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Sentenza 29 dicembre 2025
Sentenza 29 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 29/12/2025, n. 1805 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 1805 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1733/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
__________
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile
__________ composto dai magistrati dr Massimo Pulvirenti Presidente rel. est. dr Sandra Levanti Giudice dr Rosanna Scollo Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
Causa civile iscritte al n. 1733/2025 R.G., avente ad oggetto separazione giudiziale, promossa
DA
(Cod. fisc.: ) nato il [...] a [...] Parte_1 C.F._1
(Tunisia) e res. a Santa Caterina dello Ionio via Piave I Traversa n. 4 (presso il Centro S.A.I. - Sistema
Accoglienza Immigrati, ex Sprar/Siproimi “Progetto Insieme”), con l'Avv. Vaiti Vincenzo;
RICORRENTE
CONTRO
(Cod. fisc.: nata il [...] a [...] e res. a Controparte_1 C.F._2
Ragusa c.da Castellana Vecchia snc, con l'Avv. Domenico Cortese;
RESISTENTE
Con l'intervento del pubblico ministero.
Rimessa al collegio per discussione e decisione all'esito dell'udienza del 23.10.2025;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritenuto in fatto e in diritto che: ha chiesto a questo Tribunale la pronuncia della sua separazione Parte_1
pagina 1 di 3 personale da Controparte_1 ha esposto di aver contratto matrimonio civile a Ragusa, in data 16 aprile 2024, con e Controparte_1 dal quale non sono nati figli, ed ha addotto che la prosecuzione del matrimonio, per esclusiva colpa della sig.ra era diventata intollerabile e non era rimasta, quindi, al sig. Controparte_1 [...] altra soluzione che quella di richiedere la separazione dall'altro coniuge;
Parte_1 costituendosi in giudizio non si è opposta alla separazione pur contestando ogni Controparte_1 addebito per colpa, afferendo le decisioni prese al diritto della donna di determinarsi liberamente in base al proprio credo di cui il marito ancor prima della celebrazione del matrimonio ne era a conoscenza;
rimasto vano il tentativo di conciliazione delle parti, all'udienza dinnanzi al presidente delegato, ritenuta la causa matura per la decisione, fatte precisare le conclusioni sulla domanda di separazione, la causa, ex art. 473 bis. 22 cpc, è stata trattenuta per la decisone;
nel merito la domanda di separazione è fondata;
invero, la separazione di fatto tra i coniugi, l'insuccesso del tentativo di conciliazione, la natura delle doglianze esposte e il comportamento mantenuto da entrambe le parti nella conduzione del presente giudizio sono tutti elementi che comprovano la sussistenza di una situazione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza;
nessun'altra statuizione deve essere emessa dal Tribunale, non essendo state richieste o convenute condizioni e stante in particolare l'intervenuta decadenza per entrambi le parti in relazione a quanto previsto agli artt. 473 bis 49, per il ricorrente, e all'art. 473 bis 16, per la resistente, dal potere di proporre cumulativamente domanda di scioglimento del matrimonio (siccome rilevato in udienza e avendo i procuratori precisato le conclusioni relativamente alla sola domanda di separazione); relativamente alle spese processuali attesa la natura del giudizio e la condotta processuale tenuta dalle parti, possono compensarsi tra loro.
P.T.M.
Il Tribunale pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
che hanno contratto matrimonio civile a Ragusa, in data 16 aprile 2024, trascritto nei CP_1 registri dello Stato Civile di detto Comune dell'anno 2024, parte 1, serie -, numero 15;
Ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di Ragusa di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
Compensa interamente tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso in Ragusa il 16.12.2025.
Il Presidente Est. pagina 2 di 3 dott. Massimo Pulvirenti
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
__________
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile
__________ composto dai magistrati dr Massimo Pulvirenti Presidente rel. est. dr Sandra Levanti Giudice dr Rosanna Scollo Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
Causa civile iscritte al n. 1733/2025 R.G., avente ad oggetto separazione giudiziale, promossa
DA
(Cod. fisc.: ) nato il [...] a [...] Parte_1 C.F._1
(Tunisia) e res. a Santa Caterina dello Ionio via Piave I Traversa n. 4 (presso il Centro S.A.I. - Sistema
Accoglienza Immigrati, ex Sprar/Siproimi “Progetto Insieme”), con l'Avv. Vaiti Vincenzo;
RICORRENTE
CONTRO
(Cod. fisc.: nata il [...] a [...] e res. a Controparte_1 C.F._2
Ragusa c.da Castellana Vecchia snc, con l'Avv. Domenico Cortese;
RESISTENTE
Con l'intervento del pubblico ministero.
Rimessa al collegio per discussione e decisione all'esito dell'udienza del 23.10.2025;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritenuto in fatto e in diritto che: ha chiesto a questo Tribunale la pronuncia della sua separazione Parte_1
pagina 1 di 3 personale da Controparte_1 ha esposto di aver contratto matrimonio civile a Ragusa, in data 16 aprile 2024, con e Controparte_1 dal quale non sono nati figli, ed ha addotto che la prosecuzione del matrimonio, per esclusiva colpa della sig.ra era diventata intollerabile e non era rimasta, quindi, al sig. Controparte_1 [...] altra soluzione che quella di richiedere la separazione dall'altro coniuge;
Parte_1 costituendosi in giudizio non si è opposta alla separazione pur contestando ogni Controparte_1 addebito per colpa, afferendo le decisioni prese al diritto della donna di determinarsi liberamente in base al proprio credo di cui il marito ancor prima della celebrazione del matrimonio ne era a conoscenza;
rimasto vano il tentativo di conciliazione delle parti, all'udienza dinnanzi al presidente delegato, ritenuta la causa matura per la decisione, fatte precisare le conclusioni sulla domanda di separazione, la causa, ex art. 473 bis. 22 cpc, è stata trattenuta per la decisone;
nel merito la domanda di separazione è fondata;
invero, la separazione di fatto tra i coniugi, l'insuccesso del tentativo di conciliazione, la natura delle doglianze esposte e il comportamento mantenuto da entrambe le parti nella conduzione del presente giudizio sono tutti elementi che comprovano la sussistenza di una situazione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza;
nessun'altra statuizione deve essere emessa dal Tribunale, non essendo state richieste o convenute condizioni e stante in particolare l'intervenuta decadenza per entrambi le parti in relazione a quanto previsto agli artt. 473 bis 49, per il ricorrente, e all'art. 473 bis 16, per la resistente, dal potere di proporre cumulativamente domanda di scioglimento del matrimonio (siccome rilevato in udienza e avendo i procuratori precisato le conclusioni relativamente alla sola domanda di separazione); relativamente alle spese processuali attesa la natura del giudizio e la condotta processuale tenuta dalle parti, possono compensarsi tra loro.
P.T.M.
Il Tribunale pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
che hanno contratto matrimonio civile a Ragusa, in data 16 aprile 2024, trascritto nei CP_1 registri dello Stato Civile di detto Comune dell'anno 2024, parte 1, serie -, numero 15;
Ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di Ragusa di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
Compensa interamente tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso in Ragusa il 16.12.2025.
Il Presidente Est. pagina 2 di 3 dott. Massimo Pulvirenti
pagina 3 di 3