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Sentenza 22 gennaio 2025
Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 22/01/2025, n. 325 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 325 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2024/35
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Nona Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice Tiziana De Fazio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. r.g. 35/2024 promossa da:
nata a [...] – Entre IO (Argentina) il 18.9.1961; Parte_1
nato a [...] – Entre IO (Argentina) il 4.3.1993; Controparte_1
nata a [...] – Entre IO (Argentina) il 2.9.1996; Controparte_2 [...]
nata a [...] – Entre IO (Argentina) il 5.6.1998, tutti residenti in [...]– Parte_2
Entre IO (Argentina) in Via Vucetich n. 200 e, ai fini del presente procedimento, elettivamente domiciliati in Pinerolo (TO) – Via del Duomo n. 42, presso lo studio degli avvocati Enrico Rostan
(C.F. PEC ed Erika C.F._1 Email_1
Durando (C.F. , PEC , entrambi C.F._2 Email_2
del Foro di Torino, che li rappresentano e difendono, tanto congiuntamente quanto disgiuntamente come da procura in atti ricorrenti
contro
in persona del Ministro pro tempore Controparte_3
resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Torino
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis Conclusioni di parte ricorrente: “contrariis reiectis, accertare e dichiarare lo status di cittadino italiano iure sanguinis dei ricorrenti: , n. a Parana' – Entre IO Parte_1
(Argentina) il 18.9.1961, , n. a Parana' – Entre IO (Argentina) il Controparte_1
4.3.1993, , n. a Parana' – Entre IO (Argentina) il 2.9.1996, Controparte_2
n. a Parana' – Entre IO (Argentina) il 5.6.1998, Parte_2 in quanto discendenti in linea retta del cittadino italiano e per l'effetto ordinare Persona_1 al , all'Ufficiale di Stato Civile competente e ad ogni altra competente Autorità Controparte_3
amministrativa di procedere alle conseguenti iscrizioni, trascrizioni, registrazioni, annotazioni e comunicazioni di legge anche alle Autorità Consolari;
- in via istruttoria, ove necessario alla luce di eventuali difese avversarie, ordinare ex art. 210 cpc al Ministero degli Affari Esteri Italiani e alla
Rappresentanza Diplomatica e Consolare Italiana in Argentina l'esibizione delle certificazioni di mancata rinuncia della cittadinanza italiana da parte dei ricorrenti e dei loro ascendenti, oppure richiedere ex art. 213 cpc alle medesime Amministrazioni Pubbliche informazioni scritte relative a tali certificazioni;
- spese come per legge.”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., ritualmente notificato, i ricorrenti convenivano in giudizio il chiedendo di accertare e dichiarare il loro status di cittadini italiani iure Controparte_3
sanguinis, deducendo di essere discendenti del cittadino italiano cittadino Persona_1 italiano nato a [...] il [...], dall'unione di e (cfr. Persona_2 Persona_3
doc. in atti n. 1); il quale sposava in Buenos Aires il 12.3.1889 la cittadina italiana ,(cfr. Persona_4
doc. in atti n. 2) senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana e senza mai naturalizzarsi cittadino argentino, come da certificato rilasciato agli eredi dalla Corte Nazionale Elettorale (Potere Giudiziario della Nazione Argentina) prodotto in copia autentica nonché dotato di Apostille - al pari di tutti i certificati esteri che depositati - nel quale si legge quanto segue: “SI CERTIFICA: Che presso il
Registro Nazionale degli Elettori, nel quale figurano tutti i cittadini argentini, nativi e per opzione maggiorenni di sedici anni e gli argentini naturalizzati dai diciotto anni, non si trova registrato fino alla data il signor o o o o Per_1 Per_1 Per_5 Per_6 Per_7 Persona_8
nato il [...] in [...] – Cuneo – . DECEDUTO.” (cfr. doc. in atti n. 3).
[...] Per_9
Conseguentemente, i ricorrenti chiedevano di ordinare al e, per esso, Controparte_3 all'ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, della cittadinanza. Il non si costituiva in giudizio. Controparte_3
Il Pubblico Ministero nulla opponeva all'accoglimento del ricorso.
All'udienza del 17.01.2024 i ricorrenti insistevano per l'accoglimento del ricorso riportandosi alle conclusioni del proprio atto introduttivo.
***
Preliminarmente va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di Immigrazione,
Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il Tribunale di Torino, ai sensi dall'art. 1 co. 36 e co. 37 L. 206/2021 che ha introdotto all'art. 4, comma 5, del d.l. n. 13/2017, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 46/2017 il seguente periodo: « Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani».
Nel merito ad avviso del Tribunale il ricorso è fondato e deve essere accolto, in quanto sulla base della documentazione in atti, tradotta ed apostillata, risulta provata la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano, nonostante nella linea genealogica figuri un ascendente di sesso femminile, sposata con cittadino straniero e con cui aveva avuto un figlio prima della promulgazione della vigente Costituzione del 1948.
Va osservato che, i ricorrenti deducevano che:
- dall'unione tra nasceva in Buenos Aires il 30.12.1889 Persona_1 Persona_4 [...]
(cfr. doc. in atti n. 4); la quale sposava a Paranà, Entre IO (Argentina) il 11.8.1920 Pt_3 [...]
(cfr. doc. in atti n. 5); Persona_10
- dall'unione tra (Maria) e nasceva a Paranà, Entre IO Parte_3 Persona_10
(Argentina), il 1.8.1926 (cfr. doc. in atti n. 6); Persona_11
- decedeva in Buenos Aires, il giorno 21.12.1929 (cfr. doc. in atti n. 7); Persona_1
- sposava a Paranà – Entre IO (Argentina) il 26.2.1949 (cfr. Persona_11 Per_12
doc. in atti n. 8);
- dall'unione tra e nasceva a Paranà – Entre IO (Argentina) il Persona_11 Per_12
18.9.1961 la ricorrente (cfr. doc. in atti n. 9); la quale si sposava a Parte_1
Paranà – Entre IO (Argentina) il 29.5.1992 con (cfr. doc. in atti n. Persona_13
10); - dall'unione coniugale tra e nascevano a Parte_1 Persona_14
Paranà – Entre IO (Argentina): il 4.3.1993 (cfr. doc. in atti n. 11); il Controparte_1
2.9.1996 (cfr. doc. in atti n. 12); il 5.6.1998 (cfr. Controparte_2 Parte_2
doc. in atti n. 13), ulteriori ricorrenti.
Per_ Inoltre, risulta che nato a [...] il [...], dall'unione di Persona_1 Per_2
e (cfr. doc. in atti n. 1), acquisiva la cittadinanza italiana a seguito della
[...] Persona_3
costituzione del nuovo Stato unitario. Infatti, è pacifico il riconoscimento dei diritti civili e politici propri dell'odierno status civitatis per tutti i regnicoli, ovverosia di coloro che si trovavano nel territorio del Regno Italiano al momento della sua costituzione, nonché tutti gli individui emigrati prima della costituzione del Regno d'Italia, purché deceduti dopo l'Unità. Sul punto, la giurisprudenza è costante e unanime nel ritenere che i nati prima dell'unificazione d'Italia, dovranno essere considerati cittadini italiani, anche se emigrati, a condizione che, al momento in cui lo Stato preunitario di provenienza entrava a far parte del Regno d'Italia, non avessero acquisito la cittadinanza straniera. Infatti, la cittadinanza italiana di eniva dimostrata dal Persona_1
certificato di morte dal quale si evince che l'avo italiano emigrato all'estero nato prima del Regno
d'Italia moriva in data 21.12.1929 e, quindi, dopo l'Unità nazionale (cfr. doc. in atti n. 7) trasmettendo, così, “iure sanguinis” la cittadinanza italiana.
Nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del
1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile e può essere riconosciuto in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano, occorrendo, quale unica condizione, che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti. (cfr. Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 25317 del 24 agosto 2022).
Pertanto, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 91/1992 è cittadino italiano per nascita il figlio di genitori cittadini. In applicazione del predetto principio, il discendente di emigrato italiano, il quale non abbia conseguito la cittadinanza straniera, può rivendicare a sua volta la cittadinanza italiana jure sanguinis.
Da ciò ne deriva la concreta possibilità che i discendenti di seconda, terza e quarta generazione, ed oltre, di emigrati italiani, siano dichiarati cittadini italiani per filiazione.
A tal riguardo, è opportuno richiamare: 1) la sentenza n. 87 del 1975 della Corte Costituzionale con la quale dichiarava l'illegittimità costituzionale dell'art. 10 comma 3 della L. n. 555 del 1912 nella parte in cui prevedeva la perdita automatica della cittadinanza italiana della donna che si univa in matrimonio con un cittadino straniero, senza alcuna dichiarazione dalla quale emergesse la volontà di rinunciarvi;
2) la sentenza della Corte Costituzionale n. 30 del 9 del 1983, che dichiarava incostituzionale l'art. 1 della L. n. 555/1912, per la violazione degli artt. 3 e 29 della Cost., nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino italiano per nascita il figlio di madre cittadina.
Il predetto principio costituzionale di equiparazione tra uomo e donna in materia di cittadinanza, oltre a porre fine ad una profonda discriminazione nei confronti del sesso femminile ed una evidente disuguaglianza morale e giuridica dei coniugi, veniva recepito a livello normativo dapprima con la
Legge n. 123 del 1983, art. 5 -"E' cittadino italiano il figlio minorenne, anche adottivo, di padre cittadino o madre cittadina" -, e successivamente dall'art. 1, lettera a) della Legge n. 91 del 1992, il quale recita, più incisivamente, che "è cittadino italiano per nascita il figlio di padre o di madre cittadini".
Pertanto, possono richiedere il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis anche i discendenti di madre italiana, purché nati dopo il 1° gennaio 1948, data di entrata in vigore della
Costituzione, e a condizione che questa fosse in possesso dello status civitatis al momento della nascita dei figli. Tuttavia, la Corte di cassazione, con una sentenza a Sezioni Unite del 2009, riconosceva il diritto ad ottenere la cittadinanza italiana jure sanguinis in sede giudiziale anche per i discendenti per via materna nati prima del 1948.
Inoltre, le Sezioni Unite, mutando orientamento rispetto alla pronuncia n. 3331 del 2004, stabilivano che, per effetto delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, deve essere riconosciuto il diritto allo “status” di cittadino italiano al richiedente nato all'estero da figlio di donna italiana coniugata con cittadino straniero nel vigore della L. n. 555 del 1912 che sia stata, di conseguenza, privata della cittadinanza italiana a causa del matrimonio.
Ciò detto, per ottenere la cittadinanza italiana ius sanguinis occorrono due requisiti basilari: la discendenza da soggetto italiano, ovvero il dante causa (l'avo emigrato); l'assenza di interruzioni nella trasmissione della cittadinanza. Pertanto, fondamentale è che il richiedente dimostri la mancata naturalizzazione straniera non solo dell'avo italiano, prima della nascita del figlio, ma anche dei suoi discendenti in linea retta, prima della nascita della successiva generazione, fino ad arrivare al richiedente medesimo.
La cittadinanza italiana dell'avo eniva dimostrata, altresì, dall'annotazione Persona_1 inserita nell'atto di morte, dal quale si evince che ra “di sesso maschile di anni Persona_1
89, vedovo, italiano, meccanico, domiciliato nella casa di suo figlio” (cfr. doc. in atti n. 7).
Tuttavia, va rilevato che la trasmissione della cittadinanza italiana “iure sanguinis” dall'avo italiano arebbe stata, in virtù delle leggi dell'epoca, preclusa a causa della mancanza di Persona_1 una “successiva” discendenza paterna. Ma l'art. 1 della L.555/1912 veniva dichiarato incostituzionale dalla nota sentenza della Corte Costituzionale del 9 febbraio 1983 n. 30 che ne dichiarava l'illegittimità costituzionale di tale articolo nella parte in cui non prevedeva che venisse riconosciuto cittadino italiano per nascita anche il figlio di madre cittadina italiana. Tale norma deve intendersi, pertanto, non più vigente nel nostro ordinamento nella parte in cui limitava al solo cittadino di sesso maschile il diritto di trasmettere iure sanguinis la cittadinanza ai propri figli.
Detta normativa impediva, infatti, che la signora , cittadina italiana iure sanguinis, Parte_3
figlia dell'avo italiano, potesse trasmettere la cittadinanza italiana ai propri discendenti. L'illegittima privazione, per effetto di una norma dichiarata incostituzionale, si esaurisce con la perdita non volontaria dovuta al sorgere del vincolo coniugale, ma continua a produrre effetti anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione, in violazione del principio fondamentale della parità tra i sessi e dell'uguaglianza giuridica e morale tra i coniugi, contenuti negli artt. 3 e 29 Cost..
Ciò detto, nel richiamare, sul punto, il costante orientamento giurisprudenziale, oggi, possiamo ritenere, in particolare, che , in quanto cittadina italiana “iure sanguinis”, trasmetteva Parte_3
la cittadinanza al proprio figlio e anche ai relativi discendenti, compresi gli Persona_11
odierni ricorrenti, ovvero, , Parte_1 Controparte_1
, . Controparte_2 Parte_2
È dunque provato che i ricorrenti siano discendenti di un avo italiano, ma che nella linea genealogica figuri un ascendente di sesso femminile, sposata con cittadino straniero e con cui aveva avuto un figlio prima della promulgazione della vigente Costituzione del 1948.
Sussiste, altresì, l'interesse delle ricorrenti ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana dato il passaggio generazionale per linea femminile in epoca precostituzionale.
Infatti, sul punto, si osserva che il problema della sorte di coloro che erano nati prima dell'entrata in vigore della Costituzione, veniva risolto definitivamente dalle sezioni unite con la sent. n. 4466 del
2009, la quale “Pur condividendo il principio dell'incostituzionalità sopravvenuta, secondo il quale la declaratoria d'incostituzionalità delle norme precostituzionali produce effetto soltanto sui rapporti
e le situazioni non ancora esaurite alla data del 1° gennaio 1948, non potendo retroagire oltre
l'entrata in vigore della Costituzione, la Corte afferma che il diritto di cittadinanza in quanto
“status” permanente ed imprescrittibile, salva l'estinzione per effetto di rinuncia da parte del richiedente, è giustiziabile in ogni tempo (anche in caso di pregressa morte dell'ascendente o del genitore dai quali deriva il riconoscimento) per l'effetto perdurante anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione dell'illegittima privazione dovuta alla norma discriminatoria dichiarata incostituzionale”. Pertanto, deve essere accolta la domanda dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_3
Tenuto conto della natura della procedura, come evidenziata dalla giurisprudenza sopra indicata, e non essendovi stata costituzione in giudizio delle altre parti, sussistono giusti motivi per dichiarare irripetibili le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così dispone:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce in capo ai ricorrenti Parte_1
nata a [...] – Entre IO (Argentina) il 18.9.1961;
[...] Controparte_1
nato a [...] – Entre IO (Argentina) il 4.3.1993; nata a Controparte_2
Paranà – Entre IO (Argentina) il 2.9.1996; nata a [...] – Entre IO Parte_2
(Argentina) il 5.6.1998 il diritto alla cittadinanza italiana stante la sussistenza dei presupposti previsti ex lege per tutti i motivi dedotti in narrativa;
- ordina al o, per esso, all'Ufficiale dello Stato civile competente di procedere Controparte_4
alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- dichiara irripetibili le spese del presente giudizio.
Così deciso in Torino, 17 gennaio 2025.
Il giudice unico
Tiziana De Fazio
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Nona Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice Tiziana De Fazio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. r.g. 35/2024 promossa da:
nata a [...] – Entre IO (Argentina) il 18.9.1961; Parte_1
nato a [...] – Entre IO (Argentina) il 4.3.1993; Controparte_1
nata a [...] – Entre IO (Argentina) il 2.9.1996; Controparte_2 [...]
nata a [...] – Entre IO (Argentina) il 5.6.1998, tutti residenti in [...]– Parte_2
Entre IO (Argentina) in Via Vucetich n. 200 e, ai fini del presente procedimento, elettivamente domiciliati in Pinerolo (TO) – Via del Duomo n. 42, presso lo studio degli avvocati Enrico Rostan
(C.F. PEC ed Erika C.F._1 Email_1
Durando (C.F. , PEC , entrambi C.F._2 Email_2
del Foro di Torino, che li rappresentano e difendono, tanto congiuntamente quanto disgiuntamente come da procura in atti ricorrenti
contro
in persona del Ministro pro tempore Controparte_3
resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Torino
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis Conclusioni di parte ricorrente: “contrariis reiectis, accertare e dichiarare lo status di cittadino italiano iure sanguinis dei ricorrenti: , n. a Parana' – Entre IO Parte_1
(Argentina) il 18.9.1961, , n. a Parana' – Entre IO (Argentina) il Controparte_1
4.3.1993, , n. a Parana' – Entre IO (Argentina) il 2.9.1996, Controparte_2
n. a Parana' – Entre IO (Argentina) il 5.6.1998, Parte_2 in quanto discendenti in linea retta del cittadino italiano e per l'effetto ordinare Persona_1 al , all'Ufficiale di Stato Civile competente e ad ogni altra competente Autorità Controparte_3
amministrativa di procedere alle conseguenti iscrizioni, trascrizioni, registrazioni, annotazioni e comunicazioni di legge anche alle Autorità Consolari;
- in via istruttoria, ove necessario alla luce di eventuali difese avversarie, ordinare ex art. 210 cpc al Ministero degli Affari Esteri Italiani e alla
Rappresentanza Diplomatica e Consolare Italiana in Argentina l'esibizione delle certificazioni di mancata rinuncia della cittadinanza italiana da parte dei ricorrenti e dei loro ascendenti, oppure richiedere ex art. 213 cpc alle medesime Amministrazioni Pubbliche informazioni scritte relative a tali certificazioni;
- spese come per legge.”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., ritualmente notificato, i ricorrenti convenivano in giudizio il chiedendo di accertare e dichiarare il loro status di cittadini italiani iure Controparte_3
sanguinis, deducendo di essere discendenti del cittadino italiano cittadino Persona_1 italiano nato a [...] il [...], dall'unione di e (cfr. Persona_2 Persona_3
doc. in atti n. 1); il quale sposava in Buenos Aires il 12.3.1889 la cittadina italiana ,(cfr. Persona_4
doc. in atti n. 2) senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana e senza mai naturalizzarsi cittadino argentino, come da certificato rilasciato agli eredi dalla Corte Nazionale Elettorale (Potere Giudiziario della Nazione Argentina) prodotto in copia autentica nonché dotato di Apostille - al pari di tutti i certificati esteri che depositati - nel quale si legge quanto segue: “SI CERTIFICA: Che presso il
Registro Nazionale degli Elettori, nel quale figurano tutti i cittadini argentini, nativi e per opzione maggiorenni di sedici anni e gli argentini naturalizzati dai diciotto anni, non si trova registrato fino alla data il signor o o o o Per_1 Per_1 Per_5 Per_6 Per_7 Persona_8
nato il [...] in [...] – Cuneo – . DECEDUTO.” (cfr. doc. in atti n. 3).
[...] Per_9
Conseguentemente, i ricorrenti chiedevano di ordinare al e, per esso, Controparte_3 all'ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, della cittadinanza. Il non si costituiva in giudizio. Controparte_3
Il Pubblico Ministero nulla opponeva all'accoglimento del ricorso.
All'udienza del 17.01.2024 i ricorrenti insistevano per l'accoglimento del ricorso riportandosi alle conclusioni del proprio atto introduttivo.
***
Preliminarmente va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di Immigrazione,
Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il Tribunale di Torino, ai sensi dall'art. 1 co. 36 e co. 37 L. 206/2021 che ha introdotto all'art. 4, comma 5, del d.l. n. 13/2017, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 46/2017 il seguente periodo: « Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani».
Nel merito ad avviso del Tribunale il ricorso è fondato e deve essere accolto, in quanto sulla base della documentazione in atti, tradotta ed apostillata, risulta provata la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano, nonostante nella linea genealogica figuri un ascendente di sesso femminile, sposata con cittadino straniero e con cui aveva avuto un figlio prima della promulgazione della vigente Costituzione del 1948.
Va osservato che, i ricorrenti deducevano che:
- dall'unione tra nasceva in Buenos Aires il 30.12.1889 Persona_1 Persona_4 [...]
(cfr. doc. in atti n. 4); la quale sposava a Paranà, Entre IO (Argentina) il 11.8.1920 Pt_3 [...]
(cfr. doc. in atti n. 5); Persona_10
- dall'unione tra (Maria) e nasceva a Paranà, Entre IO Parte_3 Persona_10
(Argentina), il 1.8.1926 (cfr. doc. in atti n. 6); Persona_11
- decedeva in Buenos Aires, il giorno 21.12.1929 (cfr. doc. in atti n. 7); Persona_1
- sposava a Paranà – Entre IO (Argentina) il 26.2.1949 (cfr. Persona_11 Per_12
doc. in atti n. 8);
- dall'unione tra e nasceva a Paranà – Entre IO (Argentina) il Persona_11 Per_12
18.9.1961 la ricorrente (cfr. doc. in atti n. 9); la quale si sposava a Parte_1
Paranà – Entre IO (Argentina) il 29.5.1992 con (cfr. doc. in atti n. Persona_13
10); - dall'unione coniugale tra e nascevano a Parte_1 Persona_14
Paranà – Entre IO (Argentina): il 4.3.1993 (cfr. doc. in atti n. 11); il Controparte_1
2.9.1996 (cfr. doc. in atti n. 12); il 5.6.1998 (cfr. Controparte_2 Parte_2
doc. in atti n. 13), ulteriori ricorrenti.
Per_ Inoltre, risulta che nato a [...] il [...], dall'unione di Persona_1 Per_2
e (cfr. doc. in atti n. 1), acquisiva la cittadinanza italiana a seguito della
[...] Persona_3
costituzione del nuovo Stato unitario. Infatti, è pacifico il riconoscimento dei diritti civili e politici propri dell'odierno status civitatis per tutti i regnicoli, ovverosia di coloro che si trovavano nel territorio del Regno Italiano al momento della sua costituzione, nonché tutti gli individui emigrati prima della costituzione del Regno d'Italia, purché deceduti dopo l'Unità. Sul punto, la giurisprudenza è costante e unanime nel ritenere che i nati prima dell'unificazione d'Italia, dovranno essere considerati cittadini italiani, anche se emigrati, a condizione che, al momento in cui lo Stato preunitario di provenienza entrava a far parte del Regno d'Italia, non avessero acquisito la cittadinanza straniera. Infatti, la cittadinanza italiana di eniva dimostrata dal Persona_1
certificato di morte dal quale si evince che l'avo italiano emigrato all'estero nato prima del Regno
d'Italia moriva in data 21.12.1929 e, quindi, dopo l'Unità nazionale (cfr. doc. in atti n. 7) trasmettendo, così, “iure sanguinis” la cittadinanza italiana.
Nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del
1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile e può essere riconosciuto in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano, occorrendo, quale unica condizione, che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti. (cfr. Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 25317 del 24 agosto 2022).
Pertanto, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 91/1992 è cittadino italiano per nascita il figlio di genitori cittadini. In applicazione del predetto principio, il discendente di emigrato italiano, il quale non abbia conseguito la cittadinanza straniera, può rivendicare a sua volta la cittadinanza italiana jure sanguinis.
Da ciò ne deriva la concreta possibilità che i discendenti di seconda, terza e quarta generazione, ed oltre, di emigrati italiani, siano dichiarati cittadini italiani per filiazione.
A tal riguardo, è opportuno richiamare: 1) la sentenza n. 87 del 1975 della Corte Costituzionale con la quale dichiarava l'illegittimità costituzionale dell'art. 10 comma 3 della L. n. 555 del 1912 nella parte in cui prevedeva la perdita automatica della cittadinanza italiana della donna che si univa in matrimonio con un cittadino straniero, senza alcuna dichiarazione dalla quale emergesse la volontà di rinunciarvi;
2) la sentenza della Corte Costituzionale n. 30 del 9 del 1983, che dichiarava incostituzionale l'art. 1 della L. n. 555/1912, per la violazione degli artt. 3 e 29 della Cost., nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino italiano per nascita il figlio di madre cittadina.
Il predetto principio costituzionale di equiparazione tra uomo e donna in materia di cittadinanza, oltre a porre fine ad una profonda discriminazione nei confronti del sesso femminile ed una evidente disuguaglianza morale e giuridica dei coniugi, veniva recepito a livello normativo dapprima con la
Legge n. 123 del 1983, art. 5 -"E' cittadino italiano il figlio minorenne, anche adottivo, di padre cittadino o madre cittadina" -, e successivamente dall'art. 1, lettera a) della Legge n. 91 del 1992, il quale recita, più incisivamente, che "è cittadino italiano per nascita il figlio di padre o di madre cittadini".
Pertanto, possono richiedere il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis anche i discendenti di madre italiana, purché nati dopo il 1° gennaio 1948, data di entrata in vigore della
Costituzione, e a condizione che questa fosse in possesso dello status civitatis al momento della nascita dei figli. Tuttavia, la Corte di cassazione, con una sentenza a Sezioni Unite del 2009, riconosceva il diritto ad ottenere la cittadinanza italiana jure sanguinis in sede giudiziale anche per i discendenti per via materna nati prima del 1948.
Inoltre, le Sezioni Unite, mutando orientamento rispetto alla pronuncia n. 3331 del 2004, stabilivano che, per effetto delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, deve essere riconosciuto il diritto allo “status” di cittadino italiano al richiedente nato all'estero da figlio di donna italiana coniugata con cittadino straniero nel vigore della L. n. 555 del 1912 che sia stata, di conseguenza, privata della cittadinanza italiana a causa del matrimonio.
Ciò detto, per ottenere la cittadinanza italiana ius sanguinis occorrono due requisiti basilari: la discendenza da soggetto italiano, ovvero il dante causa (l'avo emigrato); l'assenza di interruzioni nella trasmissione della cittadinanza. Pertanto, fondamentale è che il richiedente dimostri la mancata naturalizzazione straniera non solo dell'avo italiano, prima della nascita del figlio, ma anche dei suoi discendenti in linea retta, prima della nascita della successiva generazione, fino ad arrivare al richiedente medesimo.
La cittadinanza italiana dell'avo eniva dimostrata, altresì, dall'annotazione Persona_1 inserita nell'atto di morte, dal quale si evince che ra “di sesso maschile di anni Persona_1
89, vedovo, italiano, meccanico, domiciliato nella casa di suo figlio” (cfr. doc. in atti n. 7).
Tuttavia, va rilevato che la trasmissione della cittadinanza italiana “iure sanguinis” dall'avo italiano arebbe stata, in virtù delle leggi dell'epoca, preclusa a causa della mancanza di Persona_1 una “successiva” discendenza paterna. Ma l'art. 1 della L.555/1912 veniva dichiarato incostituzionale dalla nota sentenza della Corte Costituzionale del 9 febbraio 1983 n. 30 che ne dichiarava l'illegittimità costituzionale di tale articolo nella parte in cui non prevedeva che venisse riconosciuto cittadino italiano per nascita anche il figlio di madre cittadina italiana. Tale norma deve intendersi, pertanto, non più vigente nel nostro ordinamento nella parte in cui limitava al solo cittadino di sesso maschile il diritto di trasmettere iure sanguinis la cittadinanza ai propri figli.
Detta normativa impediva, infatti, che la signora , cittadina italiana iure sanguinis, Parte_3
figlia dell'avo italiano, potesse trasmettere la cittadinanza italiana ai propri discendenti. L'illegittima privazione, per effetto di una norma dichiarata incostituzionale, si esaurisce con la perdita non volontaria dovuta al sorgere del vincolo coniugale, ma continua a produrre effetti anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione, in violazione del principio fondamentale della parità tra i sessi e dell'uguaglianza giuridica e morale tra i coniugi, contenuti negli artt. 3 e 29 Cost..
Ciò detto, nel richiamare, sul punto, il costante orientamento giurisprudenziale, oggi, possiamo ritenere, in particolare, che , in quanto cittadina italiana “iure sanguinis”, trasmetteva Parte_3
la cittadinanza al proprio figlio e anche ai relativi discendenti, compresi gli Persona_11
odierni ricorrenti, ovvero, , Parte_1 Controparte_1
, . Controparte_2 Parte_2
È dunque provato che i ricorrenti siano discendenti di un avo italiano, ma che nella linea genealogica figuri un ascendente di sesso femminile, sposata con cittadino straniero e con cui aveva avuto un figlio prima della promulgazione della vigente Costituzione del 1948.
Sussiste, altresì, l'interesse delle ricorrenti ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana dato il passaggio generazionale per linea femminile in epoca precostituzionale.
Infatti, sul punto, si osserva che il problema della sorte di coloro che erano nati prima dell'entrata in vigore della Costituzione, veniva risolto definitivamente dalle sezioni unite con la sent. n. 4466 del
2009, la quale “Pur condividendo il principio dell'incostituzionalità sopravvenuta, secondo il quale la declaratoria d'incostituzionalità delle norme precostituzionali produce effetto soltanto sui rapporti
e le situazioni non ancora esaurite alla data del 1° gennaio 1948, non potendo retroagire oltre
l'entrata in vigore della Costituzione, la Corte afferma che il diritto di cittadinanza in quanto
“status” permanente ed imprescrittibile, salva l'estinzione per effetto di rinuncia da parte del richiedente, è giustiziabile in ogni tempo (anche in caso di pregressa morte dell'ascendente o del genitore dai quali deriva il riconoscimento) per l'effetto perdurante anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione dell'illegittima privazione dovuta alla norma discriminatoria dichiarata incostituzionale”. Pertanto, deve essere accolta la domanda dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_3
Tenuto conto della natura della procedura, come evidenziata dalla giurisprudenza sopra indicata, e non essendovi stata costituzione in giudizio delle altre parti, sussistono giusti motivi per dichiarare irripetibili le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così dispone:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce in capo ai ricorrenti Parte_1
nata a [...] – Entre IO (Argentina) il 18.9.1961;
[...] Controparte_1
nato a [...] – Entre IO (Argentina) il 4.3.1993; nata a Controparte_2
Paranà – Entre IO (Argentina) il 2.9.1996; nata a [...] – Entre IO Parte_2
(Argentina) il 5.6.1998 il diritto alla cittadinanza italiana stante la sussistenza dei presupposti previsti ex lege per tutti i motivi dedotti in narrativa;
- ordina al o, per esso, all'Ufficiale dello Stato civile competente di procedere Controparte_4
alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- dichiara irripetibili le spese del presente giudizio.
Così deciso in Torino, 17 gennaio 2025.
Il giudice unico
Tiziana De Fazio