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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 14/07/2025, n. 4496 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4496 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Roma
Prima sezione civile
La Corte, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Diego Rosario Antonio Pinto Presidente dott.ssa Elena Gelato Consigliere est. dott.ssa Maria Aversano Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 2061/2020 R.G., pendente
TRA
(C.F. ), in persona del Parte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, e Parte_2
(C.F. ), in persona del Ministro pro tempore, rappresentati e difesi ex lege
[...] P.IVA_2 dall'Avvocatura Generale dello Stato appellanti
CONTRO
(P.IVA , in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_3 rappresentata e difesa dall'avv. Fabio Giuseppe Lucchesi per delega in atti appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza resa inter partes dal Tribunale di Roma n. 3888/2020 emessa in data 21.2.2020.
CONCLUSIONI
Per gli appellanti: “Voglia Codesto Ill.ma Corte di appello, sospesa la provvisoria esecutività, riformare la sentenza impugnata, adottando ogni conseguente provvedimento in ordine alle spese di lite”; Per l'appellata: “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, previa l'adozione di ogni provvedimento ritenuto necessario sia per la declaratoria di inammissibilità dell'avverso gravame che in ogni caso per la declaratoria di infondatezza confermare la sentenza impugnata condannando la controparte alla refusione delle spese di lite del doppio grado di giudizio”
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
L' ed il hanno impugnato la Pt_1 Parte_2 sentenza n. 3888/2020 resa dal Tribunale di Roma in data 21 febbraio 2020, con la quale era stata rigettata l'opposizione proposta avverso il decreto ingiuntivo emesso in danno di Pt_1 su istanza di società cui erano stati delegati alcuni servizi in materia di aiuti CP_1 all'agricoltura, tra i quali l'aggiornamento dei fascicoli aziendali.
La suddetta società aveva richiesto in via monitoria il pagamento:
a) della somma di € 245.641,54, corrispondente a quanto trattenuto da sul totale dovuto Pt_1 in base alla fattura 242/14 del 3.4.2014 (recante l'importo di € 1.490.811,10) emessa dal CAA per il complessivo numero di 140.510 fascicoli relativi all'anno 2013, trattenuta operata in
“compensazione” dell'eccedenza asseritamente versata da per i fascicoli della campagna Pt_1 del 2009;
b) della somma di € 41.283,82 relativa agli interessi moratori maturati sul pagamento parziale eseguito da con riguardo al residuo corrispettivo dovuto per l'anno 2013 (al netto della Pt_1 trattenuta di euro 245.641,54);
c) della somma € 13.637,48 relativa agli interessi moratori maturati sulla somma non versata di € 245.641,54, dal 9 maggio 2014 sino alla data del ricorso per decreto ingiuntivo, oltre ulteriori interessi a scadere.
La pronuncia di rigetto dell'opposizione al suddetto decreto ingiuntivo è stata, come detto, impugnata dagli appellanti, sulla base di due motivi.
Con il primo motivo di gravame parte appellante ha lamentato la violazione degli artt. 75, 81,
91, 92 c.p.c. e dell'art. 4 della legge 260/1958.
In proposito ha evidenziato come erroneamente il primo Giudice avesse ritenuto di emettere la pronuncia, compresa quella relativa alla condanna alle spese, nei confronti del
[...]
invece che nei confronti della giusta parte Parte_2 processuale, ovvero l' Pt_1
L'opposizione avverso il decreto ingiuntivo era stata infatti proposta dalla stessa che Pt_1 al di là dell'evidente errore materiale contenuto nell'epigrafe dell'atto di citazione in opposizione, era stata indicata a più riprese nel corpo dell'atto di opposizione, quale parte nel cui interesse era stata proposta l'opposizione al decreto ingiuntivo.
Del resto, gli appellanti hanno evidenziato come secondo il pacifico insegnamento della
Suprema Corte dovesse ritenersi irrilevante l'errore qualora l'indicazione della giusta parte potesse agevolmente evincersi anche da elementi esterni allo stesso atto processuale e ciò a fortiori nel caso in cui fosse in giudizio un'Amministrazione difesa dall'Avvocatura dello Stato.
Con il secondo motivo, afferente al merito della pronuncia, l' ha lamentato l'erroneità Pt_1 della ricostruzione del fatto come svolta dal Tribunale e la violazione degli artt. 1241 ss. 1362
e 2697 c.c.
L'appellante ha sostenuto l'erroneità della conclusione tratta dal primo Giudice, il quale aveva ritenuto che, applicando il corrispettivo contrattuale di euro 21,00, aumentato di € 0,96 come da indicazioni della stessa non si fosse verificato alcun versamento indebito, posto che Pt_1
l'importo totale spettante al CAA per l'anno 2009 sarebbe stato comunque superiore a quello effettivamente liquidato in suo favore.
A tal fine l' ha evidenziato: Pt_1
-che la convenzione stipulata per l'anno 2009, all'art. 13, aveva stabilito un corrispettivo pari ad € 21,00 Iva inclusa a fascicolo, ma aveva altresì previsto che, in ipotesi di superamento del plafond di spesa calcolato in base ad un numero massimo di n.
1.365.000 fascicoli aziendali a livello nazionale, si sarebbe dato corso ad una riduzione percentuale lineare del corrispettivo predetto;
- che nel corso dell'esecuzione del contratto si era pacificamente realizzata l'ipotesi prevista del superamento del plafond, di modo che il prezzo di € 21,00 era stato di conseguenza ricalcolato, nell'anno 2014, in misura pari ad € 18,65;
- che il prezzo di euro 20,07 a fascicolo indicato nelle note del 4.8.2009 e del 7.5.2010 Pt_1
e preso in considerazione del primo Giudice ai fini del calcolo del dovuto per l'anno 2009, non era dirimente, posto appunto che rappresentava solamente un dato intermedio tra gli originari 21,00 e i finali 18,65 euro a fascicolo, raggiunti in applicazione della prevista riduzione del corrispettivo unitario conseguente al progressivo aumento del numero dei fascicoli;
- che per l'effetto il corrispettivo dovuto non poteva essere calcolato sugli importi unitari indicati nelle note intermedie riferite ai pagamenti (in acconto e a saldo) eseguiti in favore del
, che si basavano su dati ancora provvisori, ma unicamente all'importo definitivo CP_1 scaturito dal numero finale dei fascicoli su base nazionale (1.517.303 fascicoli), dato che si era potuto estrapolare solo nell'anno 2014;
- che con la nota n. 586/2011 del 2.5.2011, aveva dato atto del numero di 172.987 Pt_1 fascicoli lavorati da per la campagna 2009 ed aveva addotto di aver corrisposto a CP_1 tale titolo la somma di € 3.226.207,55;
- che peraltro tale importo era scaturito da un errore di trascrizione di somma, posto che il totale degli importi erogati nel 2009 era pari ad € 3.471.849,09;
- che sempre per mero errore, aveva poi autorizzato l'emissione e successivamente Pt_1 liquidato una fattura a saldo per l'anno 2009 di euro 166.067,00, di modo che il totale versato per l'anno 2009 era pari ad euro 3.637,916,61;
-che con successiva nota n. 44 del 19.11.2014, aveva comunicato al la Pt_1 CP_1 trattenuta della somma di euro 245.641,54 versata in eccesso per l'anno 2009, in ragione della rilevata necessità di riduzione lineare del corrispettivo unitario, importo che era stato detratto dal maggior corrispettivo spettante a per la gestione dei fascicoli per l'anno 2013. CP_1
Alla luce di tali considerazioni, ritenendo non dovuto il capitale ingiunto e per l'effetto gli interessi asseritamente maturati per ritardato pagamento, parte appellante ha concluso per la riforma della pronuncia di primo grado, con revoca del decreto ingiuntivo opposto.
La si è costituita eccependo l'inammissibilità dell'appello, in quanto a suo CP_1 avviso privo di alcuna effettiva critica alla motivazione resa dal Giudice a fondamento dell'impugnata pronuncia.
Nel merito ha evidenziato come la controparte, la quale nel corso del giudizio di primo grado aveva redatto il solo atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo e non aveva prodotto alcun documento, avesse per un verso formulato nuove allegazioni solo nell'ambito dell'atto d'appello e per altro avesse prodotto nuovi documenti, in entrambi i casi in palese violazione dell'art. 345 c.p.c.
In ogni caso ha eccepito il difetto di prova delle (nuove) circostanze allegate a fondamento dell'opposizione ed in particolare dell'allegato numero di fascicoli lavorati a livello nazionale nell'anno 2009 e dell'asserito superamento del plafond di spesa.
Sulla base di tali considerazioni l'appellata ha concluso per la declaratoria di inammissibilità
o in subordine per il rigetto dell'appello, in assenza di alcuna prova dell'esistenza del credito eccepito in compensazione. L'appello va accolto limitatamente alla rilevata necessità di correzione dell'errore materiale insito nell'indicazione del quale attore in opposizione. Parte_2
Sono corrette le considerazioni svolte dagli appellanti in ordine al fatto che l'indicazione quale opponente del , contenuta nell'atto di citazione in Parte_2 Parte_2 opposizione a decreto ingiuntivo, fosse frutto di un mero refuso, posto che per un verso nell'intero corpo dell'atto era fatto esclusivo riferimento all' e per altro, in termini Pt_1 dirimenti, era l' la destinataria del decreto ingiuntivo emesso su ricorso di e Pt_1 CP_1 come tale era l'unica legittimata ad opporlo.
L'errore presente nell'atto redatto dall'odierna appellante è stato trasfuso nel provvedimento decisorio qui impugnato, che reca nell'intestazione e nel dispositivo il riferimento al
[...]
, Parte_2
La pronuncia di primo grado, che come si dirà va confermata, deve dunque essere riferita ad il che rileva con particolare riguardo all'unico capo di condanna ivi contenuto, ovvero Pt_1 quello alla rifusione delle spese del giudizio.
Nel merito, l'appello è infondato e va pertanto rigettato.
Preliminarmente giova osservare come il capo di pronuncia relativo alla conferma della voce di credito di euro 41.283,82, relativa agli interessi moratori maturati in ragione del ritardato pagamento dell'importo parziale versato da con riguardo al dovuto per l'anno 2013 Pt_1
(importo che non era contestato nell'an dall ma il cui ritardato versamento era stato Pt_1 ricondotto dall'Amministrazione alla necessità di verificare la sussistenza delle certificazioni antimafia), non sia stato impugnato.
Alcun riferimento è contenuto a tale voce di credito nell'ambito dell'atto di citazione in appello.
La statuizione resa dal primo Giudice, il quale ha escluso il fondamento della censura già formulata dall' evidenziando come il ritardato pagamento della somma non potesse Pt_1 ritenersi “giustificato dalla mancanza della “certificazione antimafia” in quanto i precedenti pagamenti erano stati tutti effettuati sotto condizione risolutiva espressa ex art. 92, comma 3, del d.lgs. n. 159 del
2011”, è dunque passata in giudicato.
Residua quindi all'esame di questa Corte l'accertamento dell'esistenza dell'ulteriore credito di euro 245.641,54, azionato da a titolo di saldo del dovuto per l'anno 2013, e quella CP_1 di euro 13.637,48, pari agli interessi moratori maturati sull'importo insoluto sino alla data della domanda monitoria (oltre agli ulteriori interessi maturandi sino al saldo). La debenza del credito per capitale (ed in via mediata degli interessi su di esso maturati) è contestata da solamente in ragione di un'eccezione di compensazione ovvero, come Pt_1 sopra indicato, per effetto dell'asserita necessità di recupero della corrispondente somma che l'Amministrazione assume essere stata indebitamente versata nell'anno 2009, recupero appunto attuato mediante “trattenuta” sul maggior dovuto per l'anno 2013.
Date queste premesse, a fronte della pacifica esistenza del credito di maturato CP_1 nell'anno 2013, avrebbe fatto carico all'opponente, odierna appellante, l'onere di fornire la prova del fondamento della propria eccezione di compensazione, il che non è avvenuto.
La tesi sostenuta dall' nell'atto d'appello è in estrema sintesi riepilogabile nei seguenti Pt_1 assunti:
i)l'art. 13 del contratto stipulato nell'anno 2009 aveva previsto che il corrispettivo convenuto di euro 21,00 a fascicolo, calcolato su un plafond massimo di spesa riferito a 1.365.000 fascicoli a livello nazionale, avrebbe subito “una riduzione percentuale lineare” al superamento di tale limite;
ii) il limite sarebbe stato superato nell'anno 2009 (essendo stati lavorati oltre 1.500.000 fascicoli a livello nazionale), di modo che, per effetto dell'allegato superamento del plafond, sarebbe stato necessario provvedere ad una progressiva riduzione sino al raggiungimento del prezzo unitario di euro 18,65, da maggiorare dell'aumento di euro 0,96 riconosciuto dalla stessa nell'anno 2011 (sempre in relazione al corrispettivo dovuto per l'anno 2009); Pt_1
iii) i diversi corrispettivi unitari indicati nelle note autorizzative di in adesione alle quali Pt_1
aveva emesso le fatture per l'anno 2009 e ricevuto i relativi corrispettivi in acconto CP_1
e a saldo, avrebbero avuto natura meramente provvisoria, posto che, in esito al ricalcolo effettuato nell'anno 2014, sarebbe emersa la loro erroneità e la necessità della loro
“progressiva riduzione”, sino appunto alla rideterminazione del corrispettivo unitario di euro
18,65; iv) per effetto di tale ricalcolo del prezzo unitario, si sarebbe verificato il versamento di una somma superiore al dovuto, tale da giustificare la compensazione con i corrispettivi maturati nell'anno 2013.
Ebbene, l'argomentazione su cui fonda, nel presente grado di giudizio, la natura Pt_1 indebita del pagamento oggetto della “trattenuta” dalla stessa operata non era stata affatto prospettata nel giudizio di primo grado, nel cui ambito l'opponente si era limitata ad addurre l'esistenza di una serie di errori materiali, a giustificazione dell'eccepita non debenza della somma di euro 245.641,54.
In dettaglio, nell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo l' dopo essersi Pt_1 intrattenuta sulla questione afferente alla mancanza delle certificazioni antimafia, con riguardo all'asserita non debenza della somma ingiunta di euro 245.641,54 si era così espressa: dopo aver dato atto, senza alcuna ulteriore precisazione, che l' con la nota protocollata Pt_1
Contr del 19.11.2014, n. 949, aveva “puntualmente dettagliato alla l'attività istruttoria che CP_1 aveva accertato la citata eccedenza di euro 245.641,54 liquidata per i fascicoli lavorati anno 2009” e dopo aver richiamato il tenore della missiva inviata dallo studio legale incaricato da con CP_1 la quale venivano radicalmente contestati i presupposti della trattenuta, ha dato conto della risposta inviata dalla Direzione generale di del seguente tenore: Pt_1
“a) l'accertamento dell'eccedenza liquidata per i fascicoli 2009 è stata appurata solo da attività istruttoria recente, che ha permesso di evidenziare sfasamenti in eccedenza in ordine al pagamento di fascicoli lavorati, anche se di facile elaborazione, eccedenza dovuta per mera imprecisione di calcolo dei due anticipi erogati e conseguente richiesta a di emissione fattura per il saldo;
CP_1
b) la convenzione del 2009 non poteva, evidentemente, prevedere una qualsiasi trattenuta di somme da parte di , per errori materiali, Pt_1 quindi, per quanto sopra, legittimamente l'Amministrazione, in seguito agli ulteriori atti istruttori posti in essere, sta procedendo ed ha proceduto ad attività di autotutela”.
Queste erano le uniche argomentazioni svolte dall' a fondamento dell'eccezione di Pt_1 compensazione nell'ambito dell'atto di citazione in opposizione, nel quale non era contenuto alcun riferimento alla necessità di progressiva riduzione lineare del corrispettivo unitario per l'anno 2009, né al superamento del plafond parametrato a 1.365.000 fascicoli a livello nazionale.
Né le circostanze a posteriori addotte in sede di gravame potevano ritenersi allegate in primo grado per effetto della relatio, contenuta nell'atto di citazione, alla nota protocollata n. 949 emessa da nell'anno 2014. Pt_1
Anche nell'ambito di tale nota, infatti, la necessità di compensazione dell'importo asseritamente versato in eccesso nell'anno 2009 era stata ricondotta ad una “mera imprecisione di somma” in ordine al totale degli anticipi erogati, per effetto della quale si sarebbe erroneamente autorizzata l'emissione di fattura a saldo, senza che, neppure in quella sede, fosse contenuto alcun riferimento alla circostanza del superamento del numero di 1.365.000 fascicoli a livello nazionale e al conseguente sforamento del plafond.
Dalle considerazioni che precedono, in conclusione, può evincersi come in primo grado Pt_1 si fosse limitata ad addurre, in termini del tutto apodittici (come correttamente evidenziato dal primo Giudice), la non debenza della somma di euro 245.641,54 in ragione di meglio precisati “sfasamenti in eccedenza in ordine al pagamento di fascicoli lavorati,… dovuta (a) mera imprecisione di calcolo dei due anticipi erogati e conseguente richiesta al di emissione di fattura CP_1 per il saldo”.
Il motivo d'appello, in quanto fondato sull'allegazione della nuova circostanza del superamento del plafond correlato a 1.365.000 fascicoli a livello nazionale, che non è stata introdotta nel giudizio di primo grado neppure nell'ambito della memoria destinata alla emendatio delle domande (non depositata da , deve dunque ritenersi inammissibile, in Pt_1 quanto in violazione del divieto dei nova.
Per mera completezza, quand'anche si volesse diversamente opinare, la circostanza allo stato posta a fondamento dell'impugnazione sarebbe sfornita di prova.
Premesso che il fatto del superamento del numero massimo di 1.365.000 fascicoli, e per l'effetto del plafond stanziato per quell'annualità, in quanto non allegato in primo grado dall'opponente, non può all'evidenza ritenersi “non contestato” dall'opposta, con l'effetto di essere ritenuto non bisognevole di prova ai sensi dell'art. 115 c.p.c., non si può che prendere atto del fatto che la circostanza è sfornita di alcuna prova.
Dagli atti di causa non è infatti dato evincere il numero complessivo dei fascicoli effettivamente lavorati a livello nazionale nell'anno 2009 ed il conseguente superamento del plafond di spesa stanziato per quell'annualità.
Né, per quanto ancora necessario, è in alcun modo possibile desumere quali siano le modalità di calcolo della “riduzione lineare progressiva” del corrispettivo da euro 21,00 ad euro 18,65, la cui entità è una volta ancora apoditticamente affermata, in difetto di indicazione dei criteri giustificativi della riduzione in questi termini operata.
Alla luce delle considerazioni che precedono, la pronuncia di primo grado, ferma la rilevata correzione dell'errore materiale, deve essere confermata.
Le spese di lite seguono la soccombenza di e sono liquidate nella misura prevista in Pt_1 applicazione dei vigenti parametri tenuto conto dell'attività processuale effettivamente svolta nel presente grado di giudizio. Nei rapporti tra l'appellata ed il le spese del presente grado Parte_2 di giudizio, nel quale il compare come appellante unitamente all debbono Parte_2 Pt_1 essere compensate, posto che la condanna in primo grado del dicastero è derivata da un errore contenuto negli stessi atti di parte opponente.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma, definitivamente pronunciando nel giudizio di cui al n. 2061/2020 R.G., ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
1. dispone la correzione dell'errore materiale contenuto nella pronuncia di primo grado nei seguenti termini: che cioè dove è scritto, nell'intestazione e nel dispositivo, Parte_2 [...]
, deve intendersi scritto “ ; Parte_2 Pt_1
2. rigetta l'appello;
3. condanna alla rifusione in favore di delle spese del presente grado di Pt_1 CP_1 giudizio, che liquida in complessivi euro 15.000,00, oltre spese generali ed accessori come per legge;
4. compensa le spese del presente grado di giudizio nei rapporti tra il
[...]
e l'appellata. Parte_2
Così deciso in Roma, il 2 luglio 2025.
Il cons. est. Il presidente
Dr. Elena Gelato Dr. Diego Rosario Antonio Pinto
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Roma
Prima sezione civile
La Corte, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Diego Rosario Antonio Pinto Presidente dott.ssa Elena Gelato Consigliere est. dott.ssa Maria Aversano Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 2061/2020 R.G., pendente
TRA
(C.F. ), in persona del Parte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, e Parte_2
(C.F. ), in persona del Ministro pro tempore, rappresentati e difesi ex lege
[...] P.IVA_2 dall'Avvocatura Generale dello Stato appellanti
CONTRO
(P.IVA , in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_3 rappresentata e difesa dall'avv. Fabio Giuseppe Lucchesi per delega in atti appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza resa inter partes dal Tribunale di Roma n. 3888/2020 emessa in data 21.2.2020.
CONCLUSIONI
Per gli appellanti: “Voglia Codesto Ill.ma Corte di appello, sospesa la provvisoria esecutività, riformare la sentenza impugnata, adottando ogni conseguente provvedimento in ordine alle spese di lite”; Per l'appellata: “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, previa l'adozione di ogni provvedimento ritenuto necessario sia per la declaratoria di inammissibilità dell'avverso gravame che in ogni caso per la declaratoria di infondatezza confermare la sentenza impugnata condannando la controparte alla refusione delle spese di lite del doppio grado di giudizio”
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
L' ed il hanno impugnato la Pt_1 Parte_2 sentenza n. 3888/2020 resa dal Tribunale di Roma in data 21 febbraio 2020, con la quale era stata rigettata l'opposizione proposta avverso il decreto ingiuntivo emesso in danno di Pt_1 su istanza di società cui erano stati delegati alcuni servizi in materia di aiuti CP_1 all'agricoltura, tra i quali l'aggiornamento dei fascicoli aziendali.
La suddetta società aveva richiesto in via monitoria il pagamento:
a) della somma di € 245.641,54, corrispondente a quanto trattenuto da sul totale dovuto Pt_1 in base alla fattura 242/14 del 3.4.2014 (recante l'importo di € 1.490.811,10) emessa dal CAA per il complessivo numero di 140.510 fascicoli relativi all'anno 2013, trattenuta operata in
“compensazione” dell'eccedenza asseritamente versata da per i fascicoli della campagna Pt_1 del 2009;
b) della somma di € 41.283,82 relativa agli interessi moratori maturati sul pagamento parziale eseguito da con riguardo al residuo corrispettivo dovuto per l'anno 2013 (al netto della Pt_1 trattenuta di euro 245.641,54);
c) della somma € 13.637,48 relativa agli interessi moratori maturati sulla somma non versata di € 245.641,54, dal 9 maggio 2014 sino alla data del ricorso per decreto ingiuntivo, oltre ulteriori interessi a scadere.
La pronuncia di rigetto dell'opposizione al suddetto decreto ingiuntivo è stata, come detto, impugnata dagli appellanti, sulla base di due motivi.
Con il primo motivo di gravame parte appellante ha lamentato la violazione degli artt. 75, 81,
91, 92 c.p.c. e dell'art. 4 della legge 260/1958.
In proposito ha evidenziato come erroneamente il primo Giudice avesse ritenuto di emettere la pronuncia, compresa quella relativa alla condanna alle spese, nei confronti del
[...]
invece che nei confronti della giusta parte Parte_2 processuale, ovvero l' Pt_1
L'opposizione avverso il decreto ingiuntivo era stata infatti proposta dalla stessa che Pt_1 al di là dell'evidente errore materiale contenuto nell'epigrafe dell'atto di citazione in opposizione, era stata indicata a più riprese nel corpo dell'atto di opposizione, quale parte nel cui interesse era stata proposta l'opposizione al decreto ingiuntivo.
Del resto, gli appellanti hanno evidenziato come secondo il pacifico insegnamento della
Suprema Corte dovesse ritenersi irrilevante l'errore qualora l'indicazione della giusta parte potesse agevolmente evincersi anche da elementi esterni allo stesso atto processuale e ciò a fortiori nel caso in cui fosse in giudizio un'Amministrazione difesa dall'Avvocatura dello Stato.
Con il secondo motivo, afferente al merito della pronuncia, l' ha lamentato l'erroneità Pt_1 della ricostruzione del fatto come svolta dal Tribunale e la violazione degli artt. 1241 ss. 1362
e 2697 c.c.
L'appellante ha sostenuto l'erroneità della conclusione tratta dal primo Giudice, il quale aveva ritenuto che, applicando il corrispettivo contrattuale di euro 21,00, aumentato di € 0,96 come da indicazioni della stessa non si fosse verificato alcun versamento indebito, posto che Pt_1
l'importo totale spettante al CAA per l'anno 2009 sarebbe stato comunque superiore a quello effettivamente liquidato in suo favore.
A tal fine l' ha evidenziato: Pt_1
-che la convenzione stipulata per l'anno 2009, all'art. 13, aveva stabilito un corrispettivo pari ad € 21,00 Iva inclusa a fascicolo, ma aveva altresì previsto che, in ipotesi di superamento del plafond di spesa calcolato in base ad un numero massimo di n.
1.365.000 fascicoli aziendali a livello nazionale, si sarebbe dato corso ad una riduzione percentuale lineare del corrispettivo predetto;
- che nel corso dell'esecuzione del contratto si era pacificamente realizzata l'ipotesi prevista del superamento del plafond, di modo che il prezzo di € 21,00 era stato di conseguenza ricalcolato, nell'anno 2014, in misura pari ad € 18,65;
- che il prezzo di euro 20,07 a fascicolo indicato nelle note del 4.8.2009 e del 7.5.2010 Pt_1
e preso in considerazione del primo Giudice ai fini del calcolo del dovuto per l'anno 2009, non era dirimente, posto appunto che rappresentava solamente un dato intermedio tra gli originari 21,00 e i finali 18,65 euro a fascicolo, raggiunti in applicazione della prevista riduzione del corrispettivo unitario conseguente al progressivo aumento del numero dei fascicoli;
- che per l'effetto il corrispettivo dovuto non poteva essere calcolato sugli importi unitari indicati nelle note intermedie riferite ai pagamenti (in acconto e a saldo) eseguiti in favore del
, che si basavano su dati ancora provvisori, ma unicamente all'importo definitivo CP_1 scaturito dal numero finale dei fascicoli su base nazionale (1.517.303 fascicoli), dato che si era potuto estrapolare solo nell'anno 2014;
- che con la nota n. 586/2011 del 2.5.2011, aveva dato atto del numero di 172.987 Pt_1 fascicoli lavorati da per la campagna 2009 ed aveva addotto di aver corrisposto a CP_1 tale titolo la somma di € 3.226.207,55;
- che peraltro tale importo era scaturito da un errore di trascrizione di somma, posto che il totale degli importi erogati nel 2009 era pari ad € 3.471.849,09;
- che sempre per mero errore, aveva poi autorizzato l'emissione e successivamente Pt_1 liquidato una fattura a saldo per l'anno 2009 di euro 166.067,00, di modo che il totale versato per l'anno 2009 era pari ad euro 3.637,916,61;
-che con successiva nota n. 44 del 19.11.2014, aveva comunicato al la Pt_1 CP_1 trattenuta della somma di euro 245.641,54 versata in eccesso per l'anno 2009, in ragione della rilevata necessità di riduzione lineare del corrispettivo unitario, importo che era stato detratto dal maggior corrispettivo spettante a per la gestione dei fascicoli per l'anno 2013. CP_1
Alla luce di tali considerazioni, ritenendo non dovuto il capitale ingiunto e per l'effetto gli interessi asseritamente maturati per ritardato pagamento, parte appellante ha concluso per la riforma della pronuncia di primo grado, con revoca del decreto ingiuntivo opposto.
La si è costituita eccependo l'inammissibilità dell'appello, in quanto a suo CP_1 avviso privo di alcuna effettiva critica alla motivazione resa dal Giudice a fondamento dell'impugnata pronuncia.
Nel merito ha evidenziato come la controparte, la quale nel corso del giudizio di primo grado aveva redatto il solo atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo e non aveva prodotto alcun documento, avesse per un verso formulato nuove allegazioni solo nell'ambito dell'atto d'appello e per altro avesse prodotto nuovi documenti, in entrambi i casi in palese violazione dell'art. 345 c.p.c.
In ogni caso ha eccepito il difetto di prova delle (nuove) circostanze allegate a fondamento dell'opposizione ed in particolare dell'allegato numero di fascicoli lavorati a livello nazionale nell'anno 2009 e dell'asserito superamento del plafond di spesa.
Sulla base di tali considerazioni l'appellata ha concluso per la declaratoria di inammissibilità
o in subordine per il rigetto dell'appello, in assenza di alcuna prova dell'esistenza del credito eccepito in compensazione. L'appello va accolto limitatamente alla rilevata necessità di correzione dell'errore materiale insito nell'indicazione del quale attore in opposizione. Parte_2
Sono corrette le considerazioni svolte dagli appellanti in ordine al fatto che l'indicazione quale opponente del , contenuta nell'atto di citazione in Parte_2 Parte_2 opposizione a decreto ingiuntivo, fosse frutto di un mero refuso, posto che per un verso nell'intero corpo dell'atto era fatto esclusivo riferimento all' e per altro, in termini Pt_1 dirimenti, era l' la destinataria del decreto ingiuntivo emesso su ricorso di e Pt_1 CP_1 come tale era l'unica legittimata ad opporlo.
L'errore presente nell'atto redatto dall'odierna appellante è stato trasfuso nel provvedimento decisorio qui impugnato, che reca nell'intestazione e nel dispositivo il riferimento al
[...]
, Parte_2
La pronuncia di primo grado, che come si dirà va confermata, deve dunque essere riferita ad il che rileva con particolare riguardo all'unico capo di condanna ivi contenuto, ovvero Pt_1 quello alla rifusione delle spese del giudizio.
Nel merito, l'appello è infondato e va pertanto rigettato.
Preliminarmente giova osservare come il capo di pronuncia relativo alla conferma della voce di credito di euro 41.283,82, relativa agli interessi moratori maturati in ragione del ritardato pagamento dell'importo parziale versato da con riguardo al dovuto per l'anno 2013 Pt_1
(importo che non era contestato nell'an dall ma il cui ritardato versamento era stato Pt_1 ricondotto dall'Amministrazione alla necessità di verificare la sussistenza delle certificazioni antimafia), non sia stato impugnato.
Alcun riferimento è contenuto a tale voce di credito nell'ambito dell'atto di citazione in appello.
La statuizione resa dal primo Giudice, il quale ha escluso il fondamento della censura già formulata dall' evidenziando come il ritardato pagamento della somma non potesse Pt_1 ritenersi “giustificato dalla mancanza della “certificazione antimafia” in quanto i precedenti pagamenti erano stati tutti effettuati sotto condizione risolutiva espressa ex art. 92, comma 3, del d.lgs. n. 159 del
2011”, è dunque passata in giudicato.
Residua quindi all'esame di questa Corte l'accertamento dell'esistenza dell'ulteriore credito di euro 245.641,54, azionato da a titolo di saldo del dovuto per l'anno 2013, e quella CP_1 di euro 13.637,48, pari agli interessi moratori maturati sull'importo insoluto sino alla data della domanda monitoria (oltre agli ulteriori interessi maturandi sino al saldo). La debenza del credito per capitale (ed in via mediata degli interessi su di esso maturati) è contestata da solamente in ragione di un'eccezione di compensazione ovvero, come Pt_1 sopra indicato, per effetto dell'asserita necessità di recupero della corrispondente somma che l'Amministrazione assume essere stata indebitamente versata nell'anno 2009, recupero appunto attuato mediante “trattenuta” sul maggior dovuto per l'anno 2013.
Date queste premesse, a fronte della pacifica esistenza del credito di maturato CP_1 nell'anno 2013, avrebbe fatto carico all'opponente, odierna appellante, l'onere di fornire la prova del fondamento della propria eccezione di compensazione, il che non è avvenuto.
La tesi sostenuta dall' nell'atto d'appello è in estrema sintesi riepilogabile nei seguenti Pt_1 assunti:
i)l'art. 13 del contratto stipulato nell'anno 2009 aveva previsto che il corrispettivo convenuto di euro 21,00 a fascicolo, calcolato su un plafond massimo di spesa riferito a 1.365.000 fascicoli a livello nazionale, avrebbe subito “una riduzione percentuale lineare” al superamento di tale limite;
ii) il limite sarebbe stato superato nell'anno 2009 (essendo stati lavorati oltre 1.500.000 fascicoli a livello nazionale), di modo che, per effetto dell'allegato superamento del plafond, sarebbe stato necessario provvedere ad una progressiva riduzione sino al raggiungimento del prezzo unitario di euro 18,65, da maggiorare dell'aumento di euro 0,96 riconosciuto dalla stessa nell'anno 2011 (sempre in relazione al corrispettivo dovuto per l'anno 2009); Pt_1
iii) i diversi corrispettivi unitari indicati nelle note autorizzative di in adesione alle quali Pt_1
aveva emesso le fatture per l'anno 2009 e ricevuto i relativi corrispettivi in acconto CP_1
e a saldo, avrebbero avuto natura meramente provvisoria, posto che, in esito al ricalcolo effettuato nell'anno 2014, sarebbe emersa la loro erroneità e la necessità della loro
“progressiva riduzione”, sino appunto alla rideterminazione del corrispettivo unitario di euro
18,65; iv) per effetto di tale ricalcolo del prezzo unitario, si sarebbe verificato il versamento di una somma superiore al dovuto, tale da giustificare la compensazione con i corrispettivi maturati nell'anno 2013.
Ebbene, l'argomentazione su cui fonda, nel presente grado di giudizio, la natura Pt_1 indebita del pagamento oggetto della “trattenuta” dalla stessa operata non era stata affatto prospettata nel giudizio di primo grado, nel cui ambito l'opponente si era limitata ad addurre l'esistenza di una serie di errori materiali, a giustificazione dell'eccepita non debenza della somma di euro 245.641,54.
In dettaglio, nell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo l' dopo essersi Pt_1 intrattenuta sulla questione afferente alla mancanza delle certificazioni antimafia, con riguardo all'asserita non debenza della somma ingiunta di euro 245.641,54 si era così espressa: dopo aver dato atto, senza alcuna ulteriore precisazione, che l' con la nota protocollata Pt_1
Contr del 19.11.2014, n. 949, aveva “puntualmente dettagliato alla l'attività istruttoria che CP_1 aveva accertato la citata eccedenza di euro 245.641,54 liquidata per i fascicoli lavorati anno 2009” e dopo aver richiamato il tenore della missiva inviata dallo studio legale incaricato da con CP_1 la quale venivano radicalmente contestati i presupposti della trattenuta, ha dato conto della risposta inviata dalla Direzione generale di del seguente tenore: Pt_1
“a) l'accertamento dell'eccedenza liquidata per i fascicoli 2009 è stata appurata solo da attività istruttoria recente, che ha permesso di evidenziare sfasamenti in eccedenza in ordine al pagamento di fascicoli lavorati, anche se di facile elaborazione, eccedenza dovuta per mera imprecisione di calcolo dei due anticipi erogati e conseguente richiesta a di emissione fattura per il saldo;
CP_1
b) la convenzione del 2009 non poteva, evidentemente, prevedere una qualsiasi trattenuta di somme da parte di , per errori materiali, Pt_1 quindi, per quanto sopra, legittimamente l'Amministrazione, in seguito agli ulteriori atti istruttori posti in essere, sta procedendo ed ha proceduto ad attività di autotutela”.
Queste erano le uniche argomentazioni svolte dall' a fondamento dell'eccezione di Pt_1 compensazione nell'ambito dell'atto di citazione in opposizione, nel quale non era contenuto alcun riferimento alla necessità di progressiva riduzione lineare del corrispettivo unitario per l'anno 2009, né al superamento del plafond parametrato a 1.365.000 fascicoli a livello nazionale.
Né le circostanze a posteriori addotte in sede di gravame potevano ritenersi allegate in primo grado per effetto della relatio, contenuta nell'atto di citazione, alla nota protocollata n. 949 emessa da nell'anno 2014. Pt_1
Anche nell'ambito di tale nota, infatti, la necessità di compensazione dell'importo asseritamente versato in eccesso nell'anno 2009 era stata ricondotta ad una “mera imprecisione di somma” in ordine al totale degli anticipi erogati, per effetto della quale si sarebbe erroneamente autorizzata l'emissione di fattura a saldo, senza che, neppure in quella sede, fosse contenuto alcun riferimento alla circostanza del superamento del numero di 1.365.000 fascicoli a livello nazionale e al conseguente sforamento del plafond.
Dalle considerazioni che precedono, in conclusione, può evincersi come in primo grado Pt_1 si fosse limitata ad addurre, in termini del tutto apodittici (come correttamente evidenziato dal primo Giudice), la non debenza della somma di euro 245.641,54 in ragione di meglio precisati “sfasamenti in eccedenza in ordine al pagamento di fascicoli lavorati,… dovuta (a) mera imprecisione di calcolo dei due anticipi erogati e conseguente richiesta al di emissione di fattura CP_1 per il saldo”.
Il motivo d'appello, in quanto fondato sull'allegazione della nuova circostanza del superamento del plafond correlato a 1.365.000 fascicoli a livello nazionale, che non è stata introdotta nel giudizio di primo grado neppure nell'ambito della memoria destinata alla emendatio delle domande (non depositata da , deve dunque ritenersi inammissibile, in Pt_1 quanto in violazione del divieto dei nova.
Per mera completezza, quand'anche si volesse diversamente opinare, la circostanza allo stato posta a fondamento dell'impugnazione sarebbe sfornita di prova.
Premesso che il fatto del superamento del numero massimo di 1.365.000 fascicoli, e per l'effetto del plafond stanziato per quell'annualità, in quanto non allegato in primo grado dall'opponente, non può all'evidenza ritenersi “non contestato” dall'opposta, con l'effetto di essere ritenuto non bisognevole di prova ai sensi dell'art. 115 c.p.c., non si può che prendere atto del fatto che la circostanza è sfornita di alcuna prova.
Dagli atti di causa non è infatti dato evincere il numero complessivo dei fascicoli effettivamente lavorati a livello nazionale nell'anno 2009 ed il conseguente superamento del plafond di spesa stanziato per quell'annualità.
Né, per quanto ancora necessario, è in alcun modo possibile desumere quali siano le modalità di calcolo della “riduzione lineare progressiva” del corrispettivo da euro 21,00 ad euro 18,65, la cui entità è una volta ancora apoditticamente affermata, in difetto di indicazione dei criteri giustificativi della riduzione in questi termini operata.
Alla luce delle considerazioni che precedono, la pronuncia di primo grado, ferma la rilevata correzione dell'errore materiale, deve essere confermata.
Le spese di lite seguono la soccombenza di e sono liquidate nella misura prevista in Pt_1 applicazione dei vigenti parametri tenuto conto dell'attività processuale effettivamente svolta nel presente grado di giudizio. Nei rapporti tra l'appellata ed il le spese del presente grado Parte_2 di giudizio, nel quale il compare come appellante unitamente all debbono Parte_2 Pt_1 essere compensate, posto che la condanna in primo grado del dicastero è derivata da un errore contenuto negli stessi atti di parte opponente.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma, definitivamente pronunciando nel giudizio di cui al n. 2061/2020 R.G., ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
1. dispone la correzione dell'errore materiale contenuto nella pronuncia di primo grado nei seguenti termini: che cioè dove è scritto, nell'intestazione e nel dispositivo, Parte_2 [...]
, deve intendersi scritto “ ; Parte_2 Pt_1
2. rigetta l'appello;
3. condanna alla rifusione in favore di delle spese del presente grado di Pt_1 CP_1 giudizio, che liquida in complessivi euro 15.000,00, oltre spese generali ed accessori come per legge;
4. compensa le spese del presente grado di giudizio nei rapporti tra il
[...]
e l'appellata. Parte_2
Così deciso in Roma, il 2 luglio 2025.
Il cons. est. Il presidente
Dr. Elena Gelato Dr. Diego Rosario Antonio Pinto