Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 16/06/2025, n. 1138 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1138 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
N. 1152/2021 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
QUARTA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Quarta Civile, in composizione collegiale, in persona dei Magistrati:
Dott.ssa Carla Santese Presidente rel.,
Dott.ssa Giulia Conte Consigliere,
Dott.ssa Ada Raffaella Mazzarelli Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di II Grado iscritta a ruolo al n. r.g. 1152/2021 promossa da:
(c.f. ), società di diritto belga con sede legale in Bruxelles, in Parte_1 P.IVA_1 persona del Rappresentante Generale per l'Italia dei e per esso della Procuratrice Speciale Dott.ssa Pt_1
quale successore in tutti i rapporti contrattuali facenti capo agli Controparte_1 Parte_2 associati al titolari dei Certificati di Assicurazione n. 10268358T e n. 10338984W, Parte_3 rappresentata e difesa dall'avv. Gerardo Romano Cesareo in forza di procura estesa in calce all'atto di citazione in appello
-appellante-
contro
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Carlo De Martis, in forza di Controparte_2 C.F._1 procura estesa in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello e
(c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. Paolo Massa del Foro di Genova CP_3 C.F._2 ed elettivamente domiciliato presso l'avv. Eugenia Brachini in Firenze, in forza di procura in atti
-appellati-
avverso la sentenza n. 370/2021 del Tribunale di Firenze, pubblicata il 29.4.2021,
trattenuta in decisione all'esito dell'udienza cartolare del 18.3.2025, con ordinanza collegiale ex art. 127 ter c.p.c. del 27.3.2025, pubblicata in pari data, sulle seguenti
CONCLUSIONI
RG. n. 4108 / 2013, tra le summenzionate parti, non notificata: - riformare la sentenza impugnata con riferimento al capo 3 del dispositivo in cui “condanna gli a tenere indenne Parte_2 CP_2
di quanto dovrà pagare a , anche a titolo di spese processuali, come sopra” e,
[...] CP_3 all'effetto, rigettare in tutto o in parte la domanda di indennizzo del Dott. nei confronti dei;
CP_2 Pt_1
- riformare la sentenza impugnata con riferimento al capo 4 del dispositivo in cui “compensa integralmente le spese di lite tra e gli e, all'effetto, condannare il Dott. Controparte_2 Parte_2 CP_2 alla refusione delle spese di difesa dell'appellante nel doppio grado di giudizio;
- disporre la condanna della parte prenditrice, e comunque dell'Assicurato, alla restituzione di ogni somma eventualmente versata in esecuzione della sentenza gravata.”
Per parte appellata “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adìta, contrariis reiectis, respingere l'appello CP_2 proposto dalla poiché infondato in fatto e in diritto, per le ragioni meglio Controparte_4 esposte in atti e, per l'effetto, confermare la sentenza impugnata. Con condanna della Controparte_4 al pagamento delle spese di lite, rimborso spese generali, cap e iva inclusi, di entrambi i gradi
[...] di giudizio.”
Per parte appellata “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze adita, respinto l'appello proposto CP_3 da , confermare l'impugnata sentenza n. 370/2021 del Tribunale Civile di Parte_1
Grosseto emessa e pubblicata in data 28 aprile 2021. In via subordinata, per il caso di accoglimento della domanda di appello , confermare la sentenza di condanna di , Parte_1 Controparte_2 per l'accertata responsabilità professionale, a pagare a la somma di € 214.357,30, oltre agli CP_3 interessi legali maturandi dalla data della sentenza fino al saldo effettivo, nonché delle spese di giustizia in primo grado. Con vittoria delle spese della corrente fase del giudizio.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, aveva convenuto in giudizio, dinanzi al Tribunale CP_3 di Grosseto, al fine di ottenere la condanna del convenuto al pagamento in suo favore della Controparte_2 somma di euro 230.000,00, a titolo di risarcimento dei danni da lui subiti a causa dall'errore professionale commesso dal medesimo, quale commercialista, nel corso del mandato difensivo conferitogli per un giudizio tributario scaturito dall'impugnazione di tre avvisi di accertamento emessi dall ai fini IRPEF, Controparte_5
IRAP, IVA e sanzioni, oltre interessi, rappresentato dall'aver omesso di depositare copia dell'atto d'appello presso la Commissione Tributaria Provinciale che aveva emesso la sentenza impugnata, così comportando l'inevitabile declaratoria d'inammissibilità dell'impugnazione e la preclusione di veder annullata la pretesa erariale per impossibilità di attivazione degli strumenti di tutela del diritto in capo all'odierno attore.
Si era costituito in giudizio , che aveva chiesto il rigetto della domanda attorea, deducendo Controparte_2 di essere esente da responsabilità circa l'inammissibilità dell'appello proposto, sia per la non condivisibilità dell'interpretazione offerta dalla volta a individuare un termine perentorio Controparte_6 per depositare l'impugnazione presso la Commissione Tributaria Provinciale, sia perché di tale deposito si era fatto carico lo stesso CP_3
Il medesimo, inoltre, aveva contestato l'entità dell'importo richiesto dal nonché censurato il difetto CP_3 di allegazione e prova circa il danno lamentato dall'attore e del nesso causale tra quest'ultimo e la propria condotta, affermando che l'appello tributario era stato predisposto al solo fine di ottenere una dilazione dei pagamenti ed una sensibile riduzione della pretesa del fisco, in quanto, stanti gli inoppugnabili accertamenti della Guardia di Finanza, sui quali si era fondata la sentenza oggetto di gravame, non avrebbe avuto alcuna chance di accoglimento. In via subordinata, aveva chiesto di essere autorizzato a chiamare in giudizio la compagnia assicuratrice con cui aveva stipulato una polizza per l'indennizzo di danni cagionati da attività professionale, per essere dalla stessa manlevato in caso di condanna.
Autorizzata il giudice la chiamata, si erano costituiti in giudizio gli che avevano Parte_2 Pt_1 eccepito l'inoperatività (totale o parziale) della copertura assicurativa, ai sensi degli artt. 1892 e 1898 c.c. e degli artt. 1 e 15 delle condizioni generali di contratto, in conseguenza del fatto che l' all'atto della CP_2 stipula, era a conoscenza della concreta possibilità di attivazione di un contenzioso nei suoi confronti ed avevano chiesto, nel merito, il rigetto della domanda di manleva e di quella attorea, associandosi alla difesa del proprio assistito.
La causa, istruita documentalmente e mediante prova per testi, era stata definita dal Tribunale di Firenze con la sentenza n. 370/2021, pubblicata il 29.4.2021, con la quale il predetto Tribunale aveva: 1) condannato l' al pagamento in favore del ella somma di € 214.357,30, oltre agli interessi legali maturandi CP_2 CP_3 dalla data della sentenza fino al saldo effettivo, a titolo di risarcimento del danno ed alla refusione delle spese di lite;
2) condannato gli a tenere indenne l' di quanto il medesimo avrebbe Parte_2 CP_2 dovuto pagare al anche a titolo di spese processuali e 3) compensato integralmente le spese di lite CP_3 tra l' e gli CP_2 Parte_2
In particolare, il Tribunale, in motivazione, aveva affermato che:
“Oggetto del contendere è l'asserito errore professionale commesso dal commercialista Controparte_2 nella proposizione dell'atto di appello diretto a ottenere la riforma della statuizione della CTP che rigettò
l'istanza di annullamento presentata dal cliente di tre avvisi di accertamento emessi CP_3 dall' ai fini IRPEF, IRAP, IVA e sanzioni e interessi, aventi a oggetto la contestazione, per Controparte_5 assunta inesistenza soggettiva, di alcune operazioni d'acquisto di autoveicoli nell'ambito dell'attività di commercio auto svolta dall'attore a Grosseto nel triennio 2004-2006 (all.ti 1-3 della citazione).
L'errore censurato al professionista consisterebbe nell'aver omesso di depositare copia dell'appello presso l'ufficio di segreteria della commissione tributaria che aveva pronunciato la sentenza impugnata - atteso che il ricorso fu notificato a mezzo di ufficiale giudiziario - come prescritto dalla previgente formulazione dell'art. 53, co. 2 del D.Lgs. 546/1992. Ciò avrebbe determinato, infatti, l'inevitabile declaratoria d'inammissibilità dell'impugnazione e la preclusione di veder annullata la pretesa erariale (all.ti 4-8), che solo in seguito fu ridotta a fronte dell'intervento di altro difensore e del potere di autotutela esercitato dall'amministrazione ai sensi dell'art. 8 del D.L. 6/2012 (all. 9).
Il convenuto non ha contestato il mandato conferitogli, ma ha sollevato le seguenti eccezioni: a) erroneità della decisione della CTR a indicare un termine perentorio per il deposito della copia dell'appello presso la segreteria dell'autorità che aveva pronunciato la sentenza impugnata;
b) imputabilità comunque al CP_3 del deposito tardivo, deducendo come questi si fosse onerato di depositare i ricorsi alla commissione regionale e a quella provinciale dopo aver fatto quasi scadere i termini per la sua proposizione (consegnando in ritardo il contributo unificato) così da pregiudicare la possibilità di avvalersi del meccanismo notificatorio a mezzo di ufficiale giudiziario;
c) insussistenza del danno lamentato dall'attore e del nesso causale tra lo stesso e l'asserita negligente condotta del commercialista, poiché gli accertamenti compiuti dalla Guardia di Finanza lasciavano ben pochi margini a una risoluzione positiva del contenzioso e quindi anche l'appello non prospettava alcuna possibilità di vittoria.
Ebbene, l'eccezione sub a) non coglie nel segno.
La ratio sottesa al previgente secondo periodo del comma 2 dell'art. 53 del D.Lgs. 546/1992 è stata più volte individuata nell'intento di «evitare il rischio di una erronea attestazione del passaggio in giudicato della sentenza di primo grado» (cfr. Corte Cost. n. 321/2009 e n. 43/2010): infatti qualora l'appellante abbia liberamente scelto di notificare il ricorso in appello non avvalendosi dell'ufficiale giudiziario, «l'unico deterrente per indurre l'appellante a fornire tempestivamente alla segreteria del giudice di primo grado la documentata notizia della proposizione dell'appello stesso è rappresentato dalla sanzione di inammissibilità prevista dalla norma denunciata» (cfr. Corte Cost. n. 321/2009).
Già all'epoca della proposizione dell'appello oggetto di causa era consacrato l'indirizzo giurisprudenziale secondo cui il termine per depositare la copia dell'appello presso l'ufficio di segreteria della commissione tributaria che aveva pronunziato la sentenza impugnata - attenendo siffatto deposito al compimento di un'attività finalizzata al perfezionamento della proposizione del gravame di merito - non poteva essere altrimenti individuato se non in quello (di trenta giorni) stabilito per la costituzione in giudizio dell'appellante, in virtù del combinato disposto di cui agli artt. 53, co. 2, e 22, commi 1 e 3 del cit. decreto (cfr. Corte Cost. n.
321/2009 e Corte Cost. ord. n. 43/2010 e Cass. n. 8388/2010 e Cass. 24746/2010). La disposizione in esame, peraltro, ha resistito ripetutamente alle censure sull'asserita violazione dei principi di uguaglianza e ragionevolezza, del diritto di difesa e del giusto processo, consacrati nei rispettivi artt. 2, 3, 24 e 111 della
Costituzione (cfr. Corte Cost. n. 321/2009, n. 43/2010, n. 17/2011 e n. 121/2016). Com'è noto, «le obbligazioni inerenti l'esercizio dell'attività professionale sono, di regola, obbligazioni di mezzi e non di risultato, in quanto il professionista, assumendo l'incarico, si impegna a prestare la propria opera per raggiungere il risultato desiderato, ma non a conseguirlo. Pertanto, ai fini del giudizio di responsabilità nei confronti del professionista, rilevano le modalità dello svolgimento della sua attività in relazione al parametro della diligenza fissato dall'art. 1176 c.c., comma 2, che è quello della diligenza del professionista di media attenzione e preparazione» (cfr. Cass. n. 23449/2018).
Nella fattispecie, l'aver ignorato la perentorietà del termine procedurale per il deposito della copia dell'appello presso la segreteria dell'autorità che aveva pronunciato la sentenza impugnata (o l'aver comunque trascurato l'incertezza giurisprudenziale al riguardo) implica la violazione da parte del professionista dell'obbligo di diligenza richiesto dall'art. 1176, co. 2 c.c..
Né è rilevante che l'odierno attore non abbia proposto ricorso per Cassazione ex art. 62 della citata normativa, in quanto lo stesso sarebbe stato inevitabilmente respinto con ulteriore soccombenza delle spese processuali.
Anche l'eccezione sub b) è priva di pregio.
Il convenuto imputa al l'omesso deposito della copia dell'appello presso la CTP di Grosseto, CP_3 specificando come lo stesso gli avesse consegnato in ritardo il contributo unificato occorrente per l'impugnazione e quindi si fosse reso disponibile a rimediare impegnandosi personalmente a depositare i ricorsi alla commissione provinciale e a quella regionale.
La versione sviluppata dal convenuto, oltre a non trovare apprezzabile riscontro - se non nelle sommarie dichiarazioni testimoniali rese da una sua dipendente e da suo padre rispettivamente alle udienze del
22.9.2016 e del 13.6.2017 -, si appalesa intrinsecamente sconclusionata anche dalla mera comparazione tra le circostanze allegate nella comparsa di risposta e quella contenute nella memoria n. 2 ex art. 183, co. 6
c.p.c.. Invero, nella prima l afferma che il li consegnò il contributo unificato solo il 9.11.2011, CP_2 CP_3 ossia il giorno prima della scadenza del termine per proporre l'appello (10.11.2011) e aggiunge che questo ostacolò la tempestiva notifica del ricorso a mezzo degli ufficiali giudiziari e impose il ricorso alla procedura alternativa del deposito dell'appello presso gli uffici tributari;
nella seconda memoria istruttoria, invece, il convenuto rettifica la difesa sostenendo che la consegna del contributo avvenne il 7.12.2011, ovvero due giorni prima della scadenza del termine per proporre l'appello (9.12.2011) con ciò precludendo il meccanismo notificatorio mediante ufficiali giudiziari.
Orbene, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 16, commi 2 e 3, artt. 20, 22 e 51 del D.Lgs. 546/1992,
l'impugnazione della sentenza della commissione tributaria si promuove con la notifica del ricorso (a mezzo ufficiale giudiziario o direttamente per posta) entro il termine di sessanta giorni decorrente dalla sua notificazione, e l'originale del ricorso notificato va poi di regola depositato entro i trenta giorni successivi nella segreteria della commissione tributaria adita.
Se ci si attiene al contenuto della comparsa di risposta, è quindi francamente incomprensibile l'incidenza della tardiva consegna del contributo unificato da parte del ulla possibilità di notificare l'appello, atteso che CP_3 il pagamento dell'importo dovuto all'Erario per intraprendere un giudizio è riservato al momento successivo dell'iscrizione della causa a ruolo e inoltre nulla avrebbe a che vedere con la necessità del deposito della copia dell'appello presso la CTP. Al contempo, seguendo l'impostazione della seconda memoria istruttoria, è difficile intuire perché mai la tardiva consegna del contributo unificato avrebbe compromesso la facoltà di notificare l'appello a mezzo ufficiale giudiziario, posto che tale notifica era già intervenuta il mese prima mediante consegna dell'atto all'impiegato dell'Agenzia delle Entrate che ne aveva rilasciato apposita ricevuta.
Difatti, dalla sentenza della commissione regionale emerge come la notifica dell'appello avvenne in data
9.11.2011 e che il 9.12.2011 la causa fu iscritta a ruolo, dal che se ne deduce come l'eventuale inerzia del nel consegnare al commercialista il contributo unificato non avrebbe (e di fatto non ha) impedito la CP_3 notifica del ricorso in appello e che verosimilmente la scelta di notificare il medesimo senza avvalersi dell'ufficiale giudiziario, fu assunta direttamente dal professionista, cui è sicuramente imputabile l'omesso deposito della copia dell'atto presso la commissione provinciale per aver ignorato, o frainteso, la normativa summenzionata.
Passando all'eccezione sub c), questa è fondata solo in parte.
Il convenuto deduce come l'eventuale correttezza del suo operato non avrebbe comunque garantito alcuna probabilità di annullamento giudiziale degli atti di accertamento, giacché le indagini della Guardia di Finanza mutuate nella sentenza emessa dal Giudice di prime cure non lasciavano margini di vittoria.
Al riguardo si rammenta che, in ordine al giudizio di responsabilità del professionista per l'attività professionale che gli compete, vale il principio generale secondo cui la responsabilità del prestatore di opera intellettuale (artt. 2230 e ss. c.c.), nei confronti del proprio cliente, per negligente svolgimento dell'attività professionale presuppone la prova, da parte di costui, del danno e del nesso causale tra la condotta del professionista e il pregiudizio del cliente (cfr. ex plurimis Cass. n. 11213/2017). In particolare, nel caso di attività del difensore, l'affermazione della responsabilità per colpa professionale implica una valutazione prognostica positiva circa il probabile esito favorevole dell'azione giudiziale che avrebbe dovuto essere proposta e diligentemente seguita (cfr. Cass. n. 9917/2010).
Infatti, nei casi come quello in esame - ove l'incarico del professionista mirava non tanto a evitare un evento dannoso, bensì a conseguire un vantaggio patrimoniale - il danno (id est: lucro cessante) deve costituire oggetto di un accertamento prognostico, poiché il vantaggio che il danneggiato avrebbe tratto dalla condotta altrui, che invece è stata omessa, non si è realmente verificato e dunque l'accertamento non può avvenire su base empirica, ma solo in via presuntiva e ipotetica, sicché non può richiedersi una prova rigorosa e certa.
La Suprema Corte, pertanto, ha esposto che: «In tema di responsabilità per colpa professionale consistita nell'omesso svolgimento di un'attività da cui sarebbe potuto derivare un vantaggio personale patrimoniale per il cliente, la regola della preponderanza dell'evidenza, o "del più probabile che non", si applica non solo all'accertamento del nesso di causalità fra l'omissione e l'evento di danno, ma anche all'accertamento del nesso tra quest'ultimo, quale elemento costitutivo della fattispecie, e le conseguenze dannose risarcibili, posto che, trattandosi di evento non verificatosi proprio a causa dell'omissione, lo stesso può essere indagato solo mediante un giudizio prognostico sull'esito che avrebbe potuto avere l'attività professionale omessa» (cfr.
Cass. n. 25112/2018). In applicazione di tali coordinate, si rileva che nella fattispecie, la documentazione versata in atti fornisce elementi sufficienti per sviluppare una prognosi positiva sull'eventuale accoglimento in appello della domanda del CP_3
Quest'ultimo, infatti, impugnò tre distinti avvisi di accertamento riferiti agli anni d'imposta 2004-2005-2006 per aver rettificato i redditi e aver recuperato l'Iva su operazioni d'acquisto di autovetture da due società napoletane ( e che la GD aveva ritenuto “società cartiere”, cioè costituite al solo fine CP_7 Persona_1 di emettere fatture per operazioni inesistenti.
Suddetto meccanismo fraudolento, che si dipana attraverso una serie di operazioni volte a realizzare attività economiche fittizie mediante il ricorso a società di comodo (le cd. cartiere) al fine di ottenere crediti di imposta per realizzare indebiti profitti, assume notoriamente la denominazione di “frode carosello”.
La giurisprudenza di legittimità, alla luce di quella comunitaria, ha statuito il seguente principio di diritto: «In tema di IVA, l'Amministrazione finanziaria, se contesta che la fatturazione attenga ad operazioni soggettivamente inesistenti, inserite o meno nell'ambito di una frode carosello, ha l'onere di provare, non solo l'oggettiva fittizietà del fornitore, ma anche la consapevolezza del destinatario che l'operazione si inseriva in una evasione dell'imposta, dimostrando, anche in via presuntiva, in base ad elementi oggettivi e specifici, che il contribuente era a conoscenza, o avrebbe dovuto esserlo, usando l'ordinaria diligenza in ragione della qualità professionale ricoperta, della sostanziale inesistenza del contraente;
ove l'Amministrazione assolva a detto onere istruttorio, grava sul contribuente la prova contraria di avere adoperato, per non essere coinvolto in un'operazione volta ad evadere l'imposta, la diligenza massima esigibile da un operatore accorto, secondo criteri di ragionevolezza e di proporzionalità in rapporto alle circostanze del caso concreto, non assumendo rilievo, a tal fine, né la regolarità della contabilità e dei pagamenti, né la mancanza di benefici dalla rivendita delle merci o dei servizi » (cfr. Cass. n. 9851/2018).
Nel giudizio di primo grado che coinvolse il la sentenza emessa dalla CTP di rigetto dei ricorsi riuniti CP_3 del contribuente è frutto di un'indubbia motivazione apparente - con la conseguente nullità perché affetta da error in procedendo – poiché «anche se graficamente esistente, non rende, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture» (cfr. ex plurimis Cass. SS.UU. n. 22232/2016 e
Cass. n. 20414/2018).
Nella predetta motivazione, infatti, dopo il riassunto della vicenda fattuale e la rassegna dell'orientamento giurisprudenziale in materia, si enuncia come il contribuente non avesse fornito la prova gravante a suo carico a fronte di quanto sostenuto dall'amministrazione finanziaria, ma le considerazioni svolte di certo non disvelano il percorso logico-giuridico seguito dal decidente per risolvere le questioni poste nel giudizio, avendo la CTP omesso qualsivoglia indicazione sulla natura e sulla valenza - o meno - probatoria della documentazione esaminata ed esternazione delle ragioni di non condivisibilità delle argomentazioni prospettate dal ricorrente.
Anzi, proprio dall'esame della documentazione prodotta dalle parti, relativa a vicende sovrapponibili a quella di causa, si traggono elementi per contraddire la ridetta decisione.
Ci si riferisce principalmente alle sentenze nn. 276 e 277 del 2010 emesse dalla stessa CTP che affrontarono una questione (sostanzialmente identica) di altro operatore che si era imbattuto in acquisti dalle società
e per gli anni 2004-2006 e i cui giudizi scaturivano dall'impugnazione di avvisi di CP_7 Persona_1 accertamento notificati nell'anno 2009 dall'Agenzia delle Entrate sulla base delle segnalazioni della Guardia di Finanza di Napoli confluite nel P.V.C. redatto qualche mese prima (all. 11 dell'attore). In quelle sentenze si legge quanto segue: “…dal contesto del P.V.C. emerge che i fatti a cui si fa riferimento
(in particolare l'interposizione fittizia in relazione alle operazioni di compravendita di autoveicoli), non trova riscontro nelle osservazioni e confutazioni della G.d.F per quello che inerisce l'attuale ricorrente. Così la
Commissione non rileva i riscontri che sono stati addebitati nel P.V.C. secondo cui il ricorrente abbia contabilizzato le fatture di acquisto, di indebita detrazione di IVA o di indebiti componenti negativi del reddito.
A ben vedere i fatti riportati dall'Ufficio si riferiscono alle società indicate nello stesso Avviso di Accertamento con una serie di componenti che portano la G.d.F. all'asserzione che tali “soggetti interposti” abbiano effettuato acquisti solo “cartolarmente”: ma non vi è alcun riferimento o verificazione che le operazioni riguardanti la ricorrente appaiano irregolari o illecite considerando, peraltro, che il P.V.C. è stato elevato dopo alcuni anni dalle situazioni addebitate alla società o ) e, quindi, non sembra sostenibile Persona_1 CP_7 che le operazioni non potevano ritenersi nel 2004,2005 e 2006 di natura regolare per la parte ricorrente che, in relazione ai detti anni, aveva tenuto la propria contabilità in modo regolare e ha tutte le registrazioni fiscali.
Né è da ritenersi provato, da parte dell'Ufficio, che il ricorrente negli anni suddetti fosse consapevole di intrattenere rapporti meramente fittizi con la società fornitrice di autoveicoli. Né vi è accertamento, nel richiamato processo verbale, sull'esito delle eventuali vendite delle autovetture che dalla fatturazione eseguita risultavano acquistate dalla interposta “ (…). È pertanto ragionevole ritenere che il Persona_1 ricorrente fosse estraneo e inconsapevole della falsità delle fatture e che, dunque, sulla base del principio dell'affidamento e della buona fede avesse diritto alla deduzione del costo relativo alle operazioni documentate dalle fatture qualificate dall'Ufficio quali soggettivamente inesistenti, nonché alla detrazione dell'Iva corrisposta sulle stesse. Infine, il Collegio, deve rilevare che le vicende prese in esame dalla G.d.F., che promanano dall'accertamento delle “società cartolari” di eventuali violazioni di norme fiscali e penali, non hanno investito la odierna ricorrente con tutti gli addebiti che possono avere influenza - quali le contestazioni di precise violazioni e/o inadempienze sotto il profilo fiscale che interessa la presente controversia”.
L'identità della fattispecie anzidetta con quella che coinvolse il (cfr. anche all.ti 7 e 8 del convenuto) CP_3 lascia agevolmente desumere quale sarebbe stato l'esito di quest'ultima se il provvedimento fosse stato impugnato correttamente;
a maggior ragione se si considera un'altra decisione emessa nel 2010 sempre dalla
CTP che coinvolse lo stesso attore per l'anno d'imposta 2006 e si concluse con l'accoglimento del ricorso e l'annullamento dell'accertamento per ragioni sostanzialmente analoghe a quelle esposte nell'appello dichiarato inammissibile.
Alla luce di quanto esposto, dunque, può ritenersi che la giusta impugnazione del provvedimento di primo grado (e la successiva coltivazione dell'appello) avrebbe condotto all'accoglimento del gravame con
"ragionevole probabilità".
Dimostrato l'an della pretesa risarcitoria, bisogna allora quantificare i danni che sono derivati dall'inadempimento dell'odierno convenuto al mandato conferitogli.
Al riguardo, giova osservare come dalle iscrizioni a ruolo prodotte dall'attore e aggiornate a fronte della comunicazione richiesta all' per il triennio 2004-2006 (all.ti 9, 12, 13, 17 e allegati della Controparte_5 comparsa conclusionale), risultano iscrizioni per la somma complessiva di € 196.986,90, da intendersi al netto delle altre spettanze (oneri di riscossione e interessi moratori) riferibili all'attività di esclusiva competenza dell'Agente della Riscossione emittente le cartelle di pagamento, per un ulteriore importo totale di circa €
55.000,00.
Ora, in assenza di documentazione oggettivamente attendibile e di specifica attività assertiva sul punto, il
Tribunale ritiene che il lucro cessante suscettibile di ristoro per imputabilità al convenuto sia da contenersi nella somma di € 196.986,90.
Poiché tale credito è di valore, sulla somma sopra indicata è dovuta la rivalutazione secondo gli indici Istat dalla data in cui il danno si è verificato o comunque è stato conosciuto (25.2.2013) fino a quella della presente sentenza, e gli interessi legali, che vanno calcolati inizialmente sull'importo capitale su riportato e, per gli anni successivi, sulle ulteriori frazioni via via risultanti dalla rivalutazione annuale. Sull'importo complessivo come sopra determinato, ammontante a € 214.357,30, spettano poi gli interessi legali dalla data della presente sentenza fino a quella del saldo effettivo.
Giungendo, infine, alla domanda di condanna della compagnia assicuratrice a titolo di garanzia contrattuale, svolta in comparsa di costituzione e risposta dal convenuto, va detto che la stessa meriti integrale accoglimento.
Risulta per tabulas che il commercialista fosse assicurato annualmente con la terza chiamata già CP_2 dall'8.3.2012, e fino all'8.3.2014, giusta due certificati di assicurazione prodotti nell'odierno giudizio (all. 14 del convenuto e all.ti 2 e 3 di . Pt_1
La compagnia assicuratrice ha eccepito l'intervenuta perdita (totale o parziale) della copertura assicurativa, ai sensi degli artt. 1892 e 1898 c.c. e degli artt. 1 e 15 delle condizioni generali di contratto, deducendo come l' all'atto della stipula del rinnovo della polizza il 5.4.2013, fosse a conoscenza della concreta CP_2 possibilità di attivazione di un contenzioso nei suoi confronti, poiché a gennaio ricevé la contestazione dal cliente (all. 7 dell'attore) e a fine febbraio la notifica della sentenza d'inammissibilità dell'appello.
La tesi non è condivisibile.
Ai sensi dell'art. 1892, co. 1 c.c., l'assicuratore può richiedere l'annullamento del contratto quando il contraente, con dolo o colpa grave, gli abbia fornito all'atto della stipula dichiarazioni inesatte o abbia omesso di riferirgli circostanze rilevanti di cui è a conoscenza, e tali per cui l'assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose.
Costituisce dato pacifico che, in tema di dichiarazioni reticenti o inesatte ex art. 1892, non è necessario, al fine di integrare l'elemento soggettivo del dolo, che l'assicurato ponga in essere artifici o altri mezzi fraudolenti, essendo sufficiente la sua coscienza e volontà di rendere una dichiarazione inesatta o reticente;
quanto alla colpa grave, occorre invece che la dichiarazione inesatta o reticente sia frutto di una grave negligenza che presupponga la coscienza dell'inesattezza della dichiarazione o della reticenza in uno con la consapevolezza dell'importanza dell'informazione, inesatta o mancata, rispetto alla conclusione del contratto e alle sue condizioni (cfr. Cass. n. 12086/2015).
L'onere probatorio in ordine alla sussistenza delle tre condizioni necessarie alla pronuncia costitutiva di annullamento del contratto di assicurazione (dichiarazione inesatta o reticente, resa con dolo o colpa grave e determinante ai fini della formazione del consenso), che costituiscono il presupposto di fatto e di diritto dell'inoperatività della garanzia assicurativa, è a carico dell'assicuratore (cfr. Cass. n. 16769/2006), che può assolverlo con qualunque mezzo e anche attraverso testimoni.
Si rileva peraltro l'assicuratore, per conoscere il rischio cui si riferisce la domanda di copertura assicurativa, di regola ricorre all'utilizzo di questionari in cui vengono incanalate le informazioni che lo stesso ritiene necessarie, prassi questa ritenuta ammissibile dalla giurisprudenza.
Ad avviso di quest'ultima, peraltro, la circostanza che l'assicuratore inserisca una domanda nel questionario sottoposto all'assicurando prima della stipula del contratto è un indice del fatto che la conoscenza di quella circostanza è particolarmente importante per l'assicuratore per la formulazione del suo consenso alla stipula del contratto (Cass. III, n. 12831/2014); conseguentemente, la mancata inclusione, fra i quesiti così formulati, di determinati profili di fatto evidenzia un atteggiamento di indifferenza dell'assicuratore medesimo, nel senso di estraneità dei profili stessi all'ambito del proprio interesse di conoscenza, valutabile al fine dell'esclusione a carico dell'assicurato che li abbia taciuti di un comportamento reticente (cfr. Cass. n.
17840/2003 e Cass. n. 27578/2011). Nella fattispecie, giova osservare come dagli atti di causa emerge che tale questionario fu sottoposto al contraente solo per le annualità 2012-2013 e 2014-2015, non anche per quella 2013-2014, oggetto di controversia (all. 15 del convenuto). In disparte di ciò, deve comunque ritenersi che la terza chiamata non è riuscita a dimostrare che il contraente, al momento del rinnovo della polizza assicurativa (5.4.2013), fosse consapevole della concreta possibilità di una prossima attivazione di una procedura contenziosa nei suoi confronti.
Non può ritenersi prova al riguardo la raccomandata trasmessagli dal nuovo domiciliatario del a CP_3 gennaio 2013, atteso che trattasi di mero scambio professionale tra due co-difensori in cui si rappresentava peraltro il contrasto giurisprudenziale sulla questione giuridica di cui al comma 2 dell'art. 53 del D.Lgs.
546/1992; d'altro canto non v'è dimostrazione che la sentenza pronunciata dalla CTR fu notificata/comunicata anche all' che non era più il domiciliatario della causa, tanto che appunto le CP_2 notizie processuali gli pervenivano dal nuovo co-difensore.
La terza chiamata, nella seconda memoria istruttoria, ha articolato tre capitoli per interrogatorio formale (poi dichiarato inammissibile) e ulteriori tre capitoli di prova testimoniale senza indicare i testimoni, non reiterando espressamente le istanze di prova orale non accolte all'udienza di precisazione delle conclusioni, che quindi devono intendersi tacitamente rinunciate.
Inammissibile risulta, infine, l'istanza di esibizione ex art. 210 c.p.c. rivolta all delle Entrate e alla CP_5 cancelleria della CTR di Firenze relativa rispettivamente alla comparsa di risposta dell'Agenzia delle Entrate depositata nel giudizio di appello e alle comunicazioni della sentenza di secondo grado, in quanto trattasi di documenti in parte irrilevanti ai fini del decidere (comparsa di risposta) e in parte reperibili direttamente dalla terza chiamata presso gli uffici competenti, nei confronti dei quali non è stata avanzata alcuna preliminare richiesta tale da giustificare l'ordine officioso.
Altrettanto non invocabile l'art. 1898 c.c..
Premesso che l'anzidetta previsione non considera qualsiasi mutamento delle circostanze, ma solo «quei mutamenti che aggravano il rischio in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto dall'assicuratore al momento della conclusione del contratto, l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione o l'avrebbe consentita per un premio più elevato», deve ritenersi che l'esclusione dell'indennizzo (prevista dall'art. 1898 co. 5 c.c.) non possa operare in difetto del positivo accertamento - da compiere in concreto e in relazione alle specifiche circostanze del caso - circa il fatto che, conosciuto il nuovo stato delle cose, l'assicuratore non avrebbe concluso il contratto (cfr. Cass. n. 2566/1978 e Cass. n.
20010/2016).
Nel caso in esame, l'assicuratrice si è limitata a richiamare la disposizione senza fornire alcuna prova che l'eventuale conoscenza del nuovo stato delle cose l'avrebbe distolta dal concludere il contratto o ad aumentare il premio richiesto.
Per quanto concerne, infine, l'eccezione inerente alla possibilità di sottrarsi alla refusione delle spese processuali affrontate personalmente dall'assicurato, si evidenzia che questi non ha domandato di essere tenuto indenne delle spese sostenute per l'assistenza legale ricevuta dal suo difensore, bensì di limitare l'indennità di quanto fosse chiamato a corrispondere in favore dell'attore anche a titolo di spese processuali, come previsto dall'art. 12, co. 1 delle Condizioni Generali della polizza. I
n conclusione, pertanto, la terza chiamata dovrà manlevare l'assicurato rispetto all'importo che questi dovrà corrispondere all'attore per capitale, interessi e spese processuali, le quali seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo secondo i criteri di cui al D.M. 55/14.”
Con atto di citazione ritualmente notificato, la (di seguito , Pt_2 Parte_1 Pt_1
[. quale successore in tutti i rapporti contrattuali facenti capo agli associati al Parte_2 Pt_2 titolari dei Certificati di Assicurazione n. 10268358T e n. 10338984W, ha proposto appello avverso Pt_3 detta sentenza, impugnandola con due motivi di gravame.
Si sono costituiti in giudizio e , che hanno entrambi chiesto il rigetto Controparte_2 CP_3 dell'appello.
Acquisito il fascicolo d'ufficio del procedimento di primo grado, la causa è stata trattenuta in decisione una prima volta con ordinanza del 16.5.2024 e rimessa sul ruolo con ordinanza del Presidente di
Sezione del 27.1.2025 stante l'impedimento di un componente del Collegio.
Successivamente, all'udienza collegiale del 18.3.2025 svoltasi in forma cartolare, la causa, sulle conclusioni delle parti come trascritte in epigrafe, è stata nuovamente trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127 ter del 27.3.2025, pubblicata in pari data e decisa in camera di consiglio all'esito del decorso dei termini ridotti assegnati ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di gravame, l'appellante ha censurato la decisione del primo giudice di accogliere la domanda di manleva avanzata dall' nei suoi confronti, omettendo, tuttavia, la motivazione in CP_2 relazione alla ritenuta mancata violazione degli obblighi informativi in corso di stipula del contratto ex art. 1898 c.c. (e, subordinatamente alle verifiche istruttorie, ex art. 1892 cod. civ.), con riguardo alla polizza n.
10268358T, nonché rigettando erroneamente l'eccezione da essa avanzata in ordine all'avvenuta violazione degli obblighi informativi ante rinnovo del contratto, ex art. 1892 c.c., con riguardo alla polizza n. 10338984W.
In particolare, con riferimento alla prima doglianza, l'appellante ha affermato che il giudice, nell'adottare la sua decisione, avrebbe dovuto tener conto del fatto che avevano rigettato la pretesa Parte_2 indennitaria dell' anche in forza dell'art. 1898 c.c., per l'omessa informazione, nel corso di vigenza CP_2 della polizza n. 10268358T (valida dall'8/3/2012 all'8/3/2013) di una serie di circostanze (rappresentate dal fatto che l' , costituitasi nel processo tributario in data anteriore all'udienza di discussione Controparte_8 dello stesso, tenutasi nel dicembre 2012, aveva eccepito l'inammissibilità del ricorso;
che la
[...]
, con ordinanza del 14.12.2012, aveva rilevato la mancata prova dell'avvenuto deposito Controparte_6 in segreteria dell'atto di appello, invitando parte appellante a produrre tale documento;
che, a seguito della missiva inviata all' dal in data 6.4.2013, contenente specifiche mancanze del commercialista, CP_2 CP_3 il medesimo era stato affiancato dall'avv. Massa;
che la problematica era stata discussa con l'avv. Massa nel gennaio 2013 e che, in data 25.2.2013, sempre prima del rinnovo della prima polizza, la
[...]
aveva emesso la propria sentenza, dichiarativa della inammissibilità del ricorso), che Controparte_6 dimostravano la piena consapevolezza del medesimo in ordine all'avvenuta commissione di un grave errore professionale, sanzionato con la inammissibilità dell'appello tributario e costituiva una circostanza rilevante per la valutazione del rischio dell'Assicuratore, data la probabilità di una azione risarcitoria del cliente, qualora il tentativo di “salvare la situazione” da parte del nuovo legale (ovvero l'avv. Massa) non avesse avuto successo (come, infatti, era poi avvenuto).
In relazione alla seconda doglianza, l'appellante aveva sostenuto che il giudice avrebbe dovuto considerare che la polizza n. 10338984W (2013/2014) non conteneva un nuovo questionario perché si trattava di un rinnovo tacito di polizza per successiva annualità della polizza precedente, che conteneva la dichiarazione che “negli ultimi cinque anni non sono avvenuti sinistri o circostanze che potrebbero dar luogo a richieste di risarcimento” e che le eventuali carenze del questionario (peraltro, non obbligatorio) non potevano limitare od escludere l'applicazione dell'art. 1892 c.c., trasformando un obbligo normativo dell'assicurando, in un onere di richiesta dell'assicuratore (ovvero del creditore della prestazione informativa).
Il motivo è infondato. Ed invero, con riferimento al primo punto - premesso che l'equilibrio causale del contratto di assicurazione può essere alterato sia in fase genetica, da dichiarazioni inesatte o reticenti dell'assicurato che traggono in inganno l'assicuratore sull'entità del rischio assicurato, che successivamente alla conclusione del contratto, allorquando, in sua pendenza, il rischio diminuisce o si aggrava - si osserva che in relazione alla polizza n.
10268358T, avente efficacia dall'8.3.2012 all'8.3.2013, come tacitamente ritenuto dal giudice di primo grado, non era sorto alcun obbligo a carico dell'assicurato, atteso che la stessa copriva un periodo temporale in cui non si erano ancora verificato alcun sinistro da comunicare ai sensi dell'art. 1892 c.c., né un aggravio del rischio di cui avvisare la compagnia assicurativa ai sensi dell'art. 1898 c.c. (vd art. 2 e 7 della polizza).
Si evidenzia, infatti, che, mentre la compagnia assicurativa non aveva fornito alcuna prova documentale della circostanza dell'eccezione di inammissibilità asseritamente formulata dall'Agenzia dell'Entrata convenuta nella comparsa di costituzione o di quella dell'avvenuta notifica via pec all' della sentenza della CTR, CP_2 al contrario dalla documentazione depositata dal nel giudizio di primo grado, era emerso che: 1) CP_3
l' aveva seguito il giudizio tributario di appello solo nella fase iniziale, mentre successivamente (a CP_2 partire dal luglio del 2012) lo stesso era stato gestito dall'avv. Massa, presso il cui studio il si era CP_3 domiciliato;
2) l'ordinanza del 14.12.2012 (comunicata dall'avv. Massa in data 9.1.2013), con la quale la CTR aveva invitato il a depositare la copia dell'atto di appello presso la segreteria della Commissione CP_3 tributaria, non era di per sé significativa per l' in assenza del riscontro dell'eventuale deposito della CP_2 stessa da parte del (che, secondo l' se ne era assunto l'obbligo) e 3) il aveva informato CP_3 CP_2 CP_3
l' della pronuncia di inammissibilità dell'appello da parte della CTR solo con la missiva dell'8.4.2013 CP_2
(con cui, oltre ad allegargli la copia della sentenza della CRT, gli aveva contestato una responsabilità di tipo professionale, invitandolo ad attivare la propria polizza assicurativa) (vd rispettivamente doc. 5, 7 e 10 del fascicolo di parte del , quando ormai il periodo di efficacia della polizza era già spirato. CP_3
In relazione al secondo punto, va in primo luogo rilevato che la responsabilità del mancato riempimento del questionario in sede di stipula della polizza n. 10338984W, avente efficacia dall'8.3.2013 all'8.3.2014, era da addebitare alla compagnia assicurativa, che non lo aveva mai sottoposto al suo cliente e che l'omessa sottoposizione non poteva essere giustificata, come affermato dall'appellante, dal fatto che si trattasse di un rinnovo della polizza scaduta, atteso che la polizza sottoscritta nel marzo del 2013 era del tutto diversa da quella sottoscritta nel 2012, come attestato dall'ammontare del premio (euro 3.169,85 nella polizza del 2012 ed euro 2.976,19 in quella del 2013); dal fatturato assicurato (euro 241.000,00 nella polizza del 2012 ed euro
230.000,00 in quella del 2013) e dalle franchigie applicate per ogni sinistro derivante da r.c. conduzione dello studio (euro 2.120,80 nella polizza del 2012 ed euro500,00 in quella del 2013).
Ciò detto, va, inoltre, evidenziato che, per quanto sopra detto, l' al momento della sottoscrizione CP_2 della polizza (8.3.2013), non era ancora stato edotto dal dell'esito dell'appello tributario, conclusosi CP_3 con la pronuncia di inammissibilità dello stesso e della sua intenzione di intraprendere nei suoi confronti un'azione di responsabilità professionale, per cui il medesimo, anche se gli fosse stato sottoposto il questionario, non avrebbe potuto che rispondere negativamente alla domanda contenuta nel punto 4.2 del modulo in cui si chiedeva al proponente “se avesse mai avuto sinistri per responsabilità professionale negli ultimi cinque anni”, essendone venuto a conoscenza in data successiva (8.4.2013).
Con il secondo motivo di gravame, l'appellante ha censurato la decisione del primo giudice di rigettare l'istanza istruttoria di ordine di esibizione proposta dagli (“A) ordinare all'attore, Parte_2 ovvero all'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Grosseto, ovvero alla Cancelleria della
[...]
di Firenze, l'esibizione di copia della comparsa di risposta dell'Agenzia delle Entrate, Controparte_6 depositata nel giudizio di appello innanzi alla , con timbro di depositato;
B) Controparte_6 ordinare alla Cancelleria della Commissione Tributaria Regionale di Firenze, l'esibizione di copia dei biglietti di cancelleria, ovvero delle comunicazioni PEC complete di ricevute di accettazione e consegna, con cui è stata comunicata alle parti l'emissione della sentenza della Tributaria n. 23 del 25/2/2013, Controparte_6 completa di allegati”), in forza di una motivazione errata (trattasi di documenti in parte irrilevanti ai fini del decidere e in parte reperibili direttamente dalla terza chiamata presso gli uffici competenti, nei confronti dei quali non è stata avanzata alcuna preliminare richiesta tale da giustificare l'ordine officioso”), in quanto il processo tributario non era più in corso e gli quali terzi estranei al processo, non Parte_2 avevano alcuna possibilità di accedere autonomamente agli atti del fascicolo di ufficio.
Il motivo è infondato.
Si osserva, infatti, che l'ordine di esibizione, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, costituisce uno strumento istruttorio residuale, che può essere utilizzato soltanto in caso di impossibilità di acquisire la prova dei fatti con altri mezzi e non per supplire al mancato assolvimento dell'onere probatorio a carico dell'istante ed è espressione di una facoltà discrezionale rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito, il cui mancato esercizio non può, quindi, formare oggetto di ricorso per cassazione, per violazione di norma di diritto (cfr., Cass. civ. ord. n. 22516 del 5.4.2023, n. 31251 del
3.11.2021 e n. 27412 dell'8.10.2021) e che, gli non avevano fornito, nel caso in Parte_2 esame, alcuna prova di aver provveduto a richiedere detta documentazione in precedenza ed in via autonoma con esito negativo.
Peraltro, anche a voler aderire alle argomentazioni dell'appellante, si rileva che trattavasi di documentazione sostanzialmente inutile al fine del decidere, dato che la comparsa dell' , come evincibile Controparte_8 dalla copia depositata in giudizio dal vd doc. 4 del fascicolo di parte di questo giudizio) non conteneva CP_3 alcuna eccezione di inammissibilità dell'appello tributario e che, avendo il eletto domicilio presso lo CP_3 studio dell'avv. Massa già nel luglio del 2012 (vd doc. 5 del fascicolo d'ufficio di primo grado), la sentenza della non poteva che essere notificata che presso detto studio. Controparte_6
La sentenza impugnata va, pertanto, integralmente confermata.
Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, secondo i parametri dello scaglione di valore compreso tra euro 52.000,01 ed euro 260.000,00 del decreto del Ministero della Giustizia n. 55 del 10.3.2014, aggiornati al D.M. n. 147 del 13.8.2022 (in vigore dal
23.10.2022).
Deve, infine, darsi atto che per effetto dell'odierna decisione sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma
1 quater, del DPR 115/2002 (come novellato dall'art. 1 comma 17 L. 24.12.2012 n. 228) per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 bis DPR 115/2002.
P. Q. M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla avverso Parte_1 la sentenza n. 370/2021 del Tribunale di Firenze, pubblicata il 29.4.2021, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, così decide:
- rigetta l'appello e condanna l'appellante alla rifusione delle spese sostenute da e Controparte_2
nel presente grado di giudizio, liquidando il compenso professionale in euro CP_3
14.103,00 in favore di ciascuno (oltre al rimborso forfettario delle spese generali pari al 15% del liquidato compenso), con l'IVA ed il CAP come per legge.
Si dà, altresì, atto che per effetto dell'odierna decisione sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR 115/2002 (come novellato dall'art. 1 comma 17 L. 24.12.2012 n. 228) per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 bis DPR 115/2000.
Così decisa in Firenze il 6.6.2025
Il Presidente rel.
(dr.ssa Carla Santese) Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex
D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.