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Sentenza 24 dicembre 2025
Sentenza 24 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gela, sentenza 24/12/2025, n. 656 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gela |
| Numero : | 656 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
- SEZIONE CIVILE -
Il Tribunale di Gela, in persona del Giudice monocratico onorario dott.ssa NG R. Di IE, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 853/2021
PROMOSSA DA
, nata a [...] il [...] e residente in [...] (c.f.: ), rappresentata e difesa dall'avv. Antonio C.F._1
GE US (c.f.: ), giusta procura allegata all'atto di citazione, C.F._2 ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in Niscemi, via Largo Spasimo n.28
-attore-
CONTRO
nato a [...] il [...] e residente in [...]
OD MA n.25 (c.f.: ); C.F._3
, nata a [...] il [...] e residente in [...]
Margherita n.41 (c.f.: ; C.F._4
, nato a [...] il [...] e residente in [...]
Margherita n.41 (c.f.: ); C.F._5
, nata a [...] il [...] ed ivi residente in [...]
n.12 (c.f.: ). C.F._6
- convenuti contumaci-
Oggetto: Usucapione bene immobile.
Conclusioni per parte attrice: “- Accertare e dichiarare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1158 c.c. l'avvenuto acquisto, per intervenuta usucapione congiunta, della proprietà dell'immobile
e del suolo su cui si erge, siti in Niscemi (CL) via P. Togliatti CN, oggi censito in catasto al foglio 50, particella 585, sub 2- 3 - 4 - 5 - 6 in favore dell'attrice, per averne quest'ultima mantenuto il possesso in modo continuato, pacifico e non interrotto da oltre 20 anni;
- Ordinare al competente Ufficio della Conservatoria dei Pubblici Registri Immobiliari, di provvedere a ogni consequenziale trascrizione in favore di parte attrice, in virtù della emananda sentenza;
Con vittoria di spese competenze ed onorari di causa.”
Esposizione delle ragioni in fatto e diritto della decisione
Con atto di citazione del 5.07.2021 la sig.ra conveniva in giudizio gli Parte_1 odierni convenuti esponendo di possedere, dapprima congiuntamente con il marito Per_1
(nato a [...] il [...] e deceduto in Torre Boldone il 16.01.2017) e poi in
[...] proprio, un immobile sito in Niscemi alla via Palmiro Togliatti CN, distinto al Catasto
Fabbricati del Comune di Niscemi al foglio di mappa 50, particella n.585 sub 2-3-4-5-6, nonché del terreno su cui sorge.
Tale possesso perdurava dall'anno 1978 e l'attrice aveva provveduto a proprie cure e spese, insieme al marito, alla costruzione e regolarizzazione urbanistica dell'immobile, adibito poi ad abitazione, e avanzato istanze di concessione in sanatoria degli immobili in data 27.03.1995
(cfr. all. da 4 e 6 alla citazione).
La sig.ra rappresentava di avere sempre curato la manutenzione ordinaria e Parte_1 straordinaria dell'immobile e di non avere mai ricevuto contestazioni da parte degli intestatari formali del bene.
Sulla base di quanto esposto, l'attrice si riportava alle conclusioni soprastanti.
Alla prima udienza del 1.04.2022 il Giudice assegnava all'attore termine per effettuare la rinotifica nei confronti di alcuni convenuti e per la produzione della necessaria documentazione ipotecaria.
All'udienza del 21.10.2022 veniva prodotta relazione notarile e il Giudice concedeva i termini ex art.183 comma 6 c.p.c.. Parte attrice produceva tali memorie con le relative richieste istruttorie.
All'udienza del 21.04.2023 il Giudice onerava la produzione della sentenza traslativa in danno del dante causa dei convenuti, di cui si faceva menzione nella relazione notarile.
All'udienza del 4.04.2024 venivano escussi i testi di parte attrice Tes_1 [...]
e . Testimone_2 Tes_3
All'esito dell'udienza cartolare del 10.02.2025, la causa veniva posta in decisione.
Con ordinanza del 27.06.2025, la causa veniva rimessa sul ruolo, per la produzione delle notifiche nei confronti dei convenuti. A seguito dell'udienza cartolare del 17.11.2025, verificato il perfezionamento delle notifiche, la causa veniva nuovamente presa in decisione.
Preliminarmente va dichiarata la contumacia di tutti i convenuti, come sopra generalizzati.
Nel merito la domanda è fondata e va accolta.
In punto di diritto, l'azione di usucapione regolata dall'art. 1158 c.c., rappresenta una fattispecie complessa avente per effetto l'acquisto della proprietà o di altro diritto reale su un bene che presuppone la sussistenza di un comportamento possessorio qualificato, continuo e non interrotto, inteso inequivocabilmente ad esercitare sul bene, per almeno venti anni, un potere corrispondente a quello del proprietario o del titolare di un diritto reale che si manifesta con il compimento di atti conformi alla qualità ed alla destinazione del bene, tali da rivelare, anche esternamente, un'indiscussa e piena signoria in contrapposizione all'inerzia del titolare
(Cass. Civ. 18392/06).
Elementi imprescindibili per usucapire un immobile sono il trascorrere del tempo e il possesso della cosa. Quanto al primo, il possesso deve essere esercitato per un periodo temporale di 20 anni a decorrere dal giorno in cui ha avuto inizio il possesso utile ai fini dell'usucapione.
Quanto al secondo, per possesso deve intendersi, come qualificato dall'art. 1140 c.c., il potere sulla cosa rilevabile in un'attività corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà o di altro diritto reale e deve inoltre trattasi di possesso continuato, senza interruzioni, per il tempo necessario previsto dalla legge, caratterizzato dalla costante esplicazione del possessore del potere di fatto sul bene corrispondente al diritto reale posseduto e con manifestazione del puntuale compimento di atti di possesso conformi alla qualità ed alla destinazione della cosa tali da rivelare, anche esternamente, un'indiscussa e piena signoria di fatto sul bene medesimo che, in modo inconciliabile, escluda la possibilità
di godimento altrui, anche parziale, in contrapposizione all'inerzia del titolare (Cass. Civ. n.
18392/06 cit.).
Il valido possesso ai fini dell'usucapione richiede che l'esercizio della signoria sul bene sia esercitato in modo costante e permanente.
Il possesso deve, altresì, essere pacifico e pubblico e, quindi, non acquistato in modo violento o clandestino (Cass. Civ. 17.07.1998 n. 6997) (in tali casi, detto possesso potrà giovare ai fini dell'usucapione solo quando la violenza o la clandestinità saranno cessate – art. 1163 c.c.).
Il possesso deve essere inequivoco, non dovendo sussistere né dubbio né incertezza nell'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o altro diritto reale.
Deve quindi trattarsi di un possesso certo e parallelamente inidoneo a generare nei soggetti terzi il dubbio sulla effettiva intenzione del soggetto possessore di porre in essere un'attività corrispondente al predetto esercizio della proprietà.
Per giurisprudenza consolidata la domanda di usucapione va svolta nei confronti di coloro che risultino essere gli attuali proprietari dei beni oggetto di domanda. Tale effettiva qualità, nel caso di specie, è accertata dalla relazione a firma del Notaio dott.
prodotta da parte ricorrente. Per_2
La documentazione prodotta (come, ad esempio, l'istanza di sanatoria rivolta al Comune di
Niscemi nel 1995 o le ricevute di pagamento delle imposte), il contegno processuale dei convenuti rimasti contumaci e le dichiarazioni rese dai testi escussi consentono di ritenere provato in capo all'attrice il possesso ultraventennale delle particelle oggetto di causa.
I testi , e , vicini di casa della signora Tes_1 Testimone_2 Tes_3
hanno infatti confermato il possesso ultraventennale e indisturbato dell'attrice, Parte_1 unitamente alla famiglia, dell'immobile oggetto di causa.
Da tutto ciò discende l'inequivoca volontà dell'attrice di possedere gli immobili come proprietaria.
Va pertanto dichiarata l'usucapione degli immobili a favore della sig.ra . Parte_1
Le spese di lite, attesa la totale assenza di contestazione da parte dei convenuti e considerato che essi non hanno dato causa alla controversia, restano a carico della parte attrice.
PQM
Il Tribunale di Gela, nella persona del giudice monocratico onorario, dott.ssa NG R. Di
IE, così provvede:
- dichiara l'intervenuto acquisto per usucapione da parte di dei seguenti Parte_1 immobili:
• immobile sito in Niscemi alla via Palmiro Togliatti snc, posto al piano terra, censito nel Catasto Fabbricati del Comune di Niscemi al foglio 50, particella 585 sub 2;
• immobile sito in Niscemi alla via Palmiro Togliatti snc, posto al piano primo, censito nel Catasto Fabbricati del Comune di Niscemi al foglio 50, particella 585 sub 3;
• immobile sito in Niscemi alla via Palmiro Togliatti snc, posto al piano secondo, censito nel Catasto Fabbricati del Comune di Niscemi al foglio 50, particella 585 sub 4;
• immobile in corso di costruzione sito in Niscemi alla via Palmiro Togliatti snc, posto al piano terzo, censito nel Catasto Fabbricati del Comune di Niscemi al foglio 50, particella 585 sub 5;
• lastrico solare sito in Niscemi alla via Palmiro Togliatti snc, posto al piano quarto, censito nel Catasto Fabbricati del Comune di Niscemi al foglio 50, particella 585 sub
6.
- dispone la trascrizione della presente sentenza nei Registri Immobiliari dell'Agenzia del
Territorio di Caltanissetta, ex art. 2643 n. 14 c.c., con esonero del Conservatore da ogni responsabilità; - dichiara irripetibili le spese nei confronti dei convenuti contumaci.
Gela, lì 24.12.2025
Il Giudice On.
NG IT Di IE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
- SEZIONE CIVILE -
Il Tribunale di Gela, in persona del Giudice monocratico onorario dott.ssa NG R. Di IE, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 853/2021
PROMOSSA DA
, nata a [...] il [...] e residente in [...] (c.f.: ), rappresentata e difesa dall'avv. Antonio C.F._1
GE US (c.f.: ), giusta procura allegata all'atto di citazione, C.F._2 ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in Niscemi, via Largo Spasimo n.28
-attore-
CONTRO
nato a [...] il [...] e residente in [...]
OD MA n.25 (c.f.: ); C.F._3
, nata a [...] il [...] e residente in [...]
Margherita n.41 (c.f.: ; C.F._4
, nato a [...] il [...] e residente in [...]
Margherita n.41 (c.f.: ); C.F._5
, nata a [...] il [...] ed ivi residente in [...]
n.12 (c.f.: ). C.F._6
- convenuti contumaci-
Oggetto: Usucapione bene immobile.
Conclusioni per parte attrice: “- Accertare e dichiarare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1158 c.c. l'avvenuto acquisto, per intervenuta usucapione congiunta, della proprietà dell'immobile
e del suolo su cui si erge, siti in Niscemi (CL) via P. Togliatti CN, oggi censito in catasto al foglio 50, particella 585, sub 2- 3 - 4 - 5 - 6 in favore dell'attrice, per averne quest'ultima mantenuto il possesso in modo continuato, pacifico e non interrotto da oltre 20 anni;
- Ordinare al competente Ufficio della Conservatoria dei Pubblici Registri Immobiliari, di provvedere a ogni consequenziale trascrizione in favore di parte attrice, in virtù della emananda sentenza;
Con vittoria di spese competenze ed onorari di causa.”
Esposizione delle ragioni in fatto e diritto della decisione
Con atto di citazione del 5.07.2021 la sig.ra conveniva in giudizio gli Parte_1 odierni convenuti esponendo di possedere, dapprima congiuntamente con il marito Per_1
(nato a [...] il [...] e deceduto in Torre Boldone il 16.01.2017) e poi in
[...] proprio, un immobile sito in Niscemi alla via Palmiro Togliatti CN, distinto al Catasto
Fabbricati del Comune di Niscemi al foglio di mappa 50, particella n.585 sub 2-3-4-5-6, nonché del terreno su cui sorge.
Tale possesso perdurava dall'anno 1978 e l'attrice aveva provveduto a proprie cure e spese, insieme al marito, alla costruzione e regolarizzazione urbanistica dell'immobile, adibito poi ad abitazione, e avanzato istanze di concessione in sanatoria degli immobili in data 27.03.1995
(cfr. all. da 4 e 6 alla citazione).
La sig.ra rappresentava di avere sempre curato la manutenzione ordinaria e Parte_1 straordinaria dell'immobile e di non avere mai ricevuto contestazioni da parte degli intestatari formali del bene.
Sulla base di quanto esposto, l'attrice si riportava alle conclusioni soprastanti.
Alla prima udienza del 1.04.2022 il Giudice assegnava all'attore termine per effettuare la rinotifica nei confronti di alcuni convenuti e per la produzione della necessaria documentazione ipotecaria.
All'udienza del 21.10.2022 veniva prodotta relazione notarile e il Giudice concedeva i termini ex art.183 comma 6 c.p.c.. Parte attrice produceva tali memorie con le relative richieste istruttorie.
All'udienza del 21.04.2023 il Giudice onerava la produzione della sentenza traslativa in danno del dante causa dei convenuti, di cui si faceva menzione nella relazione notarile.
All'udienza del 4.04.2024 venivano escussi i testi di parte attrice Tes_1 [...]
e . Testimone_2 Tes_3
All'esito dell'udienza cartolare del 10.02.2025, la causa veniva posta in decisione.
Con ordinanza del 27.06.2025, la causa veniva rimessa sul ruolo, per la produzione delle notifiche nei confronti dei convenuti. A seguito dell'udienza cartolare del 17.11.2025, verificato il perfezionamento delle notifiche, la causa veniva nuovamente presa in decisione.
Preliminarmente va dichiarata la contumacia di tutti i convenuti, come sopra generalizzati.
Nel merito la domanda è fondata e va accolta.
In punto di diritto, l'azione di usucapione regolata dall'art. 1158 c.c., rappresenta una fattispecie complessa avente per effetto l'acquisto della proprietà o di altro diritto reale su un bene che presuppone la sussistenza di un comportamento possessorio qualificato, continuo e non interrotto, inteso inequivocabilmente ad esercitare sul bene, per almeno venti anni, un potere corrispondente a quello del proprietario o del titolare di un diritto reale che si manifesta con il compimento di atti conformi alla qualità ed alla destinazione del bene, tali da rivelare, anche esternamente, un'indiscussa e piena signoria in contrapposizione all'inerzia del titolare
(Cass. Civ. 18392/06).
Elementi imprescindibili per usucapire un immobile sono il trascorrere del tempo e il possesso della cosa. Quanto al primo, il possesso deve essere esercitato per un periodo temporale di 20 anni a decorrere dal giorno in cui ha avuto inizio il possesso utile ai fini dell'usucapione.
Quanto al secondo, per possesso deve intendersi, come qualificato dall'art. 1140 c.c., il potere sulla cosa rilevabile in un'attività corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà o di altro diritto reale e deve inoltre trattasi di possesso continuato, senza interruzioni, per il tempo necessario previsto dalla legge, caratterizzato dalla costante esplicazione del possessore del potere di fatto sul bene corrispondente al diritto reale posseduto e con manifestazione del puntuale compimento di atti di possesso conformi alla qualità ed alla destinazione della cosa tali da rivelare, anche esternamente, un'indiscussa e piena signoria di fatto sul bene medesimo che, in modo inconciliabile, escluda la possibilità
di godimento altrui, anche parziale, in contrapposizione all'inerzia del titolare (Cass. Civ. n.
18392/06 cit.).
Il valido possesso ai fini dell'usucapione richiede che l'esercizio della signoria sul bene sia esercitato in modo costante e permanente.
Il possesso deve, altresì, essere pacifico e pubblico e, quindi, non acquistato in modo violento o clandestino (Cass. Civ. 17.07.1998 n. 6997) (in tali casi, detto possesso potrà giovare ai fini dell'usucapione solo quando la violenza o la clandestinità saranno cessate – art. 1163 c.c.).
Il possesso deve essere inequivoco, non dovendo sussistere né dubbio né incertezza nell'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o altro diritto reale.
Deve quindi trattarsi di un possesso certo e parallelamente inidoneo a generare nei soggetti terzi il dubbio sulla effettiva intenzione del soggetto possessore di porre in essere un'attività corrispondente al predetto esercizio della proprietà.
Per giurisprudenza consolidata la domanda di usucapione va svolta nei confronti di coloro che risultino essere gli attuali proprietari dei beni oggetto di domanda. Tale effettiva qualità, nel caso di specie, è accertata dalla relazione a firma del Notaio dott.
prodotta da parte ricorrente. Per_2
La documentazione prodotta (come, ad esempio, l'istanza di sanatoria rivolta al Comune di
Niscemi nel 1995 o le ricevute di pagamento delle imposte), il contegno processuale dei convenuti rimasti contumaci e le dichiarazioni rese dai testi escussi consentono di ritenere provato in capo all'attrice il possesso ultraventennale delle particelle oggetto di causa.
I testi , e , vicini di casa della signora Tes_1 Testimone_2 Tes_3
hanno infatti confermato il possesso ultraventennale e indisturbato dell'attrice, Parte_1 unitamente alla famiglia, dell'immobile oggetto di causa.
Da tutto ciò discende l'inequivoca volontà dell'attrice di possedere gli immobili come proprietaria.
Va pertanto dichiarata l'usucapione degli immobili a favore della sig.ra . Parte_1
Le spese di lite, attesa la totale assenza di contestazione da parte dei convenuti e considerato che essi non hanno dato causa alla controversia, restano a carico della parte attrice.
PQM
Il Tribunale di Gela, nella persona del giudice monocratico onorario, dott.ssa NG R. Di
IE, così provvede:
- dichiara l'intervenuto acquisto per usucapione da parte di dei seguenti Parte_1 immobili:
• immobile sito in Niscemi alla via Palmiro Togliatti snc, posto al piano terra, censito nel Catasto Fabbricati del Comune di Niscemi al foglio 50, particella 585 sub 2;
• immobile sito in Niscemi alla via Palmiro Togliatti snc, posto al piano primo, censito nel Catasto Fabbricati del Comune di Niscemi al foglio 50, particella 585 sub 3;
• immobile sito in Niscemi alla via Palmiro Togliatti snc, posto al piano secondo, censito nel Catasto Fabbricati del Comune di Niscemi al foglio 50, particella 585 sub 4;
• immobile in corso di costruzione sito in Niscemi alla via Palmiro Togliatti snc, posto al piano terzo, censito nel Catasto Fabbricati del Comune di Niscemi al foglio 50, particella 585 sub 5;
• lastrico solare sito in Niscemi alla via Palmiro Togliatti snc, posto al piano quarto, censito nel Catasto Fabbricati del Comune di Niscemi al foglio 50, particella 585 sub
6.
- dispone la trascrizione della presente sentenza nei Registri Immobiliari dell'Agenzia del
Territorio di Caltanissetta, ex art. 2643 n. 14 c.c., con esonero del Conservatore da ogni responsabilità; - dichiara irripetibili le spese nei confronti dei convenuti contumaci.
Gela, lì 24.12.2025
Il Giudice On.
NG IT Di IE