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Sentenza 8 dicembre 2025
Sentenza 8 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 08/12/2025, n. 17156 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17156 |
| Data del deposito : | 8 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE così composto:
TA EN Presidente
Cecilia Pratesi UD rel.
IA IA UD
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 19828/2025 , vertente
TRA
(ROMA (RM), 30/03/1982), con il patrocinio dell'avv. Parte_1
PA SC;
ricorrente
E
(ROMA (RM), 07/01/1976), contumace;
Controparte_1 resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: domanda cumulativa di separazione e divorzio
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha chiesto al Tribunale di Roma di pronunciare la sua Parte_1 separazione da e successivamente di Controparte_1 dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, per essere ormai venute meno le condizioni per la prosecuzione dell'originario progetto di vita comune.
non si è costituito e la ricorrente, Controparte_1 comparsa personalmente, ha dichiarato di non avere con lui alcun tipo di contatto ormai da tempo. 2
Dalle circostanze esposte e dalla condotta processuale delle parti si trae conferma del venir meno del fondamento della loro unione, e del ricorrere – conseguentemente - delle condizioni per far luogo alla loro separazione personale.
Le spese di lite saranno regolate con la definizione del giudizio, rimesso sul ruolo del giudice istruttore come da separata ordinanza per la trattazione della domanda di divorzio.
P. Q. M.
Il Tribunale non definitivamente pronunciando nella causa civile di primo grado iscritta al n. 19828/2025 R.G.A.C., così decide: dichiara la separazione personale dei coniugi Parte_1
(ROMA (RM), 30/03/1982) e (ROMA Controparte_1
(RM), 07/01/1976), che hanno contratto matrimonio in contratto in Roma
in data 01/12/2007 , trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del
Comune di Roma al n. 695, Parte II , Serie A04, Anno 2007,
dispone rimettersi la causa sul ruolo istruttorio come da separata ordinanza;
spese al definitivo.
Roma, 26/11/2025
Il UD estensore
Cecilia Pratesi
Il Presidente TA EN
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE così composto:
TA EN Presidente
Cecilia Pratesi UD rel.
IA IA UD
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 19828/2025 , vertente
TRA
(ROMA (RM), 30/03/1982), con il patrocinio dell'avv. Parte_1
PA SC;
ricorrente
E
(ROMA (RM), 07/01/1976), contumace;
Controparte_1 resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: domanda cumulativa di separazione e divorzio
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha chiesto al Tribunale di Roma di pronunciare la sua Parte_1 separazione da e successivamente di Controparte_1 dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, per essere ormai venute meno le condizioni per la prosecuzione dell'originario progetto di vita comune.
non si è costituito e la ricorrente, Controparte_1 comparsa personalmente, ha dichiarato di non avere con lui alcun tipo di contatto ormai da tempo. 2
Dalle circostanze esposte e dalla condotta processuale delle parti si trae conferma del venir meno del fondamento della loro unione, e del ricorrere – conseguentemente - delle condizioni per far luogo alla loro separazione personale.
Le spese di lite saranno regolate con la definizione del giudizio, rimesso sul ruolo del giudice istruttore come da separata ordinanza per la trattazione della domanda di divorzio.
P. Q. M.
Il Tribunale non definitivamente pronunciando nella causa civile di primo grado iscritta al n. 19828/2025 R.G.A.C., così decide: dichiara la separazione personale dei coniugi Parte_1
(ROMA (RM), 30/03/1982) e (ROMA Controparte_1
(RM), 07/01/1976), che hanno contratto matrimonio in contratto in Roma
in data 01/12/2007 , trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del
Comune di Roma al n. 695, Parte II , Serie A04, Anno 2007,
dispone rimettersi la causa sul ruolo istruttorio come da separata ordinanza;
spese al definitivo.
Roma, 26/11/2025
Il UD estensore
Cecilia Pratesi
Il Presidente TA EN