CA
Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 19/11/2025, n. 983 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 983 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Salerno
- Sezione Espropriazione -
R.G. 1009/2023
La Corte d'Appello di Salerno - Sezione Espropriazione - composta nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Maria Assunta Niccoli - Presidente;
Dott.ssa Giulia Carleo - Consigliere Relatore;
Dott.ssa Rosa D'Apice - Consigliere;
riunita nella Camera di Consiglio, seguita alla riservata assunta all'udienza in presenza del
16/10/2025, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al Numero 1009/2023 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi, avente ad oggetto atto di citazione in opposizione alla stima ex art. 54 D.P.R. n. 327/2001, ex art. 29 D.Lgs. n. 150/2011, ex art. 163 e ss. ed ex art. 281-decies e ss. c.p.c. – introdotti con
D.Lgs. n. 149/2022 e corretti con D.Lgs. n. 164/2024 –,
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv.to Gianfranco Mobilio ed elettivamente Parte_1 domiciliato in Salerno (SA), alla Via F. Cantarella nr. 7, presso studio difensore, e CP_1
, in proprio e nella qualità di amministratore dei beni della comunione ordinaria dei
[...] germani (1909), (1912) e (1925), rappresentata e Pt_1 Per_1 Controparte_2 difesa dall'avv.to Maria Rosa Landi ed elettivamente domiciliata in Baronissi (SA), al Corso
Garibaldi nr. 160, presso studio difensore,
- attori -
CONTRO
Comune di Vietri sul Mare, in persona del Sindaco pro-tempore, dott.ssa , Controparte_3 rappresentato e difeso dall'avv. Michele Rotondo ed elettivamente domiciliato in Vietri sul
Mare (SA), al Corso Umberto I nr. 8, presso studio difensore,
- convenuto - E
in persona dell'amministratore unico e legale rappresentante, arch. Controparte_4
rappresentata e difesa dagli avv.ti Antonio Bifolco e Alfredo Cincotti ed Controparte_5 elettivamente domiciliata in Salerno (SA), alla Via Generale Clark (complesso “Porta del
Mare”), presso studio difensori, nonché elettivamente domiciliata presso i domicili digitali pec e Email_1 Email_2
- altra parte convenuta –
**********
OGGETTO: Opposizione alla stima e indennità di espropriazione ex art. 54 D.P.R.
n. 327/2001
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da rispettivi scritti difensivi, cui integralmente ci si richiama e dati per trascritti.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione in opposizione alla stima ex art. 54 D.P.R. n. 327/2001, ex art. 29
D.Lgs. n. 150/2011, ex art. 163 e ss. ed ex art. 281-decies e ss. c.p.c. – introdotti con D.Lgs.
n. 149/2022 e corretti con D.Lgs. n. 164/2024 – notificato a mezzo pec in data 02/10/2023 per i convenuti e iscritto a ruolo presso l'intestata Corte di Appello di Salerno in data
06/10/2023, e quest'ultima in proprio e nella qualità Parte_1 Controparte_1 di amministratrice dei beni della comunione ordinaria dei germani (1909), Pt_1 Per_1
(1912) e (1925), hanno proposto opposizione avverso la comunicazione Controparte_2 ex art. 17, comma 2, D.P.R. n. 327/2001, di notifica del provvedimento n. 0011505 del
04/07/2023 di determinazione ex art. 20, D.P.R. n. 327/2001, di indennità provvisoria di espropriazione.
Per una compiuta ed esaustiva ricostruzione dei fatti, occorre premettere quanto segue.
Nell'atto introduttivo gli attori esponevano che il Comune di Vietri sul Mare – con deliberazione del Consiglio Comunale n. 40/2022 del 07/12/2022 avente ad oggetto
“Realizzazione di un sistema integrato di parcheggi mediante finanza di progetto. Parcheggio in area Scuola
Media A. Pinto. Approvazione variante al P.R.G. ai sensi degli artt. 10, comma 2, e 19 del D.P.R. n.
327/2001 e dell'art. 3, comma 5, R.R. 5/01” - procedeva ad approvare il progetto definitivo del pag. 2/7 “Parcheggio in area Scuola Media «A. Pinto»”, approvando contestualmente la variante al piano regolatore generale vigente, adottata con delibera del Consiglio Comunale del 10/03/2022 e con apposizione del vincolo preordinato all'esproprio sulle aree individuate nella progettazione;
con successiva deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 18/04/2023, il
Comune di Vietri sul Mare dichiarava la pubblica utilità sulle aree interessate dal progetto.
Con provvedimento n. 0011505 del 04/07/2023, il Comune di Vietri sul Mare determinava ex art. 20, D.P.R. n. 327/2001 l'indennità provvisoria di espropriazione spettante agli aventi diritto nella misura indicata a fianco di ciascuna particella, così come elencate nel piano particellare descrittivo di cui all'allegato “A” e con successiva comunicazione ex art. 17, comma 2, D.P.R. n. 327/2001 notiziava le parti della facoltà di pendere visione della relativa documentazione depositata presso gli uffici dell'Area Tecnica del Comune di Vietri sul Mare.
Con riscontri del 18/08/2023 e del 05/09/2023, il ricorrente contestava Parte_1 sia l'errata individuazione dell'area interessata all'esproprio, sia la determinazione provvisoria dell'indennità deducendo;
chiedeva, pertanto, all'Ecc.ma Corte di Appello di accogliere le seguenti conclusioni: “1. In linea preliminare, la nullità e/o comunque disapplicare gli atti di esproprio con conseguente declaratoria di carenza di legittimazione attiva della 2. Nel merito Parte_2 determinare il corretto e giusto ammontare dovuto a titolo di esproprio;
3. Spese, competenze, rimborso forfettario spese e accessori di legge con attribuzione”. In via istruttoria, depositava consulenza di parte e chiedeva disporsi CTU per la determinazione dell'indennità di esproprio.
Instauratosi il contraddittorio, con comparsa di costituzione depositata telematicamente in data 20/03/2024, si costituiva in giudizio la quale parte convenuta, che Controparte_4
– ricostruita la vicenda in fatto – eccepiva in via preliminare la parziale inammissibilità della domanda per difetto di giurisdizione, nel merito evidenziava l'infondatezza dell'opposizione alla stima e chiedeva il rigetto;
con memoria di costituzione depositata telematicamente in data 23/03/2024, si costituiva in giudizio il Comune di Vietri sul Mare, in persona del
Sindaco pro-tempore, quale altra parte convenuta, che nel merito chiedeva il rigetto dell'opposizione, vinte le spese di giudizio.
Fissata la prima udienza per il 18/04/2024 e istruita la causa a mezzo di C.T.U., il procedimento perveniva all'udienza ex art. 281-terdecies c.p.c. del 16/10/2025, al cui esito – previo deposito di conclusionali e repliche - il Collegio riservava la causa in decisione e all'esito della Camera di Consiglio, il Collegio così decide.
pag. 3/7 MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso prende le mosse dalla delibera adottata dal Comune di Vietri Sul Mare in data
7/12/2022 n. 40 con cui si è proceduto alla approvazione del progetto definitivo del
“Parcheggio in area Scuola Media “A.Pinto” approvando contestualmente il piano regolatore vigente con delibera del Consiglio Comunale del 10/03/2022. Con delibera del 18/04/2023
n. 7 il Comune di Vietri Sul Mare ha deliberato di approvare il progetto relativo al parcheggio, dichiarando la pubblica utilità delle aree del progetto, procedendo alla determina della indennità provvisoria spettante agli aventi diritto. Tale decisione è staa notificata a Parte_1
e in data 3/08/2023. L'indennità è stata determinata in euro
[...] Controparte_1
2.400,00 per mq 200 compresi nella particella 527 del fol. 9 e l'importo di 7.812,00 per la superficie di mq 651. Detta somma come determinata ha formato oggetto della opposizione alla stima che ci occupa. I ricorrenti sostiene che sin dall'anno 1997 l'area è stata interessata dalla illegittima destinazione ad uso parcheggio, senza realizzazione dell'opera. Nel 2020 il
Comune ha adottato una delibera relativa ad altra area per dar corso alla espropriazione, oggetto di impugnativa, e revocata dallo stesso ente, ciò darebbe seguito alla illegittimità della azione amministrativa, di cui si chiede la valutazione incidentale in questa sede. Quanto alla determina dell'indennizzo, i ricorrenti si dolgono della attribuzione del valore agricolo, in ragione della destinazione dell'area a zona parcheggio, aspetto non valutato con una stima inferiore al reale valore. In relazione, al primo motivo deve osservarsi che la Corte di Appello ha competenza a conoscere delle sole opposizioni alla stima in grado unico, fuoriesce dalla giurisdizione del giudice adito ogni valutazione inerente la legittimità degli atti amministrativi relativi al procedimento amministrativo, non potendo entrare nella verifica neppure supposta di tale illegittimità al fine della disapplicazione. Quanto alla determina della indennità di esproprio va osservato che l'esproprio ha interessato la particella 527, della consistenza complessiva di mq 900, che è stata espropriata per 200mq, mentre la particella 1869 è stata espropriata per intero, ovvero mq 651. La particella n. 527 ha formato oggetto di frazionamento in data 22/03/2024, nella attuale particella 2065 per mq 200, corrispondenti alla parte espropriata. I dati catastali di qualificazione della particelle, come riportate dal consulente, qualificano la attuale particella 2065 in incolto produttivo, classe U, e la particella
1869 in vigneto, classe 1. Le particelle ricadevano in zona destinata ad attrezzature prescolari e scolastiche, attrezzature di interesse comune esistenti, e con delibera n. 40/2022 in zona pag. 4/7 destinata a parcheggi pubblici di progetto, zona G3. Dalla rappresentazione fotografica agli atti peraltro si evidenzia la difficoltà di accesso all'area, e lo stato di terreno incolto.
L'indennità proposta dal Comune di Vietri Sul Mare è di euro 10.212,00 complessivi. La stima operata dal consulente sulla base del valore agricolo considerato l'utilizzo e funzione del bene, e la destinazione urbanistica attuale è stata ottenuta con l'utilizzo del metodo sintetico comparativo, avuto riguardo alle vendite giudiziarie nel periodo 2016 -2018 relativo a terreni con analoghe caratteristiche nella zona interessata. A tale dato sono state aggiunte vendita in area simile o prossima. Dal confronto tra detti prezzi il consulente ha desunto un valore base di euro 23,80 al mq. Fissando l'indennità in euro 20.253,80. I ricorrenti non sono concordi con detta stima ritenendo che il bene debba essere valutato in ragione del valore di mercato per immobili edificabili. Tale qualificazione, tuttavia, è incompatibile con la destinazione urbanistica dell'area a zona parcheggi, e prima ancora a strutture scolastiche, senza possibilità di fruizione da parte dei privati. La cassazione è concorde nel ritenere che quando un'area destinata a parcheggio pubblico, sottratta alla fruizione privata, si debba aver riguardo nella determina dell'indennità al valore agricolo medio. In particolare non vengono in evidenza forme di utilizzo da parte del privato, consentite dallo strumento urbanistico, se pur previa debita autorizzazione. ( Cass. n. 34742/2019)In ctu ha operato una stima riferita alle caratteristiche del fondo, che senza dubbio non edificabile, e comparata con terreni aventi le stessa caratteristiche funzionali, amministrative e oggettive. Quanto alle osservazioni in ordine alla mancata considerazione da parte del ctu della indennità dovuta ex art. 33 del
D.P.R. n. 327/2001 e dell'art.39 dello stesso decreto, deve osservarsi che nel caso di specie non rileva un pregiudizio dal distacco della particella di 200 mq, in relazione alla fruizione complessiva del bene sia dal punto di vista funzionale che economico, ne il ricorrente ha fornito elementi oggettivi indici di tale pregiudizio in relazione all'utilizzo minore della particella restante. Invero non è stato provato un deprezzamento del valore del bene derivato dall'esproprio, in ragione della sua destinazione economica originaria, o della sua funzione e modalità di godimento da parte del proprietario del tutto.( Cass. n. 31365/2024) Invero, anche dalla rappresentazione fotografica dei luoghi non è dato individuare una destinazione funzionale del bene, o economica, versando lo stesso in una condizione di abbandono.
Ugualmente non rileva il riferimento all'art. 39 del medesimo decreto non venendo in evidenza elementi certi e temporalmente determinati di presunta reiterazione del vincolo pag. 5/7 espropriativo, e restando tale affermazione del tutto generica come da atto introduttivo del giudizio. Irrilevanti al fine della decisione sono i riferimenti a pregressi accordi tra le parti, relativi a terreni diversi, e lontani nel tempo.
L'opposizione alla stima, per come proposta, va accolta in ragione delle motivazioni che precedono.
Le spese sono liquidate come da dispositivo in ragione del valore della controversia a carico di parte soccombente.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Salerno - Sezione Espropriazione - definitivamente pronunciando sull'opposizione alla stima proposto da e quest'ultima Parte_1 Controparte_1 in proprio e nella qualità di amministratrice dei beni della comunione ordinaria dei germani
(1909), (1912) e (1925), nei confronti del Comune di Pt_1 Per_1 Controparte_2
Vietri sul Mare, in persona del Sindaco pro-tempore, nonché nei confronti della Controparte_4
in persona dell'amministratore unico e legale rappresentante, arch.
[...] Controparte_5 respinta ed assorbita ogni altra istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
1. Accoglie l'opposizione e determina l'indennità dovuta dal Comune di Vietri sul Mare
e dalla in euro 20.253,80, oltre interessi legali dalla domanda e Controparte_4 sino a soddisfo, ordina il deposito al Comune di Vietri sul Mare. di detta indennità presso il Ministero dell'Economia e Finanze.
2. Condanna il Comune di Vietri sul Mare al pagamento delle spese di lite liquidate in favore di parte ricorrente, incluso il costo delle ctu definitivamente liquidata, 2.906,00 compenso difensore, oltre iva e cnap come per legge con attribuzione al difensore antistatario.
Non ricorrono i presupposti per il pagamento del doppio del contributo.
Il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto dei criteri così come statuiti dal regolamento adottato con Decreto del 7 agosto 2023, n. 110.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte Appello Salerno - Sezione Espropriazione.
Salerno, lì 30/10/2025
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
Dott.ssa Giulia Carleo Dott.ssa Maria Assunta Niccoli
pag. 6/7 pag. 7/7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Salerno
- Sezione Espropriazione -
R.G. 1009/2023
La Corte d'Appello di Salerno - Sezione Espropriazione - composta nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Maria Assunta Niccoli - Presidente;
Dott.ssa Giulia Carleo - Consigliere Relatore;
Dott.ssa Rosa D'Apice - Consigliere;
riunita nella Camera di Consiglio, seguita alla riservata assunta all'udienza in presenza del
16/10/2025, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al Numero 1009/2023 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi, avente ad oggetto atto di citazione in opposizione alla stima ex art. 54 D.P.R. n. 327/2001, ex art. 29 D.Lgs. n. 150/2011, ex art. 163 e ss. ed ex art. 281-decies e ss. c.p.c. – introdotti con
D.Lgs. n. 149/2022 e corretti con D.Lgs. n. 164/2024 –,
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv.to Gianfranco Mobilio ed elettivamente Parte_1 domiciliato in Salerno (SA), alla Via F. Cantarella nr. 7, presso studio difensore, e CP_1
, in proprio e nella qualità di amministratore dei beni della comunione ordinaria dei
[...] germani (1909), (1912) e (1925), rappresentata e Pt_1 Per_1 Controparte_2 difesa dall'avv.to Maria Rosa Landi ed elettivamente domiciliata in Baronissi (SA), al Corso
Garibaldi nr. 160, presso studio difensore,
- attori -
CONTRO
Comune di Vietri sul Mare, in persona del Sindaco pro-tempore, dott.ssa , Controparte_3 rappresentato e difeso dall'avv. Michele Rotondo ed elettivamente domiciliato in Vietri sul
Mare (SA), al Corso Umberto I nr. 8, presso studio difensore,
- convenuto - E
in persona dell'amministratore unico e legale rappresentante, arch. Controparte_4
rappresentata e difesa dagli avv.ti Antonio Bifolco e Alfredo Cincotti ed Controparte_5 elettivamente domiciliata in Salerno (SA), alla Via Generale Clark (complesso “Porta del
Mare”), presso studio difensori, nonché elettivamente domiciliata presso i domicili digitali pec e Email_1 Email_2
- altra parte convenuta –
**********
OGGETTO: Opposizione alla stima e indennità di espropriazione ex art. 54 D.P.R.
n. 327/2001
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da rispettivi scritti difensivi, cui integralmente ci si richiama e dati per trascritti.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione in opposizione alla stima ex art. 54 D.P.R. n. 327/2001, ex art. 29
D.Lgs. n. 150/2011, ex art. 163 e ss. ed ex art. 281-decies e ss. c.p.c. – introdotti con D.Lgs.
n. 149/2022 e corretti con D.Lgs. n. 164/2024 – notificato a mezzo pec in data 02/10/2023 per i convenuti e iscritto a ruolo presso l'intestata Corte di Appello di Salerno in data
06/10/2023, e quest'ultima in proprio e nella qualità Parte_1 Controparte_1 di amministratrice dei beni della comunione ordinaria dei germani (1909), Pt_1 Per_1
(1912) e (1925), hanno proposto opposizione avverso la comunicazione Controparte_2 ex art. 17, comma 2, D.P.R. n. 327/2001, di notifica del provvedimento n. 0011505 del
04/07/2023 di determinazione ex art. 20, D.P.R. n. 327/2001, di indennità provvisoria di espropriazione.
Per una compiuta ed esaustiva ricostruzione dei fatti, occorre premettere quanto segue.
Nell'atto introduttivo gli attori esponevano che il Comune di Vietri sul Mare – con deliberazione del Consiglio Comunale n. 40/2022 del 07/12/2022 avente ad oggetto
“Realizzazione di un sistema integrato di parcheggi mediante finanza di progetto. Parcheggio in area Scuola
Media A. Pinto. Approvazione variante al P.R.G. ai sensi degli artt. 10, comma 2, e 19 del D.P.R. n.
327/2001 e dell'art. 3, comma 5, R.R. 5/01” - procedeva ad approvare il progetto definitivo del pag. 2/7 “Parcheggio in area Scuola Media «A. Pinto»”, approvando contestualmente la variante al piano regolatore generale vigente, adottata con delibera del Consiglio Comunale del 10/03/2022 e con apposizione del vincolo preordinato all'esproprio sulle aree individuate nella progettazione;
con successiva deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 18/04/2023, il
Comune di Vietri sul Mare dichiarava la pubblica utilità sulle aree interessate dal progetto.
Con provvedimento n. 0011505 del 04/07/2023, il Comune di Vietri sul Mare determinava ex art. 20, D.P.R. n. 327/2001 l'indennità provvisoria di espropriazione spettante agli aventi diritto nella misura indicata a fianco di ciascuna particella, così come elencate nel piano particellare descrittivo di cui all'allegato “A” e con successiva comunicazione ex art. 17, comma 2, D.P.R. n. 327/2001 notiziava le parti della facoltà di pendere visione della relativa documentazione depositata presso gli uffici dell'Area Tecnica del Comune di Vietri sul Mare.
Con riscontri del 18/08/2023 e del 05/09/2023, il ricorrente contestava Parte_1 sia l'errata individuazione dell'area interessata all'esproprio, sia la determinazione provvisoria dell'indennità deducendo;
chiedeva, pertanto, all'Ecc.ma Corte di Appello di accogliere le seguenti conclusioni: “1. In linea preliminare, la nullità e/o comunque disapplicare gli atti di esproprio con conseguente declaratoria di carenza di legittimazione attiva della 2. Nel merito Parte_2 determinare il corretto e giusto ammontare dovuto a titolo di esproprio;
3. Spese, competenze, rimborso forfettario spese e accessori di legge con attribuzione”. In via istruttoria, depositava consulenza di parte e chiedeva disporsi CTU per la determinazione dell'indennità di esproprio.
Instauratosi il contraddittorio, con comparsa di costituzione depositata telematicamente in data 20/03/2024, si costituiva in giudizio la quale parte convenuta, che Controparte_4
– ricostruita la vicenda in fatto – eccepiva in via preliminare la parziale inammissibilità della domanda per difetto di giurisdizione, nel merito evidenziava l'infondatezza dell'opposizione alla stima e chiedeva il rigetto;
con memoria di costituzione depositata telematicamente in data 23/03/2024, si costituiva in giudizio il Comune di Vietri sul Mare, in persona del
Sindaco pro-tempore, quale altra parte convenuta, che nel merito chiedeva il rigetto dell'opposizione, vinte le spese di giudizio.
Fissata la prima udienza per il 18/04/2024 e istruita la causa a mezzo di C.T.U., il procedimento perveniva all'udienza ex art. 281-terdecies c.p.c. del 16/10/2025, al cui esito – previo deposito di conclusionali e repliche - il Collegio riservava la causa in decisione e all'esito della Camera di Consiglio, il Collegio così decide.
pag. 3/7 MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso prende le mosse dalla delibera adottata dal Comune di Vietri Sul Mare in data
7/12/2022 n. 40 con cui si è proceduto alla approvazione del progetto definitivo del
“Parcheggio in area Scuola Media “A.Pinto” approvando contestualmente il piano regolatore vigente con delibera del Consiglio Comunale del 10/03/2022. Con delibera del 18/04/2023
n. 7 il Comune di Vietri Sul Mare ha deliberato di approvare il progetto relativo al parcheggio, dichiarando la pubblica utilità delle aree del progetto, procedendo alla determina della indennità provvisoria spettante agli aventi diritto. Tale decisione è staa notificata a Parte_1
e in data 3/08/2023. L'indennità è stata determinata in euro
[...] Controparte_1
2.400,00 per mq 200 compresi nella particella 527 del fol. 9 e l'importo di 7.812,00 per la superficie di mq 651. Detta somma come determinata ha formato oggetto della opposizione alla stima che ci occupa. I ricorrenti sostiene che sin dall'anno 1997 l'area è stata interessata dalla illegittima destinazione ad uso parcheggio, senza realizzazione dell'opera. Nel 2020 il
Comune ha adottato una delibera relativa ad altra area per dar corso alla espropriazione, oggetto di impugnativa, e revocata dallo stesso ente, ciò darebbe seguito alla illegittimità della azione amministrativa, di cui si chiede la valutazione incidentale in questa sede. Quanto alla determina dell'indennizzo, i ricorrenti si dolgono della attribuzione del valore agricolo, in ragione della destinazione dell'area a zona parcheggio, aspetto non valutato con una stima inferiore al reale valore. In relazione, al primo motivo deve osservarsi che la Corte di Appello ha competenza a conoscere delle sole opposizioni alla stima in grado unico, fuoriesce dalla giurisdizione del giudice adito ogni valutazione inerente la legittimità degli atti amministrativi relativi al procedimento amministrativo, non potendo entrare nella verifica neppure supposta di tale illegittimità al fine della disapplicazione. Quanto alla determina della indennità di esproprio va osservato che l'esproprio ha interessato la particella 527, della consistenza complessiva di mq 900, che è stata espropriata per 200mq, mentre la particella 1869 è stata espropriata per intero, ovvero mq 651. La particella n. 527 ha formato oggetto di frazionamento in data 22/03/2024, nella attuale particella 2065 per mq 200, corrispondenti alla parte espropriata. I dati catastali di qualificazione della particelle, come riportate dal consulente, qualificano la attuale particella 2065 in incolto produttivo, classe U, e la particella
1869 in vigneto, classe 1. Le particelle ricadevano in zona destinata ad attrezzature prescolari e scolastiche, attrezzature di interesse comune esistenti, e con delibera n. 40/2022 in zona pag. 4/7 destinata a parcheggi pubblici di progetto, zona G3. Dalla rappresentazione fotografica agli atti peraltro si evidenzia la difficoltà di accesso all'area, e lo stato di terreno incolto.
L'indennità proposta dal Comune di Vietri Sul Mare è di euro 10.212,00 complessivi. La stima operata dal consulente sulla base del valore agricolo considerato l'utilizzo e funzione del bene, e la destinazione urbanistica attuale è stata ottenuta con l'utilizzo del metodo sintetico comparativo, avuto riguardo alle vendite giudiziarie nel periodo 2016 -2018 relativo a terreni con analoghe caratteristiche nella zona interessata. A tale dato sono state aggiunte vendita in area simile o prossima. Dal confronto tra detti prezzi il consulente ha desunto un valore base di euro 23,80 al mq. Fissando l'indennità in euro 20.253,80. I ricorrenti non sono concordi con detta stima ritenendo che il bene debba essere valutato in ragione del valore di mercato per immobili edificabili. Tale qualificazione, tuttavia, è incompatibile con la destinazione urbanistica dell'area a zona parcheggi, e prima ancora a strutture scolastiche, senza possibilità di fruizione da parte dei privati. La cassazione è concorde nel ritenere che quando un'area destinata a parcheggio pubblico, sottratta alla fruizione privata, si debba aver riguardo nella determina dell'indennità al valore agricolo medio. In particolare non vengono in evidenza forme di utilizzo da parte del privato, consentite dallo strumento urbanistico, se pur previa debita autorizzazione. ( Cass. n. 34742/2019)In ctu ha operato una stima riferita alle caratteristiche del fondo, che senza dubbio non edificabile, e comparata con terreni aventi le stessa caratteristiche funzionali, amministrative e oggettive. Quanto alle osservazioni in ordine alla mancata considerazione da parte del ctu della indennità dovuta ex art. 33 del
D.P.R. n. 327/2001 e dell'art.39 dello stesso decreto, deve osservarsi che nel caso di specie non rileva un pregiudizio dal distacco della particella di 200 mq, in relazione alla fruizione complessiva del bene sia dal punto di vista funzionale che economico, ne il ricorrente ha fornito elementi oggettivi indici di tale pregiudizio in relazione all'utilizzo minore della particella restante. Invero non è stato provato un deprezzamento del valore del bene derivato dall'esproprio, in ragione della sua destinazione economica originaria, o della sua funzione e modalità di godimento da parte del proprietario del tutto.( Cass. n. 31365/2024) Invero, anche dalla rappresentazione fotografica dei luoghi non è dato individuare una destinazione funzionale del bene, o economica, versando lo stesso in una condizione di abbandono.
Ugualmente non rileva il riferimento all'art. 39 del medesimo decreto non venendo in evidenza elementi certi e temporalmente determinati di presunta reiterazione del vincolo pag. 5/7 espropriativo, e restando tale affermazione del tutto generica come da atto introduttivo del giudizio. Irrilevanti al fine della decisione sono i riferimenti a pregressi accordi tra le parti, relativi a terreni diversi, e lontani nel tempo.
L'opposizione alla stima, per come proposta, va accolta in ragione delle motivazioni che precedono.
Le spese sono liquidate come da dispositivo in ragione del valore della controversia a carico di parte soccombente.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Salerno - Sezione Espropriazione - definitivamente pronunciando sull'opposizione alla stima proposto da e quest'ultima Parte_1 Controparte_1 in proprio e nella qualità di amministratrice dei beni della comunione ordinaria dei germani
(1909), (1912) e (1925), nei confronti del Comune di Pt_1 Per_1 Controparte_2
Vietri sul Mare, in persona del Sindaco pro-tempore, nonché nei confronti della Controparte_4
in persona dell'amministratore unico e legale rappresentante, arch.
[...] Controparte_5 respinta ed assorbita ogni altra istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
1. Accoglie l'opposizione e determina l'indennità dovuta dal Comune di Vietri sul Mare
e dalla in euro 20.253,80, oltre interessi legali dalla domanda e Controparte_4 sino a soddisfo, ordina il deposito al Comune di Vietri sul Mare. di detta indennità presso il Ministero dell'Economia e Finanze.
2. Condanna il Comune di Vietri sul Mare al pagamento delle spese di lite liquidate in favore di parte ricorrente, incluso il costo delle ctu definitivamente liquidata, 2.906,00 compenso difensore, oltre iva e cnap come per legge con attribuzione al difensore antistatario.
Non ricorrono i presupposti per il pagamento del doppio del contributo.
Il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto dei criteri così come statuiti dal regolamento adottato con Decreto del 7 agosto 2023, n. 110.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte Appello Salerno - Sezione Espropriazione.
Salerno, lì 30/10/2025
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
Dott.ssa Giulia Carleo Dott.ssa Maria Assunta Niccoli
pag. 6/7 pag. 7/7