TRIB
Sentenza 3 dicembre 2024
Sentenza 3 dicembre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 03/12/2024, n. 1578 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 1578 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PAVIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
R.G. 2102/2024
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente relatore
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice
Dott. Massimiliano Sturiale Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 2102/2024 promossa da:
(C.F. ), con l'Avv. Parte_1 C.F._1
ACCOTO SABINA ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Pavia,
Piazza Castello n. 28;
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. , con l'Avv. ZUNINO Controparte_1 C.F._2
GIORGIA ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Pavia, Via Langosco
n. 16;
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero, che nulla ha opposto
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Si dà atto che le Parti, all'udienza del 17.10.2024 hanno raggiunto un accordo e hanno precisato congiuntamente le conclusioni nei seguenti termini:
“pronunciare la separazione personale tra coniugi autorizzando gli stessi a vivere separati, libero ciascuno di portare la propria residenza ove ritenga opportuno, e nel reciproco rispetto. Dare atto che nella casa coniugale, di proprietà esclusiva della famiglia della ricorrente, continuerà a dimorare la signora nulla sotto il Parte_1 profilo economico. Spese compensate”.
MOTIVI DELLA DECISIONE pag. 1 di 2 Preliminarmente, il Collegio dà atto che le Parti, all'udienza tenutasi il 17.10.2024, hanno raggiunto un accordo e hanno chiesto di separarsi alle condizioni congiunte sopra indicate.
Quanto alla pronuncia sullo status, si rileva che la domanda di separazione personale proposta dalle Parti è fondata e deve pertanto essere accolta. Infatti, alla luce delle conclusioni precisate e considerato il contenuto degli atti, emerge che la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma,
c.c..
Si ritiene, pertanto sia venuta meno la comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Il Collegio, inoltre, condivide le condizioni stabile dai coniugi, non trovando esse ostacolo nella legge.
Le spese di lite vengono compensate, come, peraltro, concordemente richiesto dalle
Parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- pronuncia la separazione dei coniugi e Parte_1
sposatisi in Torre d'Arese (PV) il 16 settembre Controparte_1
2013, con rito civile, atto iscritto nei registri di Stato Civile del suddetto Comune al n. 1, Parte I, anno 2013;
- ordina all'Ufficiale dello Stato Civile di procedere alle annotazioni di legge.
- recepisce le condizioni indicate dalle parti, sopra riportate e da intendersi qui integralmente trascritte;
- compensa integralmente le spese di lite tra le Parti.
Pavia, camera di consiglio del 23.10.2024
La Presidente Est.
Dott.ssa Marina Bellegrandi
pag. 2 di 2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PAVIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
R.G. 2102/2024
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente relatore
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice
Dott. Massimiliano Sturiale Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 2102/2024 promossa da:
(C.F. ), con l'Avv. Parte_1 C.F._1
ACCOTO SABINA ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Pavia,
Piazza Castello n. 28;
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. , con l'Avv. ZUNINO Controparte_1 C.F._2
GIORGIA ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Pavia, Via Langosco
n. 16;
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero, che nulla ha opposto
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Si dà atto che le Parti, all'udienza del 17.10.2024 hanno raggiunto un accordo e hanno precisato congiuntamente le conclusioni nei seguenti termini:
“pronunciare la separazione personale tra coniugi autorizzando gli stessi a vivere separati, libero ciascuno di portare la propria residenza ove ritenga opportuno, e nel reciproco rispetto. Dare atto che nella casa coniugale, di proprietà esclusiva della famiglia della ricorrente, continuerà a dimorare la signora nulla sotto il Parte_1 profilo economico. Spese compensate”.
MOTIVI DELLA DECISIONE pag. 1 di 2 Preliminarmente, il Collegio dà atto che le Parti, all'udienza tenutasi il 17.10.2024, hanno raggiunto un accordo e hanno chiesto di separarsi alle condizioni congiunte sopra indicate.
Quanto alla pronuncia sullo status, si rileva che la domanda di separazione personale proposta dalle Parti è fondata e deve pertanto essere accolta. Infatti, alla luce delle conclusioni precisate e considerato il contenuto degli atti, emerge che la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma,
c.c..
Si ritiene, pertanto sia venuta meno la comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Il Collegio, inoltre, condivide le condizioni stabile dai coniugi, non trovando esse ostacolo nella legge.
Le spese di lite vengono compensate, come, peraltro, concordemente richiesto dalle
Parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- pronuncia la separazione dei coniugi e Parte_1
sposatisi in Torre d'Arese (PV) il 16 settembre Controparte_1
2013, con rito civile, atto iscritto nei registri di Stato Civile del suddetto Comune al n. 1, Parte I, anno 2013;
- ordina all'Ufficiale dello Stato Civile di procedere alle annotazioni di legge.
- recepisce le condizioni indicate dalle parti, sopra riportate e da intendersi qui integralmente trascritte;
- compensa integralmente le spese di lite tra le Parti.
Pavia, camera di consiglio del 23.10.2024
La Presidente Est.
Dott.ssa Marina Bellegrandi
pag. 2 di 2