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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 23/10/2025, n. 14744 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 14744 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6098/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE X CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott. Ettore Favara ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 6098/2021 promossa da:
(P.I. ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Roma, P.le delle Belle Arti n. 8 presso lo studio degli Avv.ti Gino D. Grilli e Giuseppina Venuti, che la rappresentano e difendono in virtù di procura in atti
OPPONENTE
contro
(P.I. Controparte_1
, in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Asti, P.IVA_2
Corso Alfieri n. 185, presso lo studio dell'Avv. Nadia Panetta che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Le parti concludevano come da note di trattazione scritta in atti da intendersi integralmente riportate.
Fatto e diritto Con decreto ingiuntivo n. 16951/2020, questo Tribunale ha ingiunto a Parte_1 il pagamento della somma di euro 8.782,79, oltre interessi e spese di procedura, in
[...] favore della Società in considerazione Controparte_1 dell'asserito mancato pagamento delle fatture n. 11/E del 27/03/2019 e n. 47/E del 17/11/2019.
ha spiegato opposizione al citato decreto ingiuntivo, chiedendo di Parte_1 accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis: 1) In via principale nel merito, revocare e dichiarare nullo ed inefficace il decreto ingiuntivo opposto n. 16951/2020 RGN 49422/2020 Tribunale di Roma, in quanto la presente opposizione si fonda su prova scritta e di pronta soluzione e rigettando tutte le avverse domande in quanto il credito azionato dalla Parte_2
è infondato e sfornito di qualsiasi supporto probatorio e comunque gli importi pretesi
[...] dalla convenuta non sono alla stessa dovuti, con richiesta di rigettare sin d'ora qualsivoglia istanza di provvisoria esecutorietà ex art. 648 c.p.c. in quanto la presente opposizione è incontrovertibilmente fondata su prova scritta e di pronta soluzione;
2) In via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi in cui il Tribunale adito dovesse accogliere anche solo in via parziale la richiesta di pagamento formulata da Parte_2
voglia contestualmente accertare e dichiarare l'inadempimento
[...] della convenuta opposta in quanto le opere eseguite sono risultate viziate e non completate, riducendo il prezzo pattuito alla sottoscrizione dei contratti di subappalto, oltre all'importo dei danni dalla medesima cagionati, ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all'art. 1668
c.c., revocando e dichiarando nullo ed inefficace il decreto ingiuntivo opposto n. 16951/2020
RGN 49422/2020 Tribunale di Roma;
3) In via ulteriormente subordinata nonché in via di eccezione riconvenzionale, accertato e dichiarato l'inadempimento della Società
[...]
compensare la domanda di parte opposta con il Parte_2 credito vantato da e derivante dall'inadempimento contrattuale Parte_1 avverso, quantificando e commisurando anche la penale maturata per ritardata consegna delle opere ex art. 5 del contratto d'appalto e le ulteriori voci di danno come esposte in narrativa, revocando e dichiarando nullo ed inefficace il decreto ingiuntivo opposto n.
16951/2020 RGN 49422/2020 Tribunale di Roma. 4) In ogni caso, con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio”.
La società opponente, a sostegno della domanda, deduceva che: 1) le parti avevano sottoscritto un contratto di subappalto di opere edili presso l'immobile sito a Cuneo, Via Arnaldo
Momigliano n. 3 di proprietà del committente della medesima;
2) per effetto di detto contratto, le parti avevano convenuto un corrispettivo complessivo di euro 13.204,75, dilazionato in n. 3 rate, di importo pari ad euro 3.961,42, euro 3.961,42 ed euro 5.281,90; 3) Le prime due scadenze erano state rispettate dalla medesima, con saldo delle fatture n. 4/E e n. 9/E, emesse dalla società opposta;
4) la società opposta aveva altresì emesso la fattura n. 11/E, a titolo di opere extra che la medesima le avrebbe commissionato;
5) le suddette opere extra erano state già fatturate dalla società opposta e dalla stessa saldate, come emissione dei progressivi 9/E e
18/E, ragion per cui la richiesta avanzata nel giudizio monitorio risultava del tutto erronea e portava ad una duplicazione dei costi;
6) l'opposta aveva agito altresì per il pagamento della fattura n. 47/E, emessa a titolo di saldo contrattuale per la quota di euro 5.281,90 e per opere extra, mai eseguite, per la quota di euro 2.500,00; 7) la predetta fattura riportava voci errate e non teneva in minima considerazione il fatto che la società opposta non aveva mai completato le opere oggetto del contratto di appalto ed aveva cagionato danni e ritardi nella consegna;
8)
l'opposta aveva lasciato il cantiere in stato di evidente abbandono, senza porre rimedio alle opere affette da vizi e dalla stessa eseguite;
9) l'opposta aveva eseguito solo parzialmente gli interventi di rasatura e di preparazione dei muri, aveva erroneamente posizionato le tracce sul sottofondo a pavimento, aveva rimosso solo parzialmente e in modo non corretto la piastrellatura dei balconi, aveva posizionato la pietra parapetto senza eseguire alcun lavoro di rifinitura, non aveva operato la pulizia finale del cantiere;
10) con e-mail del 27/09/2019 rimasta priva di qualsivoglia riscontro fattivo, i predetti vizi erano stati tempestivamente segnalati alla subappaltatrice;
11) i vizi erano stati accertati anche dall'Arch. , Per_1 nominato dal committente;
12) aveva contattato la subappaltatrice al fine di addivenire ad un accordo bonario e le parti avevano convenuto la compensazione della richiesta di risarcimento/riduzione del prezzo avanzata dal committente a titolo di vizi delle opere con la restante somma spettante in favore di a titolo di saldo contrattuale Parte_1 pari ad euro 2.031,50, oltre IVA;
13) conclusa la trattativa, con il committente, aveva tentato di ristabilire un dialogo con la subappaltatrice, rappresentando che dal suo grave inadempimento era conseguito un ingiusto danno da mancato guadagno per la somma quantomeno di euro 2.031,50, oltre IVA, e precisando che tale importo doveva essere detratto dal saldo previsto dal contratto di subappalto;
14) nonostante l'opposta avesse riconosciuto le proprie responsabilità per la non corretta esecuzione delle opere, aveva emesso la fattura n.
47/E, conteggiando il saldo per l'intera quota di euro 5.281,90, prevista dal contratto di subappalto, senza considerare i danno cagionati e il ritardo nella consegna delle opere;
15) alla predetta somma l'opposta aveva anche sommato un'ulteriore voce di euro 2.500,00 per presunte opere extra, del tutto inesistenti e mai dalla stessa commissionate;
16) la società opposta non aveva offerto la prova diretta e inconfutabile di aver eseguito tutte le opere previste dal contratto di subappalto e dal preventivo allegato al predetto contratto;
17) il contratto di subappalto indicava quale termine per la consegna delle opere il giorno
29/04/2019; 18) la subappaltatrice non aveva rispettato il predetto termine, dato che non aveva mai inteso dare integrale adempimento al contratto di subappalto;
18) vi era un ritardo di oltre sei mesi nella consegna delle opere rispetto a quanto pattuito alla sottoscrizione del contratto medesimo;
19) nel contratto, all'art. 5, era previsto il pagamento di una penale di euro 50,00 per ogni giorno di ritardo, pertanto, l'opposta avrebbe dovuto corrispondere in suo favore la somma di euro 9.000,00 a titolo di penale, da sommarsi al danno da mancato guadagno che la medesima aveva subito pari ad euro 2.031,50, oltre IVA, a seguito dell'accordo transattivo sottoscritto con il committente.
Si costituiva in giudizio la che, Parte_2 contestando tutto quanto ex adverso dedotto, chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill. mo Giudice adito, contrariis reiectis e previa, occorrendo, ammissione dei mezzi istruttori nonché le declaratorie di rito: In via preliminare Concedere per i motivi di cui alla narrativa la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo n.
16951/2020 emesso dal Tribunale di Roma in data 27.10.2020, Giudice Dott.ssa Francavilla, nel proc. civ. 49422/2020; Nel merito In via principale Rigettare la domanda di revoca, dichiarazione di nullità ed inefficacia del decreto ingiuntivo opposto n. 16951/2020 Trib.
Roma e, per l'effetto, confermare il predetto decreto ingiuntivo condannando
[...]
Co
(già al pagamento per intero della somma nello stesso indicata a favore Parte_1 della Società In via subordinata Nella Controparte_1 denegata ipotesi in cui il Tribunale adito non dovesse confermare il decreto ingiuntivo opposto: Preliminarmente dichiarare l'attrice in opposizione (già Parte_1
Co
decaduta dalle domande spiegate nel presente procedimento ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1670 c.c.; In via ulteriormente subordinata Nella denegata ipotesi in cui l'attrice in opposizione non fosse dichiarata decaduta, previo accertamento -per i motivi di cui in premessa- dell'insussistenza degli asseriti vizi nell'esecuzione delle opere, dell'asserita parziale esecuzione delle opere e dell'asserito ritardo nella consegna delle opere subappaltate da parte della convenuta in opposizione, rigettare le avversarie richieste di riduzione del prezzo, di risarcimento danni, di compensazione del credito vantato dal convenuto in opposizione con il credito asseritamente vantato da Parte_1 commisurato alla penale per ritardata consegna delle opere ed ulteriori asseriti danni. In ogni predetto caso rigettando l'avversaria richiesta di dichiarazione di nullità ed inefficacia del decreto ingiuntivo opposto. In via riconvenzionale Previo accertamento e determinazione, in considerazione di entità, tipologia, quantità e concrete modalità di svolgimento di tutte le opere subappaltate, del relativo giusto compenso, condannare Controparte_3
a corrispondere alla Società Impresa oltre alla
[...] Controparte_1 somma di cui al decreto ingiuntivo opposto, l'ulteriore compenso che sarà ritenuto di giustizia, anche previa idonea consulenza tecnica d'ufficio. Con vittoria di spese ed onorari del giudizio da distrarsi in favore dell'Avv. Nadia Panetta”.
L'opposta, eccependo la decadenza del termine, ex art. 1670 c.c., precisava che: 1) non aveva aderito alle condizioni contrattuali proposte dal subappaltatore, pertanto, non aveva sottoscritto il contratto inviato da 2) non aveva né sottoscritto, né Parte_1 accettato il preventivo allegato al contratto, avendo ritenuto il compenso proposto non adeguato alla tipologia e all'entità delle lavorazioni da effettuare, come comunicato alla controparte all'esito del sopralluogo effettuato prima dell'inizio dei lavori;
3) il rapporto di subappalto si era perfezionato tra le parti sulla base di un accordo verbale che aveva avuto di fatto inizialmente ad oggetto l'esecuzione delle opere proposte dall'opponente in data
10/12/2018; 4) nel corso del mese di febbraio 2019, in accordo con l'Arch. , referente Tes_1 di che aveva sempre impartito alla stessa direttive ed istruzioni, Parte_1 aveva eseguito opere aggiuntive a quelle inizialmente concordate, relative alla costruzione di alcuni tramezzi in porotom e intonacatura di base di pareti e soffitti;
5) in data 23/03/2019, dopo l'avvenuta realizzazione di tali opere, l'opponente, per mezzo dell'Arch. , CP_4 le aveva comunicato che era possibile emettere fattura per i lavori extra eseguiti, per un importo totale di euro 909,90; 6) aveva, quindi, emesso la fattura n. 11/E, salvo ulteriore compenso da concordarsi a fine lavori, che tuttavia il subappaltante non aveva onorato;
7)
l'opponente le aveva commissionato verbalmente le opere di demolizione solaio, rimozione pavimento balconi e rifacimento scala interna;
8) in data 7/06/2019, avendo esaurito ogni intervento richiesto, aveva consegnato le opere e aveva lasciato definitivamente il cantiere;
9) aveva sollecitato ripetutamente all'opponente il pagamento del residuo senza alcun esito positivo;
10) l'opponente non aveva mai sollevato alcuna contestazione né rispetto alle fatture emesse, né tantomeno circa le opere eseguite;
11) il primo e unico momento in cui erano stati formalmente contestati i vizi addotti dalla controparte alla medesima era con l'introduzione del presente giudizio, dunque ben oltre il termine di decadenza di cui all'art. 1670 c.c.; 12) in ogni caso i vizi lamentati dalla subappaltante riguardavano opere che non erano mai stati commissionate alla medesima;
13) la perizia redatta dall'Arch. non riguardava Per_1 opere alla stessa subappaltate e rispetto alle quali la stessa potesse comunque essere ritenuta responsabile;
14) l'opponente non si era confrontato con la stessa prima di impegnarsi, attraverso la scrittura privata, a rinunciare alla restante somma dovuta dal committente a titolo di saldo contrattuale pari ad euro 2.031,50, oltre IVA.
Nel corso del procedimento, con ordinanza del 22/06/2021, veniva rigettata la richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, venivano assegnati alle parti i termini di cui all'art. 183, comma VI c.p.c. e veniva rinviata la causa all'udienza del 11/11/2021 per l'esame delle istanze istruttorie.
Con ordinanza del 11/11/2021, a scioglimento della riserva assunta in pari data, veniva disposta CTU al fine di accertare quali opere erano state eseguite dalla società opposta presso il Cantiere sito in Cuneo, Via Momigliano n. 3 e per quantificarne il valore economico, infine, veniva rinviata la causa all'udienza del 16/03/2022 per il giuramento CTU e all'all'udienza del 14/11/2022 per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 19/07/2023, l'opponente rilevava l'impossibilità del CTU nominato di effettuare il sopralluogo richiesto, pertanto, chiedeva la revoca della CTU e il rinvio della causa per la precisazione delle conclusioni, mentre l'opposta chiedeva che la CTU fosse portata a termine eventualmente nominando un CTU di Cuneo ed, all'esito, il Giudice riservava la decisione.
Con ordinanza del 25/09/2023, previa revoca del precedente, veniva nominato il nuovo CTU
e veniva rinviata la causa all'udienza del 11/10/2023 per il giuramento del CTU incaricato, da svolgersi in modalità cartolare.
Considerato che nella relazione tecnica prodotta in atto il CTU incaricato aveva rilevato che in “assenza negli atti del contratto tra e l'impresa edile Parte_1 CP_1
risulta impossibile individuare quali opere furono subappaltate”, con Controparte_1 ordinanza del 22/05/2024, vaniva disposto che il CTU nominato procedesse ad una stima prudenziale ed equitativa delle lavorazioni eseguite.
All'udienza del 15/01/2025, la causa veniva trattenuta in decisione, previa assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Alla luce delle conclusioni cui era pervenuto il CTU, con comparsa conclusionale, ex art. 190
c.p.c., l'opposta precisava la domanda nei seguenti termini: “Voglia l'Ill. mo Tribunale Adito, contrariis reiectis In via preliminare Concedere per i motivi di cui alla narrativa la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo n. 16951/2020 emesso dal Tribunale di Roma in data 27.10.2020, Giudice Dott.ssa Francavilla, nel proc. civ. 49422/2020; Nel merito In via principale Rigettare la domanda di revoca, dichiarazione di nullità ed inefficacia del decreto ingiuntivo opposto n. 16951/2020 Trib. Roma e, per l'effetto, confermare il predetto Co decreto ingiuntivo condannando (già , in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, al pagamento per intero della somma nello stesso indicata a favore della Società In via subordinata Nella Controparte_1 denegata ipotesi in cui il Tribunale adito non dovesse confermare il decreto ingiuntivo opposto: Preliminarmente dichiarare l'attrice in opposizione (già Parte_1
Co
decaduta dalle domande spiegate nel presente procedimento ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1670 c.c.; In via ulteriormente subordinata Nella denegata ipotesi in cui l'attrice in opposizione non fosse dichiarata decaduta, dichiarare l'insussistenza degli asseriti vizi nell'esecuzione delle opere, dell'asserita parziale esecuzione delle opere e dell'asserito ritardo nella consegna delle opere subappaltate da parte della convenuta in opposizione, rigettare le avversarie richieste di riduzione del prezzo, di risarcimento danni, di compensazione del credito vantato dal convenuto in opposizione con il credito asseritamente vantato da (già Srl) commisurato alla penale per ritardata consegna Parte_1 delle opere ed ulteriori asseriti danni. In ogni predetto caso rigettando l'avversaria richiesta di dichiarazione di nullità ed inefficacia del decreto ingiuntivo opposto. E dunque, in ogni caso: COre , in persona del legale rappresentante Controparte_3 pro tempore, a corrispondere alla Società la Controparte_1 somma in ultimo dal CTU individuata pari ad euro 22.533,54, detratti gli importi dall'appaltatrice già corrisposti mediante il pagamento delle fatture 9/E e 18/E, pari ad euro
6.528,41, e così per un totale residuo di euro 16.005,13, oltre alle spese di ingiunzione di cui al D.I. 1695/2020 Trib. Roma, oltre interessi moratori sull'intero importo fino al giorno dell'effettivo soddisfo, oltre al pagamento di tutte le spese di CTU nonché di quelle di CTP sostenute dalla convenuta in opposizione. Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio da distrarsi in favore dell'Avv. Nadia Panetta”.
L'opposizione è parzialmente fondata e merita accoglimento nei limiti e per le ragioni di seguito esposte.
Pur mancando l'accettazione formale della subappaltatrice, il contratto di subappalto deve intendersi perfezionato alle condizioni proposte da (cfr. doc. 4 Parte_1 fascicolo monitorio e doc. 2 atto di citazione in opposizione), tramite l'Arch. con e- CP_4 mail del 29/01/2019. Invero, la mancanza di accettazione formale, non essendo richiesta la forma scritta ad subastantiam, non pregiudica l'avvenuto perfezionamento del contratto per facta concludentia, mediante inizio di esecuzione delle prestazioni in esso indicate. A dimostrazione della volontà dell'opposta di accettare le condizioni previste nel contratto, si evidenzia che la ricevuta la proposta Parte_2 contrattuale, senza rigettarla espressamente o formulare una controproposta, ha provveduto a dare esecuzione alle prestazioni in esso indicate e ad emettere la prima fattura a titolo di acconto proprio sulla base dei costi proposti da Inoltre, il predetto Parte_1 contratto è stato prodotto nel giudizio monitorio dalla stessa Parte_2
a dimostrazione la fondatezza della pretesa creditoria, con la
[...] precisazione che “è proprio alle lavorazioni previste da tale contratto e preventivo che si riferisce la fattura n. 47/E del 17.11.2019, che ne costituisce il saldo”.
La produzione in giudizio del contratto medesimo dimostra dunque la volontà della subappaltatrice di vincolarsi alla proposta contrattuale formulata dalla Parte_1
pur in mancanza di accettazione formale, e l'affermazione, contenuta nel ricorso
[...] monitorio, che le opere in esso riportate corrispondono a quelle eseguite dalla società opposta conferma l'accettazione del contratto e costituisce ammissione di tale accettazione: pertanto, la società subappaltatrice era tenuta ad eseguire le opere indicate nel preventivo allegato al contratto di subappalto prodotto in atti.
In merito, si precisa che, come chiarito dalla Corte di cassazione, Sez. VI, nell'ordinanza n.
2666/2022, “la produzione in giudizio, ad opera della parte che non l'aveva sottoscritta, di una scrittura privata, costituisce equipollente della mancata sottoscrizione contestuale e perciò perfeziona, sul piano sostanziale e su quello probatorio, il contratto in esso contenuto”.
Si conferma, in tal modo, un principio espresso dalla risalente ma mai contraddetta pronuncia di Cass. n. 3373/1979, secondo cui “la produzione in giudizio da parte dell'attore di un documento contrattuale sottoscritto solo dal convenuto, per invocarne la esecuzione, vale a sanare la mancanza della sottoscrizione di esso attore, in quanto integra un'inequivoca manifestazione di volontà di avvalersi del negozio documentato dalla scrittura incompleta”.
Tanto premesso, quanto al mancato rispetto del termine contrattualmente pattuito per la consegna delle opere, deve rilevarsi quanto segue. La società opponente non ha mai lamentato alla subappaltatrice, prima dell'introduzione del presente giudizio, né il mancato completamento delle opere commissionate, né l'abbandono del cantiere, né ha mai contestato la debenza delle somme di cui alle fatture azionate;
inoltre, dalla documentazione prodotta in atti dall'opposta (cfr. doc. 1 comparsa di costituzione), emerge che l'appaltatrice avesse commissionato alla Società anche opere extra, Controparte_1 senza che però dagli atti possa evincersi il termine di fine lavori pattuito dalle parti per l'esecuzione delle stesse. Per tali motivi non è possibile imputare alla subappaltatrice il mancato rispetto del termine di consegna delle opere commissionate, con conseguente condanna della medesima al pagamento della penale pattuita in contratto per ogni giorno di ritardo;
sebbene, infatti, sia la stessa subappaltatrice ad ammettere di aver consegnato le opere in data 7/06/2019, quasi due mesi dopo la scadenza del termine contrattualmente previsto, avendo ricevuto l'incarico di eseguire opere ulteriori rispetto a quelle indicate nel preventivo allegato al contratto di subappalto, non può imputarsi alla stessa alcun ritardo per il mancato rispetto del termine contrattualmente pattuito nella consegna definitiva delle opere commissionate.
Come già rilevato, non ha, quindi, mai contestato, prima Parte_1 dell'introduzione del presente giudizio, le fatture emesse dalla società opposta, né la diffida ad adempiere del 20/01/2020 (cfr. doc. 4 comparsa di costituzione); tuttavia, con e-mail del
27/09/2019 (cfr. doc. 6 atto di citazione in opposizione) la stessa ha denunciato alla subappaltatrice i vizi a lei contestati dal committente e dal DL con comunicazione del
6/08/2019 (cfr. doc. 7 comparsa di costituzione).
Nel presente giudizio, quindi, l'opponente ha lamento il grave inadempimento della subappaltatrice, in ragione dei vizi riscontrati dalla committente sulle opere alla stessa commissionate, rilevando che “dal suo grave inadempimento era conseguito un ingiusto danno da mancato guadagno per la somma quantomeno di euro 2.031,50, oltre IVA” e che tale importo avrebbe dovuto essere detratto dal saldo contrattuale previsto dal contratto di subappalto. L'opposta ha, invece, rilevato che le opere contestate non erano state alla stessa commissionate e che, in ogni caso, non era stato rispettato il termine di decadenza di cui all'art. 1670 c.c.
L'eccezione di decadenza appare infondata, considerato che la relazione del DL, ove sono elencate le lavorazioni rimaste fino a quel momento inseguite o non eseguite a regola d'arte,
è datata 6/08/2019 (cfr. doc. 7 atto di citazione in opposizione), mentre la e-mail con la quale l'Arch. ha provveduto a comunicare per la prima volta la presenza dei vizi riscontrati CP_4 sulle opere commissionate è del 29/09/2019 (cfr. doc. 6 atto di citazione); pertanto, deve riconoscersi che l'appaltatrice ha provveduto a denunciare tempestivamente al subappaltatore i vizi dell'opera alla stessa contestati dal committente e dal DL. Non risulta, infatti, in atti alcuna prova che abbia “ricevuto la denuncia dei vizi da parte del Parte_1 committente in data ben precedente al 29.09.2019, quando l'accordo con lo stesso era già in fase di definizione, ma anche prima del 6.08.2019, data della perizia dell'Arch. ”. Per_1
Il rigetto dell'eccezione di decadenza formulata da parte opposta comporta il riconoscimento in favore dell'appaltatrice della possibilità di agire in regresso, ex art. 1670 c.c., nei confronti della Parte_2
Esaminando, invece, le opere contestate dal committente e dal DL, emerge che esse sono relative alla: 1) mancata rifinitura dei muri, necessaria per poter rendere le superfici pronte alla pittura;
2) problematica nella chiusura delle tracce a pavimento che ha reso doveroso procedere alla stesura di apposito materiale per livellare il sottofondo e renderlo idoneo posa del pavimento;
3) mancata esecuzione delle riprese di intonaco a soffitto e pareti;
4) parziale rimozione delle piastrelle dei balconi;
5) mancata esecuzione dei lavori di rifinitura nel posizionamento della pietra parapetto. I vizi di cui ai punti 1, 2 e 3 sono certamente imputabili alla subappaltatrice, in quanto relativi alle opere alla stessa commissionate, come da preventivo allegato al contratto di subappalto (punto 16: “preparazione delle pareti interne e dei soffitti dell'immobile, mediante accurata stuccatura, rasatura … per rendere le pareti pronte alla pittura”, punto 14: “assistenza muraria dell'intero immobile (con rifacimento massetto) relativa all'apertura e alla chiusura di tutte le tracce a parete e a pavimento per tutti gli impianti tecnologici preventivati”, punto 8:“ripresa intonaco sulle pareti”, punto 9:
“rimozione della carta presente sulle pareti e ripristino intonaco”). Quanto ai vizi di cui ai punti 4 e 5, invece, considerato che non rientrano tra le opere indicate nel preventivo allegato al contratto di subappalto e che non risulta in atti l'esatta individuazione delle opere extra commissionate alla subappaltatrice, non è possibile accertare se le stesse siano state realizzate dall'appaltatrice o dalla subappaltatrice medesima.
Tanto premesso, rilevata, altresì, la mancata contestazione della e-mail del 27/09/2019, possono certamente imputarsi, almeno in parte, alla Parte_2
i vizi riscontrati dalla committente e comunicati alla subappaltatrice,
[...] nel rispetto del termine di decadenza di cui all'art. 1670 c.c., con conseguente diritto della di agire in regresso nei confronti della subappaltatrice per un Parte_1 importo equitativamente determinato in misura pari alla metà della somma oggetto dell'accordo transattivo sottoscritto da con il committente (cfr. doc. Parte_1
8 atto di citazione in opposizione).
In proposito deve rilevarsi che, nonostante il CTU abbia compiuto come demandatogli dal giudice uno sforzo per calcolare equitativamente l'entità delle somme spettanti all'opposta, le sue conclusioni non appaiono condivisibili, essendosi egli limitato a quotare una serie di lavorazioni effettuate nell'appartamento senza distinguere tra quelle realizzate dalla opposta e quelle realizzate dal subappaltante. Le considerazioni sopra esposte giustificano la revoca del decreto ingiuntivo opposto e la conseguente condanna di al pagamento della somma di euro Parte_1
7.767,04, oltre interessi legali, ex artt. 1284, commi 1 e 4 c.c., a far data dalla domanda fino all'effettivo soddisfo, in favore della Parte_2
Invero, alla somma ingiunta al pagamento deve detrarsi il 50% del mancato guadagno subito da in conseguenza dell'accordo transattivo sottoscritto con il Parte_1 committente, avente ad oggetto la compensazione delle pretese che quest'ultimo ha avanzato a titolo di risarcimento danni per i vizi riscontrati nelle opere commissionate.
La reciproca soccombenza delle parti giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sull'opposizione avverso il decreto ingiuntivo di cui in epigrafe, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa così provvede:
1. Revoca il decreto ingiuntivo n. 16951/2020 (R.G. n. 49422/2020) emesso dal Tribunale di
Roma;
2. CO , in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento della Parte_1
somma di euro 7.767,04, oltre interessi legali, ex art. 1284, commi 1 e 4 c.c., a far data dalla domanda fino all'effettivo soddisfo, in favore della Parte_2
[...]
3. Compensa le spese di lite.
Roma, 21/10/2025
Il Giudice
Dott. Ettore Favara
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE X CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott. Ettore Favara ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 6098/2021 promossa da:
(P.I. ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Roma, P.le delle Belle Arti n. 8 presso lo studio degli Avv.ti Gino D. Grilli e Giuseppina Venuti, che la rappresentano e difendono in virtù di procura in atti
OPPONENTE
contro
(P.I. Controparte_1
, in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Asti, P.IVA_2
Corso Alfieri n. 185, presso lo studio dell'Avv. Nadia Panetta che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Le parti concludevano come da note di trattazione scritta in atti da intendersi integralmente riportate.
Fatto e diritto Con decreto ingiuntivo n. 16951/2020, questo Tribunale ha ingiunto a Parte_1 il pagamento della somma di euro 8.782,79, oltre interessi e spese di procedura, in
[...] favore della Società in considerazione Controparte_1 dell'asserito mancato pagamento delle fatture n. 11/E del 27/03/2019 e n. 47/E del 17/11/2019.
ha spiegato opposizione al citato decreto ingiuntivo, chiedendo di Parte_1 accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis: 1) In via principale nel merito, revocare e dichiarare nullo ed inefficace il decreto ingiuntivo opposto n. 16951/2020 RGN 49422/2020 Tribunale di Roma, in quanto la presente opposizione si fonda su prova scritta e di pronta soluzione e rigettando tutte le avverse domande in quanto il credito azionato dalla Parte_2
è infondato e sfornito di qualsiasi supporto probatorio e comunque gli importi pretesi
[...] dalla convenuta non sono alla stessa dovuti, con richiesta di rigettare sin d'ora qualsivoglia istanza di provvisoria esecutorietà ex art. 648 c.p.c. in quanto la presente opposizione è incontrovertibilmente fondata su prova scritta e di pronta soluzione;
2) In via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi in cui il Tribunale adito dovesse accogliere anche solo in via parziale la richiesta di pagamento formulata da Parte_2
voglia contestualmente accertare e dichiarare l'inadempimento
[...] della convenuta opposta in quanto le opere eseguite sono risultate viziate e non completate, riducendo il prezzo pattuito alla sottoscrizione dei contratti di subappalto, oltre all'importo dei danni dalla medesima cagionati, ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all'art. 1668
c.c., revocando e dichiarando nullo ed inefficace il decreto ingiuntivo opposto n. 16951/2020
RGN 49422/2020 Tribunale di Roma;
3) In via ulteriormente subordinata nonché in via di eccezione riconvenzionale, accertato e dichiarato l'inadempimento della Società
[...]
compensare la domanda di parte opposta con il Parte_2 credito vantato da e derivante dall'inadempimento contrattuale Parte_1 avverso, quantificando e commisurando anche la penale maturata per ritardata consegna delle opere ex art. 5 del contratto d'appalto e le ulteriori voci di danno come esposte in narrativa, revocando e dichiarando nullo ed inefficace il decreto ingiuntivo opposto n.
16951/2020 RGN 49422/2020 Tribunale di Roma. 4) In ogni caso, con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio”.
La società opponente, a sostegno della domanda, deduceva che: 1) le parti avevano sottoscritto un contratto di subappalto di opere edili presso l'immobile sito a Cuneo, Via Arnaldo
Momigliano n. 3 di proprietà del committente della medesima;
2) per effetto di detto contratto, le parti avevano convenuto un corrispettivo complessivo di euro 13.204,75, dilazionato in n. 3 rate, di importo pari ad euro 3.961,42, euro 3.961,42 ed euro 5.281,90; 3) Le prime due scadenze erano state rispettate dalla medesima, con saldo delle fatture n. 4/E e n. 9/E, emesse dalla società opposta;
4) la società opposta aveva altresì emesso la fattura n. 11/E, a titolo di opere extra che la medesima le avrebbe commissionato;
5) le suddette opere extra erano state già fatturate dalla società opposta e dalla stessa saldate, come emissione dei progressivi 9/E e
18/E, ragion per cui la richiesta avanzata nel giudizio monitorio risultava del tutto erronea e portava ad una duplicazione dei costi;
6) l'opposta aveva agito altresì per il pagamento della fattura n. 47/E, emessa a titolo di saldo contrattuale per la quota di euro 5.281,90 e per opere extra, mai eseguite, per la quota di euro 2.500,00; 7) la predetta fattura riportava voci errate e non teneva in minima considerazione il fatto che la società opposta non aveva mai completato le opere oggetto del contratto di appalto ed aveva cagionato danni e ritardi nella consegna;
8)
l'opposta aveva lasciato il cantiere in stato di evidente abbandono, senza porre rimedio alle opere affette da vizi e dalla stessa eseguite;
9) l'opposta aveva eseguito solo parzialmente gli interventi di rasatura e di preparazione dei muri, aveva erroneamente posizionato le tracce sul sottofondo a pavimento, aveva rimosso solo parzialmente e in modo non corretto la piastrellatura dei balconi, aveva posizionato la pietra parapetto senza eseguire alcun lavoro di rifinitura, non aveva operato la pulizia finale del cantiere;
10) con e-mail del 27/09/2019 rimasta priva di qualsivoglia riscontro fattivo, i predetti vizi erano stati tempestivamente segnalati alla subappaltatrice;
11) i vizi erano stati accertati anche dall'Arch. , Per_1 nominato dal committente;
12) aveva contattato la subappaltatrice al fine di addivenire ad un accordo bonario e le parti avevano convenuto la compensazione della richiesta di risarcimento/riduzione del prezzo avanzata dal committente a titolo di vizi delle opere con la restante somma spettante in favore di a titolo di saldo contrattuale Parte_1 pari ad euro 2.031,50, oltre IVA;
13) conclusa la trattativa, con il committente, aveva tentato di ristabilire un dialogo con la subappaltatrice, rappresentando che dal suo grave inadempimento era conseguito un ingiusto danno da mancato guadagno per la somma quantomeno di euro 2.031,50, oltre IVA, e precisando che tale importo doveva essere detratto dal saldo previsto dal contratto di subappalto;
14) nonostante l'opposta avesse riconosciuto le proprie responsabilità per la non corretta esecuzione delle opere, aveva emesso la fattura n.
47/E, conteggiando il saldo per l'intera quota di euro 5.281,90, prevista dal contratto di subappalto, senza considerare i danno cagionati e il ritardo nella consegna delle opere;
15) alla predetta somma l'opposta aveva anche sommato un'ulteriore voce di euro 2.500,00 per presunte opere extra, del tutto inesistenti e mai dalla stessa commissionate;
16) la società opposta non aveva offerto la prova diretta e inconfutabile di aver eseguito tutte le opere previste dal contratto di subappalto e dal preventivo allegato al predetto contratto;
17) il contratto di subappalto indicava quale termine per la consegna delle opere il giorno
29/04/2019; 18) la subappaltatrice non aveva rispettato il predetto termine, dato che non aveva mai inteso dare integrale adempimento al contratto di subappalto;
18) vi era un ritardo di oltre sei mesi nella consegna delle opere rispetto a quanto pattuito alla sottoscrizione del contratto medesimo;
19) nel contratto, all'art. 5, era previsto il pagamento di una penale di euro 50,00 per ogni giorno di ritardo, pertanto, l'opposta avrebbe dovuto corrispondere in suo favore la somma di euro 9.000,00 a titolo di penale, da sommarsi al danno da mancato guadagno che la medesima aveva subito pari ad euro 2.031,50, oltre IVA, a seguito dell'accordo transattivo sottoscritto con il committente.
Si costituiva in giudizio la che, Parte_2 contestando tutto quanto ex adverso dedotto, chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill. mo Giudice adito, contrariis reiectis e previa, occorrendo, ammissione dei mezzi istruttori nonché le declaratorie di rito: In via preliminare Concedere per i motivi di cui alla narrativa la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo n.
16951/2020 emesso dal Tribunale di Roma in data 27.10.2020, Giudice Dott.ssa Francavilla, nel proc. civ. 49422/2020; Nel merito In via principale Rigettare la domanda di revoca, dichiarazione di nullità ed inefficacia del decreto ingiuntivo opposto n. 16951/2020 Trib.
Roma e, per l'effetto, confermare il predetto decreto ingiuntivo condannando
[...]
Co
(già al pagamento per intero della somma nello stesso indicata a favore Parte_1 della Società In via subordinata Nella Controparte_1 denegata ipotesi in cui il Tribunale adito non dovesse confermare il decreto ingiuntivo opposto: Preliminarmente dichiarare l'attrice in opposizione (già Parte_1
Co
decaduta dalle domande spiegate nel presente procedimento ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1670 c.c.; In via ulteriormente subordinata Nella denegata ipotesi in cui l'attrice in opposizione non fosse dichiarata decaduta, previo accertamento -per i motivi di cui in premessa- dell'insussistenza degli asseriti vizi nell'esecuzione delle opere, dell'asserita parziale esecuzione delle opere e dell'asserito ritardo nella consegna delle opere subappaltate da parte della convenuta in opposizione, rigettare le avversarie richieste di riduzione del prezzo, di risarcimento danni, di compensazione del credito vantato dal convenuto in opposizione con il credito asseritamente vantato da Parte_1 commisurato alla penale per ritardata consegna delle opere ed ulteriori asseriti danni. In ogni predetto caso rigettando l'avversaria richiesta di dichiarazione di nullità ed inefficacia del decreto ingiuntivo opposto. In via riconvenzionale Previo accertamento e determinazione, in considerazione di entità, tipologia, quantità e concrete modalità di svolgimento di tutte le opere subappaltate, del relativo giusto compenso, condannare Controparte_3
a corrispondere alla Società Impresa oltre alla
[...] Controparte_1 somma di cui al decreto ingiuntivo opposto, l'ulteriore compenso che sarà ritenuto di giustizia, anche previa idonea consulenza tecnica d'ufficio. Con vittoria di spese ed onorari del giudizio da distrarsi in favore dell'Avv. Nadia Panetta”.
L'opposta, eccependo la decadenza del termine, ex art. 1670 c.c., precisava che: 1) non aveva aderito alle condizioni contrattuali proposte dal subappaltatore, pertanto, non aveva sottoscritto il contratto inviato da 2) non aveva né sottoscritto, né Parte_1 accettato il preventivo allegato al contratto, avendo ritenuto il compenso proposto non adeguato alla tipologia e all'entità delle lavorazioni da effettuare, come comunicato alla controparte all'esito del sopralluogo effettuato prima dell'inizio dei lavori;
3) il rapporto di subappalto si era perfezionato tra le parti sulla base di un accordo verbale che aveva avuto di fatto inizialmente ad oggetto l'esecuzione delle opere proposte dall'opponente in data
10/12/2018; 4) nel corso del mese di febbraio 2019, in accordo con l'Arch. , referente Tes_1 di che aveva sempre impartito alla stessa direttive ed istruzioni, Parte_1 aveva eseguito opere aggiuntive a quelle inizialmente concordate, relative alla costruzione di alcuni tramezzi in porotom e intonacatura di base di pareti e soffitti;
5) in data 23/03/2019, dopo l'avvenuta realizzazione di tali opere, l'opponente, per mezzo dell'Arch. , CP_4 le aveva comunicato che era possibile emettere fattura per i lavori extra eseguiti, per un importo totale di euro 909,90; 6) aveva, quindi, emesso la fattura n. 11/E, salvo ulteriore compenso da concordarsi a fine lavori, che tuttavia il subappaltante non aveva onorato;
7)
l'opponente le aveva commissionato verbalmente le opere di demolizione solaio, rimozione pavimento balconi e rifacimento scala interna;
8) in data 7/06/2019, avendo esaurito ogni intervento richiesto, aveva consegnato le opere e aveva lasciato definitivamente il cantiere;
9) aveva sollecitato ripetutamente all'opponente il pagamento del residuo senza alcun esito positivo;
10) l'opponente non aveva mai sollevato alcuna contestazione né rispetto alle fatture emesse, né tantomeno circa le opere eseguite;
11) il primo e unico momento in cui erano stati formalmente contestati i vizi addotti dalla controparte alla medesima era con l'introduzione del presente giudizio, dunque ben oltre il termine di decadenza di cui all'art. 1670 c.c.; 12) in ogni caso i vizi lamentati dalla subappaltante riguardavano opere che non erano mai stati commissionate alla medesima;
13) la perizia redatta dall'Arch. non riguardava Per_1 opere alla stessa subappaltate e rispetto alle quali la stessa potesse comunque essere ritenuta responsabile;
14) l'opponente non si era confrontato con la stessa prima di impegnarsi, attraverso la scrittura privata, a rinunciare alla restante somma dovuta dal committente a titolo di saldo contrattuale pari ad euro 2.031,50, oltre IVA.
Nel corso del procedimento, con ordinanza del 22/06/2021, veniva rigettata la richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, venivano assegnati alle parti i termini di cui all'art. 183, comma VI c.p.c. e veniva rinviata la causa all'udienza del 11/11/2021 per l'esame delle istanze istruttorie.
Con ordinanza del 11/11/2021, a scioglimento della riserva assunta in pari data, veniva disposta CTU al fine di accertare quali opere erano state eseguite dalla società opposta presso il Cantiere sito in Cuneo, Via Momigliano n. 3 e per quantificarne il valore economico, infine, veniva rinviata la causa all'udienza del 16/03/2022 per il giuramento CTU e all'all'udienza del 14/11/2022 per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 19/07/2023, l'opponente rilevava l'impossibilità del CTU nominato di effettuare il sopralluogo richiesto, pertanto, chiedeva la revoca della CTU e il rinvio della causa per la precisazione delle conclusioni, mentre l'opposta chiedeva che la CTU fosse portata a termine eventualmente nominando un CTU di Cuneo ed, all'esito, il Giudice riservava la decisione.
Con ordinanza del 25/09/2023, previa revoca del precedente, veniva nominato il nuovo CTU
e veniva rinviata la causa all'udienza del 11/10/2023 per il giuramento del CTU incaricato, da svolgersi in modalità cartolare.
Considerato che nella relazione tecnica prodotta in atto il CTU incaricato aveva rilevato che in “assenza negli atti del contratto tra e l'impresa edile Parte_1 CP_1
risulta impossibile individuare quali opere furono subappaltate”, con Controparte_1 ordinanza del 22/05/2024, vaniva disposto che il CTU nominato procedesse ad una stima prudenziale ed equitativa delle lavorazioni eseguite.
All'udienza del 15/01/2025, la causa veniva trattenuta in decisione, previa assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Alla luce delle conclusioni cui era pervenuto il CTU, con comparsa conclusionale, ex art. 190
c.p.c., l'opposta precisava la domanda nei seguenti termini: “Voglia l'Ill. mo Tribunale Adito, contrariis reiectis In via preliminare Concedere per i motivi di cui alla narrativa la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo n. 16951/2020 emesso dal Tribunale di Roma in data 27.10.2020, Giudice Dott.ssa Francavilla, nel proc. civ. 49422/2020; Nel merito In via principale Rigettare la domanda di revoca, dichiarazione di nullità ed inefficacia del decreto ingiuntivo opposto n. 16951/2020 Trib. Roma e, per l'effetto, confermare il predetto Co decreto ingiuntivo condannando (già , in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, al pagamento per intero della somma nello stesso indicata a favore della Società In via subordinata Nella Controparte_1 denegata ipotesi in cui il Tribunale adito non dovesse confermare il decreto ingiuntivo opposto: Preliminarmente dichiarare l'attrice in opposizione (già Parte_1
Co
decaduta dalle domande spiegate nel presente procedimento ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1670 c.c.; In via ulteriormente subordinata Nella denegata ipotesi in cui l'attrice in opposizione non fosse dichiarata decaduta, dichiarare l'insussistenza degli asseriti vizi nell'esecuzione delle opere, dell'asserita parziale esecuzione delle opere e dell'asserito ritardo nella consegna delle opere subappaltate da parte della convenuta in opposizione, rigettare le avversarie richieste di riduzione del prezzo, di risarcimento danni, di compensazione del credito vantato dal convenuto in opposizione con il credito asseritamente vantato da (già Srl) commisurato alla penale per ritardata consegna Parte_1 delle opere ed ulteriori asseriti danni. In ogni predetto caso rigettando l'avversaria richiesta di dichiarazione di nullità ed inefficacia del decreto ingiuntivo opposto. E dunque, in ogni caso: COre , in persona del legale rappresentante Controparte_3 pro tempore, a corrispondere alla Società la Controparte_1 somma in ultimo dal CTU individuata pari ad euro 22.533,54, detratti gli importi dall'appaltatrice già corrisposti mediante il pagamento delle fatture 9/E e 18/E, pari ad euro
6.528,41, e così per un totale residuo di euro 16.005,13, oltre alle spese di ingiunzione di cui al D.I. 1695/2020 Trib. Roma, oltre interessi moratori sull'intero importo fino al giorno dell'effettivo soddisfo, oltre al pagamento di tutte le spese di CTU nonché di quelle di CTP sostenute dalla convenuta in opposizione. Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio da distrarsi in favore dell'Avv. Nadia Panetta”.
L'opposizione è parzialmente fondata e merita accoglimento nei limiti e per le ragioni di seguito esposte.
Pur mancando l'accettazione formale della subappaltatrice, il contratto di subappalto deve intendersi perfezionato alle condizioni proposte da (cfr. doc. 4 Parte_1 fascicolo monitorio e doc. 2 atto di citazione in opposizione), tramite l'Arch. con e- CP_4 mail del 29/01/2019. Invero, la mancanza di accettazione formale, non essendo richiesta la forma scritta ad subastantiam, non pregiudica l'avvenuto perfezionamento del contratto per facta concludentia, mediante inizio di esecuzione delle prestazioni in esso indicate. A dimostrazione della volontà dell'opposta di accettare le condizioni previste nel contratto, si evidenzia che la ricevuta la proposta Parte_2 contrattuale, senza rigettarla espressamente o formulare una controproposta, ha provveduto a dare esecuzione alle prestazioni in esso indicate e ad emettere la prima fattura a titolo di acconto proprio sulla base dei costi proposti da Inoltre, il predetto Parte_1 contratto è stato prodotto nel giudizio monitorio dalla stessa Parte_2
a dimostrazione la fondatezza della pretesa creditoria, con la
[...] precisazione che “è proprio alle lavorazioni previste da tale contratto e preventivo che si riferisce la fattura n. 47/E del 17.11.2019, che ne costituisce il saldo”.
La produzione in giudizio del contratto medesimo dimostra dunque la volontà della subappaltatrice di vincolarsi alla proposta contrattuale formulata dalla Parte_1
pur in mancanza di accettazione formale, e l'affermazione, contenuta nel ricorso
[...] monitorio, che le opere in esso riportate corrispondono a quelle eseguite dalla società opposta conferma l'accettazione del contratto e costituisce ammissione di tale accettazione: pertanto, la società subappaltatrice era tenuta ad eseguire le opere indicate nel preventivo allegato al contratto di subappalto prodotto in atti.
In merito, si precisa che, come chiarito dalla Corte di cassazione, Sez. VI, nell'ordinanza n.
2666/2022, “la produzione in giudizio, ad opera della parte che non l'aveva sottoscritta, di una scrittura privata, costituisce equipollente della mancata sottoscrizione contestuale e perciò perfeziona, sul piano sostanziale e su quello probatorio, il contratto in esso contenuto”.
Si conferma, in tal modo, un principio espresso dalla risalente ma mai contraddetta pronuncia di Cass. n. 3373/1979, secondo cui “la produzione in giudizio da parte dell'attore di un documento contrattuale sottoscritto solo dal convenuto, per invocarne la esecuzione, vale a sanare la mancanza della sottoscrizione di esso attore, in quanto integra un'inequivoca manifestazione di volontà di avvalersi del negozio documentato dalla scrittura incompleta”.
Tanto premesso, quanto al mancato rispetto del termine contrattualmente pattuito per la consegna delle opere, deve rilevarsi quanto segue. La società opponente non ha mai lamentato alla subappaltatrice, prima dell'introduzione del presente giudizio, né il mancato completamento delle opere commissionate, né l'abbandono del cantiere, né ha mai contestato la debenza delle somme di cui alle fatture azionate;
inoltre, dalla documentazione prodotta in atti dall'opposta (cfr. doc. 1 comparsa di costituzione), emerge che l'appaltatrice avesse commissionato alla Società anche opere extra, Controparte_1 senza che però dagli atti possa evincersi il termine di fine lavori pattuito dalle parti per l'esecuzione delle stesse. Per tali motivi non è possibile imputare alla subappaltatrice il mancato rispetto del termine di consegna delle opere commissionate, con conseguente condanna della medesima al pagamento della penale pattuita in contratto per ogni giorno di ritardo;
sebbene, infatti, sia la stessa subappaltatrice ad ammettere di aver consegnato le opere in data 7/06/2019, quasi due mesi dopo la scadenza del termine contrattualmente previsto, avendo ricevuto l'incarico di eseguire opere ulteriori rispetto a quelle indicate nel preventivo allegato al contratto di subappalto, non può imputarsi alla stessa alcun ritardo per il mancato rispetto del termine contrattualmente pattuito nella consegna definitiva delle opere commissionate.
Come già rilevato, non ha, quindi, mai contestato, prima Parte_1 dell'introduzione del presente giudizio, le fatture emesse dalla società opposta, né la diffida ad adempiere del 20/01/2020 (cfr. doc. 4 comparsa di costituzione); tuttavia, con e-mail del
27/09/2019 (cfr. doc. 6 atto di citazione in opposizione) la stessa ha denunciato alla subappaltatrice i vizi a lei contestati dal committente e dal DL con comunicazione del
6/08/2019 (cfr. doc. 7 comparsa di costituzione).
Nel presente giudizio, quindi, l'opponente ha lamento il grave inadempimento della subappaltatrice, in ragione dei vizi riscontrati dalla committente sulle opere alla stessa commissionate, rilevando che “dal suo grave inadempimento era conseguito un ingiusto danno da mancato guadagno per la somma quantomeno di euro 2.031,50, oltre IVA” e che tale importo avrebbe dovuto essere detratto dal saldo contrattuale previsto dal contratto di subappalto. L'opposta ha, invece, rilevato che le opere contestate non erano state alla stessa commissionate e che, in ogni caso, non era stato rispettato il termine di decadenza di cui all'art. 1670 c.c.
L'eccezione di decadenza appare infondata, considerato che la relazione del DL, ove sono elencate le lavorazioni rimaste fino a quel momento inseguite o non eseguite a regola d'arte,
è datata 6/08/2019 (cfr. doc. 7 atto di citazione in opposizione), mentre la e-mail con la quale l'Arch. ha provveduto a comunicare per la prima volta la presenza dei vizi riscontrati CP_4 sulle opere commissionate è del 29/09/2019 (cfr. doc. 6 atto di citazione); pertanto, deve riconoscersi che l'appaltatrice ha provveduto a denunciare tempestivamente al subappaltatore i vizi dell'opera alla stessa contestati dal committente e dal DL. Non risulta, infatti, in atti alcuna prova che abbia “ricevuto la denuncia dei vizi da parte del Parte_1 committente in data ben precedente al 29.09.2019, quando l'accordo con lo stesso era già in fase di definizione, ma anche prima del 6.08.2019, data della perizia dell'Arch. ”. Per_1
Il rigetto dell'eccezione di decadenza formulata da parte opposta comporta il riconoscimento in favore dell'appaltatrice della possibilità di agire in regresso, ex art. 1670 c.c., nei confronti della Parte_2
Esaminando, invece, le opere contestate dal committente e dal DL, emerge che esse sono relative alla: 1) mancata rifinitura dei muri, necessaria per poter rendere le superfici pronte alla pittura;
2) problematica nella chiusura delle tracce a pavimento che ha reso doveroso procedere alla stesura di apposito materiale per livellare il sottofondo e renderlo idoneo posa del pavimento;
3) mancata esecuzione delle riprese di intonaco a soffitto e pareti;
4) parziale rimozione delle piastrelle dei balconi;
5) mancata esecuzione dei lavori di rifinitura nel posizionamento della pietra parapetto. I vizi di cui ai punti 1, 2 e 3 sono certamente imputabili alla subappaltatrice, in quanto relativi alle opere alla stessa commissionate, come da preventivo allegato al contratto di subappalto (punto 16: “preparazione delle pareti interne e dei soffitti dell'immobile, mediante accurata stuccatura, rasatura … per rendere le pareti pronte alla pittura”, punto 14: “assistenza muraria dell'intero immobile (con rifacimento massetto) relativa all'apertura e alla chiusura di tutte le tracce a parete e a pavimento per tutti gli impianti tecnologici preventivati”, punto 8:“ripresa intonaco sulle pareti”, punto 9:
“rimozione della carta presente sulle pareti e ripristino intonaco”). Quanto ai vizi di cui ai punti 4 e 5, invece, considerato che non rientrano tra le opere indicate nel preventivo allegato al contratto di subappalto e che non risulta in atti l'esatta individuazione delle opere extra commissionate alla subappaltatrice, non è possibile accertare se le stesse siano state realizzate dall'appaltatrice o dalla subappaltatrice medesima.
Tanto premesso, rilevata, altresì, la mancata contestazione della e-mail del 27/09/2019, possono certamente imputarsi, almeno in parte, alla Parte_2
i vizi riscontrati dalla committente e comunicati alla subappaltatrice,
[...] nel rispetto del termine di decadenza di cui all'art. 1670 c.c., con conseguente diritto della di agire in regresso nei confronti della subappaltatrice per un Parte_1 importo equitativamente determinato in misura pari alla metà della somma oggetto dell'accordo transattivo sottoscritto da con il committente (cfr. doc. Parte_1
8 atto di citazione in opposizione).
In proposito deve rilevarsi che, nonostante il CTU abbia compiuto come demandatogli dal giudice uno sforzo per calcolare equitativamente l'entità delle somme spettanti all'opposta, le sue conclusioni non appaiono condivisibili, essendosi egli limitato a quotare una serie di lavorazioni effettuate nell'appartamento senza distinguere tra quelle realizzate dalla opposta e quelle realizzate dal subappaltante. Le considerazioni sopra esposte giustificano la revoca del decreto ingiuntivo opposto e la conseguente condanna di al pagamento della somma di euro Parte_1
7.767,04, oltre interessi legali, ex artt. 1284, commi 1 e 4 c.c., a far data dalla domanda fino all'effettivo soddisfo, in favore della Parte_2
Invero, alla somma ingiunta al pagamento deve detrarsi il 50% del mancato guadagno subito da in conseguenza dell'accordo transattivo sottoscritto con il Parte_1 committente, avente ad oggetto la compensazione delle pretese che quest'ultimo ha avanzato a titolo di risarcimento danni per i vizi riscontrati nelle opere commissionate.
La reciproca soccombenza delle parti giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sull'opposizione avverso il decreto ingiuntivo di cui in epigrafe, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa così provvede:
1. Revoca il decreto ingiuntivo n. 16951/2020 (R.G. n. 49422/2020) emesso dal Tribunale di
Roma;
2. CO , in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento della Parte_1
somma di euro 7.767,04, oltre interessi legali, ex art. 1284, commi 1 e 4 c.c., a far data dalla domanda fino all'effettivo soddisfo, in favore della Parte_2
[...]
3. Compensa le spese di lite.
Roma, 21/10/2025
Il Giudice
Dott. Ettore Favara