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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 16/06/2025, n. 2356 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2356 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza
composta dai magistrati:
1. dr. Rosa Bernardina Cristofano Presidente rel.
2.dr . Laura Scarlatelli Consigliere
3. dr. Laura Laureti Consigliere
A seguito di trattazione scritta , riunita in camera di consiglio, ha pronunciato in grado di appello all'esito della riserva di cui all'udienza del 9 giugno 2025 la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3029/2023 r. g. sezione lavoro, vertente
TRA
(C.F. ), con sede in Roma alla via Ciro il Grande n. 21, in Pt_1 P.IVA_1 persona del Presidente e legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Paola Massafra (C.F. – PEC C.F._1
t - fax 06/59058911) dell'Avvocatura Email_1 dell'Istituto, giusta procura generale alle liti per atto Notar del Persona_1
23/1/23 rep.37590 racc.713, e con lo stesso elettivamente domiciliato, ai fini del presente giudizio, presso l'Avvocatura INPS sita in Napoli alla via A.De Gasperi n.55
- appellante
CONTRO
nata a [...] il [...] ed ivi residente in Controparte_1 contrada Fontana Marinara n. 58 C.F. rapp.to e difeso CodiceFiscale_2 dall' Avv. Cesare Soriano, nato a [...] il [...], C.F._3
con studio in Caserta alla Via F. Renella n. 32 - fax 0823/352517-
[...] giusta mandato che si allega separatamente al presente ricorso d'appello - il quale elegge domicilio presso la cancelleria della Corte di Appello Sez. Lavoro. Si rappresenta che tutte le comunicazioni devono essere inviate all'indirizzo di posta certificata: Email_2
- appellata
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 1187 depositata in data 7/6/23 dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Sezione Lavoro, non notificata.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 442 cpc depositato in data 30.04.2020 presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ,Sezione Lavoro, – premesso di Controparte_1 essere titolare della pensione di reversibilità cat. SO n. 20056476– conveniva in giudizio l' esponendo di aver presentato in data 04/11/2016 domanda di Pt_1 riconoscimento degli ANF e che l'istanza era stata rigettata. Precisava altresì, di essere portatore delle seguenti patologie: “diabete mellito, obesita', cardiopatia ischemico-ipertensiva in scompenso, esiti di infarto del miocardio trattato con ptca, spondilo artrosi con discopatie, sindrome ansioso-depressiva, cerebrovasculopatia in aterosclerosi generalizzata”. Concludeva chiedendo l'accertamento e la condanna dell'Istituto al pagamento degli ANF con decorrenza dalla data della domanda amministrativa o in subordine dal riconoscimento giudiziale, tenuto conto che era affetta da infermità
o difetti fisici tali da determinare l'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro, oltre interessi legali con vittoria di spese. L' si costituiva in giudizio contestando la domanda e chiedendone il rigetto Pt_1 con ogni conseguenza di legge. Con la sentenza in epigrafe indicata il Tribunale adito accoglieva la domanda e dichiarava il diritto della ricorrente a percepire gli assegni per il nucleo familiare a decorrere dall' 1.06.2019, con condanna dell' al pagamento Controparte_2 di quanto a detto titolo dovuto, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria e spese di lite. Avverso detta pronuncia ha interposto tempestivo gravame l' con atto Pt_1 depositato presso l'intestata Corte territoriale in data 7.12.2023 deducendo:
1) omessa pronuncia sulla eccepita inammissibilità della domanda per intervenuta decadenza annuale ex art.4 DL n.384/92 conv. in L.n.438/92, con conseguente violazione dell'art.112 c.pc;.
2) erronea valutazione circa la sussistenza del requisito sanitario richiesto dalla legge ovvero l'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro che deve sussistere in concreto e deve essere provato,non essendo sufficiente il richiamo effettuato dal primo giudice alla CTU medico legale resa nel giudizio RG n.2105/19, deciso con sentenza n.2001/21. Chiedeva ,pertanto , in riforma dell'impugnata sentenza di rigettare la domanda formulata in prime cure dall'assistita ; vinte le spese del doppio grado . Instaurato nuovamente il contraddittorio si costituiva parte appellata resistendo
, con varie argomentazioni , al gravame di cui chiedeva il rigetto;
vinte le spese del grado con attribuzione.
Disposta la trattazione scritta ed acquisite le note di parte, all'odierna udienza, come “sostituita” ex art. 127 ter c.p.c. la Corte ha riservato la causa in decisione.
La Corte giudica l'appello infondato per le ragioni che si vanno ad esporre.
Con riferimento al primo motivo di gravame , in ordine al quale effettivamente il primo giudice ha omesso di pronunciarsi , ritiene la Corte che il ricorso giudiziario sia assolutamente tempestivo e che alcuna decadenza si sia verificata . Ed invero l'odierna parte appellata ebbe a presentare la domanda amm/va per cui è causa in data 4.11.2016 ; entro 90 giorni (così come si legge anche nella reiezione dell' del 21/11/2016,) la presentò il Pt_1 CP_1 ricorso al Comitato Provinciale e precisamente in data 13.2.2017; il ricorso Pt_1 giudiziario veniva depositato in il 30/04/2020 e dunque entro tre anni dalla risposta del intervenuta in data 21/06/2017 (cfr. reiezione Controparte_3 del 21/11/2016). Il motivo va , dunque , disatteso.
Con il secondo motivo di gravame, parte appellante censura la sentenza per non aver il Tribunale compiuto un accertamento in concreto della sussistenza delle condizioni sanitarie ai fini del beneficio per cui è causa , ossia dell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro ,a mezzo nuova CTU essendo insufficiente quella espletata in altro giudizio.
Anche tale motivo è destituito di ogni fondamento .
Mette conto osservare che ,nelle more del giudizio, l'odierna appellata in altro procedimento è stata riconosciuta inabile nella misura del 100% a far data dal mese di Giugno 2019 , in virtù di sentenza pubblicata dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in data 05/07/2021 con perizia medico legale a firma del CTU Dr. per una diagnosi di “cardiopatia in II classe funzionale nyha Per_2 trattata con IMA in soggetto con fibrillazione atriale, artrosi polidistrettuale, obesita, diabete mellito tipo II insulino dipendente, depressione endogena media”. Tali infermità che hanno reso l'odierna appellata inabile al lavoro, hanno anche inevitabilmente comportato la sua assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro. Il Tribunale ha ben illustrato la nozione di inabilità al lavoro ,richiamando il consolidato orientamento della Suprema Corte, secondo cui il concetto di inabilità lavorativa non viene a coincidere con quello di inidoneità a svolgere qualunque tipo di lavoro, ma va inteso come incapacità per l'individuo di dedicarsi ad un lavoro produttivo di adeguato profitto che risulti adatto a consentirgli di provvedere, in modo normale e non usurante, alle proprie esigenze di vita (Cass. Civ, sez. lav., 13 aprile 1981, n. 2204). Pertanto, anche in assenza di invalidità riconosciuta nella misura del 100%, la giurisprudenza di legittimità ha riconosciuto il diritto a percepire la pensione di reversibilità, dovendo l'accertamento del requisito dell'inabilità essere operato in concreto e cioè “avendo riguardo al possibile impiego delle eventuali energie lavorative residue in relazione al tipo d'infermità e alle generali attitudini del soggetto, in modo da verificare, anche nel caso del mancato raggiungimento di una riduzione del 100% dell' astratta capacità di lavoro, la permanenza di una capacità dello stesso di svolgere attività idonee nel quadro dell'art 36 Cost. e tali da procurare una fonte di guadagno non simbolico” (Cass. Civ., sez. lav., 9 luglio 2004, n. 12765). In conclusione, ha ritenuto il primo giudice che la persona inabile non è necessariamente un soggetto non in grado di svolgere qualsiasi attività lavorativa, sia di natura subordinata che autonoma, e quindi di disimpegnare ogni e qualsiasi mansione del lavoratore, quanto piuttosto un soggetto che si trova nell'impossibilità materiale di procurarsi in autonomia una fonte di guadagno rispettosa dei parametri costituzionali. Pertanto , con apprezzamento immune da censure , il Tribunale, sulla base di un attento esame della documentazione versata in atti e delle risultanze della CTU medico legale espletate nell'altro giudizio, ha ritenuto che la ricorrente fosse affetta da una pluralità di patologie particolarmente gravi, croniche ed invalidanti che unitamente all'avanzata età anagrafica, erano sufficienti a concludere che la stessa si trovasse nella assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro a causa di infermità o difetto fisico o mentale. Non coglie nel segno l'ulteriore rilievo dell'Istituto appellante in ordine alla mancata nomina del CTu per l'accertamento delle condizioni sanitarie . In replica si osserva che il Giudice può decidere, qualora sia in possesso di tutti gli elementi utili, anche senza avvalersi di una CTU che il più delle volte è diretta ad un mero approfondimento dei fatti già acquisiti e provati dalle parti nel corso del procedimento;
nel caso di specie , l'espletamento di altra CTU si rilevava assolutamente superflua, attese le esaustive argomentazioni svolte dal primo giudice alla luce delle risultanze peritali acquisite. Ritiene, dunque , la Corte che all'esito dell'esame degli atti di causa, appare appieno condivisibile il governo dell'interpretazione delle norme e l'analisi degli elementi processuali effettuati dal primo giudice. In conclusione la sentenza gravata ha esaminato tutte le circostanze rilevanti ai fini della decisione, svolgendo un iter argomentativo esaustivo, coerente con le emergenze istruttorie acquisite e immune da contraddizioni e vizi logici. Dalle osservazioni in fatto e in diritto sinora esposte, discende quindi, la infondatezza delle censure formulate dall 'appellante e il rigetto del gravame con la conferma dell'impugnata sentenza, assorbita ogni ulteriore doglianza . Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano come da successivo dispositivo. Infine ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater D.P.R. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell' , dell'ulteriore Pt_1 importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte così provvede.
-rigetta l'appello e , per l'effetto , conferma l'impugnata sentenza;
-condanna l' alla refusione , in favore di parte appellata , delle spese del Pt_1 grado che liquida in complessivi euro 1.900,00 oltre rimborso spese generali , Iva e Cpa come per legge con attribuzione .
-Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater D.P.R. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante , dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Napoli, lì 9.6.2025
Il Presidente est. rel.
Dr.ssa Rosa B. Cristofano
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dagli antescritti magistrati in conformità alle prescrizioni di cui al combinato disposto dell'art. 4 del d.l. 29 dicembre, n. 193 convertito con modif. dalla legge 22 febbraio 2010 n. 24 e del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82(CAD), e nel rispetto delle regole tecniche stabilite con d.m. della Giustizia 21 febbraio 2011, n. 44 e succ. modifiche.
composta dai magistrati:
1. dr. Rosa Bernardina Cristofano Presidente rel.
2.dr . Laura Scarlatelli Consigliere
3. dr. Laura Laureti Consigliere
A seguito di trattazione scritta , riunita in camera di consiglio, ha pronunciato in grado di appello all'esito della riserva di cui all'udienza del 9 giugno 2025 la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3029/2023 r. g. sezione lavoro, vertente
TRA
(C.F. ), con sede in Roma alla via Ciro il Grande n. 21, in Pt_1 P.IVA_1 persona del Presidente e legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Paola Massafra (C.F. – PEC C.F._1
t - fax 06/59058911) dell'Avvocatura Email_1 dell'Istituto, giusta procura generale alle liti per atto Notar del Persona_1
23/1/23 rep.37590 racc.713, e con lo stesso elettivamente domiciliato, ai fini del presente giudizio, presso l'Avvocatura INPS sita in Napoli alla via A.De Gasperi n.55
- appellante
CONTRO
nata a [...] il [...] ed ivi residente in Controparte_1 contrada Fontana Marinara n. 58 C.F. rapp.to e difeso CodiceFiscale_2 dall' Avv. Cesare Soriano, nato a [...] il [...], C.F._3
con studio in Caserta alla Via F. Renella n. 32 - fax 0823/352517-
[...] giusta mandato che si allega separatamente al presente ricorso d'appello - il quale elegge domicilio presso la cancelleria della Corte di Appello Sez. Lavoro. Si rappresenta che tutte le comunicazioni devono essere inviate all'indirizzo di posta certificata: Email_2
- appellata
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 1187 depositata in data 7/6/23 dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Sezione Lavoro, non notificata.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 442 cpc depositato in data 30.04.2020 presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ,Sezione Lavoro, – premesso di Controparte_1 essere titolare della pensione di reversibilità cat. SO n. 20056476– conveniva in giudizio l' esponendo di aver presentato in data 04/11/2016 domanda di Pt_1 riconoscimento degli ANF e che l'istanza era stata rigettata. Precisava altresì, di essere portatore delle seguenti patologie: “diabete mellito, obesita', cardiopatia ischemico-ipertensiva in scompenso, esiti di infarto del miocardio trattato con ptca, spondilo artrosi con discopatie, sindrome ansioso-depressiva, cerebrovasculopatia in aterosclerosi generalizzata”. Concludeva chiedendo l'accertamento e la condanna dell'Istituto al pagamento degli ANF con decorrenza dalla data della domanda amministrativa o in subordine dal riconoscimento giudiziale, tenuto conto che era affetta da infermità
o difetti fisici tali da determinare l'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro, oltre interessi legali con vittoria di spese. L' si costituiva in giudizio contestando la domanda e chiedendone il rigetto Pt_1 con ogni conseguenza di legge. Con la sentenza in epigrafe indicata il Tribunale adito accoglieva la domanda e dichiarava il diritto della ricorrente a percepire gli assegni per il nucleo familiare a decorrere dall' 1.06.2019, con condanna dell' al pagamento Controparte_2 di quanto a detto titolo dovuto, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria e spese di lite. Avverso detta pronuncia ha interposto tempestivo gravame l' con atto Pt_1 depositato presso l'intestata Corte territoriale in data 7.12.2023 deducendo:
1) omessa pronuncia sulla eccepita inammissibilità della domanda per intervenuta decadenza annuale ex art.4 DL n.384/92 conv. in L.n.438/92, con conseguente violazione dell'art.112 c.pc;.
2) erronea valutazione circa la sussistenza del requisito sanitario richiesto dalla legge ovvero l'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro che deve sussistere in concreto e deve essere provato,non essendo sufficiente il richiamo effettuato dal primo giudice alla CTU medico legale resa nel giudizio RG n.2105/19, deciso con sentenza n.2001/21. Chiedeva ,pertanto , in riforma dell'impugnata sentenza di rigettare la domanda formulata in prime cure dall'assistita ; vinte le spese del doppio grado . Instaurato nuovamente il contraddittorio si costituiva parte appellata resistendo
, con varie argomentazioni , al gravame di cui chiedeva il rigetto;
vinte le spese del grado con attribuzione.
Disposta la trattazione scritta ed acquisite le note di parte, all'odierna udienza, come “sostituita” ex art. 127 ter c.p.c. la Corte ha riservato la causa in decisione.
La Corte giudica l'appello infondato per le ragioni che si vanno ad esporre.
Con riferimento al primo motivo di gravame , in ordine al quale effettivamente il primo giudice ha omesso di pronunciarsi , ritiene la Corte che il ricorso giudiziario sia assolutamente tempestivo e che alcuna decadenza si sia verificata . Ed invero l'odierna parte appellata ebbe a presentare la domanda amm/va per cui è causa in data 4.11.2016 ; entro 90 giorni (così come si legge anche nella reiezione dell' del 21/11/2016,) la presentò il Pt_1 CP_1 ricorso al Comitato Provinciale e precisamente in data 13.2.2017; il ricorso Pt_1 giudiziario veniva depositato in il 30/04/2020 e dunque entro tre anni dalla risposta del intervenuta in data 21/06/2017 (cfr. reiezione Controparte_3 del 21/11/2016). Il motivo va , dunque , disatteso.
Con il secondo motivo di gravame, parte appellante censura la sentenza per non aver il Tribunale compiuto un accertamento in concreto della sussistenza delle condizioni sanitarie ai fini del beneficio per cui è causa , ossia dell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro ,a mezzo nuova CTU essendo insufficiente quella espletata in altro giudizio.
Anche tale motivo è destituito di ogni fondamento .
Mette conto osservare che ,nelle more del giudizio, l'odierna appellata in altro procedimento è stata riconosciuta inabile nella misura del 100% a far data dal mese di Giugno 2019 , in virtù di sentenza pubblicata dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in data 05/07/2021 con perizia medico legale a firma del CTU Dr. per una diagnosi di “cardiopatia in II classe funzionale nyha Per_2 trattata con IMA in soggetto con fibrillazione atriale, artrosi polidistrettuale, obesita, diabete mellito tipo II insulino dipendente, depressione endogena media”. Tali infermità che hanno reso l'odierna appellata inabile al lavoro, hanno anche inevitabilmente comportato la sua assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro. Il Tribunale ha ben illustrato la nozione di inabilità al lavoro ,richiamando il consolidato orientamento della Suprema Corte, secondo cui il concetto di inabilità lavorativa non viene a coincidere con quello di inidoneità a svolgere qualunque tipo di lavoro, ma va inteso come incapacità per l'individuo di dedicarsi ad un lavoro produttivo di adeguato profitto che risulti adatto a consentirgli di provvedere, in modo normale e non usurante, alle proprie esigenze di vita (Cass. Civ, sez. lav., 13 aprile 1981, n. 2204). Pertanto, anche in assenza di invalidità riconosciuta nella misura del 100%, la giurisprudenza di legittimità ha riconosciuto il diritto a percepire la pensione di reversibilità, dovendo l'accertamento del requisito dell'inabilità essere operato in concreto e cioè “avendo riguardo al possibile impiego delle eventuali energie lavorative residue in relazione al tipo d'infermità e alle generali attitudini del soggetto, in modo da verificare, anche nel caso del mancato raggiungimento di una riduzione del 100% dell' astratta capacità di lavoro, la permanenza di una capacità dello stesso di svolgere attività idonee nel quadro dell'art 36 Cost. e tali da procurare una fonte di guadagno non simbolico” (Cass. Civ., sez. lav., 9 luglio 2004, n. 12765). In conclusione, ha ritenuto il primo giudice che la persona inabile non è necessariamente un soggetto non in grado di svolgere qualsiasi attività lavorativa, sia di natura subordinata che autonoma, e quindi di disimpegnare ogni e qualsiasi mansione del lavoratore, quanto piuttosto un soggetto che si trova nell'impossibilità materiale di procurarsi in autonomia una fonte di guadagno rispettosa dei parametri costituzionali. Pertanto , con apprezzamento immune da censure , il Tribunale, sulla base di un attento esame della documentazione versata in atti e delle risultanze della CTU medico legale espletate nell'altro giudizio, ha ritenuto che la ricorrente fosse affetta da una pluralità di patologie particolarmente gravi, croniche ed invalidanti che unitamente all'avanzata età anagrafica, erano sufficienti a concludere che la stessa si trovasse nella assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro a causa di infermità o difetto fisico o mentale. Non coglie nel segno l'ulteriore rilievo dell'Istituto appellante in ordine alla mancata nomina del CTu per l'accertamento delle condizioni sanitarie . In replica si osserva che il Giudice può decidere, qualora sia in possesso di tutti gli elementi utili, anche senza avvalersi di una CTU che il più delle volte è diretta ad un mero approfondimento dei fatti già acquisiti e provati dalle parti nel corso del procedimento;
nel caso di specie , l'espletamento di altra CTU si rilevava assolutamente superflua, attese le esaustive argomentazioni svolte dal primo giudice alla luce delle risultanze peritali acquisite. Ritiene, dunque , la Corte che all'esito dell'esame degli atti di causa, appare appieno condivisibile il governo dell'interpretazione delle norme e l'analisi degli elementi processuali effettuati dal primo giudice. In conclusione la sentenza gravata ha esaminato tutte le circostanze rilevanti ai fini della decisione, svolgendo un iter argomentativo esaustivo, coerente con le emergenze istruttorie acquisite e immune da contraddizioni e vizi logici. Dalle osservazioni in fatto e in diritto sinora esposte, discende quindi, la infondatezza delle censure formulate dall 'appellante e il rigetto del gravame con la conferma dell'impugnata sentenza, assorbita ogni ulteriore doglianza . Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano come da successivo dispositivo. Infine ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater D.P.R. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell' , dell'ulteriore Pt_1 importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte così provvede.
-rigetta l'appello e , per l'effetto , conferma l'impugnata sentenza;
-condanna l' alla refusione , in favore di parte appellata , delle spese del Pt_1 grado che liquida in complessivi euro 1.900,00 oltre rimborso spese generali , Iva e Cpa come per legge con attribuzione .
-Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater D.P.R. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante , dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Napoli, lì 9.6.2025
Il Presidente est. rel.
Dr.ssa Rosa B. Cristofano
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dagli antescritti magistrati in conformità alle prescrizioni di cui al combinato disposto dell'art. 4 del d.l. 29 dicembre, n. 193 convertito con modif. dalla legge 22 febbraio 2010 n. 24 e del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82(CAD), e nel rispetto delle regole tecniche stabilite con d.m. della Giustizia 21 febbraio 2011, n. 44 e succ. modifiche.