TAR Venezia, sez. IV, sentenza 25/03/2026, n. 649
TAR
Sentenza 25 marzo 2026

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  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione della lex specialis (artt. 3, 6, 7, 11 e 19 dell’Avviso pubblico ISI 2023 e dell’allegato 5) – Violazione e falsa applicazione di legge (d.p.r. n.1124/1965 e d.lgs. n.375/1993) – Violazione di legge (artt. 3 e 6 della l. 241/1990) – Eccesso di potere per difetto di istruttoria e per travisamento dei fatti – Eccesso di potere per illogicità e/o contraddittorietà e/o irragionevolezza della motivazione – Violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione

    Il Collegio rileva che il provvedimento impugnato è plurimotivato, fondandosi sia sulla mancata titolarità di un rapporto assicurativo INPS per l'attività oggetto dell'intervento da parte della società, sia sulla mancata iscrizione del socio IO ZZ alla gestione agricola dell'INPS. Quest'ultimo motivo è sufficiente a sostenere la decisione dell'INAIL. L'art. 7 dell'Avviso pubblico richiede che i soci lavoratori siano iscritti alla gestione agricola dell'INPS, requisito coerente con l'art. 1, comma 5-bis, del D.Lgs. 29 marzo 2004 n. 99. La società non soddisfa tale requisito in quanto il socio IO ZZ non è iscritto alla gestione agricola.

  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione della lex specialis (art. 1 dell’avviso pubblico ISI 2023) – Violazione e falsa applicazione di legge (art.11, comma 5, del d.lgs. 81/2008) –Violazione di legge (artt.1 e 3 della l.241/1990) – Eccesso di potere per sviamento

    Il motivo è infondato poiché, sebbene l'intervento proposto debba rispondere alle finalità dell'Avviso (requisiti oggettivi), è necessario anche che il soggetto richiedente possieda i requisiti soggettivi. Nel caso di specie, tali requisiti soggettivi mancano a causa della mancata iscrizione del socio lavoratore IO ZZ nella gestione agricola dell'INPS.

  • Rigettato
    Domanda risarcitoria

    La domanda risarcitoria va respinta in quanto l'acclarata legittimità dell'azione amministrativa esclude che il pregiudizio lamentato dalla parte ricorrente sia qualificabile come 'danno ingiusto' fonte di responsabilità.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Venezia, sez. IV, sentenza 25/03/2026, n. 649
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Venezia
    Numero : 649
    Data del deposito : 25 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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