TRIB
Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Enna, sentenza 18/02/2025, n. 125 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Enna |
| Numero : | 125 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
Proc. n. 1545/2022 R.G.
IL TRIBUNALE DI ENNA
Il giudice,
Viste le note-preverbale depositate telematicamente dalla parte ricorrente;
decide la causa come da sentenza contestuale.
Enna, 18 febbraio 2025.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ENNA
in composizione monocratica, nella persona del Giudice del Lavoro, dott.ssa Daniela Francesca
Balsamo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di lavoro iscritta al n. 1545/2022 R.G. promossa da rappresentato e difeso dall'Avv. Antonino Benintende elettivamente Parte_1
domiciliato presso lo studio del suddetto legale, sito in Leonforte, via G. D'Annunzio n. 35;
ricorrente
contro
, in persona del Direttore Generale pro tempore, Controparte_1
rappresentata e difesa per procura in calce alla memoria di costituzione dall'avv. A. Patti e domiciliata presso il servizio legale sito in viale Diaz n.7; CP_1
resistente
Avente ad oggetto: retribuzione accessoria per pronta disponibilità e risarcimento danni da sforamento limite.
All'udienza odierna, trattata ex art 127 ter cpc, i procuratori delle parti concludevano come in atti depositati telematicamente.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 27.10.2022 il ricorrente ha dedotto:
- di essere impiegato con contratto a tempo indeterminato alle dipendenze dell'
[...]
, con la qualifica di Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico;
Controparte_1
- che dal mese di agosto dell'anno 2019 al mese di dicembre dell'anno 2021, l' con vari Parte_2
ordini di servizio, ha disposto che, nelle more del reclutamento delle carenti unità di Tecnici Sanitari
, i tecnici sanitari in organico provvedessero a garantire i turni notturni e Parte_3
festivi in regime di pronta disponibilità secondo i turni predisposti dal responsabile della
[...]
Parte_4
- di aver svolto nel periodo sopra indicato n. 119 turni in regime di pronta disponibilità, in misura eccedente i sei turni mensili previsti dal C.C.N.L. comparto sanità, senza percepire alcuna indennità
di disagio;
- che l' ha inoltre attivato un progetto di lavoro intitolato “Copertura turni notturni e festivi CP_1
presso U.O. Laboratorio Analisi del Presidio Ospedaliero F.B.C. di Leonforte”, con effetto a partire dal 07.12.2019 e fino al 30.03.2020;
- di aver nell'ambito di tale progetto, ricoperto n. 32 turni senza tuttavia percepire alcuna indennità.
Sulla scorta delle citate premesse, lo ha formulato le seguenti conclusioni: Pt_1
“- Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al pagamento dell' indennità di disagio dovuta per
i 119 turni, in misura eccedente i sei turni mensili previsti dal CCNL comparto Sanità, prestati in
regime di pronta disponibilità dal mese di agosto dell'anno 2019 al mese di dicembre dell'anno 2021; - accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale dell' la quale, con i Controparte_1
numerosi ordini di servizio con i quali ha disposto che, nelle more del reclutamento delle carenti
unità di Tecnici Sanitari di Laboratorio Biomedico, i Tecnici sanitari in organico provvedessero a
garantire i turni notturni e festivi in regime di pronta disponibilità, ha reiteratamente sforato il limite
di sei turni al mese previsto dalla legge e dal CCNL ed ha altresì violato le clausole di correttezza e
buona fede nello svolgimento del rapporto contrattuale, ex artt. 1175 e 1375 del Codice Civile;
per l'effetto, condannare l'amministrazione resistente al risarcimento del danno cagionato al
ricorrente per il reiterato sforamento, del limite previsto dalla legge e dal CCNL;
dire e ritenere che il ricorrente si è visto privato della possibilità di organizzare liberamente la
propria giornata di riposo ed è stato costretto a dei turni usuranti che hanno inciso significativamente
e negativamente anche sul benessere psicofisico dello stesso, stante la privazione dell'indispensabile
tempo volto al recupero delle energie corporee e intellettive necessarie ad una idonea prestazione
della propria attività lavorativa, con conseguente ripercussione sulla qualità di vita dello stesso;
in conseguenza dichiarare l'inadempimento contrattuale dell'azienda e per l'effetto
condannare la , in persona del Direttore Generale Controparte_1
e legale rappresentante pro-tempore, con sede in Viale Diaz 7, per la carica domiciliato presso CP_1
la predetta sede, C.F. – P. IVA - stessa al risarcimento del danno quantificabile P.IVA_1
nell'importo di €. 11.900,00, secondo i parametri già adottati dalla giurisprudenza di merito in
materia in ragione di €. 100,00 pro die per i 202 turni de quibus, ovvero nella diversa misura che
sarà determinata dal giudice secondo equità;
- accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al pagamento delle indennità/compensi dovuti per i
32 turni espletati nell'ambito del progetto di lavoro intitolato “Copertura turni notturni e festivi
presso UO Patologia clinica FBC” ove il sig. ricopriva un numero di turni Parte_1
superiore a quello previsto, senza tuttavia percepire alcuna indennità e, per l'effetto, condannare
, in persona del Direttore Generale e legale Controparte_1
rappresentante pro-tempore, con sede in Viale Diaz 7, per la carica domiciliato presso la CP_1 predetta sede, C.F. – P. IVA - resistente al pagamento della somma €. 6.415,00. Il tutto P.IVA_1
oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal tempo delle prestazioni fino al soddisfo.
Si è costituita l' contestando in fatto ed in diritto il contenuto del ricorso e chiedendone Parte_2
il rigetto.
Autorizzato il deposito di note conclusionali sostitutive d'udienza la causa è stata decisa all' udienza odierna con sentenza
*******
La contrattazione collettiva fissa un tetto massimo di turni di pronta disponibilità
mensili. In particolare, il comma 11 dell'art 28 del CCNL Comparto sanità, del
21.05.2018 sancisce che “Di norma non potranno essere previsti per ciascun
dipendente più di sei turni di pronta disponibilità al mese”.La previsione non ha tenore perentorio e comunque il tetto risulta, nel corso degli oltre due anni di riferimento, reiteratamente sforato dall' azienda. La norma con lo stabilire che il ricorso al servizio di pronta disponibilità debba avvenire “ di norma”, ovvero di regola,
per non più di 6 volte in un mese, fa salva la possibilità di deroga da parte dell'amministrazione - evidentemente per esigenze di servizio - e, quindi, non pone un limite invalicabile.Nè la clausola fa riferimento ad un onere dimostrativo delle esigenze particolari che giustifichino il ricorso alla pronta disponibilità oltre le 6 volte in un mese che, se non soddisfatto dall'amministrazione sanitaria, consenta al dipendente di rifiutare il sevizio o comunque gli consenta di sindacare nel merito le scelte tecnico-amministrative, insindacabili anche in sede giurisdizionale fatta salva l'ipotesi di abuso (per numero complessivo di servizi di pronta disponibilità pretesi e/o per manifesta inesistenza delle relative esigenze) contrario alle clausole generali di correttezza e buona fede ex artt. 1175 e 1375 c.c., nello svolgimento del rapporto contrattuale. Ulteriore conferma della legittimità del superamento del limite si trae dallo stesso CCIA che prevede appunto un incremento della indennità di pronta disponibilità in caso di superamento dei 6 turni mensili ( come si dirà meglio infra).Il
ricorrente lamenta di non aver ricevuto alcuna indennità di disagio.
L'art 19 CCIA, prevede che la misura della indennità di pronta disponibilità sia pari ad € 20,66 e che la stessa spetta per turno intero per turni fino a sei;
sempre l'art 19
all'ultimo comma, prevede un incremento della suddetta indennità di euro 10,00 per ogni turno eccedente i 6.
La delegazione trattante di parte pubblica e di parte sindacale dell' in data Parte_2
20/11/2018 hanno sottoscritto il Contratto Collettivo Integrativo Aziendale (CCIA),
che all'art. 19, ai commi 2 e 3, ha disciplinato l'istituto della pronta disponibilità di cui al predetto art. 28, stabilendo che "Relativamente all'indennità di pronta disponibilità le
parti stabiliscono la conferma dell'importo di € 20,66 per turno intero per i turni fino
a
sei (6)" e "l'incremento del suddetto importo, a valere sul fondo art. 80 del CCNL 21
maggio 2018, di €10,00 per ogni turno eccedenti i sei”. Quindi le parti negoziali, in ossequio a quanto previsto dal contratto nazionale di categoria, hanno definito il corrispettivo economico per i turni espletati in misura eccedente ai sei mensili, al fine di indennizzare il maggiore disagio del personale.
Ciò posto, il ricorrente riferisce che nel periodo Agosto 2019 - Dicembre 2021 ha effettuato n. 119 turni di pronta disponibilità in eccedenza ai sei previsti per ciascun mese. La circostanza corrisponde a verità. Ciò che invece risulta infondato è il fatto che
"l non ha mai provveduto al pagamento delle relative indennità di disagio", CP_1
in quanto le stesse, comprensive dell'indennità prevista in sede di contrattazione integrativa per ogni turno eccedente i sei, risultano integralmente pagate con i cedolini relativi al periodo settembre 2021 – febbraio 2022.
Il dato contestato dal ricorrente risulta confermato documentalmente. Ed invero dai prospetti paga versati in atti merge che oltre all'indennità di pronta disponibilità è stata erogata mensilmente sotto la voce “ indennità pronta disponibilità integr.” Un ulteriore emolumento.
Sul diritto al risarcimento del danno.
Il ricorrente sostiene che sarebbe stato perpetrato un abuso da parte dell'azienda resistente, contrario alle clausole di correttezza e buona fede nello svolgimento del
rapporto contrattuale, previste dagli 1175 e 1375 del Codice Civile.
Deduce dunque che Non ricorrendo, quindi, alcun dubbio in merito
all'inadempimento contrattuale dell' , sussiste il diritto del Controparte_1
sig. a percepire la indennità di disagio Parte_1
dovuta per i turni prestati in regime di pronta disponibilità, per un che si indica in €
11.900,00 (pari ad Euro 100 per ogni turno eccedente i sei mensili moltiplicato per i
119 turni eccedenti svolti svolti in eccedenza rispetto al limite previsto dalla legge e
dal CCNL) come da precedenti giurisprudenziali
In disparte la considerazione del riferimento atecnico all'indennità di disagio ed alla sua quantificazione rimandando a non meglio precisati precedenti giurisprudenziali,
sulla richiesta in esame si osserva quanto segue. Ed invero, con riferimento allo sforamento del limite mensile dei turni dei dirigenti medici (caso in tutto sovrapponibile a quello in oggetto giacchè la norma di riferimento è formulata in termini analoghi) la Cassazione ha avuto modo di ribadire che la norma della contrattazione collettiva
“ … va intesa come previsione di natura programmatica e non come limite temporale
invalicabile, fermo restando il diritto alla retribuzione per i turni eccedentari e salvo
il risarcimento del danno nel caso di pregiudizio per il recupero delle energie psico-
fisiche del lavoratore;
”. (Cassazione civile, sez. lavoro, sentenza del 15 dicembre
2022, n. 36839).
Tale pregiudizio, proprio per la natura elastica della norma collettiva, per essere individuato, necessita di un superamento significativo di quel limite, fino al punto di poter dire che la vita personale del lavoratore, in ragione di ciò, sia stata inevitabilmente compromessa;
Cassazione Civile, Sez. Lav., 21 luglio 2023, n. 21934
In sostanza la giurisprudenza di legittimità afferma con condivisibile argomentare che il superamento del limite di turni normali, ovverosia quello previsto come regola, non
è in sé ragione di inadempimento datoriale, ma lo può diventare se in concreto si determini un'interferenza tale, rispetto alla vita privata del lavoratore, da far individuare un pregiudizio al diritto al riposo che cagiona un danno all'integrita psico fisica dello stesso.
In altri termini lo sforamento ( che comunque va retribuito nella misura prevista dalla normativa) in tanto può configurare un inadempimento contrattuale con particolare riferimento agli obblighi di correttezza e buona fede in quanto, per l'entità dello stesso,
cagioni un danno concreto ed effettivo al lavoratore.
In ossequio a tali coordinate occorre aver riguardo al concreto atteggiarsi della vicenda sub iudice Infatti, dai cartellini di presenza del ricorrente emerge che dal mese di agosto del 2019
al 31.12.2021, il sig. ha svolto 293 turni di pronta disponibilità a fronte dei Pt_1
174 previsti dalla norma (corrispondenti ai 6 turni mensili moltiplicati per 29
mensilità), quindi con un'eccedenza di 119 turni in circa due anni e mezzo.
Inoltre, dai cartellini di presenza allegati si evince come i turni mensili in eccedenza rispetto ai 6 previsti dalla contrattazione collettiva, siano equamente distribuiti in ciascuna delle mensilità prese in considerazione.
Si assiste pertanto ad un sistematico, consistente sforamento del limite previsto dalla contrattazione collettiva che si protrae per un lungo periodo (circa due anni e mezzo)
integrante come tale certamente un abuso idoneo a cagionare un danno al lavoratore vessato.
La stessa Suprema Corte di Cassazione ha recentemente chiarito con riguardo ad una fattispecie in tutto analoga a quella sub iudice che la norma collettiva, nel fissare un
parametro di normalità ("di regola"), rende illegittimo il ricorso in forma smodata
a quella turnistica e resta pacificamente violata nel momento in cui i turni fatti
svolgere sono, anche per la concentrazione degli stessi in singoli periodi e/o per il
generalizzato loro protrarsi negli anni, al di fuori da ogni tollerabile dimensione
quantitativa.
Esiste pertanto nel caso a mani un concreto atteggiarsi in termini di abuso e dunque di illecito o inadempimento contrattuale del superamento del limite normativo che consente di ritenere esistente un danno in re ipsa (da superlavoro o da lesione del diritto alla libera programmabilità del proprio tempo libero).
Sotto il profilo del danno si osserva ancora come al di là dello sfociare del pregiudizio
(danno-conseguenza) in condizioni di patologia psicofisica, di cui non vi è traccia nelle difese del ricorrente, qualora venga in gioco la violazione del diritto al riposo e dunque della personalità del lavoratore, il danno è in re ipsa (Cass. 24563/2016; Cass.
14710/2015; Cass., 16398/2004 citate),
Nel caso di specie, attraverso "turni" di reperibilità per periodi che secondo il erano in media eccedenti di due terzi rispetto alla soglia tollerata dalla contrattazione collettiva, per un arco di tempo di circa due anni e mezzo, potrebbe essersi in effetti determinata una situazione atta a realizzare un condizionamento illecito della vita personale, perché le dimensioni dell'impegno potrebbero essere tali da impedire in concreto, in singoli archi temporali, la possibilità stessa di fare liberamente cose ad una certa distanza territoriale dal posto di lavoro;
ciò anche perché riposo, nel suo significato più pieno e completo, significa allontanamento anche mentale dalla necessità di mantenersi a disposizione del datore di lavoro e l'entità dell'impegno di cui si è detto potrebbe aver impedito (e il dato andava accertato dal giudice del merito) il realizzarsi di tale fine;
non vi era dunque necessità che il ricorrente allegasse alcunché di specifico, perché quella misura dell'impegno di disponibilità, specie se concentrata maggiormente in alcuni archi temporali, più o meno estesi, avrebbe potuto integrare la negazione in sé di un tratto della vita personale e dunque un danno alla personalità morale del lavoratore, per essersi perduto il riposo ed essersi in tal modo realizzata un'interferenza illecita nella sfera giuridica inviolabile altrui (art. 2 Cost.) munita, in questo, di specifico riconoscimento costituzionale (art. 35, comma 1, e nei principi sottesi all'art. 36,
commi 2 e 3 Cost.), oltre che di riconoscimento in fonti Eurounitarie (direttiva
2003/88/CE) ed internazionali (Convenzioni OIL sull'orario di lavoro, a partire dalla n. 1 del 2019, resa esecutiva dal R.D.L. 1429/1923);
Il danno matura, in tal ipotesi, senza che rilevino più di tanto allegazioni di dettaglio atte e differenziare a tutti i costi una situazione pregiudizievole che tendenzialmente ha una base uguale per tutti, per il fatto della lesione alla vita personale che scaturisce dalla violazione del diritto al riposo nei termini di abnormità di cui si è detto;
l'esistenza di ulteriori danni-conseguenza (come quello alla salute) certamente comporterebbe specifici risarcimenti ad essi riconnessi (v. ancora Cass. 24563/2016
cit.), ma il ristoro prescinde da essi e deriva già dal pregiudizio alla vita personale considerato come tale.
Questione diversa, rispetto alla quale valgono evidentemente cauti apprezzamenti di natura equitativa, è quella delle modalità di stima di tale danno.
Passando pertanto alla quantificazione del danno, ritiene questo decidente una quantificazione pari ad euro 45 per turno di disponibilità pari a circa metà della retribuzione giornaliera.
Sulla domanda avente ad oggetto il mancato pagamento dei turni prestati dal sig.
nell'ambito del progetto “copertura turni notturni e festivi presso Parte_1
uo patologia clinica fbc”
L' per sopperire alla carenza di organico del personale Tecnico Sanitario Parte_2
di
, ha ritenuto necessario ed inderogabile attivare un progetto di Parte_3
lavoro, intitolato “Copertura turni notturni e festivi presso UO Patologia clinica FBC”,
con effetto a partire dal 07.12.2019 e fino al 30.03.2020, da finanziare con i fondi dell'incentivazione in precedenza accordati alla direzione generale “per esigenze ritenute strategiche”.
Tale progetto, prevedeva l'utilizzazione degli operatori Tecnici Sanitari di
Laboratorio in organico i quali, dovevano ricoprire 24 turni mensili, per un totale di circa 96 ore (Doc. 6). Ebbene, anche nell'ambito di tale progetto, protrattosi sino al mese di maggio 2020,
il sig.
ricopriva un numero di turni superiore a quello previsto ( 32), senza Parte_1
tuttavia percepire alcuna indennità.
Sul punto l'azienda resistente si difende affermando che il progetto de quo non sarebbe mai stato approvato senza però contestare né lo svolgimento dei turni in pronta reperibilità, nè la mancata corresponsione delle relative indennità.
Ne discende che al ricorrente sono dovute le indennità previste dalla contrattazione collettiva nella misura prevista dal CCNI art 19, ivi compreso l'incremento per i turni superiori ai 6 mensili.
Non spetta invece alcun risarcimento, tenuto conto che il numero di turni effettuati
(32) supera di poco quello concordato (24) e che tale sforamento riguarda un periodo breve ( di circa 4 mesi) di guisa che in applicazione delle coordinate di cui sopra, non ricorrono i presupposti per configurare un danno risarcibile.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando;
disattesa ogni contraria istanza difesa ed eccezione;
in accoglimento del ricorso, accerta e dichiara l'avvenuto inadempimento della normativa contrattuale in materia di turni di pronta disponibilità e condanna parte resistente a risarcire il danno da abusivo ricorso ai turni di pronta disponibilità subito dal ricorrente e quantificato nella misura di € 45,00 per ogni turno eccedente il limite di 6 mensili ( numero totale di turni in eccedenza: 119); condanna parte resistente a corrispondere l'indennità per pronta disponibilità e l'incremento ( per i turni eccedenti i 6 mensili) in relazione ai turni di pronta disponibilità svolti nell'ambito del progetto di lavoro individuato in parte motiva.
Condanna parte resistente alla rifusione delle spese di lite che si liquidano in euro
2008,00 oltre a spese generali ad iva e cpa come per legge.
Enna 18 febbraio 2025.
.