Articolo 2 della Legge 7 marzo 2001, n. 78
Articolo 1Articolo 3
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27 marzo 2012
Art. 2. (Soggetti autorizzati ad effettuare gli interventi) 1. Possono provvedere direttamente agli interventi di ricognizione, catalogazione, manutenzione, restauro, gestione e valorizzazione delle cose di cui all'articolo 1, in conformita' alla presente legge e alle leggi regionali:
a) i privati in forma singola o associata, compresi comunanze, regole, comitati e associazioni anche non riconosciute;
b) i comuni, le province, gli enti parco, altri enti pubblici e i loro consorzi;
c) le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
d) lo Stato.
2. L'autorizzazione del Ministero per i beni e le attivita' culturali per gli interventi sulle cose di cui all'articolo 1 e' richiesta solo quando si tratti di cose assoggettate alla tutela di cui al Titolo I del testo unico. Restano tuttavia fermi il potere di cui all'articolo 28, comma 2, del testo unico, le competenze in materia di tutela paesistica, nonche' le competenze del Ministero della difesa e del Ministero delle finanze.
3. I soggetti, pubblici o privati, che intendano provvedere agli interventi di manutenzione, restauro, gestione e valorizzazione delle cose di cui all'articolo 1 debbono darne comunicazione, corredata di progetto esecutivo e di atto di assenso del titolare del bene, almeno due mesi prima dell'inizio delle opere, alla Soprintendenza
((4)) ------------- AGGIORNAMENTO (4)
Il D.Lgs. 24 febbraio 2012, n. 20 , nel sopprimere il numero 993) dell' art. 2268, comma 1, del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66 , ha conseguentemente disposto (con l'art. 9, comma 1, lettera p), numero 9)) il venir meno dell'abrogazione dell'intero provvedimento.
Ha inoltre disposto (con l'art. 10, comma 8, lettera a), numero 4)) che riprende vigore l'intero provvedimento.
Entrata in vigore il 27 marzo 2012
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