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Sentenza 16 gennaio 2026
Sentenza 16 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Piemonte, sez. II, sentenza 16/01/2026, n. 54 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte |
| Numero : | 54 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 54/2026
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del PIEMONTE Sezione 2, riunita in udienza il
19/11/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
PISANU MARCELLO, Presidente
AZ NT, Relatore
POZZO ELVIRA, Giudice
in data 19/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 902/2024 depositato il 04/12/2024
proposto da
Agenzia Entrate Direzione Regionale Piemonte
elettivamente domiciliato presso dr.Email_1
contro
Resistente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_2 Srl - P.IVA_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_3 Srl - P.IVA_3
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1002/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado TORINO sez. 1
e pubblicata il 26/09/2024
Atti impositivi:
- ATTO RECUPERO n. TSBCR0100004-2021 IRPEF-CREDITI DI IMPOSTA 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 711/2025 depositato il
20/11/2025
Richieste delle parti:
Appellante e Appellati: Chiedono la cessazione della materia del contendere a spese compensate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Omesso per brevità (artt. 121 e 132 c.p.c.,118 disp.att. c.p.c.) in ragione della cessazione della materia del contendere.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Avendo le parti dichiarato di aver raggiunto l'accordo conciliativo ex art. 48 D.Lgs. 546/1992 ritiene il
Collegio di prendere atto della loro concorde volontà, dichiarando cessata la materia del contendere.
Ne discende l'estinzione del giudizio, ex art. 48 D.Lgs. 546/1992. Spese compensate come da accordo tra le parti.
P.Q.M.
dichiara l'estinzione del processo per intervenuta cessazione della materia del contendere;
spese interamente compensate tra le parti;
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del PIEMONTE Sezione 2, riunita in udienza il
19/11/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
PISANU MARCELLO, Presidente
AZ NT, Relatore
POZZO ELVIRA, Giudice
in data 19/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 902/2024 depositato il 04/12/2024
proposto da
Agenzia Entrate Direzione Regionale Piemonte
elettivamente domiciliato presso dr.Email_1
contro
Resistente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_2 Srl - P.IVA_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_3 Srl - P.IVA_3
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1002/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado TORINO sez. 1
e pubblicata il 26/09/2024
Atti impositivi:
- ATTO RECUPERO n. TSBCR0100004-2021 IRPEF-CREDITI DI IMPOSTA 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 711/2025 depositato il
20/11/2025
Richieste delle parti:
Appellante e Appellati: Chiedono la cessazione della materia del contendere a spese compensate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Omesso per brevità (artt. 121 e 132 c.p.c.,118 disp.att. c.p.c.) in ragione della cessazione della materia del contendere.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Avendo le parti dichiarato di aver raggiunto l'accordo conciliativo ex art. 48 D.Lgs. 546/1992 ritiene il
Collegio di prendere atto della loro concorde volontà, dichiarando cessata la materia del contendere.
Ne discende l'estinzione del giudizio, ex art. 48 D.Lgs. 546/1992. Spese compensate come da accordo tra le parti.
P.Q.M.
dichiara l'estinzione del processo per intervenuta cessazione della materia del contendere;
spese interamente compensate tra le parti;