Sentenza 19 marzo 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. II, sentenza 19/03/2026, n. 884 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 884 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00884/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02326/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2326 del 2025, proposto da NO NE, rappresentato e difeso dall'avvocato Patrizia Di Mauro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
l’Assessorato Regionale Agricoltura Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea, in persona dell’Assessorato pro tempore , rappresentato e difeso ope legis dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
di NO SI, LF NO MB, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
- del D.A. n. 137/GAB del 5 agosto 2025, pubblicato il 7 agosto 2025, con il quale è stato confermato con modifiche il D.A. n. 10/GAB del 12 febbraio 2025 relativo alla nomina, presso la Ripartizione Faunistico Venatoria di Catania, della commissione di esami di abilitazione all’esercizio venatorio, nella parte in cui l’Assessore dell’Agricoltura ha confermato componente effettivo, esperto in armi e munizioni da caccia, il sig. SI NO e nominato componente supplente il sig. MB LF NO;
di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Assessorato Regionale Agricoltura Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 marzo 2026 il dott. AN NI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.
FATTO
Con decreto assessoriale n. 10/GAB in data 12 febbraio 2025 è stata nominata la commissione di abilitazione all’esercizio venatorio presso la Ripartizione faunistico-venatoria di Catania, individuandosi, per la materia “armi e munizioni da caccia e relativa legislazione” , SI NO quale componente effettivo e il ricorrente quale componente supplente.
Con sentenza n. 1703 del 26 maggio 2025, passata in giudicato, il Tribunale ha annullato il decreto indicato nella parte in cui contemplava la nomina del controinteressato SI quale componente effettivo per la materia indicata.
Con decreto n. 137/GAB in data 5 agosto 2025 è stato confermato con modifiche il decreto n. 10/GAB in data 12 febbraio 2025 e per la materia “armi e munizioni da caccia e relativa legislazione” è stato nuovamente designato il controinteressato SI quale componente effettivo e quale componente supplente il controinteressato MB LF NO, in sostituzione del ricorrente.
Con ricorso ritualmente notificato e depositato, il ricorrente ha impugnato il decreto n. 137/GAB in data 5 agosto 2025 nella parte relativa alla nomina del componente effettivo e del componente supplente per la materia “armi e munizioni da caccia e relativa legislazione” , deducendo i seguenti motivi di diritto:
1) Violazione dell’art. 21-septies L. 241/1990. Nullità del provvedimento per violazione e/o elusione di giudicato. L'atto impugnato sarebbe nullo in quanto emesso in palese violazione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 1703/2025, la quale aveva annullato la nomina del sig. SI. La ri-nomina dello stesso soggetto quale componente effettivo e la contestuale rimozione del ricorrente, vittorioso in giudizio, dalla posizione di supplente, costituirebbe una palese elusione del comando giudiziale, determinando un assetto di interessi addirittura peggiorativo per il ricorrente.
2) Violazione dell’art. 3 L. n. 241/1990 in relazione all’art. 29 della L.R. n. 33/1997. Eccesso di potere sotto il profilo del difetto di motivazione. Il provvedimento impugnato, pur richiamando la sentenza del TAR e la costituzione di un "gruppo di lavoro" per il riesame delle istanze, non espliciterebbe in alcun modo le ragioni della scelta né le modalità di valutazione comparativa dei titoli. La motivazione si risolverebbe in un generico riferimento a un verbale del 22 luglio 2025 e all'attività del gruppo di lavoro, senza dare conto dell'iter logico-giuridico seguito. Il richiamo al carattere fiduciario della nomina (intuitu personae) sarebbe illegittimo, data la natura para-concorsuale della procedura, come delineata dal D.A. n. 91/GAB, che impone una valutazione basata su criteri oggettivi e trasparenti.
3) Eccesso di potere sotto il profilo del difetto di istruzione, della illogicità, irragionevolezza, ingiustizia, arbitrarietà, palese disparità di trattamento, travisamento dei fatti. L'Amministrazione era tenuta a una nuova valutazione comparativa nel rispetto dei criteri fissati dalla lex specialis. Dall'esame degli atti istruttori, ottenuti tramite accesso, emergerebbe che la nuova istruttoria si è limitata a una mera "verifica dei requisiti minimi" e dei titoli preferenziali, senza alcuna reale valutazione comparativa dei titoli specifici e delle competenze dei candidati. In particolare, sarebbe stato ritenuto determinante il criterio, meramente facoltativo, di cui all'art. 4 del D.A. n. 91/GAB ("priorità a coloro i quali non sono stati nominati nelle Commissioni provinciali precedenti" ), in contrasto con la necessità di valutare l'esperienza e la competenza richieste dalla legge per la figura di "esperto" . Se una vera comparazione fosse stata svolta, il ricorrente, in possesso di titoli altamente specifici (istruttore di tiro della Polizia di Stato), non avrebbe potuto essere posposto ai controinteressati, i cui curricula non attesterebbero una pari qualificazione.
Si è costituito in giudizio l'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, depositando memoria difensiva con cui ha chiesto il rigetto del ricorso. La difesa erariale ha ricostruito l'iter procedimentale, evidenziando che: a) A seguito della sentenza n. 1703/2025, è stato emesso il D.A. n. 67/GAB del 5 giugno 2025 di sospensione dell'efficacia del precedente decreto di nomina. b) Con nota n. 9287/GAB del 21 luglio 2025 è stata costituita una commissione per curare la rinnovata istruttoria. c) La commissione, come da verbale del 22 luglio 2025, ha proceduto all'esame dei candidati per la materia "Armi e munizioni da caccia", verificando il possesso del requisito di accesso (licenza di caccia da almeno 3 anni) e dei titoli preferenziali previsti dal D.A. n. 91/GAB: a) non essere stato componente di commissioni precedenti; b) essere dipendente regionale o statale. d) Dall'esame delle schede istruttorie è emerso che i candidati SI e MB erano in possesso di entrambi i titoli di preferenza (a e b), mentre il ricorrente NE era in possesso del solo titolo di preferenza b). e) La valutazione comparativa, in assenza di criteri a punteggio per titoli ulteriori, non poteva che fondarsi sui requisiti di accesso e sui titoli preferenziali predeterminati, nel rispetto dei principi di trasparenza e parità di trattamento. f) Di conseguenza, la nomina del sig. SI a componente effettivo è stata legittima, in quanto egli possedeva due titoli preferenziali a fronte dell'unico titolo del ricorrente. g) La scelta del componente supplente, tra i soggetti in possesso dei medesimi titoli, è stata compiuta discrezionalmente dall'Assessore, come previsto dalla L.R. n. 33/1997.
Con memoria di replica depositata in data 18 febbraio 2026, il ricorrente ha insistito nelle proprie censure, rilevando che: a) dall’atto non risulta come sia stata svolta la valutazione dei titoli e dei requisiti dei candidati; b) solo dopo la proposizione del ricorso la difesa erariale ha depositato documentazione relativa alla rinnovata istruttoria; c) non è stata prodotta alcuna scheda istruttoria riferita al controinteressato MB LF NO; d) anche volendo tener conto del verbale di verifica in data 22 luglio 2025, le affermazioni relative alla posizione di tale controinteressato non risultano comprovate; e) non sono stati considerati i titoli specifici e gli attestati inerenti alla materia in esame che in sede istruttoria l'Amministrazione si è limitata a verificare il requisito della licenza di porto d’armi per uso caccia e il titolo preferenziale riferito ai dipendenti regionali o statali in servizio o in quiescenza; f) la commissione ha introdotto, quale ulteriore titolo preferenziale, la mancata nomina nelle precedenti commissioni provinciali, ma tale elemento determinante è in contrasto con la disciplina contenuta nell’avviso; g) la motivazione a fondamento dell’omessa valutazione dei titoli ulteriori contrasta con il decreto assessoriale n. 91/GAB in data 8 novembre 2024, il quale richiede la produzione di un curriculum e presuppone, quindi, una valutazione complessiva dei titoli; h) la procedura in questione è para-concorsuale e i componenti della commissione deve essere scelti in base alla loro esperienza, non essendo consentita una decisione discrezionale fondata sull'intuitu personae a parità di condizioni; i) dai curricula risulta una maggiore esperienza del ricorrente rispetto ai controinteressati, evidenziandosi al riguardo il titolo di istruttore di tiro della Polizia di Stato con abilitazione all’insegnamento all’uso delle armi e materie collegate, mentre il controinteressato dispone soltanto di un diploma di perito commerciale e il controinteressato MB è un semplice istruttore presso un tiro a segno.
Alla pubblica udienza del 12 marzo 2026, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
Oggetto del contendere.
L’oggetto del contendere si incentra sulla legittimità del D.A. n. 137/GAB del 5 agosto 2025, con cui l'Amministrazione regionale, a seguito dell'annullamento giurisdizionale di una precedente nomina, ha rideterminato la composizione della commissione d'esame per l'abilitazione venatoria della provincia di Catania, per la materia "armi e munizioni da caccia e relativa legislazione" , confermando il sig. SI quale componente effettivo e nominando il sig. MB quale componente supplente, in luogo del ricorrente.
Il ricorso è parzialmente fondato e merita accoglimento nei limiti di seguito precisati; è opportuno al riguardo esaminare separatamente le due nomine contestate.
Sulla nomina del componente effettivo (sig. NO SI) .
Le censure del ricorrente avverso la nomina del componente effettivo sono infondate.
Dalla documentazione versata in atti dall'Amministrazione resistente (in particolare, dal verbale di verifica dei requisiti del 22 luglio 2025 con le relative schede istruttorie) emerge che la rinnovata istruttoria è stata condotta in conformità ai criteri predeterminati dalla lex specialis della procedura, costituita dal D.A. n. 91/GAB del 8 novembre 2024.
Tale decreto, all'allegato B, prevedeva per la materia in esame il requisito di accesso della "Titolarità, al momento della presentazione della domanda, di licenza di porto d’armi per uso caccia da almeno 3 anni ed in corso di validità" .
Prevedeva altresì due titoli di preferenza:
- uno, generale, secondo cui "A parità di condizioni sarà data priorità ai soggetti dell'Amministrazione regionale/statale in servizio o in quiescenza" ;
- l'altro, specifico, contenuto all'art. 4 del decreto, secondo cui "Nella selezione dei candidati da inserire nelle Commissioni potrà essere data priorità a coloro i quali non sono stati nominati nelle Commissioni provinciali precedentemente costituite" .
Il gruppo di lavoro incaricato della nuova valutazione ha correttamente proceduto a una comparazione basata su tali criteri oggettivi e predeterminati.
Come risulta dal verbale del 22 luglio 2025 e dalle schede istruttorie, sia il ricorrente sig. NE che il controinteressato sig. SI erano in possesso del requisito di accesso.
Tuttavia, ai fini della comparazione, il sig. SI è risultato in possesso di entrambi i titoli preferenziali (ossia essere dipendente pubblico e non essere stato componente di commissioni precedenti), mentre il ricorrente sig. NE è risultato in possesso del solo titolo di preferenza relativo all'appartenenza all'amministrazione statale.
La presenza di due titoli preferenziali in capo al sig. SI, a fronte di un solo titolo in capo al ricorrente, ha legittimamente fondato la scelta del primo quale componente effettivo.
Pertanto, la nomina del sig. NO SI a componente effettivo risulta immune dai vizi dedotti e il ricorso, su questo punto, deve essere respinto.
Sulla nomina del componente supplente (sig. LF NO MB).
A diverse conclusioni si si giunge con riferimento alla nomina del componente supplente.
L'Amministrazione regionale, una volta designato il membro effettivo, ha proceduto nella scelta del membro supplente tra i restanti candidati idonei.
Dagli atti di causa emerge che sia il ricorrente, sig. NE, che il controinteressato, sig. MB, si trovavano in una posizione di parità: entrambi, infatti, risultavano in possesso di un titolo di preferenza (più specificatamente, il sig. NE quale dipendente statale, il sig. MB quale non componente di commissioni precedenti, secondo quanto attestato nel verbale del 22 luglio 2025). L'Amministrazione, per superare tale situazione di parità, si è avvalsa del criterio fiduciario (come esplicitato nelle premesse del decreto impugnato, viene affermato che "a parità di condizioni per l’accesso e di titoli preferenziali degli stessi, vige il principio dell'intuitu personae, rivestendo la nomina carattere fiduciario") .
Il Collegio rileva, tuttavia che tale modus operandi è illegittimo.
Al riguardo si richiama la giurisprudenza amministrativa formatasi in subiecta materia che ha avuto modo di affermare che la procedura di nomina dei componenti delle commissioni per l'abilitazione venatoria assume natura "paraconcorsuale" o "comparativa" .
In particolare, il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in un caso del tutto sovrapponibile al caso di specie, ha chiarito che: "L’Amministrazione, essendosi autovincolata a una procedura selettiva di tipo paraconcorsuale (per titoli), non avrebbe successivamente potuto invocare il c.d. intuitu personae per preferire un candidato all’altro, essendo invece tenuta ad attenersi rigorosamente fino alla fine della selezione all’applicazione delle regole di valutazione comparativa – di tipo oggettivo – che si era autoimposta: e ciò quand’anche, ex ante, non fosse stata obbligata a porsi siffatto autovincolo, ovvero si fosse trattato di una nomina fiduciaria." (cfr. Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana n. 202 del 2023).
Anche questo TAR, in una fattispecie del tutto analoga, ha già avuto modo di recepire tale principio, affermando che il criterio fiduciario non può essere legittimamente utilizzato per dirimere una situazione di parità tra candidati in una procedura selettiva di tipo paraconcorsuale (cfr. TAR Sicilia, Catania, sentenza n. 483 del 16 febbraio 2026).
Nel caso di specie, a fronte di una situazione di parità basata sui titoli preferenziali, l'Amministrazione aveva l'obbligo di procedere a un'ulteriore fase di valutazione comparativa, prendendo in esame i curricula dei candidati e motivando puntualmente le ragioni per cui il profilo di un candidato fosse da ritenersi più idoneo e maggiormente "esperto" dell'altro in relazione alla specifica funzione da ricoprire.
La nomina del sig. LF NO MB a componente supplente è, pertanto, viziata da eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione e deve essere annullata.
Conclusioni.
In definitiva, il ricorso va accolto limitatamente alla parte in cui è impugnata la nomina del componente supplente, e respinto per la restante parte relativa alla nomina del componente effettivo. L'annullamento parziale del provvedimento impugnato comporta l'obbligo per l'Amministrazione di rinnovare la valutazione per la scelta del componente supplente tra i candidati in posizione di parità, procedendo a una effettiva comparazione dei profili professionali e motivando adeguatamente la scelta finale sulla base di criteri oggettivi di competenza ed esperienza.
Spese del giudizio.
L’esito del giudizio e la peculiarità delle questioni trattate giustificano l'integrale compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
- lo accoglie in parte e, per l'effetto, annulla il D.A. n. 137/GAB del 5 agosto 2025 nella parte in cui nomina il sig. LF NO MB quale componente supplente della commissione di esami di abilitazione all’esercizio venatorio per la Ripartizione faunistico-venatoria di Catania, per la materia "armi e munizioni da caccia e relativa legislazione" ;
- lo respinge per la restante parte;
- compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 12 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
NI BU, Presidente
AN NI, Primo Referendario, Estensore
Cristina Consoli, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AN NI | NI BU |
IL SEGRETARIO