Sentenza 10 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 10/03/2026, n. 359 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 359 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00359/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01654/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1654 del 2024, proposto da
IA GI De IE, rappresentata e difesa dall'avvocato Adriano Tolomeo, con domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, via G. Oberdan;
contro
Comune di Porto Cesareo, Regione Puglia, Commissione Locale per il AEsaggio c/o Unione dei Comuni Union 3, non costituiti in giudizio;
Ministero della Cultura, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliataria ex lege in Lecce, piazza S. Oronzo;
per l'annullamento
del provvedimento 1.10.24 n. 28966 del Responsabile del I Settore del Comune di Porto Cesareo e di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e/o consequenziale tra cui il parere 9.9.24 n. 15035 della Soprintendenza ABAP di Lecce;
nonché per l’esecuzione,
nei limiti che si diranno, della sentenza n. 471/23 del Tar Lecce passata in giudicato a seguito della sentenza 24.6.24 n. 5584 della IV Sezione del Consiglio di Stato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Cultura;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 febbraio 2026 il dott. IO PR e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La sig.ra IA GI De IE ha agito dinanzi a questo Tar per l’annullamento della nota dirigenziale n. 28966 in data 1.10.2024, con cui il Comune di Porto Cesareo ha comunicato il parere n. 15035 espresso dalla Soprintendenza ABAP di Lecce in data 9.9.2024, da intendersi quale “ diniego definitivo ” della istanza presentata in data 30.1.2017 ai fini della realizzazione di un complesso residenziale, nonché dello stesso parere della Soprintendenza.
Inoltre, la ricorrente ha chiesto la condanna dell’Amministrazione comunale “al pagamento in favore della ricorrente dell’importo del CU versato dalla ricorrente nel giudizio n. 1141/22 RG”.
2. In sintesi, la ricorrente ha riferito che:
- torna all’esame del Tar Lecce “la vicenda relativa alla possibilità per la sig.ra IA GI De IE di edificare sul fondo di sua proprietà sito nel Comune di Porto Cesareo, frazione di Torre Lapillo, in catasto censito al foglio 14, particelle n. 2695, 2696 e 405 sub 6, che il PUG vigente (in continuità col vecchio PRG comunale che la tipizzava come B ex DM n. 1444/1968) tipizza come B1, per come richiesto con l’istanza presentata nel gennaio 2017”;
- con la sentenza n. 471/2023, questo Tar ha accolto il ricorso n. 1141/22 RG proposto contro il precedente atto di diniego, che era stato motivato dall’Amministrazione in ragione del presupposto vincolo di inedificabilità previsto dalle schede PAE (pure oggetto di annullamento nella parte di interesse), assumendo che “ il vincolo di inedificabilità che venga imposto dalle schede PAE “con riguardo … a zone anche molto estese le quali, pur costiere, e quindi in linea generale meritevoli di tutela, present(ino) tuttavia situazioni molto diverse … (omissis) … risulta in contrasto … con la normativa primaria vigente in materia ”, fermo restando che “ l’annullamento non determina la pretermissione delle fondamentali esigenze di tutela dei valori paesistico-ambientali, ma comporta semplicemente il venir meno del carattere assoluto del vincolo; con maggiore impegno esplicativo, l’Autorità preposta alla tutela dei predetti interessi paesistico-ambientali ben potrà confermare ovvero rimuovere il vincolo in parola nell’ambito della propria discrezionalità tecnica, sussistendone i presupposti da valutarsi in concreto caso per caso ”;
- con sentenza 5584/2024, il Consiglio di Stato ha accolto l’appello proposto avverso la predetta sentenza n. 471/2023 “ nella sola parte in cui è stato censurato l’annullamento in parte qua del PPTR della Regione Puglia ”, e ha per il resto confermato le relative statuizioni (quanto all’annullamento del provvedimento diniego), ritenendo che “ dato il carattere non assoluto del vincolo è in sede di autorizzazione paesaggistica che “l’Autorità preposta alla tutela dei predetti interessi paesistico – ambientali” dovrà rivalutare in concreto la compatibilità dell’intervento rispetto agli interessi oggetto di tutela … (omissis) … le aree classificate come zone omogenee A ovvero B al 6 settembre 1985 sfuggono alla previsione generale di inedificabilità prevista dalla scheda PAE che le comprenda. Ciò non significa, come è evidente, “consentire un’edificazione indiscriminata, perché si tratta pur sempre di aree vincolate con i relativi decreti ministeriali, in cui per intervenire è richiesta comunque l’autorizzazione paesaggistica, e quindi una congrua tutela non manca” (sentenza n. 6937 del 2023, cit.) ”;
- con nota dirigenziale n. 20381 del 10.7.2024, il Comune ha trasmesso alla Soprintendenza “ - documentazione tecnico-progettuale relativa all'intervento proposto; - relazione istruttoria paesaggistica, resa ai sensi degli artt. 146 del d.lgs 42/2004 e della L.R. 20/09; - Sentenza Consiglio di Stato n.5584/2024; - copia del verbale della Commissione Locale per il AEsaggio del 05/10/2023 espresso favorevolmente alle seguenti condizioni: 1. siano rispettate le linee guida 4.4.6 contenute alla voce "nuove costruzioni"; 2. anche il prospetto principale mantenga la stessa linearità degli altri: tutti gli elementi curvi eliminati e realizzati con geometrie rettangolari ”;
- con nota prot. 13629 del 9.8.2024, la Soprintendenza ha comunicato il preavviso di diniego della istanza presentata dalla ricorrente, le cui motivazioni ha successivamente recepito e confermato con la nota dirigenziale prot. n. 15035 del 9.9.2024, recante il parere contrario definitivo alla realizzazione dell’intervento;
- al parere contrario della Soprintendenza ha fatto “seguito il diniego di autorizzazione paesaggistica espresso con nota 1.10.24 n. 28966 dal Responsabile del I Settore del Comune di Porto Cesareo”.
3. Ciò premesso, la ricorrente ha articolato le seguenti censure:
“ I. Violazione dell’ordine del GA: sentenze n. 471/23 del TAR Lecce e n. 5584/24 del Consiglio di Stato. Sviamento e falsità dei presupposti ”, con particolare riferimento al fatto che la Soprintendenza si sarebbe appiattita sulla mera elencazione dei vincoli che interessano il progetto, senza entrare nel merito delle questioni sottese alla tutela degli interessi paesaggistici, in tal modo rinnovando i medesimi profili di illegittimità già censurati dal giudice amministrativo;
“ II. Violazione LR 07/10/09, n. 20. carenza istruttoria e Sviamento ”, atteso che i presupposti atti istruttori “hanno pilatescamente mancato di evidenziare le caratteristiche del progetto presentato dalla ricorrente (perfettamente esplicate negli elaborati scritto grafici che costituiscono il progetto) concorrendo nell’illegittimità del parere negativo della Soprintendenza che ha così avuto gioco facile nell’opporre un diniego all’istanza della ricorrente”;
“ III. Violazione artt. 112 e ss. c.p.a. e art. art. 13, comma 6-bis, DPR 30/05/02 n. 115 e art. 14 D.L. 31/12/1996, n. 669, convertito in legge 28.2.1997, n. 30 ”, dal momento che “la ricorrente ha notificato in forma esecutiva le pronunce intervenute nella complessa vicenda e … ha reiteratamente chiesto il rimborso del CU e … il pagamento delle spese di lite senza che l’AC vi abbia mai provveduto”, sicché “con il presente ricorso si chiede … di ordinare all’AC di Porto Cesareo” di provvedere “al pagamento in favore della ricorrente dell’importo del CU versato dalla ricorrente nel giudizio n. 1141/22 RG”.
4. Si è costituito in giudizio per resistere al ricorso il Ministero della Cultura - Soprintendenza ABAP per le Provincie di Brindisi e Lecce.
5. Con memoria difensiva in data 24.1.2026, la ricorrente ha riferito che, dopo la proposizione del ricorso, l’Amministrazione comunale ha rimborsato il Contributo unificato (e ha provveduto al pagamento delle spese di lite), sicché sulla relativa domanda “è cessata la materia del contendere”.
Quanto alle restanti domande, la ricorrente ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
6. Nella pubblica udienza del 25.2.2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
7. Preliminarmente, come richiesto dalla ricorrente con la memoria difensiva in data 24.1.2026, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere quanto alla domanda relativa alla rifusione del contributo unificato versato per l’introduzione del giudizio iscritto sub n. 1141/22 RG, essendo intervenuto il pagamento del relativo importo da parte dell’Amministrazione comunale.
8. Quanto alla domanda di annullamento dei provvedimenti impugnati, il ricorso è infondato.
8.1. Il parere contrario alla realizzazione dell’intervento in questione è stato motivato dalla Soprintendenza, all’esito della ricognizione delle prescrizioni di tutela che interessano l’area di riferimento, sulla scorta delle seguenti concorrenti considerazioni:
a) - “ l’area oggetto dell’intervento è connotata dalla presenza di un’area pressoché libera all’interno di un contesto urbanizzato del quale non sono note le legittimità dei fabbricati limitrofi ”;
b) - “ l’area è caratterizzata dalla presenza di alberature basse, macchia mediterranea e vegetazione spontanea tipiche del contesto dunare che però oggi, unitamente al geosito “dolina”, costituisce un relitto di quella che doveva essere la situazione originaria: di contro però sono ancora pienamente leggibili i caratteri naturali … ”;
c) - dalle “ foto aeree rilevabili dall’applicativo web Google Earth pro infatti è possibile risalire all’originario assetto paesaggistico dell’area, che era caratterizzata dalla presenza di alberature fitte, macchia mediterranea rigogliosa e sentieri naturali il cui andamento assecondava la natura del suolo ”;
d) - dalla “ ricognizione fotografica dello stato di luoghi emerge chiaramente come la modifica dell’area avviene improvvisamente, radicalmente ed in maniera fin troppo tempestiva nel 2017, anno della presentazione della prima istanza edilizia (prot. 1699 del 30.01.2017) ”;
e) - “ il previsto complesso residenziale … costituito da 12 fabbricati e aree di pertinenza, così come rappresentato negli elaborati grafici agli atti ” è destinato a provocare i seguenti effetti pregiudizievoli: e1) “ ulteriore elemento detrattore del paesaggio tutelato, già caratterizzato dalla notevole pressione antropica e dall’urbanizzazione ”; e2) “ riduzione della copertura vegetazionale e dell’introduzione di ulteriore impermeabilizzazione del suolo ; e3) “ incremento delle condizioni di rischio idraulico ”; e4) “ l’estensione totale del previsto complesso, in termini di superfici e volumi, risulterebbe per proporzioni incombente rispetto all’edificato esistente … con dimensioni notevolmente maggiori rispetto agli altri fabbricati presenti nella zona e rispetto all’andamento volumetrico dello skyline identitario dei luoghi ”; e5) “ l’estensione e l’ingombro del complesso risulterebbe particolarmente evidente ed impattante anche in relazione a viste dall’alto, dalle quali emergerebbe la totalità della consistenza dimensionale delle costruzioni previste anche in relazione all’edificato esistente ”; e6) “ modificazione della percezione identitaria dei luoghi ancora percepibile nel tessuto urbano ”; e7) “ la proposta progettuale quindi altererebbe significativamente la percezione del contesto territoriale costiero che oggi beneficia di una “pausa verde” tra gli episodi edilizi e che contribuisce ad attenuare la visione del waterfront edificato ”; e8) la “ tipologia edilizia scelta è affetta da una vetusta logica costruttiva, per nulla integrata nel paesaggio poiché dallo stesso non ha tratto i riferimenti particolari che potrebbero contribuire ad integrare, qualora ammissibile anche dal punto di vista normativo, un intervento di nuova edificazione ”.
8.2. Dal compiuto esame delle predette premesse motivazionali emerge che il parere contrario rispetto alla edificazione del complesso edilizio è stato espresso dalla Soprintendenza all’esito di valutazioni puntuali e analitiche, avuto riguardo (non soltanto alla descrizione dell’area e delle relative esigenze di tutela, ma anche) alla tipologia dell’intervento e alla sua interazione con le caratteristiche del contesto territoriale di riferimento.
In particolare, a differenza del precedente atto di diniego oggetto di annullamento in sede giurisdizionale, il parere oggetto di impugnazione in questa sede - così come richiamato per relationem nel provvedimento finale di rigetto - non si limita alla formulazione di osservazioni di carattere generale e astratto correlate alla disciplina ricavabile dalle schede PAE, ma è fondato su un complesso articolato di valutazioni, le quali:
- non mancano di cogliere la specificità del progetto presentato dalla ricorrente, che ha ad oggetto l’edificazione di un “ complesso residenziale … costituito da 12 fabbricati e aree di pertinenza, così come rappresentato negli elaborati grafici agli atti ”;
- si appuntano, quanto alle dimensioni dell’intervento e alla relativa interazione con l’edificato preesistente, sull’apprezzamento del fatto che “ l’estensione totale del previsto complesso, in termini di superfici e volumi, risulterebbe per proporzioni incombente rispetto all’edificato esistente ”, esprimendo “ dimensioni notevolmente maggiori rispetto agli altri fabbricati presenti nella zona e rispetto all’andamento volumetrico dello skyline identitario dei luoghi ”;
- lamentano, quanto alle specifiche costruttive dei fabbricati, che la “ tipologia edilizia scelta è affetta da una vetusta logica costruttiva, per nulla integrata nel paesaggio ”;
- per concludere nel senso che la realizzazione del progetto è destinata a determinare “ un notevole impatto paesaggistico con obliterazione dei valori di pregio ancora riconoscibili nell’area oggetto di intervento ”.
8.3. Si tratta di motivazioni che superano le censure contenute nella sentenza di questo Tar n. 471/2023 e nella sentenza del Consiglio di Stato n. 5584/2024, dal momento che affrontano il merito tecnico della questione, ponendo l’attenzione sulla rilevante consistenza strutturale, in termini volumetrici e di superficie, dell’edificato che si intenderebbe realizzare, sulla oggettiva disomogeneità del relativo prospetto rispetto all’edificato preesistente e sulla inadeguatezza della tipologia edilizia prescelta dalla ricorrente.
8.4. È evidente, in definitiva, che le predette considerazioni non si esauriscono nella mera opposizione dei vicoli di inedificabilità rinvenibili nelle schede AE (che la giurisprudenza del Consiglio di Stato – vedi in particolare la sentenza della Sezione Quarta n. 631/2023 - ha chiarito non essere di carattere assoluto), ma si dipanano su un livello più immediato e concreto.
In ultima analisi, l’impianto motivazionale dei provvedimenti impugnati esprime un articolato giudizio discrezionale circa la non compatibilità dell’intervento rispetto ai valori paesaggistici oggetto di tutela, che vale a giustificare il parere contrario reso dalla Soprintendenza.
8.5. Tali considerazioni risultano tra loro coerenti e argomentate in modo chiaro e ragionevole, sicché sfuggono al sindacato giurisdizionale di questo Tar, che non può sostituirsi all’Amministrazione nella formulazione delle valutazioni di merito di sua competenza: “ La Soprintendenza dispone di un'ampia discrezionalità tecnico - specialistica nel dare i pareri di compatibilità e il potere di valutazione tecnica esercitato è sindacabile in sede giurisdizionale soltanto per difetto di motivazione, illogicità manifesta ovvero errore di fatto conclamato. Ne deriva l'inammissibilità delle censure afferenti al merito tecnico, non sindacabile in sede giurisdizionale, potendo il G.A. vagliare soltanto la ragionevolezza e la logicità della motivazione, senza sostituirsi all'Amministrazione nello svolgimento di valutazioni alla stessa riservate ” (Tar Campania Napoli, Sez. VI, 10.3.2022, n. 1627).
8.6. Per le anzi dette ragioni, in parte qua , il ricorso deve essere respinto.
9. La particolarità delle questioni esaminate giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così dispone:
- dichiara cessata la materia del contendere quanto alla domanda di condanna del Comune di Porto Cesareo al pagamento del contributo unificato versato per l’introduzione del giudizio iscritto sub n. 1141/22 RG;
- per il resto lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
IO PR, Presidente FF, Estensore
Daniela Rossi, Referendario
Elio Cucchiara, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| IO PR |
IL SEGRETARIO