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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 22/07/2025, n. 1182 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1182 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE D'APPELLO DI BARI
- SECONDA SEZIONE CIVILE -
La Corte d'Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati
Filippo Labellarte presidente
Maria Angela Marchesiello consigliere
Carmela Romano consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 659 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2020 tra
elettivamente domiciliata in Barletta, via Andria n. 49, Parte_1 presso lo studio dell'avv. Riccardo di Bari, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti ---------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------- appellante
e
elettivamente domiciliato presso il suo studio, in Controparte_1
Barletta, via Rizzitelli n. 8, rappresentato e difeso da se stesso, ex art. 86
c.p.c. ---------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------- appellato
Conclusioni: all' udienza del 18 aprile 2025, i difensori delle parti hanno concluso come da rispettive note scritte.
Svolgimento del processo
Con sentenza n. 552/20 del 19.3.20, il Tribunale di Trani ha rigettato l'opposizione proposta dalla avverso il decreto ingiuntivo Parte_1
n. 423 del 19.12.12 emesso nei confronti della predetta società, su ricorso dell'avvocato , per il pagamento di €121.000,00, oltre a Controparte_1 condannare l'opponente alla rifusione delle spese giudiziali.
1 Con citazione del 10.6.20, ha proposto appello avverso la sentenza la
[...]
chiedendo, in riforma della stessa, l'accoglimento della sua Parte_1 opposizione, con vittoria di spese.
Si è costituito , chiedendo il rigetto dell'appello, con Controparte_1 vittoria di spese e condanna dell'appellante ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Invitate le parti alla precisazione delle conclusioni, all'udienza del 18 aprile 2025, la causa è stata trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Motivi della decisione
Col primo motivo di appello, si censura la mancata ammissione dell'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. richiesto in primo grado con riguardo al contratto preliminare di compravendita immobiliare cui si diede esecuzione col definitivo del 29.12.11.
Il motivo è infondato.
Contrariamente a quanto ritenuto dall'appellante, infatti, il preliminare è tutt'altro che decisivo al fine di provare l'estinzione per compensazione del credito di €46.000,00 vantato dal (in forza di un atto di CP_1 cessione di credito pro solvendo notificato il 23.9.11) con un controcredito della società verso l'appellato a titolo di saldo del prezzo della vendita del 29.12.11.
Questo perché, come ampiamente argomentato dal Tribunale, “ove esistesse un patto secondo cui il prezzo effettivo era di euro 250.000,00 e parte del prezzo veniva pagata a mezzo compensazione, tale patto avrebbe dovuto essere provato per iscritto. L'accordo di non dichiarare nel contratto pubblico parte del prezzo convenuto e di considerare il pagamento di parte del prezzo avvenuta a mezzo compensazione integra una forma di simulazione relativa del prezzo di vendita. La prova della simulazione relativa che riguarda contratti da concludersi necessariamente in forma scritta – come sono quelli aventi ad oggetto diritti immobiliari – deve essere fornita con atto scritto (c.d. scrittura simulatoria), quando la prova della simulazione venga richiesta da una delle parti della pattuizione nei confronti dell'altra, soggiacendo alle limitazioni probatorie previste dall'art. 2722 c.c. e dall'art. 1417 c.c. per
i patti aggiunti (v. Cass. 7246/2007; 3234/2015). Nella specie, la prova
2 del patto simulatorio viene richiesta dalla (parte del contratto Pt_1 rogato dal notaio ) nei confronti dell'avv. Per_1 CP_1 anch'esso parte negoziale, in quanto appare nel contratto come colui che ha pagato per intero il prezzo in favore del figlio: pertanto, la Pt_1 avrebbe dovuto produrre una scrittura, sottoscritta anche dall'avv.
da cui emergesse l'accordo in merito al maggior prezzo ed CP_1 al pagamento di questo a mezzo compensazione” (pag. 6 sentenza).
In definitiva, senza una controdichiarazione scritta da cui risulti il proposito di simulare, non c'è prova della simulazione del prezzo della vendita e, di conseguenza, neppure dell'eccepita compensazione.
Peraltro, l'argomentazione non ha formato oggetto di specifica censura secondo i canoni prescritti dall'art. 342 cpc, sicché resta, anche per ciò, ferma la base motivazionale della decisione di non ritenere raggiunta la prova dell'eccezione, per non essere stata dimostrata l'esistenza dell'intento simulatorio mediante apposita controdichiarazione.
Ad ogni modo, ritiene questa Corte di aggiungere, ad integrazione di quanto motivato dal Tribunale, che, ove pure il preliminare avesse riportato un prezzo di vendita di €250.000,00, quindi superiore a quello fissato nel definitivo di €210.000,00, ciò non sarebbe stato comunque sufficiente a provare l'intento simulatorio, stante il cd. “assorbimento del preliminare” nel definitivo, tale per cui, in caso di differenze tra preliminare e definitivo, si considerano valide le clausole di quest'ultimo contratto, il quale rappresenta l'unica fonte di obblighi tra le parti (ex multis, Cass. 11036/14; 9063/12; 15585/07).
In altri termini, con la conclusione del definitivo, il preliminare, determinando soltanto l'obbligo reciproco della stipulazione del definitivo, esaurisce le sue funzioni e resta, dunque, superato da questo, la cui disciplina può anche non conformarsi a quella del preliminare, salvo che le parti non abbiano espressamente previsto che essa sopravviva (c.d. assorbimento del preliminare).
Pertanto, il fatto che le parti possano anche prevedere, in sede di definitivo, una disciplina difforme o revocare i precedenti accordi costituisce la fisiologia dei rapporti contrattuali e comporta che il patto definitivo prevalga sul preliminare, sicché, per provare la simulazione, non basta il semplice discostamento tra i due contratti, ma occorre la volontà delle parti, che - nei contratti formali - deve essere consacrata per
3 iscritto, di conformarsi alla pattuizione preliminare anziché a quella definitiva (apparente).
In mancanza di tale patto scritto, nel contrasto tra preliminare e definitivo, prevale il secondo.
Col secondo motivo si censura l'imputazione a , Controparte_2 quale amministratore unico della della firma apposta sulla Parte_1 scrittura privata del 19.9.11, per errata ed insufficiente motivazione.
La censura è infondata.
Anche dopo l'espletamento, in appello, di apposita consulenza tecnica grafologica, ha trovato piena conferma la decisione del Tribunale di ritenere la sottoscrizione autentica.
Secondo quanto si legge nella relazione peritale, infatti, “Il tracciamento del sig. , sia nelle firme per esteso sia nelle sigle, presenta CP_2 indici altamente individualizzanti, rilasciati in modo automatico. Le particolarità della vergatura del sono riscontrate ed CP_2 esistenti anche nella sigla in verifica, tanto da non poterla considerare una pura casualità, quanto propria. Il dato viene confermato anche all'esame strumentale con microscopio ottico digitale, che rende certa l'individuazione dei segni caratterizzanti la scrittura del sig.
, individuando la paternità, in capo allo stesso, della sigla CP_2 in verifica” (pag. 82-83 relazione peritale).
Pertanto, in piena adesione a tali conclusioni, in quanto congruamente motivate e neppure contestate dall'appellante, il quale non ha presentato osservazioni, deve darsi per assodata l'autenticità della sottoscrizione apposta sulla scrittura privata del 19.9.11.
Col terzo motivo di appello si censura l'errata ed insufficiente motivazione sull'eccezione di nullità per indeterminatezza della scrittura del 19.9.11 e sulla qualificazione della stessa come ricognizione di debito, nonché sulla prova del credito.
La censura non merita accoglimento.
Il nel firmare, in qualità di amministratore unico della CP_3 [...]
“per presa visione, per conferma e per ratifica” la scrittura Parte_1
4 privata del 19.9.11, con la quale la Napinvest s.r.l., sulla premessa che la fosse “debitrice nei confronti dell'avv. della Pt_1 Controparte_1 somma di € 75.000,00 (settantacinquemila) per compensi professionali”, si era costituita fideiussore, ha riconosciuto, appunto, il debito di
€75.000,00 della verso l'avv. a titolo di “compensi Pt_1 CP_1 professionali”.
Correttamente, quindi, il Tribunale ha qualificato la scrittura come ricognizione di debito titolata, a nulla rilevando che - per l'indicazione delle specifiche controversie civili interessate dalla prestazione professionale in questione - le parti abbiano fatto rinvio ad altra dichiarazione.
L'atto di riconoscimento è già sufficientemente determinato nel suo contenuto, con riguardo all'entità del credito, alle parti del rapporto obbligatorio e persino al titolo (competenze professionali per cause civili), senza bisogno, ai fini della sua validità, di ulteriori specificazioni.
D'altronde, come anche di recente ribadito dalla S.C., “il riconoscimento di un debito non esige formule speciali e può essere contenuto in una dichiarazione di volontà diretta consapevolmente all'intento pratico di riconoscere l'esistenza di un diritto, ma può risultare, implicitamente, anche da un atto compiuto dal debitore per una finalità diversa e senza la consapevolezza dell'effetto ricognitivo (Cass. 9097/2018). L'atto di riconoscimento, infatti, non ha natura negoziale, né carattere recettizio e non deve necessariamente essere compiuto con una specifica intenzione riconoscitiva. Ciò che occorre è che esso rechi, anche implicitamente, la manifestazione della consapevolezza dell'esistenza del debito e riveli i caratteri della volontarietà” (cfr. Cass. 22948/24, che richiama Cass.
15353/02).
Ciò posto, il Tribunale, in applicazione di principi di diritto consolidati
(da ultimo, Cass. 31818/24), ne ha tratto la giusta conclusione che gravasse sull'appellante l'onere di dimostrare l'inesistenza del debito e che a tale onere il debitore non avesse assolto, tanto non potendo desumersi dalle dichiarazioni dei testimoni.
Non solo.
Il giudice ha persino attribuito valore confessorio alla scrittura privata del
19.9.11 e ritenuto che, pertanto, alla fosse preclusa la prova della Pt_1
5 inesistenza del credito oggetto dell'atto ricognitivo (cfr. pg. 10 della sentenza: “La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che in un unico documento, insieme ad una ricognizione di debito, può coesistere un atto confessorio, avente ad oggetto fatti relativi al rapporto fondamentale, per esempio l'esistenza del credito. Tale confessione ha valore di prova legale circa l'esistenza del credito, per cui è preclusa la prova contraria ex art. 1988 c.c., quindi la prova della inesistenza o sull'estinzione della prestazione promessa (v. Cass. ord. 23246/2017; 259/1997)”.
Ebbene, né l'una né l'altra argomentazione sono state specificamente censurate, sicché resta intangibile la ratio decidendi a fondamento del rigetto dell'opposizione a decreto ingiuntivo.
Va, invece, dichiarata inammissibile la domanda, del , di CP_1
“riforma della sentenza” nella parte in cui ha rigettato la richiesta di condanna ex art. 96 c.p.c., in quanto formulata per la prima volta in comparsa conclusionale, anziché in comparsa di costituzione, da depositarsi - a pena di decadenza - almeno venti giorni prima dell'udienza di comparizione fissata nell'atto di citazione, ex art. 343, 1° co., cpc.
La regolazione delle spese del presente giudizio, da liquidarsi in dispositivo (secondo i parametri medi fissati dal DM 147/22, in vigore dal 23 ottobre 2022, avuto riguardo allo scaglione di valore da
€52.001,00 a €260.000,00), segue la soccombenza, esclusa la condanna dell'appellante ex art. 96 c.p.c. per questo grado di giudizio, in mancanza di dolo o colpa grave.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla con citazione Parte_1 del 10.6.20, avverso la sentenza n. 552/20 del 18.3.20 emessa dal
Tribunale di Trani, così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. dichiara l'inammissibilità della domanda ex art. 96 c.p.c. proposta da in relazione al primo grado di giudizio;
Controparte_1
3. condanna la a rifondere a le spese del Parte_1 Controparte_1 presente grado di giudizio, liquidate in €14.317,00, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge;
4. rigetta la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. proposta da
[...]
nel presente grado di appello;
CP_1
6 5. pone le spese di ctu (liquidate come in atti) definitivamente e per intero a carico di Parte_1
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello a norma del comma 1 bis dello stesso articolo.
Così deciso, nella camera di consiglio del 16 luglio 2025.
Il consigliere estensore Il presidente
Carmela Romano Filippo Labellarte
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