuali elementi a sostegno della propria domanda di usucapione.
Anche il principio di non contestazione appare impropriamente invocato dagli appellanti, trattandosi di un rapporto al quale le controparti erano del tutto estranee e tenuto altresì conto che, con la seconda memoria ai sensi dell'art. 183 comma 6 c.p.c., depositata nel giudizio di primo grado, gli attori ed odierni appellati avevano stigmatizzato la carenza di prova, anche sotto il profilo documentale, circa l'epoca di realizzazione dell'elettrodotto. In particolare, gli appellati avevano evidenziato che, nella corrispondenza intercorsa tra le parti, l' era rimasta sempre vaga sul punto, Pt_1 omettendo di fornire specifici riferimenti temporali circa la realizzazione delle opere, circostanza che, secondo il condivisibile avviso di parte attrice, avrebbe potuto essere agevolmente accertata se l' avesse prodotto idonea documentazione relativa ai Pt_1 lavori eseguiti, ai pagamenti erogati a tal fine, ad eventuali atti autorizzativi e, infine, ad una serie di contratti di utenza, ivi meglio indicati dagli stessi appellati, tutti stipulati dal
1999 in poi.
La mancata dimostrazione dei presupposti dell'usucapione da parte di Parte_1 che l'ha invocata, comporta il rigetto della relativa domanda e la conferma in parte qua della sentenza di primo grado. Tale statuizione comporta altresì l'assorbimento del secondo motivo di appello, 2.1., a mezzo del quale l'appellante ha sostenuto che dall'intervenuta usucapione discenderebbe la non spettanza di alcun risarcimento da illecito. Risulta parimenti assorbito anche il motivo numero 3.1., col quale l'appellante ha contestato la condanna al risarcimento del danno, rilevando esclusivamente quanto di seguito testualmente trascritto: usucapione esclude ogni tutela per gli attori ivi compreso il diritto al risarcimento del danno>>.
§
Con il motivo di appello numerato 2.2., ha dedotto l'erroneità della Parte_1 condanna alla rimozione dell'elettrodotto per avere gli attori richiesto il risarcimento del pag. 8/11 danno per equivalente e lamentato che il Giudice di prime cure non avrebbe correttamente valutato le domande prospettate dalle parti per l'ipotesi di mancato riconoscimento dell'intervenuta prescrizione, con particolare rifermento al riconoscimento della servitù coattiva di elettrodotto e all'erogazione della relativa indennità ai sensi dell'art. 123 R.D. 1773/1933.
A tale riguardo parte appellata, nelle memorie di replica ex art. 190 c.p.c. del presente grado di appello, con articolate argomentazioni (cfr. ivi pag. 5) ha sostenuto che
“correttamente il Tribunale ha ordinato alla odierna appellante la demolizione dell'elettrodotto”, non tenendo conto, però, della “nostra deduzione di abdicazione di detta demolizione al fine di ottenere il risarcimento dei danni per equivalente (…) invocata anche da metà pagina 10 della nostra conclusionale” ed ha precisato altresì che si tratterebbe di “rinuncia abdicativa e non traslativa”. Per completezza di esposizione, si riporta testualmente anche il richiamato punto della comparsa conclusionale degli appellati, dove si legge testualmente: punto n° 3^ delle conclusioni, era stata specificata, in quattro punti, le domande di risarcimento danni, ed al capo d), era stata avanzata la seguente richiesta: “infine, ove si dovesse accertare e costituire la servitù di elettrodotto, se richiesta, certamente
l' oltre ai danni su richiesti, è tenuta al pagamento in favore degli attori, della Pt_1 indennità di elettrodotto, che va calcolata ai sensi del citato art. 123 del R.D. n. 1775 del 1933>>.
Peraltro, è doveroso evidenziare che gli arzigogolati argomenti svolti da parte appellata per aderire alla tesi di controparte circa l'asserita rinuncia abdicativa al diritto contrastano con quanto, invece, espressamente precisato dagli stessi appellati nella comparsa di costituzione in appello (cfr. ivi pag. 12), con la quale, invece, avevano nettamente e chiaramente contestato lo specifico motivo di impugnazione e, in particolare, l'affermazione di controporte secondo cui gli attori avrebbero abdicato alla tutela reale optando per la tutela risarcitoria.
Puntualizzato quanto sopra, merita di essere evidenziato che gli attori, nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, avevano formulato la richiesta di cui si discute in via subordinata ed ipotetica e nell'eventualità in cui la conventa in via Pt_1 riconvenzionale, avesse avanzato domanda di costituzione di servitù; condizione, tuttavia. non verificatasi in quanto tale domanda non venne a suo tempo proposta da pag. 9/11 né potrebbe oggi ritenersi ritualmente e tempestivamente formulata. Ne consegue Pt_1 che anche il motivo in esame deve essere respinto.
§
Col motivo n.
3.2. l'appellante ha lamentato l'omesso accoglimento dell'eccezione di prescrizione in relazione alla linea MT, perché autorizzata in sanatoria con il citato provvedimento pubblicato sul BUR Regione Calabria del 16.5.2006, pag. 65, tardivamente prodotto, e di cui si è già detto esaminando in via preliminare il motivo di appello numerato 2.3., il cui rigetto qui si riverbera, con richiamo della relativa motivazione, e valendo altresì le già esposte ragioni del rigetto del motivo di appello
“1.1”, cui si rimanda.
§
Con l'ultimo motivo (n. 4), l'appellante ha contestato la condanna alle spese derivante dalla soccombenza. Anche in questo caso, le statuizioni che precedono, ne comportano il rigetto.
§
Passando ora all'esame dell'appello incidentale, gli appellati hanno a loro volta contestato la sentenza di primo grado con riferimento alla quantificazione del risarcimento, lamentando la mancata ammissione della C.T.U. richiesta a tal fine da essi attori e chiedendo comunque la quantificazione del danno, in via equitativa, in misura di almeno euro 2000 per ciascun attore.
Ribadito che, anche in tema di risarcimento del danno, nella specie da illecito extracontrattuale, il relativo onere probatorio incombe sul richiedente e che la C.T.U. non può avere carattere meramente esplorativo né tantomeno suppletivo di eventuali carenze probatorie, si rileva che la sentenza di primo grado ha condivisibilmente affermato che, in ordine al risarcimento del danno, non v'è alcuna prova di un impiego economico dei fondi da parte degli attori e che, anzi, dalla narrazione dei fatti proveniente dagli stessi attori e desumibile anche dalle missive in atti, si ricava come dal 2000 (anno di acquisto) al 2007-2008 nessuno di essi si sia mai recato sui luoghi
(cfr. lettera Sig.ra del 15/01/2008). Parimenti, è rimasta mera asserzione anche Parte_4
l'esistenza di trattative per la vendita dei fondi, non avendo gli attori articolato alcuna prova in tal senso.
pag. 10/11 Ciò posto, la sentenza di prima grado ha comunque riconosciuto che il comportamento di parte convenuta si è tradotto in attività materiale lesiva del diritto dominicale e, in mancanza di altri utili elementi di valutazione, ha giustamente ritenuto di liquidare tale danno in via equitativa, tenendo conto del valore degli immobili desumibile dai relativi atti di acquisto prodotti, nella somma complessiva di Euro 2.000,00 all'attualità, oltre interessi legali sulla somma devalutata alla data di acquisto degli immobili e rivalutata annualmente fino all'effettivo soddisfacimento.
In ragione quanto sopra osservato, anche sotto questo profilo la sentenza di primo grado non merita censure, avendo il giudice di prime cure fatto opportuno e prudente ricorso al criterio equitativo, dandone adeguata contezza in motivazione.
§
La regolamentazione delle spese. La reciproca soccombenza, conseguente al rigetto dell'appello principale e di quello incidentale, comporta l'integrale compensazione tra le parti delle spese del presente grado di giudizio.
§
L'integrale rigetto dell'appello principale e dell'appello incidentale impone di dare atto della ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, perché l'appellante versi un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello principale e sull'appello incidentale come in epigrafe proposti, così provvede:
- rigetta l'appello principale e l'appello incidentale e conferma la sentenza appellata;
- compensa integralmente tra le parti le spese del presente grado di giudizio.
Da atto della ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n.
115/2002, ai fini del versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello principale e per quello incidentale.
Così deciso nella camera di consiglio del 10.1.2025
Il Consigliere estensore La Presidente
(Dott. Alessandro Liprino) (Dott.ssa Patrizia Morabito)
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