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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 21/07/2025, n. 1091 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 1091 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
R.G.V.G.N. 2118/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai signori magistrati dott. IU Rini Presidente dott.ssa Rossana Musumeci Giudice dott.ssa Federica Bonsangue Giudice dei quali il secondo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 2118/2024 del registro generale degli affari di Volontaria
Giurisdizione
PROMOSSO DA
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa Parte_1 dall'Avv. CARONIA ALESSANDRA per mandato in atti;
E DA
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_2
SCIORTINO TOMMASO per mandato in atti;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto per la modifica delle condizioni di divorzio ex art. 9 Legge 898/70 e s.m.i, depositato in data 26.11.2024, e hanno richiesto la modifica delle Parte_1 Parte_2 condizioni del divorzio congiunto ratificate dal Tribunale di Palermo con sentenza n. 7018/2015 depositata l'1.12.2015 nella parte in cui è disposto il collocamento del figlio minore IU (nato a
Palermo il 26.8.2009), oggi di anni 15, presso la madre, figlio minore già affidato a entrambi i genitori, prevedendosi, invece, la collocazione del predetto minore presso i nonni paterni, residenti in Santa Flavia,
e la corresponsione di un assegno di mantenimento ai nonni paterni per il figlio minore pari a € 150,00 mensili a carico della madre e a € 350,00 mensili a carico del padre.
1 R.G.V.G.N. 2118/2024
La domanda è fondata sul presupposto che la situazione di fatto presa in considerazione dal Tribunale, nel momento in cui è stata pronunciata la sentenza di divorzio congiunto, sia mutata in quanto il figlio minore delle parti, IU, ha manifestato la volontà di restare a vivere presso i nonni paterni in Sicilia, trovandosi a disagio a Bergamo presso la madre, ove aveva iniziato a frequentare le scuole superiori, e non volendo neppure trasferirsi in Piemonte presso il padre.
All'udienza cartolare dell'11.3.2025 le parti venivano invitate a comparire personalmente in udienza per discutere sulle condizioni dell'accordo di modifica.
All'udienza del 27.5.2025 le parti rappresentavano al tribunale la situazione di fatto e il disagio del figlio minore a vivere al nord Italia con la madre.
All'udienza del 30.6.2025 venivano sentiti i nonni paterni, che si dichiaravano disponibili al collocamento del nipote presso di loro, e il minore stesso, che confermava la volontà di voler convivere con i nonni paterni. Pertanto, il giudice delegato assumeva la causa in decisione, riservandosi di riferire al
Collegio.
Tanto premesso, ritiene il Tribunale che la domanda di modifica delle condizioni del divorzio proposta congiuntamente dalle parti sia meritevole di accoglimento, tenuto conto delle sopravvenute circostanze rappresentate delle stesse e della precipua volontà espressa dal figlio minore delle stesse, IU.
Per Questi Motivi
Il Tribunale, come sopra composto, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa: in accoglimento del ricorso congiunto proposto da e , dispone Parte_1 Parte_2 che il figlio minore delle parti , pur restando affidato a entrambi i genitori, sia collocato Persona_1 presso i nonni paterni;
che versi ai nonni paterni, a titolo di mantenimento per il Parte_1 figlio minore IU, la somma di € 150,00 mensili entro il giorno 5 di ogni mese;
che Parte_2 versi ai nonni paterni, propri genitori, a titolo di mantenimento per il figlio minore IU, la somma di € 350,00 mensili entro il giorno 5 di ogni mese;
che le spese straordinarie siano poste in capo ad Pt_2
nella misura del 100% fino al mese di agosto 2025, venendo poste successivamente a carico di
[...] entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno;
Nulla sulle spese.
Così deciso in Termini Imerese, nella Camera di Consiglio del giorno 11 luglio 2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Rossana Musumeci IU Rinii
2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai signori magistrati dott. IU Rini Presidente dott.ssa Rossana Musumeci Giudice dott.ssa Federica Bonsangue Giudice dei quali il secondo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 2118/2024 del registro generale degli affari di Volontaria
Giurisdizione
PROMOSSO DA
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa Parte_1 dall'Avv. CARONIA ALESSANDRA per mandato in atti;
E DA
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_2
SCIORTINO TOMMASO per mandato in atti;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto per la modifica delle condizioni di divorzio ex art. 9 Legge 898/70 e s.m.i, depositato in data 26.11.2024, e hanno richiesto la modifica delle Parte_1 Parte_2 condizioni del divorzio congiunto ratificate dal Tribunale di Palermo con sentenza n. 7018/2015 depositata l'1.12.2015 nella parte in cui è disposto il collocamento del figlio minore IU (nato a
Palermo il 26.8.2009), oggi di anni 15, presso la madre, figlio minore già affidato a entrambi i genitori, prevedendosi, invece, la collocazione del predetto minore presso i nonni paterni, residenti in Santa Flavia,
e la corresponsione di un assegno di mantenimento ai nonni paterni per il figlio minore pari a € 150,00 mensili a carico della madre e a € 350,00 mensili a carico del padre.
1 R.G.V.G.N. 2118/2024
La domanda è fondata sul presupposto che la situazione di fatto presa in considerazione dal Tribunale, nel momento in cui è stata pronunciata la sentenza di divorzio congiunto, sia mutata in quanto il figlio minore delle parti, IU, ha manifestato la volontà di restare a vivere presso i nonni paterni in Sicilia, trovandosi a disagio a Bergamo presso la madre, ove aveva iniziato a frequentare le scuole superiori, e non volendo neppure trasferirsi in Piemonte presso il padre.
All'udienza cartolare dell'11.3.2025 le parti venivano invitate a comparire personalmente in udienza per discutere sulle condizioni dell'accordo di modifica.
All'udienza del 27.5.2025 le parti rappresentavano al tribunale la situazione di fatto e il disagio del figlio minore a vivere al nord Italia con la madre.
All'udienza del 30.6.2025 venivano sentiti i nonni paterni, che si dichiaravano disponibili al collocamento del nipote presso di loro, e il minore stesso, che confermava la volontà di voler convivere con i nonni paterni. Pertanto, il giudice delegato assumeva la causa in decisione, riservandosi di riferire al
Collegio.
Tanto premesso, ritiene il Tribunale che la domanda di modifica delle condizioni del divorzio proposta congiuntamente dalle parti sia meritevole di accoglimento, tenuto conto delle sopravvenute circostanze rappresentate delle stesse e della precipua volontà espressa dal figlio minore delle stesse, IU.
Per Questi Motivi
Il Tribunale, come sopra composto, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa: in accoglimento del ricorso congiunto proposto da e , dispone Parte_1 Parte_2 che il figlio minore delle parti , pur restando affidato a entrambi i genitori, sia collocato Persona_1 presso i nonni paterni;
che versi ai nonni paterni, a titolo di mantenimento per il Parte_1 figlio minore IU, la somma di € 150,00 mensili entro il giorno 5 di ogni mese;
che Parte_2 versi ai nonni paterni, propri genitori, a titolo di mantenimento per il figlio minore IU, la somma di € 350,00 mensili entro il giorno 5 di ogni mese;
che le spese straordinarie siano poste in capo ad Pt_2
nella misura del 100% fino al mese di agosto 2025, venendo poste successivamente a carico di
[...] entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno;
Nulla sulle spese.
Così deciso in Termini Imerese, nella Camera di Consiglio del giorno 11 luglio 2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Rossana Musumeci IU Rinii
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