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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 24/10/2025, n. 1910 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1910 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai Sigg.: dott. Corrado Bonanzinga Presidente est. dott. Simona Monforte Giudice dott. Viviana Scaramuzza Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al N.248 del Registro Generale Contenzioso 2025
TRA
, nata a [...] il [...], (C.F.: Parte_1
, in proprio e n.q. di esercente la potestà genitoriale C.F._1
sulla minore nata a [...] il [...], Persona_1
residente in Messina, C/da Calamona n. 14 S. Saba, elettivamente domiciliata in Messina, via Della Zecca n. 44, presso lo studio dell'avv.
ZA De GO ) che la rappresenta e difende per C.F._2
procura in atti e che dichiara di voler ricevere le comunicazioni ai seguenti recapiti: fax 0909214744 – pec PARTE Email_1
RICORRENTE
E nato a [...] il [...], (C.F.: Controparte_1
) ed ivi residente in [...], San C.F._3
Saba, elettivamente domiciliato in Messina (ME), Via Santa Marta n. 240, presso lo studio dell'avv. Manuela CASABLANCA (C.F.:
, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti. C.F._4
1 Fax: 090-9215951; Pec: PARTE Email_2
RESISTENTE
E con l'intervento del Pubblico Ministero cui è stato riunito il procedimento n. 94/2025 min. proposto dal
Pubblico Ministero presso il Tribunale per i minorenni di Messina in limitazione della responsabilità di entrambi i genitori ed a tutela della minore Persona_1
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso ex artt. 473 bis .12 c.p.c., 473 bis .29 c.p.c. e 473 bis .47
c.p.c. depositato in cancelleria il 23.01.2025, premesso Parte_1
che la figlia minore nata a [...] il [...], Persona_1
affidata in modo condiviso ad entrambi i genitori con domiciliazione privilegiata presso il padre dal quale aveva Controparte_1
divorziato con sentenza n. 2055/2018 pubbl. il 30/10/2018, era tornata ad abitare con lei sin dal mese di maggio 2024; che il 12.10.2024 la minore, mentre stava per rientrare a casa della madre, era stata aggredita dal padre;
che, a seguito di tale fatto, la minore aveva sporto querela nei confronti del padre;
che ella, da quando la minore si era trasferita presso la sua abitazione, non aveva i mezzi economici per potere provvedere al suo mantenimento, in quanto dal 01.10.2024 non svolgeva più attività lavorativa ed era priva di redditi;
tutto ciò premesso chiedeva che, con provvedimento indifferibile ex art. 473 bis .15 c.p.c. e poi con il successivo provvedimento definitivo di merito, fosse disposto l'affidamento esclusivo della minore alla madre e fosse posto a carico del Per_1 Per_1
l'obbligo di provvedere al suo mantenimento mediante la corresponsione di un assegno non inferiore ad € 300,00 mensili.
2 Con decreto inaudita altera parte del 30.01.2025, emesso ai sensi dell'art. 473 bis .15 c.p.c., il Giudice delegato affidava la figlia minore nata a Messina il [...], in [...] esclusiva alla Persona_1
madre e poneva a carico di l'obbligo di Controparte_1
corrispondere a la somma mensile di € 300,00 a titolo di Parte_1
contributo al mantenimento della figlia , da rivalutare annualmente Per_1
in base agli indici ISTAT.
Instaurato il contraddittorio con riferimento al suddetto provvedimento indifferibile e sentite le parti, con ordinanza resa all'udienza del 10.02.2025, il Giudice delegato, a parziale conferma del provvedimento emesso in data 30.01.2025, disponeva che la minore Persona_1
nata a [...] il [...] fosse affidata al Servizio Sociale del Comune di Messina, in limitazione della responsabilità di entrambi i genitori, e collocata presso la madre;
confermava l'obbligo a carico di CP_1
di corrispondere a la somma mensile di €
[...] Parte_1
300,00 a titolo di contributo al mantenimento della figlia , da Per_1
rivalutare annualmente in base agli indici ISTAT, ferma restando la disciplina vigente in tema di riparto delle spese straordinarie;
prescriveva al
Servizio Sociale affidatario di vigilare sulle condizioni socio familiari di vita della minore, di verificare che i rapporti tra padre e figlia, che avrebbero potuto effettuarsi in conformità ai desideri della figlia adolescente, si svolgessero in modo sereno e senza pericolo di pregiudizio per la minore, di guidare entrambi i genitori verso un corretto esercizio della responsabilità genitoriale, affinché fossero offerti alla minore dei modelli educativi coerenti ed univoci, di assicurare la frequenza scolastica della minore, di verificare la eventuale necessità della presa in carico della minore dal Servizio NPIA territorialmente competente.
3 Il ricorso introduttivo veniva trasmesso al Pubblico Ministero che rendeva il proprio parere in data 10/11.02.2025.
Instaurato il contraddittorio con riferimento alle domande svolte nel giudizio ordinario di merito, con comparsa depositata il 24.02.2025 si costituiva il quale evidenziava che il Tribunale Controparte_1
per i minorenni di Messina, con provvedimento del 30.01.2025, aveva affidato la minore al Servizio Sociale territorialmente competente, in limitazione della responsabilità di entrambi i genitori, ed aveva disposto la presa in carico della minore da parte del Servizio NPIA. Sottolineava, poi, che la minore aveva sempre avuto un buon rapporto con il padre e, Per_1
seppur, inizialmente, in sede di divorzio, fosse stata formalmente collocata presso la madre, la stessa si era trasferita presso il padre già nel mese di giugno 2021, anche se la situazione era stata formalizzata solo con decreto del 21.11.2023, emesso dal Tribunale di Messina su accordo delle parti.
Evidenziava, poi, che la minore aveva vissuto con il padre sino alla notte del 12.10.2024, quando si era verificata una lite sfociata in una denuncia poi ritirata dalla stessa minore in data 09.01.2025; che, in ogni caso, la minore, dal 25.12.2024, era tornata a casa dal padre, pur continuando a pernottare presso la madre. Rilevava, infine, che la minore era stata presa in carico dal Servizio NPIA di Messina. Dichiarava di non opporsi ad un intervento del Servizio Sociale per un'attività di monitoraggio delle condizioni di vita della minore, né ad un intervento del Consultorio
Familiare per il rafforzamento delle capacità genitoriali di entrambi i genitori, coerentemente con quanto stabilito nel provvedimento indifferibile del 10.02.2025. Per quando riguardava l'aspetto economico, chiedeva, però, la revoca dell'assegno mensile posto a suo carico per il mantenimento della figlie, pari ad € 300,00, o quantomeno la sua riduzione ad € 100,00. Produceva, tra l'altro, una richiesta della Procura per i
4 minorenni di provvedimento limitativo della responsabilità genitoriale sulla figlia nei confronti di entrambi i genitori. Per_1
In data 03.03.2025 il Servizio NPIA trasmetteva relazione, nella quale faceva presente di avere già effettuato una valutazione specialistica del caso a seguito di richiesta formulata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Messina. Riferiva che i genitori avevano fornito versioni differenti dei fatti che avevano portato alla denuncia da parte della minore: il padre, pur riconoscendo di avere avuto un comportamento inadeguato con la figlia, si era giustificato riferendo comportamenti provocatori e verbalmente aggressivi della ragazza che, a suo dire, necessitavano di essere contenuti;
la madre aveva, invece, sostenuto che l'aggressività agita dall'ex coniuge non era stata frutto degli atteggiamenti provocatori della ragazza, ma piuttosto manifestazione della sua aggressività. Evidenziava, poi, che la minore presentava
“un'organizzazione emotivo-affettiva di tipo ansioso con fluttuazioni dell'umore e difficoltà nella regolazione dell'affettività, condizione che” poteva “considerarsi parafisiologica” ma che avrebbe dovuto essere adeguatamente supportata dalle figure genitoriali. Riferiva, quindi, che la minore non era apparsa disponibile ad avviare un eventuale percorso psicoterapico, sicché, allo stato attuale, si consigliavano “colloqui di counseling familiare finalizzati a fornire ai genitori indicazioni utili a supportare la minore nei bisogni e compiti evolutivi legati alla delicata fase adolescenziale”. Segnalava, infine, l'esistenza di problematiche legate alla irregolare frequenza scolastica, che rendevano opportuno avviare un servizio di educativa domiciliare, all'interno del quale la minore avrebbe potuto ricevere anche un sostegno psicologico.
In data 05.03.2025 la Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario trasmetteva le informazioni richieste con il decreto di fissazione
5 di udienza, circa l'esistenza di eventuali procedimenti relativi agli abusi e alle violenze allegate, definiti o pendenti, da cui emergeva la mancanza di precedenti penali iscritti al casellario giudiziale a carico del Per_1
e che l'unico procedimento in corso nella fase delle indagini era quello scaturito in relazione ai fatti del 12.10.2024.
Con relazione datata 20.03.2025 e depositata il 21.03.2025, il
Servizio Sociale del Comune di Messina riferiva che la minore Per_1
aveva ristabilito il rapporto con il padre, con il quale si relazionava liberamente, recandosi a casa sua quasi quotidianamente senza opposizione da parte della madre. Segnalava, poi, che la frequenza scolastica era stata leggermente irregolare, ma la minore aveva mantenuto a scuola un comportamento corretto ed educato ed aveva avuto un rendimento scolastico discreto;
inoltre, la madre si era sempre mostrata collaborativa con i docenti, partecipe ed interessata alla figlia. Rilevava che, alla luce dei colloqui effettuati in equipe, erano emersi sentimenti ambivalenti della minore nei confronti del padre, verso il quale la stessa aveva espresso sentimenti di colpa per averlo denunciato (denuncia poi ritirata), in parte giustificando il suo comportamento violento;
era emersa, altresì, la difficoltà della minore ad elaborare la separazione dei genitori, anche perché la persistente conflittualità tra questi ultimi generava in lei un carico emotivo significativo che le impediva di vivere con serenità la relazione e la comunicazione con entrambi. Riferiva, infine, che entrambi i genitori avevano accettato di intraprendere un percorso di sostegno genitoriale presso il Consultorio competente e che anche la minore aveva accettato di iniziare un percorso di sostegno psicologico presso il Servizio NPIA.
All'udienza del 27.03.2025, fissata ai sensi dell'art. 473 bis .21
c.p.c., il procuratore della ricorrente chiedeva che, in via provvisoria ed urgente, ai sensi dell'art. 473 bis .22 c.p.c. fosse ribadito quanto già
6 stabilito con il provvedimento indifferibile emesso ai sensi dell'art. 473 bis
.15 c.p.c.; il procuratore del resistente, invece, osservava che la figlia aveva ristabilito rapporti costanti con il padre e quest'ultimo era disponibile ad accoglierla anche per i pernotti. Il Giudice delegato, rilevato che, essendo state allegate condotte violente da parte di uno dei genitori, non era possibile espletare, ai sensi dell'art. 473 bis .42 comma 6 c.p.c., il tentativo di conciliazione e preso atto delle richieste delle parti, confermava, ai sensi dell'art. 473 bis .22 c.p.c., i provvedimenti indifferibili emessi il
30.01.2025 ed il 10.02.2025, evidenziando che, alla luce degli elementi di conoscenza acquisiti anche a seguito dell'intervento dei Servizi sussistessero ancora i presupposti posti a base dei suddetti provvedimenti indifferibili, sia con riferimento all'affidamento della minore che con riferimento al suo mantenimento. Disponeva, quindi, ai sensi dell'art. 473 bis .4 c.p.c., l'ascolto della minore.
In data 23.05.2025 il Tribunale per i minorenni di Messina trasmetteva a questo Tribunale gli atti relativi al procedimento n. 94/2025, che era stato instaurato davanti a quell'Ufficio giudiziario dal
[...]
, avente ad oggetto la limitazione della responsabilità di Controparte_2
entrambi i genitori, in conformità al provvedimento emesso il 23.05.2025, con il quale era stata ritenuta la sussistenza dei presupposti per l'applicazione del disposto dell'art. 38 disp. att. c.c., con conseguente riunione del procedimento pendente innanzi al Tribunale per i minorenni a quello pendente innanzi al Tribunale civile di Messina n. 248/25 R.G..
Con ordinanza del 28.06.2025 il Giudice delegato disponeva la riunione al presente procedimento di quello trasmesso dal Tribunale per i minorenni di Messina proc. N. 94/2025 min..
All'udienza del 01.07.2025 veniva effettuato l'ascolto di
La stessa in tale sede dichiarava che continuava a Persona_1
7 vivere con la mamma;
che si era trasferita a casa sua a seguito della vicenda verificatasi con il padre il precedente mese di ottobre;
che per quel fatto non aveva avuto più rapporti con il padre fino al periodo natalizio, quando aveva avuto un chiarimento con lui, avendo il padre riconosciuto lo sbaglio fatto e lei si era rappacificata con lui;
che aveva continuato, comunque, a vivere con la mamma, anche perché con lei si trovava bene e non vedeva ragioni per modificare tale situazione, ma i rapporti con il padre erano tornati normali, tanto che lei si recava a casa del padre quasi tutti i pomeriggi e talvolta cenava anche con lui;
che aveva il desiderio di potere pernottare qualche volta a casa del padre, con modalità analoghe ai pernottamenti che lei effettuava a casa della madre quando, in precedenza, viveva a casa del padre, senza regole precise.
All'esito dell'ascolto, il Giudice delegato, ritenuto che l'istruttoria fosse stata compiuta e che la causa fosse matura per la decisione, assegnava ai procuratori delle parti i termini previsti dall'art. 473 bis .28 c.p.c. e fissava l'udienza di rimessione della causa al collegio.
Con relazione di aggiornamento datata 21.07.2025 e depositata il
22.07.2025 il Servizio Sociale del Comune di Messina evidenziava di avere effettuato un costante monitoraggio della situazione. Riferiva che i genitori avevano avviato, come previsto, un ciclo di colloqui presso il Consultorio
Familiare, dove era emersa una persistente conflittualità, ma anche la volontà di individuare modalità di comunicazione che non implicassero triangolazioni disfunzionali a danno della figlia. Evidenziava che la minore aveva ripreso a frequentare con regolarità la scuola e si mostrava più Per_1
serena e tranquilla, anche grazie alla percezione di un clima familiare più disteso tra i genitori. Aggiungeva che la minore aveva effettuato il primo accesso al Servizio di NPIA per verificare la necessità di una presa in carico, ma non erano emersi elementi diagnostici o criticità psicorelazionali
8 su cui intervenire. Il Servizio, pertanto, concludeva affermando che non si rilevavano elementi di rischio o di pregiudizio per la minore e che la situazione familiare si presentava nel complesso più equilibrata.
All'udienza del 16.10.2025, celebrava con le modalità cartolari previste dall'art. 127 ter c.p.c., il Giudice delegato, sulle conclusioni dei procuratori delle parti, riservava di riferire al collegio per la decisione.
Va, in primo luogo, disattesa la domanda avanzata dal Pubblico
Ministero di affidamento della minore nata a Persona_1
Messina il 07.10.2009 al Servizio Sociale del Comune di Messina in limitazione della responsabilità di entrambi i genitori, ai sensi dell'art. 333
c.c..
Il Pubblico Ministero ha chiesto il suddetto intervento a tutela della minore al fine della presa in carico di quest'ultima da parte del servizio
NPIA e della parallela attivazione di interventi volti a stemperare le dinamiche conflittuali presenti nella relazione tra gli adulti e le connesse ricadute pregiudizievoli sulla prole, in relazione a quanto accaduto il
12.10.2024, quando la minore era stata aggredita dal padre.
A tal proposito va osservato che la Carta Costituzionale ha riconosciuto il diritto dei figli a crescere, essere amati, educati ed istruiti, nonché mantenuti, ricevendo le dovute cure e le necessarie attenzioni dai genitori ed a tali diritti della prole corrispondono specifici doveri in capo ai genitori (cfr. art. 30: "E' dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori dal matrimonio. Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti. La legge assicura ai figli nati fuori del matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima. La legge detta le norme e i limiti per la ricerca della paternità"). Gli artt. 330 e 333 c.c., poggiando sul principio costituzionale del diritto di tutela del minore,
9 riconoscono, pertanto, al Giudice - ogniqualvolta la condotta di uno o entrambi i genitori sia pregiudizievole per la crescita serena del minore – il potere di intervenire affinché a tali obblighi genitoriali si provveda in sostituzione di chi non adempie, ovvero il potere di escludere o limitare uno o entrambi i genitori dall'esercizio dei poteri – doveri nei quali si compendia la responsabilità genitoriale, quando tale esercizio possa arrecare alla prole grave pregiudizio, tenendo presente che il rimedio in questione ha funzione “preventiva” e non repressiva, sicché il pregiudizio da prendere in considerazione non è quello già verificatosi in forza degli atti compiuti dal genitore, ma il pregiudizio futuro, che potrebbe derivare dalla reiterazione di atti dello stesso genere. In particolare, l'art. 333 c.c. stabilisce che “quando la condotta di uno o di entrambi i genitori non è tale da dare luogo alla pronuncia di decadenza prevista dall'articolo 330, ma appare comunque pregiudizievole al figlio, il giudice, secondo le circostanze, può adottare i provvedimenti convenienti”. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito, poi, che la minor gravità della condotta che può dar luogo ad un provvedimento limitativo della responsabilità genitoriale, rispetto alla condotta che può fondare una pronuncia di decadenza va valutata tanto con riferimento alla violazione dei doveri o all'abuso dei poteri genitoriali, quanto agli effetti pregiudizievoli che ne conseguono a carico del figlio, mentre è esclusa la necessità di un atteggiamento colpevole dei genitori, essendo sufficiente che la violazione dei loro doveri sia meramente obiettiva;
per analoghe ragioni si ritiene che basti il mero pericolo di pregiudizio a giustificare i provvedimenti "convenienti" in funzione anche solo preventiva, poiché la norma mira a evitare ogni possibile pregiudizio derivante dalla condotta (anche involontaria) del genitore, rilevando l'obiettiva attitudine di quest'ultima ad arrecare
10 nocumento, anche solo eventuale, al minore, in presenza di una situazione di mero pericolo di danno (Cass. civ. 11.10.2021 n. 27553).
Nella fattispecie in esame i fatti verificatisi in data 12.10.2024 avevano rivelato l'esistenza di una situazione altamente conflittuale che poneva in serio percolo il sereno sviluppo della figlia, la quale era vittima di triangolazioni disfunzionali che generavano in lei un carico emotivo significativo che le impediva di vivere con serenità la relazione e la comunicazione con entrambi i genitori e che, verosimilmente, era anche all'origine di una irregolare frequenza scolastica.
A seguito di tali fatti, che hanno trovato pieno riscontro nelle relazioni sociali in atti sopra sinteticamente riportate, il Tribunale per i minorenni di Messina, con provvedimento del 30.01.2025, ha affidato la minore al Servizio Sociale territorialmente competente, in limitazione della responsabilità di entrambi i genitori, ed ha disposto la presa in carico della minore da parte del Servizio NPIA.
Analogamente, questo Tribunale, con ordinanza resa all'udienza del
10.02.2025, a parziale conferma del provvedimento emesso in data
30.01.2025, ha disposto che la minore nata a Persona_1
Messina il 07.10.2009 fosse affidata al Servizio Sociale del Comune di
Messina, in limitazione della responsabilità di entrambi i genitori, e collocata presso la madre, con prescrizione per il Servizio affidatario di vigilare sulle condizioni socio familiari di vita della minore, di verificare che i rapporti tra padre e figlia si svolgessero in modo sereno e senza pericolo di pregiudizio per la minore, di guidare entrambi i genitori verso un corretto esercizio della responsabilità genitoriale, affinché fossero offerti alla minore dei modelli educativi coerenti ed univoci, di assicurare la frequenza scolastica della minore, di verificare la eventuale necessità della presa in carico della minore dal Servizio NPIA territorialmente competente.
11 La suddetta ordinanza è stata, quindi, confermata con il provvedimento temporaneo emesso ex art. 473 bis .22 c.p.c. in data 27.03.2025.
L'attività successivamente svolta dai Servizi ha in larga parte raggiunto gli obiettivi prefissati, volti a rasserenare la minore e ad una implementare delle capacità educative dei genitori, tanto che, con la menzionata relazione del 21.07.2025, il Servizio affidatario ha dato atto che non erano più presenti elementi di rischio o di pregiudizio per la minore, tanto che non era stato più ritenuto necessario un intervento di sostegno da parte del Servizio NPIA, e che la situazione familiare si presentava nel complesso più equilibrata, anche se la conflittualità tra i genitori non era stata del tutto sopita.
Si può, pertanto, concludere che, nel corso del giudizio, sono venute meno le ragioni che avevano imposto l'adozione di un provvedimento limitativo della responsabilità genitoriale, con affidamento della minore al Servizio Sociale del Comune di Messina, e che, Per_1
conseguentemente i provvedimenti emessi dal Tribunale per i minorenni di
Messina il 30.01.2025 e da questo Tribunale il 10.02.2025 ed il 27.03.2025.
Riguardo alla collocazione della minore, ai tempi di permanenza con entrambi i genitori ed al suo mantenimento, si deve preliminarmente osservare che, ai sensi dell'art. 473 bis .29 c.p.c., i provvedimenti a tutela dei minori ed in materia di contributi economici possono essere in ogni tempo modificati “qualora sopravvengano giustificati motivi”. Il legislatore ha, in tal modo, chiarito che anche i provvedimenti concernenti l'affidamento ed il mantenimento della prole sono soggetti alla clausola implicita del rebus sic stantibus. Invero, l'art. 337 quinquies c.c. stabilisce che la revisione delle statuizioni concernenti la prole è ammessa “in ogni tempo”, ma già nel vigore della disciplina antecedente alla riforma
“Cartabia”, la giurisprudenza di legittimità aveva chiarito che tale
12 disposizione non incideva sui presupposti della revisione e che l'esistenza di circostanze nuove costituiva in ogni caso, anche con riferimento ai provvedimenti concernenti la prole minorenne, condizione implicita ma necessaria per procedere alla modifica delle statuizioni vigenti (Cass. civ.
08.05.2013 n. 10720). Quanto alla individuazione dei “giustificati motivi”, si è osservato che con tale espressione si attribuisce rilevanza a fatti sopravvenuti alla precedente pronuncia, idonei a giustificare una revisione dell'assetto di interessi da questa definito.
Orbene, nel caso in esame, la minore ha manifestato disagio nel corso della sua permanenza presso il padre e, dopo l'episodio del
12.10.2024, è andata a vivere con la madre. Tale collocamento si è ormai stabilizzato e non appare opportuno modificare la situazione di fatto attuale, sia perché la stessa minore, in sede di ascolto, ha chiesto di potere continuare a vivere con la madre e, come è noto, ai sensi dell'art. 473 bis .4
c.p.c. “le opinioni del minore devono essere tenute in considerazione”, specie in un caso quale quello in esame in cui il minore ha già raggiunto l'età dell'adolescenza ed ha acquisito adeguata capacità di discernimento, sia perché tale soluzione ha consentito un effettivo e concreto miglioramento delle dinamiche relazionali, tanto che i segni di disagio della minore, in passato registrati dai Servizi, sembrano ormai superati.
Occorre, pertanto, disporre il collocamento della minore Per_1
presso la madre, consentendo, comunque, alla minore stessa di recarsi presso la casa del padre anche giornalmente, come avviene attualmente, in base alle sue esigenze, ed a pernottare a casa del padre una volta la settimana.
Quanto al mantenimento della minore, va confermato l'obbligo a carico del di corrispondere alla un assegno Per_1 Pt_1
mensile di € 300,00,00 a titolo di contributo al mantenimento della figlia
13 , da rivalutare annualmente in base agli indici ISTAT, come stabilito Per_1
con il provvedimento ex 473 bis .22 c.p.c. del 27.03.2025, ove è stato sottolineato che, avendo il percepito, nell'anno 2023, un Per_1
reddito annuo lordo di € 22.299,00 con una imposta netta di € 2.322,00, la suddetta misura dell'assegno è pienamente compatibile con le sue risorse economiche, anche in relazione alle esigenze di una minore adolescente ed alla circostanza che l'altro genitore è sostanzialmente privo di redditi, ancorché dotato di indubbia capacità lavorativa.
Non vale, poi, osservare che la figlia trascorre con il padre un tempo molto ampio e pressoché equivalente a quello nel quale la stessa vive con la madre. Infatti, va sottolineato che anche in una situazione caratterizzata da una frequentazione pressoché paritaria dei figli con entrambi i genitori, è giustificata ed anzi necessaria la previsione di un mantenimento “indiretto”, tutte le volte in cui una diversa soluzione, basata sul solo mantenimento diretto, possa non solo favorire il genitore più rivendicativo/impositivo, in danno dell'altro e in definitiva dello stesso minore, ma soprattutto finisca con il tradire il fondamentale principio affermato dall'art. 30 della
Costituzione e ribadito dall'art. 316 bis c.c., per cui entrambi i genitori hanno il dovere di mantenere i figli, proporzionalmente alle loro sostanze e secondo le loro capacità di lavoro professionale o casalingo. E' ben vero che la modalità primaria di adempimento dell'obbligo predetto è quella del mantenimento diretto, come si verifica tipicamente nella situazione fisiologica della famiglia unita;
tuttavia, quando si è al cospetto della disgregazione della famiglia conseguente alla separazione o al divorzio, sorge la necessità di ristabilire la misura della proporzionalità contributiva dei genitori nei confronti della prole, riequilibrando la proporzionalità degli oneri che su ciascuno devono gravare attraverso la previsione di un assegno di mantenimento. In tali casi la corresponsione dell'assegno diviene,
14 pertanto, la modalità con cui il genitore provvede indirettamente e periodicamente alle spese connesse alle esigenze dei figli somministrando all'altro un importo con lo scopo di assicurare alla prole il soddisfacimento delle attuali esigenze e ad assicurarle uno standard di vita tendenzialmente analogo a quello goduto in costanza di convivenza dei genitori. La debenza dell'assegno indiretto/perequativo, peraltro, non è automatica, ma diviene necessaria, allorquando si renda necessario riequilibrare la proporzionalità degli oneri di spesa a carico degli stessi. Orbene, ciò si verifica tipicamente, anche in presenza di tempi sostanzialmente paritari di permanenza dei figli presso ciascuno dei genitori, tutte le volte in cui sussista un divario reddituale e patrimoniale tra i genitori, considerati i costi connessi al mantenimento diretto della prole anche in tale situazione. La previsione di tempi di permanenza dei figli con entrambi i genitori, pertanto, non elimina l'obbligo dei genitori di contribuire alle esigenze di vita dei figli mediante la corresponsione di un assegno perequativo e non implica, come sua conseguenza automatica, che ciascuno di essi debba provvedere paritariamente, in modo diretto ed autonomo, alle predette esigenze (cfr.
Cass. Civ. 10 dicembre 2014, n. 26060; Cass. civ. 17.09.2020, n. 19323), poiché al fine di stabilire la debenza e la misura dell'assegno a carico di un genitore ed a favore dell'altro a titolo di contributo per il mantenimento della prole vanno utilizzati diversi parametri di riferimento, oltre ai tempi di permanenza presso ciascuno dei genitori, vale a dire le esigenze del figlio, il tenore di vita dallo stesso goduto in costanza di convivenza, le risorse economiche dei genitori, la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti (cfr. Cass. Civ. 1° marzo 2018, n. 4811, ord.; Cass. Civ. 10 luglio 2013, n. 17089).
15 Tenuto conto della natura della controversia, della complessità della situazione di fatto e della sua mutevolezza nel tempo, appare infine equo compensare interamente tra le parti le spese processuali.
P.Q.M.
Visti gli artt. 333 c.c., 337 quinquies c.c. e 473 bis .29 c.p.c., definitivamente pronunciando, sentiti i procuratori delle parti, così provvede:
1) revoca i provvedimenti emessi dal Tribunale per i minorenni di
Messina il 30.01.2025 e da questo Tribunale il 10.02.2025 ed il 27.03.2025, limitativi della responsabilità genitoriale, e rigetta la domanda avanzata dal volta all'adozione di provvedimenti ex art. 333 c.c. nei Controparte_2
confronti di entrambi i genitori;
2) dispone il collocamento della figlia minore Persona_1
nata a [...] il [...], presso la madre, fermo restando l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori;
dispone che la minore possa recarsi presso la casa del padre anche giornalmente, come avviene attualmente, in base alle sue esigenze, e pernottare a casa del padre una volta la settimana;
3) pone a carico di l'obbligo di Controparte_1
corrispondere a un assegno mensile di € 300,00,00 a titolo Parte_1
di contributo al mantenimento della figlia , da rivalutare Per_1
annualmente in base agli indici ISTAT;
4) dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Messina, nella Camera di Consiglio della 1° sez. civile, il 21/10/2025.
Il Presidente est. dott. Corrado Bonanzinga
16
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai Sigg.: dott. Corrado Bonanzinga Presidente est. dott. Simona Monforte Giudice dott. Viviana Scaramuzza Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al N.248 del Registro Generale Contenzioso 2025
TRA
, nata a [...] il [...], (C.F.: Parte_1
, in proprio e n.q. di esercente la potestà genitoriale C.F._1
sulla minore nata a [...] il [...], Persona_1
residente in Messina, C/da Calamona n. 14 S. Saba, elettivamente domiciliata in Messina, via Della Zecca n. 44, presso lo studio dell'avv.
ZA De GO ) che la rappresenta e difende per C.F._2
procura in atti e che dichiara di voler ricevere le comunicazioni ai seguenti recapiti: fax 0909214744 – pec PARTE Email_1
RICORRENTE
E nato a [...] il [...], (C.F.: Controparte_1
) ed ivi residente in [...], San C.F._3
Saba, elettivamente domiciliato in Messina (ME), Via Santa Marta n. 240, presso lo studio dell'avv. Manuela CASABLANCA (C.F.:
, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti. C.F._4
1 Fax: 090-9215951; Pec: PARTE Email_2
RESISTENTE
E con l'intervento del Pubblico Ministero cui è stato riunito il procedimento n. 94/2025 min. proposto dal
Pubblico Ministero presso il Tribunale per i minorenni di Messina in limitazione della responsabilità di entrambi i genitori ed a tutela della minore Persona_1
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso ex artt. 473 bis .12 c.p.c., 473 bis .29 c.p.c. e 473 bis .47
c.p.c. depositato in cancelleria il 23.01.2025, premesso Parte_1
che la figlia minore nata a [...] il [...], Persona_1
affidata in modo condiviso ad entrambi i genitori con domiciliazione privilegiata presso il padre dal quale aveva Controparte_1
divorziato con sentenza n. 2055/2018 pubbl. il 30/10/2018, era tornata ad abitare con lei sin dal mese di maggio 2024; che il 12.10.2024 la minore, mentre stava per rientrare a casa della madre, era stata aggredita dal padre;
che, a seguito di tale fatto, la minore aveva sporto querela nei confronti del padre;
che ella, da quando la minore si era trasferita presso la sua abitazione, non aveva i mezzi economici per potere provvedere al suo mantenimento, in quanto dal 01.10.2024 non svolgeva più attività lavorativa ed era priva di redditi;
tutto ciò premesso chiedeva che, con provvedimento indifferibile ex art. 473 bis .15 c.p.c. e poi con il successivo provvedimento definitivo di merito, fosse disposto l'affidamento esclusivo della minore alla madre e fosse posto a carico del Per_1 Per_1
l'obbligo di provvedere al suo mantenimento mediante la corresponsione di un assegno non inferiore ad € 300,00 mensili.
2 Con decreto inaudita altera parte del 30.01.2025, emesso ai sensi dell'art. 473 bis .15 c.p.c., il Giudice delegato affidava la figlia minore nata a Messina il [...], in [...] esclusiva alla Persona_1
madre e poneva a carico di l'obbligo di Controparte_1
corrispondere a la somma mensile di € 300,00 a titolo di Parte_1
contributo al mantenimento della figlia , da rivalutare annualmente Per_1
in base agli indici ISTAT.
Instaurato il contraddittorio con riferimento al suddetto provvedimento indifferibile e sentite le parti, con ordinanza resa all'udienza del 10.02.2025, il Giudice delegato, a parziale conferma del provvedimento emesso in data 30.01.2025, disponeva che la minore Persona_1
nata a [...] il [...] fosse affidata al Servizio Sociale del Comune di Messina, in limitazione della responsabilità di entrambi i genitori, e collocata presso la madre;
confermava l'obbligo a carico di CP_1
di corrispondere a la somma mensile di €
[...] Parte_1
300,00 a titolo di contributo al mantenimento della figlia , da Per_1
rivalutare annualmente in base agli indici ISTAT, ferma restando la disciplina vigente in tema di riparto delle spese straordinarie;
prescriveva al
Servizio Sociale affidatario di vigilare sulle condizioni socio familiari di vita della minore, di verificare che i rapporti tra padre e figlia, che avrebbero potuto effettuarsi in conformità ai desideri della figlia adolescente, si svolgessero in modo sereno e senza pericolo di pregiudizio per la minore, di guidare entrambi i genitori verso un corretto esercizio della responsabilità genitoriale, affinché fossero offerti alla minore dei modelli educativi coerenti ed univoci, di assicurare la frequenza scolastica della minore, di verificare la eventuale necessità della presa in carico della minore dal Servizio NPIA territorialmente competente.
3 Il ricorso introduttivo veniva trasmesso al Pubblico Ministero che rendeva il proprio parere in data 10/11.02.2025.
Instaurato il contraddittorio con riferimento alle domande svolte nel giudizio ordinario di merito, con comparsa depositata il 24.02.2025 si costituiva il quale evidenziava che il Tribunale Controparte_1
per i minorenni di Messina, con provvedimento del 30.01.2025, aveva affidato la minore al Servizio Sociale territorialmente competente, in limitazione della responsabilità di entrambi i genitori, ed aveva disposto la presa in carico della minore da parte del Servizio NPIA. Sottolineava, poi, che la minore aveva sempre avuto un buon rapporto con il padre e, Per_1
seppur, inizialmente, in sede di divorzio, fosse stata formalmente collocata presso la madre, la stessa si era trasferita presso il padre già nel mese di giugno 2021, anche se la situazione era stata formalizzata solo con decreto del 21.11.2023, emesso dal Tribunale di Messina su accordo delle parti.
Evidenziava, poi, che la minore aveva vissuto con il padre sino alla notte del 12.10.2024, quando si era verificata una lite sfociata in una denuncia poi ritirata dalla stessa minore in data 09.01.2025; che, in ogni caso, la minore, dal 25.12.2024, era tornata a casa dal padre, pur continuando a pernottare presso la madre. Rilevava, infine, che la minore era stata presa in carico dal Servizio NPIA di Messina. Dichiarava di non opporsi ad un intervento del Servizio Sociale per un'attività di monitoraggio delle condizioni di vita della minore, né ad un intervento del Consultorio
Familiare per il rafforzamento delle capacità genitoriali di entrambi i genitori, coerentemente con quanto stabilito nel provvedimento indifferibile del 10.02.2025. Per quando riguardava l'aspetto economico, chiedeva, però, la revoca dell'assegno mensile posto a suo carico per il mantenimento della figlie, pari ad € 300,00, o quantomeno la sua riduzione ad € 100,00. Produceva, tra l'altro, una richiesta della Procura per i
4 minorenni di provvedimento limitativo della responsabilità genitoriale sulla figlia nei confronti di entrambi i genitori. Per_1
In data 03.03.2025 il Servizio NPIA trasmetteva relazione, nella quale faceva presente di avere già effettuato una valutazione specialistica del caso a seguito di richiesta formulata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Messina. Riferiva che i genitori avevano fornito versioni differenti dei fatti che avevano portato alla denuncia da parte della minore: il padre, pur riconoscendo di avere avuto un comportamento inadeguato con la figlia, si era giustificato riferendo comportamenti provocatori e verbalmente aggressivi della ragazza che, a suo dire, necessitavano di essere contenuti;
la madre aveva, invece, sostenuto che l'aggressività agita dall'ex coniuge non era stata frutto degli atteggiamenti provocatori della ragazza, ma piuttosto manifestazione della sua aggressività. Evidenziava, poi, che la minore presentava
“un'organizzazione emotivo-affettiva di tipo ansioso con fluttuazioni dell'umore e difficoltà nella regolazione dell'affettività, condizione che” poteva “considerarsi parafisiologica” ma che avrebbe dovuto essere adeguatamente supportata dalle figure genitoriali. Riferiva, quindi, che la minore non era apparsa disponibile ad avviare un eventuale percorso psicoterapico, sicché, allo stato attuale, si consigliavano “colloqui di counseling familiare finalizzati a fornire ai genitori indicazioni utili a supportare la minore nei bisogni e compiti evolutivi legati alla delicata fase adolescenziale”. Segnalava, infine, l'esistenza di problematiche legate alla irregolare frequenza scolastica, che rendevano opportuno avviare un servizio di educativa domiciliare, all'interno del quale la minore avrebbe potuto ricevere anche un sostegno psicologico.
In data 05.03.2025 la Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario trasmetteva le informazioni richieste con il decreto di fissazione
5 di udienza, circa l'esistenza di eventuali procedimenti relativi agli abusi e alle violenze allegate, definiti o pendenti, da cui emergeva la mancanza di precedenti penali iscritti al casellario giudiziale a carico del Per_1
e che l'unico procedimento in corso nella fase delle indagini era quello scaturito in relazione ai fatti del 12.10.2024.
Con relazione datata 20.03.2025 e depositata il 21.03.2025, il
Servizio Sociale del Comune di Messina riferiva che la minore Per_1
aveva ristabilito il rapporto con il padre, con il quale si relazionava liberamente, recandosi a casa sua quasi quotidianamente senza opposizione da parte della madre. Segnalava, poi, che la frequenza scolastica era stata leggermente irregolare, ma la minore aveva mantenuto a scuola un comportamento corretto ed educato ed aveva avuto un rendimento scolastico discreto;
inoltre, la madre si era sempre mostrata collaborativa con i docenti, partecipe ed interessata alla figlia. Rilevava che, alla luce dei colloqui effettuati in equipe, erano emersi sentimenti ambivalenti della minore nei confronti del padre, verso il quale la stessa aveva espresso sentimenti di colpa per averlo denunciato (denuncia poi ritirata), in parte giustificando il suo comportamento violento;
era emersa, altresì, la difficoltà della minore ad elaborare la separazione dei genitori, anche perché la persistente conflittualità tra questi ultimi generava in lei un carico emotivo significativo che le impediva di vivere con serenità la relazione e la comunicazione con entrambi. Riferiva, infine, che entrambi i genitori avevano accettato di intraprendere un percorso di sostegno genitoriale presso il Consultorio competente e che anche la minore aveva accettato di iniziare un percorso di sostegno psicologico presso il Servizio NPIA.
All'udienza del 27.03.2025, fissata ai sensi dell'art. 473 bis .21
c.p.c., il procuratore della ricorrente chiedeva che, in via provvisoria ed urgente, ai sensi dell'art. 473 bis .22 c.p.c. fosse ribadito quanto già
6 stabilito con il provvedimento indifferibile emesso ai sensi dell'art. 473 bis
.15 c.p.c.; il procuratore del resistente, invece, osservava che la figlia aveva ristabilito rapporti costanti con il padre e quest'ultimo era disponibile ad accoglierla anche per i pernotti. Il Giudice delegato, rilevato che, essendo state allegate condotte violente da parte di uno dei genitori, non era possibile espletare, ai sensi dell'art. 473 bis .42 comma 6 c.p.c., il tentativo di conciliazione e preso atto delle richieste delle parti, confermava, ai sensi dell'art. 473 bis .22 c.p.c., i provvedimenti indifferibili emessi il
30.01.2025 ed il 10.02.2025, evidenziando che, alla luce degli elementi di conoscenza acquisiti anche a seguito dell'intervento dei Servizi sussistessero ancora i presupposti posti a base dei suddetti provvedimenti indifferibili, sia con riferimento all'affidamento della minore che con riferimento al suo mantenimento. Disponeva, quindi, ai sensi dell'art. 473 bis .4 c.p.c., l'ascolto della minore.
In data 23.05.2025 il Tribunale per i minorenni di Messina trasmetteva a questo Tribunale gli atti relativi al procedimento n. 94/2025, che era stato instaurato davanti a quell'Ufficio giudiziario dal
[...]
, avente ad oggetto la limitazione della responsabilità di Controparte_2
entrambi i genitori, in conformità al provvedimento emesso il 23.05.2025, con il quale era stata ritenuta la sussistenza dei presupposti per l'applicazione del disposto dell'art. 38 disp. att. c.c., con conseguente riunione del procedimento pendente innanzi al Tribunale per i minorenni a quello pendente innanzi al Tribunale civile di Messina n. 248/25 R.G..
Con ordinanza del 28.06.2025 il Giudice delegato disponeva la riunione al presente procedimento di quello trasmesso dal Tribunale per i minorenni di Messina proc. N. 94/2025 min..
All'udienza del 01.07.2025 veniva effettuato l'ascolto di
La stessa in tale sede dichiarava che continuava a Persona_1
7 vivere con la mamma;
che si era trasferita a casa sua a seguito della vicenda verificatasi con il padre il precedente mese di ottobre;
che per quel fatto non aveva avuto più rapporti con il padre fino al periodo natalizio, quando aveva avuto un chiarimento con lui, avendo il padre riconosciuto lo sbaglio fatto e lei si era rappacificata con lui;
che aveva continuato, comunque, a vivere con la mamma, anche perché con lei si trovava bene e non vedeva ragioni per modificare tale situazione, ma i rapporti con il padre erano tornati normali, tanto che lei si recava a casa del padre quasi tutti i pomeriggi e talvolta cenava anche con lui;
che aveva il desiderio di potere pernottare qualche volta a casa del padre, con modalità analoghe ai pernottamenti che lei effettuava a casa della madre quando, in precedenza, viveva a casa del padre, senza regole precise.
All'esito dell'ascolto, il Giudice delegato, ritenuto che l'istruttoria fosse stata compiuta e che la causa fosse matura per la decisione, assegnava ai procuratori delle parti i termini previsti dall'art. 473 bis .28 c.p.c. e fissava l'udienza di rimessione della causa al collegio.
Con relazione di aggiornamento datata 21.07.2025 e depositata il
22.07.2025 il Servizio Sociale del Comune di Messina evidenziava di avere effettuato un costante monitoraggio della situazione. Riferiva che i genitori avevano avviato, come previsto, un ciclo di colloqui presso il Consultorio
Familiare, dove era emersa una persistente conflittualità, ma anche la volontà di individuare modalità di comunicazione che non implicassero triangolazioni disfunzionali a danno della figlia. Evidenziava che la minore aveva ripreso a frequentare con regolarità la scuola e si mostrava più Per_1
serena e tranquilla, anche grazie alla percezione di un clima familiare più disteso tra i genitori. Aggiungeva che la minore aveva effettuato il primo accesso al Servizio di NPIA per verificare la necessità di una presa in carico, ma non erano emersi elementi diagnostici o criticità psicorelazionali
8 su cui intervenire. Il Servizio, pertanto, concludeva affermando che non si rilevavano elementi di rischio o di pregiudizio per la minore e che la situazione familiare si presentava nel complesso più equilibrata.
All'udienza del 16.10.2025, celebrava con le modalità cartolari previste dall'art. 127 ter c.p.c., il Giudice delegato, sulle conclusioni dei procuratori delle parti, riservava di riferire al collegio per la decisione.
Va, in primo luogo, disattesa la domanda avanzata dal Pubblico
Ministero di affidamento della minore nata a Persona_1
Messina il 07.10.2009 al Servizio Sociale del Comune di Messina in limitazione della responsabilità di entrambi i genitori, ai sensi dell'art. 333
c.c..
Il Pubblico Ministero ha chiesto il suddetto intervento a tutela della minore al fine della presa in carico di quest'ultima da parte del servizio
NPIA e della parallela attivazione di interventi volti a stemperare le dinamiche conflittuali presenti nella relazione tra gli adulti e le connesse ricadute pregiudizievoli sulla prole, in relazione a quanto accaduto il
12.10.2024, quando la minore era stata aggredita dal padre.
A tal proposito va osservato che la Carta Costituzionale ha riconosciuto il diritto dei figli a crescere, essere amati, educati ed istruiti, nonché mantenuti, ricevendo le dovute cure e le necessarie attenzioni dai genitori ed a tali diritti della prole corrispondono specifici doveri in capo ai genitori (cfr. art. 30: "E' dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori dal matrimonio. Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti. La legge assicura ai figli nati fuori del matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima. La legge detta le norme e i limiti per la ricerca della paternità"). Gli artt. 330 e 333 c.c., poggiando sul principio costituzionale del diritto di tutela del minore,
9 riconoscono, pertanto, al Giudice - ogniqualvolta la condotta di uno o entrambi i genitori sia pregiudizievole per la crescita serena del minore – il potere di intervenire affinché a tali obblighi genitoriali si provveda in sostituzione di chi non adempie, ovvero il potere di escludere o limitare uno o entrambi i genitori dall'esercizio dei poteri – doveri nei quali si compendia la responsabilità genitoriale, quando tale esercizio possa arrecare alla prole grave pregiudizio, tenendo presente che il rimedio in questione ha funzione “preventiva” e non repressiva, sicché il pregiudizio da prendere in considerazione non è quello già verificatosi in forza degli atti compiuti dal genitore, ma il pregiudizio futuro, che potrebbe derivare dalla reiterazione di atti dello stesso genere. In particolare, l'art. 333 c.c. stabilisce che “quando la condotta di uno o di entrambi i genitori non è tale da dare luogo alla pronuncia di decadenza prevista dall'articolo 330, ma appare comunque pregiudizievole al figlio, il giudice, secondo le circostanze, può adottare i provvedimenti convenienti”. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito, poi, che la minor gravità della condotta che può dar luogo ad un provvedimento limitativo della responsabilità genitoriale, rispetto alla condotta che può fondare una pronuncia di decadenza va valutata tanto con riferimento alla violazione dei doveri o all'abuso dei poteri genitoriali, quanto agli effetti pregiudizievoli che ne conseguono a carico del figlio, mentre è esclusa la necessità di un atteggiamento colpevole dei genitori, essendo sufficiente che la violazione dei loro doveri sia meramente obiettiva;
per analoghe ragioni si ritiene che basti il mero pericolo di pregiudizio a giustificare i provvedimenti "convenienti" in funzione anche solo preventiva, poiché la norma mira a evitare ogni possibile pregiudizio derivante dalla condotta (anche involontaria) del genitore, rilevando l'obiettiva attitudine di quest'ultima ad arrecare
10 nocumento, anche solo eventuale, al minore, in presenza di una situazione di mero pericolo di danno (Cass. civ. 11.10.2021 n. 27553).
Nella fattispecie in esame i fatti verificatisi in data 12.10.2024 avevano rivelato l'esistenza di una situazione altamente conflittuale che poneva in serio percolo il sereno sviluppo della figlia, la quale era vittima di triangolazioni disfunzionali che generavano in lei un carico emotivo significativo che le impediva di vivere con serenità la relazione e la comunicazione con entrambi i genitori e che, verosimilmente, era anche all'origine di una irregolare frequenza scolastica.
A seguito di tali fatti, che hanno trovato pieno riscontro nelle relazioni sociali in atti sopra sinteticamente riportate, il Tribunale per i minorenni di Messina, con provvedimento del 30.01.2025, ha affidato la minore al Servizio Sociale territorialmente competente, in limitazione della responsabilità di entrambi i genitori, ed ha disposto la presa in carico della minore da parte del Servizio NPIA.
Analogamente, questo Tribunale, con ordinanza resa all'udienza del
10.02.2025, a parziale conferma del provvedimento emesso in data
30.01.2025, ha disposto che la minore nata a Persona_1
Messina il 07.10.2009 fosse affidata al Servizio Sociale del Comune di
Messina, in limitazione della responsabilità di entrambi i genitori, e collocata presso la madre, con prescrizione per il Servizio affidatario di vigilare sulle condizioni socio familiari di vita della minore, di verificare che i rapporti tra padre e figlia si svolgessero in modo sereno e senza pericolo di pregiudizio per la minore, di guidare entrambi i genitori verso un corretto esercizio della responsabilità genitoriale, affinché fossero offerti alla minore dei modelli educativi coerenti ed univoci, di assicurare la frequenza scolastica della minore, di verificare la eventuale necessità della presa in carico della minore dal Servizio NPIA territorialmente competente.
11 La suddetta ordinanza è stata, quindi, confermata con il provvedimento temporaneo emesso ex art. 473 bis .22 c.p.c. in data 27.03.2025.
L'attività successivamente svolta dai Servizi ha in larga parte raggiunto gli obiettivi prefissati, volti a rasserenare la minore e ad una implementare delle capacità educative dei genitori, tanto che, con la menzionata relazione del 21.07.2025, il Servizio affidatario ha dato atto che non erano più presenti elementi di rischio o di pregiudizio per la minore, tanto che non era stato più ritenuto necessario un intervento di sostegno da parte del Servizio NPIA, e che la situazione familiare si presentava nel complesso più equilibrata, anche se la conflittualità tra i genitori non era stata del tutto sopita.
Si può, pertanto, concludere che, nel corso del giudizio, sono venute meno le ragioni che avevano imposto l'adozione di un provvedimento limitativo della responsabilità genitoriale, con affidamento della minore al Servizio Sociale del Comune di Messina, e che, Per_1
conseguentemente i provvedimenti emessi dal Tribunale per i minorenni di
Messina il 30.01.2025 e da questo Tribunale il 10.02.2025 ed il 27.03.2025.
Riguardo alla collocazione della minore, ai tempi di permanenza con entrambi i genitori ed al suo mantenimento, si deve preliminarmente osservare che, ai sensi dell'art. 473 bis .29 c.p.c., i provvedimenti a tutela dei minori ed in materia di contributi economici possono essere in ogni tempo modificati “qualora sopravvengano giustificati motivi”. Il legislatore ha, in tal modo, chiarito che anche i provvedimenti concernenti l'affidamento ed il mantenimento della prole sono soggetti alla clausola implicita del rebus sic stantibus. Invero, l'art. 337 quinquies c.c. stabilisce che la revisione delle statuizioni concernenti la prole è ammessa “in ogni tempo”, ma già nel vigore della disciplina antecedente alla riforma
“Cartabia”, la giurisprudenza di legittimità aveva chiarito che tale
12 disposizione non incideva sui presupposti della revisione e che l'esistenza di circostanze nuove costituiva in ogni caso, anche con riferimento ai provvedimenti concernenti la prole minorenne, condizione implicita ma necessaria per procedere alla modifica delle statuizioni vigenti (Cass. civ.
08.05.2013 n. 10720). Quanto alla individuazione dei “giustificati motivi”, si è osservato che con tale espressione si attribuisce rilevanza a fatti sopravvenuti alla precedente pronuncia, idonei a giustificare una revisione dell'assetto di interessi da questa definito.
Orbene, nel caso in esame, la minore ha manifestato disagio nel corso della sua permanenza presso il padre e, dopo l'episodio del
12.10.2024, è andata a vivere con la madre. Tale collocamento si è ormai stabilizzato e non appare opportuno modificare la situazione di fatto attuale, sia perché la stessa minore, in sede di ascolto, ha chiesto di potere continuare a vivere con la madre e, come è noto, ai sensi dell'art. 473 bis .4
c.p.c. “le opinioni del minore devono essere tenute in considerazione”, specie in un caso quale quello in esame in cui il minore ha già raggiunto l'età dell'adolescenza ed ha acquisito adeguata capacità di discernimento, sia perché tale soluzione ha consentito un effettivo e concreto miglioramento delle dinamiche relazionali, tanto che i segni di disagio della minore, in passato registrati dai Servizi, sembrano ormai superati.
Occorre, pertanto, disporre il collocamento della minore Per_1
presso la madre, consentendo, comunque, alla minore stessa di recarsi presso la casa del padre anche giornalmente, come avviene attualmente, in base alle sue esigenze, ed a pernottare a casa del padre una volta la settimana.
Quanto al mantenimento della minore, va confermato l'obbligo a carico del di corrispondere alla un assegno Per_1 Pt_1
mensile di € 300,00,00 a titolo di contributo al mantenimento della figlia
13 , da rivalutare annualmente in base agli indici ISTAT, come stabilito Per_1
con il provvedimento ex 473 bis .22 c.p.c. del 27.03.2025, ove è stato sottolineato che, avendo il percepito, nell'anno 2023, un Per_1
reddito annuo lordo di € 22.299,00 con una imposta netta di € 2.322,00, la suddetta misura dell'assegno è pienamente compatibile con le sue risorse economiche, anche in relazione alle esigenze di una minore adolescente ed alla circostanza che l'altro genitore è sostanzialmente privo di redditi, ancorché dotato di indubbia capacità lavorativa.
Non vale, poi, osservare che la figlia trascorre con il padre un tempo molto ampio e pressoché equivalente a quello nel quale la stessa vive con la madre. Infatti, va sottolineato che anche in una situazione caratterizzata da una frequentazione pressoché paritaria dei figli con entrambi i genitori, è giustificata ed anzi necessaria la previsione di un mantenimento “indiretto”, tutte le volte in cui una diversa soluzione, basata sul solo mantenimento diretto, possa non solo favorire il genitore più rivendicativo/impositivo, in danno dell'altro e in definitiva dello stesso minore, ma soprattutto finisca con il tradire il fondamentale principio affermato dall'art. 30 della
Costituzione e ribadito dall'art. 316 bis c.c., per cui entrambi i genitori hanno il dovere di mantenere i figli, proporzionalmente alle loro sostanze e secondo le loro capacità di lavoro professionale o casalingo. E' ben vero che la modalità primaria di adempimento dell'obbligo predetto è quella del mantenimento diretto, come si verifica tipicamente nella situazione fisiologica della famiglia unita;
tuttavia, quando si è al cospetto della disgregazione della famiglia conseguente alla separazione o al divorzio, sorge la necessità di ristabilire la misura della proporzionalità contributiva dei genitori nei confronti della prole, riequilibrando la proporzionalità degli oneri che su ciascuno devono gravare attraverso la previsione di un assegno di mantenimento. In tali casi la corresponsione dell'assegno diviene,
14 pertanto, la modalità con cui il genitore provvede indirettamente e periodicamente alle spese connesse alle esigenze dei figli somministrando all'altro un importo con lo scopo di assicurare alla prole il soddisfacimento delle attuali esigenze e ad assicurarle uno standard di vita tendenzialmente analogo a quello goduto in costanza di convivenza dei genitori. La debenza dell'assegno indiretto/perequativo, peraltro, non è automatica, ma diviene necessaria, allorquando si renda necessario riequilibrare la proporzionalità degli oneri di spesa a carico degli stessi. Orbene, ciò si verifica tipicamente, anche in presenza di tempi sostanzialmente paritari di permanenza dei figli presso ciascuno dei genitori, tutte le volte in cui sussista un divario reddituale e patrimoniale tra i genitori, considerati i costi connessi al mantenimento diretto della prole anche in tale situazione. La previsione di tempi di permanenza dei figli con entrambi i genitori, pertanto, non elimina l'obbligo dei genitori di contribuire alle esigenze di vita dei figli mediante la corresponsione di un assegno perequativo e non implica, come sua conseguenza automatica, che ciascuno di essi debba provvedere paritariamente, in modo diretto ed autonomo, alle predette esigenze (cfr.
Cass. Civ. 10 dicembre 2014, n. 26060; Cass. civ. 17.09.2020, n. 19323), poiché al fine di stabilire la debenza e la misura dell'assegno a carico di un genitore ed a favore dell'altro a titolo di contributo per il mantenimento della prole vanno utilizzati diversi parametri di riferimento, oltre ai tempi di permanenza presso ciascuno dei genitori, vale a dire le esigenze del figlio, il tenore di vita dallo stesso goduto in costanza di convivenza, le risorse economiche dei genitori, la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti (cfr. Cass. Civ. 1° marzo 2018, n. 4811, ord.; Cass. Civ. 10 luglio 2013, n. 17089).
15 Tenuto conto della natura della controversia, della complessità della situazione di fatto e della sua mutevolezza nel tempo, appare infine equo compensare interamente tra le parti le spese processuali.
P.Q.M.
Visti gli artt. 333 c.c., 337 quinquies c.c. e 473 bis .29 c.p.c., definitivamente pronunciando, sentiti i procuratori delle parti, così provvede:
1) revoca i provvedimenti emessi dal Tribunale per i minorenni di
Messina il 30.01.2025 e da questo Tribunale il 10.02.2025 ed il 27.03.2025, limitativi della responsabilità genitoriale, e rigetta la domanda avanzata dal volta all'adozione di provvedimenti ex art. 333 c.c. nei Controparte_2
confronti di entrambi i genitori;
2) dispone il collocamento della figlia minore Persona_1
nata a [...] il [...], presso la madre, fermo restando l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori;
dispone che la minore possa recarsi presso la casa del padre anche giornalmente, come avviene attualmente, in base alle sue esigenze, e pernottare a casa del padre una volta la settimana;
3) pone a carico di l'obbligo di Controparte_1
corrispondere a un assegno mensile di € 300,00,00 a titolo Parte_1
di contributo al mantenimento della figlia , da rivalutare Per_1
annualmente in base agli indici ISTAT;
4) dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Messina, nella Camera di Consiglio della 1° sez. civile, il 21/10/2025.
Il Presidente est. dott. Corrado Bonanzinga
16