TRIB
Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 16/06/2025, n. 933 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 933 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 679/2024
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI VICENZA
Sezione I
In composizione monocratica, in persona della Dott.ssa Aglaia Gandolfo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa da:
DELLAI (C.F.: , elettivamente domiciliato in Schio (VI), Piazza A. da Schio n. Pt_1 C.F._1
22, presso e nello studio dell'Avv. ROSSI FRANCESCO del Foro di Vicenza, che lo rappresenta e difende giusta mandato allegato al ricorso introduttivo della causa
Ricorrente contro
(C.F. ), in proprio ed in qualità di amministratrice di Controparte_1 C.F._2
sostegno di (C.F. ), (C.F. e CP_2 C.F._3 Controparte_3 C.F._4
(C.F. ), elettivamente domiciliati in Schio (VI), Via A. Baccarini Controparte_4 C.F._5
n 2, presso e nello studio dell'Avv. Avv. VIERO FEDERICO e dell'Avv. VERONESE SIMONE del Foro di
Vicenza, che li rappresentano e difendono giusta mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta
Resistenti
Avente ad oggetto: Altri contratti atipici pagina 1 di 5 CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte ricorrente ha concluso come da memoria autorizzata depositata telematicamente, così chiedendo:
“In via principale, accertato che la richiesta ai convenuti di ritrasferimento delle quote immobiliari, indicate nei successivi punti n. 1 e n. 2, in forza della controdichiarazione del 30 giugno 1983 (all. 2), è rimasta inevasa (all. 3- 4-5), emettere, per i motivi indicati in narrativa, sentenza costitutiva ex art. 2932 cod. civ. che determini il trasferimento a favore del sig. (C.F. , nato a [...] il 25 febbraio Parte_2 C.F._1
1957 e residente in [...], de:
• la quota di 1/2 dell'unità immobiliare sita in 36015 – Schio (VI), Via Collareo n. 46 (piano terra), catastalmente identificata al Catasto Fabbricati del Comune di Schio – Sezione di AG (R), Foglio 2, Particella 1725, Subalterno 2, graffato 1948 Cat. A/3, Classe 02, Consistenza 4.5 vani, Rendita euro 360,23;
• la quota di 1/4 della proprietà dell'unità immobiliare sita in 36015 – Schio (VI), Via Collareo n. 46-48, catastalmente identificata al Catasto Fabbricati del Comune di Schio – Sezione di AG (R), Foglio 2, Particella 1725, Subalterno 1, Cat. C/6, Classe 04, Consistenza 16 mq, Rendita euro 61,97 (all. 1); ordinare conseguentemente al Conservatore dei Registri Immobiliari competente la sua trascrizione ai sensi dell'art. 2652 n. 2, cod. civ. con esonero da ogni responsabilità; in via subordinata, nell'ipotesi in cui non sia possibile procedere ai trasferimenti immobiliari indicati nel punto A, risolvere la controdichiarazione de quo e conseguentemente condannare gli eredi convenuti, nelle rispettive quote di responsabilità e intra vires e cum viribus ereditaris - alla luce dell'accettazione dell'eredità, da parte loro, con beneficio d'inventario - al risarcimento del danno subito dal ricorrente pari, per i motivi indicati in premessa, ad euro 28.880,00 o alla diversa somma ritenuta di giustizia;
in ogni caso, con vittoria di spese e competenze, con IVA e CPA”.
Parte convenuta ha concluso come da foglio di p.c. depositato telematicamente, previa reiterazione delle istanze istruttorie, così chiedendo:
“Nel merito in via principale: ci si rimette all'apprezzamento del Giudice in ordine alle pretese di parte ricorrente;
in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento - anche solo parziale - delle domande di parte ricorrente, attesa la qualità di eredi con beneficio di inventario dei sig.ri , Controparte_1 [...]
, e , della quale gli stessi dichiarano espressamente di volersi CP_3 CP_2 Controparte_4 valere, contenersi gli effetti della pronuncia entro i limiti del beneficio di inventario, e conseguentemente intra vires e cum viribus hereditatis;
spese e compensi di causa integralmente compensati tra le Parti, in considerazione del contegno mantenuto dai convenuti, del particolare ruolo degli stessi quali eredi beneficiati del sig. Parte_3
e della necessità del giudizio visto il contenuto del decreto del Tribunale di Vicenza del 26.10.2023, ponendo le stesse, in ogni caso, a carico dell'eredità ai ex art. 511 c.c.”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., esponeva: che in data 30.6.1983 il fratello Parte_2 Pt_2
pagina 2 di 5 aveva acquistato da terzi la piena proprietà dell'unità immobiliare sito al piano terra della Pt_3
palazzina sita in Schio (VI), Via Collareo 46, e il 50% della proprietà del garage posto al servizio del medesimo fabbricato;
che nella medesima data , e i genitori Parte_3 Parte_2 Controparte_3
e avevano sottoscritto una controdichiarazione con la quale avevano statuito che ai genitori Persona_1
era destinato l'usufrutto vitalizio con accrescimento reciproco dei beni in questione, la cui nuda proprietà doveva intendersi ripartita al 50% tra i due fratelli;
che e erano Controparte_3 Persona_2
deceduti rispettivamente in data 23.6.1986 e in data 9.4.2021, così maturando in capo ai figli il consolidamento della piena proprietà dei beni suddetti, con riparto al 50% ciascuno;
che Parte_3
era deceduto in data 25.11.2022 e la relativa eredità era stata accettata con beneficio di inventario dalla moglie e dai figli , e , i quali Controparte_1 CP_2 Controparte_4 Controparte_3
sono tenuti al trasferimento al ricorrente della sua quota di comproprietà. In esecuzione del pactum fiducie espresso dalla summenzionata controdichiarazione. chiedeva dunque che venisse Parte_2
disposto ex art. 2932 c.c. il trasferimento in suo favore della quota del 50% dell'unità immobiliare sita al piano terra dello stabile sito in Schio (VI), Via Collareo 46, e del 25% del garage di pertinenza, con conseguente ordine di trascrizione al conservatore dei registri immobiliari ai sensi dell'art. 2652, n. 2,
c.c.; in via subordinata, chiedeva che venisse dichiarata la risoluzione del patto fiduciario e che le controparti venissero condannate, intra vires e cum viribus ereditaris, al risarcimento del danno conseguito, quantificato nell'importo di € 28.880,00 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.
Costituitisi in giudizio, , , e Controparte_1 CP_2 Controparte_4 Controparte_3
replicavano: che dall'inventario dell'asse ereditario erano emerse forti passività, per cui gli eredi avevano ottenuto dal Tribunale l'autorizzazione a vendere l'immobile; che sia il diritto di trasferimento immobiliare in forza del patto fiduciario sia il preteso diritto di risarcimento del danno erano prescritti;
che la controdichiarazione non era munita di data certa né di sottoscrizione che potesse essere riconosciuta dai resistenti come appartenente a . Chiedevano dunque che le domande Parte_3
avversarie venissero respinte e che, nella subordinata ipotesi di soccombenza, le spese di lite venissero poste a carico dell'eredità ai sensi dell'art. 511 c.c.
In prima udienza il Giudice nominava C.T.U. per verificare l'autografia della sottoscrizione della controdichiarazione prodotta in atti e, all'esito della successiva udienza ex art. 281 sexies c.p.c., nella quale le parti precisavano le rispettive conclusioni come in epigrafe, tratteneva la causa in decisione, previa assegnazione di un termine anticipato per il deposito delle memorie conclusive delle parti pagina 3 di 5 medesime.
Tanto premesso, va innanzitutto rilevato che la C.T.U. grafologica disposta in corso di causa ha accertato che la firma vergata in calce alla scrittura privata del 30.6.1983 (doc. 2 attoreo) è riconducibile alla mano di . Deve dunque prendersi atto dell'accordo tra e di ripartire Parte_3 Parte_2 Parte_3
la proprietà dei beni per cui è causa nella misura della metà ciascuno, nonostante l'intestazione formale al solo , il quale avrebbe dovuto trasferire al fratello i diritti immobiliari di spettanza di Parte_3
quest'ultimo “in ogni momento” e sulla scorta della sua semplice richiesta.
I resistenti in comparsa di costituzione e risposta eccepiscono in via preliminare la prescrizione di tale diritto di trasferimento. Tuttavia, il dies a quo della decorrenza prescrizionale non si individua in corrispondenza della stipulazione del patto fiduciario, ma si individua piuttosto in corrispondenza del primo momento in cui il soggetto avente diritto chiede al fiduciante il trasferimento dei beni a lui destinati in base agli accordi negoziali (Cass. n. 32267/2022). E nel caso di specie tale richiesta risale al
5.6.2023 (doc. 3 attoreo), per cui l'eccezione de qua dei resistenti va respinta.
Superata tale eccezione, che invero risulta financo rinunciata dai resistenti nei successivi scritti difensivi, si ritiene fondata la pretesa attorea di ottenere il trasferimento immobiliare dedotto in giudizio, il quale deve dunque essere disposto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2932 c.c.
Le spese di lite vanno tuttavia integralmente compensate tra le parti, in quanto le difese dei convenuti, anziché dimostrarsi oppositive, risultavano invero necessitate dal provvedimento di rigetto dell'istanza di trasferimento immobiliare de quo, emesso dal Tribunale di Vicenza in data 26.10.2023 (doc. 14 di parte convenuta). Segue ex lege quanto disposto dall'art. 511 c.c.
Le spese di C.T.U., come liquidate in corso di causa, vanno in ogni caso - per ragioni di equità - poste definitivamente e per intero a carico della parte resistente, pur rimanendo a carico dell'eredità accettata con beneficio di inventario ai sensi dell'art. 511 c.c. e salvo comunque il vincolo di solidarietà passiva tra le parti processuali in favore del C.T.U.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni ulteriore domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
1. accerta e dichiara che ha sottoscritto la scrittura provata datata 30.6.1983, Parte_3
contenente a suo carico un obbligo di trasferimento in favore di delle seguenti Parte_2
porzioni immobiliari:
pagina 4 di 5 • quota di 1/2 dell'unità immobiliare sita in 36015 – Schio (VI), Via Collareo n. 46 (piano terra), catastalmente identificata al Catasto Fabbricati del Comune di Schio – Sezione di AG (R),
Foglio 2, Particella 1725, Subalterno 2, graffato 1948 Cat. A/3, Classe 02, Consistenza 4.5 vani,
Rendita euro 360,23;
• quota di 1/4 della proprietà dell'unità immobiliare sita in 36015 – Schio (VI), Vvia Collareo n.
46-48, catastalmente identificata al Catasto Fabbricati del Comune di Schio – Sezione di AG
(R), Foglio 2, Particella 1725, Subalterno 1, Cat. C/6, Classe 04, Consistenza 16 mq, Rendita euro
61,97;
2. dispone ai sensi dell'art. 2932 c.c. il trasferimento a da , Parte_2 Controparte_1 CP_2
, , , quali eredi con beneficio di inventario di
[...] Controparte_3 Controparte_4 Pt_3
, intra vires e cum viribus ereditaris, delle seguenti porzioni immobiliari:
[...]
• quota di 1/2 dell'unità immobiliare sita in 36015 – Schio (VI), Via Collareo n. 46 (piano terra), catastalmente identificata al Catasto Fabbricati del Comune di Schio – Sezione di AG (R),
Foglio 2, Particella 1725, Subalterno 2, graffato 1948 Cat. A/3, Classe 02, Consistenza 4.5 vani,
Rendita euro 360,23;
• quota di 1/4 della proprietà dell'unità immobiliare sita in 36015 – Schio (VI), Vvia Collareo n.
46-48, catastalmente identificata al Catasto Fabbricati del Comune di Schio – Sezione di AG
(R), Foglio 2, Particella 1725, Subalterno 1, Cat. C/6, Classe 04, Consistenza 16 mq, Rendita euro
61,97;
3. dispone che vengano effettuate le trascrizioni di cui all'art. 2652, c. 2, c.c.;
4. compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
5. pone le spese di C.T.U., come liquidate in corso di causa, definitivamente e per intero, a carico di parte convenuta, fermo il vincolo di solidarietà passiva in favore del C.T.U.
Così deciso in Vicenza, in data 13 giugno 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Aglaia Gandolfo
pagina 5 di 5
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI VICENZA
Sezione I
In composizione monocratica, in persona della Dott.ssa Aglaia Gandolfo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa da:
DELLAI (C.F.: , elettivamente domiciliato in Schio (VI), Piazza A. da Schio n. Pt_1 C.F._1
22, presso e nello studio dell'Avv. ROSSI FRANCESCO del Foro di Vicenza, che lo rappresenta e difende giusta mandato allegato al ricorso introduttivo della causa
Ricorrente contro
(C.F. ), in proprio ed in qualità di amministratrice di Controparte_1 C.F._2
sostegno di (C.F. ), (C.F. e CP_2 C.F._3 Controparte_3 C.F._4
(C.F. ), elettivamente domiciliati in Schio (VI), Via A. Baccarini Controparte_4 C.F._5
n 2, presso e nello studio dell'Avv. Avv. VIERO FEDERICO e dell'Avv. VERONESE SIMONE del Foro di
Vicenza, che li rappresentano e difendono giusta mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta
Resistenti
Avente ad oggetto: Altri contratti atipici pagina 1 di 5 CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte ricorrente ha concluso come da memoria autorizzata depositata telematicamente, così chiedendo:
“In via principale, accertato che la richiesta ai convenuti di ritrasferimento delle quote immobiliari, indicate nei successivi punti n. 1 e n. 2, in forza della controdichiarazione del 30 giugno 1983 (all. 2), è rimasta inevasa (all. 3- 4-5), emettere, per i motivi indicati in narrativa, sentenza costitutiva ex art. 2932 cod. civ. che determini il trasferimento a favore del sig. (C.F. , nato a [...] il 25 febbraio Parte_2 C.F._1
1957 e residente in [...], de:
• la quota di 1/2 dell'unità immobiliare sita in 36015 – Schio (VI), Via Collareo n. 46 (piano terra), catastalmente identificata al Catasto Fabbricati del Comune di Schio – Sezione di AG (R), Foglio 2, Particella 1725, Subalterno 2, graffato 1948 Cat. A/3, Classe 02, Consistenza 4.5 vani, Rendita euro 360,23;
• la quota di 1/4 della proprietà dell'unità immobiliare sita in 36015 – Schio (VI), Via Collareo n. 46-48, catastalmente identificata al Catasto Fabbricati del Comune di Schio – Sezione di AG (R), Foglio 2, Particella 1725, Subalterno 1, Cat. C/6, Classe 04, Consistenza 16 mq, Rendita euro 61,97 (all. 1); ordinare conseguentemente al Conservatore dei Registri Immobiliari competente la sua trascrizione ai sensi dell'art. 2652 n. 2, cod. civ. con esonero da ogni responsabilità; in via subordinata, nell'ipotesi in cui non sia possibile procedere ai trasferimenti immobiliari indicati nel punto A, risolvere la controdichiarazione de quo e conseguentemente condannare gli eredi convenuti, nelle rispettive quote di responsabilità e intra vires e cum viribus ereditaris - alla luce dell'accettazione dell'eredità, da parte loro, con beneficio d'inventario - al risarcimento del danno subito dal ricorrente pari, per i motivi indicati in premessa, ad euro 28.880,00 o alla diversa somma ritenuta di giustizia;
in ogni caso, con vittoria di spese e competenze, con IVA e CPA”.
Parte convenuta ha concluso come da foglio di p.c. depositato telematicamente, previa reiterazione delle istanze istruttorie, così chiedendo:
“Nel merito in via principale: ci si rimette all'apprezzamento del Giudice in ordine alle pretese di parte ricorrente;
in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento - anche solo parziale - delle domande di parte ricorrente, attesa la qualità di eredi con beneficio di inventario dei sig.ri , Controparte_1 [...]
, e , della quale gli stessi dichiarano espressamente di volersi CP_3 CP_2 Controparte_4 valere, contenersi gli effetti della pronuncia entro i limiti del beneficio di inventario, e conseguentemente intra vires e cum viribus hereditatis;
spese e compensi di causa integralmente compensati tra le Parti, in considerazione del contegno mantenuto dai convenuti, del particolare ruolo degli stessi quali eredi beneficiati del sig. Parte_3
e della necessità del giudizio visto il contenuto del decreto del Tribunale di Vicenza del 26.10.2023, ponendo le stesse, in ogni caso, a carico dell'eredità ai ex art. 511 c.c.”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., esponeva: che in data 30.6.1983 il fratello Parte_2 Pt_2
pagina 2 di 5 aveva acquistato da terzi la piena proprietà dell'unità immobiliare sito al piano terra della Pt_3
palazzina sita in Schio (VI), Via Collareo 46, e il 50% della proprietà del garage posto al servizio del medesimo fabbricato;
che nella medesima data , e i genitori Parte_3 Parte_2 Controparte_3
e avevano sottoscritto una controdichiarazione con la quale avevano statuito che ai genitori Persona_1
era destinato l'usufrutto vitalizio con accrescimento reciproco dei beni in questione, la cui nuda proprietà doveva intendersi ripartita al 50% tra i due fratelli;
che e erano Controparte_3 Persona_2
deceduti rispettivamente in data 23.6.1986 e in data 9.4.2021, così maturando in capo ai figli il consolidamento della piena proprietà dei beni suddetti, con riparto al 50% ciascuno;
che Parte_3
era deceduto in data 25.11.2022 e la relativa eredità era stata accettata con beneficio di inventario dalla moglie e dai figli , e , i quali Controparte_1 CP_2 Controparte_4 Controparte_3
sono tenuti al trasferimento al ricorrente della sua quota di comproprietà. In esecuzione del pactum fiducie espresso dalla summenzionata controdichiarazione. chiedeva dunque che venisse Parte_2
disposto ex art. 2932 c.c. il trasferimento in suo favore della quota del 50% dell'unità immobiliare sita al piano terra dello stabile sito in Schio (VI), Via Collareo 46, e del 25% del garage di pertinenza, con conseguente ordine di trascrizione al conservatore dei registri immobiliari ai sensi dell'art. 2652, n. 2,
c.c.; in via subordinata, chiedeva che venisse dichiarata la risoluzione del patto fiduciario e che le controparti venissero condannate, intra vires e cum viribus ereditaris, al risarcimento del danno conseguito, quantificato nell'importo di € 28.880,00 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.
Costituitisi in giudizio, , , e Controparte_1 CP_2 Controparte_4 Controparte_3
replicavano: che dall'inventario dell'asse ereditario erano emerse forti passività, per cui gli eredi avevano ottenuto dal Tribunale l'autorizzazione a vendere l'immobile; che sia il diritto di trasferimento immobiliare in forza del patto fiduciario sia il preteso diritto di risarcimento del danno erano prescritti;
che la controdichiarazione non era munita di data certa né di sottoscrizione che potesse essere riconosciuta dai resistenti come appartenente a . Chiedevano dunque che le domande Parte_3
avversarie venissero respinte e che, nella subordinata ipotesi di soccombenza, le spese di lite venissero poste a carico dell'eredità ai sensi dell'art. 511 c.c.
In prima udienza il Giudice nominava C.T.U. per verificare l'autografia della sottoscrizione della controdichiarazione prodotta in atti e, all'esito della successiva udienza ex art. 281 sexies c.p.c., nella quale le parti precisavano le rispettive conclusioni come in epigrafe, tratteneva la causa in decisione, previa assegnazione di un termine anticipato per il deposito delle memorie conclusive delle parti pagina 3 di 5 medesime.
Tanto premesso, va innanzitutto rilevato che la C.T.U. grafologica disposta in corso di causa ha accertato che la firma vergata in calce alla scrittura privata del 30.6.1983 (doc. 2 attoreo) è riconducibile alla mano di . Deve dunque prendersi atto dell'accordo tra e di ripartire Parte_3 Parte_2 Parte_3
la proprietà dei beni per cui è causa nella misura della metà ciascuno, nonostante l'intestazione formale al solo , il quale avrebbe dovuto trasferire al fratello i diritti immobiliari di spettanza di Parte_3
quest'ultimo “in ogni momento” e sulla scorta della sua semplice richiesta.
I resistenti in comparsa di costituzione e risposta eccepiscono in via preliminare la prescrizione di tale diritto di trasferimento. Tuttavia, il dies a quo della decorrenza prescrizionale non si individua in corrispondenza della stipulazione del patto fiduciario, ma si individua piuttosto in corrispondenza del primo momento in cui il soggetto avente diritto chiede al fiduciante il trasferimento dei beni a lui destinati in base agli accordi negoziali (Cass. n. 32267/2022). E nel caso di specie tale richiesta risale al
5.6.2023 (doc. 3 attoreo), per cui l'eccezione de qua dei resistenti va respinta.
Superata tale eccezione, che invero risulta financo rinunciata dai resistenti nei successivi scritti difensivi, si ritiene fondata la pretesa attorea di ottenere il trasferimento immobiliare dedotto in giudizio, il quale deve dunque essere disposto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2932 c.c.
Le spese di lite vanno tuttavia integralmente compensate tra le parti, in quanto le difese dei convenuti, anziché dimostrarsi oppositive, risultavano invero necessitate dal provvedimento di rigetto dell'istanza di trasferimento immobiliare de quo, emesso dal Tribunale di Vicenza in data 26.10.2023 (doc. 14 di parte convenuta). Segue ex lege quanto disposto dall'art. 511 c.c.
Le spese di C.T.U., come liquidate in corso di causa, vanno in ogni caso - per ragioni di equità - poste definitivamente e per intero a carico della parte resistente, pur rimanendo a carico dell'eredità accettata con beneficio di inventario ai sensi dell'art. 511 c.c. e salvo comunque il vincolo di solidarietà passiva tra le parti processuali in favore del C.T.U.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni ulteriore domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
1. accerta e dichiara che ha sottoscritto la scrittura provata datata 30.6.1983, Parte_3
contenente a suo carico un obbligo di trasferimento in favore di delle seguenti Parte_2
porzioni immobiliari:
pagina 4 di 5 • quota di 1/2 dell'unità immobiliare sita in 36015 – Schio (VI), Via Collareo n. 46 (piano terra), catastalmente identificata al Catasto Fabbricati del Comune di Schio – Sezione di AG (R),
Foglio 2, Particella 1725, Subalterno 2, graffato 1948 Cat. A/3, Classe 02, Consistenza 4.5 vani,
Rendita euro 360,23;
• quota di 1/4 della proprietà dell'unità immobiliare sita in 36015 – Schio (VI), Vvia Collareo n.
46-48, catastalmente identificata al Catasto Fabbricati del Comune di Schio – Sezione di AG
(R), Foglio 2, Particella 1725, Subalterno 1, Cat. C/6, Classe 04, Consistenza 16 mq, Rendita euro
61,97;
2. dispone ai sensi dell'art. 2932 c.c. il trasferimento a da , Parte_2 Controparte_1 CP_2
, , , quali eredi con beneficio di inventario di
[...] Controparte_3 Controparte_4 Pt_3
, intra vires e cum viribus ereditaris, delle seguenti porzioni immobiliari:
[...]
• quota di 1/2 dell'unità immobiliare sita in 36015 – Schio (VI), Via Collareo n. 46 (piano terra), catastalmente identificata al Catasto Fabbricati del Comune di Schio – Sezione di AG (R),
Foglio 2, Particella 1725, Subalterno 2, graffato 1948 Cat. A/3, Classe 02, Consistenza 4.5 vani,
Rendita euro 360,23;
• quota di 1/4 della proprietà dell'unità immobiliare sita in 36015 – Schio (VI), Vvia Collareo n.
46-48, catastalmente identificata al Catasto Fabbricati del Comune di Schio – Sezione di AG
(R), Foglio 2, Particella 1725, Subalterno 1, Cat. C/6, Classe 04, Consistenza 16 mq, Rendita euro
61,97;
3. dispone che vengano effettuate le trascrizioni di cui all'art. 2652, c. 2, c.c.;
4. compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
5. pone le spese di C.T.U., come liquidate in corso di causa, definitivamente e per intero, a carico di parte convenuta, fermo il vincolo di solidarietà passiva in favore del C.T.U.
Così deciso in Vicenza, in data 13 giugno 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Aglaia Gandolfo
pagina 5 di 5