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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 13/11/2025, n. 4554 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4554 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PALERMO
SECONDA SEZIONE CIVILE
in persona del Giudice, Dott. Stefano Sajeva, in funzione di giudice unico, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
(ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.)
nella causa civile iscritta al n° 2009 del Registro Generale
Affari Contenziosi dell'anno 2022, pendente tra
(C.F.: ), Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Emanuele
Randazzo, che lo rappresenta e difende in giudizio, giusta procura in calce alla citazione.
ATTORE
e
(C.F.: e Controparte_1 C.F._2 [...]
(C.F. ), entrambi Parte_2 C.F._3
n.q. di eredi legittimi di , nata a [...] il Persona_1
Tribunale di Palermo Sezione II Civile
4.6.1950 e deceduta in Palermo il 6.5.2021, elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. Francesco Bruno, che li rappresenta e difende, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
CONVENUTI
e nei confronti
(C.F. ) Controparte_2 C.F._4
residente in [...].
CONTUMACE
FATTI CONTROVERSI
1. Con atto di citazione, ritualmente notificato l'11.2.2022, il sig. allegava: (i) di essere proprietario di una Parte_1
unità immobiliare sita nella via Umberto I n. 29 in RE (PA),
confinante con altra, sito nella medesima via al civico n. 27, già di proprietà della sig.ra e oggi degli odierni Persona_1
convenuti; (ii) che, nel 2021, i convenuti hanno eseguito lavori di straordinaria manutenzione nel loro immobile, consistiti nel rifacimento dei bagni, nel rifacimento dell'impianto elettrico, nello svellimento dei tubi di eduzione e scarico e, infine, nella ripavimentazione degli ambienti;
(iii) che l'esecuzione di tali lavori,
oltre ad aver causato un indebolimento permanente della struttura muraria del suo immobile in violazione dell'art. 1120, ultimo comma, c.c., sarebbe avvenuta in spregio alla disciplina delle distanze legali ex artt. 889, co. 2, c.c.
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1.1 Sulla base di tali premesse, l'attore chiedeva al Tribunale di condannare i convenuti all'eliminazione dei pezzi sanitari del bagno, con le relative tubazioni di eduzione e scarico, realizzati nell'immobile di loro proprietà e, comunque, al loro arretramento fino alla distanza di almeno un metro dal muro di confine dell'immobile attoreo, con ricostruzione delle porzioni di muro comune illegittimamente escavate.
1.2 Con comparsa di costituzione del 10.5.2022, i convenuti chiedevano il rigetto delle domande dell'attore, allegando che: (i) i lavori dalla loro dante causa avevano interessato solo il bagno del terzo piano dell'edificio ed erano consistiti nella mera sostituzione delle tubature e dei sanitari allocati nel medesimo punto di quelli già esistenti;
(ii) il loro immobile e quello dell'attore condividono un muro divisorio solo fino al secondo piano dell'edificio sito in via
Umberto I n. 27, sicché la tubazione collocata al terzo piano insiste su una porzione di muro appartenente a loro in via esclusiva;
(iii)
nel caso di specie, non troverebbe applicazione l'art. 1120, ult.
comma, c.c., non essendo dette tubazioni allocate su parti in comunione;
(iv) allo stesso modo, non sussisterebbe alcuna violazione della disciplina delle distanze legali ex art. 889, co. 2, c.c.,
in quanto la Controparte avrebbe sopraelevato il tetto di almeno un metro, avvicinandosi così all'impianto idrico del bagno del terzo piano;
(v) detti lavori avrebbero, peraltro, cagionato alcune visibili lesioni nella parete del vano scala dell'immobile di loro proprietà a causa dell'apposizione delle teste delle nuove travi.
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1.2.1 I convenuti, inoltre, eccepivano: (i) in via subordinata, di essere titolari di una servitù di acquedotto, costituitasi per destinazione del padre di famiglia ex art. 1062 c.c., atteso che entrambi gli immobili, pervenuti loro per successione ereditaria,
appartenevano ai loro genitori;
(ii) in via ulteriormente subordinata,
di avere usucapito detta servitù di acquedotto, in ragione del loro possesso ultraventennale.
1.2.2. Infine, in via riconvenzionale, i convenuti chiedevano di condannare l'attore al ripristino dello status quo ante dell'immobile o al risarcimento dei danni patiti a seguito delle predette opere di sopraelevazione del tetto, nonché alla rimozione della canna fumaria installata dall'attore sul proprio immobile in violazione delle distanze legali consentite dal Regolamento edilizio del
Comune di RE, oltre al risarcimento del relativo danno.
1.3 Non si costitutiva in giudizio, invece, il sig. CP_2
, seppur regolarmente citato.
[...]
1.4 Verificato l'avveramento della condizione di procedibilità
del tentativo di mediazione obbligatoria, la causa, nella contumacia del sig. istruita mediante interrogatorio Controparte_2
formale delle parti ed escussione testimoniale, nonché tramite l'espletamento di consulenza tecnica d'ufficio, perveniva in decisione all'udienza dell'11.11.2025 sulle conclusioni rese oralmente dalle parti.
MERITO DELLA LITE
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2. Le domande proposte da Parte attrice devono essere rigettate, per le ragioni appresso indicate.
2.1 Come anticipato, il sig. allega che, Parte_1
nel 2021, i convenuti hanno eseguito dei lavori di straordinaria manutenzione nel loro immobile, consistiti, fra l'altro, nel rifacimento dei bagni, in violazione della disciplina delle distanze legali ex art. 889, co. 2, c.c.
Sul punto, va preliminarmente osservato che l'art. 889, co. 2,
c.c. dispone, in materia di “distanze per pozzi, cisterne, fosse e tubi”, che “per i tubi d'acqua pura o lurida, per quelli di gas e simili e loro diramazioni deve osservarsi la distanza di almeno un metro dal confine”.
Tale distanza di almeno un metro si riferisce alla condutture che abbiano un flusso costante di sostanze liquide o gassose e,
conseguentemente, comportino un permanente pericolo per l'immobile del vicino, in relazione alla natura possibilità di trasudamenti e infiltrazioni (cfr. Cass. n. 4089/79).
Ora, nel caso di specie, gli esiti dell'istruttoria tecnica, trasfusa nella relazione depositata dal dott. in atti il Persona_2
26.6.2025, permettono di affermare che i lavori eseguiti sulle tubazioni del bagno del terzo piano del predetto immobile, sito in
RE (PA) via Umberto I n. 27, hanno avuto ad oggetto una porzione di muro di proprietà esclusiva dei convenuti, che neppure confina con quello dell'attore.
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Ciò in quanto, in assenza di altro titolo dominicale, a norma dell'art. 880 c.c., si deve ritenere che il muro divisorio tra gli immobili di proprietà delle parti sia tra loro in comunione soltanto sino al secondo piano del predetto immobile, ossia sino al punto in cui l'edificio, identificato al n. civico 27, comincia ad essere più alto rispetto a quello sito al civico n. 29.
Da ciò discende che, nell'esecuzione dei lavori attinenti le tubazioni relative al bagno del terzo piano del predetto immobile, i convenuti medesimi non avrebbero dovuto osservare la relativa disciplina delle distanze legali di cui all'art. 889 c.c.
Con riguardo, invece, al bagno di cui al secondo piano – al quale è equiparabile a quello di cui al primo piano, non ispezionato dal C.t.u. ma che è ragionevole presumere (in assenza di contrari elementi) sia nella medesima condizione – l'ausiliario ha evidenziato che seppure il medesimo “non rispetta le distanze previste dall'art. 889 c.c. in quanto i sanitari e le relative tubazioni di adduzione e scarico sono posizionate sulla parete comune con l'attore”, tuttavia “da planimetria catastale e viste le braghe che adducono alla colonna di scarico, è evidente che i wc siano stati sempre nei vani attuali e le tubazioni di scarico siano sempre fuoriuscite dal medesimo posto” (pag. 7 elaborato tecnico).
Si deve, pertanto, ritenere, in adesione alle convincenti ed esaustive valutazioni tecniche del C.t.u. (cfr., sulla motivazione per relationem, Cass. n. 6328 del 2019, secondo la quale “non incorre nel vizio di carenza di motivazione la sentenza che recepisca per
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relationem le conclusioni e i passi salienti di una relazione di consulenza tecnica d'ufficio di cui dichiari di condividere il merito”), che le tubazioni e i sanitari in contestazione non sono mai stati spostati dalla loro originaria posizione, sicché il mancato rispetto delle distanze legali non è scaturito da un'attività illecita dei convenuti, i quali si sono, invece, limitati alla loro sostituzione nel medesimo punto in cui si trovavano sin dall'origine della costruzione dell'edificio sito al numero civico n. 27.
Detta circostanza trova, peraltro, conferma, da un lato,
nell'uniformità del prospetto dell'immobile e della relativa braga avente il suo medesimo colore, come evidenziato dall'ausiliario a pag. 7 della sua relazione e, dall'altro, nelle stesse dichiarazioni rese,
in sede di interrogatorio formale, dal sig. (“Ho Controparte_1
solo sostituito i sanitari e le tubature preesistenti, senza innovazioni e senza spostarli. Preciso che il bagno era stato realizzato circa 50
anni fa”) e dalla sig.ra (“Abbiamo dovuto Parte_2
sostituire i sanitari e le tubazioni del bagno del terzo piano per via di una riottura”) e, in sede di escussione testimoniale, dal sig.
(“Io ho visto questi bagni sia prima della Controparte_3
ristrutturazione avvenuta circa nel 2020/2021, e posso dire che i sanitari e le tubature sono stati sostituiti senza essere spostati”) e dal sig. (“Abbiamo sostituito i sanitari compresa Controparte_4
la doccia ma lasciandoli lì dove erano collocate”), come da verbale d'udienza del 30.4.2024.
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Né, d'altra parte, contrariamente a quanto asserito da Parte
attrice, la disposta istruttoria ha consentito di acquisire utili elementi per sostenere che la sostituzione dei predetti sanitari e delle relative tubazioni abbia effettivamente arrecato pregiudizio alla staticità dell'edificio sito in RE (PA) via Umberto I al n. 29,
fatto questo che, peraltro, può ritenersi ragionevolmente inverosimile anche in considerazione della modesta entità delle opere.
Per tali ragioni, si devono pertanto rigettare le domande di
Parte attrice di condanna dei convenuti e, conseguentemente,
devono ritenersi assorbite le eccezioni da costoro spiegate, in via subordinate, in ordine alla prospettata titolarità di una servitù di acquedotto, costituitasi per destinazione del padre di famiglia ex art. 1062 c.c. o per il perfezionamento della fattispecie acquisitiva tramite il loro possesso ultraventennale.
2.2 Si devono, invece, accogliere, soltanto in parte, le domande proposte in via riconvenzionale dai convenuti, per le ragioni appresso indicate.
Secondo la ricostruzione dei convenuti, la Controparte
avrebbe realizzato una canna fumaria sul proprio immobile in violazione delle distanze legali consentite dal Regolamento edilizio del Comune di RE e avrebbe sopraelevato il tetto dell'immobile in questione di almeno un metro, causando, mediante l'innesto nel muro divisorio di alcune travi di legno, talune visibili lesioni nella parete del vano scala dell'immobile di loro proprietà.
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Con riguardo alla predetta canna fumaria, l'ausiliario, senza margine di dubbio, ha chiarito che “la canna fumaria in trattazione non è di pertinenza dell'immobile di via Papa Pio XII civ.29 ma del civ.31. Essa ricade nel terrazzo di 3^ piano censito al Fg.15 p.lla 164
sub 1, facente parte di un immobile di proprietà aliena e non di proprietà di parte attrice” (pag. 12, elaborato peritale).
All'esito di tale consulenza, è emerso, quindi, che la predetta canna fumaria non sia di proprietà di Parte attrice, con la conseguenza che si deve rigettare la domanda dei convenuti di sua condanna alla relativa rimozione o al risarcimento dei danni in ipotesi patiti.
Quanto, invece, ai danni patiti dai convenuti in ragione dell'installazione delle predette travi in legno nel muro divisorio, gli esiti dell'istruttoria tecnica hanno consentito di dimostrare che dette opere, da un lato, hanno osservato “il rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 884 c.c.”, ossia una distanza di cinque centimetri dalla superficie opposta, e, dall'altro, hanno cagionato delle “fessurazioni di lieve entità visibili nella prima rampa della parete destra salendo tra il 2^ e il 3^ piano” (pag. 9, elaborato peritale).
In particolare, secondo l'accurata valutazione del predetto ausiliario, le “fessurazioni sono dovute verosimilmente in via esclusiva alle opere realizzate da parte attrice al piano d'attico ed in particolare alle vibrazioni della parete a causa degli innesti delle travi del corrispondente vano letto dell'attore nel muro comune;
ci si esprime in tal senso in quanto non sono state notate altre
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fessurazioni nell'immobile (…). I danni già prodotti sono le fessurazioni nell'intonaco in una zona lato dx salendo della parete della scala 2^ e 3^. Per la loro rimozione necessita apertura delle fessurazioni, sarcitura delle eventuali lesioni della parete,
formazione di eventuale intonaco e tinteggiatura dell'intera rampa.
Il costo presunto, compreso ogni onere è di circa €.1.500” (pagg. 11-
12, elaborato citato).
Sulla base della predetta istruttoria, è, dunque, emerso che l'installazione delle predette travi, seppure realizzata in conformità
alle prescrizioni di cui all'art. 884 c.c., abbia cagionato dei danni, sia pure di lieve entità, all'immobile di proprietà dei convenuti.
Ne deriva che, in ragione del disposto di cui all'art. 884, co. 1,
ult. alinea, c.c. – secondo il quale il comproprietario del muro di confine che vi immette delle travi “è tenuto in ogni caso a riparare i danni causati dalle opere compiute” – si deve condannare parte attrice a risarcire per equivalente il relativo danno, il quale ben può
liquidarsi in via equitativa tenendo conto del costo delle opere stimato dal C.t.u. (e non specificamente contestato) ammontante a complessivi euro 1.500,00.
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In ragione dell'esito del giudizio le spese di lite – liquidate ex
D.M. 55/14, aggiornato ai sensi del D.M. 147/2022, tenendo conto del valore della causa (indeterminabile complessità bassa) e applicando i parametri medi per ogni fase in euro 7.615,00 per onorari oltre accessori come per legge – sono compensate tra le parti
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reciprocamente soccombenti nella misura di 2/3 (euro 5.077,00) e poste, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., a carico della parte attrice nella misura di 1/3 (euro 2.538,00), perché soccombente in via prevalente.
Rimangono a carico di ciascuna parte che li ha anticipati gli esborsi (i contributi unificati) reciprocamente sostenuti, e sono poste definitivamente a loro carico (in misura eguale e in solido nei rapporti esterni) i costi della C.t.u., liquidati con separato provvedimento del 25.7.2025.
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I convenuti costituiti, inoltre, devono essere condannati a versare all'entrata di bilancio dello Stato l'importo del contributo unificato dovuto per il giudizio nella misura del doppio atteso:
(i) che l'attrice ha incoato innanzi all'organismo di mediazione
“ il procedimento di mediazione Controparte_5
(come noto condizione di procedibilità del presente giudizio ai sensi dell'art. 5 D.lgs n. 28/10);
(ii) che al primo incontro svoltosi in data 8 aprile 2021 presso i locali del suddetto organismo, il mediatore designato ha attestato l'assenza della parte invitata e regolarmente avvisata;
(iii) che ai sensi dell'art. 12-bis del predetto decreto, “Quando
la mediazione costituisce condizione di procedibilità, il giudice condanna la parte costituita che non ha partecipato al primo incontro senza giustificato motivo al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio”;
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(iv) che il tenore di tale disposizione di legge non sembra lasciare margini di discrezionalità al giudice, il quale è dunque tenuto – una volta ravvisata la mancanza di un motivo che giustifichi l'assenza di una parte al procedimento di mediazione laddove esso sia previsto, come nel caso di specie, quale condizione di procedibilità – ad applicare la predetta sanzione;
(v) che nel caso di specie la mancata partecipazione dei suddetti convenuti, regolarmente avvisati, al primo incontro di mediazione non è stata giustificata dalla presenza di motivi oggettivi.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa,
in accoglimento della domanda proposta da parte attrice, nella spiegata qualità,
RIGETTA le domande spiegate da Parte_1
nei confronti di e Controparte_1 Parte_2 [...]
Controparte_2
ND a pagare a Parte_1 CP_1
e l'importo di euro 1.500,00, per le
[...] Parte_2
ragioni di cui in parte motiva.
COMPENSA per due terzi le spese di lite fra le parti.
ND a rifondere in favore Parte_1
di e il restante un terzo Controparte_1 Parte_2
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spese di lite, che liquida in complessivi euro 2.538,00, oltre accessori come per legge.
PONE definitivamente a carico di entrambe le parti in solido i costi della C.T.U., liquidati con separato decreto e gli esborsi sostenuti per l'iscrizione della causa a ruolo.
ND e a Controparte_1 Parte_2
versare all'Entrata di bilancio dello Stato l'importo pari al doppio del contributo unificato dovuto per l'iscrizione a ruolo della causa.
Così deciso a Palermo, lì 13 novembre 2025.
Il Giudice
Dott. Stefano Sajeva
Minuta scritta dal magistrato ordinario in tirocinio, dott. Salvatore
Casarrubea.
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