Sentenza 11 agosto 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5B, sentenza 11/08/2023, n. 13277 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 13277 |
| Data del deposito : | 11 agosto 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 11/08/2023
N. 13277/2023 REG.PROV.COLL.
N. 03724/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3724 del 2020, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanni Attilio De Martin, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Padova, via Altinate, n. 29;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del decreto di rigetto dell’istanza di concessione della cittadinanza italiana (-OMISSIS-);
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 giugno 2023 il dott. Gianluca Verico e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.- In data 14.07.2014 il ricorrente ha presentato istanza volta ad ottenere la concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 9, comma primo, lettera f) della legge 91/1992.
Il Ministero dell’Interno, previa comunicazione del preavviso di diniego ex art. 10- bis Legge n. 241/1990, con decreto dell’8.12.2019 ha respinto la domanda dell’istante essenzialmente in ragione della pendenza, a suo carico, di due procedimenti penali, in ambito familiare, ed in particolare:
“- procedimento penale n. -OMISSIS-, pendente presso il Tribunale di Rovigo per la violazione di cui all’art. 572 c.p. (maltrattamenti contro familiari e conviventi), reato permanente commesso dall’1.12.2010 al 30.9.2013 in Rovigo;
- procedimento penale n. -OMISSIS-. instauratosi per segnalazione dei Carabinieri di Adria (RO), in data 25.01.2015, per il reato di cui all’art.388 c.p. (mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice, aggravato )”.
Avverso il predetto decreto di rigetto ha quindi proposto ricorso l’interessato, deducendo i seguenti motivi di diritto:
I. “ Vizio di violazione dell’Articolo 3 della L. 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni anche in correlazione con quanto previsto dall’Articolo 6 della L. 5 febbraio 1992, n. 91 ”;
II. “ Vizio di eccesso di potere riscontrabile nelle figure sintomatiche dell’istruttoria carente ed insufficiente e dell’erronea motivazione. Correlato vizio di eccesso di potere per carenza dei presupposti ”;
III. “ Vizio di eccesso di potere riscontrabile nelle figure sintomatiche dell’istruttoria carente ed insufficiente e dell’erronea motivazione sotto altro e distinto profilo ”;
IV. “ Vizio di violazione di legge: violazione degli Articoli 10 e 10 bis della L. 7 agosto 1990, n. 241 in correlazione con quanto previsto dall’Articolo 3 della medesima L. n. 241/1990. Correlato vizio di eccesso di potere riscontrabile nella figura sintomatica dell’erronea ed insufficiente istruttoria ”.
A fondamento del gravame lamenta essenzialmente:
- che gli elementi ostativi posti a fondamento del diniego consistono soltanto in mere notizie di reato e non sono, dunque, idonei a sostenere sotto il profilo motivazionale il gravato decreto, da ritenersi affetto anche da un grave difetto istruttorio in quanto, rispetto al primo procedimento penale, è intervenuta la sentenza n. -OMISSIS-del Tribunale di Rovigo che ha assolto l’odierno ricorrente con formula piena “ perché il fatto non sussiste ”, pronuncia neanche menzionata nella motivazione del diniego sebbene antecedente allo stesso. Quanto al secondo procedimento penale, inoltre, afferente alla ipotizzata violazione degli obblighi di assistenza familiare, deduce che questo è stato archiviato con decreto del GIP del Tribunale di Rovigo adottato il 7.8.2017, sulla base delle ragioni esposte nella correlata richiesta del pubblico ministero nelle quali è stata rilevata la carenza di concreti elementi per ritenere che il denunciato mancato pagamento dell’assegno di mantenimento abbia determinato il venir meno dei mezzi di sussistenza per l’avente diritto, che costituisce elemento costitutivo della fattispecie criminosa in oggetto;
- che l’Amministrazione, per converso, avrebbe invece dovuto compiere un più approfondito giudizio circa la complessiva condotta tenuta dal richiedente nell'arco dell'intero periodo di permanenza sul territorio nazionale, essendo egli ormai compiutamente integrato nel tessuto economico e sociale;
- che l’Amministrazione, in ogni caso, avrebbe omesso di valutare adeguatamente i suddetti rilievi, già esposti con le osservazioni al preavviso di rigetto ex art. 10- bis , e non avrebbe esaustivamente dato conto, nella motivazione del diniego, delle ragioni del mancato accoglimento di tali deduzioni.
L’Amministrazione intimata si è costituita in giudizio per resistere al ricorso, depositando successivamente la documentazione inerente al procedimento nonché la relazione ministeriale.
In data 18.05.2022 il ricorrente ha depositato memoria difensiva, producendo in allegato la sentenza del Tribunale penale di Rovigo n. -OMISSIS-, con la quale la ex compagna è stata condannata alla pena di anni 2 e mesi 7 di reclusione per aver commesso, tra l’altro, il reato di calunnia in danno dell’odierno istante, avendolo falsamente accusato di maltrattamenti in famiglia che sapeva essere inesistenti. Conclude, pertanto, evidenziando di essere stato “ oggetto di una gravissima macchinazione, con irresponsabili implicazioni anche con riferimento alla sottrazione internazionale di minore a carico della ex compagna ”.
In vista della trattazione del merito la parte ricorrente ha depositato numerosi documenti riguardanti le vicende giudiziarie, di natura civile e penale, intercorse con la ex compagna, ivi compreso il prefato decreto di archiviazione del GIP del Tribunale di Rovigo del 7.8.2017 e, alla pubblica udienza del 13 giugno 2023, la causa è passata in decisione.
2.- I quattro motivi di gravame, da esaminarsi congiuntamente perché strettamente connessi, sono fondati e il ricorso va, pertanto, accolto nei limiti che seguono.
Il Collegio reputa utile, in funzione dello scrutinio delle doglianze formulate nell’atto introduttivo del giudizio, una premessa di carattere teorico in ordine al potere attribuito all’amministrazione in materia, all’interesse pubblico protetto e alla natura del relativo provvedimento alla luce della giurisprudenza in materia, nonché dei precedenti dalla Sezione (cfr., ex multis , TAR Lazio, Roma, Sez. V bis, n. 2943, 2944, 2945, 3018, 3471, 4280 e 5130 del 2022).
Ai sensi dell'articolo 9 comma 1 lettera f) della legge n. 91 del 1992, la cittadinanza italiana " può " essere concessa allo straniero che risieda legalmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica.
L'utilizzo dell'espressione evidenziata sta ad indicare che la residenza nel territorio per il periodo minimo indicato è solo un presupposto per proporre la domanda a cui segue "una valutazione ampiamente discrezionale sulle ragioni che inducono lo straniero a chiedere la nazionalità italiana e delle sue possibilità di rispettare i doveri che derivano dall'appartenenza alla comunità nazionale" (cfr., tra le tante, Consiglio di Stato sez. III, 23/07/2018 n. 4447).
Il conferimento dello status civitatis , cui è collegata una capacità giuridica speciale, si traduce in un apprezzamento di opportunità sulla base di un complesso di circostanze, atte a dimostrare l'integrazione del richiedente nel tessuto sociale, sotto il profilo delle condizioni lavorative, economiche, familiari e di irreprensibilità della condotta (Consiglio di Stato sez. VI, 9 novembre 2011, n. 5913; n. 52 del 10 gennaio 2011; Tar Lazio, sez. II quater, n. 3547 del 18 aprile 2012).
L'interesse pubblico sotteso al provvedimento di concessione della particolare capacità giuridica, connessa allo status di cittadino, impone che si valutino, anche sotto il profilo indiziario, le prospettive di ottimale inserimento del soggetto interessato nel contesto sociale del Paese ospitante (Tar Lazio, sez. II quater, n. 5565 del 4 giugno 2013), atteso che, lungi dal costituire per il richiedente una sorta di diritto che il Paese deve necessariamente e automaticamente riconoscergli ove riscontri la sussistenza di determinati requisiti e l'assenza di fattori ostativi, rappresenta il frutto di una meticolosa ponderazione di ogni elemento utile al fine di valutare la sussistenza di un concreto interesse pubblico ad accogliere stabilmente all'interno dello Stato comunità un nuovo componente e dell'attitudine dello stesso ad assumersene anche tutti i doveri ed oneri.
In altri termini, il provvedimento di concessione della cittadinanza in esame “ è atto squisitamente discrezionale di ‘alta amministrazione’, condizionato all'esistenza di un interesse pubblico che con lo stesso atto si intende raggiungere e da uno ‘ status illesae dignitatis’ (morale e civile) di colui che lo richiede ” (Consiglio di Stato, sez. III, 07/01/2022, n. 104).
Pertanto, l’anzidetta valutazione discrezionale può essere sindacata in questa sede nei limiti del controllo di legittimità; il sindacato del giudice, infatti, non si estende al merito della valutazione compiuta dall'Amministrazione, non potendo dunque spingersi al di là della verifica della ricorrenza di un sufficiente supporto istruttorio, della veridicità dei fatti posti a fondamento della decisione e dell'esistenza di una giustificazione motivazionale che appaia logica, coerente e ragionevole (cfr., ex multis , Consiglio di Stato sez. III, 16 novembre 2020, n. 7036; nonché, TAR Lazio, sez. V bis, n. 2944/2022 su prospettive e limiti dell’applicazione del principio di proporzionalità in tale materia).
Quanto, in particolare, all’onere motivazionale, la giurisprudenza ha più volte precisato che l'ampiezza e la profondità dell'obbligo di motivazione del provvedimento di diniego della concessione della cittadinanza devono correlarsi allo stadio del procedimento penale, alla natura del reato commesso, nonché alla circostanza che esso sia stato commesso a distanza di tempo dal momento in cui l'istanza di concessione della cittadinanza viene proposta. Questi profili incidono anche sul livello di discrezionalità dell'amministrazione per la quale la valutazione della condotta penalmente rilevante deve costituire, a norma di legge, uno degli elementi rilevanti ai fini della decisione sulla concessione della cittadinanza, con la conseguenza che, “ nel caso di sentenza penale e, a fortiori , di sentenza passata in giudicato l'ampiezza e l'intensità dell'obbligo motivazionale relativo al diniego di concessione di cittadinanza può essere minore rispetto a quello che deve, invece, caratterizzare un diniego in presenza di una mera comunicazione di notizia di reato o di una denuncia, della quale il ricorrente potrebbe non essere al corrente ” (Consiglio di Stato sez. I, 04/04/2022, n.713; cfr., in senso conforme, Cons. Stato, Sez. II, 31 maggio 2021, n. 4151).
3.- Tanto premesso, ritiene il Collegio che, nel caso concreto, il provvedimento sia affetto dai denunciati vizi di illegittimità per difetto di motivazione e carenza di istruttoria, attesa la totale assenza, nel corredo motivazionale del gravato diniego, degli esiti dei procedimenti penali a carico del ricorrente e posti a fondamento del decreto di rigetto, nonostante questi siano intervenuti in epoca antecedente all’emanazione dello stesso.
In particolare, si fa riferimento alla sentenza n. -OMISSIS-del Tribunale di Rovigo, che ha assolto l’odierno ricorrente con formula piena “ perché il fatto non sussiste” dal reato contestato di maltrattamenti in famiglia di cui all’art. 572 c.p., nonché al decreto di archiviazione del GIP del Tribunale di Rovigo adottato il 7.8.2017, su conforme richiesta del P.M., con riguardo all’altro reato ipotizzato di violazione degli obblighi di assistenza familiare di cui all’art. 570 c.p.
Sul punto occorre porre in evidenza come il richiedente, già nelle osservazioni al preavviso di diniego ex art. 10 bis , avesse ampiamente argomentato in ordine alle plurime denunce calunniose presentate dall’ ex compagna ai suoi danni, richiamando i precedenti procedimenti penali a suo carico, anche per fatti gravissimi quale il delitto di violenza sessuale, tutti ripetutamente archiviati.
Ed invero, a suffragio delle allegazioni difensive del ricorrente assume rilievo dirimente, da ultimo, la menzionata sentenza del Tribunale penale di Rovigo n. -OMISSIS-, prodotta in atti, con la quale la ex compagna è stata condannata alla pena di anni 2 e mesi 7 di reclusione per aver commesso, tra l’altro, il reato di calunnia in danno dell’odierno istante, avendolo falsamente accusato di maltrattamenti in famiglia che sapeva essere inesistenti.
Ebbene, anche se tale pronuncia è successiva al diniego e non poteva evidentemente essere presa in considerazione dall’Amministrazione procedente, ritiene il Collegio che essa valga a corroborare la ricostruzione fattuale prospettata dal ricorrente in merito alla sua posizione di “vittima” e non già di “autore” di fatti criminosi, come del resto già ampiamente dedotto in sede di osservazioni al preavviso di diniego, anche a mezzo di plurimi elementi concreti che avrebbero senza dubbio richiesto una più approfondita e attenta valutazione nella fase istruttoria.
D’altronde, ancorché le valutazioni relative all'accertamento di una responsabilità penale si pongano – per giurisprudenza costante - su di un piano assolutamente differente ed autonomo rispetto alla valutazione del medesimo fatto ai fini dell'adozione di un provvedimento amministrativo, ciò nondimeno si ritiene che, nel caso in esame, l’Amministrazione avrebbe quanto meno dovuto esplicitare esaustivamente, nella motivazione del diniego, le concrete ragioni fondanti il giudizio di inaffidabilità e di non compiuta integrazione del ricorrente nella comunità nazionale nonostante la definizione favorevole di entrambi i procedimenti penali a suo carico posti a fondamento del gravato decreto di rigetto.
Come si è detto, invece, nel caso di specie non v’è traccia, nella motivazione, né della sentenza di assoluzione del 2018 né del decreto di archiviazione del GIP del 2017, entrambe antecedenti al provvedimento impugnato, carenza questa che costituisce un ulteriore indice sintomatico del grave difetto istruttorio che affligge il provvedimento impugnato.
In ultima analisi, il Ministero resistente è pervenuto al diniego della cittadinanza sulla base di un mero ed acritico richiamo alle ridette notizie di reato emerse a carico dell’istante, facendo dunque applicazione di una forma di automatismo preclusivo mascherato da una motivazione stereotipata, da cui si evince anche il difetto istruttorio che inficia il gravato decreto di rigetto.
Ne consegue dunque che, in accoglimento del ricorso proposto, il diniego deve essere annullato.
Per l’effetto, l’Amministrazione, fatte salve le ulteriori determinazioni in merito, avrà l’obbligo di rivalutare, nei sensi sopra chiariti, la posizione complessiva del richiedente e la sua effettiva integrazione nel tessuto economico e sociale, tenuto conto di tutte le circostanze del caso concreto e senza fare applicazione di automatismi ostativi derivanti dalle anzidette notizie di reato, peraltro poi esitate, come si è detto, in senso favorevole al ricorrente.
4.- Quanto alle spese di lite, si ritiene che la controvertibilità delle questioni trattate ne giustifichi la compensazione integrale tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato nei sensi e nei limiti di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 giugno 2023 con l'intervento dei magistrati:
Floriana Rizzetto, Presidente
Enrico Mattei, Consigliere
Gianluca Verico, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Gianluca Verico | Floriana Rizzetto |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.