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Sentenza 2 gennaio 2024
Sentenza 2 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 02/01/2024, n. 47 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 47 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata in funzione di giudice del lavoro ed in persona del giudice Antonella Paparo, all'esito dell'udienza cartolare del 4.12.2023 ha pronunziato la seguente:
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1780/2023 R.G. Lavoro e Previdenza tra rappresentata e difesa in virtù di procura in Parte_1
atti dall'avv. Gabriella Lauretta;
ricorrente e
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e CP_1
difeso come in atti resistente conclusioni delle parti: come in atti .
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 21.3.2023, conveniva Parte_1
in giudizio l onde sentire accertare l'illegittimità della nota CP_1
del novembre 2022 con cui l' le aveva richiesto la CP_2
restituzione della complessiva somma di euro 1305,04 in ipotesi indebitamente corrisposta a titolo di indennità di malattia e maternità per l'anno 2004, con la conseguente declaratoria di illegittimità dell'azione di recupero posta in essere dall . CP_2
In particolare, ne deduceva il mancato pagamento ed in ogni caso l'intervenuta prescrizione del credito in contestazione.
1 L' , si costituiva in giudizio, chiedendo con varie CP_1
argomentazioni in fatto ed in diritto il rigetto del ricorso .
Il ricorso è fondato e va accolto.
Premesso che la ragione di credito invocata dall' attiene CP_1
ad una fattispecie d'indebito oggettivo, trattandosi di prestazione in ipotesi non spettante, risulta fondata l'eccezione di prescrizione sollevata da parte ricorrente, dovendosi applicare, al caso di specie, il regime di prescrizione ordinaria decennale e dovendosi rilevare che fra la data di pagamento della prestazione nell'ottobre 2004, secondo quanto dedotto dall' , e il primo CP_2
atto interruttivo documentato (nota del 14 novembre 2022, non essendovi prova in atti di atti interruttivi antecedenti validi) è, appunto, decorso un termine superiore a quello previsto ex art. 2946 c.c.
Le spese di lite seguono la soccombenza liquidate, come da dispositivo, da distrarsi in favore del difensore antistatario .
P.Q.M.
- dichiara prescritto l'indebito di cui alla nota del CP_1
14.11.2022 impugnata, e, per l'effetto, condanna l' in CP_1
persona del l.r.p.t., alla restituzione delle somme eventualmente recuperate a tale titolo;
- condanna l' in persona del l.r.p.t., al pagamento delle CP_1
spese di lite, che liquida in complessivi € 1000,00 oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del difensore antistatario .
Torre Annunziata, 2.1.2024 IL GIUDICE
Antonella Paparo
2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata in funzione di giudice del lavoro ed in persona del giudice Antonella Paparo, all'esito dell'udienza cartolare del 4.12.2023 ha pronunziato la seguente:
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1780/2023 R.G. Lavoro e Previdenza tra rappresentata e difesa in virtù di procura in Parte_1
atti dall'avv. Gabriella Lauretta;
ricorrente e
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e CP_1
difeso come in atti resistente conclusioni delle parti: come in atti .
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 21.3.2023, conveniva Parte_1
in giudizio l onde sentire accertare l'illegittimità della nota CP_1
del novembre 2022 con cui l' le aveva richiesto la CP_2
restituzione della complessiva somma di euro 1305,04 in ipotesi indebitamente corrisposta a titolo di indennità di malattia e maternità per l'anno 2004, con la conseguente declaratoria di illegittimità dell'azione di recupero posta in essere dall . CP_2
In particolare, ne deduceva il mancato pagamento ed in ogni caso l'intervenuta prescrizione del credito in contestazione.
1 L' , si costituiva in giudizio, chiedendo con varie CP_1
argomentazioni in fatto ed in diritto il rigetto del ricorso .
Il ricorso è fondato e va accolto.
Premesso che la ragione di credito invocata dall' attiene CP_1
ad una fattispecie d'indebito oggettivo, trattandosi di prestazione in ipotesi non spettante, risulta fondata l'eccezione di prescrizione sollevata da parte ricorrente, dovendosi applicare, al caso di specie, il regime di prescrizione ordinaria decennale e dovendosi rilevare che fra la data di pagamento della prestazione nell'ottobre 2004, secondo quanto dedotto dall' , e il primo CP_2
atto interruttivo documentato (nota del 14 novembre 2022, non essendovi prova in atti di atti interruttivi antecedenti validi) è, appunto, decorso un termine superiore a quello previsto ex art. 2946 c.c.
Le spese di lite seguono la soccombenza liquidate, come da dispositivo, da distrarsi in favore del difensore antistatario .
P.Q.M.
- dichiara prescritto l'indebito di cui alla nota del CP_1
14.11.2022 impugnata, e, per l'effetto, condanna l' in CP_1
persona del l.r.p.t., alla restituzione delle somme eventualmente recuperate a tale titolo;
- condanna l' in persona del l.r.p.t., al pagamento delle CP_1
spese di lite, che liquida in complessivi € 1000,00 oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del difensore antistatario .
Torre Annunziata, 2.1.2024 IL GIUDICE
Antonella Paparo
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