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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 16/12/2025, n. 571 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 571 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 123/2025
TRIBUNALE DI PRATO
Sezione Civile - Ufficio del Giudice del Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA N. 123/2025
TRA
Parte_1
Parte ricorrente
E
Controparte_1
Parte resistente
Oggi, 16 dicembre 2025 ore 11:23, innanzi alla dr.ssa IS NI sono comparsi:
- per parte ricorrente l'avv. Matteo Lazzerini;
- per parte convenuta, già dichiarata contumace, nessuno compare.
Il giudice, ritenuta la causa matura per la decisione alla luce della produzione documentale avvenuta con nota autorizzata, invita il procuratore a discutere.
L'avv. Lazzerini discute riportandosi al contenuto del ricorso, chiedendone l'integrale accoglimento.
Il giudice, autorizzato il difensore ad allontanarsi, si ritira in camera di consiglio per deliberare.
All'esito, pronuncia sentenza depositando il dispositivo, con deposito contestuale della motivazione.
Camera di consiglio conclusa alle ore 14.45.
Il Giudice
Dr.ssa IS NI Depositata il 16.12.2025 con redazione contestuale della motivazione
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PRATO
Sezione Unica Civile – Ufficio del Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, nella persona del Giudice dr.ssa
IS NI, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I Grado iscritta al n. 123/ 2025 r.g. promossa da:
con il patrocinio dell'Avv. Matteo Lazzerini;
Parte_1
Parte ricorrente contro
, in persona del Ministro pro Controparte_1 tempore, contumace;
Parte resistente
Oggetto: riconoscimento del bonus della carta docenti.
Conclusioni delle parti:
Ricorrente: Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a fruire, negli stessi termini previsti per i dipendenti a tempo indeterminato, del beneficio/indennità comunque denominati di cui all'art. 1 commi da
Pag. 2 di 7 121 a 124 della Legge 13 luglio 2015, n. 107 ed eventuali successive modificazioni che dovessero intervenire e comunque accertare e dichiarare il diritto della ricorrente alla “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico”, ovvero al riconoscimento della maggiore o minore somma ritenuta di giustizia o comunque del maggiore o minore beneficio ritenuto di giustizia, nei limiti del valore dello scaglione relativo al versamento del C.U. fino ad Euro 5.200,00. Conseguentemente: Condannare parte datoriale a pagare, ovvero corrispondere o comunque attribuire e/o mettere a disposizione alla/della parte ricorrente, negli stessi termini previsti per i dipendenti a tempo indeterminato, il beneficio/indennità comunque denominati di cui all'art. 1 commi da 121 a 124 della Legge 13 luglio 2015, n. 107 ed eventuali successive modificazioni che dovessero intervenire e comunque a riconoscere alla ricorrente “la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico” ovvero al riconoscimento della maggiore o minore somma ritenuta di giustizia o comunque del maggiore o minore beneficio ritenuto di giustizia, oltre al rimborso del Contributo Unificato. Con vittoria di spese di cui si chiede la distrazione in favore del difensore ed applicazione art. 4 comma 1 bis D.M. 55/2014 e pertanto con conseguente maggiorazione.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. La ricorrente promuove la presente iniziativa giudiziaria al fine di ottenere il riconoscimento ad usufruire del beneficio economico previsto dall'art. 1, comma 121, della
Legge n. 107 del 2015 (cd. carta elettronica del docente), pari ad €. 500,00 annui, per l'attività di docenza svolta a tempo determinato per gli anni scolastici dal 2020/2021 al
2023/2024 (per un totale di €. 2.000,00). Deduce, mediante il richiamo ai recenti orientamenti giurisprudenziali, la natura discriminatoria e violativa dei precetti costituzionali e sovranazionali della limitazione dell'assegnazione del bonus ai soli docenti di ruolo.
2. Il , pur ritualmente notificato (cfr. notifica del 6.10.2025 presso CP_1
l'Avvocatura di Stato di Firenze), non è costituito rimanendo contumace.
3. La causa è stata istruita con la documentazione offerta dall'unica parte costituita.
4. La domanda è del tutto suscettibile di accoglimento, non essendovi motivi per discostarsi dall'orientamento oramai consolidato dell'Ufficio, di segno favorevole alle ragioni della ricorrente.
5. L'art. 1, comma 121, della Legge n. 107 del 2015 prevede che la carta docente
“dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di
Pag. 3 di 7 libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
[...]
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al Controparte_2 profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124”. La somma oggetto d'accredito “non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
In attuazione di quanto previsto dal successivo comma 122 della legge citata, è stato adottato il d.p.c.m. del 23 settembre 2015, poi sostituito dal d.p.c.m. 28 settembre 2016, che nell'identificare i beneficiari della carta nei docenti di ruolo a tempo indeterminato delle
Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale (compresi i docenti in formazione e prova inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari” esclude i docenti a tempo determinato.
6. Tale impianto regolamentare risulta essere stato eroso per effetto di autorevoli pronunce del Consiglio di Stato1, della Corte di giustizia dell'Unione europea2, nonché con
Pag. 4 di 7 l'intervento nomofilattico della Corte di Cassazione3. Recentemente, la Corte di giustizia è tornata nuovamente a pronunciarsi in materia, con precipuo riferimento alle supplenze brevi, affermando che “la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, allegato alla direttiva 1999/70/CE, deve essere interpretata nel senso che osta a una normativa nazionale che esclude i docenti non di ruolo incaricati di supplenze di breve durata dal beneficio di un'indennità annuale, concessa sotto forma di carta elettronica, destinata alla formazione continua e alla valorizzazione delle competenze professionali, qualora tale esclusione non sia giustificata da ragioni oggettive”4.
7. Ebbene, la ricorrente ha svolto, quale docente, un'attività pienamente equiparabile a quella del personale di ruolo e non emergono in alcun modo dalla lettura degli atti, ragioni concrete che smentiscano la sovrapponibilità, del tutto notoria in base all'id quod plerumque accidit, delle mansioni della docente a quelle svolte dai dipendenti a tempo indeterminato.
8. Le supplenze effettuate dalla ricorrente attengono all'espletamento di servizi su organico di fatto (ossia fino al 30 giugno dell'anno successivo) con orario di lavoro completo di 24 ore settimanali, presso il medesimo istituto scolastico “De Amicis”.
Non possono, quindi, che condividersi le conclusioni della giurisprudenza di legittimità in punto di supplenza annuale su cd. organico di fatto, dal momento che la supplenza svolta fino al 30 giugno si connota per una continuità tale da incidere ulteriormente sull'inesistenza di profili di oggettiva differenziazione, diversa dall'articolazione temporale, nel contenuto della prestazione richiesta alla ricorrente.
Pag. 5 di 7 9. Infine, non vi sono dubbi in punto di interesse ad agire, attesa, al momento della domanda, l'attualità del rapporto di lavoro in essere con il convenuto presso cui CP_1 la ricorrente risulta immessa in ruolo in forza di un contratto di lavoro a tempo indeterminato con decorrenza giuridica dall'1.9.2024 (cfr. contratto di lavoro prodotto in vista dell'odierna udienza di discussione).
10. In conclusione, la domanda risulta suscettibile di accoglimento con accertamento del diritto della Sig.ra ad ottenere la carta docente per gli anni scolastici di cui al Parte_1 ricorso per l'importo di euro 500,00 annui e conseguente condanna della parte convenuta a mettere a disposizione della parte detta carta docente (o altro equipollente) con le somme già oggetto di maturazione, in modo da consentire al ricorrente di usufruirne al pari dei docenti a tempo indeterminato.
Invero, sono proprio i principi di non discriminazione e di eguaglianza, oltre che di buon andamento dell'Amministrazione scolastica, che impongono di prevedere che la corresponsione del beneficio avvenga con le medesime modalità con cui è stata riconosciuta ai docenti a tempo indeterminato, apparendo evidente come il pagamento diretto al docente a tempo determinato della somma di euro 500,00 per ogni anno scolastico in cui ha prestato servizio si tradurrebbe nel riconoscimento, a beneficio dei soli docenti precari, di un trattamento retributivo accessorio, in quanto tale, ovviamente, liberamente spendibile e quindi in un trattamento più favorevole a beneficio dei lavoratori precari ed a danno di quelli di ruolo, che verrebbe a determinare una inammissibile discriminazione “al contrario”. Tale è del resto anche il recente approdo della Cassazione.
11. Inoltre, l'importo di cui si discute deve essere maggiorato da interessi o rivalutazione, ai sensi della L. n. 724 del 1994, art. 22, comma 36, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione (cfr. Cass., n. 29961/2023 citata).
Di qui le raggiunte conclusioni.
12. Le spese del giudizio seguono la sostanziale soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo che segue, tenuto conto del valore della causa, della serialità della controversia e dell'istruttoria sulla scorta delle allegazioni iniziali (elementi che rendono non autonomamente liquidabile la fase di trattazione e che impongono di calibrare l'importo sul parametro minimo, pur tenuto conto del richiesto aumento per l'utilizzo dei collegamenti ipertestuali). Le spese vanno liquidate in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Pag. 6 di 7
P.Q.M.
il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, definitivamente pronunciando, disattesa e reietta o assorbita ogni diversa e/o ulteriore domanda, deduzione ed eccezione,
1) accerta e dichiara il diritto di ad ottenere la carta docente per Parte_1 gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 per l'importo di euro
500,00 annui, con conseguente condanna del convenuto a mettere a disposizione CP_1 della parte detta carta docente (o altro equipollente) per poterne fruire, assicurando alla ricorrente l'importo di €. 2.000,00, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi della L. n. 724 del
1994, art. 22, comma 36, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
3) condanna il convenuto al pagamento delle spese di lite sostenute dalla parte CP_1 ricorrente, da liquidarsi a favore del difensore dichiaratosi antistatario, che liquida per l'intero in €. 1339,00 oltre spese generali, I.V.A. e C.A.P., se dovute come per legge.
Così deciso in Prato, il 16 dicembre 2025
Il Giudice del Lavoro dr.ssa IS NI
Nota: La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy.
Pag. 7 di 7 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Una prima, autorevole, critica all'impianto regolamentare sopra delineato risulta pervenuta dal Consiglio di Stato, con la nota sentenza n. 1842/2022, ha ritenuto il sistema contrastante con il principio di discriminazione e con il principio di buon andamento della P.A. (rinvenibile nell' “esigenza del sistema scolastico di far sì che sia tutto il personale docente (e non certo esclusivamente quello di ruolo) a poter conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione, affinché sia garantita la qualità dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti”). 2 La C.g.u.e. (sentenza n. n. 450/2022) ha ritenuto l'esclusione del personale docente a tempo determinato da un vantaggio finanziario (concesso al fine di sostenerne la formazione e valorizzarne le competenze professionali) contrastante con la clausola 4 punto 1 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato (C.G.U.E.). La Corte, in particolare, ha escluso la configurabilità di ragioni oggettive che possano giustificare la disparità di trattamento tra docenti di ruolo e non di ruolo, ricordando che “la nozione di “ragioni oggettive” richiede che la disparità di trattamento constatata sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda a una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti necessaria a tal fine”. Dunque, ad avviso della Corte, va escluso che rilevi la “mera natura temporanea del lavoro degli impiegati amministrativi a contratto”, perché ciò “equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato”. 3 La giurisprudenza di legittimità, con la sentenza sopra richiamata, ha ritenuto che l'istituto della carta docente vada inserito a pieno nel contesto del sistema della formazione degli insegnanti non soltanto di ruolo, alla luce del diritto/ dovere formativo che contraddistingue sia gli insegnanti di ruolo che i precari (cfr. Cass., n. 29961/2023: “1) La Carta Docente di cui alla L. 107 del 2015, art. 1, comma 121, spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1, o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 2, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al 2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali CP_1 il beneficio di cui alla L. n. 107 del 2015, art. 1, comma 121, non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi della L. n. 724 del 1994, art. 22, comma 36, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione”). 4 Si veda altresì il seguente passaggio: “il principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato impone che una differenza di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e indeterminato sia giustificata da ragioni oggettive, che devono essere indipendenti dalla durata del contratto e dalla natura temporanea del rapporto di lavoro. Una prassi amministrativa che neghi sistematicamente ai supplenti brevi l'accesso a strumenti di formazione continua viola tale principio”.
TRIBUNALE DI PRATO
Sezione Civile - Ufficio del Giudice del Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA N. 123/2025
TRA
Parte_1
Parte ricorrente
E
Controparte_1
Parte resistente
Oggi, 16 dicembre 2025 ore 11:23, innanzi alla dr.ssa IS NI sono comparsi:
- per parte ricorrente l'avv. Matteo Lazzerini;
- per parte convenuta, già dichiarata contumace, nessuno compare.
Il giudice, ritenuta la causa matura per la decisione alla luce della produzione documentale avvenuta con nota autorizzata, invita il procuratore a discutere.
L'avv. Lazzerini discute riportandosi al contenuto del ricorso, chiedendone l'integrale accoglimento.
Il giudice, autorizzato il difensore ad allontanarsi, si ritira in camera di consiglio per deliberare.
All'esito, pronuncia sentenza depositando il dispositivo, con deposito contestuale della motivazione.
Camera di consiglio conclusa alle ore 14.45.
Il Giudice
Dr.ssa IS NI Depositata il 16.12.2025 con redazione contestuale della motivazione
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PRATO
Sezione Unica Civile – Ufficio del Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, nella persona del Giudice dr.ssa
IS NI, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I Grado iscritta al n. 123/ 2025 r.g. promossa da:
con il patrocinio dell'Avv. Matteo Lazzerini;
Parte_1
Parte ricorrente contro
, in persona del Ministro pro Controparte_1 tempore, contumace;
Parte resistente
Oggetto: riconoscimento del bonus della carta docenti.
Conclusioni delle parti:
Ricorrente: Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a fruire, negli stessi termini previsti per i dipendenti a tempo indeterminato, del beneficio/indennità comunque denominati di cui all'art. 1 commi da
Pag. 2 di 7 121 a 124 della Legge 13 luglio 2015, n. 107 ed eventuali successive modificazioni che dovessero intervenire e comunque accertare e dichiarare il diritto della ricorrente alla “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico”, ovvero al riconoscimento della maggiore o minore somma ritenuta di giustizia o comunque del maggiore o minore beneficio ritenuto di giustizia, nei limiti del valore dello scaglione relativo al versamento del C.U. fino ad Euro 5.200,00. Conseguentemente: Condannare parte datoriale a pagare, ovvero corrispondere o comunque attribuire e/o mettere a disposizione alla/della parte ricorrente, negli stessi termini previsti per i dipendenti a tempo indeterminato, il beneficio/indennità comunque denominati di cui all'art. 1 commi da 121 a 124 della Legge 13 luglio 2015, n. 107 ed eventuali successive modificazioni che dovessero intervenire e comunque a riconoscere alla ricorrente “la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico” ovvero al riconoscimento della maggiore o minore somma ritenuta di giustizia o comunque del maggiore o minore beneficio ritenuto di giustizia, oltre al rimborso del Contributo Unificato. Con vittoria di spese di cui si chiede la distrazione in favore del difensore ed applicazione art. 4 comma 1 bis D.M. 55/2014 e pertanto con conseguente maggiorazione.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. La ricorrente promuove la presente iniziativa giudiziaria al fine di ottenere il riconoscimento ad usufruire del beneficio economico previsto dall'art. 1, comma 121, della
Legge n. 107 del 2015 (cd. carta elettronica del docente), pari ad €. 500,00 annui, per l'attività di docenza svolta a tempo determinato per gli anni scolastici dal 2020/2021 al
2023/2024 (per un totale di €. 2.000,00). Deduce, mediante il richiamo ai recenti orientamenti giurisprudenziali, la natura discriminatoria e violativa dei precetti costituzionali e sovranazionali della limitazione dell'assegnazione del bonus ai soli docenti di ruolo.
2. Il , pur ritualmente notificato (cfr. notifica del 6.10.2025 presso CP_1
l'Avvocatura di Stato di Firenze), non è costituito rimanendo contumace.
3. La causa è stata istruita con la documentazione offerta dall'unica parte costituita.
4. La domanda è del tutto suscettibile di accoglimento, non essendovi motivi per discostarsi dall'orientamento oramai consolidato dell'Ufficio, di segno favorevole alle ragioni della ricorrente.
5. L'art. 1, comma 121, della Legge n. 107 del 2015 prevede che la carta docente
“dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di
Pag. 3 di 7 libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
[...]
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al Controparte_2 profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124”. La somma oggetto d'accredito “non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
In attuazione di quanto previsto dal successivo comma 122 della legge citata, è stato adottato il d.p.c.m. del 23 settembre 2015, poi sostituito dal d.p.c.m. 28 settembre 2016, che nell'identificare i beneficiari della carta nei docenti di ruolo a tempo indeterminato delle
Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale (compresi i docenti in formazione e prova inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari” esclude i docenti a tempo determinato.
6. Tale impianto regolamentare risulta essere stato eroso per effetto di autorevoli pronunce del Consiglio di Stato1, della Corte di giustizia dell'Unione europea2, nonché con
Pag. 4 di 7 l'intervento nomofilattico della Corte di Cassazione3. Recentemente, la Corte di giustizia è tornata nuovamente a pronunciarsi in materia, con precipuo riferimento alle supplenze brevi, affermando che “la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, allegato alla direttiva 1999/70/CE, deve essere interpretata nel senso che osta a una normativa nazionale che esclude i docenti non di ruolo incaricati di supplenze di breve durata dal beneficio di un'indennità annuale, concessa sotto forma di carta elettronica, destinata alla formazione continua e alla valorizzazione delle competenze professionali, qualora tale esclusione non sia giustificata da ragioni oggettive”4.
7. Ebbene, la ricorrente ha svolto, quale docente, un'attività pienamente equiparabile a quella del personale di ruolo e non emergono in alcun modo dalla lettura degli atti, ragioni concrete che smentiscano la sovrapponibilità, del tutto notoria in base all'id quod plerumque accidit, delle mansioni della docente a quelle svolte dai dipendenti a tempo indeterminato.
8. Le supplenze effettuate dalla ricorrente attengono all'espletamento di servizi su organico di fatto (ossia fino al 30 giugno dell'anno successivo) con orario di lavoro completo di 24 ore settimanali, presso il medesimo istituto scolastico “De Amicis”.
Non possono, quindi, che condividersi le conclusioni della giurisprudenza di legittimità in punto di supplenza annuale su cd. organico di fatto, dal momento che la supplenza svolta fino al 30 giugno si connota per una continuità tale da incidere ulteriormente sull'inesistenza di profili di oggettiva differenziazione, diversa dall'articolazione temporale, nel contenuto della prestazione richiesta alla ricorrente.
Pag. 5 di 7 9. Infine, non vi sono dubbi in punto di interesse ad agire, attesa, al momento della domanda, l'attualità del rapporto di lavoro in essere con il convenuto presso cui CP_1 la ricorrente risulta immessa in ruolo in forza di un contratto di lavoro a tempo indeterminato con decorrenza giuridica dall'1.9.2024 (cfr. contratto di lavoro prodotto in vista dell'odierna udienza di discussione).
10. In conclusione, la domanda risulta suscettibile di accoglimento con accertamento del diritto della Sig.ra ad ottenere la carta docente per gli anni scolastici di cui al Parte_1 ricorso per l'importo di euro 500,00 annui e conseguente condanna della parte convenuta a mettere a disposizione della parte detta carta docente (o altro equipollente) con le somme già oggetto di maturazione, in modo da consentire al ricorrente di usufruirne al pari dei docenti a tempo indeterminato.
Invero, sono proprio i principi di non discriminazione e di eguaglianza, oltre che di buon andamento dell'Amministrazione scolastica, che impongono di prevedere che la corresponsione del beneficio avvenga con le medesime modalità con cui è stata riconosciuta ai docenti a tempo indeterminato, apparendo evidente come il pagamento diretto al docente a tempo determinato della somma di euro 500,00 per ogni anno scolastico in cui ha prestato servizio si tradurrebbe nel riconoscimento, a beneficio dei soli docenti precari, di un trattamento retributivo accessorio, in quanto tale, ovviamente, liberamente spendibile e quindi in un trattamento più favorevole a beneficio dei lavoratori precari ed a danno di quelli di ruolo, che verrebbe a determinare una inammissibile discriminazione “al contrario”. Tale è del resto anche il recente approdo della Cassazione.
11. Inoltre, l'importo di cui si discute deve essere maggiorato da interessi o rivalutazione, ai sensi della L. n. 724 del 1994, art. 22, comma 36, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione (cfr. Cass., n. 29961/2023 citata).
Di qui le raggiunte conclusioni.
12. Le spese del giudizio seguono la sostanziale soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo che segue, tenuto conto del valore della causa, della serialità della controversia e dell'istruttoria sulla scorta delle allegazioni iniziali (elementi che rendono non autonomamente liquidabile la fase di trattazione e che impongono di calibrare l'importo sul parametro minimo, pur tenuto conto del richiesto aumento per l'utilizzo dei collegamenti ipertestuali). Le spese vanno liquidate in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Pag. 6 di 7
P.Q.M.
il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, definitivamente pronunciando, disattesa e reietta o assorbita ogni diversa e/o ulteriore domanda, deduzione ed eccezione,
1) accerta e dichiara il diritto di ad ottenere la carta docente per Parte_1 gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 per l'importo di euro
500,00 annui, con conseguente condanna del convenuto a mettere a disposizione CP_1 della parte detta carta docente (o altro equipollente) per poterne fruire, assicurando alla ricorrente l'importo di €. 2.000,00, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi della L. n. 724 del
1994, art. 22, comma 36, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
3) condanna il convenuto al pagamento delle spese di lite sostenute dalla parte CP_1 ricorrente, da liquidarsi a favore del difensore dichiaratosi antistatario, che liquida per l'intero in €. 1339,00 oltre spese generali, I.V.A. e C.A.P., se dovute come per legge.
Così deciso in Prato, il 16 dicembre 2025
Il Giudice del Lavoro dr.ssa IS NI
Nota: La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy.
Pag. 7 di 7 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Una prima, autorevole, critica all'impianto regolamentare sopra delineato risulta pervenuta dal Consiglio di Stato, con la nota sentenza n. 1842/2022, ha ritenuto il sistema contrastante con il principio di discriminazione e con il principio di buon andamento della P.A. (rinvenibile nell' “esigenza del sistema scolastico di far sì che sia tutto il personale docente (e non certo esclusivamente quello di ruolo) a poter conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione, affinché sia garantita la qualità dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti”). 2 La C.g.u.e. (sentenza n. n. 450/2022) ha ritenuto l'esclusione del personale docente a tempo determinato da un vantaggio finanziario (concesso al fine di sostenerne la formazione e valorizzarne le competenze professionali) contrastante con la clausola 4 punto 1 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato (C.G.U.E.). La Corte, in particolare, ha escluso la configurabilità di ragioni oggettive che possano giustificare la disparità di trattamento tra docenti di ruolo e non di ruolo, ricordando che “la nozione di “ragioni oggettive” richiede che la disparità di trattamento constatata sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda a una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti necessaria a tal fine”. Dunque, ad avviso della Corte, va escluso che rilevi la “mera natura temporanea del lavoro degli impiegati amministrativi a contratto”, perché ciò “equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato”. 3 La giurisprudenza di legittimità, con la sentenza sopra richiamata, ha ritenuto che l'istituto della carta docente vada inserito a pieno nel contesto del sistema della formazione degli insegnanti non soltanto di ruolo, alla luce del diritto/ dovere formativo che contraddistingue sia gli insegnanti di ruolo che i precari (cfr. Cass., n. 29961/2023: “1) La Carta Docente di cui alla L. 107 del 2015, art. 1, comma 121, spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1, o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 2, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al 2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali CP_1 il beneficio di cui alla L. n. 107 del 2015, art. 1, comma 121, non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi della L. n. 724 del 1994, art. 22, comma 36, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione”). 4 Si veda altresì il seguente passaggio: “il principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato impone che una differenza di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e indeterminato sia giustificata da ragioni oggettive, che devono essere indipendenti dalla durata del contratto e dalla natura temporanea del rapporto di lavoro. Una prassi amministrativa che neghi sistematicamente ai supplenti brevi l'accesso a strumenti di formazione continua viola tale principio”.