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Sentenza 28 agosto 2025
Sentenza 28 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 28/08/2025, n. 2721 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 2721 |
| Data del deposito : | 28 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Venezia
SEZIONE SECONDA
R.G. 61/2023
La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Dott. Caterina Passarelli Presidente
Dott. Enrico Schiavon Consigliere
Dott. Elena Garbo Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al nr.61 del ruolo generale dell'anno 2023 promossa con atto di citazione da
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
) CodiceFiscale_2
APPELLANTI rappresentati e difesi dall'Avv. Antonio Bertoli, come da mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta di I grado
CONTRO
(C.F. e P.IVA ) e per essa, quale Controparte_1 P.IVA_1 mandataria, giusta procura conferita con atto in data 20.07.2017 Rep. n. 60850 e
Racc. n. 11358 a rogito del Notaio dott. di Milano, registrato a Persona_1
Milano 4 il 21.07.2017 al n. 40322 Serie 1T la società CP_2
APPELLATA rappresentata e difesa dall'Avv. Lorenzo Sternini giusta procura generale alle liti
23.11.2017 (Rep. n.70.973/24.415) Notaio di Velletri Persona_2 E CONTRO
(C.F. ) Controparte_3 CodiceFiscale_3
APPELLATA CONTUMACE
Oggetto: appello avverso ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. emessa dal Tribunale di
Padova in data 5.12.2022
Conclusioni di parte appellante:
“In totale riforma dell'ordinanza impugnata respingere le domande della appellata perché infondate in fatto e diritto e non provate. Spese di ambo i gradi del giudizio rifuse”.
Conclusioni di parte appellata:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Venezia, ogni diversa e/o contraria domanda ed eccezione disattesa e respinta, rigettarsi l'appello proposto dai signori e Parte_1
perché infondato in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermarsi Parte_2 integralmente l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c., emessa il 05.12.2022 e depositata il
12.12.2022 dal Tribunale di Padova nel procedimento n. 2507/2022 R.G.; con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi del giudizio”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato in data 29.04.2022 e notificato in data 11-
13-21.06.2022, quale cessionaria del credito già di titolarità Controparte_1 di UniCredit s.p.a., fondato sul decreto ingiuntivo definitivo n. 774/2013 del 15-
18.02.2013 emesso dal Tribunale di Padova, ricorreva, tramite la sua mandataria al Tribunale di Padova per l'accertamento della qualità di eredi legittimi CP_2 in morte del padre , ciascuno per la quota di 1/4 dell'asse ereditario, dei Persona_3 signori , e . Parte_1 Parte_2 Controparte_3
Esponeva di essere creditrice, quale cessionaria del credito vantato da UniCredit s.p.a., della somma di € 112.229,69, oltre interessi e spese per la complessiva somma di €.
130.000,00, in virtù del decreto ingiuntivo n. 774/2013 del 15-18.02.2013, non opposto, emesso dal Tribunale di Padova nei confronti della società Hotel Terme Monaco s.r.l. e pag. 2/11 dei signori , , e Parte_1 Parte_2 Controparte_3 Parte_3
(quest'ultima pro quota ed intra vires hereditatis, nella sua qualità di erede con beneficio di inventario del fideiussore deceduto ) e di aver avviato, in Persona_3 forza di tale titolo, il procedimento di esecuzione immobiliare n. 632/2018 R.G.Es. su alcuni immobili in comproprietà dei quattro fratelli e fideiussori del credito Parte_1
, , e .
[...] Parte_2 Controparte_3 Parte_3
Nel corso della procedura esecutiva, provvedeva a depositare la relazione CP_1 notarile ventennale sostitutiva del certificato ipo-catastale, da cui emergeva che non era garantita la continuità delle trascrizioni sugli immobili oggetto di esecuzione in quanto, mentre aveva accettato l'eredità paterna con beneficio di inventario con Parte_3 atto a rogito del Notaio dott. di Padova del 24.02.2012, i suoi fratelli Persona_4
, e non avevano mai espressamente Parte_1 Parte_2 Controparte_3 accettato l'eredità, né il Notaio aveva riscontrato la sussistenza dei presupposti per poter procedere alla trascrizione dell'accettazione tacita dell'eredità, non avendo rilevato la trascrizione di alcun atto utile che importasse tale accettazione da parte degli eredi.
Precisava, comunque, che per la quota di 1/12 ciascuno, tali immobili erano, invece, pacificamente in comproprietà dei fratelli , in conseguenza della successione Pt_1 mortis causa della loro madre già deceduta il 18.06.1995. Persona_5
Quanto ad , ai sensi dell'art. 485 c.c. evidenziava trattasi di chiamato Parte_1 all'eredità nel possesso dei beni ereditari che non ha compiuto l'inventario nel termine di legge, come dimostravano gli atti formati nell'ambito della procedura esecutiva instaurata da e, in particolare, il verbale di sopralluogo del Custode Giudiziario CP_1 del 2019 sottoscritto da , nel quale lo stesso dichiarava espressamente di Parte_1 abitare nel c.d. “Lotto 2”, e, ancora, il verbale di consegna del medesimo Lotto 2 al
Custode del 2020, sempre sottoscritto da . Parte_1
E, comunque, in subordine, ai sensi dell'art. 476 c.c., in quanto, analogamente che per i fratelli e , risultavano condotte rilevanti in forza della Parte_2 Controparte_3 citata norma.
Nello specifico:
pag. 3/11 1) in data 12.12.2011, i fratelli presentavano la dichiarazione di successione del padre, mentre, in data 12.12.2011, presentava la voltura catastale degli immobili Parte_1 ereditari;
2) in data 29.03.2012, i fratelli presentavano la voltura alla CCIAA, intestandosi così, per la quota del 25% ciascuno, le quote della società Hotel Terme Monaco s.r.l., di cui il de cuius era in vita l'unico socio;
3) nella lettera del 16.07.2012 inviata alle Banche creditrici dell'Hotel Terme Monaco
s.r.l., le Avv.te Martina Botton ed Eleonora Morra scrivevano in nome e per conto di
, qualificandolo come “erede, socio e amministratore della società Hotel Parte_2
Terme Monaco s.r.l. – caduta in comunione ereditaria a seguito della successione del fu
”; Persona_3
4) e si erano costituiti nella suddetta procedura Parte_1 Controparte_3 esecutiva n. 632/2018 R.G.Es. attivata da , avente ad oggetto i beni immobili CP_1 facenti parte dell'asse ereditario del defunto padre;
5) sempre nell'ambito della procedura esecutiva, all'udienza del 05.07.2021, Parte_2
e manifestavano “la loro intenzione di accettare l'eredità
[...] Controparte_3 anche espressamente”, con ciò implicitamente riconoscendo di aver già accettato l'eredità tacitamente.
Si costituivano e contestando la sussistenza Parte_1 Persona_3 dell'interesse ad agire della ricorrente nonchè la loro qualifica di eredi, allegando che:
- possedeva gli immobili ereditari in base ad un titolo autonomo, Parte_1 ossia quale erede della madre come da accettazione tacita trascritta Persona_5 in data 01.03.2019 ai nn. 7907/4796 e, pertanto, il possesso accertato dal
Custode Giudiziario nel 2019 poggiava su un diverso titolo, non potendo, quindi, rilevare come atto di accettazione tacita dell'eredità paterna ex art. 485 c.c. come ex adverso preteso;
- non poteva costituire atto di accettazione tacita nemmeno la domanda di voltura catastale del 12.12.2011, perché essa non era stata presentata da , Parte_1 il quale, infatti, disconosceva espressamente la firma a lui riferibile in quel documento;
pag. 4/11 - per quanto riguardava l'intestazione delle quote sociali della società Hotel Terme
Monaco srl, i resistenti rilevavano che la volturazione al Registro delle Imprese era una mera ed automatica conseguenza della dichiarazione di successione;
- la costituzione nella procedura esecutiva immobiliare di non Parte_1 poteva considerarsi rilevante, perché i beni pignorati erano solo in parte di proprietà del de cuius, essendo per altra parte pervenuti al resistente per successione della madre Persona_5
In ogni caso, i resistenti sottolineavano che tutte le condotte di presunta accettazione tacita allegate da controparte (tranne la voltura catastale disconosciuta) risalivano ad un momento successivo all'accettazione beneficiata posta in essere da , di Parte_3 talché doveva ritenersi applicabile l'art. 510 c.c., per cui l'accettazione con beneficio di inventario di uno dei chiamati all'eredità giova agli altri chiamati, salvo che non si provi che costoro avessero già accettato la qualità di erede puro e semplice prima della accettazione beneficiata, circostanza che, per quanto esposto, ritenevano non ricorrere nel caso di specie.
restava contumace. Controparte_3
Il giudice di primo grado, con l'ordinanza in questa sede impugnata, accertava e dichiarava che , e sono eredi legittimi Parte_1 Parte_2 Controparte_3 del padre , mentre dichiarava inammissibile la domanda Persona_3 sull'accertamento della proprietà in capo ai resistenti.
La decisione poggia sulle seguenti considerazioni:
- doveva ritenersi nel possesso dei beni ereditari in data 10.10.2019, Parte_1 come dimostra il verbale di sopralluogo del Custode giudiziario formatosi nell'ambito del già menzionato procedimento esecutivo immobiliare n. 632/2018 R.G.Es. in essere fra le medesime parti, irrilevante dovendo ritenersi il concorrente titolo autonomo di possesso allegato dal resistente, giacché l'art. 485 c.c. fa riferimento al possesso “a qualsiasi titolo” essendo a tal fine sufficiente una relazione materiale con anche uno solo dei beni ereditari, tale da consentire l'esercizio di concreti poteri su di esso;
né
poteva avvalersi dell'accettazione beneficiata in quanto, anche a voler Parte_1 individuare il dies a quo del termine con la data di accertamento del possesso
(10.10.19), i tre mesi erano già ampiamente decorsi;
pag. 5/11 - , ed dovevano ritenersi aver Parte_1 Parte_2 Controparte_3 tacitamente accettato l'eredità, in quanto nel documento depositato presso la CCIAA di
Padova il 29.03.2012 protocollo 16891, denominato “Atto di trasferimento quote causa di morte”, avevano dichiarato di agire in qualità di eredi legittimi del padre R_
, sicchè doveva escludersi l'effetto estensivo previsto dall'art. 510 c.c.
[...]
Avverso tale ordinanza hanno interposto appello e , Parte_1 Parte_2 contestando la sussistenza dell'interesse ad agire in capo alla creditrice attesa l'improcedibilità dell'azione esecutiva ai sensi dell'art. 506 c.c. e impugnando la decisione di primo grado nella parte in cui non ha applicato l'effetto estensivo previsto dall'art. 510 c.c., nonostante l'accertamento del possesso dei beni in capo a
[...]
, così come l'atto di intestazione delle quote sociali in CCIAA, siano successivi Pt_1 all'accettazione beneficiata fatta da e e avevano Parte_3 Pt_1 Parte_2 partecipato alla redazione dell'inventario indicando al notaio i beni relitti, tra cui il
100% delle quote del capitale sociale dell'Hotel Terme Monaco s.r.l..
Si è costituita tramite la mandataria resistendo Controparte_1 CP_2 al gravame.
è rimasta contumace. Controparte_3
E' stata fissata udienza di precisazione delle conclusioni con assegnazione dei termini per il deposito di conclusionali e repliche per il 30.4.2024.
Riassegnata la causa a nuovo giudice relatore, le parti precisavano nuovamente le conclusioni all'udienza del 13.5.2025.
Nelle note scritte in sostituzione di udienza le parti si sono riportate alle conclusioni già precisate e ai precedenti scritti conclusionali, con rinuncia a nuovi termini avendone già fruito.
2. L'appello è infondato.
2.1. Non è ravvisabile la allegata carenza di interesse ad agire in capo al creditore.
E non solo, come osservato dal giudice di primo grado, perchè l'interesse ad ottenere una pronuncia giudiziale di accertamento della qualità di eredi è funzionale a garantire la continuità delle trascrizioni ai fini della prosecuzione della procedura esecutiva
632/2018 R.G.Es. avviata dal creditore procedente, tenuto conto che gli esecutati, dopo aver dichiarato avanti al GE che si sarebbero recati dal notaio per l'accettazione pag. 6/11 espressa dell'eredità, non vi hanno adempiuto, così impedendo la prosecuzione della procedura esecutiva per mancanza di continuità ipocatastale (si vedano verbali udienza
5.7.2021 e 14.2.2022 sub docc.23 e 25 ricorrente).
L'art. 506 c.c. è, inoltre, norma che si riferisce alla liquidazione concorsuale dell'eredità beneficiata, sicchè il richiamo alla improcedibilità delle procedure individuali ivi prevista non è pertinente né, come vorrebbero gli appellanti, può essere ricollegato all'effetto espansivo di cui all'art. 510 c.c. in questa sede sostenuto, giacchè si tratta di un aspetto in contestazione e che, comunque, non rileva di per sé per l'applicazione dell'art. 506 c.c., in assenza di avvio di liquidazione concorsuale.
2.2. Va preliminarmente ricordato che ha agito in giudizio per Controparte_1 sentire accertare la qualità di eredi di , e al fine di poter Parte_2 Pt_1 CP_3 procedere esecutivamente sull'immobile sito in Montegrotto di cui costoro risultano comproprietari, unitamente alla sorella in parte per eredità della madre, in parte Pt_3 per eredità del padre deceduto in data 16.3.2011, essendo tale Persona_3 accertamento il presupposto per l'attribuzione della proprietà pro quota dell'immobile in assenza di atti di accettazione, necessaria per procedere esecutivamente sul bene dei debitori.
In sede di comparsa di costituzione di I grado e hanno contestato Parte_2 Pt_1 la loro qualità di eredi ed eccepito la limitazione di responsabilità ex art. 510 c.c. al solo fine di sostenere la carenza di interesse ad agire del creditore (punto 7, pag.7 comparsa di risposta I grado).
A fronte della decisione assunta dal Tribunale di Padova, l'appello si incentra ora unicamente sulla limitazione di responsabilità ai sensi dell'art. 510 c.c., non contestando gli appellanti la loro qualità di eredi.
L'interesse all'eccezione viene motivata “per non vedersi pregiudicati nei confronti dei terzi che potrebbero vantare altri crediti ereditari, e per non essere eventualmente chiamati a rispondere con i propri beni quali eredi del fideiussore : il Persona_3 fatto che essi siano anche fideiussori in proprio non è decisivo in quanto gli appellanti, nella loro veste di consumatori, possono contestare l'abusività delle clausole inserite nelle fideiussioni, e ciò anche nelle procedure esecutive per i decreti ingiuntivi non opposti” (pag.13 comparsa conclusionale). pag. 7/11 Va, tuttavia, considerato che, come chiarito dalle Sezioni Unite con la sentenza n.10531 del 07/05/2013, l'effetto espansivo del beneficio di inventario, previsto dall'art. 510 c.c., non si traduce nell'attribuire a tutti i chiamati la qualità di eredi beneficiati, ma nell'operare l'effetto favorevole della separazione patrimoniale, che è generata dall'accettazione beneficiata, in favore di qualunque “chiamato”, ragion per cui è stata qualificata come eccezione in senso lato rilevabile anche d'ufficio, ove risultanti dagli atti, dal giudice, in quanto fatto impeditivo della maggior pretesa oggetto di giudizio.
Si è ulteriormente precisato che la norma non fonda un diritto potestativo di attribuzione della qualità di erede beneficiato, ma unicamente un beneficio opponibile per limitare una avversa pretesa, giacchè una cosa è il vantaggio della limitazione di responsabilità espressamente voluto dalla legge per il chiamato, altro è il decidere di acquistare l'eredità.
Effetto favorevole che, come è stato chiarito, si produce fino a quando, secondo le forme di legge, non sia manifestata l'accettazione pura e semplice o la decadenza dal beneficio e salva la facoltà di accettare, avvalendosi espressamente del beneficio stesso o di rinunciare all'eredità. A fortiori l'estensione non è più concepibile in favore del chiamato che abbia già accettato puramente o semplicemente.
Dunque, l'altro presupposto di operatività dell'effetto favorevole previsto dalla norma è che non vi sia stata accettazione o rinuncia dell'eredità, giacchè la norma opera unicamente in favore dei “chiamati”, qualifica che va, tuttavia, verificata nel momento in cui viene azionata la pretesa rispetto alla quale può venire in rilievo la limitazione di responsabilità.
Non può, dunque, essere condivisa la lettura che ne danno gli appellanti secondo cui l'accettazione (espressa o tacita dell'eredità) che preclude l'effetto estensivo è solo quella antecedente l'accettazione beneficiata: tutte le condotte di presunta accettazione tacita allegate da controparte (tranne la voltura catastale disconosciuta) risalgono ad un momento successivo al 24.2.2012, data dell'atto notaio predetto, e pertanto Per_4 non sono in effetti atti di accettazione dell'eredità puri e semplici, ma a tutto concedere di conferma della accettazione dell'eredità beneficiata, in conseguenza dell'effetto espansivo previsto dall'art. 510 c.c..(pag.15 comparsa conclusionale).
pag. 8/11 E' vero, piuttosto, il contrario, poiché l'art. 510 c.c. si applica ai “chiamati” e non agli eredi e “fino a quando essi non abbiano manifestato una accettazione pura e semplice ovvero siano decaduti dal beneficio, salva la facoltà di accettare avvalendosi espressamente del beneficio, ovvero di rinunciare all'eredità” (S.U. 10531/2013 cit.).
In data 24.2.2012 ha reso la dichiarazione notarile di accettazione Parte_3 beneficiata dell'eredità del padre . R_
In data 29.03.2012, i quattro fratelli , , e presentavano la Pt_2 Pt_1 CP_3 Pt_3 voltura alla CCIAA, intestandosi, per la quota del 25% ciascuno, le quote della società
Hotel Terme Monaco s.r.l., di cui il de cuius era in vita l'unico socio e dichiarandosi in quella sede eredi legittimi e, la sola specificando la sua qualità di erede Pt_3 beneficiata.
Atto che, al netto delle condivisibili valutazioni effettuate dal giudice di prime cure sulle altre condotte rilevanti, integra pacificamente per , e accettazione Pt_2 Pt_1 CP_3 tacita dell'eredità del padre e che, pertanto, preclude l'effetto estensivo di cui R_ all'art. 510 c.c. nei giudizi successivamente instaurati.
La presenza di , e all'atto notarile di accettazione dell'eredità Pt_2 Pt_1 CP_3 beneficiata da parte della sorella lungi dall'esprimere una volontà analoga anche Pt_3 da parte dei presenti, che non consente di traslare la qualifica se non espressa nelle forme di cui all'art. 484 c.c., è significativa, piuttosto, della volontà di non avvalersi del medesimo beneficio, che, in caso contrario, i fratelli avrebbero potuto conseguire partecipando all'atto.
E la qualifica spesa nella voltura alla CCIAA del 29.3.2012 non fa che confermare la volontà di accettare l'eredità puramente e semplicemente.
Del resto, mai e (nè si sono avvalsi della facoltà di accettare Pt_2 Pt_1 CP_3
l'eredità con beneficio di inventario, sicchè l'assenza di tale qualifica è pacifica e, anzi, quando in sede esecutiva è emersa la problematica della mancanza di continuità delle trascrizioni, e hanno manifestato la loro intenzione di accettare l'eredità Pt_2 CP_3
“anche espressamente” (verb.ud.
5.7.2021 doc.23 ricorrente) presupponendo così una accettazione già effettuata quantomeno tacitamente, salvo poi, nonostante l'appuntamento fissato dal notaio a tal fine (cfr. mail prodotte dal ricorrente, sub 24),
pag. 9/11 non formalizzare alcunchè, rendendo così necessaria l'instaurazione del presente giudizio.
Così chiarito l'ambito di applicazione della norma, va comunque rilevato come, nel caso di specie, ha agito per l'accertamento della qualità di eredi di Controparte_1
, e sicchè si profila del tutto irrilevante l'eccezione Parte_2 Pt_1 CP_3 fondata sull'art. 510 c.c., perché non vale a paralizzare l'azione di accertamento, non essendo nemmeno (più) in contestazione la qualità di eredi né tanto meno può fondare una azione di accertamento della qualità di eredi beneficiati, che esula dal disposto dell'art.510 c.c. e richiede una forma specifica (art.484 c.c.).
Gli appellanti hanno addotto che è loro interesse far valere l'eccezione per garantire la separazione patrimoniale nei confronti di altri terzi che potrebbero vantare altri crediti ereditari e per non rischiare di rispondere con i propri beni quali eredi del fideiussore
. Persona_3
Tuttavia, l'eccezione, come visto, non consente di attribuire la qualità di eredi beneficiati con efficacia erga omnes, che esige le forme di cui all'art. 484 c.c.
Inoltre, per quanto attiene allo specifico titolo esecutivo costituito dal decreto ingiuntivo n. 774/2013 sulla base del quale è stata avviata la procedura esecutiva, l'eccezione fondata sull'art. 510 c.c., incidendo sulla qualità del rapporto, avrebbe dovuto essere fatta valere nel giudizio di cognizione avente ad oggetto l'accertamento del credito e la condanna del debitore al relativo adempimento, prima che si instaurasse la fase dell'esecuzione forzata (si veda sul punto Cass.sez. II, n.5100 del 17/02/2023), in modo da contenere quantitativamente l'estensione nella misura in cui gli appellanti fossero richiesti del pagamento solo come eredi del fideiussore e non anche Persona_3 come fideiussori in proprio quali, invece, sono, essendosi in tal senso formato il titolo esecutivo anche nei loro confronti (in disparte le considerazioni sull'applicazione dei principi di cui alla pronuncia delle Sezioni Unite n.9479 del 2023, che non rilevano in questa sede).
3. Regolamentazione delle spese.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e vanno poste a carico degli appellanti.
pag. 10/11 I compensi vengono liquidati come in dispositivo tenuto conto delle fasi effettivamente svolte (studio, introduttiva e decisionale) secondo i valori medi calcolati sulla base del valore individuato ex art. 5 co. 6 (scaglione di riferimento 26.001-52.000) in assenza di nota spese.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunziando, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, così provvede:
1) rigetta l'appello e conferma l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. emessa dal Tribunale di
Padova in data 5.12.2022.
2) condanna e in solido tra loro a rifondere a Parte_1 Parte_2 CP_2 quale mandataria di le spese del presente grado
[...] Controparte_1 di giudizio che si liquidano in euro 6.946,00 per compensi oltre spese generali nella misura del 15% e IVA e CPA come per legge;
3) gli appellanti e sono obbligati a versare un ulteriore Parte_1 Parte_2 importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater del D.P.R. n. 115 del 2002 (T.U. in materia di spese di giustizia).
Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 24.07.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Elena Garbo Caterina Passarelli
pag. 11/11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Venezia
SEZIONE SECONDA
R.G. 61/2023
La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Dott. Caterina Passarelli Presidente
Dott. Enrico Schiavon Consigliere
Dott. Elena Garbo Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al nr.61 del ruolo generale dell'anno 2023 promossa con atto di citazione da
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
) CodiceFiscale_2
APPELLANTI rappresentati e difesi dall'Avv. Antonio Bertoli, come da mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta di I grado
CONTRO
(C.F. e P.IVA ) e per essa, quale Controparte_1 P.IVA_1 mandataria, giusta procura conferita con atto in data 20.07.2017 Rep. n. 60850 e
Racc. n. 11358 a rogito del Notaio dott. di Milano, registrato a Persona_1
Milano 4 il 21.07.2017 al n. 40322 Serie 1T la società CP_2
APPELLATA rappresentata e difesa dall'Avv. Lorenzo Sternini giusta procura generale alle liti
23.11.2017 (Rep. n.70.973/24.415) Notaio di Velletri Persona_2 E CONTRO
(C.F. ) Controparte_3 CodiceFiscale_3
APPELLATA CONTUMACE
Oggetto: appello avverso ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. emessa dal Tribunale di
Padova in data 5.12.2022
Conclusioni di parte appellante:
“In totale riforma dell'ordinanza impugnata respingere le domande della appellata perché infondate in fatto e diritto e non provate. Spese di ambo i gradi del giudizio rifuse”.
Conclusioni di parte appellata:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Venezia, ogni diversa e/o contraria domanda ed eccezione disattesa e respinta, rigettarsi l'appello proposto dai signori e Parte_1
perché infondato in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermarsi Parte_2 integralmente l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c., emessa il 05.12.2022 e depositata il
12.12.2022 dal Tribunale di Padova nel procedimento n. 2507/2022 R.G.; con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi del giudizio”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato in data 29.04.2022 e notificato in data 11-
13-21.06.2022, quale cessionaria del credito già di titolarità Controparte_1 di UniCredit s.p.a., fondato sul decreto ingiuntivo definitivo n. 774/2013 del 15-
18.02.2013 emesso dal Tribunale di Padova, ricorreva, tramite la sua mandataria al Tribunale di Padova per l'accertamento della qualità di eredi legittimi CP_2 in morte del padre , ciascuno per la quota di 1/4 dell'asse ereditario, dei Persona_3 signori , e . Parte_1 Parte_2 Controparte_3
Esponeva di essere creditrice, quale cessionaria del credito vantato da UniCredit s.p.a., della somma di € 112.229,69, oltre interessi e spese per la complessiva somma di €.
130.000,00, in virtù del decreto ingiuntivo n. 774/2013 del 15-18.02.2013, non opposto, emesso dal Tribunale di Padova nei confronti della società Hotel Terme Monaco s.r.l. e pag. 2/11 dei signori , , e Parte_1 Parte_2 Controparte_3 Parte_3
(quest'ultima pro quota ed intra vires hereditatis, nella sua qualità di erede con beneficio di inventario del fideiussore deceduto ) e di aver avviato, in Persona_3 forza di tale titolo, il procedimento di esecuzione immobiliare n. 632/2018 R.G.Es. su alcuni immobili in comproprietà dei quattro fratelli e fideiussori del credito Parte_1
, , e .
[...] Parte_2 Controparte_3 Parte_3
Nel corso della procedura esecutiva, provvedeva a depositare la relazione CP_1 notarile ventennale sostitutiva del certificato ipo-catastale, da cui emergeva che non era garantita la continuità delle trascrizioni sugli immobili oggetto di esecuzione in quanto, mentre aveva accettato l'eredità paterna con beneficio di inventario con Parte_3 atto a rogito del Notaio dott. di Padova del 24.02.2012, i suoi fratelli Persona_4
, e non avevano mai espressamente Parte_1 Parte_2 Controparte_3 accettato l'eredità, né il Notaio aveva riscontrato la sussistenza dei presupposti per poter procedere alla trascrizione dell'accettazione tacita dell'eredità, non avendo rilevato la trascrizione di alcun atto utile che importasse tale accettazione da parte degli eredi.
Precisava, comunque, che per la quota di 1/12 ciascuno, tali immobili erano, invece, pacificamente in comproprietà dei fratelli , in conseguenza della successione Pt_1 mortis causa della loro madre già deceduta il 18.06.1995. Persona_5
Quanto ad , ai sensi dell'art. 485 c.c. evidenziava trattasi di chiamato Parte_1 all'eredità nel possesso dei beni ereditari che non ha compiuto l'inventario nel termine di legge, come dimostravano gli atti formati nell'ambito della procedura esecutiva instaurata da e, in particolare, il verbale di sopralluogo del Custode Giudiziario CP_1 del 2019 sottoscritto da , nel quale lo stesso dichiarava espressamente di Parte_1 abitare nel c.d. “Lotto 2”, e, ancora, il verbale di consegna del medesimo Lotto 2 al
Custode del 2020, sempre sottoscritto da . Parte_1
E, comunque, in subordine, ai sensi dell'art. 476 c.c., in quanto, analogamente che per i fratelli e , risultavano condotte rilevanti in forza della Parte_2 Controparte_3 citata norma.
Nello specifico:
pag. 3/11 1) in data 12.12.2011, i fratelli presentavano la dichiarazione di successione del padre, mentre, in data 12.12.2011, presentava la voltura catastale degli immobili Parte_1 ereditari;
2) in data 29.03.2012, i fratelli presentavano la voltura alla CCIAA, intestandosi così, per la quota del 25% ciascuno, le quote della società Hotel Terme Monaco s.r.l., di cui il de cuius era in vita l'unico socio;
3) nella lettera del 16.07.2012 inviata alle Banche creditrici dell'Hotel Terme Monaco
s.r.l., le Avv.te Martina Botton ed Eleonora Morra scrivevano in nome e per conto di
, qualificandolo come “erede, socio e amministratore della società Hotel Parte_2
Terme Monaco s.r.l. – caduta in comunione ereditaria a seguito della successione del fu
”; Persona_3
4) e si erano costituiti nella suddetta procedura Parte_1 Controparte_3 esecutiva n. 632/2018 R.G.Es. attivata da , avente ad oggetto i beni immobili CP_1 facenti parte dell'asse ereditario del defunto padre;
5) sempre nell'ambito della procedura esecutiva, all'udienza del 05.07.2021, Parte_2
e manifestavano “la loro intenzione di accettare l'eredità
[...] Controparte_3 anche espressamente”, con ciò implicitamente riconoscendo di aver già accettato l'eredità tacitamente.
Si costituivano e contestando la sussistenza Parte_1 Persona_3 dell'interesse ad agire della ricorrente nonchè la loro qualifica di eredi, allegando che:
- possedeva gli immobili ereditari in base ad un titolo autonomo, Parte_1 ossia quale erede della madre come da accettazione tacita trascritta Persona_5 in data 01.03.2019 ai nn. 7907/4796 e, pertanto, il possesso accertato dal
Custode Giudiziario nel 2019 poggiava su un diverso titolo, non potendo, quindi, rilevare come atto di accettazione tacita dell'eredità paterna ex art. 485 c.c. come ex adverso preteso;
- non poteva costituire atto di accettazione tacita nemmeno la domanda di voltura catastale del 12.12.2011, perché essa non era stata presentata da , Parte_1 il quale, infatti, disconosceva espressamente la firma a lui riferibile in quel documento;
pag. 4/11 - per quanto riguardava l'intestazione delle quote sociali della società Hotel Terme
Monaco srl, i resistenti rilevavano che la volturazione al Registro delle Imprese era una mera ed automatica conseguenza della dichiarazione di successione;
- la costituzione nella procedura esecutiva immobiliare di non Parte_1 poteva considerarsi rilevante, perché i beni pignorati erano solo in parte di proprietà del de cuius, essendo per altra parte pervenuti al resistente per successione della madre Persona_5
In ogni caso, i resistenti sottolineavano che tutte le condotte di presunta accettazione tacita allegate da controparte (tranne la voltura catastale disconosciuta) risalivano ad un momento successivo all'accettazione beneficiata posta in essere da , di Parte_3 talché doveva ritenersi applicabile l'art. 510 c.c., per cui l'accettazione con beneficio di inventario di uno dei chiamati all'eredità giova agli altri chiamati, salvo che non si provi che costoro avessero già accettato la qualità di erede puro e semplice prima della accettazione beneficiata, circostanza che, per quanto esposto, ritenevano non ricorrere nel caso di specie.
restava contumace. Controparte_3
Il giudice di primo grado, con l'ordinanza in questa sede impugnata, accertava e dichiarava che , e sono eredi legittimi Parte_1 Parte_2 Controparte_3 del padre , mentre dichiarava inammissibile la domanda Persona_3 sull'accertamento della proprietà in capo ai resistenti.
La decisione poggia sulle seguenti considerazioni:
- doveva ritenersi nel possesso dei beni ereditari in data 10.10.2019, Parte_1 come dimostra il verbale di sopralluogo del Custode giudiziario formatosi nell'ambito del già menzionato procedimento esecutivo immobiliare n. 632/2018 R.G.Es. in essere fra le medesime parti, irrilevante dovendo ritenersi il concorrente titolo autonomo di possesso allegato dal resistente, giacché l'art. 485 c.c. fa riferimento al possesso “a qualsiasi titolo” essendo a tal fine sufficiente una relazione materiale con anche uno solo dei beni ereditari, tale da consentire l'esercizio di concreti poteri su di esso;
né
poteva avvalersi dell'accettazione beneficiata in quanto, anche a voler Parte_1 individuare il dies a quo del termine con la data di accertamento del possesso
(10.10.19), i tre mesi erano già ampiamente decorsi;
pag. 5/11 - , ed dovevano ritenersi aver Parte_1 Parte_2 Controparte_3 tacitamente accettato l'eredità, in quanto nel documento depositato presso la CCIAA di
Padova il 29.03.2012 protocollo 16891, denominato “Atto di trasferimento quote causa di morte”, avevano dichiarato di agire in qualità di eredi legittimi del padre R_
, sicchè doveva escludersi l'effetto estensivo previsto dall'art. 510 c.c.
[...]
Avverso tale ordinanza hanno interposto appello e , Parte_1 Parte_2 contestando la sussistenza dell'interesse ad agire in capo alla creditrice attesa l'improcedibilità dell'azione esecutiva ai sensi dell'art. 506 c.c. e impugnando la decisione di primo grado nella parte in cui non ha applicato l'effetto estensivo previsto dall'art. 510 c.c., nonostante l'accertamento del possesso dei beni in capo a
[...]
, così come l'atto di intestazione delle quote sociali in CCIAA, siano successivi Pt_1 all'accettazione beneficiata fatta da e e avevano Parte_3 Pt_1 Parte_2 partecipato alla redazione dell'inventario indicando al notaio i beni relitti, tra cui il
100% delle quote del capitale sociale dell'Hotel Terme Monaco s.r.l..
Si è costituita tramite la mandataria resistendo Controparte_1 CP_2 al gravame.
è rimasta contumace. Controparte_3
E' stata fissata udienza di precisazione delle conclusioni con assegnazione dei termini per il deposito di conclusionali e repliche per il 30.4.2024.
Riassegnata la causa a nuovo giudice relatore, le parti precisavano nuovamente le conclusioni all'udienza del 13.5.2025.
Nelle note scritte in sostituzione di udienza le parti si sono riportate alle conclusioni già precisate e ai precedenti scritti conclusionali, con rinuncia a nuovi termini avendone già fruito.
2. L'appello è infondato.
2.1. Non è ravvisabile la allegata carenza di interesse ad agire in capo al creditore.
E non solo, come osservato dal giudice di primo grado, perchè l'interesse ad ottenere una pronuncia giudiziale di accertamento della qualità di eredi è funzionale a garantire la continuità delle trascrizioni ai fini della prosecuzione della procedura esecutiva
632/2018 R.G.Es. avviata dal creditore procedente, tenuto conto che gli esecutati, dopo aver dichiarato avanti al GE che si sarebbero recati dal notaio per l'accettazione pag. 6/11 espressa dell'eredità, non vi hanno adempiuto, così impedendo la prosecuzione della procedura esecutiva per mancanza di continuità ipocatastale (si vedano verbali udienza
5.7.2021 e 14.2.2022 sub docc.23 e 25 ricorrente).
L'art. 506 c.c. è, inoltre, norma che si riferisce alla liquidazione concorsuale dell'eredità beneficiata, sicchè il richiamo alla improcedibilità delle procedure individuali ivi prevista non è pertinente né, come vorrebbero gli appellanti, può essere ricollegato all'effetto espansivo di cui all'art. 510 c.c. in questa sede sostenuto, giacchè si tratta di un aspetto in contestazione e che, comunque, non rileva di per sé per l'applicazione dell'art. 506 c.c., in assenza di avvio di liquidazione concorsuale.
2.2. Va preliminarmente ricordato che ha agito in giudizio per Controparte_1 sentire accertare la qualità di eredi di , e al fine di poter Parte_2 Pt_1 CP_3 procedere esecutivamente sull'immobile sito in Montegrotto di cui costoro risultano comproprietari, unitamente alla sorella in parte per eredità della madre, in parte Pt_3 per eredità del padre deceduto in data 16.3.2011, essendo tale Persona_3 accertamento il presupposto per l'attribuzione della proprietà pro quota dell'immobile in assenza di atti di accettazione, necessaria per procedere esecutivamente sul bene dei debitori.
In sede di comparsa di costituzione di I grado e hanno contestato Parte_2 Pt_1 la loro qualità di eredi ed eccepito la limitazione di responsabilità ex art. 510 c.c. al solo fine di sostenere la carenza di interesse ad agire del creditore (punto 7, pag.7 comparsa di risposta I grado).
A fronte della decisione assunta dal Tribunale di Padova, l'appello si incentra ora unicamente sulla limitazione di responsabilità ai sensi dell'art. 510 c.c., non contestando gli appellanti la loro qualità di eredi.
L'interesse all'eccezione viene motivata “per non vedersi pregiudicati nei confronti dei terzi che potrebbero vantare altri crediti ereditari, e per non essere eventualmente chiamati a rispondere con i propri beni quali eredi del fideiussore : il Persona_3 fatto che essi siano anche fideiussori in proprio non è decisivo in quanto gli appellanti, nella loro veste di consumatori, possono contestare l'abusività delle clausole inserite nelle fideiussioni, e ciò anche nelle procedure esecutive per i decreti ingiuntivi non opposti” (pag.13 comparsa conclusionale). pag. 7/11 Va, tuttavia, considerato che, come chiarito dalle Sezioni Unite con la sentenza n.10531 del 07/05/2013, l'effetto espansivo del beneficio di inventario, previsto dall'art. 510 c.c., non si traduce nell'attribuire a tutti i chiamati la qualità di eredi beneficiati, ma nell'operare l'effetto favorevole della separazione patrimoniale, che è generata dall'accettazione beneficiata, in favore di qualunque “chiamato”, ragion per cui è stata qualificata come eccezione in senso lato rilevabile anche d'ufficio, ove risultanti dagli atti, dal giudice, in quanto fatto impeditivo della maggior pretesa oggetto di giudizio.
Si è ulteriormente precisato che la norma non fonda un diritto potestativo di attribuzione della qualità di erede beneficiato, ma unicamente un beneficio opponibile per limitare una avversa pretesa, giacchè una cosa è il vantaggio della limitazione di responsabilità espressamente voluto dalla legge per il chiamato, altro è il decidere di acquistare l'eredità.
Effetto favorevole che, come è stato chiarito, si produce fino a quando, secondo le forme di legge, non sia manifestata l'accettazione pura e semplice o la decadenza dal beneficio e salva la facoltà di accettare, avvalendosi espressamente del beneficio stesso o di rinunciare all'eredità. A fortiori l'estensione non è più concepibile in favore del chiamato che abbia già accettato puramente o semplicemente.
Dunque, l'altro presupposto di operatività dell'effetto favorevole previsto dalla norma è che non vi sia stata accettazione o rinuncia dell'eredità, giacchè la norma opera unicamente in favore dei “chiamati”, qualifica che va, tuttavia, verificata nel momento in cui viene azionata la pretesa rispetto alla quale può venire in rilievo la limitazione di responsabilità.
Non può, dunque, essere condivisa la lettura che ne danno gli appellanti secondo cui l'accettazione (espressa o tacita dell'eredità) che preclude l'effetto estensivo è solo quella antecedente l'accettazione beneficiata: tutte le condotte di presunta accettazione tacita allegate da controparte (tranne la voltura catastale disconosciuta) risalgono ad un momento successivo al 24.2.2012, data dell'atto notaio predetto, e pertanto Per_4 non sono in effetti atti di accettazione dell'eredità puri e semplici, ma a tutto concedere di conferma della accettazione dell'eredità beneficiata, in conseguenza dell'effetto espansivo previsto dall'art. 510 c.c..(pag.15 comparsa conclusionale).
pag. 8/11 E' vero, piuttosto, il contrario, poiché l'art. 510 c.c. si applica ai “chiamati” e non agli eredi e “fino a quando essi non abbiano manifestato una accettazione pura e semplice ovvero siano decaduti dal beneficio, salva la facoltà di accettare avvalendosi espressamente del beneficio, ovvero di rinunciare all'eredità” (S.U. 10531/2013 cit.).
In data 24.2.2012 ha reso la dichiarazione notarile di accettazione Parte_3 beneficiata dell'eredità del padre . R_
In data 29.03.2012, i quattro fratelli , , e presentavano la Pt_2 Pt_1 CP_3 Pt_3 voltura alla CCIAA, intestandosi, per la quota del 25% ciascuno, le quote della società
Hotel Terme Monaco s.r.l., di cui il de cuius era in vita l'unico socio e dichiarandosi in quella sede eredi legittimi e, la sola specificando la sua qualità di erede Pt_3 beneficiata.
Atto che, al netto delle condivisibili valutazioni effettuate dal giudice di prime cure sulle altre condotte rilevanti, integra pacificamente per , e accettazione Pt_2 Pt_1 CP_3 tacita dell'eredità del padre e che, pertanto, preclude l'effetto estensivo di cui R_ all'art. 510 c.c. nei giudizi successivamente instaurati.
La presenza di , e all'atto notarile di accettazione dell'eredità Pt_2 Pt_1 CP_3 beneficiata da parte della sorella lungi dall'esprimere una volontà analoga anche Pt_3 da parte dei presenti, che non consente di traslare la qualifica se non espressa nelle forme di cui all'art. 484 c.c., è significativa, piuttosto, della volontà di non avvalersi del medesimo beneficio, che, in caso contrario, i fratelli avrebbero potuto conseguire partecipando all'atto.
E la qualifica spesa nella voltura alla CCIAA del 29.3.2012 non fa che confermare la volontà di accettare l'eredità puramente e semplicemente.
Del resto, mai e (nè si sono avvalsi della facoltà di accettare Pt_2 Pt_1 CP_3
l'eredità con beneficio di inventario, sicchè l'assenza di tale qualifica è pacifica e, anzi, quando in sede esecutiva è emersa la problematica della mancanza di continuità delle trascrizioni, e hanno manifestato la loro intenzione di accettare l'eredità Pt_2 CP_3
“anche espressamente” (verb.ud.
5.7.2021 doc.23 ricorrente) presupponendo così una accettazione già effettuata quantomeno tacitamente, salvo poi, nonostante l'appuntamento fissato dal notaio a tal fine (cfr. mail prodotte dal ricorrente, sub 24),
pag. 9/11 non formalizzare alcunchè, rendendo così necessaria l'instaurazione del presente giudizio.
Così chiarito l'ambito di applicazione della norma, va comunque rilevato come, nel caso di specie, ha agito per l'accertamento della qualità di eredi di Controparte_1
, e sicchè si profila del tutto irrilevante l'eccezione Parte_2 Pt_1 CP_3 fondata sull'art. 510 c.c., perché non vale a paralizzare l'azione di accertamento, non essendo nemmeno (più) in contestazione la qualità di eredi né tanto meno può fondare una azione di accertamento della qualità di eredi beneficiati, che esula dal disposto dell'art.510 c.c. e richiede una forma specifica (art.484 c.c.).
Gli appellanti hanno addotto che è loro interesse far valere l'eccezione per garantire la separazione patrimoniale nei confronti di altri terzi che potrebbero vantare altri crediti ereditari e per non rischiare di rispondere con i propri beni quali eredi del fideiussore
. Persona_3
Tuttavia, l'eccezione, come visto, non consente di attribuire la qualità di eredi beneficiati con efficacia erga omnes, che esige le forme di cui all'art. 484 c.c.
Inoltre, per quanto attiene allo specifico titolo esecutivo costituito dal decreto ingiuntivo n. 774/2013 sulla base del quale è stata avviata la procedura esecutiva, l'eccezione fondata sull'art. 510 c.c., incidendo sulla qualità del rapporto, avrebbe dovuto essere fatta valere nel giudizio di cognizione avente ad oggetto l'accertamento del credito e la condanna del debitore al relativo adempimento, prima che si instaurasse la fase dell'esecuzione forzata (si veda sul punto Cass.sez. II, n.5100 del 17/02/2023), in modo da contenere quantitativamente l'estensione nella misura in cui gli appellanti fossero richiesti del pagamento solo come eredi del fideiussore e non anche Persona_3 come fideiussori in proprio quali, invece, sono, essendosi in tal senso formato il titolo esecutivo anche nei loro confronti (in disparte le considerazioni sull'applicazione dei principi di cui alla pronuncia delle Sezioni Unite n.9479 del 2023, che non rilevano in questa sede).
3. Regolamentazione delle spese.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e vanno poste a carico degli appellanti.
pag. 10/11 I compensi vengono liquidati come in dispositivo tenuto conto delle fasi effettivamente svolte (studio, introduttiva e decisionale) secondo i valori medi calcolati sulla base del valore individuato ex art. 5 co. 6 (scaglione di riferimento 26.001-52.000) in assenza di nota spese.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunziando, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, così provvede:
1) rigetta l'appello e conferma l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. emessa dal Tribunale di
Padova in data 5.12.2022.
2) condanna e in solido tra loro a rifondere a Parte_1 Parte_2 CP_2 quale mandataria di le spese del presente grado
[...] Controparte_1 di giudizio che si liquidano in euro 6.946,00 per compensi oltre spese generali nella misura del 15% e IVA e CPA come per legge;
3) gli appellanti e sono obbligati a versare un ulteriore Parte_1 Parte_2 importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater del D.P.R. n. 115 del 2002 (T.U. in materia di spese di giustizia).
Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 24.07.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Elena Garbo Caterina Passarelli
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