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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 10/06/2025, n. 4725 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4725 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 42744/2022
N. R.G. 42744/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
Sezione Decima Civile nella persona del Giudice dott. Annamaria Salerno ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 42744/2022 promossa da:
(C.F. ) in proprio e quale esercente la potestà Parte_1 C.F._1 genitoriale su (C.F. ); Persona_1 C.F._2
(C.F. ), Parte_2 C.F._3 tutti rappresentati e difesi dagli avv. Gaetano Grieco e Giuseppe Grieco ed elettivamente domiciliati presso lo Studio Legale Associato Grieco in Cerignola alla via G. Falcone n. 52 come da procura in atti
ATTORI contro
UALE IMPRESA DESIGNATA PER IL CP_1 [...]
(C.F. Controparte_2 CP_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Cristina Del Zoppo ed elettivamente domiciliata presso lo studio legale in Milano, via Piazza Risorgimento n.8, come da procura in atti;
CONVENUTO
( ), residente in [...]. P_ C.F._4
CONVENUTO CONTUMACE
Conclusioni
Le parti, all'udienza del 03.06.2025, hanno precisato le conclusioni come di seguito.
Per parte attrice:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni diversa e contraria istanza e richiesta, in accoglimento della domanda:
1 - accertare e dichiarare la esclusiva responsabilità di , conducente e proprietario dell'autocarro P_
PIAGGIO tg. BR250GG, nella causazione dell'evento e dei conseguenti danni patiti dagli istanti;
- per l'effetto,condannare , in persona del Controparte_4 Controparte_2
l.r.p.t. e , in solido tra loro, al risarcimento dei danni subiti dagli istanti, nelle somme sopra indicate ovvero P_ nella di minore o maggiore ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali, dal di' della messa in mora al saldo;
- condannare per , in persona del l.r.p.t. e CP_1 Controparte_2 P_
, in solido tra loro, al pagamento delle spese e competenze, stragiudiziali e del presente giudizio, da distrarsi in
[...] favore dei procuratori, che si dichiarano antistatari, nonché al pagamento di un ulteriore importo ex art. 96 c.p.c., per le ragioni esposte in narrativa.
Per parte convenuta CP_1
Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così pronunciarsi:
Nel merito in via principale: rigettare tutte le domande degli attori perché infondate in fatto e in diritto.
Con vittoria di spese e competenze di causa.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione ritualmente notificato , in proprio e Parte_1 quale esercente la responsabilità genitoriale su e Persona_1 Pt_2
convenivano in giudizio il sig. ell
[...] P_ CP_1 compagnia incaricata dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada per la gestione del sinistro avvenuto in data 14.5.2017, alle ore 9:00, lungo la Strada Provinciale n. 544 da Trinitapoli verso Foggia, all'altezza della località Borgo Tressanti, al fine di ottenere la condanna in solido degli stessi al risarcimento dei danni subiti dal sig. , dalla madre e dal Parte_1 Parte_2 figlio Persona_1
In particolare, parte attrice allegava e deduceva:
- che, in data 14.5.2017, attorno alle ore 9:00, il signor , mentre si trovava alla guida P_ del suo autocarro PIAGGIO tg. BR250GG privo di icurativa e avente a bordo il signor (nato il [...]), procedeva sulla strada provinciale n. 544 da Parte_1
Trinita na volta giunto all'altezza della località Borgo Tressanti, in agro di Cerignola, usciva fuori strada e terminava la corsa in una cunetta;
- che, a seguito di quanto accaduto, viste le condizioni critiche in cui versava il terzo trasportato
, veniva richiesto soccorso al signor conducente di Parte_1 CP_5 ito che si fermava ed aiutava ri dall'abitacolo P_ del mezzo e, successivamente, lo accompagnava personalmente presso Parte_1
l'abitazione della madre – – sita a Trinitapoli in via dottor Rizzi;
Parte_2
- che, alle ore 10:04, la madre e i congiunti di , in ragione Parte_1 dell'aggravamento delle condizioni dell'infortunato, cont er il trasporto in ospedale;
2 - che il paziente giungeva all'ospedale di Barletta alle ore 11:01 in stato soporoso per poi essere trasferito presso il reparto di rianimazione del nosocomio di Andria alle ore 13:38 con diagnosi di “concussione con prolungata perdita di coscienza, senza ritorno al livello di coscienza preesistente;
stato di coma in paziente con emorragia cerebrale;
politrauma; contusione polmonare;
trauma addominale;
escoriazioni ed ematomi in sede addominale”, dove veniva sottoposto a ventilazione meccanica, tracheostomia, cateterismo venoso e gastrostomia percutanea;
- che, in data 29.5.2017, veniva dimesso e trasferito presso l'istituto riabilitativo Sant'Anna di Crotone con diagnosi di “emorragia subdurale;
insufficienza respiratoria acuta;
lacerazione della corteccia (cerebrale) senza menzione di ferita intracranica esposta, con prolungata (più di 24 ore) perdita di coscienza senza ritorno al livello di coscienza preesistente”;
- che veniva dimesso definitivamente il 9.11.2017 con la seguente diagnosi Parte_1
“esiti di politrauma e TCE con emorragia subdurale ed intraparenchimale in sede frontale dx e temporale anteriore sn, frattura processo trasverso dx di d1, frattura della I e II costa dx, frattura dello sterno. Pregressa tracheostomia. Pregresso impianto PEG, Calcificazione epitroclea radiale dx.”, con la seguente valutazione neurofunzionale “presente deficit del VII n.c. a dx di tipi centrale. Risposta verbale non intelligibile per grave disartria. L'eloquio risulta alterato, dal punto di vista fonatorio, a causa della paralisi del velo pendulo (voce nasale).. limitata l'0estensione del gomito (fino a 90°) all'arto superiore dx per presenza di POA ed estensione incompleta delle metacarpofalangee della mano;
all'arto inferiore dx presente lieve deficit della flessoestensione della tibio-tarsiva”;
- che anche i successivi accertamenti neuro-psicologici, avvenuti in data 18.11.2020 ed in data 3.12.2020, confermavano il grave quadro invalidante;
- che il danneggiato si sottoponeva a visita medico-legale dal dott. che Persona_2 quantificava il danno biologico per complessivi Euro 529.219,20 e, in pa nno biologico permanente al 50%, con una inabilità temporanea assoluta per 177 giorni, al 75% per 40 giorni, con una personalizzazione del danno del 20%;
- che la difesa attorea, accertata l'assenza di copertura assicurativa del veicolo trasportante il
, trasmetteva nota di messa in mora, unitamente alla sopra indicata documentazione Pt_1 sanitaria, ad impresa designata per il la CP_1 Controparte_2 quale, tuttav a la reiezione delle ista lla negoziazione assistita, non ritenendo provato il fatto;
- che, in relazione alla prova del fatto storico, vi era dichiarazione sottoscritta dal soccorritore che confermava la dinamica descritta, il referto dell'ambulanza di trasporto CP_5 all'Ospedale e, cioè, del servizio 118, da cui risultava “…rif. Incidente stradale…”;
- che, con riferimento, infine, al quantum risarcibile, in aggiunta a quanto precedentemente indicato per il danno biologico, chiedeva ulteriori Euro 100.000,00 a titolo di danno morale da sofferenza interiore, Euro 267.625,49 a titolo di danno lavorativo da lucro cessante nonché, a titolo di risarcimento del danno per lesione del rapporto parentale, Euro 200.000,00 in favore di ed Euro 250.000,00 in favore del figlio di Parte_2 Per_1 soli due mesi al momen nque, per una richiesta risarcitoria comp ari ad Euro 1.346.844,69.
Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva in giudizio la quale CP_1 contestava tutto quanto ex adverso dedotto e prodotto, in ragione dell'assenza di qualsiasi prova circa la dinamica del sinistro e il nesso di causalità fra la dinamica descritta e i danni lamentati nonché per
3 la presenza di numerose circostanze che rendono la narrazione attorea inverosimile e incongruente. In particolare, la compagnia contestava la ricostruzione della dinamica fornita da parte attrice sia in ragione della mancanza di prova, in assenza di interventi da parte dell'autorità al fine di effettuare i rilievi e non essendo stato contattato nemmeno il 118 per soccorrere l'attore, sia in merito alla presenza sul posto del sig. quale terzo trasportato, in quanto l'unico testimone è intervenuto, Pt_1 per sua stessa ammissione, in una fase successiva al fatto e, in ogni caso, la testimonianza resa dal sig.
– resa 4 anni dopo l'incidente – parrebbe una dichiarazione precostituita e non una CP_5 spontanea ricostruzione dell'accaduto; inoltre, parte convenuta eccepiva una mancanza di chiarezza sulle modalità con le quali l'autocarro, finito in una cunetta, sia stato poi raddrizzato e tirato fuori;
infine, contestava la lettura data da parte attrice alle relazioni ospedaliere nelle quali, contrariamente a quanto allegato nell'atto di citazione, si parla di “riferito incidente stradale dinamica non ben definita, sospetta intossicazione alcolica”.
All'udienza del 19.12.2023, verificata la regolarità delle notifiche, veniva dichiarata la contumacia del sig. e, rilevata la nullità della procura alle liti di parte attrice, la causa veniva rinvita P_ all'u .03.2024 all'esito della quale questo giudice concedeva i termini ex art. 183, comma VI c.p.c. e fissava l'udienza il 19.06.2024 per la trattazione nel contraddittorio tra le parti sui mezzi di prova dedotti con deposito di note scritte.
Con successiva Ordinanza del 23.06.2024, questo giudice ammetteva i capitoli di prova, per testi e interrogatorio formale del convenuto richiesti dall'attore nella memoria ex art. 183, P_ comma VI, n. 2 c.p.c. e fissava udienza per il giorno 19.11.2024, alla quale il convenuto non si presentava, mentre il teste , non comprendendo la lingua italiana, non veniva Testimone_1 escusso;
con successiva Ordinanza del 03.12.24 veniva fissava l'udienza per l'escussione del teste al 06.05.2025 in presenza di interprete di lingua hausa.
La causa veniva, dunque, istruita con l'acquisizione dei documenti prodotti dalle parti e con l'assunzione di prove testimoniali.
Con successiva Ordinanza del 07.05.2025, il giudice fissava udienza al 03.06.2025 per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c..
All'udienza del 03.06.2025, verificata la precisazione delle conclusioni delle parti, il giudice dichiarava aperta la discussione orale nella quale parte attrice si riportava alle conclusioni di cui all'atto di citazione ed insisteva sull'ammissione della c.t.u. medico-legale, mentre parte convenuta si riportava al foglio di precisazione delle conclusioni depositato in data 20.05.2025.
Al termine della discussione orale, il giudice si riservava per il deposito della sentenza ex art. 281sexies ultimo comma c.p.c.
2. Preliminarmente, in merito alle istanze istruttorie reiterate da parte attrice in sede di precisazione delle conclusioni, si ritiene di dover ribadire le argomentazioni di cui alle Ordinanze del 23.06.2024 e del 03.12.2024 atteso che parte attrice non ha dedotto ragioni sopravvenute tali da giustificarne la modifica e/o la revoca anche solo parziale delle stesse, precisandosi, in ogni caso, che le istanze istruttorie reiterate risultano superflue alla luce della documentazione in atti e anche delle motivazioni che di seguito saranno esposte.
3. Quanto alla domanda formulata dall'attore, giova rilevare quanto segue.
3.1. Avuto riguardo alla qualificazione della domanda svolta dall'attore, terzo trasportato nel sinistro oggetto di causa, deve rilevarsi, nella specie, che non può trovare applicazione l'azione prevista ex art. 141 cod. ass. come recentemente chiarito dalla Suprema Corte di Cassazione che, a
4 composizione di un contrasto formatosi sul punto, ha statuito che “nel caso in cui nel sinistro sia stato coinvolto un unico veicolo, l'azione diretta che compete al trasportato danneggiato è esclusivamente quella prevista dall'art. 144 cod. ass., da esercitarsi nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile” (Sezioni Unite 30 novembre 2022 n. 35318). L'azione esperita dall'attore deve, dunque, inquadrarsi nell'ambito applicativo degli artt. 2054 c.c., per ciò che concerne la responsabilità del conducente- proprietario del veicolo nonché dell'art. 283 cod. ass. private nei confronti della P_ compagnia designata dal . CP_1 Controparte_2
Trattasi, in tal caso, di una azione ordinaria di risarcimento del danno conseguente alla circolazione stradale che, tuttavia, trova applicazione nelle sole specifiche ipotesi previste dalla legge, tra le quali figura la fattispecie, allegata dall'attore, di sinistro cagionato da veicolo non coperto da assicurazione. In particolare, tale azione richiede la prova del fatto illecito, dell'evento dannoso nonché del nesso eziologico tra quest'ultimo e la condotta umana del conducente del veicolo, condotta senza la quale il danno non si sarebbe verificato e, infine, della natura colposa o dolosa della condotta del conducente del veicolo.
3.2. Ebbene, nel caso di specie parte attrice, quanto all'onere probatorio in punto an debeatur, ha dedotto prove orali assunte dinanzi a questo giudice, le quali, tuttavia, per i motivi che verranno esposti di seguito, non possono ritenersi sufficienti ai fini dell'assolvimento dell'onere della prova posto a carico di parte attrice.
3.3. In particolare, l'attore si è limitato ad allegare la seguente dichiarazione sottoscritta dal sig. unico soccorritore sopraggiunto al verificarsi del sinistro: “Io sottoscritto CP_5
GO (Niger) l'1.1.1986 (C.F. ), in data 14.5.2017, CP_5 C.F._5 intorno alle ore 9:00, alla guida della mia autovettura sulla strada provinciale n. 544 Trinitapoli-Foggia, mi fermavo all'altezza della località “Borgo Tressanti”, a seguito di invocazione di aiuto da parte di un uomo a bordo strada, poi conosciuto come , vedendo nell'adiacente cunetta, all'interno di un autocarro Piaggio, una persona in stato P_ di semicoscienza ome . E, pertanto, io e il nominato accompagnavamo il Parte_1 P_ nominato infortunato presso la casa della madre in Trinitapoli alla via dottor Rizzi.” (doc. 18 fasc. att.) nonché il referto del servizio di 118 (doc. 1 fasc. att.) e, infine, la documentazione fotografica dell'autocarro (doc. 19, fasc. att.) che, nella prospettazione attorea, in ragione dei gravi danni subìti dal veicolo proprio sul lato del passeggero trasportato, dimostrerebbe la compatibilità tra la dinamica del sinistro ed il quadro clinico, caratterizzato da diversi traumi, successivamente accertati in ospedale.
Alla luce della vicenda fattuale così come ricostruita dall'attore, vista la mancanza di un verbale della polizia stradale o comunque di altra autorità competente all'accertamento della dinamica dei fatti, deve rilevarsi come l'escussione del teste costituisca l'unica fonte di prova Testimone_2 astrattamente utile per corroborare la ricostruzione dei fatti così come descritti dall'attore. Occorre, tuttavia, precisare sin da ora che il teste non ha assistito al sinistro, essendo giunto in loco in seguito all'asserita uscita di strada del veicolo.
All'udienza del 06.05.2025 è stato, infatti, escusso il sig. con l'ausilio dell'interprete Testimone_2
, il quale, dopo aver fornito le proprie generalità, ha riferito di conoscere l'odierno Testimone_3
il signor , lo vedevo a lavoro, non è un collega ma lavorava vicino dove Parte_1 lavoravo io;
l'attrice credo sia la donna che ho trovato quando siamo andati in quella casa”) e di essere Pt_2 venuto a conosc lla testimonianza alla quale era stato chiamato in quanto glielo ha riferito l'avvocato della parte attrice (“me lo ha detto l'avvocato, mi ha chiamato, non ho ricevuto nulla per posta che dicesse di venire qui. Aggiungo che avevo ricevuto una comunicazione in precedenza, invece la telefonata è più recente. La lettera l'ho vista ma non so leggere, ma l'informazione di venire qui è avvenuta per telefono, in lingua italiana, da parte di un avvocato uomo, il mio amico di aiutava a tradurre, un amico che adesso è tornato in Africa”: pag. 1
5 verbale udienza 06.05.2025). Ancora, in relazione ai fatti per i quali è stato chiamato a deporre, il teste ha riferito altresì quanto segue:
- alla richiesta del giudice su come fosse venuto a conoscenza dei fatti di causa, ha replicato:
“eravamo sulla strada per il lavoro quando ho visto una persona che si trovava in piedi in mezzo alla strada che muoveva la mano chiedendo aiuto;
la macchina l'ho vista dopo”;
- relativamente al capitolo 1, ha dichiarato: “il fatto a cui ho fatto riferimento è avvenuto nel 2017 a maggio il giorno 14, mi ricordo che era un martedì, il giorno in cui mi sono sposato;
mi sono sposato quel giorno, il 14 maggio ma dell'anno 2000 probabilmente è successo circa 25 anni fa, prima di venire in Italia. Ho un figlio di 20 anni. Il giorno del fatto era quindi il 14.05.2017, verso le nove del mattino, io ero in macchina, guidavo io, una Opel bianca;
ero con un amico che si chiama andavamo assieme a Per_3 lavoro, lavoriamo nello stesso posto;
mi trovavo nella strada tra Foggia non ricordo il nome esatto della località, ricordo Trentapoli, usciti da Foggia, era una strada relativamente piccola, non un'autostrada. Io ho visto questa persona in piedi e da dentro la macchina gli abbiamo chiesto cosa fosse successo, lui ha risposto che la macchina sua, dentro la quale si trovava un'altra persona, era uscita fuori strada e chiedeva il nostro aiuto per fare uscire questo amico dalla macchina;
non ho visto la macchina mentre usciva fuori strada, sono arrivato dopo, la macchina era già fuori strada quando siamo arrivati. La strada ai lati non aveva case, vi erano dei campi con qualcosa come uva, la strada era rialzata, quindi la macchina, uscendo fuori strada, era in una posizione più bassa rispetto al ciglio della strada. La macchina quando è uscita fuori strada era sul campo, la macchina si trovava ad una distanza di qualche metro dal ciglio della strada. Abbiamo parcheggiato la macchina vicino a dove c'erano delle viti sulla destra, sono sceso da solo e sono andato a vedere la macchina dell'incidente; arrivato alla macchina, ho visto dentro la macchina una persona che si lamentava e che diceva “portatemi a casa” e lamentava dei dolori che aveva subìto; aveva la cintura di sicurezza e questo era uno dei motivi per cui non riusciva ad uscire dalla macchina;
questa persona parlava un po' italiano e una lingua che non capivo;
la persona che ci ha fermato parlava italiano, ma non so se era italiano. A questo punto l'altra persona ha tolto la cintura e io l'ho tirato fuori dal sedile accanto a quello dell'autista”; a.d.r. “che macchina era fuori strada?”, il teste ha dichiarato “era una macchina blu che ha dietro una parte aperta per caricare qualcosa, tipo un pick up”;
- relativamente al capitolo 2, ha dichiarato: “abbiamo, come detto, tirato fuori quella persona dalla macchina e quella persona ripeteva “portatemi a casa”, quindi lo abbiamo messo nella mia vettura, lo abbiamo messo accanto al conducente, mentre il mio amico si è seduto dietro. L'altro signore che chiedeva aiuto all'inizio in mezzo alla strada è venuto anche lui con noi e si è seduto dietro e lo teneva perché l'infortunato aveva difficoltà a muoversi, non abbiamo messo la cintura a questo signor, lo teneva il signore da dietro;
il trasporto dalla macchina fuori strada alla mia è avvenuto portandolo in braccio, non camminava, io lo portavo dalle braccia mentre l'altra persona lo teneva dalle gambe. A questo punto lo abbiamo portato a casa sua, io non conoscevo dove fosse casa sua;
quel signore ci ha detto che era a Trentapoli e lo abbiamo portato lì, quel signore mi indicava la direzione a gesti. Arrivati in questa casa lo abbiamo portato giù dalla macchina e lì c'era una villetta;
dentro casa c'era una signora;
quel signore che ci aveva fermato in mezzo alla strada all'inizio, mi ha detto di fermarmi lì, non ricordo chi ha bussato alla porta o se la signora è uscita da sola, sicuramente è stato l'amico dell'infortunato il primo ad uscire dalla macchina, io l'ho aiutato a portare giù questa persona e l'ho portato fino a dentro casa, nell'ingresso della casa. Lo abbiamo lasciato appoggiato al muro per terra. Io stavo per andarmene, la signora mi ha chiamato indietro e mi ha chiesto il numero di telefono, io gliel'ho dato e la signora mi ha chiamato la sera per ringraziarmi;
poi non ho più sentito la signora;
non avevo lasciato nulla alla signora, documenti miei, nulla, mi ha contattato poi l'avvocato che mi ha chiesto se avevo visto quello che era successo;
mi ha chiamato un avvocato uomo;
da quel giorno non ho avuto più notizie”;
6 - alla domanda “la signora che l'ha chiamato, in che lingua parlava?”, il teste ha dichiarato: “parlava in italiano, diceva “grazie grazie”, che sono cose che io capisco”;
- alla domanda “dove si trovava la macchina incidentata?”, il teste ha dichiarato: “… la macchina incidentata era sulla sinistra rispetto al luogo da dove provenivamo noi” (v. verbale d'udienza del 6.5.2025).
Il teste, a seguito di specifiche domande della difesa di parte convenuta, ha riferito: “non ho la patente, è il mio amico che ha la patente e la macchina, quel giorno guidavo senza patente” e, con riferimento al lavoro svolto, il teste ha riferito: “in quel periodo facevamo la raccolta delle lumache, adesso ancora faccio quel lavoro, andavo a lavorare al mattino, alle volte alle 8 e altre volte alle 9, sino alle 4-5 del pomeriggio”.
Successivamente il teste ha riconosciuto come propria la firma apposta sul doc. n. 18 del fascicolo attoreo riferendo di essere stato lui a scrivere quel nome e alla successiva domanda del giudice su chi avesse scritto il doc. n. 18, ha riferito: “non l'ho scritto io, non ricordo chi lo ha scritto, non ricordo nemmeno dove mi trovavo quando ho firmato”; al teste è stato, inoltre, fatto ricopiare il suo nome su un foglio bianco, allegato al verbale unitamente al documento 18 stampato;
infine, su richiesta della difesa attorea è stato chiesto al teste “se sa leggere e scrivere e se quando scrive ricopia soltanto i grafismi o se scrive di suo pugno” ed il teste ha dichiarato: “non sono andato a scuola e quindi non so leggere, né scrivere, quindi se mi dici di scrivere qualcosa lo copio come se fosse un disegno”.
3.4. Ciò posto quanto alle dichiarazioni rese dal teste escusso all'udienza del 6.5.2025, deve rilevarsi che, in relazione al giudizio di attendibilità del teste deve aversi riguardo ai principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità ormai consolidata, in forza dei quali la valutazione circa l'attendibilità di un testimone deve avvenire in relazione al contenuto della dichiarazione e non aprioristicamente "per categoria" (cfr. Cass. civ. 16529 del 2004), in quanto in quest'ultima ipotesi
“…il giudizio sull'attendibilità sfocerebbe impropriamente in quello sulla capacità a testimoniare in rapporto a categorie di soggetti che sarebbero, di per sé, inidonei a fornire una valida testimonianza, laddove la capacità a testimoniare differisce dalla valutazione sull'attendibilità del teste, operando su piani diversi, atteso che l'una, ai sensi dell'art. 246 c.p.c., dipende dalla presenza in un interesse giuridico (non di mero fatto) che potrebbe legittimare la partecipazione del teste al giudizio, mentre la seconda afferisce alla veridicità della deposizione che il giudice deve discrezionalmente valutare alla stregua di elementi di natura oggettiva (la precisione e completezza delle dichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc.) e di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite” (cfr. ex multis Cass. civ. 7763 del 2010 e, da ultimo, Cass. Civ. 26547/2021).
Declinando i predetti principi alla fattispecie in esame deve rilevarsi l'imprecisione, l'incompletezza e la contraddittorietà sia intrinseca che estrinseca delle dichiarazioni rese dal teste CP_5 escusso da questo Giudice e, dunque, che le stesse risultano inficiate da inattendibilità.
Innanzi tutto, come precedentemente precisato, il teste ha riferito di essere sopraggiunto solo in seguito al sinistro, a seguito di richiesta di aiuto da parte del sig. e pertanto nulla ha P_ potuto riferire in ordine alle effettive modalità di accadimento del sinistro.
Con riferimento a quanto dichiarato all'udienza del 06.05.2025, in primo luogo deve rilevarsi una divergenza sull'esatta localizzazione del fatto, sul veicolo incidentato e su chi si trovasse con lui in macchina quando giungeva in loco. In particolare il teste:
- nella dichiarazione da lui sottoscritta e allegata dall'attore (doc. 18 fasc. att.) ha individuato con estrema precisione il luogo dove avrebbe ricevuto la richiesta di aiuto dal conducente
, dichiarando di trovarsi “sulla strada provinciale n. 544 Trinitapoli-Foggia, mi fermavo P_
7 all'altezza della località Borgo Tressanti”, mentre in sede di escussione testimoniale, nel presente giudizio, ha riferito di non ricordarsi con precisione la località, in particolare ha dichiarato:
“mi trovavo nella strada tra Foggia e Trentapoli, non ricordo il nome esatto della località, ricordo Trentapoli, usciti da Foggia, era una strada relativamente piccola, non un'autostrada” (v. verbale udienza 06.05.2025);
- nella dichiarazione versata in atti, il veicolo nel quale si trovava l'odierno attore era stato individuato dal signor in un “… autocarro Piaggio…” mentre all'udienza del CP_5
06.05.2025, il teste ha riferito: “era una macchina blu che ha dietro una parte aperta per caricare qualcosa, tipo un pick up”;
- ancora, nella dichiarazione prodotta (v. doc. 18, fasc. att.), il teste ha dichiarato che si trovava alla guida della sua autovettura e non faceva riferimento a nessun'altra persona, mentre durante l'udienza di escussione ha riferito “…io ero in macchina, guidavo io, una Opel bianca;
ero con un amico che si chiama ”. Per_4
La narrazione dei fatti da parte del testimone risulta imprecisa e contraddittoria. In particolare, se da un lato è comprensibile che il teste nella dichiarazione sottoscritta (datata 2021) ricordi in maniera più dettagliata il luogo dell'evento e la tipologia del veicolo coinvolto, mentre nell'udienza di escussione, avvenuta quattro anni dopo e in ogni caso a distanza di otto anni dall'accadimento, non li ricordi con analoga dovizia di particolari, dall'altro lato, tuttavia, appare meno comprensibile la circostanza che la riferita presenza dell'amico “ , presente con lui in macchina nel Per_3 momento in cui veniva richiesto soccorso dal sig. sopravvenga solamente in sede di P_ escussione teste, dopo quattro anni dalla dichiarazione.
Ancora, nell'udienza del 06.05.2025 il teste ha riconosciuto la propria firma sul doc. 18 precisando, tuttavia, di non aver redatto la dichiarazione e di non essere a conoscenza di chi l'abbia scritta: “non l'ho scritto io, non ricordo chi lo ha scritto, non ricordo nemmeno dove mi trovavo quando ho firmato”; inoltre ha dichiarato “non sono andato a scuola e quindi non so leggere, né scrivere, quindi se mi dici di scrivere qualcosa lo copio come se fosse un disegno”. Infine, al teste veniva fatto ricopiare il proprio nome su un foglio bianco
– allegato al verbale di udienza – e dal confronto con la firma apposta sul doc. 18 emerge una grafia molto diversa che sembra essere una mera “copiatura”. In ogni caso, anche qualora CP_5 abbia realmente firmato la dichiarazione di cui al doc. 18, non appare improba
[...] abbia fatto senza comprenderne il contenuto.
Sempre in sede di escussione testimoniale, dopo aver riferito di aver CP_5 accompagnato l'attore, su sua specifica richiesta, presso l'abitazione della madre - Pt_2
- ha aggiunto “Io stavo per andarmene, la signora mi ha chiamato indietro e mi ha chie
[...] di telefono, io gliel'ho dato e la signora mi ha chiamato la sera per ringraziarmi” e alla domanda del giudice “la signora che l'ha chiamato in che lingua parlava” ha riferito “parlava in italiano, diceva grazie grazie, che sono cose che io capisco”. Tuttavia, per quanto concerne la lingua italiana, ha sempre riferito di essere stato aiutato da un amico a comprenderne il significato “… il mio amico di aiutava a tradurre, un amico che adesso è tornato in Africa…”.
In ragione di quanto rilevato, le dichiarazioni rese dal teste devono ritenersi CP_5 incomplete, generiche, imprecise ed in parte contraddittorie e pertanto sono ritenute non attendibili dal Tribunale. Inoltre, quanto riferito dal testimone attiene ad un momento successivo all'incidente, pertanto, in ogni caso, non sussiste alcun elemento di prova idoneo a dimostrare lo svolgimento dei fatti così come allegati dall'attore.
8 Al riguardo deve infine rilevarsi come il fatto storico posto a fondamento della pretesa – come detto privo di riscontro probatorio – risulta in ogni caso inverosimile tenuto anche conto, in particolare, che, a fronte delle gravi lesioni personali patite dall'attore a seguito del sinistro Parte_1
(i.p. quantificato nella misura del 50%), il conducente del mezzo a bordo del quale lo stesso viaggiava, , è rimasto illeso e, nonostante le gravi condizioni in cui versava l'attore, al P_ momento del sinistro non fosse stato richiesto l'intervento dei soccorritori del 118: circostanze che, complessivamente valutate, non consentono di ritenere verosimile la ricostruzione del sinistro come allegata in citazione.
Alla luce di quanto sopra, in difetto di assolvimento dell'onere probatorio stringente che incombe in capo all'attore in siffatta materia secondo l'ordinario criterio di cui all'art. 2697 c.c. avuto riguardo, in particolare, alle modalità del fatto storico posto a fondamento della pretesa, la domanda formulata dagli attori nei confronti della compagnia convenuta non può trovare accoglimento.
4. Quanto al profilo delle spese di lite, le stesse seguono il principio della soccombenza e, pertanto, sono liquidate ex D.M. 55/2014 e succ. modifiche (tenuto conto dell'art. 6 del D.M. 147/2022 che ne limita l'applicazione alle sole prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore) come in dispositivo, tenuto conto dei criteri ivi indicati, in particolare del valore della causa, dell'attività difensiva effettivamente svolta (fase istruttoria limitata al deposito di memorie istruttorie e all'assunzione di prove orali e fase decisionale limitata alla discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. che giustificano l'applicazione dei valori minimi), questioni giuridiche e di fatto trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, sezione decima civile, definitivamente pronunciando nella causa civile di cui in epigrafe, ogni diversa istanza, difesa, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta la domanda formulata dagli attori nei confronti di quale impresa CP_1 designata dal;
Controparte_2
- condanna gli attori a rifondere ad quale impresa designata dal Fondo di CP_1
Garanzia per le Vittime della Strada, le spese processuali che sono liquidate in Euro 23.946,00 per compensi, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Milano, 10 giugno 2025
Il Giudice
dott. Annamaria Salerno
9
N. R.G. 42744/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
Sezione Decima Civile nella persona del Giudice dott. Annamaria Salerno ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 42744/2022 promossa da:
(C.F. ) in proprio e quale esercente la potestà Parte_1 C.F._1 genitoriale su (C.F. ); Persona_1 C.F._2
(C.F. ), Parte_2 C.F._3 tutti rappresentati e difesi dagli avv. Gaetano Grieco e Giuseppe Grieco ed elettivamente domiciliati presso lo Studio Legale Associato Grieco in Cerignola alla via G. Falcone n. 52 come da procura in atti
ATTORI contro
UALE IMPRESA DESIGNATA PER IL CP_1 [...]
(C.F. Controparte_2 CP_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Cristina Del Zoppo ed elettivamente domiciliata presso lo studio legale in Milano, via Piazza Risorgimento n.8, come da procura in atti;
CONVENUTO
( ), residente in [...]. P_ C.F._4
CONVENUTO CONTUMACE
Conclusioni
Le parti, all'udienza del 03.06.2025, hanno precisato le conclusioni come di seguito.
Per parte attrice:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni diversa e contraria istanza e richiesta, in accoglimento della domanda:
1 - accertare e dichiarare la esclusiva responsabilità di , conducente e proprietario dell'autocarro P_
PIAGGIO tg. BR250GG, nella causazione dell'evento e dei conseguenti danni patiti dagli istanti;
- per l'effetto,condannare , in persona del Controparte_4 Controparte_2
l.r.p.t. e , in solido tra loro, al risarcimento dei danni subiti dagli istanti, nelle somme sopra indicate ovvero P_ nella di minore o maggiore ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali, dal di' della messa in mora al saldo;
- condannare per , in persona del l.r.p.t. e CP_1 Controparte_2 P_
, in solido tra loro, al pagamento delle spese e competenze, stragiudiziali e del presente giudizio, da distrarsi in
[...] favore dei procuratori, che si dichiarano antistatari, nonché al pagamento di un ulteriore importo ex art. 96 c.p.c., per le ragioni esposte in narrativa.
Per parte convenuta CP_1
Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così pronunciarsi:
Nel merito in via principale: rigettare tutte le domande degli attori perché infondate in fatto e in diritto.
Con vittoria di spese e competenze di causa.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione ritualmente notificato , in proprio e Parte_1 quale esercente la responsabilità genitoriale su e Persona_1 Pt_2
convenivano in giudizio il sig. ell
[...] P_ CP_1 compagnia incaricata dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada per la gestione del sinistro avvenuto in data 14.5.2017, alle ore 9:00, lungo la Strada Provinciale n. 544 da Trinitapoli verso Foggia, all'altezza della località Borgo Tressanti, al fine di ottenere la condanna in solido degli stessi al risarcimento dei danni subiti dal sig. , dalla madre e dal Parte_1 Parte_2 figlio Persona_1
In particolare, parte attrice allegava e deduceva:
- che, in data 14.5.2017, attorno alle ore 9:00, il signor , mentre si trovava alla guida P_ del suo autocarro PIAGGIO tg. BR250GG privo di icurativa e avente a bordo il signor (nato il [...]), procedeva sulla strada provinciale n. 544 da Parte_1
Trinita na volta giunto all'altezza della località Borgo Tressanti, in agro di Cerignola, usciva fuori strada e terminava la corsa in una cunetta;
- che, a seguito di quanto accaduto, viste le condizioni critiche in cui versava il terzo trasportato
, veniva richiesto soccorso al signor conducente di Parte_1 CP_5 ito che si fermava ed aiutava ri dall'abitacolo P_ del mezzo e, successivamente, lo accompagnava personalmente presso Parte_1
l'abitazione della madre – – sita a Trinitapoli in via dottor Rizzi;
Parte_2
- che, alle ore 10:04, la madre e i congiunti di , in ragione Parte_1 dell'aggravamento delle condizioni dell'infortunato, cont er il trasporto in ospedale;
2 - che il paziente giungeva all'ospedale di Barletta alle ore 11:01 in stato soporoso per poi essere trasferito presso il reparto di rianimazione del nosocomio di Andria alle ore 13:38 con diagnosi di “concussione con prolungata perdita di coscienza, senza ritorno al livello di coscienza preesistente;
stato di coma in paziente con emorragia cerebrale;
politrauma; contusione polmonare;
trauma addominale;
escoriazioni ed ematomi in sede addominale”, dove veniva sottoposto a ventilazione meccanica, tracheostomia, cateterismo venoso e gastrostomia percutanea;
- che, in data 29.5.2017, veniva dimesso e trasferito presso l'istituto riabilitativo Sant'Anna di Crotone con diagnosi di “emorragia subdurale;
insufficienza respiratoria acuta;
lacerazione della corteccia (cerebrale) senza menzione di ferita intracranica esposta, con prolungata (più di 24 ore) perdita di coscienza senza ritorno al livello di coscienza preesistente”;
- che veniva dimesso definitivamente il 9.11.2017 con la seguente diagnosi Parte_1
“esiti di politrauma e TCE con emorragia subdurale ed intraparenchimale in sede frontale dx e temporale anteriore sn, frattura processo trasverso dx di d1, frattura della I e II costa dx, frattura dello sterno. Pregressa tracheostomia. Pregresso impianto PEG, Calcificazione epitroclea radiale dx.”, con la seguente valutazione neurofunzionale “presente deficit del VII n.c. a dx di tipi centrale. Risposta verbale non intelligibile per grave disartria. L'eloquio risulta alterato, dal punto di vista fonatorio, a causa della paralisi del velo pendulo (voce nasale).. limitata l'0estensione del gomito (fino a 90°) all'arto superiore dx per presenza di POA ed estensione incompleta delle metacarpofalangee della mano;
all'arto inferiore dx presente lieve deficit della flessoestensione della tibio-tarsiva”;
- che anche i successivi accertamenti neuro-psicologici, avvenuti in data 18.11.2020 ed in data 3.12.2020, confermavano il grave quadro invalidante;
- che il danneggiato si sottoponeva a visita medico-legale dal dott. che Persona_2 quantificava il danno biologico per complessivi Euro 529.219,20 e, in pa nno biologico permanente al 50%, con una inabilità temporanea assoluta per 177 giorni, al 75% per 40 giorni, con una personalizzazione del danno del 20%;
- che la difesa attorea, accertata l'assenza di copertura assicurativa del veicolo trasportante il
, trasmetteva nota di messa in mora, unitamente alla sopra indicata documentazione Pt_1 sanitaria, ad impresa designata per il la CP_1 Controparte_2 quale, tuttav a la reiezione delle ista lla negoziazione assistita, non ritenendo provato il fatto;
- che, in relazione alla prova del fatto storico, vi era dichiarazione sottoscritta dal soccorritore che confermava la dinamica descritta, il referto dell'ambulanza di trasporto CP_5 all'Ospedale e, cioè, del servizio 118, da cui risultava “…rif. Incidente stradale…”;
- che, con riferimento, infine, al quantum risarcibile, in aggiunta a quanto precedentemente indicato per il danno biologico, chiedeva ulteriori Euro 100.000,00 a titolo di danno morale da sofferenza interiore, Euro 267.625,49 a titolo di danno lavorativo da lucro cessante nonché, a titolo di risarcimento del danno per lesione del rapporto parentale, Euro 200.000,00 in favore di ed Euro 250.000,00 in favore del figlio di Parte_2 Per_1 soli due mesi al momen nque, per una richiesta risarcitoria comp ari ad Euro 1.346.844,69.
Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva in giudizio la quale CP_1 contestava tutto quanto ex adverso dedotto e prodotto, in ragione dell'assenza di qualsiasi prova circa la dinamica del sinistro e il nesso di causalità fra la dinamica descritta e i danni lamentati nonché per
3 la presenza di numerose circostanze che rendono la narrazione attorea inverosimile e incongruente. In particolare, la compagnia contestava la ricostruzione della dinamica fornita da parte attrice sia in ragione della mancanza di prova, in assenza di interventi da parte dell'autorità al fine di effettuare i rilievi e non essendo stato contattato nemmeno il 118 per soccorrere l'attore, sia in merito alla presenza sul posto del sig. quale terzo trasportato, in quanto l'unico testimone è intervenuto, Pt_1 per sua stessa ammissione, in una fase successiva al fatto e, in ogni caso, la testimonianza resa dal sig.
– resa 4 anni dopo l'incidente – parrebbe una dichiarazione precostituita e non una CP_5 spontanea ricostruzione dell'accaduto; inoltre, parte convenuta eccepiva una mancanza di chiarezza sulle modalità con le quali l'autocarro, finito in una cunetta, sia stato poi raddrizzato e tirato fuori;
infine, contestava la lettura data da parte attrice alle relazioni ospedaliere nelle quali, contrariamente a quanto allegato nell'atto di citazione, si parla di “riferito incidente stradale dinamica non ben definita, sospetta intossicazione alcolica”.
All'udienza del 19.12.2023, verificata la regolarità delle notifiche, veniva dichiarata la contumacia del sig. e, rilevata la nullità della procura alle liti di parte attrice, la causa veniva rinvita P_ all'u .03.2024 all'esito della quale questo giudice concedeva i termini ex art. 183, comma VI c.p.c. e fissava l'udienza il 19.06.2024 per la trattazione nel contraddittorio tra le parti sui mezzi di prova dedotti con deposito di note scritte.
Con successiva Ordinanza del 23.06.2024, questo giudice ammetteva i capitoli di prova, per testi e interrogatorio formale del convenuto richiesti dall'attore nella memoria ex art. 183, P_ comma VI, n. 2 c.p.c. e fissava udienza per il giorno 19.11.2024, alla quale il convenuto non si presentava, mentre il teste , non comprendendo la lingua italiana, non veniva Testimone_1 escusso;
con successiva Ordinanza del 03.12.24 veniva fissava l'udienza per l'escussione del teste al 06.05.2025 in presenza di interprete di lingua hausa.
La causa veniva, dunque, istruita con l'acquisizione dei documenti prodotti dalle parti e con l'assunzione di prove testimoniali.
Con successiva Ordinanza del 07.05.2025, il giudice fissava udienza al 03.06.2025 per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c..
All'udienza del 03.06.2025, verificata la precisazione delle conclusioni delle parti, il giudice dichiarava aperta la discussione orale nella quale parte attrice si riportava alle conclusioni di cui all'atto di citazione ed insisteva sull'ammissione della c.t.u. medico-legale, mentre parte convenuta si riportava al foglio di precisazione delle conclusioni depositato in data 20.05.2025.
Al termine della discussione orale, il giudice si riservava per il deposito della sentenza ex art. 281sexies ultimo comma c.p.c.
2. Preliminarmente, in merito alle istanze istruttorie reiterate da parte attrice in sede di precisazione delle conclusioni, si ritiene di dover ribadire le argomentazioni di cui alle Ordinanze del 23.06.2024 e del 03.12.2024 atteso che parte attrice non ha dedotto ragioni sopravvenute tali da giustificarne la modifica e/o la revoca anche solo parziale delle stesse, precisandosi, in ogni caso, che le istanze istruttorie reiterate risultano superflue alla luce della documentazione in atti e anche delle motivazioni che di seguito saranno esposte.
3. Quanto alla domanda formulata dall'attore, giova rilevare quanto segue.
3.1. Avuto riguardo alla qualificazione della domanda svolta dall'attore, terzo trasportato nel sinistro oggetto di causa, deve rilevarsi, nella specie, che non può trovare applicazione l'azione prevista ex art. 141 cod. ass. come recentemente chiarito dalla Suprema Corte di Cassazione che, a
4 composizione di un contrasto formatosi sul punto, ha statuito che “nel caso in cui nel sinistro sia stato coinvolto un unico veicolo, l'azione diretta che compete al trasportato danneggiato è esclusivamente quella prevista dall'art. 144 cod. ass., da esercitarsi nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile” (Sezioni Unite 30 novembre 2022 n. 35318). L'azione esperita dall'attore deve, dunque, inquadrarsi nell'ambito applicativo degli artt. 2054 c.c., per ciò che concerne la responsabilità del conducente- proprietario del veicolo nonché dell'art. 283 cod. ass. private nei confronti della P_ compagnia designata dal . CP_1 Controparte_2
Trattasi, in tal caso, di una azione ordinaria di risarcimento del danno conseguente alla circolazione stradale che, tuttavia, trova applicazione nelle sole specifiche ipotesi previste dalla legge, tra le quali figura la fattispecie, allegata dall'attore, di sinistro cagionato da veicolo non coperto da assicurazione. In particolare, tale azione richiede la prova del fatto illecito, dell'evento dannoso nonché del nesso eziologico tra quest'ultimo e la condotta umana del conducente del veicolo, condotta senza la quale il danno non si sarebbe verificato e, infine, della natura colposa o dolosa della condotta del conducente del veicolo.
3.2. Ebbene, nel caso di specie parte attrice, quanto all'onere probatorio in punto an debeatur, ha dedotto prove orali assunte dinanzi a questo giudice, le quali, tuttavia, per i motivi che verranno esposti di seguito, non possono ritenersi sufficienti ai fini dell'assolvimento dell'onere della prova posto a carico di parte attrice.
3.3. In particolare, l'attore si è limitato ad allegare la seguente dichiarazione sottoscritta dal sig. unico soccorritore sopraggiunto al verificarsi del sinistro: “Io sottoscritto CP_5
GO (Niger) l'1.1.1986 (C.F. ), in data 14.5.2017, CP_5 C.F._5 intorno alle ore 9:00, alla guida della mia autovettura sulla strada provinciale n. 544 Trinitapoli-Foggia, mi fermavo all'altezza della località “Borgo Tressanti”, a seguito di invocazione di aiuto da parte di un uomo a bordo strada, poi conosciuto come , vedendo nell'adiacente cunetta, all'interno di un autocarro Piaggio, una persona in stato P_ di semicoscienza ome . E, pertanto, io e il nominato accompagnavamo il Parte_1 P_ nominato infortunato presso la casa della madre in Trinitapoli alla via dottor Rizzi.” (doc. 18 fasc. att.) nonché il referto del servizio di 118 (doc. 1 fasc. att.) e, infine, la documentazione fotografica dell'autocarro (doc. 19, fasc. att.) che, nella prospettazione attorea, in ragione dei gravi danni subìti dal veicolo proprio sul lato del passeggero trasportato, dimostrerebbe la compatibilità tra la dinamica del sinistro ed il quadro clinico, caratterizzato da diversi traumi, successivamente accertati in ospedale.
Alla luce della vicenda fattuale così come ricostruita dall'attore, vista la mancanza di un verbale della polizia stradale o comunque di altra autorità competente all'accertamento della dinamica dei fatti, deve rilevarsi come l'escussione del teste costituisca l'unica fonte di prova Testimone_2 astrattamente utile per corroborare la ricostruzione dei fatti così come descritti dall'attore. Occorre, tuttavia, precisare sin da ora che il teste non ha assistito al sinistro, essendo giunto in loco in seguito all'asserita uscita di strada del veicolo.
All'udienza del 06.05.2025 è stato, infatti, escusso il sig. con l'ausilio dell'interprete Testimone_2
, il quale, dopo aver fornito le proprie generalità, ha riferito di conoscere l'odierno Testimone_3
il signor , lo vedevo a lavoro, non è un collega ma lavorava vicino dove Parte_1 lavoravo io;
l'attrice credo sia la donna che ho trovato quando siamo andati in quella casa”) e di essere Pt_2 venuto a conosc lla testimonianza alla quale era stato chiamato in quanto glielo ha riferito l'avvocato della parte attrice (“me lo ha detto l'avvocato, mi ha chiamato, non ho ricevuto nulla per posta che dicesse di venire qui. Aggiungo che avevo ricevuto una comunicazione in precedenza, invece la telefonata è più recente. La lettera l'ho vista ma non so leggere, ma l'informazione di venire qui è avvenuta per telefono, in lingua italiana, da parte di un avvocato uomo, il mio amico di aiutava a tradurre, un amico che adesso è tornato in Africa”: pag. 1
5 verbale udienza 06.05.2025). Ancora, in relazione ai fatti per i quali è stato chiamato a deporre, il teste ha riferito altresì quanto segue:
- alla richiesta del giudice su come fosse venuto a conoscenza dei fatti di causa, ha replicato:
“eravamo sulla strada per il lavoro quando ho visto una persona che si trovava in piedi in mezzo alla strada che muoveva la mano chiedendo aiuto;
la macchina l'ho vista dopo”;
- relativamente al capitolo 1, ha dichiarato: “il fatto a cui ho fatto riferimento è avvenuto nel 2017 a maggio il giorno 14, mi ricordo che era un martedì, il giorno in cui mi sono sposato;
mi sono sposato quel giorno, il 14 maggio ma dell'anno 2000 probabilmente è successo circa 25 anni fa, prima di venire in Italia. Ho un figlio di 20 anni. Il giorno del fatto era quindi il 14.05.2017, verso le nove del mattino, io ero in macchina, guidavo io, una Opel bianca;
ero con un amico che si chiama andavamo assieme a Per_3 lavoro, lavoriamo nello stesso posto;
mi trovavo nella strada tra Foggia non ricordo il nome esatto della località, ricordo Trentapoli, usciti da Foggia, era una strada relativamente piccola, non un'autostrada. Io ho visto questa persona in piedi e da dentro la macchina gli abbiamo chiesto cosa fosse successo, lui ha risposto che la macchina sua, dentro la quale si trovava un'altra persona, era uscita fuori strada e chiedeva il nostro aiuto per fare uscire questo amico dalla macchina;
non ho visto la macchina mentre usciva fuori strada, sono arrivato dopo, la macchina era già fuori strada quando siamo arrivati. La strada ai lati non aveva case, vi erano dei campi con qualcosa come uva, la strada era rialzata, quindi la macchina, uscendo fuori strada, era in una posizione più bassa rispetto al ciglio della strada. La macchina quando è uscita fuori strada era sul campo, la macchina si trovava ad una distanza di qualche metro dal ciglio della strada. Abbiamo parcheggiato la macchina vicino a dove c'erano delle viti sulla destra, sono sceso da solo e sono andato a vedere la macchina dell'incidente; arrivato alla macchina, ho visto dentro la macchina una persona che si lamentava e che diceva “portatemi a casa” e lamentava dei dolori che aveva subìto; aveva la cintura di sicurezza e questo era uno dei motivi per cui non riusciva ad uscire dalla macchina;
questa persona parlava un po' italiano e una lingua che non capivo;
la persona che ci ha fermato parlava italiano, ma non so se era italiano. A questo punto l'altra persona ha tolto la cintura e io l'ho tirato fuori dal sedile accanto a quello dell'autista”; a.d.r. “che macchina era fuori strada?”, il teste ha dichiarato “era una macchina blu che ha dietro una parte aperta per caricare qualcosa, tipo un pick up”;
- relativamente al capitolo 2, ha dichiarato: “abbiamo, come detto, tirato fuori quella persona dalla macchina e quella persona ripeteva “portatemi a casa”, quindi lo abbiamo messo nella mia vettura, lo abbiamo messo accanto al conducente, mentre il mio amico si è seduto dietro. L'altro signore che chiedeva aiuto all'inizio in mezzo alla strada è venuto anche lui con noi e si è seduto dietro e lo teneva perché l'infortunato aveva difficoltà a muoversi, non abbiamo messo la cintura a questo signor, lo teneva il signore da dietro;
il trasporto dalla macchina fuori strada alla mia è avvenuto portandolo in braccio, non camminava, io lo portavo dalle braccia mentre l'altra persona lo teneva dalle gambe. A questo punto lo abbiamo portato a casa sua, io non conoscevo dove fosse casa sua;
quel signore ci ha detto che era a Trentapoli e lo abbiamo portato lì, quel signore mi indicava la direzione a gesti. Arrivati in questa casa lo abbiamo portato giù dalla macchina e lì c'era una villetta;
dentro casa c'era una signora;
quel signore che ci aveva fermato in mezzo alla strada all'inizio, mi ha detto di fermarmi lì, non ricordo chi ha bussato alla porta o se la signora è uscita da sola, sicuramente è stato l'amico dell'infortunato il primo ad uscire dalla macchina, io l'ho aiutato a portare giù questa persona e l'ho portato fino a dentro casa, nell'ingresso della casa. Lo abbiamo lasciato appoggiato al muro per terra. Io stavo per andarmene, la signora mi ha chiamato indietro e mi ha chiesto il numero di telefono, io gliel'ho dato e la signora mi ha chiamato la sera per ringraziarmi;
poi non ho più sentito la signora;
non avevo lasciato nulla alla signora, documenti miei, nulla, mi ha contattato poi l'avvocato che mi ha chiesto se avevo visto quello che era successo;
mi ha chiamato un avvocato uomo;
da quel giorno non ho avuto più notizie”;
6 - alla domanda “la signora che l'ha chiamato, in che lingua parlava?”, il teste ha dichiarato: “parlava in italiano, diceva “grazie grazie”, che sono cose che io capisco”;
- alla domanda “dove si trovava la macchina incidentata?”, il teste ha dichiarato: “… la macchina incidentata era sulla sinistra rispetto al luogo da dove provenivamo noi” (v. verbale d'udienza del 6.5.2025).
Il teste, a seguito di specifiche domande della difesa di parte convenuta, ha riferito: “non ho la patente, è il mio amico che ha la patente e la macchina, quel giorno guidavo senza patente” e, con riferimento al lavoro svolto, il teste ha riferito: “in quel periodo facevamo la raccolta delle lumache, adesso ancora faccio quel lavoro, andavo a lavorare al mattino, alle volte alle 8 e altre volte alle 9, sino alle 4-5 del pomeriggio”.
Successivamente il teste ha riconosciuto come propria la firma apposta sul doc. n. 18 del fascicolo attoreo riferendo di essere stato lui a scrivere quel nome e alla successiva domanda del giudice su chi avesse scritto il doc. n. 18, ha riferito: “non l'ho scritto io, non ricordo chi lo ha scritto, non ricordo nemmeno dove mi trovavo quando ho firmato”; al teste è stato, inoltre, fatto ricopiare il suo nome su un foglio bianco, allegato al verbale unitamente al documento 18 stampato;
infine, su richiesta della difesa attorea è stato chiesto al teste “se sa leggere e scrivere e se quando scrive ricopia soltanto i grafismi o se scrive di suo pugno” ed il teste ha dichiarato: “non sono andato a scuola e quindi non so leggere, né scrivere, quindi se mi dici di scrivere qualcosa lo copio come se fosse un disegno”.
3.4. Ciò posto quanto alle dichiarazioni rese dal teste escusso all'udienza del 6.5.2025, deve rilevarsi che, in relazione al giudizio di attendibilità del teste deve aversi riguardo ai principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità ormai consolidata, in forza dei quali la valutazione circa l'attendibilità di un testimone deve avvenire in relazione al contenuto della dichiarazione e non aprioristicamente "per categoria" (cfr. Cass. civ. 16529 del 2004), in quanto in quest'ultima ipotesi
“…il giudizio sull'attendibilità sfocerebbe impropriamente in quello sulla capacità a testimoniare in rapporto a categorie di soggetti che sarebbero, di per sé, inidonei a fornire una valida testimonianza, laddove la capacità a testimoniare differisce dalla valutazione sull'attendibilità del teste, operando su piani diversi, atteso che l'una, ai sensi dell'art. 246 c.p.c., dipende dalla presenza in un interesse giuridico (non di mero fatto) che potrebbe legittimare la partecipazione del teste al giudizio, mentre la seconda afferisce alla veridicità della deposizione che il giudice deve discrezionalmente valutare alla stregua di elementi di natura oggettiva (la precisione e completezza delle dichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc.) e di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite” (cfr. ex multis Cass. civ. 7763 del 2010 e, da ultimo, Cass. Civ. 26547/2021).
Declinando i predetti principi alla fattispecie in esame deve rilevarsi l'imprecisione, l'incompletezza e la contraddittorietà sia intrinseca che estrinseca delle dichiarazioni rese dal teste CP_5 escusso da questo Giudice e, dunque, che le stesse risultano inficiate da inattendibilità.
Innanzi tutto, come precedentemente precisato, il teste ha riferito di essere sopraggiunto solo in seguito al sinistro, a seguito di richiesta di aiuto da parte del sig. e pertanto nulla ha P_ potuto riferire in ordine alle effettive modalità di accadimento del sinistro.
Con riferimento a quanto dichiarato all'udienza del 06.05.2025, in primo luogo deve rilevarsi una divergenza sull'esatta localizzazione del fatto, sul veicolo incidentato e su chi si trovasse con lui in macchina quando giungeva in loco. In particolare il teste:
- nella dichiarazione da lui sottoscritta e allegata dall'attore (doc. 18 fasc. att.) ha individuato con estrema precisione il luogo dove avrebbe ricevuto la richiesta di aiuto dal conducente
, dichiarando di trovarsi “sulla strada provinciale n. 544 Trinitapoli-Foggia, mi fermavo P_
7 all'altezza della località Borgo Tressanti”, mentre in sede di escussione testimoniale, nel presente giudizio, ha riferito di non ricordarsi con precisione la località, in particolare ha dichiarato:
“mi trovavo nella strada tra Foggia e Trentapoli, non ricordo il nome esatto della località, ricordo Trentapoli, usciti da Foggia, era una strada relativamente piccola, non un'autostrada” (v. verbale udienza 06.05.2025);
- nella dichiarazione versata in atti, il veicolo nel quale si trovava l'odierno attore era stato individuato dal signor in un “… autocarro Piaggio…” mentre all'udienza del CP_5
06.05.2025, il teste ha riferito: “era una macchina blu che ha dietro una parte aperta per caricare qualcosa, tipo un pick up”;
- ancora, nella dichiarazione prodotta (v. doc. 18, fasc. att.), il teste ha dichiarato che si trovava alla guida della sua autovettura e non faceva riferimento a nessun'altra persona, mentre durante l'udienza di escussione ha riferito “…io ero in macchina, guidavo io, una Opel bianca;
ero con un amico che si chiama ”. Per_4
La narrazione dei fatti da parte del testimone risulta imprecisa e contraddittoria. In particolare, se da un lato è comprensibile che il teste nella dichiarazione sottoscritta (datata 2021) ricordi in maniera più dettagliata il luogo dell'evento e la tipologia del veicolo coinvolto, mentre nell'udienza di escussione, avvenuta quattro anni dopo e in ogni caso a distanza di otto anni dall'accadimento, non li ricordi con analoga dovizia di particolari, dall'altro lato, tuttavia, appare meno comprensibile la circostanza che la riferita presenza dell'amico “ , presente con lui in macchina nel Per_3 momento in cui veniva richiesto soccorso dal sig. sopravvenga solamente in sede di P_ escussione teste, dopo quattro anni dalla dichiarazione.
Ancora, nell'udienza del 06.05.2025 il teste ha riconosciuto la propria firma sul doc. 18 precisando, tuttavia, di non aver redatto la dichiarazione e di non essere a conoscenza di chi l'abbia scritta: “non l'ho scritto io, non ricordo chi lo ha scritto, non ricordo nemmeno dove mi trovavo quando ho firmato”; inoltre ha dichiarato “non sono andato a scuola e quindi non so leggere, né scrivere, quindi se mi dici di scrivere qualcosa lo copio come se fosse un disegno”. Infine, al teste veniva fatto ricopiare il proprio nome su un foglio bianco
– allegato al verbale di udienza – e dal confronto con la firma apposta sul doc. 18 emerge una grafia molto diversa che sembra essere una mera “copiatura”. In ogni caso, anche qualora CP_5 abbia realmente firmato la dichiarazione di cui al doc. 18, non appare improba
[...] abbia fatto senza comprenderne il contenuto.
Sempre in sede di escussione testimoniale, dopo aver riferito di aver CP_5 accompagnato l'attore, su sua specifica richiesta, presso l'abitazione della madre - Pt_2
- ha aggiunto “Io stavo per andarmene, la signora mi ha chiamato indietro e mi ha chie
[...] di telefono, io gliel'ho dato e la signora mi ha chiamato la sera per ringraziarmi” e alla domanda del giudice “la signora che l'ha chiamato in che lingua parlava” ha riferito “parlava in italiano, diceva grazie grazie, che sono cose che io capisco”. Tuttavia, per quanto concerne la lingua italiana, ha sempre riferito di essere stato aiutato da un amico a comprenderne il significato “… il mio amico di aiutava a tradurre, un amico che adesso è tornato in Africa…”.
In ragione di quanto rilevato, le dichiarazioni rese dal teste devono ritenersi CP_5 incomplete, generiche, imprecise ed in parte contraddittorie e pertanto sono ritenute non attendibili dal Tribunale. Inoltre, quanto riferito dal testimone attiene ad un momento successivo all'incidente, pertanto, in ogni caso, non sussiste alcun elemento di prova idoneo a dimostrare lo svolgimento dei fatti così come allegati dall'attore.
8 Al riguardo deve infine rilevarsi come il fatto storico posto a fondamento della pretesa – come detto privo di riscontro probatorio – risulta in ogni caso inverosimile tenuto anche conto, in particolare, che, a fronte delle gravi lesioni personali patite dall'attore a seguito del sinistro Parte_1
(i.p. quantificato nella misura del 50%), il conducente del mezzo a bordo del quale lo stesso viaggiava, , è rimasto illeso e, nonostante le gravi condizioni in cui versava l'attore, al P_ momento del sinistro non fosse stato richiesto l'intervento dei soccorritori del 118: circostanze che, complessivamente valutate, non consentono di ritenere verosimile la ricostruzione del sinistro come allegata in citazione.
Alla luce di quanto sopra, in difetto di assolvimento dell'onere probatorio stringente che incombe in capo all'attore in siffatta materia secondo l'ordinario criterio di cui all'art. 2697 c.c. avuto riguardo, in particolare, alle modalità del fatto storico posto a fondamento della pretesa, la domanda formulata dagli attori nei confronti della compagnia convenuta non può trovare accoglimento.
4. Quanto al profilo delle spese di lite, le stesse seguono il principio della soccombenza e, pertanto, sono liquidate ex D.M. 55/2014 e succ. modifiche (tenuto conto dell'art. 6 del D.M. 147/2022 che ne limita l'applicazione alle sole prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore) come in dispositivo, tenuto conto dei criteri ivi indicati, in particolare del valore della causa, dell'attività difensiva effettivamente svolta (fase istruttoria limitata al deposito di memorie istruttorie e all'assunzione di prove orali e fase decisionale limitata alla discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. che giustificano l'applicazione dei valori minimi), questioni giuridiche e di fatto trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, sezione decima civile, definitivamente pronunciando nella causa civile di cui in epigrafe, ogni diversa istanza, difesa, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta la domanda formulata dagli attori nei confronti di quale impresa CP_1 designata dal;
Controparte_2
- condanna gli attori a rifondere ad quale impresa designata dal Fondo di CP_1
Garanzia per le Vittime della Strada, le spese processuali che sono liquidate in Euro 23.946,00 per compensi, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Milano, 10 giugno 2025
Il Giudice
dott. Annamaria Salerno
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