Sentenza 25 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. IV, sentenza 25/03/2026, n. 649 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 649 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00649/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01227/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1227 del 2025, proposto da
Società Agricola ZZ AN ed IO s.s., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Giacomo Bianchedi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
INAIL - Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, sede territoriale di Vicenza, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Odetta Donazzan, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
a) del provvedimento dell’INAIL, Direzione territoriale di Vicenza, assunto in data 7 maggio 2025 con cui è stata disposta nei confronti della società ricorrente la non ammissione della richiesta di finanziamento da essa presentata in adesione all’Avviso pubblico ISI 2023 per il Veneto;
b) di ogni atto connesso, presupposto o consequenziale, anteriore o successivo, compresa la comunicazione di preavviso di non ammissione in data 6 marzo 2025;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’INAIL;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 26 febbraio 2026 il dott. AN LA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con il provvedimento in epigrafe indicato l’INAIL, sede di Vicenza, ha dichiarato non ammissibile a finanziamento l’intervento indicato nella domanda presentata dalla ricorrente società agricola ZZ AN ed IO s.s. in adesione all’ «Avviso pubblico ISI 2023» e riguardante l’acquisto di un trattore.
Nella motivazione del provvedimento impugnato l’Amministrazione ha evidenziato che: A) ai sensi dell’art. 7 dell’Avviso pubblico «i soggetti destinatari dei finanziamenti di cui al presente Avviso, a pena di esclusione, dovranno essere assoggettati e in regola con gli obblighi assicurativi e contributivi di cui al Documento unico di regolarità contributiva (DURC)… Tale requisito è richiesto sia per i lavoratori subordinati che per i soci che svolgono attività lavorativa a favore dell’impresa, anche se iscritti alle gestioni separate Inps. Per questi ultimi il requisito di regolarità e assoggettamento è richiesto anche in relazione agli obblighi contributivi che gli stessi devono assolvere in proprio, con riferimento all’attività di impresa oggetto del finanziamento.» ; B) la società ricorrente è composta da due soci; C) di essi solo uno è coltivatore diretto, mentre l’altro esercita l’attività di artigiano in un ambito totalmente diverso da quello oggetto dello specifico intervento; D) detta società non ha una propria posizione aperta presso l’INPS; E) i destinatari del finanziamento oggetto dell’Avviso sono solo le imprese, comprese quelle agricole, purché titolari di un rapporto assicurativo INPS per le attività produttive oggetto dello specifico intervento.
2. Di tale provvedimento la società ricorrente ha chiesto l’annullamento con ricorso notificato in data 7 luglio 2025 e depositato in data 13 luglio 2025, cui accede un’istanza cautelare deducendo:
«1) Violazione e falsa applicazione della lex specialis (artt. 3, 6, 7, 11 e 19 dell’Avviso pubblico ISI 2023 e dell’allegato 5) – Violazione e falsa applicazione di legge (d.p.r. n.1124/1965 e d.lgs. n.375/1993) – Violazione di legge (artt. 3 e 6 della l. 241/1990) – Eccesso di potere per difetto di istruttoria e per travisamento dei fatti – Eccesso di potere per illogicità e/o contraddittorietà e/o irragionevolezza della motivazione – Violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione.»
La società ricorrente deduce che: A) il socio AN ZZ è iscritto come coltivatore diretto alla corrispondente gestione INPS–INAIL ed è in regola dal punto di vista della contribuzione previdenziale e assicurativa; B) il socio IO ZZ è iscritto alla diversa «Gestione Artigiana INPS» ; C) la società agricola ricorrente non ha una propria autonoma posizione previdenziale presso l’INPS perché non ha lavoratori dipendenti; D) la società risulta comunque coperta ai fini INPS-INAIL per le attività svolte tramite il socio coltivatore diretto; E) tale conclusione trova conferma nel tenore letterale sia dell’ «Avviso pubblico ISI 2023» sia del successivo «Avviso pubblico ISI 2024» ; F) l’interpretazione data dall’INAIL crea un’ingiustificata disparità di trattamento tra imprese agricole operanti con soci lavoratori e imprese che hanno dipendenti;
«2) Violazione e falsa applicazione della lex specialis (art. 1 dell’avviso pubblico ISI 2023) – Violazione e falsa applicazione di legge (art.11, comma 5, del d.lgs. 81/2008) –Violazione di legge (artt.1 e 3 della l.241/1990) – Eccesso di potere per sviamento» perché la mancata ammissione al finanziamento contrasta con la finalità sottesa all’ «Avviso pubblico ISI 2023» di erogare contributi destinati alle micro, piccole e medie imprese per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
Al ricorso accede un’istanza risarcitoria.
3. Si è costituito in giudizio l’INAIL resistendo al ricorso.
4. Alla camera di consiglio del 4 settembre 2025 la parte ricorrente ha rinunciato alla domanda cautelare, riservandosi di depositare un’istanza di prelievo per la sollecita fissazione dell’udienza pubblica.
All’udienza pubblica del 26 febbraio 2026, in vista della quale le parti si sono scambiate memorie (anche di replica da parte della ricorrente), il ricorso è passato in decisione, come da separato verbale.
DIRITTO
1. Il ricorso non può essere accolto.
2. In premessa allo scrutinio del primo motivo, osserva il Collegio che il provvedimento impugnato è plurimotivato, atteso che si fonda su due presupposti tra loro distinti, e cioè: A) sul fatto che la società agricola ricorrente non è titolare di un rapporto assicurativo INPS per l’attività oggetto dell’intervento; B) sul fatto che il socio IO ZZ è iscritto alla «Gestione Artigiana INPS» ma non anche alla gestione INPS dei lavoratori in agricoltura.
2.1. Fatta questa premessa non giova alla ricorrente dedurre che l’ «Avviso pubblico ISI 2023» non condiziona l’accesso al contributo alla titolarità in capo alle imprese agricole prive di dipendenti di un rapporto assicurativo INPS per l’attività oggetto dell’intervento.
L’argomento difensivo, per quanto fondato (cfr. TAR Veneto, sez. IV, 20 febbraio 2026, n. 443 e n. 444), è inidoneo a sostenere la domanda di annullamento del provvedimento impugnato, atteso che lo stesso è suscettibile di reggere anche sulla sola base della motivazione riguardante la mancata iscrizione del socio IO ZZ alla gestione agricola dell’INPS.
L’art. 7 dell’ «Avviso pubblico ISI 2023 » prevede che: A) i soci che svolgono attività lavorativa a favore dell’impresa, anche se iscritti alle gestioni separate INPS, devono essere in regola con gli obblighi contributivi; B) essi devono assolvere a tali obblighi contributivi (i) in proprio e (ii) con riferimento all’attività di impresa oggetto del finanziamento.
Ciò significa che, ai fini dell’accesso al contributo oggetto di tale «Avviso» , i soci lavoratori delle imprese agricole che hanno partecipato a tale procedura indetta dall’INAIL devono essere iscritti alla gestione «agricola» dell’INPS.
Tale requisito è del tutto coerente con quanto prescrive l’art. 1, comma 5- bis , del D.Lgs. 29 marzo 2004 n. 99, secondo cui “l’imprenditore agricolo professionale persona fisica, anche ove socio di società di persone o cooperative, ovvero amministratore di società di capitali, deve iscriversi nella gestione previdenziale ed assistenziale per l’agricoltura” (cfr. la sentenza del TAR Veneto n. 444 del 2026).
Alla luce di tali coordinate ermeneutiche, risulta corretta la decisione dell’INAIL di non ammettere al finanziamento la società ricorrente perché: A) essa, nella propria domanda, ha indicato il sig. IO ZZ come socio lavoratore; B) quest’ultimo non è iscritto alla gestione «agricola» dell’INPS; C) tale carenza non è sanata dal fatto che l’altro socio, AN ZZ, è iscritto a tale gestione.
Per tali ragioni, il primo motivo di ricorso va disatteso.
3. Con il secondo motivo di ricorso viene dedotto che il provvedimento impugnato è illegittimo perché contrasta con la finalità indicata all’art. 1 dell’Avviso di «abbattere in misura significativa le emissioni inquinanti e, in concomitanza, conseguire la riduzione del livello di rumorosità o del rischio infortunistico o di quello derivante dallo svolgimento di operazioni manuali» .
Il motivo è infondato.
L’ «Avviso pubblico ISI 2023 » richiede, per l’accoglimento della domanda di finanziamento, che siano soddisfatti: A) i requisiti di natura oggettiva previsti nello stesso «Avviso» , tra i quali è compresa la rispondenza dell’intervento proposto alla menzionata finalità indicata all’art. 1); B) i requisiti di natura soggettiva, facenti capo agli operatori economici richiedenti.
Di conseguenza, il solo possesso dei requisiti oggettivi non permette di accogliere la domanda stessa qualora il soggetto interessato manchi, in tutto in parte, dei requisiti di tipo soggettivo che l’ «Avviso» prevede.
Nel caso concreto questi ultimi, come detto, difettano, stante la mancata iscrizione del socio lavoratore IO ZZ nella gestione «agricola» dell’INPS.
4. Va respinta la domanda risarcitoria atteso che l’acclarata legittimità dell’azione amministrativa esclude che il pregiudizio lamentato dalla parte ricorrente sia qualificabile come «danno ingiusto» fonte di responsabilità.
5. In conclusione, il ricorso - compresa la domanda risarcitoria - non può essere accolto in considerazione dell’infondatezza dei motivi ai quali si affida.
Le spese del giudizio possono essere integralmente compensate tra le parti per la novità della questione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 26 febbraio 2026 con l’intervento dei magistrati:
Ida IO, Presidente
Francesco Avino, Primo Referendario
AN LA, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AN LA | Ida IO |
IL SEGRETARIO