Ordinanza collegiale 16 dicembre 2025
Sentenza breve 6 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. II, sentenza breve 06/02/2026, n. 212 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 212 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00212/2026 REG.PROV.COLL.
N. 03067/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 3067 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, -OMISSIS- e-OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Michele Gallucci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Bosconero, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- del provvedimento prot. -OMISSIS-, ordinanza di demolizione emessa in data -OMISSIS- e notificata ai ricorrenti in data -OMISSIS-per quanto concerne la signora -OMISSIS-, in data -OMISSIS- per quanto concerne il signor -OMISSIS- ed in data -OMISSIS- per quanto concerne la signora-OMISSIS-, con la quale, vista la relazione redatta dall’Ufficio tecnico a seguito di sopralluogo eseguito in data-OMISSIS-, di accertamento della realizzazione di una costruzione così descritta: “nell’area cortilizia, è stata riscontrata la presenza di scala esterna di collegamento dal piano terra (cortile) al primo piano, realizzata in difformità ai titoli autorizzativi rilasciati”, il Comune di Bosconero ha ordinato la demolizione a cura delle parti ricorrenti delle opere abusive sopra descritte nel termine di novanta giorni dalla notifica del provvedimento;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e comunque consequenziale, ancorché di data e tenore sconosciuto, che incida sfavorevolmente sulla posizione giuridica dei ricorrenti;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2026 il dott. VI CO, verificata l’integrità del contraddittorio ed avvisate le parti della possibilità di definire il giudizio con decisione in forma semplificata;
Considerato, in fatto:
che il provvedimento impugnato reca l’ordine di demolire le opere abusive e ripristinare lo stato dei luoghi, con riguardo ad un intervento così descritto: “ nell’area cortilizia, è stata riscontrata la presenza di scala esterna di collegamento dal piano terra (cortile) al piano primo, realizzata in difformità ai titoli autorizzativi rilasciati ”;
Ritenuto, in diritto:
che il ricorso è manifestamente fondato, con riguardo alla censura di violazione dell’art. 7 della legge n. 241 del 1990, avendo il Comune contestualmente avviato e concluso il procedimento, adottando in data -OMISSIS- l’ordinanza di demolizione, senza consentire ai destinatari di contraddire le contestazioni di abuso;
che, nella specie, l’intervento nel procedimento dei proprietari interessati avrebbe potuto apportare elementi di conoscenza utili alla decisione, anche in considerazione dell’obiettiva incertezza circa l’asserita difformità della scala esterna, rispetto a titoli autorizzativi non allegati al provvedimento impugnato e neppure indicati;
che la relazione tecnica prodotta in giudizio dal Comune, in ottemperanza all’ordinanza di questa Sezione, nulla ha chiarito in merito alla consistenza delle difformità ed ai titoli autorizzativi assunti a fondamento dell’ordine di ripristino;
Considerato quindi che l’amministrazione, né nel gravato provvedimento né ad esito dell’ordinanza istruttoria di questo TAR, ha specificato la conformazione del manufatto assentito mettendolo a confronto con quello realizzato, talché non è stata data contezza dell’espletamento, ai fini dell’adozione della misura demolitoria, di una adeguata istruttoria tesa a individuare la parte della scala divergente da quanto assentito;
Ritenuto, in conclusione, di accogliere l’impugnativa e di annullare l’ordinanza n. prot. -OMISSIS- in data -OMISSIS-, fatti salvi i successivi provvedimenti che il Comune di Bosconero potrà adottare in contraddittorio con gli interessati e sulla base di idonea attività istruttoria;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla l’ordinanza n. prot. -OMISSIS- in data -OMISSIS-.
Condanna il Comune di Bosconero al pagamento delle spese processuali in favore dei ricorrenti, nella misura di euro 1.500,00 oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
IA UC, Presidente
VI CO, Consigliere, Estensore
Alessandro Fardello, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| VI CO | IA UC |
IL SEGRETARIO