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Sentenza 12 aprile 2025
Sentenza 12 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 12/04/2025, n. 350 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 350 |
| Data del deposito : | 12 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 893/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Damiano Dazzi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I° Grado iscritta al n. r.g. 893/2024 promossa da:
in persona del legale rappresentante pro tempore , con il Parte_1 Parte_2 patrocinio dell'avv. BARILLI ENRICO e dell'avv. BARILLI CECILIA, elettivamente domiciliata presso l'avv. Barilli Enrico in VIA LIVATINO N. 9, REGGIO EMILIA
ATTRICE OPPONENTE contro in persona del titolare con il patrocinio Controparte_1 Controparte_1 dell'avv. FERRI ELISA, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in VIA MAURO
TESI N. 1021, ZOCCA (MO);
CONVENUTO OPPOSTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale dell'udienza del 10 aprile 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso per decreto ingiuntivo depositato in data 31/01/2024, l'impresa individuale di CP_1
affermandosi creditrice nei confronti della ella somma di Controparte_1 Parte_1
€ 30.607,36 in forza della fattura n. 1/11/1 del 13.11.2023, chiedeva di ingiungere alla Parte_1
il pagamento della predetta somma, con gli interessi e le spese della procedura monitoria.
pagina 1 di 6 La fattura azionata recava, nella descrizione, “Lavori eseguiti in Via Guido da Castello 19 Reggio
Emilia, LAVORI DI MANODOPERA ESEGUITI PER VOSTRO CONTO COMPRESA
DEMOLIZIONE, TRASLOCHI, SVUOTO CANTINE E SOLAIO”.
Il Tribunale di Reggio Emilia, con il decreto ingiuntivo n. 156/2024 emesso in data 01/02/2024, provvedeva in conformità al ricorso monitorio, ingiungendo alla di pagare in favore Parte_1 della la somma di € 30.607,36, oltre interessi e spese. CP_1 Controparte_1
convenendo in giudizio l'impresa individuale di Parte_1 CP_1 Controparte_1
proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo.
L'opponente eccepiva la mancata prova del credito, richiamando in particolare quanto già contestato nella propria pec 14.9.2023 di risposta alla missiva ex adverso allegata al ricorso monitorio. Spiegava che avesse in corso delle trattative per addivenire all' acquisto di un immobile in Parte_1
centro storico a Reggio Emilia, in via Guido da Castello 19, che avrebbe dovuto essere svuotato e sgomberato, e che il sig. si era dichiarato disponibile a svolgere detti lavori di sgombero. CP_1
Deduceva che il convenuto opposto non avesse mai presentato alcun preventivo, e che avesse prestato opera di sgombero e trasloco per 6 giorni tra maggio e giugno 2023, nonché per altre due giornate nel mese di agosto, per un ammontare complessivo di 160 ore.
Sosteneva quindi che l'importo ex adverso richiesto (€ 25.088 di imponibile + Iva) fosse con tutta evidenza sproporzionato rispetto all'opera effettivamente eseguita, il cui controvalore - moltiplicando le 160 ore per una tariffa oraria di € 15,00/ora - ammontava ad € 2.400,00; importo quest'ultimo che l'opponente già aveva pagato mediante bonifico bancario in data 15/03/2024, cosicché nessun ulteriore credito residuava in favore dell'opposto.
Lamentava in ogni caso che l'opera non fosse stata ultimata, non essendosi il sig. più presentato CP_1
al rientro dalle vacanze estive, interrompendo i lavori senza preavviso e senza fornire spiegazioni.
L'opponente concludeva quindi chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo.
Parte convenuta opposta si costituiva in giudizio chiedendo di respingere l'opposizione in quanto infondata e di confermare il decreto ingiuntivo opposto. Deduceva di aver sospeso il lavoro in quanto le opere già eseguite, a luglio 2023, non erano ancora state pagate, e che solo dopo la notifica del decreto ingiuntivo l'opponente aveva provveduto a pagare la somma di € 2.400,00.
Depositate le memorie previste dall'art. 171 ter c.p.c., all'esito della prima udienza di comparizione del
17/10/2024, con ordinanza in pari data, il giudice respingeva l'istanza di concessione della provvisoria esecutorietà e provvedeva sulle istanze istruttorie.
pagina 2 di 6 La causa, istruita tramite prova testimoniale ed interrogatorio formale del convenuto all'udienza dell'11/12/2024, veniva riservata in decisione ex art. 281 sexies, ultimo comma c.p.c. a seguito di discussione orale all'udienza del 10/04/2025.
2.
Fatte queste premesse, la controversia trae origine dalla fattura che l'opposto ha emesso nei confronti dell'opponente sul presupposto di aver svolto, presso l'immobile sito in Via Guido da Castello a
Reggio Emilia, opere di sgombero, trasloco e demolizione in favore di Parte_1
La fattura riporta un imponibile di € 25.088,00 (più Iva 22% di € 5.519,36, per un totale quindi di €
30.607,36).
In via preliminare, occorre richiamare il consolidato principio secondo cui, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l'onere della prova sui fatti costitutivi della pretesa creditoria è a carico del convenuto opposto, attore in senso sostanziale.
Nel caso concreto, a fronte dell'allegazione dell'opponente, secondo cui le giornate di lavoro per le opere di sgombero oggetto del contratto d'opera inter partes sono state sei (tra maggio e giugno 2023),
a cui si sono aggiunte due ulteriori giornate lavorative nel mese di agosto, per un totale di 160 ore, ed in ragione del fatto che l'opponente ha già pagato, per i lavori eseguiti, la somma di € 2.400,00, era onere del convenuto opposto provare i fatti costitutivi del residuo credito rivendicato, ovvero provare il compenso orario pattuito tra le parti, le ore effettivamente lavorate ed il personale impiegato, ed in caso di eventuale mancanza di pattuizione del compenso tra i contraenti, l'opposto avrebbe comunque dovuto provare le ore effettivamente lavorate, la quantità di lavoro eseguito e le persone impiegate nell'opera, nonché, in definitiva, la congruità del compenso richiesto, che come si è detto ammontava ad un imponibile Iva di € 25.088,00.
Tale onere probatorio non è stato assolto.
La prova per testi dedotta dall'opposto nella memoria ex art. 171 ter n. 2 c.p.c. del 27/09/2024, reiterata in sede di precisazione delle conclusioni, è apparsa sin da subito (v. ordinanza istruttoria del
17/10/2024) inammissibile.
Vediamo i singoli capitoli di prova.
I primi tre capitoli sono irrilevanti perché non spostano i termini della decisione, nel senso che, anche in caso di eventuale risposta affermativa da parte del teste, non verrebbe fornita la prova necessaria più sopra specificata:
“1-2-3) Vero che in data 01.05.2023 veniva sottoscritto un contratto di appalto tra di CP_1 [...]
e New Sens Group Soc. Coop. come da documento n. 10 che si rammostra? Vero che tale CP_1
pagina 3 di 6 contratto prevedeva l'esecuzione di servizi di facchinaggio e pulizia? Vero che i lavori sono stati eseguiti in Reggio Emilia in Via Guido da Castello n. 19?”.
I fatti di cui ai primi tre capitoli di prova sopra riportati sono del tutto irrilevanti ai fini della decisione, essendo la società opponente estranea al contratto di appalto menzionato, che sarebbe stato stipulato tra di ed un soggetto terzo (la New Sens Group Soc. Coop.); in ogni caso, se CP_1 Controparte_1
anche per ipotesi il costo orario fosse stato quello risultante da quest'ultimo contratto, pari ad €
26,00/ora, una eventuale risposta affermativa al capitolato di prova non avrebbe comunque fornito una prova sufficiente del fatto costitutivo della pretesa creditoria fatta valere (€ 25.088 di imponibile), in assenza di prova del numero di ore o di giorni lavorati e del numero di persone impiegate nell'esecuzione delle opere.
Il capitolo 4) è inammissibile in quanto estremamente generico e formulato in modo non conforme al disposto dell'art. 244 c.p.c. (“Dica il teste dove e con che frequenza ha lavorato nei mesi di maggio, giugno e luglio 2023”).
I capitoli 6-7-8) sono parimenti inammissibili in quanto irrilevanti ai fini del decidere e comunque formulati in modo estremamente generico (“Vero che nel mese di maggio, giugno e luglio 2023 ha portato materiale nel cantiere in Reggio Emilia Via Guido da Castello n. 19? Dica il teste se nel corso dei mesi di maggio, giugno e luglio 2023 il Sig. lavorava presso un cantiere in Reggio Emilia CP_1
Via Guido da Castello n. 19; Dica il teste se il Sig. nel periodo indicato al capitolo 7 lavorava CP_1 da solo nel cantiere in Reggio Emilia Via Guido da Castello n. 19”).
Infine, quanto all'oggetto del contratto d'opera concluso tra le parti, con il capitolo di prova n. 5) il convenuto opposto intende provare che i lavori eseguiti sarebbero stati anche di “demolizioni di pareti”
e non solo di mero sgombero dell'immobile (“Vero che i lavori eseguiti sono stati di sgombero e di demolizione di pareti?”); tuttavia, anche quest'ultimo capitolo di prova è superfluo ed inconcludente, e ciò per le medesime ragioni più sopra esposte, mancando la prova del numero di ore o di giorni lavorati e del numero di persone impiegate.
Di contro, parte attrice opponente ha fornito prova del numero di giornate lavorate dall'opposto (in totale otto giorni), e del fatto che quest'ultimo avesse accettato e concordato, per l'opera da eseguire, un compenso pari a 8 – 10 euro all'ora.
Si rimanda infatti alle deposizioni testimoniali dei due testi escussi, (consulente Testimone_1 architetto dell'opponente) e (impiegata amministrativa della , della cui Testimone_2 Parte_1
attendibilità non vi è motivo di dubitare, anche perché a diretta conoscenza dei fatti di causa.
In particolare, il teste ha dichiarato: Tes_1
pagina 4 di 6 “…. ho aperto io al convenuto l'immobile da sgomberare. Era un immobile acquistato dalla società ed era da sgomberare. Posso confermare le sei giornate e le due in agosto che hanno impiegato per effettuare tale lavoro. L'ho constatato personalmente. Preciso che io andavo a controllare. Non ricordo se loro avessero avuto le chiavi per entrare, ma non hanno acceduto all'immobile al di fuori delle giornate di cui al capitolo. L'ho constatato. Posso dire che io avevo concordato con la CP_1 cifra di € 8/10 all'ora, sono le cifre di mercato. Le cifre per il facchinaggio sono anche inferiori”
(verbale d'udienza dell'11/12/2024).
La teste dipendente di con mansione di impiegata amministrativa, alla Tes_2 Parte_1 medesima udienza ha confermato che il lavoro di sgombero dell'immobile era durato otto giorni (sei giorni più altre due giornate), precisando quanto segue: “Posso dire che io ho effettuato telematicamente il permesso per entrare nel centro storico della città ove è situato l'immobile, quindi constatai le giornate di lavoro. Inoltre, in ufficio mi era stato comunicato che in quelle giornate CP_1 era andato la mattina fino alla sera”; la stessa teste, quanto al compenso orario pattuito, ha altresì dichiarato: “Posso dire che io in ufficio ho sentito una telefonata di che si accordava Testimone_1 per le € 8/10 all'ora per tale lavoro con la controparte”.
La prova contraria, che era stata richiesta dall'opposto nella terza memoria ex art. 171 ter n. 3 c.p.c. del
04/10/2024, è risultata inammissibile non essendo stati ivi indicati i testimoni da sentire a prova contraria.
Stando così le cose, se da un lato, con un compenso orario di € 10,00 per otto giornate lavorative così come riferito dai due testi escussi, l'importo già pagato dall'opponente (€ 2.400) appare congruo e satisfattivo della pretesa creditoria dell'opposto, dall'altro quest'ultimo non ha fornito prova, come era suo onere fare, delle ore effettivamente lavorate e del numero di persone impiegate nell'opera, quindi prova della congruità e della proporzionalità, rispetto alle opere in concreto eseguite, del compenso richiesto pari ad € 25.088,00, più Iva.
Il decreto ingiuntivo va dunque revocato.
3.
Le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza di gran lunga prevalente della parte convenuta opposta, e tuttavia si compensano per la quota di 1/5, in ragione del fatto che l'opponente ha provveduto al pagamento dell'opera eseguita, nella misura di € 2.400,00, solo dopo la notifica del decreto ingiuntivo, mediante bonifico bancario in data 15/03/2024 (cfr. doc. 5 fasc. opponente).
La liquidazione dell'intero viene effettuata come da nota spese depositata dalla difesa dell'opponente in data 09/04/2025.
pagina 5 di 6
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Emilia in composizione monocratica, ogni diversa istanza anche istruttoria, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando sull'opposizione al decreto ingiuntivo n. 156/2024 emesso in data 01/02/2024, così provvede:
1) accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 156/2024 del
01/02/2024;
2) dispone la parziale compensazione delle spese di lite per la quota di 1/5, e, per l'effetto, condanna il convenuto opposto al pagamento in favore della parte attrice opponente della restante quota di 4/5, che liquida in € 5.200,00 per compenso, € 228,80 per esborsi, oltre Iva e
Cpa come per legge e rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% del compenso ex art. 2 del D.M. 55/2014.
Reggio Emilia, 12 aprile 2025
Il Giudice
dott. Damiano Dazzi
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Damiano Dazzi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I° Grado iscritta al n. r.g. 893/2024 promossa da:
in persona del legale rappresentante pro tempore , con il Parte_1 Parte_2 patrocinio dell'avv. BARILLI ENRICO e dell'avv. BARILLI CECILIA, elettivamente domiciliata presso l'avv. Barilli Enrico in VIA LIVATINO N. 9, REGGIO EMILIA
ATTRICE OPPONENTE contro in persona del titolare con il patrocinio Controparte_1 Controparte_1 dell'avv. FERRI ELISA, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in VIA MAURO
TESI N. 1021, ZOCCA (MO);
CONVENUTO OPPOSTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale dell'udienza del 10 aprile 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso per decreto ingiuntivo depositato in data 31/01/2024, l'impresa individuale di CP_1
affermandosi creditrice nei confronti della ella somma di Controparte_1 Parte_1
€ 30.607,36 in forza della fattura n. 1/11/1 del 13.11.2023, chiedeva di ingiungere alla Parte_1
il pagamento della predetta somma, con gli interessi e le spese della procedura monitoria.
pagina 1 di 6 La fattura azionata recava, nella descrizione, “Lavori eseguiti in Via Guido da Castello 19 Reggio
Emilia, LAVORI DI MANODOPERA ESEGUITI PER VOSTRO CONTO COMPRESA
DEMOLIZIONE, TRASLOCHI, SVUOTO CANTINE E SOLAIO”.
Il Tribunale di Reggio Emilia, con il decreto ingiuntivo n. 156/2024 emesso in data 01/02/2024, provvedeva in conformità al ricorso monitorio, ingiungendo alla di pagare in favore Parte_1 della la somma di € 30.607,36, oltre interessi e spese. CP_1 Controparte_1
convenendo in giudizio l'impresa individuale di Parte_1 CP_1 Controparte_1
proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo.
L'opponente eccepiva la mancata prova del credito, richiamando in particolare quanto già contestato nella propria pec 14.9.2023 di risposta alla missiva ex adverso allegata al ricorso monitorio. Spiegava che avesse in corso delle trattative per addivenire all' acquisto di un immobile in Parte_1
centro storico a Reggio Emilia, in via Guido da Castello 19, che avrebbe dovuto essere svuotato e sgomberato, e che il sig. si era dichiarato disponibile a svolgere detti lavori di sgombero. CP_1
Deduceva che il convenuto opposto non avesse mai presentato alcun preventivo, e che avesse prestato opera di sgombero e trasloco per 6 giorni tra maggio e giugno 2023, nonché per altre due giornate nel mese di agosto, per un ammontare complessivo di 160 ore.
Sosteneva quindi che l'importo ex adverso richiesto (€ 25.088 di imponibile + Iva) fosse con tutta evidenza sproporzionato rispetto all'opera effettivamente eseguita, il cui controvalore - moltiplicando le 160 ore per una tariffa oraria di € 15,00/ora - ammontava ad € 2.400,00; importo quest'ultimo che l'opponente già aveva pagato mediante bonifico bancario in data 15/03/2024, cosicché nessun ulteriore credito residuava in favore dell'opposto.
Lamentava in ogni caso che l'opera non fosse stata ultimata, non essendosi il sig. più presentato CP_1
al rientro dalle vacanze estive, interrompendo i lavori senza preavviso e senza fornire spiegazioni.
L'opponente concludeva quindi chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo.
Parte convenuta opposta si costituiva in giudizio chiedendo di respingere l'opposizione in quanto infondata e di confermare il decreto ingiuntivo opposto. Deduceva di aver sospeso il lavoro in quanto le opere già eseguite, a luglio 2023, non erano ancora state pagate, e che solo dopo la notifica del decreto ingiuntivo l'opponente aveva provveduto a pagare la somma di € 2.400,00.
Depositate le memorie previste dall'art. 171 ter c.p.c., all'esito della prima udienza di comparizione del
17/10/2024, con ordinanza in pari data, il giudice respingeva l'istanza di concessione della provvisoria esecutorietà e provvedeva sulle istanze istruttorie.
pagina 2 di 6 La causa, istruita tramite prova testimoniale ed interrogatorio formale del convenuto all'udienza dell'11/12/2024, veniva riservata in decisione ex art. 281 sexies, ultimo comma c.p.c. a seguito di discussione orale all'udienza del 10/04/2025.
2.
Fatte queste premesse, la controversia trae origine dalla fattura che l'opposto ha emesso nei confronti dell'opponente sul presupposto di aver svolto, presso l'immobile sito in Via Guido da Castello a
Reggio Emilia, opere di sgombero, trasloco e demolizione in favore di Parte_1
La fattura riporta un imponibile di € 25.088,00 (più Iva 22% di € 5.519,36, per un totale quindi di €
30.607,36).
In via preliminare, occorre richiamare il consolidato principio secondo cui, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l'onere della prova sui fatti costitutivi della pretesa creditoria è a carico del convenuto opposto, attore in senso sostanziale.
Nel caso concreto, a fronte dell'allegazione dell'opponente, secondo cui le giornate di lavoro per le opere di sgombero oggetto del contratto d'opera inter partes sono state sei (tra maggio e giugno 2023),
a cui si sono aggiunte due ulteriori giornate lavorative nel mese di agosto, per un totale di 160 ore, ed in ragione del fatto che l'opponente ha già pagato, per i lavori eseguiti, la somma di € 2.400,00, era onere del convenuto opposto provare i fatti costitutivi del residuo credito rivendicato, ovvero provare il compenso orario pattuito tra le parti, le ore effettivamente lavorate ed il personale impiegato, ed in caso di eventuale mancanza di pattuizione del compenso tra i contraenti, l'opposto avrebbe comunque dovuto provare le ore effettivamente lavorate, la quantità di lavoro eseguito e le persone impiegate nell'opera, nonché, in definitiva, la congruità del compenso richiesto, che come si è detto ammontava ad un imponibile Iva di € 25.088,00.
Tale onere probatorio non è stato assolto.
La prova per testi dedotta dall'opposto nella memoria ex art. 171 ter n. 2 c.p.c. del 27/09/2024, reiterata in sede di precisazione delle conclusioni, è apparsa sin da subito (v. ordinanza istruttoria del
17/10/2024) inammissibile.
Vediamo i singoli capitoli di prova.
I primi tre capitoli sono irrilevanti perché non spostano i termini della decisione, nel senso che, anche in caso di eventuale risposta affermativa da parte del teste, non verrebbe fornita la prova necessaria più sopra specificata:
“1-2-3) Vero che in data 01.05.2023 veniva sottoscritto un contratto di appalto tra di CP_1 [...]
e New Sens Group Soc. Coop. come da documento n. 10 che si rammostra? Vero che tale CP_1
pagina 3 di 6 contratto prevedeva l'esecuzione di servizi di facchinaggio e pulizia? Vero che i lavori sono stati eseguiti in Reggio Emilia in Via Guido da Castello n. 19?”.
I fatti di cui ai primi tre capitoli di prova sopra riportati sono del tutto irrilevanti ai fini della decisione, essendo la società opponente estranea al contratto di appalto menzionato, che sarebbe stato stipulato tra di ed un soggetto terzo (la New Sens Group Soc. Coop.); in ogni caso, se CP_1 Controparte_1
anche per ipotesi il costo orario fosse stato quello risultante da quest'ultimo contratto, pari ad €
26,00/ora, una eventuale risposta affermativa al capitolato di prova non avrebbe comunque fornito una prova sufficiente del fatto costitutivo della pretesa creditoria fatta valere (€ 25.088 di imponibile), in assenza di prova del numero di ore o di giorni lavorati e del numero di persone impiegate nell'esecuzione delle opere.
Il capitolo 4) è inammissibile in quanto estremamente generico e formulato in modo non conforme al disposto dell'art. 244 c.p.c. (“Dica il teste dove e con che frequenza ha lavorato nei mesi di maggio, giugno e luglio 2023”).
I capitoli 6-7-8) sono parimenti inammissibili in quanto irrilevanti ai fini del decidere e comunque formulati in modo estremamente generico (“Vero che nel mese di maggio, giugno e luglio 2023 ha portato materiale nel cantiere in Reggio Emilia Via Guido da Castello n. 19? Dica il teste se nel corso dei mesi di maggio, giugno e luglio 2023 il Sig. lavorava presso un cantiere in Reggio Emilia CP_1
Via Guido da Castello n. 19; Dica il teste se il Sig. nel periodo indicato al capitolo 7 lavorava CP_1 da solo nel cantiere in Reggio Emilia Via Guido da Castello n. 19”).
Infine, quanto all'oggetto del contratto d'opera concluso tra le parti, con il capitolo di prova n. 5) il convenuto opposto intende provare che i lavori eseguiti sarebbero stati anche di “demolizioni di pareti”
e non solo di mero sgombero dell'immobile (“Vero che i lavori eseguiti sono stati di sgombero e di demolizione di pareti?”); tuttavia, anche quest'ultimo capitolo di prova è superfluo ed inconcludente, e ciò per le medesime ragioni più sopra esposte, mancando la prova del numero di ore o di giorni lavorati e del numero di persone impiegate.
Di contro, parte attrice opponente ha fornito prova del numero di giornate lavorate dall'opposto (in totale otto giorni), e del fatto che quest'ultimo avesse accettato e concordato, per l'opera da eseguire, un compenso pari a 8 – 10 euro all'ora.
Si rimanda infatti alle deposizioni testimoniali dei due testi escussi, (consulente Testimone_1 architetto dell'opponente) e (impiegata amministrativa della , della cui Testimone_2 Parte_1
attendibilità non vi è motivo di dubitare, anche perché a diretta conoscenza dei fatti di causa.
In particolare, il teste ha dichiarato: Tes_1
pagina 4 di 6 “…. ho aperto io al convenuto l'immobile da sgomberare. Era un immobile acquistato dalla società ed era da sgomberare. Posso confermare le sei giornate e le due in agosto che hanno impiegato per effettuare tale lavoro. L'ho constatato personalmente. Preciso che io andavo a controllare. Non ricordo se loro avessero avuto le chiavi per entrare, ma non hanno acceduto all'immobile al di fuori delle giornate di cui al capitolo. L'ho constatato. Posso dire che io avevo concordato con la CP_1 cifra di € 8/10 all'ora, sono le cifre di mercato. Le cifre per il facchinaggio sono anche inferiori”
(verbale d'udienza dell'11/12/2024).
La teste dipendente di con mansione di impiegata amministrativa, alla Tes_2 Parte_1 medesima udienza ha confermato che il lavoro di sgombero dell'immobile era durato otto giorni (sei giorni più altre due giornate), precisando quanto segue: “Posso dire che io ho effettuato telematicamente il permesso per entrare nel centro storico della città ove è situato l'immobile, quindi constatai le giornate di lavoro. Inoltre, in ufficio mi era stato comunicato che in quelle giornate CP_1 era andato la mattina fino alla sera”; la stessa teste, quanto al compenso orario pattuito, ha altresì dichiarato: “Posso dire che io in ufficio ho sentito una telefonata di che si accordava Testimone_1 per le € 8/10 all'ora per tale lavoro con la controparte”.
La prova contraria, che era stata richiesta dall'opposto nella terza memoria ex art. 171 ter n. 3 c.p.c. del
04/10/2024, è risultata inammissibile non essendo stati ivi indicati i testimoni da sentire a prova contraria.
Stando così le cose, se da un lato, con un compenso orario di € 10,00 per otto giornate lavorative così come riferito dai due testi escussi, l'importo già pagato dall'opponente (€ 2.400) appare congruo e satisfattivo della pretesa creditoria dell'opposto, dall'altro quest'ultimo non ha fornito prova, come era suo onere fare, delle ore effettivamente lavorate e del numero di persone impiegate nell'opera, quindi prova della congruità e della proporzionalità, rispetto alle opere in concreto eseguite, del compenso richiesto pari ad € 25.088,00, più Iva.
Il decreto ingiuntivo va dunque revocato.
3.
Le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza di gran lunga prevalente della parte convenuta opposta, e tuttavia si compensano per la quota di 1/5, in ragione del fatto che l'opponente ha provveduto al pagamento dell'opera eseguita, nella misura di € 2.400,00, solo dopo la notifica del decreto ingiuntivo, mediante bonifico bancario in data 15/03/2024 (cfr. doc. 5 fasc. opponente).
La liquidazione dell'intero viene effettuata come da nota spese depositata dalla difesa dell'opponente in data 09/04/2025.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Emilia in composizione monocratica, ogni diversa istanza anche istruttoria, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando sull'opposizione al decreto ingiuntivo n. 156/2024 emesso in data 01/02/2024, così provvede:
1) accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 156/2024 del
01/02/2024;
2) dispone la parziale compensazione delle spese di lite per la quota di 1/5, e, per l'effetto, condanna il convenuto opposto al pagamento in favore della parte attrice opponente della restante quota di 4/5, che liquida in € 5.200,00 per compenso, € 228,80 per esborsi, oltre Iva e
Cpa come per legge e rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% del compenso ex art. 2 del D.M. 55/2014.
Reggio Emilia, 12 aprile 2025
Il Giudice
dott. Damiano Dazzi
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