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Sentenza 19 maggio 2025
Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 19/05/2025, n. 670 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 670 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TERMINI IMERESE in composizione monocratica nella persona del Giudice Onorario, dott.ssa
Donatella Parla, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. RG 2549 dell'anno 2019, del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
nata a [...] il [...] (C.F. Parte_1
, elettivamente domiciliata in Villabate, Corso Vittorio C.F._1
Emanuele n. 416, presso lo studio dell'Avv. Antonella Di Maio, che la rappresenta e difende per mandato in calce all'atto di citazione
ATTRICE
CONTRO
nata a [...] il [...] (C.F. CP_1
) e P. Iva CodiceFiscale_2 Controparte_2 P.IVA_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, entrambi elettivamente domiciliati in Misilmeri, Corso Vittorio Emanuele n. 381/A, presso lo studio dell'Avv. Emanuele Catania, che li rappresentata e difende, in calce alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTI
OGGETTO: servitù prediale. CONCLUSIONI: all'udienza del 12/07/2023, i difensori delle parti costituite hanno concluso riportandosi ai rispettivi atti difensivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato, conveniva in Parte_1
giudizio e deduceva: Controparte_3
- di essere proprietaria di un'unità immobiliare sita nel Comune di Misilmeri, via
Fra MO RF (già via D/18) snc, p. 1°, distinta al foglio 18, particella 2608 sub. 6, giusto atto di divisione del 31/07/2018 in Notaio Persona_1
- che con il medesimo atto di divisione la convenuta, aveva CP_1
acquistato la piena proprietà dell'unità immobiliare sita nel Comune di Misilmeri, via Fra MO RF n. 13, p. T., identificata al catasto al foglio 18, particella
2608 sub 10;
- che l'immobile era originariamente per l'intero di proprietà di Persona_2
e genitori di Controparte_4 Parte_2
- che subentrava nel contratto di locazione dell'unità immobiliare CP_1
sita nel Comune di Misilmeri, via Fra MO RF n. 13, p. T., stipulato dagli originari proprietari in favore di ad uso falegnameria;
Controparte_2
- che sul prospetto si trova un tubo di metallo fuoriuscente dalla falegnameria che era stato installato senza alcuna autorizzazione da parte dei precedenti proprietari né degli attuali proprietari;
- che non è stata costituita alcuna servitù prediale.
Sulla base di tali premesse, l'attrice chiedeva di dichiarare l'inesistenza della servitù di passaggio del tubo e, per l'effetto, di ordinare la cessazione di qualsivoglia turbativa al legittimo esercizio del diritto di proprietà da parte dell'attrice nonché la rimozione dell'opera, disponendo il ripristino della situazione quo ante, con
- 2 - condanna degli odierni convenuti al risarcimento del danno da determinarsi in via equitativa.
Si costituivano in giudizio e eccependo, in CP_1 Controparte_2
via preliminare, l'improcedibilità delle domande attrici e il difetto di legittimazione passiva di nonché, nel merito, l'infondatezza in fatto e in Controparte_2
diritto delle conclusioni attoree, di cui chiedevano il rigetto, atteso che il tubo posto sul prospetto principale dell'immobile era stato installato regolarmente nel febbraio del 2015, quando l'intero immobile era di proprietà dei precedenti proprietari e che la servitù era stata costituita per destinazione del padre di famiglia.
Esperito con esito negativo il procedimento di mediazione ai fini della procedibilità dell'azione, rigettate le richieste istruttorie delle parti, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 12/07/2023, le parti precisavano le conclusioni riportandosi ai rispettivi scritti difensivi e il difensore di parte attrice, preso atto dell'infondatezza delle proprie domande, chiedeva la compensazione delle spese di lite.
La causa veniva posta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art.190
c.p.c.
***
Preliminarmente, deve osservarsi che non merita accoglimento l'eccezione di difetto di legittimazione passiva della in ordine all'actio negatoria Controparte_2
servitutis spiegata da in quanto l'azione è stata correttamente Parte_1
introdotta nei confronti della proprietaria ed estesa, ai fini CP_1
risarcitori, anche alla società conduttrice.
Sul punto la Corte di Cassazione ha statuito che “L'actio negatoria servitutis, avente natura reale e diretta all'accertamento della libertà di un fondo rispetto ad un altro, può essere
- 3 - proposta unicamente nei confronti del proprietario dello stesso, in quanto potenziale titolare della servitù che si intende negare nella vindicatio libertatis, per cui deve escludersi il ricorso di una tale azione nelle ipotesi in cui la domanda sia proposta unicamente contro il conduttore dell'immobile confinante e non già contro il proprietario. L'esecutore materiale dell'opera, invero, ove soggetto diverso dal proprietario, può unicamente rispondere, insieme a quest'ultimo, delle conseguenze dannose della stessa, nella eventuale concorrente azione risarcitoria” (Cass. civ. Sez. II,
17/01/2011, n. 939).
Di qui il rigetto dell'eccezione di difetto di legittimazione passiva della società conduttrice.
Nel merito, le domande attrici sono risultate infondate e, pertanto, devono essere rigettate.
Oggetto dell'actio nergatoria servitutis è il riconoscimento della libertà di un immobile contro qualsiasi pretesa vantata da un terzo.
La giurisprudenza di legittimità ha statuito che nell'azione negatoria, la parte che agisce in giudizio non ha l'onere di fornire la prova rigorosa della proprietà, essendo sufficiente la dimostrazione, con ogni mezzo ed anche in via presuntiva, di possedere il fondo in forza di un titolo valido e ciò, in quanto, l'azione mira non all'accertamento dell'esistenza della titolarità della proprietà ma all'ottenimento della cessazione dell'attività lesiva;
spetta, invece, al convenuto l'onere di provare l'esistenza del diritto a lui spettante, in virtù di un rapporto di natura obbligatoria o reale, di compiere l'attività lamentata come lesiva dall'attore
(cfr. in motivazione, Cass. civ. sez. II, ord. 23/01/2023 n. 1905).
Nel caso di specie, parte attrice ha assolto all'onere probatorio di possedere l'immobile in forza di un titolo valido (cfr. atto di divisione allegato).
A fronte della domanda attorea volta alla cessazione dell'attività lamentata come
- 4 - lesiva, ossia l'installazione di un tubo di metallo sul prospetto principale dell'immobile, la convenuta ha affermato di essere titolare di un diritto di servitù costituito per destinazione del padre di famiglia ex art. 1062 cc.
Ai sensi della citata norma, la servitù si costituisce ope legis quando tra due fondi, appartenuti ad uso stesso proprietario, vi è una situazione di subordinazione di uno rispetto all'altro, resa palese da opere visibili e ciò “indipendentemente da qualsiasi volontà, tacita o presunta, dell'unico proprietario nel determinarla o nel mantenerla” (Cass. civ.
Sez. 2, ord. n. 4646 del 21/02/2024).
Ciò che rileva è la mancanza di disposizioni dell'originario proprietario volte ad escludere la costituzione della servitù, ossia il c.d. silentium (cfr. Tribunale di Siena, sentenza 11/05/2017).
Occorre, quindi, accertare se nel caso di specie sia stata raggiunta la prova dei seguenti elementi: 1) l'appartenenza dei beni immobili al medesimo proprietario;
2) la sussistenza di un rapporto di subordinazione tra detti beni reso palese attraverso opere visibili;
3) la mancanza di una volontà contraria da parte dell'originario proprietario al perdurare della servitù dopo la separazione.
I suddetti elementi sono stati provati.
Dalla documentazione in atti risulta che l'intera unità immobiliare sita in Misilmeri, via Fra MO RF (già via D/18), distinta al foglio 18, particella 2608, composta da più appartamenti, era originariamente di proprietà di CP_4
e e che, in seguito al decesso di quest'ultimo
[...] Persona_2
avvenuto il 12/12/2015, sono subentrati nel diritto di proprietà la moglie e i figli.
Con atto di divisione in Notaio del 31/07/2018, gli eredi Persona_1
hanno sciolto la comunione, attribuendo a (attrice) la proprietà Parte_1
dell'appartamento posto al piano primo e a (convenuta) la CP_1
- 5 - proprietà dell'unità immobiliare posta a piano terra.
Risulta altresì provato che il magazzino di proprietà della convenuta è stato locato dagli originari proprietari alla società per essere adibito a CP_2
falegnameria e che nel mese di febbraio 2015, quando ancora l'intero immobile era di proprietà di e sul prospetto è stato Persona_2 Controparte_4
installato un tubo in metallo a servizio dell'impianto di aspirazione trucioli e polveri di legno presente nel magazzino.
Si tratta, quindi, di un'opera visibile in cui si rinviene il requisito della subordinazione poiché il suo uso normale determina il permanente assoggettamento del fondo all'onere proprio della servitù e ciò a prescindere dall'intenzione del proprietario (Cass. civ. sez. II, 12/02/2014 n. 3219; nello stesso senso, Cass. civ. sez. II, 26/01/1996 n. 592)
Parte attrice, pur avendo un preciso onere probatorio ex art. 2697 c.c., non ha provato la volontà contraria degli originari proprietari dell'edificio al mantenimento della servitù al momento della separazione degli immobili.
Vi è di più. L'attrice all'udienza del 12/07/2023 e nelle note conclusive del
17/08/2023 ha preso atto dell'infondatezza delle proprie domande e ha chiesto la compensazione delle spese di lite, aderendo in tal modo alle difese di parte convenuta.
Alla luce delle superiori considerazioni, le domande attrici devono essere rigettate.
In ordine alle spese di lite, ritenuto il rigetto dell'eccezione di difetto di legittimazione passiva della e l'adesione di Controparte_2 Parte_1
alle difese di parte resistente, si ritiene equo compensarle tra le parti in misura pari al 50% ed il restante 50% posto a carico di parte attrice e vengono liquidate, tenuto conto del valore della causa e dell'aumento per la presenza di più parti aventi la
- 6 - stessa posizione processuale, per l'intero in € 4.400,00, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Termini Imerese, Contenzioso Civile e Volontaria civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
Rigetta l'eccezione di parte convenuta di difetto di legittimazione passiva della
Controparte_2
Rigetta le domande spiegate da Parte_1
Condanna al pagamento in favore di parte resistente del 50% Parte_1
delle spese di lite, che si liquidano per l'intero in € 4.400,00, oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge;
Dichiara compensate tra le parti il restante 50% delle spese di lite come sopra liquidate.
Così deciso in Termini Imerese in data 07/05/2025
Il Giudice
Dott.ssa Donatella Parla
- 7 -
TRIBUNALE ORDINARIO DI TERMINI IMERESE in composizione monocratica nella persona del Giudice Onorario, dott.ssa
Donatella Parla, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. RG 2549 dell'anno 2019, del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
nata a [...] il [...] (C.F. Parte_1
, elettivamente domiciliata in Villabate, Corso Vittorio C.F._1
Emanuele n. 416, presso lo studio dell'Avv. Antonella Di Maio, che la rappresenta e difende per mandato in calce all'atto di citazione
ATTRICE
CONTRO
nata a [...] il [...] (C.F. CP_1
) e P. Iva CodiceFiscale_2 Controparte_2 P.IVA_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, entrambi elettivamente domiciliati in Misilmeri, Corso Vittorio Emanuele n. 381/A, presso lo studio dell'Avv. Emanuele Catania, che li rappresentata e difende, in calce alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTI
OGGETTO: servitù prediale. CONCLUSIONI: all'udienza del 12/07/2023, i difensori delle parti costituite hanno concluso riportandosi ai rispettivi atti difensivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato, conveniva in Parte_1
giudizio e deduceva: Controparte_3
- di essere proprietaria di un'unità immobiliare sita nel Comune di Misilmeri, via
Fra MO RF (già via D/18) snc, p. 1°, distinta al foglio 18, particella 2608 sub. 6, giusto atto di divisione del 31/07/2018 in Notaio Persona_1
- che con il medesimo atto di divisione la convenuta, aveva CP_1
acquistato la piena proprietà dell'unità immobiliare sita nel Comune di Misilmeri, via Fra MO RF n. 13, p. T., identificata al catasto al foglio 18, particella
2608 sub 10;
- che l'immobile era originariamente per l'intero di proprietà di Persona_2
e genitori di Controparte_4 Parte_2
- che subentrava nel contratto di locazione dell'unità immobiliare CP_1
sita nel Comune di Misilmeri, via Fra MO RF n. 13, p. T., stipulato dagli originari proprietari in favore di ad uso falegnameria;
Controparte_2
- che sul prospetto si trova un tubo di metallo fuoriuscente dalla falegnameria che era stato installato senza alcuna autorizzazione da parte dei precedenti proprietari né degli attuali proprietari;
- che non è stata costituita alcuna servitù prediale.
Sulla base di tali premesse, l'attrice chiedeva di dichiarare l'inesistenza della servitù di passaggio del tubo e, per l'effetto, di ordinare la cessazione di qualsivoglia turbativa al legittimo esercizio del diritto di proprietà da parte dell'attrice nonché la rimozione dell'opera, disponendo il ripristino della situazione quo ante, con
- 2 - condanna degli odierni convenuti al risarcimento del danno da determinarsi in via equitativa.
Si costituivano in giudizio e eccependo, in CP_1 Controparte_2
via preliminare, l'improcedibilità delle domande attrici e il difetto di legittimazione passiva di nonché, nel merito, l'infondatezza in fatto e in Controparte_2
diritto delle conclusioni attoree, di cui chiedevano il rigetto, atteso che il tubo posto sul prospetto principale dell'immobile era stato installato regolarmente nel febbraio del 2015, quando l'intero immobile era di proprietà dei precedenti proprietari e che la servitù era stata costituita per destinazione del padre di famiglia.
Esperito con esito negativo il procedimento di mediazione ai fini della procedibilità dell'azione, rigettate le richieste istruttorie delle parti, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 12/07/2023, le parti precisavano le conclusioni riportandosi ai rispettivi scritti difensivi e il difensore di parte attrice, preso atto dell'infondatezza delle proprie domande, chiedeva la compensazione delle spese di lite.
La causa veniva posta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art.190
c.p.c.
***
Preliminarmente, deve osservarsi che non merita accoglimento l'eccezione di difetto di legittimazione passiva della in ordine all'actio negatoria Controparte_2
servitutis spiegata da in quanto l'azione è stata correttamente Parte_1
introdotta nei confronti della proprietaria ed estesa, ai fini CP_1
risarcitori, anche alla società conduttrice.
Sul punto la Corte di Cassazione ha statuito che “L'actio negatoria servitutis, avente natura reale e diretta all'accertamento della libertà di un fondo rispetto ad un altro, può essere
- 3 - proposta unicamente nei confronti del proprietario dello stesso, in quanto potenziale titolare della servitù che si intende negare nella vindicatio libertatis, per cui deve escludersi il ricorso di una tale azione nelle ipotesi in cui la domanda sia proposta unicamente contro il conduttore dell'immobile confinante e non già contro il proprietario. L'esecutore materiale dell'opera, invero, ove soggetto diverso dal proprietario, può unicamente rispondere, insieme a quest'ultimo, delle conseguenze dannose della stessa, nella eventuale concorrente azione risarcitoria” (Cass. civ. Sez. II,
17/01/2011, n. 939).
Di qui il rigetto dell'eccezione di difetto di legittimazione passiva della società conduttrice.
Nel merito, le domande attrici sono risultate infondate e, pertanto, devono essere rigettate.
Oggetto dell'actio nergatoria servitutis è il riconoscimento della libertà di un immobile contro qualsiasi pretesa vantata da un terzo.
La giurisprudenza di legittimità ha statuito che nell'azione negatoria, la parte che agisce in giudizio non ha l'onere di fornire la prova rigorosa della proprietà, essendo sufficiente la dimostrazione, con ogni mezzo ed anche in via presuntiva, di possedere il fondo in forza di un titolo valido e ciò, in quanto, l'azione mira non all'accertamento dell'esistenza della titolarità della proprietà ma all'ottenimento della cessazione dell'attività lesiva;
spetta, invece, al convenuto l'onere di provare l'esistenza del diritto a lui spettante, in virtù di un rapporto di natura obbligatoria o reale, di compiere l'attività lamentata come lesiva dall'attore
(cfr. in motivazione, Cass. civ. sez. II, ord. 23/01/2023 n. 1905).
Nel caso di specie, parte attrice ha assolto all'onere probatorio di possedere l'immobile in forza di un titolo valido (cfr. atto di divisione allegato).
A fronte della domanda attorea volta alla cessazione dell'attività lamentata come
- 4 - lesiva, ossia l'installazione di un tubo di metallo sul prospetto principale dell'immobile, la convenuta ha affermato di essere titolare di un diritto di servitù costituito per destinazione del padre di famiglia ex art. 1062 cc.
Ai sensi della citata norma, la servitù si costituisce ope legis quando tra due fondi, appartenuti ad uso stesso proprietario, vi è una situazione di subordinazione di uno rispetto all'altro, resa palese da opere visibili e ciò “indipendentemente da qualsiasi volontà, tacita o presunta, dell'unico proprietario nel determinarla o nel mantenerla” (Cass. civ.
Sez. 2, ord. n. 4646 del 21/02/2024).
Ciò che rileva è la mancanza di disposizioni dell'originario proprietario volte ad escludere la costituzione della servitù, ossia il c.d. silentium (cfr. Tribunale di Siena, sentenza 11/05/2017).
Occorre, quindi, accertare se nel caso di specie sia stata raggiunta la prova dei seguenti elementi: 1) l'appartenenza dei beni immobili al medesimo proprietario;
2) la sussistenza di un rapporto di subordinazione tra detti beni reso palese attraverso opere visibili;
3) la mancanza di una volontà contraria da parte dell'originario proprietario al perdurare della servitù dopo la separazione.
I suddetti elementi sono stati provati.
Dalla documentazione in atti risulta che l'intera unità immobiliare sita in Misilmeri, via Fra MO RF (già via D/18), distinta al foglio 18, particella 2608, composta da più appartamenti, era originariamente di proprietà di CP_4
e e che, in seguito al decesso di quest'ultimo
[...] Persona_2
avvenuto il 12/12/2015, sono subentrati nel diritto di proprietà la moglie e i figli.
Con atto di divisione in Notaio del 31/07/2018, gli eredi Persona_1
hanno sciolto la comunione, attribuendo a (attrice) la proprietà Parte_1
dell'appartamento posto al piano primo e a (convenuta) la CP_1
- 5 - proprietà dell'unità immobiliare posta a piano terra.
Risulta altresì provato che il magazzino di proprietà della convenuta è stato locato dagli originari proprietari alla società per essere adibito a CP_2
falegnameria e che nel mese di febbraio 2015, quando ancora l'intero immobile era di proprietà di e sul prospetto è stato Persona_2 Controparte_4
installato un tubo in metallo a servizio dell'impianto di aspirazione trucioli e polveri di legno presente nel magazzino.
Si tratta, quindi, di un'opera visibile in cui si rinviene il requisito della subordinazione poiché il suo uso normale determina il permanente assoggettamento del fondo all'onere proprio della servitù e ciò a prescindere dall'intenzione del proprietario (Cass. civ. sez. II, 12/02/2014 n. 3219; nello stesso senso, Cass. civ. sez. II, 26/01/1996 n. 592)
Parte attrice, pur avendo un preciso onere probatorio ex art. 2697 c.c., non ha provato la volontà contraria degli originari proprietari dell'edificio al mantenimento della servitù al momento della separazione degli immobili.
Vi è di più. L'attrice all'udienza del 12/07/2023 e nelle note conclusive del
17/08/2023 ha preso atto dell'infondatezza delle proprie domande e ha chiesto la compensazione delle spese di lite, aderendo in tal modo alle difese di parte convenuta.
Alla luce delle superiori considerazioni, le domande attrici devono essere rigettate.
In ordine alle spese di lite, ritenuto il rigetto dell'eccezione di difetto di legittimazione passiva della e l'adesione di Controparte_2 Parte_1
alle difese di parte resistente, si ritiene equo compensarle tra le parti in misura pari al 50% ed il restante 50% posto a carico di parte attrice e vengono liquidate, tenuto conto del valore della causa e dell'aumento per la presenza di più parti aventi la
- 6 - stessa posizione processuale, per l'intero in € 4.400,00, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Termini Imerese, Contenzioso Civile e Volontaria civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
Rigetta l'eccezione di parte convenuta di difetto di legittimazione passiva della
Controparte_2
Rigetta le domande spiegate da Parte_1
Condanna al pagamento in favore di parte resistente del 50% Parte_1
delle spese di lite, che si liquidano per l'intero in € 4.400,00, oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge;
Dichiara compensate tra le parti il restante 50% delle spese di lite come sopra liquidate.
Così deciso in Termini Imerese in data 07/05/2025
Il Giudice
Dott.ssa Donatella Parla
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