Articolo 2 della Legge 14 aprile 1957, n. 364
Articolo 1
Versione
20 giugno 1957
Art. 2.
Piena ed intera esecuzione e' data allo Statuto indicato nell'art. 1, a decorrere dal giorno in cui sara' effettuata la notifica di cui all'art. 20 dello Statuto stesso ed agli emendamenti apportati con le Risoluzioni indicate nell'art. 1, dalla data della loro rispettiva entrata in vigore ai sensi dell'art. 19 dello Statuto medesimo.

Entrata in vigore il 20 giugno 1957