Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 12/02/2025, n. 343 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 343 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
dott. Piero Francesco De Pietro Presidente
dott. Stefania Basso Consigliere rel.
dott. Anna Rita Motti Consigliere
riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del
04/02/2025 la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 377 del Ruolo Generale del lavoro dell'anno 2024
TRA
e nella qualità di uniche eredi del germano Parte_1 Parte_2
elettivamente domiciliate in Napoli alla P.zza Nolana n° 13 Persona_1
presso lo studio dell'Avv. Giovanni Limatola che le rappresenta e difende
APPELLANTI
E in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
rappresentata e difesa, unitamente e disgiuntamente tra loro, dagli Avv.ti Raffaele
De Luca Tamajo, Franco Toffoletto, Massimo Dramis ed Emanuela Pasca ed elettivamente domiciliata presso lo Studio dell'Avv. Raffaele De Luca Tamajo
(Studio Toffoletto De Luca Tamajo e Soci), sito in Napoli, Viale Antonio Gramsci
n. 14
APPELLATA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato presso questa Corte in data 20.02.2024, Parte_1
e nella qualità di uniche eredi del germano Parte_2 Persona_1
21.08.2023, con la quale il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, aveva dichiarato inammissibile il ricorso da loro proposto per ottenere la condanna della al pagamento della somma di € 114283,91 a titolo CP_1
di risarcimento del danno patrimoniale e di € 168605,00 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale sulla base della sentenza della Corte di Appello di
Napoli n. 1553/2019.
Le appellanti hanno censurato la decisione rimarcando la diversità della domanda proposta con il ricorso di primo grado rispetto alla domanda proposta nel precedente giudizio posto che l'attuale istanza mira proprio alla quantificazione del danno patito per il comportamento della società (odierna appellata) così come accertato nella sentenza della Corte d'appello richiamata;
lamentano, in sostanza, una erronea interpretazione e della domanda proposta e della sentenza n.
1553/2019 chiedendo, in riforma della decisione impugnata, l'accoglimento della domanda di primo grado.
Ricostituito ritualmente il contraddittorio, l'appellata società ha eccepito l'inammissibilità della domanda proposta dalle appellanti e la mancata prova del danno asseritamente subito, contestandone, nel contempo, la quantificazione. Ha concluso per il rigetto dell'appello con vittoria di spese di lite.
All'esito dell'udienza odierna, su richiesta dei procuratori delle parti, la Corte ha deciso la causa come da separato dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e, pertanto, non può essere accolto.
La Corte, infatti, intende dare continuità all'orientamento già espresso in un caso analogo, condividendone appieno la motivazione (v. 3670/2023, prodotta anche da parte appellata).
Si ritiene, infatti, fondata l'eccezione di violazione del principio del ne bis in idem così come accolta dal giudice di primo grado.
Invero, con l'odierno gravame le appellanti lamentano l'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui il primo giudice, rilevando che il giudicato copre il dedotto e il deducibile, ha statuito l'inammissibilità dell'odierna domanda risarcitoria in quanto fondata su un nuovo accertamento dei medesimi fatti storici di cui alla sentenza n. 1553/2019 della Corte d'Appello di Napoli. Al riguardo, le appellanti hanno ribadito che - nel giudizio conclusosi con tale sentenza - la Corte d'Appello di Napoli aveva rigettato la domanda del de cuius di assorbimento nell'organico della e/o della società ditta affidataria CP_1
del servizio di bar ristorazione. Precisano, quindi, che l'odierno giudizio afferisce, invece, alla sola quantificazione dei danni derivanti dal mancato adempimento degli accordi sindacali da parte della società appellata, mai chiesta né prima richiedibile in assenza di accertato inadempimento, con conseguente diritto del lavoratore a proporre due distinti giudizi, uno di accertamento del diritto ed uno di quantificazione del danno.
La doglianza non è condivisibile.
All'uopo è opportuno preliminarmente richiamare il contenuto della sentenza n.
1553/2019 della Corte d'Appello di Napoli su cui si fonda l'odierna domanda risarcitoria.
Tale pronuncia attiene alla domanda di (e altri) volta a far accertare Persona_1
e dichiarare “l'efficacia e la valenza, reale o obbligatoria” (con conseguente assorbimento dei lavoratori nell'organico dell'appellata) degli accordi sindacali del 27.04.1996, 30.03.1999 e 11.06.1999 sottoscritti da e CP_1
qualificati dai ricorrenti in termini di contratto autonomo di garanzia.
Con la sentenza n. 1553/2019, la Corte d'Appello, in via preliminare, ha circoscritto la risoluzione della controversia sottoposta al suo esame a due profili, vale a dire: “l'esatta interpretazione degli accordi sindacali per statuire se gli stessi contengano effettivamente e in quale misura l'assunzione di un obbligo contrattuale da parte di direttamente al mantenimento dell'occupazione CP_1
dei lavoratori interessati (ovvero in casi di licenziamento all'assunzione diretta dei lavoratori) e se tale obbligo abbia una durata non delimitata dalle vicende di cessione singolarmente considerate” (pagina 8).
Ha rigettato, poi, l'appello proposto dal (e altri) contro la Pt_1 CP_1
confermando la sentenza di primo grado n. 8471/2015 del Tribunale di Napoli e qualificando, anche in sede di gravame, l'accordo sindacale per cui è causa come
“contratto a favore di terzi” da cui “… discende che l'unica conseguenza in caso di inadempimento resta quella risarcitoria, non avanzata nel caso di specie”
(pagina 9).
Adesso la pronuncia anzidetta non ha proposto ricorso in Cassazione (né Pt_1
lo hanno fatto le sue eredi), con conseguente formazione del giudicato sul rigetto di tutte le domande proposte e proponibili nei confronti della società resistente.
Tanto precisato, giova ricordare che - a seguito del passaggio della sentenza in cosa giudicata formale (art. 324 c.p.c.), in quanto non più esperibili gli ordinari mezzi di impugnazione - si verificano gli effetti della cosa giudicata sostanziale, secondo cui “l'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato tra le parti, i loro eredi e i loro aventi causa” (art. 2909 cc.).
Ciò che è destinato a “fare stato a ogni effetto” è l'accertamento dell'esistenza o inesistenza del diritto sostanziale (petitum) fatto valere in giudizio avendo riguardo ai fatti costitutivi dedotti dall'attore (causa petendi) e dei connessi fatti estintivi, modificativi ed impeditivi.
In merito all'autorità del giudicato è consolidato l'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui esso copre sia il dedotto sia il deducibile, cioè non soltanto le ragioni giuridiche fatte espressamente valere, in via di azione o in via di eccezione, nel medesimo giudizio (giudicato esplicito), ma anche tutte quelle altre che, se pure non specificamente dedotte o enunciate, costituiscano tuttavia, premesse necessarie della pretesa e dell'accertamento relativo, in quanto si pongono come precedenti logici essenziali e indefettibili della decisione
(giudicato implicito), di tal che, qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano per oggetto un medesimo negozio o rapporto giuridico e uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento compiuto circa una situazione giuridica o la risoluzione di una questione di fatto o di diritto incidente su un punto decisivo comune ad entrambe le cause o costituenti indispensabile premessa logica della statuizione contenuta nella sentenza passata in giudicato, precludono il riesame del punto accertato e risolto, anche nel caso in cui il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che costituiscono lo scopo ed il petitum del primo
(cfr. Cassazione nn. 5486/2019, 26089/2019, 3285/2020 e 16/2020).
Pertanto, correttamente il Tribunale ha dichiarato inammissibile l'odierna domanda, in quanto a fondamento di essa la parte ha posto i medesimi fatti costitutivi (cioè i medesimi accordi sindacali) ed ha chiesto il medesimo bene della vita (cioè l'adempimento di tali accordi) del giudizio conclusosi con la sentenza numero 1553/2019, questa volta nei termini di risarcimento del danno che non è stato oggetto di domanda nel precedente giudizio, anche se all'epoca del primo ricorso risultava già proponibile quantomeno in via gradata. Ne consegue che anche l'odierna domanda risarcitoria è coperta dal giudicato: infatti, il risultato del primo processo non può essere rimesso in discussione o disconosciuto attraverso la deduzione - in un secondo giudizio - di questioni rilevanti ai fini dell'oggetto del primo giudicato che sono state proposte (dedotto)
o che si sarebbero potute proporre (deducibile) - come quelle che ci occupano - nel corso del primo giudizio.
Pertanto, in ottemperanza del principio del ne bis in idem, il giudice non può decidere due volte sulla stessa azione se si è formata la cosa giudicata.
Dal canto loro le appellanti deducono che, diversamente da quanto statuito dal giudice di primo grado, l'odierno giudizio non comporta un frazionamento e/o una duplicazione della domanda, analoga per oggetto o titolo a quella del precedente giudizio di cui alla sentenza numero 1553/2019, trattandosi di legittimo esercizio dell'azione risarcitoria nella sede competente dopo l'accertamento costitutivo dell'inadempimento della società appellata compiuto dalla Corte d'Appello di
Napoli con sentenza numero 1553/2019, diventata giudicato formale e sostanziale.
Al riguardo, il Collegio rileva che - non essendo stata, con tale sentenza, espressamente dichiarata ed accertata alcuna specifica responsabilità per inadempimento della (tanto è vero che il relativo appello è stato CP_1
rigettato) - non sussiste alcun fondamento giuridico dell'odierna domanda risarcitoria che, comunque - come già detto sopra - era già proponibile nel procedimento precedente conclusosi con la sentenza 1553/2019.
La Corte, infatti, condivide l'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui, salvo che risulti in capo all'attore un interesse oggettivamente valutabile alla tutela processuale azionata (non rinvenibile nel caso di specie), sono precluse dal divieto di bis in idem tutte quelle pretese creditorie che, oltre a far capo ad un medesimo rapporto tra le stesse parti, siano anche, in proiezione, inscrivibili nel medesimo ambito oggettivo del giudicato medio tempore intervenuto (v. Cass. n. 26807/2022).
In definitiva per le riferite argomentazioni, l'appello deve essere rigettato.
Le spese di lite sono compensate in considerazione della particolarità della questione.
P.Q.M.
La Corte così provvede: rigetta l'appello e per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza. Compensa le spese del grado. Dà atto che ricorrono le condizioni processuali, ai sensi dell'art. 1 comma 17 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 che ha introdotto il comma 1-quater all'art. 13 D.P.R. 115/2002, per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13 comma 1 bis D.P.R. n.
115/2002, ove dovuto.
Napoli 04.02.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott. Stefania Basso Dott. Piero Francesco De Pietro