CGT2
Sentenza 9 gennaio 2026
Sentenza 9 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XXII, sentenza 09/01/2026, n. 261 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 261 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 261/2026
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 22, riunita in udienza il
22/12/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
SCOGNAMIGLIO PAOLO, Presidente
RENZULLI CARMINE, Relatore
MELITO VITTORIO, Giudice
in data 22/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5714/2025 depositato il 24/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania - Via Santa Lucia, 81 80132 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 Spa/Resistente_1 Spa - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2395/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez. 4
e pubblicata il 11/02/2025
Atti impositivi: - SPESE DI LITE SPESE DI LITE
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 7932/2025 depositato il
23/12/2025
Richieste delle parti:
Appellante: in parziale riforma della sentenza, condannare la parte soccombente al pagamento delle spese
Appellato: confermare la sentenza nella parte relativa al regolamento delle spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 presentò ricorso alla CGT di primo grado di Napoli, notificato alla spa Resistente_1 ed alla Regione Campania, chiedendo l'annullamento del preavviso di fermo amministrativo n.
20240002141031072491272 del 19 aprile 2024 a lui notificato il 15 maggio 2024 conseguente al mancato pagamento di euro 1.076,29 per la tassa auto 2016, deducendo:
l'omessa notifica dell'atto prodromico;
la prescrizione e decadenza del tributo;
la violazione del combinato disposto di cui agli artt. 12 e 46 d.p.r. 602/73 per non avere la Resistente_1
S.p.A. competenza territoriale nella procedura di riscossione.
Si costituiva in giudizio solo PI che eccepiva in via preliminare il difetto di legittimazione passiva quanto alla notifica degli atti presupposti, e, nel merito, l'infondatezza dei rilievi del contribuente.
La Corte con sentenza n. 2395 emessa all'udienza dell'11.2.2025 e depositata in pari data accolse il ricorso, compensando le spese, perché non era stata fornita la prova della notifica degli atti presupposti, per cui la pretesa era prescritta.
Il Ricorrente_1 ha impugnato il capo della sentenza nella parte relativa alle compensazione delle spese.
Si è costituita in giudizio PI la quale ha chiesto il rigetto dell'appello.
Nella seduta del 22 dicembre 2025 il collegio, sentito il relatore ed esaminati gli atti, decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I primi giudici hanno compensato le spese per ragioni di opportunità collegate alla tipologia di atto, alla natura del credito e alla somma richiesta in pagamento.
Osserva il giudicante che la disciplina delle spese nel processo tributario è contenuta nell'articolo 15 del d. lgs. n. 546/1992 il quale al primo comma prevede che “La parte soccombente è condannata a rimborsare le spese del giudizio che sono liquidate con la sentenza''.
L'articolo 15, disponendo la condanna alle spese del giudizio della parte che ne risulti soccombente, recepisce il principio processual-civilistico della soccombenza sancito dall'articolo 91 c.p.c. Tale principio entra in gioco nel momento in cui il procedimento sia stato definito ed il giudice abbia deciso quale delle parti sia risultata vittoriosa e quale soccombente ed implica che sulla parte soccombente gravino non solo le spese dalla stessa effettuate ma anche quelle anticipate e sostenute dall'avversario risultato vincitore . È parte soccombente: a) la parte alla quale è negato, in tutto o in parte, il riconoscimento della situazione giuridica dedotta in giudizio, come accade, ad esempio, nel caso del ricorrente cui viene respinto il ricorso per infondatezza dei motivi addotti ovvero per motivi di rito;
b) la parte nei confronti della quale è dichiarata l'esistenza di una situazione giuridica altrui, anche se essa non abbia contestato in giudizio la pretesa avversaria o addirittura non si sia costituita.
La ratio della norma in esame deve essere ricercata tra i principi basilari della giustizia secondo cui la
“necessità di ricorrere al giudice non deve tornare a danno di chi ha ragione”, quindi è giusto che le spese di giudizio non siano a carico di chi è risultato nella controversia totalmente vittorioso. Diversamente, la parte vittoriosa si vedrebbe riconosciuto un diritto non integro, ma ridotto in misura corrispondente alla diminuzione patrimoniale derivata dalle spese sostenute. La soccombenza si determina in base all'esito obiettivo della lite, cioè al raffronto tra le domande ed eccezioni delle parti e il risultato del processo, e prescinde da una condotta colposa, non avendo il carico definitivo delle spese una finalità sanzionatoria.
Il nuovo comma 2 dell'art. 15 d.lgs. 546/1992, stabilisce che le spese di giudizio possono essere compensate in tutto o in parte soltanto in caso di soccombenza reciproca o qualora sussistano gravi ed eccezionali ragioni che devono essere espressamente motivate.
che giustificava la compensazione delle spese.
La decisione dei primi giudici va riformata in quanto non sussistevano le condizioni per compensare le spese.
L'appello va accolto e vanno condannate Resistente_1 e la Regione Campania in solido al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, liquidate in dispositivo, con attribuzione al difensore anticipatario.
P.Q.M.
Accoglie appello e condanna Resistente_1 e la Regione Campania, in solido, al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 233,00 oltre accessori per ciascun grado di giudizio, con attribuzione.
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 22, riunita in udienza il
22/12/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
SCOGNAMIGLIO PAOLO, Presidente
RENZULLI CARMINE, Relatore
MELITO VITTORIO, Giudice
in data 22/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5714/2025 depositato il 24/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania - Via Santa Lucia, 81 80132 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 Spa/Resistente_1 Spa - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2395/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez. 4
e pubblicata il 11/02/2025
Atti impositivi: - SPESE DI LITE SPESE DI LITE
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 7932/2025 depositato il
23/12/2025
Richieste delle parti:
Appellante: in parziale riforma della sentenza, condannare la parte soccombente al pagamento delle spese
Appellato: confermare la sentenza nella parte relativa al regolamento delle spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 presentò ricorso alla CGT di primo grado di Napoli, notificato alla spa Resistente_1 ed alla Regione Campania, chiedendo l'annullamento del preavviso di fermo amministrativo n.
20240002141031072491272 del 19 aprile 2024 a lui notificato il 15 maggio 2024 conseguente al mancato pagamento di euro 1.076,29 per la tassa auto 2016, deducendo:
l'omessa notifica dell'atto prodromico;
la prescrizione e decadenza del tributo;
la violazione del combinato disposto di cui agli artt. 12 e 46 d.p.r. 602/73 per non avere la Resistente_1
S.p.A. competenza territoriale nella procedura di riscossione.
Si costituiva in giudizio solo PI che eccepiva in via preliminare il difetto di legittimazione passiva quanto alla notifica degli atti presupposti, e, nel merito, l'infondatezza dei rilievi del contribuente.
La Corte con sentenza n. 2395 emessa all'udienza dell'11.2.2025 e depositata in pari data accolse il ricorso, compensando le spese, perché non era stata fornita la prova della notifica degli atti presupposti, per cui la pretesa era prescritta.
Il Ricorrente_1 ha impugnato il capo della sentenza nella parte relativa alle compensazione delle spese.
Si è costituita in giudizio PI la quale ha chiesto il rigetto dell'appello.
Nella seduta del 22 dicembre 2025 il collegio, sentito il relatore ed esaminati gli atti, decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I primi giudici hanno compensato le spese per ragioni di opportunità collegate alla tipologia di atto, alla natura del credito e alla somma richiesta in pagamento.
Osserva il giudicante che la disciplina delle spese nel processo tributario è contenuta nell'articolo 15 del d. lgs. n. 546/1992 il quale al primo comma prevede che “La parte soccombente è condannata a rimborsare le spese del giudizio che sono liquidate con la sentenza''.
L'articolo 15, disponendo la condanna alle spese del giudizio della parte che ne risulti soccombente, recepisce il principio processual-civilistico della soccombenza sancito dall'articolo 91 c.p.c. Tale principio entra in gioco nel momento in cui il procedimento sia stato definito ed il giudice abbia deciso quale delle parti sia risultata vittoriosa e quale soccombente ed implica che sulla parte soccombente gravino non solo le spese dalla stessa effettuate ma anche quelle anticipate e sostenute dall'avversario risultato vincitore . È parte soccombente: a) la parte alla quale è negato, in tutto o in parte, il riconoscimento della situazione giuridica dedotta in giudizio, come accade, ad esempio, nel caso del ricorrente cui viene respinto il ricorso per infondatezza dei motivi addotti ovvero per motivi di rito;
b) la parte nei confronti della quale è dichiarata l'esistenza di una situazione giuridica altrui, anche se essa non abbia contestato in giudizio la pretesa avversaria o addirittura non si sia costituita.
La ratio della norma in esame deve essere ricercata tra i principi basilari della giustizia secondo cui la
“necessità di ricorrere al giudice non deve tornare a danno di chi ha ragione”, quindi è giusto che le spese di giudizio non siano a carico di chi è risultato nella controversia totalmente vittorioso. Diversamente, la parte vittoriosa si vedrebbe riconosciuto un diritto non integro, ma ridotto in misura corrispondente alla diminuzione patrimoniale derivata dalle spese sostenute. La soccombenza si determina in base all'esito obiettivo della lite, cioè al raffronto tra le domande ed eccezioni delle parti e il risultato del processo, e prescinde da una condotta colposa, non avendo il carico definitivo delle spese una finalità sanzionatoria.
Il nuovo comma 2 dell'art. 15 d.lgs. 546/1992, stabilisce che le spese di giudizio possono essere compensate in tutto o in parte soltanto in caso di soccombenza reciproca o qualora sussistano gravi ed eccezionali ragioni che devono essere espressamente motivate.
che giustificava la compensazione delle spese.
La decisione dei primi giudici va riformata in quanto non sussistevano le condizioni per compensare le spese.
L'appello va accolto e vanno condannate Resistente_1 e la Regione Campania in solido al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, liquidate in dispositivo, con attribuzione al difensore anticipatario.
P.Q.M.
Accoglie appello e condanna Resistente_1 e la Regione Campania, in solido, al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 233,00 oltre accessori per ciascun grado di giudizio, con attribuzione.