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Sentenza 23 aprile 2025
Sentenza 23 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 23/04/2025, n. 165 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 165 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
R.G.V.G. n. 873/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Santa Spina Presidente dott.ssa Alessandra Migliorino Giudice rel.
dott.ssa Giulia Tavella Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g.v.g. 873/2025 promossa da:
(C.F. ), residente in [...]in CP_1 CodiceFiscale_1
Müggelstrasse, 22 – 10247 Berlino,
e
(C.F. ), residente in [...]Controparte_2 CodiceFiscale_2
in Koernerstr. 3 – Parte_1
entrambi elettivamente domiciliati in Genova alla Via G. D'Annunzio 2/63 presso e nello studio dell'Avv. Salvatore Calandra, che li rappresenta e difende giusta procura alle liti depositata nel fascicolo informatico ex art. 83, comma 3, c.p.c.;
- ricorrenti
Oggetto: ricorso congiunto per lo scioglimento del matrimonio.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate nel fascicolo informatico in data 7.04.2025. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso congiunto depositato in data 11.03.2025 ai sensi dell'art. 3, n. 2, lett. b), della L. 898/70, i coniugi e hanno CP_1 Controparte_2
chiesto al Tribunale di dichiarare lo scioglimento del matrimonio tra loro celebrato.
A sostegno della domanda, i ricorrenti hanno dedotto, in particolare: - di avere contratto matrimonio civile in Pisa, trascritto nei Registri di Stato Civile di detto Comune;
- che dall'unione sono nati i figli (nato a [...] il [...]) e Persona_1
(nata a [...] - Charlottenburg-Wilmersdorf il 6.3.2013); - Parte_2
che in data 2.5.2022 il Tribunale di Genova ha omologato la separazione consensuale;
- che la separazione si è protratta ininterrottamente sino all'udienza presidenziale di comparizione e che non vi è alcuna possibilità di riconciliazione;
- che CP_2 possiede un'automobile, mentre utilizza l'auto aziendale;
- che nessun CP_3
altro bene mobile registrato appartiene ai ricorrenti;
- che non possiede CP_1
altri beni immobili oltre la casa coniugale sopra indicata mentre la , oltre la casa CP_2 coniugale sopra indicata, è proprietaria di un terzo dell'abitazione dei propri genitori, dove risiede la propria madre, a seguito della successione del proprio padre;
- che i redditi mensili dei ricorrenti sono, per la pari ad € 1.800,00 mentre per CP_2 CP_1 pari ad € 2.500,00; - che tra le parti non sussistono ulteriori pendenze né per le stesse questioni oggetto del presente ricorso né per questioni ulteriori o penalistiche.
Con le note a trattazione scritta depositate telematicamente in vista dell'udienza cartolare del 23.4.2025, i coniugi hanno confermato la volontà manifestata in ricorso;
la causa è stata quindi posta in decisione sulle conclusioni di cui sopra.
*****
Sullo status.
Il ricorso è fondato e va accolto.
Ricorrono infatti gli estremi di cui agli artt. 1 e 3, n. 2, lett. b), della L. 898/70 come modificati – da ultimo - dalla L. 55/2015, essendo trascorso il prescritto termine di sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale senza che gli stessi abbiano ripreso la convivenza neppure saltuariamente, non essendo stata eccepita da alcuno dei coniugi l'interruzione della separazione.
Pag. 2 di 6 Inoltre, è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere mantenuta e ricostituita, avendo gli stessi posto in evidenza di volere una propria esistenza autonoma e tenuto conto del tempo trascorso dalla separazione, nonché del contegno processuale ed extraprocessuale delle parti.
Sui provvedimenti accessori.
In punto di provvedimenti accessori, possono recepirsi gli accordi dei coniugi essendo gli stessi finalizzati alla regolamentazione della crisi familiare nel rispetto dei rispettivi diritti e corrispondendo le condizioni anche agli interessi dei figli minori (e ciò sia con riguardo agli interessi morali che materiali della prole). Si precisa che l'assegno divorzile e l'assegno di mantenimento in favore dei figli saranno versati entro la data che le parti avranno cura di stabilire, ponendosi (in assenza di diversa pattuizione) il termine del giorno 5 di ciascun mese.
Il tutto come da dispositivo.
Spese.
Le spese processuali devono dichiararsi compensate in considerazione della natura della causa congiuntamente promossa e dell'assenza di una parte soccombente ex art. 91
c.p.c.
Va disposta l'annotazione della sentenza e le ulteriori incombenze di legge.
P. Q. M.
a) dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto tra e CP_1
in Pisa il 31 agosto 2009 e trascritto al n. 89, Parte I, Controparte_2
Anno 2009, Ufficio 1 dei Registri di Stato Civile di detto Comune;
b) dispone l'annotazione della presente sentenza nei Registri dello Stato Civile del
Comune di Pisa (n. 89, Parte I, anno 2009);
c) dispone che la casa coniugale (comprensiva del giardino che ne è pertinenza), sita in
Germania in Koernerstr. 3 – di proprietà di entrambi i coniugi al Parte_1
50% resterà nella esclusiva disponibilità della , che ivi continuerà a vivere fino a CP_2
quando entrambi i figli non raggiungeranno la maggiore età. Il pagamento delle rate del mutuo fondiario dell'abitazione (fino ad estinzione dello stesso), nonché le spese straordinarie relative all'abitazione e alle pertinenze della stessa sarà suddiviso tra i coniugi nella misura del 50% ciascuno;
Pag. 3 di 6 d) dispone che i figli minori vengano affidati in modo condiviso ad entrambi i genitori e collocati presso la madre, con facoltà per il padre di tenerli con sé ogni mercoledì dalle ore 15:30 alle ore 8:00 del giorno successivo e, a fine settimana alternati, dal venerdì alle ore 18:00 alla domenica alle ore 18:00 compreso pernottamento, fatti salvi altri e diversi accordi tra i ricorrenti alla luce delle rispettive esigenze lavorative;
i genitori terranno con sé i figli in occasione delle principali festività, secondo il criterio dell'alternanza; per le vacanze estive i genitori dovranno comunicarsi con congruo anticipo il periodo di vacanza che intendono trascorrere con i figli onde consentire ad entrambi di programmare per tempo i giorni di vacanza da trascorrere con essi e prenotare eventuali soggiorni fuori dalla città ove risiedono. Per quanto riguarda i periodi di vacanza il padre potrà tenere con sé i figli per 20 giorni, anche non consecutivi, da fruire durante l'anno. I viaggi extra UE dei figli dovranno essere autorizzati da entrambi i genitori;
e) pone a carico di l'obbligo di versare al , a titolo di assegno CP_1 CP_2 di mantenimento in favore dell'ex coniuge, la somma mensile di € 50,00 (cinquanta), oltre alla rivalutazione annua secondo gli indici Istat come per legge, da versarsi entro la data concordata tra le parti medesime (salvo, diversamente, il termine del giorno 5 di ciascun mese);
f) pone a carico di l'obbligo di versare la somma mensile di € 425,00 per CP_1
ciascuno dei due figli oltre alla rivalutazione annua secondo gli indici Istat come per legge, da versarsi entro la data che le parti concorderanno (salvo, diversamente, il termine del giorno 5 di ciascun mese).
Inoltre, verserà il 60% delle spese straordinarie così individuate e CP_1
suddivise: 1) SPESE SANITARIE: non richiedono il preventivo accordo (con obbligo di documentare la spesa ai fini del rimborso): spese per visite specialistiche e trattamenti sanitari prescritti dal medico curante erogati dal SSN;
spese per accertamenti e trattamenti sanitari non erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale e prescritti dal medico curante (es.: fisioterapia); spese per interventi chirurgici indifferibili presso strutture pubbliche;
spese per cure dentistiche presso strutture pubbliche;
spese per acquisto di farmaci prescritti dal medico;
spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN, in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato o
Pag. 4 di 6 esborsi per partecipazione alla spesa sanitaria (tickets sanitari); spese sanitarie urgenti.
Richiedono il preventivo accordo (con obbligo di documentare la spesa per il rimborso): spese per cure odontoiatriche private, ortodontiche private, oculistiche private;
cure termali e fisioterapiche non prescritte dal medico curante;
interventi chirurgici presso strutture private, cicli di psicoterapia e logopedia;
spese per acquisto di dispositivi per assistenza protesica e integrativa (ausili, protesi o ortesi quali apparecchio ortodontico, occhiali, scarpe ortopediche, protesi integrative ecc.). 2) SPESE SCOLASTICHE: non richiedono il preventivo accordo (con obbligo di documentare la spesa ai fini del rimborso): tasse scolastiche e in genere spese per l'iscrizione e la frequenza per la scuola dell'infanzia, scuola primaria, scuola secondaria di primo grado e scuola secondaria di secondo grado) relative a istituti pubblici (scuole statali e comunali); tasse universitarie e spese di iscrizione imposte da atenei pubblici fino all'ultimo anno della durata legale del corso;
spese per libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno per le scuole sopra indicate;
spese per partecipazione a gite scolastiche (e viaggi di istruzione) senza pernottamento;
spese per acquisto di titoli di viaggio per il trasporto pubblico (compresi gli scuolabus organizzati dalla scuola) necessari per la frequenza scolastica e/o universitaria. Richiedono il preventivo accordo (con obbligo di documentare la spesa ai fini del rimborso): tasse scolastiche e in genere spese per l'iscrizione e la frequenza nonché eventuali rette per la scuola dell'infanzia, la scuola primaria, la scuola secondaria di primo grado e la scuola secondaria di secondo grado imposte da istituti privati;
tasse universitarie e in genere spese per l'iscrizione e la frequenza imposte da Atenei privati;
spese per corsi di specializzazione postuniversitari o successivi alla scuola secondaria superiore;
spese per partecipazione a gite scolastiche
(e viaggi di istruzione) con pernottamento;
spese per corsi di recupero e lezioni private;
costi per l'alloggio presso la sede universitaria (e relative utenze); costi per la frequenza del cd. pre-scuola; costi per la frequenza del cd. Doposcuola;
costi relativi a corsi extracurricolari a pagamento organizzati dagli istituti scolastici;
costi per Baby - sitter se l'esigenza nasce con la separazione e deve coprire l'orario di lavoro del genitore che ne usufruisce. 3) SPESE EXTRASCOLASTICHE: non richiedono il preventivo accordo
(con obbligo di documentare la spesa ai fini del rimborso): spese per il conseguimento della patente di guida B. Richiedono il preventivo accordo (con obbligo di documentare
Pag. 5 di 6 la spesa ai fini del rimborso): spese per corsi di istruzione, attività sportive anche a livello agonistico, ricreative e ludiche (di svago) (artistiche) e pertinenti attrezzature;
(e spese di iscrizione); corsi musicali ed acquisto del relativo strumento;
centro estivo;
gruppo estivo;
spese per corsi di lingua o attività artistiche (disegno, pittura); spese per corsi di informatica;
spese per viaggi e vacanze trascorse senza i genitori;
spese relative all'utilizzo (assicurazione e tassa di proprietà) e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini-car, autovettura, ciclomotore, motociclo); spese per il mantenimento e la cura degli animali domestici già facenti parte del nucleo familiare e che restino presso il genitore collocatario dei figli in virtù di preesistente relazione affettiva con i figli stessi.
La mensa rientra nel mantenimento ordinario in quanto sostitutiva del pasto. La CP_2
invierà trimestralmente copia degli scontrini e/o fatture ad affinché egli Parte_3
possa versare la quota di sua competenza, lo stesso farà ; CP_1
g) dichiara interamente compensate le spese di lite.
Manda al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio di Stato Civile del Comune di Pisa per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge, ivi compresa quella di cui all'art. 5 della L. 878/1970.
Così deciso in Pisa, camera di consiglio del 23 aprile 2025
Il Giudice relatore La Presidente
dott.ssa Alessandra Migliorino dott.sa Santa Spina
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