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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 05/12/2025, n. 17079 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17079 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2579/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Damiana Colla, ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART. 281 TERDECIES C.P.C.
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2579/2025 promossa da:
, C.F. , nato in [...] il [...], rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'avv. Alessia Tuttobene ed elettivamente domiciliato in Brescia, Via Foro Boario, n. 17, presso lo studio del difensore
- ricorrente -
contro
Controparte_1
e , , con domicilio in Roma, via dei Controparte_2 CP_3
Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende ex lege
- resistente – Oggetto: formalizzazione domanda visto per ricongiungimento familiare.
Con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c. depositato in data 23.01.2025, il ricorrente, cittadino del regolarmente soggiornante sul territorio italiano, ha chiesto l'accertamento del proprio CP_3 diritto al ricongiungimento familiare con la moglie, una volta ottenuto dal SUI territorialmente competente il nulla osta in data 11.4.2024, con conseguente domanda di appuntamento per la formalizzazione della richiesta di visto e di rilascio del visto stesso, non essendo stato possibile ottenere l'appuntamento, nonostante i tentativi effettuati. Ha inoltre evidenziato l'effettiva sussistenza del proprio diritto ad ottenere il rilascio del visto stesso, alla luce del rapporto di coniugio esistente, laddove invece il contegno dell'amministrazione stava arrecando un grave pregiudizio all'unità familiare dell'intero nucleo quale diritto fondamentale, tutelato a livello costituzionale e internazionale. Il Giudice ha fissato udienza per il 4.6.2025, disponendone la sostituzione con note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.. L'Amministrazione resistente si è costituita in data 15.4.2025, evidenziando che l'ambasciata ha fissato e comunicato via pec un appuntamento per il giorno 22.4.2025 (data in cui consegnare la documentazione munita di apostille, stante l'adesione del alla Convenzione dell'Aja del CP_3 1961 dal 18.11.2024) e concludendo per la declaratoria della cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite. All'esito dell'udienza cartolare del 4.6.2025 la causa è stata rinviata all'udienza del 3.12.2025, anch'essa svoltasi in trattazione scritta, allo scopo di acquisire la documentazione anagrafica non solo tradotta, ma anche legalizzata/apostillata, non presente in atti e necessaria ai fini dell'emissione dell'ordine di rilascio del visto in sede giudiziale, all'esito della quale deve intendersi trattenuta in decisione, previo deposito di note ad opera di entrambe le parti.
*** La domanda ha ad oggetto non solo la fissazione di appuntamento per il rilascio del visto di ingresso in favore della coniuge, ma anche il rilascio del visto stesso, relativamente alla quale deve essere interamente dichiarata la cessazione della materia del contendere, considerato che è stato fissato il richiesto appuntamento per la formalizzazione della domanda di visto lo scorso 22.04.2025, a seguito del quale risulta altresì rilasciato il visto in data 20.6.2025, la cui copia è in atti. Le spese di lite devono essere compensate alla luce delle considerazioni che seguono, sebbene prima dell'introduzione del giudizio non fosse stato fissato alcun appuntamento.
< costituisce una norma elastica, quale clausola generale che il legislatore ha previsto per adeguarla ad un dato contesto storico-sociale o a speciali situazioni, non esattamente ed efficacemente determinabili "a priori", ma da specificare in via interpretativa da parte del giudice del merito>> (S.U 2572/12). Nella fattispecie, notoriamente il è interessato da un importante flusso migratorio e di CP_3 conseguenza l'autorità consolare competente al rilascio dei visti è gravata da un enorme mole di lavoro ed opera in difficili condizioni ambientali, come peraltro riconosciuto dallo stesso legislatore che all'art. 3 del D.L. n. 145/2024, seppure con riferimento alla diversa materia del visto di ingresso per lavoratori stranieri, ha dato atto che in generale il è un Paese CP_3 caratterizzato da elevato rischio di presentazione di domande corredate da documentazione contraffatta o in assenza di presupposti di legge. Va quindi valorizzato l'atteggiamento soggettivo dell'amministrazione (Cass 21400/21), che si è adoperata al fine di fronteggiare con efficacia le evidenti difficoltà operative nel contesto descritto, fissando l'appuntamento per la formalizzazione della domanda di visto per la coniuge del ricorrente ed anche rilasciando il visto per la stessa. La medesima ha, infatti, intrapreso un piano di smaltimento dell'arretrato, attraverso l'adozione di misure strutturali finalizzate ad attuare la deflazione del contenzioso. In altri identici procedimenti parte resistente ha infatti rappresentato che “Tali iniziative si inseriscono in un disegno più ampio, funzionale ad implementare la qualità e la tempestività dell'attività procedimentale della Sede diplomatica, anche attraverso il costante sostegno e monitoraggio degli Uffici centrali del
”, specificando che “la Rappresentanza diplomatica nel mese di giugno 2025: ha già CP_1 provveduto ad assegnare oltre 3.400 appuntamenti attraverso il neo introdotto sistema della c.d. waiting list, da tenersi entro il 31 agosto 2025, in attesa di prossimi ulteriori scorrimenti che consentiranno di posizionare altri richiedenti;
ha già elaborato un articolato piano di smaltimento della consistenza visti che mira a ricondurre il settore a regime entro la fine del 2025 e, dunque, a smaltire l'arretrato iniziale che ha sinora congestionato la normale operatività della Sede”. Ha infine evidenziato che “Una volta ultimati tali interventi di carattere organizzativo, si ritiene che la Rappresentanza diplomatica sarà in grado di assicurare un ordinato flusso nella gestione delle pratiche di visto sia di nuovo impianto sia già pendenti garantendo un servizio efficiente alla significativa platea di utenti. Si evidenzia che la creazione della c.d. waiting list, già adoperata presso altri Uffici visti della rete diplomatico-consolare, assicura al massimo grado la parità di trattamento tra gli aspiranti e la piena trasparenza dell'intero corso del procedimento, evitando discriminazioni di sorta”. Del resto, nelle note di trattazione scritta da ultimo depositate il ricorrente non ha nemmeno insistito nell'originaria richiesta di rifusione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così dispone:
- dichiara la cessazione della materia del contendere;
- compensa le spese di lite. Così deciso in Roma, in data 4.12.2025.
IL GIUDICE
dott.ssa Damiana Colla
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Damiana Colla, ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART. 281 TERDECIES C.P.C.
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2579/2025 promossa da:
, C.F. , nato in [...] il [...], rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'avv. Alessia Tuttobene ed elettivamente domiciliato in Brescia, Via Foro Boario, n. 17, presso lo studio del difensore
- ricorrente -
contro
Controparte_1
e , , con domicilio in Roma, via dei Controparte_2 CP_3
Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende ex lege
- resistente – Oggetto: formalizzazione domanda visto per ricongiungimento familiare.
Con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c. depositato in data 23.01.2025, il ricorrente, cittadino del regolarmente soggiornante sul territorio italiano, ha chiesto l'accertamento del proprio CP_3 diritto al ricongiungimento familiare con la moglie, una volta ottenuto dal SUI territorialmente competente il nulla osta in data 11.4.2024, con conseguente domanda di appuntamento per la formalizzazione della richiesta di visto e di rilascio del visto stesso, non essendo stato possibile ottenere l'appuntamento, nonostante i tentativi effettuati. Ha inoltre evidenziato l'effettiva sussistenza del proprio diritto ad ottenere il rilascio del visto stesso, alla luce del rapporto di coniugio esistente, laddove invece il contegno dell'amministrazione stava arrecando un grave pregiudizio all'unità familiare dell'intero nucleo quale diritto fondamentale, tutelato a livello costituzionale e internazionale. Il Giudice ha fissato udienza per il 4.6.2025, disponendone la sostituzione con note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.. L'Amministrazione resistente si è costituita in data 15.4.2025, evidenziando che l'ambasciata ha fissato e comunicato via pec un appuntamento per il giorno 22.4.2025 (data in cui consegnare la documentazione munita di apostille, stante l'adesione del alla Convenzione dell'Aja del CP_3 1961 dal 18.11.2024) e concludendo per la declaratoria della cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite. All'esito dell'udienza cartolare del 4.6.2025 la causa è stata rinviata all'udienza del 3.12.2025, anch'essa svoltasi in trattazione scritta, allo scopo di acquisire la documentazione anagrafica non solo tradotta, ma anche legalizzata/apostillata, non presente in atti e necessaria ai fini dell'emissione dell'ordine di rilascio del visto in sede giudiziale, all'esito della quale deve intendersi trattenuta in decisione, previo deposito di note ad opera di entrambe le parti.
*** La domanda ha ad oggetto non solo la fissazione di appuntamento per il rilascio del visto di ingresso in favore della coniuge, ma anche il rilascio del visto stesso, relativamente alla quale deve essere interamente dichiarata la cessazione della materia del contendere, considerato che è stato fissato il richiesto appuntamento per la formalizzazione della domanda di visto lo scorso 22.04.2025, a seguito del quale risulta altresì rilasciato il visto in data 20.6.2025, la cui copia è in atti. Le spese di lite devono essere compensate alla luce delle considerazioni che seguono, sebbene prima dell'introduzione del giudizio non fosse stato fissato alcun appuntamento.
< costituisce una norma elastica, quale clausola generale che il legislatore ha previsto per adeguarla ad un dato contesto storico-sociale o a speciali situazioni, non esattamente ed efficacemente determinabili "a priori", ma da specificare in via interpretativa da parte del giudice del merito>> (S.U 2572/12). Nella fattispecie, notoriamente il è interessato da un importante flusso migratorio e di CP_3 conseguenza l'autorità consolare competente al rilascio dei visti è gravata da un enorme mole di lavoro ed opera in difficili condizioni ambientali, come peraltro riconosciuto dallo stesso legislatore che all'art. 3 del D.L. n. 145/2024, seppure con riferimento alla diversa materia del visto di ingresso per lavoratori stranieri, ha dato atto che in generale il è un Paese CP_3 caratterizzato da elevato rischio di presentazione di domande corredate da documentazione contraffatta o in assenza di presupposti di legge. Va quindi valorizzato l'atteggiamento soggettivo dell'amministrazione (Cass 21400/21), che si è adoperata al fine di fronteggiare con efficacia le evidenti difficoltà operative nel contesto descritto, fissando l'appuntamento per la formalizzazione della domanda di visto per la coniuge del ricorrente ed anche rilasciando il visto per la stessa. La medesima ha, infatti, intrapreso un piano di smaltimento dell'arretrato, attraverso l'adozione di misure strutturali finalizzate ad attuare la deflazione del contenzioso. In altri identici procedimenti parte resistente ha infatti rappresentato che “Tali iniziative si inseriscono in un disegno più ampio, funzionale ad implementare la qualità e la tempestività dell'attività procedimentale della Sede diplomatica, anche attraverso il costante sostegno e monitoraggio degli Uffici centrali del
”, specificando che “la Rappresentanza diplomatica nel mese di giugno 2025: ha già CP_1 provveduto ad assegnare oltre 3.400 appuntamenti attraverso il neo introdotto sistema della c.d. waiting list, da tenersi entro il 31 agosto 2025, in attesa di prossimi ulteriori scorrimenti che consentiranno di posizionare altri richiedenti;
ha già elaborato un articolato piano di smaltimento della consistenza visti che mira a ricondurre il settore a regime entro la fine del 2025 e, dunque, a smaltire l'arretrato iniziale che ha sinora congestionato la normale operatività della Sede”. Ha infine evidenziato che “Una volta ultimati tali interventi di carattere organizzativo, si ritiene che la Rappresentanza diplomatica sarà in grado di assicurare un ordinato flusso nella gestione delle pratiche di visto sia di nuovo impianto sia già pendenti garantendo un servizio efficiente alla significativa platea di utenti. Si evidenzia che la creazione della c.d. waiting list, già adoperata presso altri Uffici visti della rete diplomatico-consolare, assicura al massimo grado la parità di trattamento tra gli aspiranti e la piena trasparenza dell'intero corso del procedimento, evitando discriminazioni di sorta”. Del resto, nelle note di trattazione scritta da ultimo depositate il ricorrente non ha nemmeno insistito nell'originaria richiesta di rifusione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così dispone:
- dichiara la cessazione della materia del contendere;
- compensa le spese di lite. Così deciso in Roma, in data 4.12.2025.
IL GIUDICE
dott.ssa Damiana Colla