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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 26/11/2025, n. 1620 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1620 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 211/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 211/2024 tra
Parte_1 RICORRENTE e
[...]
Controparte_1 RESISTENTE
Oggi 26 novembre 2025 ad ore 13,05 all'udienza svolta innanzi al dott. Tommaso Maria Gualano mediante collegamento audiovisivo a distanza tramite applicativo Teams ai sensi dell'art. 127-bis c.p.c., sono comparsi:
Per presente personalmente, l'avv. CATALISANO GIOVANNI, le cui identità Parte_1 sono verificate dal giudice sulla base delle loro dichiarazioni Per il dott. , la cui identità è verificata dal Controparte_1 Controparte_2 giudice sulla base della sua dichiarazione L'avv. Catalisano insiste per l'ammissione della CTU formulata in ricorso;
precisa che il credito domandato non è legato alla qualifica di militare che il ricorrente aveva al tempo, bensì a quella lavoratore;
ribadisce la sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario;
si riporta alle difese del ricorso e alle conclusioni ivi rassegnate. Il dott. si oppone all'ammissione della CTU contabile, ribadisce il difetto di giurisdizione del CP_2 giudice ordinario in favore del giudice amministrativo;
nel merito, contesta le domande del ricorso, si riporta alla memoria difensiva e alle conclusioni ivi svolte. L'avv. Catalisano contesta le deduzioni di controparte e ribadisce nel merito la fondatezza della domanda, rilevando che l'indennità per ferie non godute spetta al lavoratore come tale e non come militare, non potendo egli decidere di andare in ferie autonomamente;
quanto alla pronuncia delle spese di lite, chiede che siano quantificate tenendo conto dell'iter giudiziale complessivo, anche davanti al giudice amministrativo, scaturito dal silenzio serbato dall'amministrazione alla richiesta del ricorrente e che si prolunga tuttora a distanza di 7 anni. Tenuto conto della modalità di svolgimento dell'udienza, i procuratori delle parti dichiarano di rinunciare alla lettura del dispositivo e della contestuale motivazione. Il Giudice si ritira in Camera di Consiglio.
Il Giudice dott. Tommaso Maria Gualano
I Il Giudice alle ore 17,05 emette sentenza. Il Giudice
dott. Tommaso Maria Gualano REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Tommaso Maria Gualano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 211/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CATALISANO Parte_1 C.F._1 GIOVANNI, elettivamente domiciliato in VIA NOTARBARTOLO 38 PALERMO presso il difensore avv. CATALISANO GIOVANNI Parte ricorrente contro
(C.F. ), con il patrocinio del dott. Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
, elettivamente domiciliato in VIA DELL'ESERCITO 186 ROMA presso il difensore dott.
[...]
Controparte_2
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_2 Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ha promosso nei confronti del , Parte_1 Controparte_1 ricorso al TAR del Lazio, in cui ha esposto di avere presentato in data 19 novembre 2018 istanza al avente ad oggetto “richiesta di monetizzazione licenza Ordinaria Maturata e Controparte_3 non fruita negli anni 2017 e 2018” e di avere reiterato l'istanza, in data 6 luglio 2022, con richiesta di conclusione del procedimento amministrativo e di emanazione del provvedimento di riconoscimento del diritto alla liquidazione del trattamento economico sostitutivo delle ferie non godute;
ha aggiunto di avere presentato, in data 23 novembre 2022, un'istanza per conoscere l'esito del procedimento amministrativo, visto il vano decorso di quattro anni. In forza di ciò, il ricorrente ha in quella sede dedotto l'illegittimità del silenzio serbato ed eccesso di potere, illogicità e contraddittorietà manifesta, difetto d'istruttoria e ha chiesto che fosse dichiarato il proprio diritto di ottenere il provvedimento conclusivo del procedimento amministrativo avente ad oggetto l'istanza presentata in data 19.11.2018, reiterata in data 06.07.2022 e 24.01.2023 e che fosse accertato l'obbligo dell'Amministrazione di concludere il procedimento amministrativo con l'emanazione del relativo provvedimento. Il giudizio (RG 9738/2023), nel quale il resistente si è costituito per il tramite CP_1 dell'Avvocatura Generale dello Stato, si è concluso con sentenza che ha dichiarato inammissibile il ricorso, per difetto di giurisdizione del giudice ammnistrativo in favore di quello ordinario (“Il giudizio volto ad accertare l'illegittimità del silenzio è, dunque, inammissibile se l'inerzia è serbata a fronte di un'istanza avanzata per la soddisfazione di un diritto soggettivo, che può essere tutelato direttamente mediante esercizio dell'azione innanzi al giudice munito di giurisdizione (ex multis, T.A.R. Roma, Sez.
I, 1.6.2020, n. 5817; T.A.R. Roma, Sez. I, 7.5.2020, n. 4806; T.A.R. Venezia, Sez. I, 13.12.2019, n.
1362). Nel caso di specie non si discute dell'omessa emanazione di atti autoritativi della P.A., bensì semplicemente dell'inadempimento dell'obbligo di corrispondere somme che, se sussistente, graverebbe sull'amministrazione non in base all'esercizio di una potestà pubblica, ma per il disposto delle norme che disciplinano il rapporto di lavoro del dipendente. La posizione soggettiva del ricorrente è dunque di diritto soggettivo, con conseguente inammissibilità dell'azione)” (così, in motivazione, Tar Lazio, Sezione Prima bis, sent. n. 16018/2023 del 25.10.2023).
Con ricorso ex art 414 c.p.c., depositato il 17.1.2024, ha introdotto l'odierno davanti Parte_1 al Tribunale di Firenze, Sezione Lavoro, formulando nei confronti del Controparte_1 le seguenti conclusioni: “ritenere e dichiarare:
1. illegittima l'inerzia
[...] dell'amministrazione maturata fin dal 2018, data di presentazione dell'istanza di corresponsione delle somme dovute a titolo di indennità per ferie maturate e non godute;
2. il diritto del ricorrente di ottenere la liquidazione delle somme richieste a titolo di indennità sostitutiva delle ferie maturate e non godute, giusta istanza del 19.11.2018, reiterata in data 06.07.2022; 3. per effetto della statuizione di cui al punto n. 2, condannare l'Amministrazione alla corresponsione al Dott. delle Parte_1 somme dovute con interessi e rivalutazione come ope legis previsto;
Con vittoria di competenze, spese ed onorari, con distrazione diretta in favore del Procuratore costituito”.
Costituitosi in giudizio, il ha eccepito preliminarmente il difetto di giurisdizione Controparte_1 del giudice ordinario in favore di quello amministrativo e ha contestato nel merito il ricorso chiedendone il rigetto.
Con ordinanza resa a verbale di udienza del 19.9.2024, il Tribunale di Firenze ha sollevato davanti alle
Sezioni Unite della Corte di Cassazione questione di giurisdizione ai sensi dell'art. 59, comma 3,
D.Lgs. 69/2009 e in relazione alla sentenza n. 16018/2023 del 25.10.2023 del Tar Lazio.
Dichiarato inammissibile il conflitto di giurisdizione ex art. 59, comma 3, cit. (Cass., SU., 131/2025), la causa, istruita documentalmente, è stata decisa all'esito dell'odierna udienza di discussione svoltasi mediante collegamento audiovisivo a distanza tramite applicativo Microsoft Teams.
*** Pregiudiziale è la disamina della eccezione di difetto di giurisdizione sollevata da parte resistente che, anche alla luce della pronuncia delle Sezioni Unite n. l31/2025, il Tribunale ritiene meritevole di accoglimento. ha agito in questa sede per il riconoscimento del proprio diritto alla liquidazione delle somme Pt_1 richieste a titolo di indennità sostitutiva delle ferie maturate e non godute mentre ricopriva il grado di
1° Caporal Maggiore dell'Esercito Italiano (come da istanza del 19.11.2018, reiterata il 6.7.2022, e mai oggetto di riscontro da parte del datore di lavoro), con conseguente condanna del resistente al CP_1 pagamento delle relative somme dovute dell'indennità sostitutiva delle fiere maturate e non godute
In tale veste, il medesimo si trovava sottoposto alla disciplina del “Personale in regime di diritto
Pubblico” (art. 3 D.Lgs. 165/2001), per il quale opera la giurisdizione esclusiva del Giudice
Amministrativo ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. i) D.Lgs. 104/2010 e ss. mod. (Codice Processo
Amministrativo) e non quella del giudice ordinario (essendo irrilevante, nell'ambito della giurisdizione esclusiva, la distinzione tra interesse legittimo e diritto soggettivo).
A sostegno del rilievo, si osserva che “[…] ai sensi dell'art. 386 c.p.c., la giurisdizione si determina in base all'oggetto della domanda e che il significato della disposizione va inteso, per consolidato orientamento giurisprudenziale, nel senso che il criterio in base al quale debbono essere regolati i rapporti tra le diverse giurisdizioni è quello del "petitum sostanziale", cioè dello specifico oggetto e della reale natura della controversia, da identificarsi non soltanto in funzione della "causa petendi", costituita dal contenuto della posizione soggettiva dedotta in giudizio e individuabile in relazione alla sostanziale protezione accordata, in astratto, dall'ordinamento alla posizione medesima, senza che a tal fine possa assumere rilievo la prospettazione dalla parte […]. “A norma del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 3, tra il personale in regime di diritto pubblico che, in deroga all'art. 2, commi 2 e 3, rimane disciplinato dal proprio ordinamento vi è, appunto, il personale militare e delle Forze di polizia di
Stato (v. comma 1). In relazione a tale personale permane, quindi, la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo con riguardo alle controversie relative ai rapporti di lavoro comprese quelle attinenti ai diritti patrimoniali connessi ed a prescindere dalla qualificazione della posizione soggettiva come diritto piuttosto che interesse legittimo […]”(così, Cass., SU., 30 giugno 2022, n.
20852).
A tale conclusione non osta la circostanza che sia transitato nei ruoli civili della medesima Pt_1 amministrazione con decorrenza dal 3.12.2018 (vd. precisazione fatta a verbale di udienza del
19.9.2024): l'odierna controversia non trae il suo petitum in un rapporto di pubblico impiego contrattualizzato, bensì nel preesistente status di militare, seppur cessato a seguito di transito del ricorrente nei ruoli civili della medesima amministrazione;
essa, quindi, rimane sottoposta alla giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo (vd., in senso analogo, Consiglio di Stato, sez. II, sent. 13.3.2024 n. 2480).
Sotto altro profilo, infine, non ha pregio rilevare che il credito azionato in questa sede (indennità di mancata fruizione delle ferie) non sarebbe legato alla qualifica di militare che il ricorrente aveva al tempo, bensì a quella lavoratore in senso lato (come precisato da parte ricorrente all'odierna udienza di discussione): il credito di cui si discute ha fonte nel rapporto di pubblico impiego che faceva capo al ricorrente e, come tale, è sottoposto alla giurisdizione del giudice di quel rapporto, senza che – in seno a quest'ultimo – si possano effettuare differenziazioni circa la diversa qualifica dei crediti azionati.
Pertanto, pur non potendosi ravvisare un'ipotesi di conflitto ex art. 59, comma 3, L 69/2009 in ragione delle diverse domande svolte in questa sede rispetto a quelle rassegnate dal davanti al Tar Pt_1
Lazio, sussiste – rispetto alle domande formulate nell'odierno giudizio – il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore di quello amministrativo, come peraltro da Cass., SU. 131/2025 ai punti 7 della motivazione (“
7. Orbene, nella specie, la domanda di condanna al pagamento delle somme che è formulata solo nel giudizio davanti al Tribunale di Firenze è nuova ed autonoma ed inoltre ben avrebbe potuto essere avanzata già davanti al giudice amministrativo che, come peraltro il Tribunale assume, ne abbia giurisdizione esclusiva.
8. In conclusione, il Tribunale avrebbe potuto declinare la sua giurisdizione e certo non sussistevano le condizioni per sollevare il conflitto che perciò è inammissibile”).
Tenuto conto della complessiva vicenda processuale relativa anche alla precedente statuizione del giudice amministrativo, le spese di lite sono interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) dichiara inammissibile il ricorso per difetto di giurisdizione del giudice ordinario, essendo il giudice amministrativo munito di giurisdizione sulle domande oggetto del ricorso;
2) compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Sentenza pronunciata all'esito di udienza tenutasi mediante collegamento audiovisivo a distanza attraverso piattaforma Microsoft Teams.
Firenze, 26 novembre 2025
Il Giudice dott. Tommaso Maria Gualano
Ai sensi dell'art. 52 D.Lgs. 196/2003, in caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle persone.
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 211/2024 tra
Parte_1 RICORRENTE e
[...]
Controparte_1 RESISTENTE
Oggi 26 novembre 2025 ad ore 13,05 all'udienza svolta innanzi al dott. Tommaso Maria Gualano mediante collegamento audiovisivo a distanza tramite applicativo Teams ai sensi dell'art. 127-bis c.p.c., sono comparsi:
Per presente personalmente, l'avv. CATALISANO GIOVANNI, le cui identità Parte_1 sono verificate dal giudice sulla base delle loro dichiarazioni Per il dott. , la cui identità è verificata dal Controparte_1 Controparte_2 giudice sulla base della sua dichiarazione L'avv. Catalisano insiste per l'ammissione della CTU formulata in ricorso;
precisa che il credito domandato non è legato alla qualifica di militare che il ricorrente aveva al tempo, bensì a quella lavoratore;
ribadisce la sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario;
si riporta alle difese del ricorso e alle conclusioni ivi rassegnate. Il dott. si oppone all'ammissione della CTU contabile, ribadisce il difetto di giurisdizione del CP_2 giudice ordinario in favore del giudice amministrativo;
nel merito, contesta le domande del ricorso, si riporta alla memoria difensiva e alle conclusioni ivi svolte. L'avv. Catalisano contesta le deduzioni di controparte e ribadisce nel merito la fondatezza della domanda, rilevando che l'indennità per ferie non godute spetta al lavoratore come tale e non come militare, non potendo egli decidere di andare in ferie autonomamente;
quanto alla pronuncia delle spese di lite, chiede che siano quantificate tenendo conto dell'iter giudiziale complessivo, anche davanti al giudice amministrativo, scaturito dal silenzio serbato dall'amministrazione alla richiesta del ricorrente e che si prolunga tuttora a distanza di 7 anni. Tenuto conto della modalità di svolgimento dell'udienza, i procuratori delle parti dichiarano di rinunciare alla lettura del dispositivo e della contestuale motivazione. Il Giudice si ritira in Camera di Consiglio.
Il Giudice dott. Tommaso Maria Gualano
I Il Giudice alle ore 17,05 emette sentenza. Il Giudice
dott. Tommaso Maria Gualano REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Tommaso Maria Gualano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 211/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CATALISANO Parte_1 C.F._1 GIOVANNI, elettivamente domiciliato in VIA NOTARBARTOLO 38 PALERMO presso il difensore avv. CATALISANO GIOVANNI Parte ricorrente contro
(C.F. ), con il patrocinio del dott. Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
, elettivamente domiciliato in VIA DELL'ESERCITO 186 ROMA presso il difensore dott.
[...]
Controparte_2
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_2 Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ha promosso nei confronti del , Parte_1 Controparte_1 ricorso al TAR del Lazio, in cui ha esposto di avere presentato in data 19 novembre 2018 istanza al avente ad oggetto “richiesta di monetizzazione licenza Ordinaria Maturata e Controparte_3 non fruita negli anni 2017 e 2018” e di avere reiterato l'istanza, in data 6 luglio 2022, con richiesta di conclusione del procedimento amministrativo e di emanazione del provvedimento di riconoscimento del diritto alla liquidazione del trattamento economico sostitutivo delle ferie non godute;
ha aggiunto di avere presentato, in data 23 novembre 2022, un'istanza per conoscere l'esito del procedimento amministrativo, visto il vano decorso di quattro anni. In forza di ciò, il ricorrente ha in quella sede dedotto l'illegittimità del silenzio serbato ed eccesso di potere, illogicità e contraddittorietà manifesta, difetto d'istruttoria e ha chiesto che fosse dichiarato il proprio diritto di ottenere il provvedimento conclusivo del procedimento amministrativo avente ad oggetto l'istanza presentata in data 19.11.2018, reiterata in data 06.07.2022 e 24.01.2023 e che fosse accertato l'obbligo dell'Amministrazione di concludere il procedimento amministrativo con l'emanazione del relativo provvedimento. Il giudizio (RG 9738/2023), nel quale il resistente si è costituito per il tramite CP_1 dell'Avvocatura Generale dello Stato, si è concluso con sentenza che ha dichiarato inammissibile il ricorso, per difetto di giurisdizione del giudice ammnistrativo in favore di quello ordinario (“Il giudizio volto ad accertare l'illegittimità del silenzio è, dunque, inammissibile se l'inerzia è serbata a fronte di un'istanza avanzata per la soddisfazione di un diritto soggettivo, che può essere tutelato direttamente mediante esercizio dell'azione innanzi al giudice munito di giurisdizione (ex multis, T.A.R. Roma, Sez.
I, 1.6.2020, n. 5817; T.A.R. Roma, Sez. I, 7.5.2020, n. 4806; T.A.R. Venezia, Sez. I, 13.12.2019, n.
1362). Nel caso di specie non si discute dell'omessa emanazione di atti autoritativi della P.A., bensì semplicemente dell'inadempimento dell'obbligo di corrispondere somme che, se sussistente, graverebbe sull'amministrazione non in base all'esercizio di una potestà pubblica, ma per il disposto delle norme che disciplinano il rapporto di lavoro del dipendente. La posizione soggettiva del ricorrente è dunque di diritto soggettivo, con conseguente inammissibilità dell'azione)” (così, in motivazione, Tar Lazio, Sezione Prima bis, sent. n. 16018/2023 del 25.10.2023).
Con ricorso ex art 414 c.p.c., depositato il 17.1.2024, ha introdotto l'odierno davanti Parte_1 al Tribunale di Firenze, Sezione Lavoro, formulando nei confronti del Controparte_1 le seguenti conclusioni: “ritenere e dichiarare:
1. illegittima l'inerzia
[...] dell'amministrazione maturata fin dal 2018, data di presentazione dell'istanza di corresponsione delle somme dovute a titolo di indennità per ferie maturate e non godute;
2. il diritto del ricorrente di ottenere la liquidazione delle somme richieste a titolo di indennità sostitutiva delle ferie maturate e non godute, giusta istanza del 19.11.2018, reiterata in data 06.07.2022; 3. per effetto della statuizione di cui al punto n. 2, condannare l'Amministrazione alla corresponsione al Dott. delle Parte_1 somme dovute con interessi e rivalutazione come ope legis previsto;
Con vittoria di competenze, spese ed onorari, con distrazione diretta in favore del Procuratore costituito”.
Costituitosi in giudizio, il ha eccepito preliminarmente il difetto di giurisdizione Controparte_1 del giudice ordinario in favore di quello amministrativo e ha contestato nel merito il ricorso chiedendone il rigetto.
Con ordinanza resa a verbale di udienza del 19.9.2024, il Tribunale di Firenze ha sollevato davanti alle
Sezioni Unite della Corte di Cassazione questione di giurisdizione ai sensi dell'art. 59, comma 3,
D.Lgs. 69/2009 e in relazione alla sentenza n. 16018/2023 del 25.10.2023 del Tar Lazio.
Dichiarato inammissibile il conflitto di giurisdizione ex art. 59, comma 3, cit. (Cass., SU., 131/2025), la causa, istruita documentalmente, è stata decisa all'esito dell'odierna udienza di discussione svoltasi mediante collegamento audiovisivo a distanza tramite applicativo Microsoft Teams.
*** Pregiudiziale è la disamina della eccezione di difetto di giurisdizione sollevata da parte resistente che, anche alla luce della pronuncia delle Sezioni Unite n. l31/2025, il Tribunale ritiene meritevole di accoglimento. ha agito in questa sede per il riconoscimento del proprio diritto alla liquidazione delle somme Pt_1 richieste a titolo di indennità sostitutiva delle ferie maturate e non godute mentre ricopriva il grado di
1° Caporal Maggiore dell'Esercito Italiano (come da istanza del 19.11.2018, reiterata il 6.7.2022, e mai oggetto di riscontro da parte del datore di lavoro), con conseguente condanna del resistente al CP_1 pagamento delle relative somme dovute dell'indennità sostitutiva delle fiere maturate e non godute
In tale veste, il medesimo si trovava sottoposto alla disciplina del “Personale in regime di diritto
Pubblico” (art. 3 D.Lgs. 165/2001), per il quale opera la giurisdizione esclusiva del Giudice
Amministrativo ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. i) D.Lgs. 104/2010 e ss. mod. (Codice Processo
Amministrativo) e non quella del giudice ordinario (essendo irrilevante, nell'ambito della giurisdizione esclusiva, la distinzione tra interesse legittimo e diritto soggettivo).
A sostegno del rilievo, si osserva che “[…] ai sensi dell'art. 386 c.p.c., la giurisdizione si determina in base all'oggetto della domanda e che il significato della disposizione va inteso, per consolidato orientamento giurisprudenziale, nel senso che il criterio in base al quale debbono essere regolati i rapporti tra le diverse giurisdizioni è quello del "petitum sostanziale", cioè dello specifico oggetto e della reale natura della controversia, da identificarsi non soltanto in funzione della "causa petendi", costituita dal contenuto della posizione soggettiva dedotta in giudizio e individuabile in relazione alla sostanziale protezione accordata, in astratto, dall'ordinamento alla posizione medesima, senza che a tal fine possa assumere rilievo la prospettazione dalla parte […]. “A norma del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 3, tra il personale in regime di diritto pubblico che, in deroga all'art. 2, commi 2 e 3, rimane disciplinato dal proprio ordinamento vi è, appunto, il personale militare e delle Forze di polizia di
Stato (v. comma 1). In relazione a tale personale permane, quindi, la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo con riguardo alle controversie relative ai rapporti di lavoro comprese quelle attinenti ai diritti patrimoniali connessi ed a prescindere dalla qualificazione della posizione soggettiva come diritto piuttosto che interesse legittimo […]”(così, Cass., SU., 30 giugno 2022, n.
20852).
A tale conclusione non osta la circostanza che sia transitato nei ruoli civili della medesima Pt_1 amministrazione con decorrenza dal 3.12.2018 (vd. precisazione fatta a verbale di udienza del
19.9.2024): l'odierna controversia non trae il suo petitum in un rapporto di pubblico impiego contrattualizzato, bensì nel preesistente status di militare, seppur cessato a seguito di transito del ricorrente nei ruoli civili della medesima amministrazione;
essa, quindi, rimane sottoposta alla giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo (vd., in senso analogo, Consiglio di Stato, sez. II, sent. 13.3.2024 n. 2480).
Sotto altro profilo, infine, non ha pregio rilevare che il credito azionato in questa sede (indennità di mancata fruizione delle ferie) non sarebbe legato alla qualifica di militare che il ricorrente aveva al tempo, bensì a quella lavoratore in senso lato (come precisato da parte ricorrente all'odierna udienza di discussione): il credito di cui si discute ha fonte nel rapporto di pubblico impiego che faceva capo al ricorrente e, come tale, è sottoposto alla giurisdizione del giudice di quel rapporto, senza che – in seno a quest'ultimo – si possano effettuare differenziazioni circa la diversa qualifica dei crediti azionati.
Pertanto, pur non potendosi ravvisare un'ipotesi di conflitto ex art. 59, comma 3, L 69/2009 in ragione delle diverse domande svolte in questa sede rispetto a quelle rassegnate dal davanti al Tar Pt_1
Lazio, sussiste – rispetto alle domande formulate nell'odierno giudizio – il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore di quello amministrativo, come peraltro da Cass., SU. 131/2025 ai punti 7 della motivazione (“
7. Orbene, nella specie, la domanda di condanna al pagamento delle somme che è formulata solo nel giudizio davanti al Tribunale di Firenze è nuova ed autonoma ed inoltre ben avrebbe potuto essere avanzata già davanti al giudice amministrativo che, come peraltro il Tribunale assume, ne abbia giurisdizione esclusiva.
8. In conclusione, il Tribunale avrebbe potuto declinare la sua giurisdizione e certo non sussistevano le condizioni per sollevare il conflitto che perciò è inammissibile”).
Tenuto conto della complessiva vicenda processuale relativa anche alla precedente statuizione del giudice amministrativo, le spese di lite sono interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) dichiara inammissibile il ricorso per difetto di giurisdizione del giudice ordinario, essendo il giudice amministrativo munito di giurisdizione sulle domande oggetto del ricorso;
2) compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Sentenza pronunciata all'esito di udienza tenutasi mediante collegamento audiovisivo a distanza attraverso piattaforma Microsoft Teams.
Firenze, 26 novembre 2025
Il Giudice dott. Tommaso Maria Gualano
Ai sensi dell'art. 52 D.Lgs. 196/2003, in caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle persone.