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Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 17/09/2025, n. 1579 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1579 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2239/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
TERZA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, TERZA SEZIONE CIVILE, in persona dei Magistrati:
Carlo Breggia Presidente
Marco Cecchi Consigliere
Paolo Masetti Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 2239/2022 promossa da:
Parte_1
(C.F. ), in persona del legale rappresentante
[...] P.IVA_1 [...]
rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanni Iacopetti;
Parte_1
ATTRICE IN RIASSUNZIONE nei confronti di
C.F. , in persona del legale rappresentante COroparte_1 P.IVA_2
rappresentata e difesa dall'Avv. Lorenzo Pieracci;
CP_2
CONVENUTA IN RIASSUNZIONE avente a oggetto riassunzione a seguito di rinvio disposto dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 26114/2022 depositata il 5.9.2022
CONCLUSIONI
In data 06/05/2025 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte attrice in riassunzione:
“Voglia l'ecc.ma Corte d'appello, per le motivazioni esposte nell'atto di riassunzione, in riforma della sentenza n, 123/2015 del Tribunale di Siena:
a) - revocare l'ordinanza del 6/12/2004, ammissiva della testimonianza del Sig.
[...]
, espungendone dagli atti le dichiarazioni rese;
Tes_1
pagina 1 di 18 b) - dichiarare concluso il contratto di compravendita dell'escavatore mod. Yanmar B50 matr. 51372 nei termini risultanti dalla proposta d'ordine azionata dalla società comparente;
c) - previo conguaglio del prezzo pattuito per l'acquisto del mezzo d'opera, condannare la al risarcimento di ogni danno scaturito dall'inadempimento ex COroparte_1 adverso perpetrato, residualmente risultante in € 14.340,00 e/o di quella maggiore e/o minore somma che dovesse essere stabilita, salvo se altri, anche in via equitativa accertati e/o ex art, 96 c.p.c. esigibili;
d) - ordinare la restituzione di ogni importo, oltre interessi, accessori e rivalutazione che la CO
, in esecuzione della sentenza impugnata, abbia dovuto, nel frattempo, Parte_2 corrispondere a tale o altro titolo alla COroparte_1
e) - condannare la I. alla consegna dalla documentazione tecnica e/o fiscale del Parte_3 mezzo d'opera, di cui è causa, che ne consenta la completa fruizione, commercializzazione e circolazione, sanzionandone ex art. 641-bis c.p.c. ogni, eventuale, mancato adempimento;
con vittoria di spese e competenze di tutti i gradi del giudizio”
Per la parte convenuta in riassunzione:
“Voglia l'Ecc. ma Corte d'Appello di Firenze Adita, disattesa ogni altra domanda, eccezione e difesa, nel merito, in via principale, rigettare l'appello proposto dall'
[...]
avverso la sentenza n.123/15 emessa dal Tribunale di Siena in data Parte_4 ata il 18-25.05.2015, perché infondato in fatto ed in diritto, con relativo rigetto di tutte le domande ex adverso azionate nel presente giudizio di riassunzione, con integrale conferma della impugnata decisione;
in subordine, in denegata ipotesi in cui l'Adita Corte, sulla base del principio enunciato dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 26114/2022 , ritenga concluso e perfezionato tra le parti il contratto di compravendita del macchinario modello Yanmar B 50 matricola 51372, ordinare all'
[...]
, di corrispondere alla il prezzo relativo Parte_5 COroparte_1 all'acquisto in misura di € 20.650,00 di cui alla proposta d'ordine del 08.05.03 in atti, senza operarsi alcun conguaglio e/o compensazione con la somma di € 14.340,00= ovvero quella maggiore o minore richiesta a titolo di risarcimento di danni ritenuti subiti dall'appellante in riassunzione, in quanto non dovuti e comunque ed in ogni caso non provati in corso di causa;
ovvero in ulteriore subordine, disporsi il conguaglio/compensazione tra il prezzo dovuto per l'acquisto del macchinario edile e la somma eventualmente riconosciuta all'appellante a titolo di risarcimento dei danni lamentati, ritenendosi in ogni caso non dovuta alcuna somma ex art. 96 c.p.c., in quanto anch'essa infondata e non provata. Con vittoria di spese e compenso professionale del presente giudizio di rinvio”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato in data 10.09.2003, la
[...]
(di seguito, per brevità, “ Parte_6 [...]
”) conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Siena la Parte_1 COroparte_1 asserendo l'inadempimento della convenuta rispetto ad un contratto di vendita, avente ad oggetto un escavatore usato, secondo l'attrice regolarmente perfezionatosi tra le parti, per il pagina 2 di 18 tramite dell'agente della , nei termini di cui alla proposta Parte_7
d'ordine datata 8.5.2003 allegata alla citazione, così chiedendo l'accoglimento di domande finalizzate ad ottenere il risarcimento di conseguenti danni, da conguagliare con il saldo prezzo (avendo l'attrice già corrisposto un acconto di € 5.000,00 sul corrispettivo convenuto di € 20.650,00 IVA compresa), legati in particolare: a) alla mancata fornitura di una “benna grigliata” (del valore di € 1.050,00, da sottrarre, pertanto, al dovuto), quale componente del macchinario incluso nella concordata fornitura ma mai consegnato, necessario per l'impiego del mezzo nei programmati lavori di spietramento di un terreno destinato all'impianto di un vigneto, ciò che aveva reso necessario affidare i lavori a terzi, al costo di € 28.050,00, sostenendo così l'attrice un maggiore onere economico rispetto alla possibilità di effettuare le opere in economia;
b) alle mancate riparazioni di alcuni difetti riscontrati sul macchinario, benché garantite dall'agente, con conseguente esborso diretto della somma di € 780,00; c) alle maggiori ore riportate sul tachimetro del mezzo (2.700) rispetto a quelle prospettate durante le trattative (1.600), la quale difformità giustificava un deprezzamento forfettario di €
1.200,00; il tutto per uno “sbilancio” a favore dell'attrice pari ad € 14.340,00, cui avrebbe potuto aggiungersi l'ulteriore voce di danno scaturente dalla revoca del beneficio dell'acquisto del carburante a prezzo agevolato, stante il mancato rilascio, da parte della CP_1
dei documenti giustificativi (fattura e libretto riportante le caratteristiche tecniche
[...] dell'escavatore) dei quali chiedeva fosse ordinata la consegna.
Si costituiva in giudizio la opponendo alla ricostruzione dei fatti COroparte_1 avversaria che nessun contratto si era mai perfezionato tra le parti, atteso che la proposta d'ordine dell'escavatore, subordinata alla sua approvazione, riportando condizioni di vendita frutto di personale iniziativa dell'agente (privo di poteri di rappresentanza) Testimone_1
e non in linea con le sue indicazioni e valutazioni di mercato, era stata ritenuta, con comunicazione del 16.5.2003 (ossia nella stessa data in cui la società ne aveva preso direttamente visione), nulla e inesistente sul piano giuridico;
che peraltro la proposta trasmessale presentava alcune correzioni rispetto alla prima versione redatta dall'agente
(rimasta in possesso della controparte e da questa poi non esibita) in quanto era stata esclusa dalla fornitura la benna grigliata e ridotto conseguentemente il prezzo da € 20.650,00 oltre
IVA (€ 24.780,00) ad € 20.650,00 IVA inclusa;
che il mezzo era stato consegnato solo in conto prova, in data 9.5.2003, sempre su personale iniziativa del , e non era mai stato Tes_1 più restituito, nonostante la richiesta di restituzione avanzata dalla con la COroparte_1 lettera del 16.5.2003; che anche la riscossione dell'acconto, versato nelle mani dell'agente con pagina 3 di 18 assegno mai posto all'incasso dalla società convenuta, esulava dai poteri di questi;
che dunque, i danni, comunque non provati, non trovano causa in alcun inadempimento contrattuale della difettando, a monte, la stipula di un valido contratto tra COroparte_1 le parti, tantomeno nei termini indicati dall'attrice.
2. A conclusione del giudizio di primo grado, il Tribunale di Siena, con sentenza n.
123/2015 pubblicata il 30.1.2015, rigettava ogni domanda attorea, ritenendo non provata la tesi del perfezionamento del contratto di vendita;
condannava l'attrice a restituire l'escavatore alla convenuta;
rigettava, per converso, la domanda riconvenzionale della COroparte_1 volta ad ottenere il pagamento di una somma a titolo di noleggio del bene per tutto il tempo in cui quest'ultimo si fosse trovato ancora nella disponibilità della controparte.
3. Proponevano appello la in via principale e la Parte_1 COroparte_1 in via incidentali;
entrambi i gravami venivano respinti con sentenza della Corte d'Appello di
Firenze n. 1331/2020 pubblicata il 17.7.2020, che confermava integralmente, quindi, le decisioni del giudice di primo grado. Per quanto qui interessa, la Corte osservava, sull'appello principale, affidato a due motivi, che:
- il primo motivo (riguardante l'apprezzamento delle circostanze da cui desumere la prova della conclusione del contratto, anche per effetto dei principi sulla rappresentanza apparente, della ratifica dell'operato dell'agente della o, comunque, del COroparte_4 comportamento concludente di questa, rappresentato, in particolare, dall'immediata esecuzione della prestazione avvenuta con la consegna dell'escavatore) non era fondato, in quanto la proposta d'ordine non era stata completata con la sottoscrizione delle condizioni generali di vendita presenti sul retro e mancava della firma della società presunta venditrice;
la consegna del veicolo era avvenuta solo “in conto prova per due giorni” e perciò non costituiva elemento comprovante l'intesa negoziale, al pari della consegna dell'assegno di €
5.000,00 a titolo di acconto sul prezzo pattuito, in mancanza di prova del relativo incasso da parte dell'appellata; era mancato, inoltre, il rilascio dell'attestazione di conformità relativa alla macchina venduta, necessaria per i veicoli privi di marcatura CE;
il contratto nemmeno poteva ritenersi concluso per rappresentanza apparente, in quanto la non COroparte_1 aveva ratificato l'operato del proprio agente e aveva immediatamente comunicato all'appellante la revoca della proposta d'ordine, sicché il suo comportamento non avrebbe potuto ingenerare nella controparte alcun affidamento sull'esistenza di poteri rappresentativi in capo al;
Tes_1
pagina 4 di 18 - parimenti da disattendere era il secondo motivo (relativo al rigetto dell'eccezione di incapacità a testimoniare di ed al mancato rilievo dell'inattendibilità della Testimone_1 sua deposizione, che aveva poi assunto valore decisivo nel contesto della sentenza) dato che la nullità della deposizione testimoniale resa da soggetto, in ipotesi, incapace avrebbe dovuto essere eccepita subito dopo l'espletamento della prova, ciò che nel caso specifico non era avvenuto.
4. La proponeva ricorso per cassazione avverso la citata pronuncia Parte_1 di Corte d'Appello, affidato a tre motivi, e la Corte di Cassazione, con ordinanza n. 26114/2022 pubblicata il 5.9.2022, in accoglimento dei primi due motivi e dichiarando assorbito il terzo, cassava la decisione in relazione alle censure accolte rinviando alla Corte d'Appello di Firenze in diversa composizione per la rivalutazione della vicenda contrattuale alla stregua dei principi esposti.
4.1 Giova riportare per esteso il testo dell'ordinanza: << Considerato: che il ricorso è affidato a tre formali motivi;
che, col primo, si invoca la violazione degli artt. 1325, 1326,
1327 e 1521 c.c. nonché dell'art. 113 c.p.c., in relazione all'art. 360 n. 3) c.p.c., oltre alla violazione e falsa applicazione degli artt. 132, comma 2° n. 4) c.p.c., 111 Cost. e 6 CEDU, in relazione all'art. 360 n. 3) c.p.c., giacché la Corte territoriale avrebbe invertito tra le parti il ruolo di proponente e quello di accettante, così errando in ordine al momento della conclusione del contratto ed alla tipologia stessa del negozio;
che, in particolare, si sarebbe trattato di una “vendita a prova” (ex art. 1521 c.c.), il cui superamento sarebbe stato comunicato all'agente locale, anche per il consenso concludente di controparte, manifestatosi attraverso la consegna del macchinario;
che, col secondo, si assume la violazione dell'art. 1362 comma 1° c.c., in relazione all'art. 360 c.1 n. 3) c.p.c., giacché i giudici di secondo grado si sarebbero discostati dai criteri interpretativi di cui all'art. 1362
c.c., considerato che l'accordo era stato raggiunto dalle parti su tutti gli elementi del contratto;
che la terza censura è volta a contestare la violazione degli artt. 11 comma 1° DPR
n. 459/1996, 11 preleggi D. Lgs. n. 81/2008, in relazione all'art. 360 c. 1 n. 3) c.p.c., nonché violazione e falsa applicazione dell'art. 132 comma 2° n. 4) c.p.c., 111 Cost. e 6 CEDU, in quanto la Corte toscana avrebbe incongruamente richiamato la necessità di un'attestazione di conformità del mezzo alla normativa europea;
che il primo ed il secondo motivo – scrutinabili congiuntamente per la loro identità di ratio - sono fondati;
che, per come ricostruiti i fatti dai giudici di merito, il rapporto intercorso si configurava come una fattispecie a formazione progressiva, in cui alla proposta del compratore (vincolato fin dal pagina 5 di 18 momento della sua manifestazione di volontà) si affiancava un'opzione di vendita (art. 1331
c.c.), nel senso che il venditore (la fornitrice del macchinario) si riservava di accettare oppure no;
che quindi sarebbe stato necessario valutare adeguatamente la volontà della
essendo del tutto irrilevante quella dell'agente, posto che nella COroparte_1 formazione dei contratti di compravendita di merci caratterizzati dalla clausola "salva approvazione della casa", l'agente per conto del venditore è sfornito di poteri di rappresentanza, di modo che la commissione vale come proposta contrattuale che si considera presentata dall'acquirente con la relativa sottoscrizione e trasmessa dallo stesso agente al venditore (Sez. 2, n. 3270 del 4 aprile 1987); che, in considerazione dell'effettiva consegna dell'escavatore, prima della formale risposta, ed a fronte della clausola contenente la dicitura “consegna urgente”, la Corte distrettuale non ha adeguatamente valutato se nella specie potessero ricorrere gli estremi dell'art. 1327 c.c. (e dunque se il consenso della si fosse manifestato attraverso la previa esecuzione) o quelli dell'art. COroparte_1
1521 c.c., che, essendo un contratto perfetto nei suoi elementi costitutivi ma sospensivamente condizionato all'esito positivo della prova (Sez. 2, n. 8491 del 29 aprile 2016), prevedeva unicamente la comunicazione da parte della ricorrente circa il superamento della prova;
che il terzo motivo resta assorbito;
che pertanto, in accoglimento del ricorso, la sentenza va cassata ed il giudizio rinviato alla Corte d'Appello di Firenze, in diversa composizione, affinché rivaluti la vicenda contrattuale alla stregua dei principi esposti e si pronunzi altresì con riguardo alle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo ed il secondo motivo di ricorso, assorbito il terzo, cassa la sentenza impugnata in relazione alle censure accolte e rinvia alla Corte d'Appello di Firenze, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità>>.
5. La ha quindi riassunto il giudizio per chiedere l'accoglimento Parte_1 delle conclusioni come in epigrafe trascritte, osservando in particolare che “in applicazione dei principi stabiliti dalla sentenza della Suprema Corte e dell'effettiva consegna dell'escavatore da parte della prima della formale risposta, a fronte COroparte_1 della clausola contenente la dicitura “consegna urgente”, ricorrono effettivamente gli estremi dell'art. 1327 Cod. Civ. o quelli dell'art. 1521 Cod. Civ. (ci si trova, dunque, di fronte a un contratto perfetto nei suoi elementi costitutivi ma sospensivamente condizionato all'esito positivo della prova, con la sola previsione della comunicazione del superamento della prova); la domanda proposta dalla società comparente, dunque, è fondata, così come fondato è l'appello proposto avverso la sentenza di primo grado”.
pagina 6 di 18 6. Radicatosi il contraddittorio, la nel costituirsi in giudizio, ha COroparte_5 chiesto il rigetto dell'appello e, con esso, delle domande prospettate dall'attrice nel giudizio di riassunzione, formulando altresì le richieste subordinate trascritte in epigrafe. La convenuta ha in particolare dedotto che, pur alla luce dei principi di diritto esposti dalla S.C., le pretese attoree non avrebbero potuto trovare accoglimento, essendo perciò corretta la decisione a suo tempo assunta dal Tribunale di Siena, non sussistendo, alla luce delle concrete circostanze del caso concreto, gli estremi della conclusione del contratto ai sensi dell'art. 1327 c.c. né quelli di una vendita a prova ex art. 1521 c.c. effettivamente perfezionatasi;
ha reiterato poi le proprie tesi difensive in ordine all'eccezione di incapacità testimoniare ex adverso sollevata ed in ordine alla prova dei danni lamentati;
ha dichiarato infine di “rinunciare” all'“appello incidentale”.
La causa è stata trattenuta in decisione in data 06/05/2025, sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte, a seguito di trattazione scritta, con i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
***
7. Il presente rinvio ha natura propria (o prosecutoria), perché consegue alla cassazione della sentenza d'appello per violazione di legge, come risulta inequivocabilmente dalla ordinanza di legittimità, che si è sopra trascritta (sulla distinzione del rinvio improprio o restitutorio da quello proprio o prosecutorio, già sostenuta dalla dottrina prevalente sulla base del disposto dell'art. 383 c.p.c., cfr., in giurisprudenza, Cass. sez. un. civ. 27.2.2008 n. 5087;
Cass. sez. 1^ civ.
2.2.2012 n. 1527; Cass. sez. 6^ civ. ord.
5.5.2017 n. 11120); con la conseguente applicabilità del presente principio: «Il giudizio di rinvio conseguente alla cassazione della pronuncia di secondo grado per motivi di merito (giudizio di rinvio proprio) non costituisce - come desumibile dall'art. 393 c p.c., a mente del quale alla mancata, tempestiva riassunzione del giudizio, non consegue il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, bensì la sua inefficacia, salvi gli effetti della sentenza della Corte di cassazione ed eventualmente l'effetto della cosa giudicata acquisito dalle pronunce emanate nel corso del giudizio - la prosecuzione della pregressa fase di merito, né è destinato a confermare o riformare la sentenza di primo grado;
esso integra, piuttosto, una nuova ed autonoma fase che, pur soggetta, per ragioni di rito, alla disciplina riguardante il corrispondente procedimento di primo o secondo grado, ha natura rescissoria (nei limiti posti dalla pronuncia rescindente) ed è funzionale all'emanazione di una sentenza che, senza
pagina 7 di 18 sostituirsi ad alcuna precedente pronuncia, riformandola o modificandola, statuisce direttamente sulle domande proposte dalle parti» (Cass. sez. 2^ civ. ord. 31.5.2021 n. 15143 rv 661405-01; in precedenza, Cass. sez. 6^ civ. ord. 20.4.2017 n. 10009 rv 643829-01).
È corollario di quanto appena affermato che dal presente giudizio non è ancora scaturita alcuna statuizione di merito fra le parti, fatta eccezione, naturalmente, per quegli accertamenti che costituiscano oggetto di giudicato interno.
Ne segue che non hanno diritto di cittadinanza le richieste di parte di riformare o confermare la sentenza di primo grado: essa è stata sostituita ex lege da quella d'appello, la quale, a sua volta, è stata cassata.
I riferimenti erronei delle parti, peraltro, non hanno altra conseguenza se non quella di richiedere d'essere corretti, nel senso che compete comunque alla Corte l'esame di merito delle domande che, quand'anche proposte sotto il nomen iuris di richieste di conferma o di riforma dei provvedimenti caducati (o di accoglimento o di reiezione di precedenti impugnazioni), valgono in sostanza come autonome domande proposte al giudice del rinvio.
Va dunque in sostanza nuovamente esaminata la domanda risarcitoria dell'attrice, che si fonda, in primis, sull'assunto dell'avvenuta conclusione di un contratto di vendita dell'escavatore nei termini riportati nella proposta d'ordine dalla medesima depositata
(ovverosia il documento allegato all'atto di appello e, a seguire, nuovamente prodotto, come doc. 4, in allegato alla nota di deposito del 31.3.2025).
8. Deve essere altresì premesso che le parti hanno solo parzialmente provveduto a depositare in questo grado i documenti facenti parte dei rispettivi fascicoli di parte in primo grado.
In particolare, l'attrice ha depositato solo la copia della proposta d'ordine dell'8.5.2003; la convenuta ha depositato solo l'altra copia della proposta d'ordine di cui ha dichiarato di essere entrata in possesso, il d.d.t. di consegna dell'escavatore, la lettera raccomandata a/r anticipata via fax del 16.5.2003 e la prova della relativa spedizione.
9. Ciò premesso, giova iniziare dal richiamare le opposte ricostruzioni delle parti circa i fatti accaduti.
La assume, in sintesi, di avere formulato, all'esito di contatti con Parte_1
l'agente della , la proposta d'acquisto dell'escavatore nei Parte_7 termini (economici e non) cristallizzati nel documento dalla medesima fornito in giudizio: si pagina 8 di 18 tratta di una “proposta d'ordine salvo approvazione della società COroparte_1
(così è intestato il modulo, evidentemente predisposto dalla società presunta venditrice, tanto che ne riporta tutti i dati all'inizio del foglio), datata 8.5.2003, nel quale gli spazi di interesse sono compilati a mano con indicazione (i) come oggetto dell'acquisto, dell'escavatore usato comprensivo di una “benna grigliata”, (i) del prezzo di € 20.650,00 comprensivo di IVA, (iii) della concessione della macchina “in conto prova per 2 g” con decorrenza dalla bolla di consegna e, infine, (iv) della consegna come “urgente”.
La sostiene quindi che il contratto si sia concluso perché, proprio in Parte_1 evasione di tale sua proposta, il mezzo le veniva consegnato il giorno seguente, 9.5.2003, ciò che evidenzierebbe il realizzarsi del meccanismo perfezionativo del contratto di cui all'art. 1327 c.c. (a mente del quale “qualora, su richiesta del proponente o per la natura dell'affare o secondo gli usi, la prestazione debba eseguirsi senza una preventiva risposta, il contratto è concluso nel tempo e nel luogo in cui ha avuto inizio l'esecuzione”) o comunque, necessariamente, l'accettazione della casa madre, espressa per fatti concludenti e giunta a conoscenza del proponente con la consegna del mezzo presso la sua sede.
La oppone di essere rimasta all'oscuro della proposta sino alla data COroparte_1 del 16.5.2003 quando, presane visione, scriveva alla per comunicarle di Parte_1 ritenere “nulla” la proposta “in quanto il prezzo applicato al miniescavatore Yamar usato oggetto della transazione non corrisponde alle indicazioni date dalla ns. direzione al ns. agente di commercio” (cfr. la lettera racc. a/r anticipata via fax prodotta). Al netto delle espressioni utilizzate (ivi compresa quella, che figura nell'oggetto della missiva, di “revoca proposta d'ordine”) è evidente che il significato della comunicazione è quello di una mancata accettazione della proposta. La consegna in conto prova dell'escavatore (a cura dell'
[...]
e per il tramite del vettore “ ”, come risulta dal d.d.t) avvenuta in data CP_6 CP_7
9.5.2003 sarebbe stata frutto di “personale iniziativa del ” (pag. 14 comparsa di Tes_1 risposta in primo grado), sia pure corrispondendo ad una “comune prassi commerciale adottata dalla allorché si tratti, come nel caso di specie, di beni COroparte_1 strumentali” (pag. 7 del medesimo scritto).
Secondo la tesi della la mancata accettazione della proposta, di cui Parte_1 alla prefata missiva del 16.5.2003, sarebbe tardiva, in quanto avvenuta in un momento in cui
(a) il contratto si era già perfezionato con la consegna dell'escavatore (v. quanto già sopra pagina 9 di 18 osservato) e (b) la condizione sospensiva rappresentata dall'esito positivo della prova si era già avverata, avendone la dato comunicazione all'agente della convenuta. Parte_1
La ha però aggiunto un particolare importante, ossia che la proposta COroparte_1
d'ordine dell'8.5.2003 di cui essa veniva a conoscenza “per quanto radicalmente nulla ed inesistente per non aver ricevuto alcuna accettazione e/o specifica approvazione da parte della società convenuta […], non prevedeva, comunque, la fornitura di alcuna benna grigliata, con la conseguenza che deve escludersi qualsiasi inadempimento a carico della
(così il concetto è riassunto nella memoria di replica del primo COroparte_1 grado). Segnatamente la suddetta società ha affermato di avere ricevuto una proposta diversa da quella fatta valere in giudizio dalla , in quanto la prima stesura di tale Parte_1 proposta era stata immediatamente rivista con delle correzioni attinenti proprio all'oggetto del contratto. Il punto è spiegato in dettaglio a pag. 5 della comparsa di risposta in primo grado: “La proposta d'ordine, subordinata all'approvazione ed accettazione della
[...]
è stata redatta in data 08.05.2003 dal Sig. , agente della CP_1 Testimone_1 società convenuta, senza poteri di rappresentanza, come risulta da relativo contratto in vigore tra le parti e stipulato il 01.06.2001 che si allega in copia ( doc. n.2). Detta proposta, sottoposta all'attenzione del Sig , padre del titolare della società Persona_1 attrice, presso il suo studio legale, prevedeva, inizialmente, la dotazione di n.1 escavatore usato tipo Yanmar B50 completo di impianto martello-2°velocità, cingolo in ferro –n. 2 benne + benna grigliata MM 1000 ( D 10)- concessa in conto prova per due giorni- decorrenza dalla bolla di consegna, il tutto per un importo pari ad € 20.650,00, oltre iva al
20% pari ad € 4.130,00, per un importo complessivo della suddetta fornitura di € 24.780,00
( doc.n.3/A). Poiché però, immediatamente dopo gli accordi di cui sopra, l' attrice Pt_4 espressamente dichiarava di voler sostenere una spesa massima di € 20.650,00, si conveniva di limitare la fornitura al solo escavatore usato, con esclusione della benna grigliata. Il provvedeva dunque alle necessarie correzioni e modificazioni della Tes_1 proposta d'ordine, cancellando di proprio pugno, quanto alla voce prezzo, l'importo iva di €
4.130,00 e specificando che la somma di € 20.650,00 era da ritenersi comprensivo di iva e, soprattutto e quel che più rileva, escludeva dalla fornitura in questione la benna grigliata sopra descritta, fatto questo poi divenuto motivo di contesa tra le parti e di grave inadempimento contrattuale da parte della secondo quanto COroparte_1 affermato da controparte. Dette correzioni e cancellazioni venivano però riportate regolarmente soltanto su due copie della proposta ( su quella dello stesso agente e su quella
pagina 10 di 18 poi tornata alla convenuta), ma a non anche sulla copia già in possesso della società interessata all'acquisto, copia che non veniva esibita dal Sig il quale asseriva, Pt_1 pretestuosamente, di non ritrovarla in quel momento”. In proposito, la ha COroparte_1 prodotto copia della stessa proposta d'ordine di cui si controverte, nella quale tuttavia risulta cancellata l'indicazione della benna grigliata dall'oggetto della fornitura (così come risultano cancellati, sulla colonna del prezzo, l'importo dell'IVA su € 20.650,00 e la somma di €
24.780,oo corrispondente al totale lordo;
cancellazioni queste ultime che, per la verità, compaiono anche sulla copia della proposta prodotta in giudizio dalla , la Parte_1 quale invece reca non cancellata la parte sulla benna grigliata).
10. Ora, seguendo quanto enunciato dalla Cassazione, ai fini della soluzione della controversia è da valutare adeguatamente la volontà della , mentre è “del COroparte_1 tutto irrilevante quella dell'agente, posto che nella formazione dei contratti di compravendita di merci caratterizzati dalla clausola "salva approvazione della casa",
l'agente per conto del venditore è sfornito di poteri di rappresentanza, di modo che la commissione vale come proposta contrattuale che si considera presentata dall'acquirente con la relativa sottoscrizione e trasmessa dallo stesso agente al venditore”. Appare quindi superfluo soffermarsi ulteriormente sui poteri dell'agente ed altrettanto è a dirsi per ciò che riguarda la rappresentanza apparente, di cui difettano, evidentemente, i presupposti, dato che risultava chiaro dallo stesso modulo compilato e sottoscritto dalla (rectius Parte_1 dal soggetto che agì per suo conto) che la proposta valesse “salvo approvazione della società
, sicché, impedendo la citata clausola che la società rimanesse COroparte_1 obbligata dall'operato di chi (agente) aveva raccolto l'ordinazione, in nessun modo un contratto tra le parti avrebbe potuto considerarsi concluso per mero scambio di consensi intervenuto con . Non potrebbe, dunque, l'attrice invocare sotto questo Testimone_1 profilo i principi dell'apparenza del diritto e dell'affidamento incolpevole, destinati ad operare solo “allorché vi sia, da un lato, la buona fede del terzo che ha stipulato con il falso rappresentante e, dall'altro, anche un comportamento colposo del rappresentato, tale da ingenerare nel terzo la ragionevole convinzione che il potere di rappresentanza sia stato effettivamente e validamente conferito al rappresentante apparente” (Cass. 27349/2023); a prescindere dalla mancata sottoscrizione delle condizioni generali riportate sul retro, era sufficiente, infatti, la clausola sopra riportata, presente nella parte frontale del modulo, a far comprendere come quest'ultimo (pur compilato alla presenza e dietro concertazione con pagina 11 di 18 l'agente) valesse solo come proposta, occorrendo, per il perfezionamento del contratto, una ulteriore manifestazione di volontà da parte della società.
È invece rilevante appurare se nella condotta della siano ravvisabili i COroparte_1 presupposti del principio di esecuzione rilevante ex art. 1327 c.c. o comunque quelli di una accettazione, per fatti concludenti, di una proposta di contratto di vendita a prova ex art. 1521
c.c. (quale contratto perfetto nei suoi elementi costitutivi ma sospensivamente condizionato all'esito positivo della prova, prevedendo la norma solo la comunicazione da parte del compratore circa il superamento di questa); in tal senso, la S.C. ha posto l'accento sulla necessità di valutare gli aspetti della effettiva consegna dell'escavatore, prima della formale risposta alla proposta, a fronte della clausola, inserita in quest'ultima, contenente la dicitura
“consegna urgente”.
10.1 Al riguardo, la giurisprudenza di legittimità ha già avuto occasione di riconoscere che la clausola “pronta consegna” in una proposta contrattuale (cui può ritenersi equivalente quella di “consegna urgente”) contiene la richiesta, da parte del proponente, che il destinatario esegua la prestazione immediatamente, senza preventiva risposta (cfr. Cass.
13013/1995 e, in precedenza, Cass. 993/1966). Alla fattispecie in esame può quindi considerarsi applicabile, in tesi, l'art. 1327 c.c.. Ad ogni modo ed anche ove volesse opinarsi diversamente, la consegna del mezzo, a fronte di una proposta del tipo di quella redatta dalla
, ben potrebbe integrare gli estremi di un comportamento concludente nel Parte_1 senso dell'accettazione.
Altro significato non potrebbe, invero, attribuirsi alla consegna del mezzo dopo la ricezione di una proposta di tal fatta, completa degli elementi essenziali di un contratto di vendita (a prova) ed accompagnata dalla specifica richiesta di avere al più presto disponibilità del bene, chiaramente nella prospettiva di poterlo subito utilizzare dopo il completamento positivo della prova, anch'essa prevista in tempi ristretti. A ritenere all'opposto, dovrebbe accedersi all'inverosimile tesi per cui, ottenuto il mezzo solo in conto prova, pur dopo la comunicazione di superamento di questa, il compratore avrebbe dovuto attendere una accettazione formale della venditrice, prima di poter ritenere concluso il contratto ed iniziare ad utilizzare il bene, con il che sarebbe stato evidentemente frustrato il suo interesse, manifestato dal tipo di condizioni e di termini indicati sulla proposta. Non appare causale, da questo punto di vista, il fatto che non siano state sottoscritte le condizioni prestampate pagina 12 di 18 presenti nel retro del modulo, prevedenti la riserva di accettazione per iscritto entro 30 giorni da parte della COroparte_1
Per altro verso, è poco credibile che la consegna sia avvenuta all'insaputa della società convenuta, come sembrerebbero fare intendere i suoi scritti difensivi. Nella originaria comparsa di risposta della si sostiene che fino alla data del 16.5.2003 COroparte_1 quest'ultima fosse “completamente all'oscuro di tutte le operazioni e trattative fino ad allora in corso”; si assume che l'escavatore venne consegnato alla “in conto Parte_1 prova, a far data dal 09.05.2003, dalla su personale iniziativa del COroparte_6
” (indicato però come agente privo di poteri di rappresentanza) e che la consegna “al Tes_1 solo fine di effettuare una prova dimostrativa del mezzo” corrispondeva ad una “comune prassi commerciale adottata dalla in caso di beni strumentali. COroparte_1
Tuttavia, non è credibile che l'uscita del mezzo dalla (società di cui COroparte_6 non sono meglio chiariti i rapporti con la per la consegna a terzi sia COroparte_1 avvenuta senza il placet della “casa madre”, solo per istruzioni date da un agente privo di CO poteri rappresentativi. Il d.d.t. prodotto riporta la come cessionaria e l' COroparte_1 come luogo di destinazione e in esso è presente la seguente annotazione in Parte_8 calce: “merce consegnata alla ditta in c/prova per conto della Parte_8 COroparte_1
.
[...]
In virtù di ciò, la convenuta avrebbe dovuto quantomeno dare la prova di un diverso svolgimento dei fatti, differente da ciò che la logica delle cose e le risultanze documentali del d.d.t. portavano (e portano) ragionevolmente a supporre.
10.2 Va però a questo punto di nuovo rimarcato l'ulteriore elemento portato all'attenzione dalla ossia il fatto che, secondo quest'ultima, la benna COroparte_1 grigliata (vero nodo del contendere) non rientrava nella proposta d'ordine del 8.5.2003 effettivamente trasmessale, in quanto tale proposta era stata riveduta e corretta rispetto all'inizio; la società convenuta, cioè, non si è limitata a dire di non avere accettato la proposta pervenutale (siccome non coerente con le proprie valutazioni di mercato) ma ha aggiunto che questa non comprendeva, comunque, nell'oggetto, la consegna della benna grigliata.
A fronte di tale contestazione, l'attrice era quindi onerata di provare che proprio, invece, la proposta da essa stessa prodotta in giudizio (quella per il prezzo di 20.650,00 IVA compresa con inclusa la benna grigliata) fosse giunta a conoscenza della convenuta prima pagina 13 di 18 della consegna dell'escavatore, in modo da poter attribuire a tale consegna effettivo valore di accettazione delle condizioni riportate sul detto documento.
La , in merito alla copia della proposta d'ordine prodotta dalla Parte_1 controparte, ha parlato di correzioni apposte unilateralmente e strumentalmente a posteriori
(“dall'agente , presumibilmente su pressione della società preponente nel malcelato Tes_1 intento di preconfezionare una linea difensiva compatibile con la versione data”, come si legge nella memoria di replica del primo grado) ed ha sostenuto doversi accordare prevalenza alla copia in suo possesso, ma, in realtà, da un canto la giurisprudenza richiamata a sostegno è nel senso opposto a quello invocato (le pronunce di legittimità richiamate a pag. 10 dell'atto di appello, riguardanti il tema delle notifiche, fanno riferimento alla prevalenza della copia ricevuta dal destinatario dell'atto; secondo Cass. 111/1986, 6309/1994 e 4358/2001, invero,
“Con riguardo al destinatario dell'atto ai fini della validità e regolarità della notifica va fatto riferimento alle risultanze della copia a lui consegnata”), dall'altro la società attrice, onerata della prova del fatto costitutivo della conclusione del contratto per l'incontro di volontà concordi, non ha proposto querela di falso nei confronti del documento depositato dall'attrice, recante la medesima data di quello da essa stessa prodotto e la firma della persona che contrattò in suo nome, quale mezzo processuale necessario per contestare l'autenticità delle correzioni apposte, ossia la cancellazione dall'ordinativo della benna grigliata.
A ciò si aggiunga che la deposizione di riportata negli scritti difensivi Testimone_1 della convenuta (deposizione sulla cui validità si è ormai formato il giudicato interno, non avendo la impugnato in cassazione la decisione della Corte d'Appello di Parte_1 rigetto del suo gravame sul punto) appare confermare gli assunti della società convenuta (“in occasione della trattativa che io feci con l'Avv. Fineschi Pianegiani……la fornitura sarebbe stata eseguita lo stesso con tre benne usuali senza la grigliata. Per la benna grigliata avrei rimediato a titolo di cortesia, la fornitura di una benna grigliata di un amico. Per la precisione si trattava di un prestito perché la benna grigliata sarebbe servita solo inizialmente per alcuni lavori. In conclusione l'azienda avrebbe per il prezzo stabilito, conseguito il macchinario dotato delle benne usuali, e tramite mio, anche della benna grigliata, senza aggiunta di prezzo. Preciso che secondo l'ordine che mi viene mostrato le benne che avrebbe fornito la sono solo 2. La proposta d'ordine che mi viene CP_1 mostrata è quella iniziale che poi fu modificata secondo l'accordo di cui ho detto sopra. Fu modificata in un secondo momento. Confermo tutte le altre circostanze”).
pagina 14 di 18 Quanto all'attendibilità della testimonianza, va osservato che, dichiarando di avere assunto personalmente l'impegno alla fornitura del componente richiesto dalla
[...]
, il teste ha reso dichiarazioni per certi versi contra sé (non potendo escludersi una Parte_1 sua responsabilità, quantomeno a titolo precontrattuale, per non avere dato seguito alla promessa fatta). Inoltre, possibili condizionamenti legati ai rapporti con le parti potrebbero ben sussistere, come per il , anche rispetto al teste, indicato dall'attrice, Tes_1 Persona_1
padre del legale rappresentante della e soggetto che firmò la
[...] Parte_1 proposta in sua vece. Certo è che non è stata fornita alcuna prova documentale dell'inoltro alla della proposta d'ordine comprendente la fornitura della benna grigliata al COroparte_1 prezzo di € 20.650,00 IVA compresa antecedentemente alla consegna avvenuta il 9.5.2003.
Come già detto, poi, l'attrice non ha proposto querela di falso avverso il documento di cui la ha dimostrato di essere in possesso, consistente in una proposta (firmata COroparte_1 dal lato dell'acquirente) a condizioni differenti.
11. Per gli esposti motivi, in definitiva, pur rivalutando la vicenda contrattuale alla stregua dei principi esposti nell'ordinanza della S.C., non è possibile ritenere integrato il fondamentale presupposto della domanda risarcitoria avanzata dall'attrice, ossia il perfezionamento di un contratto di vendita tra le parti avente ad oggetto la fornitura, con l'escavatore, della benna grigliata, asseritamente necessaria secondo l'attrice per dar corso alle lavorazioni pianificate, e che sarebbe rimasto in tale parte inadempiuto.
Il danno di cui è stato chiesto il ristoro è, invero, principalmente legato all'assenza del descritto componente (si legge nella citazione introduttiva che “l' Parte_4 alla fine del Giugno 2003, priva della c.d. “benna grigliata”, utilizzabile solo per tale specifico intervento ed in quanto tale commissionata, si vedeva costretta, per non arrestare i complessi lavori preparatori del terreno, concatenati l'uno all'altro e quindi con una tempistica da rispettare […] ad affidare lo spietramento dell'area da bonificare alla ditta
RA e Bari […] l'intervento di spietramento […] ha comportato un esborso pari a Eu.
28.050,00 (doc. 14) e avrebbe potuto essere evitato se si fosse potuto disporre per tempo della benna grigliata e quindi potuto eseguire in economia detto intervento con i mezzi aziendali ad un costo infinitamente inferiore”).
Per completezza si deve aggiungere che la prova del danno lamentato dall'attrice non è stata comunque fornita, in quanto la stessa ha inteso addebitare alla convenuta l'intera spesa dell'intervento affidato ad altra ditta, senza tenere conto dei costi che avrebbe sostenuto pagina 15 di 18 eseguendo in proprio le lavorazioni (in primis per l'impiego di propria manodopera, da sottrarre ad altre mansioni) e che ha invece risparmiato “esternalizzando” l'intervento. Di tali costi l'attrice avrebbe dovuto fornire opportuno dettaglio, onde consentire l'esatta determinazione del quantum spettante, e invece nulla si rinviene negli atti e nei documenti disponibili.
Può ulteriormente osservarsi, sulla scia di quanto eccepito dalla che COroparte_1 la avrebbe potuto in ogni caso evitare il danno consistente nell'esborso di Parte_1 decine di migliaia di euro per l'appalto dei lavori a terzi, reperendo altrove la benna grigliata mancante nell'escavatore, con possibilità di rivalersi poi per il relativo costo (di acquisto o di noleggio) nei confronti della convenuta. La stessa attrice ha quantificato in citazione il prezzo di una benna grigliata in appena € 1.050,00, a fronte degli oltre 28.000 spesi, sicché viene senz'altro in rilievo, in questo caso, la previsione dell'art. 1227 c.c., secondo cui il risarcimento non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza.
Quanto alle ulteriori domande avanzate, le stesse sono parimenti da respingere, anche per considerazioni ulteriori rispetto a quelle sopra svolte. La pretesa di consegna della fattura e del libretto riportante le caratteristiche tecniche dell'escavatore postula l'avvenuta conclusione di un contratto che, per quanto detto, nei termini sostenuti dall'attrice (i soli che la stessa ha inteso far valere in giudizio) non vi è stata. Il danno legato alla revoca del beneficio dell'acquisto del carburante a prezzo agevolato, prospettato come danno “futuro”, non è stato mai provato, né mai precisato nel relativo ammontare. La pretesa di vedersi riconosciuto un “deprezzamento” per il maggior numero di ore segnate dal tachimetro del mezzo è priva di fondamento, sia perché non consta una difformità rispetto a quanto prospettato nelle trattative o rispetto all'ordine (ove nulla fu indicato al riguardo), sia perché la stessa attrice affermava in citazione di avere accettato l'escavatore al termine della prova
“indipendentemente dalle difformità, rispetto alle caratteristiche illustrate nei colloqui, riscontrate nel mezzo”. Infine, la pretesa di rimborso del costo di riparazioni sostenute per problemi del macchinario (nella misura di € 780,00) si fonda sull'assunto che il Tes_1 avrebbe garantito l'intervento dell'officina della con una unità mobile;
di COroparte_1 tale circostanza non è stata però indicata la prova e, comunque, il , quale agente senza Tes_1 rappresentanza, non avrebbe potuto validamente impegnare la convenuta sul punto.
In conclusione, per i motivi esposti, le domande avanzate dalla Parte_1 devono essere rigettate.
pagina 16 di 18 12. La regolamentazione delle spese di lite, da effettuarsi unitariamente per i vari gradi di giudizio, deve tener conto della prevalente soccombenza dell'attrice. Infatti, se è vero che anche la è rimasta soccombente, sia in primo che in secondo grado, sulla COroparte_1 domanda di pagamento di una somma a titolo di corrispettivo di noleggio dell'escavatore, la
è rimasta soccombente su tutte le proprie domande, le quali hanno Parte_1 richiesto un assai superiore impegno difensivo, occupando ben più spazio nel processo e sulle quali, peraltro, si è concentrato esclusivamente il giudizio di rinvio.
Sussistono pertanto idonee ragioni per compensare le spese per la metà e per porre la residua quota a carico dell'attrice (con l'esclusione delle spese del giudizio di cassazione in cui la è rimasta intimata e non ha svolto, perciò, attività difensiva). COroparte_1
La liquidazione si opera in base al D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022 (§
2 per il primo grado, § 12 per il secondo grado e per il giudizio di rinvio), in base ai parametri medi (eccezion fatta per la fase 3 del giudizio di rinvio, per la quale si giustifica il dimezzamento del parametro medio per la modesta attività di trattazione). Il valore della causa è compreso nello scaglione da € 5.201 ad € 26.000. Pertanto:
1) per il primo grado: € 919,00 fase 1, € 777,00 fase 2, € 1.680,00 fase 3 ed € 1.701,00 fase 4, in tutto € 5.077,00, il cui 50% è pari ad € 2.538,50, oltre accessori di legge;
2) per il secondo grado: € 1.134,00 fase 1, € 921,00 fase 2, € 1.843,00 fase 3 ed €
1.911,00 fase 4, in tutto € 5.809,00, il cui 50% è pari ad € 2.904,50, oltre accessori di legge;
3) per il giudizio di rinvio: € 1.134,00 fase 1, € 921,00 fase 2, € 922,00 fase 3 ed €
1.911,00 fase 4, in tutto € 4.888,00, il cui 50% è pari ad € 2.444,00, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Firenze, sezione terza civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, anche istruttoria, disattesa, così provvede:
1. rigetta le domande proposte dalla Parte_6
;
[...]
2. compensa per il 50% le spese di lite tra le parti e condanna l'attrice a rimborsare alla convenuta la restante quota, che liquida: 2.1) per il primo grado, in complessivi € 2.538,50 a titolo di compensi professionali di avvocato, oltre al 15% sui compensi per rimborso forfettario di spese generali, nonché oltre cap e iva secondo legge;
2.2) per il secondo grado, in complessivi € 2.904,50 a titolo di compensi professionali di avvocato, oltre al 15% sui pagina 17 di 18 compensi per rimborso forfettario di spese generali, nonché oltre cap e iva secondo legge;
2.3) per il giudizio di rinvio, in complessivi € 2.444,00 a titolo di compensi professionali di avvocato, oltre al 15% sui compensi per rimborso forfettario di spese generali, nonché oltre cap e iva secondo legge.
Firenze, camera di consiglio del 13.9.2025
Il Consigliere estensore Paolo Masetti Il Presidente Carlo Breggia
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
pagina 18 di 18
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
TERZA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, TERZA SEZIONE CIVILE, in persona dei Magistrati:
Carlo Breggia Presidente
Marco Cecchi Consigliere
Paolo Masetti Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 2239/2022 promossa da:
Parte_1
(C.F. ), in persona del legale rappresentante
[...] P.IVA_1 [...]
rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanni Iacopetti;
Parte_1
ATTRICE IN RIASSUNZIONE nei confronti di
C.F. , in persona del legale rappresentante COroparte_1 P.IVA_2
rappresentata e difesa dall'Avv. Lorenzo Pieracci;
CP_2
CONVENUTA IN RIASSUNZIONE avente a oggetto riassunzione a seguito di rinvio disposto dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 26114/2022 depositata il 5.9.2022
CONCLUSIONI
In data 06/05/2025 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte attrice in riassunzione:
“Voglia l'ecc.ma Corte d'appello, per le motivazioni esposte nell'atto di riassunzione, in riforma della sentenza n, 123/2015 del Tribunale di Siena:
a) - revocare l'ordinanza del 6/12/2004, ammissiva della testimonianza del Sig.
[...]
, espungendone dagli atti le dichiarazioni rese;
Tes_1
pagina 1 di 18 b) - dichiarare concluso il contratto di compravendita dell'escavatore mod. Yanmar B50 matr. 51372 nei termini risultanti dalla proposta d'ordine azionata dalla società comparente;
c) - previo conguaglio del prezzo pattuito per l'acquisto del mezzo d'opera, condannare la al risarcimento di ogni danno scaturito dall'inadempimento ex COroparte_1 adverso perpetrato, residualmente risultante in € 14.340,00 e/o di quella maggiore e/o minore somma che dovesse essere stabilita, salvo se altri, anche in via equitativa accertati e/o ex art, 96 c.p.c. esigibili;
d) - ordinare la restituzione di ogni importo, oltre interessi, accessori e rivalutazione che la CO
, in esecuzione della sentenza impugnata, abbia dovuto, nel frattempo, Parte_2 corrispondere a tale o altro titolo alla COroparte_1
e) - condannare la I. alla consegna dalla documentazione tecnica e/o fiscale del Parte_3 mezzo d'opera, di cui è causa, che ne consenta la completa fruizione, commercializzazione e circolazione, sanzionandone ex art. 641-bis c.p.c. ogni, eventuale, mancato adempimento;
con vittoria di spese e competenze di tutti i gradi del giudizio”
Per la parte convenuta in riassunzione:
“Voglia l'Ecc. ma Corte d'Appello di Firenze Adita, disattesa ogni altra domanda, eccezione e difesa, nel merito, in via principale, rigettare l'appello proposto dall'
[...]
avverso la sentenza n.123/15 emessa dal Tribunale di Siena in data Parte_4 ata il 18-25.05.2015, perché infondato in fatto ed in diritto, con relativo rigetto di tutte le domande ex adverso azionate nel presente giudizio di riassunzione, con integrale conferma della impugnata decisione;
in subordine, in denegata ipotesi in cui l'Adita Corte, sulla base del principio enunciato dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 26114/2022 , ritenga concluso e perfezionato tra le parti il contratto di compravendita del macchinario modello Yanmar B 50 matricola 51372, ordinare all'
[...]
, di corrispondere alla il prezzo relativo Parte_5 COroparte_1 all'acquisto in misura di € 20.650,00 di cui alla proposta d'ordine del 08.05.03 in atti, senza operarsi alcun conguaglio e/o compensazione con la somma di € 14.340,00= ovvero quella maggiore o minore richiesta a titolo di risarcimento di danni ritenuti subiti dall'appellante in riassunzione, in quanto non dovuti e comunque ed in ogni caso non provati in corso di causa;
ovvero in ulteriore subordine, disporsi il conguaglio/compensazione tra il prezzo dovuto per l'acquisto del macchinario edile e la somma eventualmente riconosciuta all'appellante a titolo di risarcimento dei danni lamentati, ritenendosi in ogni caso non dovuta alcuna somma ex art. 96 c.p.c., in quanto anch'essa infondata e non provata. Con vittoria di spese e compenso professionale del presente giudizio di rinvio”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato in data 10.09.2003, la
[...]
(di seguito, per brevità, “ Parte_6 [...]
”) conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Siena la Parte_1 COroparte_1 asserendo l'inadempimento della convenuta rispetto ad un contratto di vendita, avente ad oggetto un escavatore usato, secondo l'attrice regolarmente perfezionatosi tra le parti, per il pagina 2 di 18 tramite dell'agente della , nei termini di cui alla proposta Parte_7
d'ordine datata 8.5.2003 allegata alla citazione, così chiedendo l'accoglimento di domande finalizzate ad ottenere il risarcimento di conseguenti danni, da conguagliare con il saldo prezzo (avendo l'attrice già corrisposto un acconto di € 5.000,00 sul corrispettivo convenuto di € 20.650,00 IVA compresa), legati in particolare: a) alla mancata fornitura di una “benna grigliata” (del valore di € 1.050,00, da sottrarre, pertanto, al dovuto), quale componente del macchinario incluso nella concordata fornitura ma mai consegnato, necessario per l'impiego del mezzo nei programmati lavori di spietramento di un terreno destinato all'impianto di un vigneto, ciò che aveva reso necessario affidare i lavori a terzi, al costo di € 28.050,00, sostenendo così l'attrice un maggiore onere economico rispetto alla possibilità di effettuare le opere in economia;
b) alle mancate riparazioni di alcuni difetti riscontrati sul macchinario, benché garantite dall'agente, con conseguente esborso diretto della somma di € 780,00; c) alle maggiori ore riportate sul tachimetro del mezzo (2.700) rispetto a quelle prospettate durante le trattative (1.600), la quale difformità giustificava un deprezzamento forfettario di €
1.200,00; il tutto per uno “sbilancio” a favore dell'attrice pari ad € 14.340,00, cui avrebbe potuto aggiungersi l'ulteriore voce di danno scaturente dalla revoca del beneficio dell'acquisto del carburante a prezzo agevolato, stante il mancato rilascio, da parte della CP_1
dei documenti giustificativi (fattura e libretto riportante le caratteristiche tecniche
[...] dell'escavatore) dei quali chiedeva fosse ordinata la consegna.
Si costituiva in giudizio la opponendo alla ricostruzione dei fatti COroparte_1 avversaria che nessun contratto si era mai perfezionato tra le parti, atteso che la proposta d'ordine dell'escavatore, subordinata alla sua approvazione, riportando condizioni di vendita frutto di personale iniziativa dell'agente (privo di poteri di rappresentanza) Testimone_1
e non in linea con le sue indicazioni e valutazioni di mercato, era stata ritenuta, con comunicazione del 16.5.2003 (ossia nella stessa data in cui la società ne aveva preso direttamente visione), nulla e inesistente sul piano giuridico;
che peraltro la proposta trasmessale presentava alcune correzioni rispetto alla prima versione redatta dall'agente
(rimasta in possesso della controparte e da questa poi non esibita) in quanto era stata esclusa dalla fornitura la benna grigliata e ridotto conseguentemente il prezzo da € 20.650,00 oltre
IVA (€ 24.780,00) ad € 20.650,00 IVA inclusa;
che il mezzo era stato consegnato solo in conto prova, in data 9.5.2003, sempre su personale iniziativa del , e non era mai stato Tes_1 più restituito, nonostante la richiesta di restituzione avanzata dalla con la COroparte_1 lettera del 16.5.2003; che anche la riscossione dell'acconto, versato nelle mani dell'agente con pagina 3 di 18 assegno mai posto all'incasso dalla società convenuta, esulava dai poteri di questi;
che dunque, i danni, comunque non provati, non trovano causa in alcun inadempimento contrattuale della difettando, a monte, la stipula di un valido contratto tra COroparte_1 le parti, tantomeno nei termini indicati dall'attrice.
2. A conclusione del giudizio di primo grado, il Tribunale di Siena, con sentenza n.
123/2015 pubblicata il 30.1.2015, rigettava ogni domanda attorea, ritenendo non provata la tesi del perfezionamento del contratto di vendita;
condannava l'attrice a restituire l'escavatore alla convenuta;
rigettava, per converso, la domanda riconvenzionale della COroparte_1 volta ad ottenere il pagamento di una somma a titolo di noleggio del bene per tutto il tempo in cui quest'ultimo si fosse trovato ancora nella disponibilità della controparte.
3. Proponevano appello la in via principale e la Parte_1 COroparte_1 in via incidentali;
entrambi i gravami venivano respinti con sentenza della Corte d'Appello di
Firenze n. 1331/2020 pubblicata il 17.7.2020, che confermava integralmente, quindi, le decisioni del giudice di primo grado. Per quanto qui interessa, la Corte osservava, sull'appello principale, affidato a due motivi, che:
- il primo motivo (riguardante l'apprezzamento delle circostanze da cui desumere la prova della conclusione del contratto, anche per effetto dei principi sulla rappresentanza apparente, della ratifica dell'operato dell'agente della o, comunque, del COroparte_4 comportamento concludente di questa, rappresentato, in particolare, dall'immediata esecuzione della prestazione avvenuta con la consegna dell'escavatore) non era fondato, in quanto la proposta d'ordine non era stata completata con la sottoscrizione delle condizioni generali di vendita presenti sul retro e mancava della firma della società presunta venditrice;
la consegna del veicolo era avvenuta solo “in conto prova per due giorni” e perciò non costituiva elemento comprovante l'intesa negoziale, al pari della consegna dell'assegno di €
5.000,00 a titolo di acconto sul prezzo pattuito, in mancanza di prova del relativo incasso da parte dell'appellata; era mancato, inoltre, il rilascio dell'attestazione di conformità relativa alla macchina venduta, necessaria per i veicoli privi di marcatura CE;
il contratto nemmeno poteva ritenersi concluso per rappresentanza apparente, in quanto la non COroparte_1 aveva ratificato l'operato del proprio agente e aveva immediatamente comunicato all'appellante la revoca della proposta d'ordine, sicché il suo comportamento non avrebbe potuto ingenerare nella controparte alcun affidamento sull'esistenza di poteri rappresentativi in capo al;
Tes_1
pagina 4 di 18 - parimenti da disattendere era il secondo motivo (relativo al rigetto dell'eccezione di incapacità a testimoniare di ed al mancato rilievo dell'inattendibilità della Testimone_1 sua deposizione, che aveva poi assunto valore decisivo nel contesto della sentenza) dato che la nullità della deposizione testimoniale resa da soggetto, in ipotesi, incapace avrebbe dovuto essere eccepita subito dopo l'espletamento della prova, ciò che nel caso specifico non era avvenuto.
4. La proponeva ricorso per cassazione avverso la citata pronuncia Parte_1 di Corte d'Appello, affidato a tre motivi, e la Corte di Cassazione, con ordinanza n. 26114/2022 pubblicata il 5.9.2022, in accoglimento dei primi due motivi e dichiarando assorbito il terzo, cassava la decisione in relazione alle censure accolte rinviando alla Corte d'Appello di Firenze in diversa composizione per la rivalutazione della vicenda contrattuale alla stregua dei principi esposti.
4.1 Giova riportare per esteso il testo dell'ordinanza: << Considerato: che il ricorso è affidato a tre formali motivi;
che, col primo, si invoca la violazione degli artt. 1325, 1326,
1327 e 1521 c.c. nonché dell'art. 113 c.p.c., in relazione all'art. 360 n. 3) c.p.c., oltre alla violazione e falsa applicazione degli artt. 132, comma 2° n. 4) c.p.c., 111 Cost. e 6 CEDU, in relazione all'art. 360 n. 3) c.p.c., giacché la Corte territoriale avrebbe invertito tra le parti il ruolo di proponente e quello di accettante, così errando in ordine al momento della conclusione del contratto ed alla tipologia stessa del negozio;
che, in particolare, si sarebbe trattato di una “vendita a prova” (ex art. 1521 c.c.), il cui superamento sarebbe stato comunicato all'agente locale, anche per il consenso concludente di controparte, manifestatosi attraverso la consegna del macchinario;
che, col secondo, si assume la violazione dell'art. 1362 comma 1° c.c., in relazione all'art. 360 c.1 n. 3) c.p.c., giacché i giudici di secondo grado si sarebbero discostati dai criteri interpretativi di cui all'art. 1362
c.c., considerato che l'accordo era stato raggiunto dalle parti su tutti gli elementi del contratto;
che la terza censura è volta a contestare la violazione degli artt. 11 comma 1° DPR
n. 459/1996, 11 preleggi D. Lgs. n. 81/2008, in relazione all'art. 360 c. 1 n. 3) c.p.c., nonché violazione e falsa applicazione dell'art. 132 comma 2° n. 4) c.p.c., 111 Cost. e 6 CEDU, in quanto la Corte toscana avrebbe incongruamente richiamato la necessità di un'attestazione di conformità del mezzo alla normativa europea;
che il primo ed il secondo motivo – scrutinabili congiuntamente per la loro identità di ratio - sono fondati;
che, per come ricostruiti i fatti dai giudici di merito, il rapporto intercorso si configurava come una fattispecie a formazione progressiva, in cui alla proposta del compratore (vincolato fin dal pagina 5 di 18 momento della sua manifestazione di volontà) si affiancava un'opzione di vendita (art. 1331
c.c.), nel senso che il venditore (la fornitrice del macchinario) si riservava di accettare oppure no;
che quindi sarebbe stato necessario valutare adeguatamente la volontà della
essendo del tutto irrilevante quella dell'agente, posto che nella COroparte_1 formazione dei contratti di compravendita di merci caratterizzati dalla clausola "salva approvazione della casa", l'agente per conto del venditore è sfornito di poteri di rappresentanza, di modo che la commissione vale come proposta contrattuale che si considera presentata dall'acquirente con la relativa sottoscrizione e trasmessa dallo stesso agente al venditore (Sez. 2, n. 3270 del 4 aprile 1987); che, in considerazione dell'effettiva consegna dell'escavatore, prima della formale risposta, ed a fronte della clausola contenente la dicitura “consegna urgente”, la Corte distrettuale non ha adeguatamente valutato se nella specie potessero ricorrere gli estremi dell'art. 1327 c.c. (e dunque se il consenso della si fosse manifestato attraverso la previa esecuzione) o quelli dell'art. COroparte_1
1521 c.c., che, essendo un contratto perfetto nei suoi elementi costitutivi ma sospensivamente condizionato all'esito positivo della prova (Sez. 2, n. 8491 del 29 aprile 2016), prevedeva unicamente la comunicazione da parte della ricorrente circa il superamento della prova;
che il terzo motivo resta assorbito;
che pertanto, in accoglimento del ricorso, la sentenza va cassata ed il giudizio rinviato alla Corte d'Appello di Firenze, in diversa composizione, affinché rivaluti la vicenda contrattuale alla stregua dei principi esposti e si pronunzi altresì con riguardo alle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo ed il secondo motivo di ricorso, assorbito il terzo, cassa la sentenza impugnata in relazione alle censure accolte e rinvia alla Corte d'Appello di Firenze, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità>>.
5. La ha quindi riassunto il giudizio per chiedere l'accoglimento Parte_1 delle conclusioni come in epigrafe trascritte, osservando in particolare che “in applicazione dei principi stabiliti dalla sentenza della Suprema Corte e dell'effettiva consegna dell'escavatore da parte della prima della formale risposta, a fronte COroparte_1 della clausola contenente la dicitura “consegna urgente”, ricorrono effettivamente gli estremi dell'art. 1327 Cod. Civ. o quelli dell'art. 1521 Cod. Civ. (ci si trova, dunque, di fronte a un contratto perfetto nei suoi elementi costitutivi ma sospensivamente condizionato all'esito positivo della prova, con la sola previsione della comunicazione del superamento della prova); la domanda proposta dalla società comparente, dunque, è fondata, così come fondato è l'appello proposto avverso la sentenza di primo grado”.
pagina 6 di 18 6. Radicatosi il contraddittorio, la nel costituirsi in giudizio, ha COroparte_5 chiesto il rigetto dell'appello e, con esso, delle domande prospettate dall'attrice nel giudizio di riassunzione, formulando altresì le richieste subordinate trascritte in epigrafe. La convenuta ha in particolare dedotto che, pur alla luce dei principi di diritto esposti dalla S.C., le pretese attoree non avrebbero potuto trovare accoglimento, essendo perciò corretta la decisione a suo tempo assunta dal Tribunale di Siena, non sussistendo, alla luce delle concrete circostanze del caso concreto, gli estremi della conclusione del contratto ai sensi dell'art. 1327 c.c. né quelli di una vendita a prova ex art. 1521 c.c. effettivamente perfezionatasi;
ha reiterato poi le proprie tesi difensive in ordine all'eccezione di incapacità testimoniare ex adverso sollevata ed in ordine alla prova dei danni lamentati;
ha dichiarato infine di “rinunciare” all'“appello incidentale”.
La causa è stata trattenuta in decisione in data 06/05/2025, sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte, a seguito di trattazione scritta, con i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
***
7. Il presente rinvio ha natura propria (o prosecutoria), perché consegue alla cassazione della sentenza d'appello per violazione di legge, come risulta inequivocabilmente dalla ordinanza di legittimità, che si è sopra trascritta (sulla distinzione del rinvio improprio o restitutorio da quello proprio o prosecutorio, già sostenuta dalla dottrina prevalente sulla base del disposto dell'art. 383 c.p.c., cfr., in giurisprudenza, Cass. sez. un. civ. 27.2.2008 n. 5087;
Cass. sez. 1^ civ.
2.2.2012 n. 1527; Cass. sez. 6^ civ. ord.
5.5.2017 n. 11120); con la conseguente applicabilità del presente principio: «Il giudizio di rinvio conseguente alla cassazione della pronuncia di secondo grado per motivi di merito (giudizio di rinvio proprio) non costituisce - come desumibile dall'art. 393 c p.c., a mente del quale alla mancata, tempestiva riassunzione del giudizio, non consegue il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, bensì la sua inefficacia, salvi gli effetti della sentenza della Corte di cassazione ed eventualmente l'effetto della cosa giudicata acquisito dalle pronunce emanate nel corso del giudizio - la prosecuzione della pregressa fase di merito, né è destinato a confermare o riformare la sentenza di primo grado;
esso integra, piuttosto, una nuova ed autonoma fase che, pur soggetta, per ragioni di rito, alla disciplina riguardante il corrispondente procedimento di primo o secondo grado, ha natura rescissoria (nei limiti posti dalla pronuncia rescindente) ed è funzionale all'emanazione di una sentenza che, senza
pagina 7 di 18 sostituirsi ad alcuna precedente pronuncia, riformandola o modificandola, statuisce direttamente sulle domande proposte dalle parti» (Cass. sez. 2^ civ. ord. 31.5.2021 n. 15143 rv 661405-01; in precedenza, Cass. sez. 6^ civ. ord. 20.4.2017 n. 10009 rv 643829-01).
È corollario di quanto appena affermato che dal presente giudizio non è ancora scaturita alcuna statuizione di merito fra le parti, fatta eccezione, naturalmente, per quegli accertamenti che costituiscano oggetto di giudicato interno.
Ne segue che non hanno diritto di cittadinanza le richieste di parte di riformare o confermare la sentenza di primo grado: essa è stata sostituita ex lege da quella d'appello, la quale, a sua volta, è stata cassata.
I riferimenti erronei delle parti, peraltro, non hanno altra conseguenza se non quella di richiedere d'essere corretti, nel senso che compete comunque alla Corte l'esame di merito delle domande che, quand'anche proposte sotto il nomen iuris di richieste di conferma o di riforma dei provvedimenti caducati (o di accoglimento o di reiezione di precedenti impugnazioni), valgono in sostanza come autonome domande proposte al giudice del rinvio.
Va dunque in sostanza nuovamente esaminata la domanda risarcitoria dell'attrice, che si fonda, in primis, sull'assunto dell'avvenuta conclusione di un contratto di vendita dell'escavatore nei termini riportati nella proposta d'ordine dalla medesima depositata
(ovverosia il documento allegato all'atto di appello e, a seguire, nuovamente prodotto, come doc. 4, in allegato alla nota di deposito del 31.3.2025).
8. Deve essere altresì premesso che le parti hanno solo parzialmente provveduto a depositare in questo grado i documenti facenti parte dei rispettivi fascicoli di parte in primo grado.
In particolare, l'attrice ha depositato solo la copia della proposta d'ordine dell'8.5.2003; la convenuta ha depositato solo l'altra copia della proposta d'ordine di cui ha dichiarato di essere entrata in possesso, il d.d.t. di consegna dell'escavatore, la lettera raccomandata a/r anticipata via fax del 16.5.2003 e la prova della relativa spedizione.
9. Ciò premesso, giova iniziare dal richiamare le opposte ricostruzioni delle parti circa i fatti accaduti.
La assume, in sintesi, di avere formulato, all'esito di contatti con Parte_1
l'agente della , la proposta d'acquisto dell'escavatore nei Parte_7 termini (economici e non) cristallizzati nel documento dalla medesima fornito in giudizio: si pagina 8 di 18 tratta di una “proposta d'ordine salvo approvazione della società COroparte_1
(così è intestato il modulo, evidentemente predisposto dalla società presunta venditrice, tanto che ne riporta tutti i dati all'inizio del foglio), datata 8.5.2003, nel quale gli spazi di interesse sono compilati a mano con indicazione (i) come oggetto dell'acquisto, dell'escavatore usato comprensivo di una “benna grigliata”, (i) del prezzo di € 20.650,00 comprensivo di IVA, (iii) della concessione della macchina “in conto prova per 2 g” con decorrenza dalla bolla di consegna e, infine, (iv) della consegna come “urgente”.
La sostiene quindi che il contratto si sia concluso perché, proprio in Parte_1 evasione di tale sua proposta, il mezzo le veniva consegnato il giorno seguente, 9.5.2003, ciò che evidenzierebbe il realizzarsi del meccanismo perfezionativo del contratto di cui all'art. 1327 c.c. (a mente del quale “qualora, su richiesta del proponente o per la natura dell'affare o secondo gli usi, la prestazione debba eseguirsi senza una preventiva risposta, il contratto è concluso nel tempo e nel luogo in cui ha avuto inizio l'esecuzione”) o comunque, necessariamente, l'accettazione della casa madre, espressa per fatti concludenti e giunta a conoscenza del proponente con la consegna del mezzo presso la sua sede.
La oppone di essere rimasta all'oscuro della proposta sino alla data COroparte_1 del 16.5.2003 quando, presane visione, scriveva alla per comunicarle di Parte_1 ritenere “nulla” la proposta “in quanto il prezzo applicato al miniescavatore Yamar usato oggetto della transazione non corrisponde alle indicazioni date dalla ns. direzione al ns. agente di commercio” (cfr. la lettera racc. a/r anticipata via fax prodotta). Al netto delle espressioni utilizzate (ivi compresa quella, che figura nell'oggetto della missiva, di “revoca proposta d'ordine”) è evidente che il significato della comunicazione è quello di una mancata accettazione della proposta. La consegna in conto prova dell'escavatore (a cura dell'
[...]
e per il tramite del vettore “ ”, come risulta dal d.d.t) avvenuta in data CP_6 CP_7
9.5.2003 sarebbe stata frutto di “personale iniziativa del ” (pag. 14 comparsa di Tes_1 risposta in primo grado), sia pure corrispondendo ad una “comune prassi commerciale adottata dalla allorché si tratti, come nel caso di specie, di beni COroparte_1 strumentali” (pag. 7 del medesimo scritto).
Secondo la tesi della la mancata accettazione della proposta, di cui Parte_1 alla prefata missiva del 16.5.2003, sarebbe tardiva, in quanto avvenuta in un momento in cui
(a) il contratto si era già perfezionato con la consegna dell'escavatore (v. quanto già sopra pagina 9 di 18 osservato) e (b) la condizione sospensiva rappresentata dall'esito positivo della prova si era già avverata, avendone la dato comunicazione all'agente della convenuta. Parte_1
La ha però aggiunto un particolare importante, ossia che la proposta COroparte_1
d'ordine dell'8.5.2003 di cui essa veniva a conoscenza “per quanto radicalmente nulla ed inesistente per non aver ricevuto alcuna accettazione e/o specifica approvazione da parte della società convenuta […], non prevedeva, comunque, la fornitura di alcuna benna grigliata, con la conseguenza che deve escludersi qualsiasi inadempimento a carico della
(così il concetto è riassunto nella memoria di replica del primo COroparte_1 grado). Segnatamente la suddetta società ha affermato di avere ricevuto una proposta diversa da quella fatta valere in giudizio dalla , in quanto la prima stesura di tale Parte_1 proposta era stata immediatamente rivista con delle correzioni attinenti proprio all'oggetto del contratto. Il punto è spiegato in dettaglio a pag. 5 della comparsa di risposta in primo grado: “La proposta d'ordine, subordinata all'approvazione ed accettazione della
[...]
è stata redatta in data 08.05.2003 dal Sig. , agente della CP_1 Testimone_1 società convenuta, senza poteri di rappresentanza, come risulta da relativo contratto in vigore tra le parti e stipulato il 01.06.2001 che si allega in copia ( doc. n.2). Detta proposta, sottoposta all'attenzione del Sig , padre del titolare della società Persona_1 attrice, presso il suo studio legale, prevedeva, inizialmente, la dotazione di n.1 escavatore usato tipo Yanmar B50 completo di impianto martello-2°velocità, cingolo in ferro –n. 2 benne + benna grigliata MM 1000 ( D 10)- concessa in conto prova per due giorni- decorrenza dalla bolla di consegna, il tutto per un importo pari ad € 20.650,00, oltre iva al
20% pari ad € 4.130,00, per un importo complessivo della suddetta fornitura di € 24.780,00
( doc.n.3/A). Poiché però, immediatamente dopo gli accordi di cui sopra, l' attrice Pt_4 espressamente dichiarava di voler sostenere una spesa massima di € 20.650,00, si conveniva di limitare la fornitura al solo escavatore usato, con esclusione della benna grigliata. Il provvedeva dunque alle necessarie correzioni e modificazioni della Tes_1 proposta d'ordine, cancellando di proprio pugno, quanto alla voce prezzo, l'importo iva di €
4.130,00 e specificando che la somma di € 20.650,00 era da ritenersi comprensivo di iva e, soprattutto e quel che più rileva, escludeva dalla fornitura in questione la benna grigliata sopra descritta, fatto questo poi divenuto motivo di contesa tra le parti e di grave inadempimento contrattuale da parte della secondo quanto COroparte_1 affermato da controparte. Dette correzioni e cancellazioni venivano però riportate regolarmente soltanto su due copie della proposta ( su quella dello stesso agente e su quella
pagina 10 di 18 poi tornata alla convenuta), ma a non anche sulla copia già in possesso della società interessata all'acquisto, copia che non veniva esibita dal Sig il quale asseriva, Pt_1 pretestuosamente, di non ritrovarla in quel momento”. In proposito, la ha COroparte_1 prodotto copia della stessa proposta d'ordine di cui si controverte, nella quale tuttavia risulta cancellata l'indicazione della benna grigliata dall'oggetto della fornitura (così come risultano cancellati, sulla colonna del prezzo, l'importo dell'IVA su € 20.650,00 e la somma di €
24.780,oo corrispondente al totale lordo;
cancellazioni queste ultime che, per la verità, compaiono anche sulla copia della proposta prodotta in giudizio dalla , la Parte_1 quale invece reca non cancellata la parte sulla benna grigliata).
10. Ora, seguendo quanto enunciato dalla Cassazione, ai fini della soluzione della controversia è da valutare adeguatamente la volontà della , mentre è “del COroparte_1 tutto irrilevante quella dell'agente, posto che nella formazione dei contratti di compravendita di merci caratterizzati dalla clausola "salva approvazione della casa",
l'agente per conto del venditore è sfornito di poteri di rappresentanza, di modo che la commissione vale come proposta contrattuale che si considera presentata dall'acquirente con la relativa sottoscrizione e trasmessa dallo stesso agente al venditore”. Appare quindi superfluo soffermarsi ulteriormente sui poteri dell'agente ed altrettanto è a dirsi per ciò che riguarda la rappresentanza apparente, di cui difettano, evidentemente, i presupposti, dato che risultava chiaro dallo stesso modulo compilato e sottoscritto dalla (rectius Parte_1 dal soggetto che agì per suo conto) che la proposta valesse “salvo approvazione della società
, sicché, impedendo la citata clausola che la società rimanesse COroparte_1 obbligata dall'operato di chi (agente) aveva raccolto l'ordinazione, in nessun modo un contratto tra le parti avrebbe potuto considerarsi concluso per mero scambio di consensi intervenuto con . Non potrebbe, dunque, l'attrice invocare sotto questo Testimone_1 profilo i principi dell'apparenza del diritto e dell'affidamento incolpevole, destinati ad operare solo “allorché vi sia, da un lato, la buona fede del terzo che ha stipulato con il falso rappresentante e, dall'altro, anche un comportamento colposo del rappresentato, tale da ingenerare nel terzo la ragionevole convinzione che il potere di rappresentanza sia stato effettivamente e validamente conferito al rappresentante apparente” (Cass. 27349/2023); a prescindere dalla mancata sottoscrizione delle condizioni generali riportate sul retro, era sufficiente, infatti, la clausola sopra riportata, presente nella parte frontale del modulo, a far comprendere come quest'ultimo (pur compilato alla presenza e dietro concertazione con pagina 11 di 18 l'agente) valesse solo come proposta, occorrendo, per il perfezionamento del contratto, una ulteriore manifestazione di volontà da parte della società.
È invece rilevante appurare se nella condotta della siano ravvisabili i COroparte_1 presupposti del principio di esecuzione rilevante ex art. 1327 c.c. o comunque quelli di una accettazione, per fatti concludenti, di una proposta di contratto di vendita a prova ex art. 1521
c.c. (quale contratto perfetto nei suoi elementi costitutivi ma sospensivamente condizionato all'esito positivo della prova, prevedendo la norma solo la comunicazione da parte del compratore circa il superamento di questa); in tal senso, la S.C. ha posto l'accento sulla necessità di valutare gli aspetti della effettiva consegna dell'escavatore, prima della formale risposta alla proposta, a fronte della clausola, inserita in quest'ultima, contenente la dicitura
“consegna urgente”.
10.1 Al riguardo, la giurisprudenza di legittimità ha già avuto occasione di riconoscere che la clausola “pronta consegna” in una proposta contrattuale (cui può ritenersi equivalente quella di “consegna urgente”) contiene la richiesta, da parte del proponente, che il destinatario esegua la prestazione immediatamente, senza preventiva risposta (cfr. Cass.
13013/1995 e, in precedenza, Cass. 993/1966). Alla fattispecie in esame può quindi considerarsi applicabile, in tesi, l'art. 1327 c.c.. Ad ogni modo ed anche ove volesse opinarsi diversamente, la consegna del mezzo, a fronte di una proposta del tipo di quella redatta dalla
, ben potrebbe integrare gli estremi di un comportamento concludente nel Parte_1 senso dell'accettazione.
Altro significato non potrebbe, invero, attribuirsi alla consegna del mezzo dopo la ricezione di una proposta di tal fatta, completa degli elementi essenziali di un contratto di vendita (a prova) ed accompagnata dalla specifica richiesta di avere al più presto disponibilità del bene, chiaramente nella prospettiva di poterlo subito utilizzare dopo il completamento positivo della prova, anch'essa prevista in tempi ristretti. A ritenere all'opposto, dovrebbe accedersi all'inverosimile tesi per cui, ottenuto il mezzo solo in conto prova, pur dopo la comunicazione di superamento di questa, il compratore avrebbe dovuto attendere una accettazione formale della venditrice, prima di poter ritenere concluso il contratto ed iniziare ad utilizzare il bene, con il che sarebbe stato evidentemente frustrato il suo interesse, manifestato dal tipo di condizioni e di termini indicati sulla proposta. Non appare causale, da questo punto di vista, il fatto che non siano state sottoscritte le condizioni prestampate pagina 12 di 18 presenti nel retro del modulo, prevedenti la riserva di accettazione per iscritto entro 30 giorni da parte della COroparte_1
Per altro verso, è poco credibile che la consegna sia avvenuta all'insaputa della società convenuta, come sembrerebbero fare intendere i suoi scritti difensivi. Nella originaria comparsa di risposta della si sostiene che fino alla data del 16.5.2003 COroparte_1 quest'ultima fosse “completamente all'oscuro di tutte le operazioni e trattative fino ad allora in corso”; si assume che l'escavatore venne consegnato alla “in conto Parte_1 prova, a far data dal 09.05.2003, dalla su personale iniziativa del COroparte_6
” (indicato però come agente privo di poteri di rappresentanza) e che la consegna “al Tes_1 solo fine di effettuare una prova dimostrativa del mezzo” corrispondeva ad una “comune prassi commerciale adottata dalla in caso di beni strumentali. COroparte_1
Tuttavia, non è credibile che l'uscita del mezzo dalla (società di cui COroparte_6 non sono meglio chiariti i rapporti con la per la consegna a terzi sia COroparte_1 avvenuta senza il placet della “casa madre”, solo per istruzioni date da un agente privo di CO poteri rappresentativi. Il d.d.t. prodotto riporta la come cessionaria e l' COroparte_1 come luogo di destinazione e in esso è presente la seguente annotazione in Parte_8 calce: “merce consegnata alla ditta in c/prova per conto della Parte_8 COroparte_1
.
[...]
In virtù di ciò, la convenuta avrebbe dovuto quantomeno dare la prova di un diverso svolgimento dei fatti, differente da ciò che la logica delle cose e le risultanze documentali del d.d.t. portavano (e portano) ragionevolmente a supporre.
10.2 Va però a questo punto di nuovo rimarcato l'ulteriore elemento portato all'attenzione dalla ossia il fatto che, secondo quest'ultima, la benna COroparte_1 grigliata (vero nodo del contendere) non rientrava nella proposta d'ordine del 8.5.2003 effettivamente trasmessale, in quanto tale proposta era stata riveduta e corretta rispetto all'inizio; la società convenuta, cioè, non si è limitata a dire di non avere accettato la proposta pervenutale (siccome non coerente con le proprie valutazioni di mercato) ma ha aggiunto che questa non comprendeva, comunque, nell'oggetto, la consegna della benna grigliata.
A fronte di tale contestazione, l'attrice era quindi onerata di provare che proprio, invece, la proposta da essa stessa prodotta in giudizio (quella per il prezzo di 20.650,00 IVA compresa con inclusa la benna grigliata) fosse giunta a conoscenza della convenuta prima pagina 13 di 18 della consegna dell'escavatore, in modo da poter attribuire a tale consegna effettivo valore di accettazione delle condizioni riportate sul detto documento.
La , in merito alla copia della proposta d'ordine prodotta dalla Parte_1 controparte, ha parlato di correzioni apposte unilateralmente e strumentalmente a posteriori
(“dall'agente , presumibilmente su pressione della società preponente nel malcelato Tes_1 intento di preconfezionare una linea difensiva compatibile con la versione data”, come si legge nella memoria di replica del primo grado) ed ha sostenuto doversi accordare prevalenza alla copia in suo possesso, ma, in realtà, da un canto la giurisprudenza richiamata a sostegno è nel senso opposto a quello invocato (le pronunce di legittimità richiamate a pag. 10 dell'atto di appello, riguardanti il tema delle notifiche, fanno riferimento alla prevalenza della copia ricevuta dal destinatario dell'atto; secondo Cass. 111/1986, 6309/1994 e 4358/2001, invero,
“Con riguardo al destinatario dell'atto ai fini della validità e regolarità della notifica va fatto riferimento alle risultanze della copia a lui consegnata”), dall'altro la società attrice, onerata della prova del fatto costitutivo della conclusione del contratto per l'incontro di volontà concordi, non ha proposto querela di falso nei confronti del documento depositato dall'attrice, recante la medesima data di quello da essa stessa prodotto e la firma della persona che contrattò in suo nome, quale mezzo processuale necessario per contestare l'autenticità delle correzioni apposte, ossia la cancellazione dall'ordinativo della benna grigliata.
A ciò si aggiunga che la deposizione di riportata negli scritti difensivi Testimone_1 della convenuta (deposizione sulla cui validità si è ormai formato il giudicato interno, non avendo la impugnato in cassazione la decisione della Corte d'Appello di Parte_1 rigetto del suo gravame sul punto) appare confermare gli assunti della società convenuta (“in occasione della trattativa che io feci con l'Avv. Fineschi Pianegiani……la fornitura sarebbe stata eseguita lo stesso con tre benne usuali senza la grigliata. Per la benna grigliata avrei rimediato a titolo di cortesia, la fornitura di una benna grigliata di un amico. Per la precisione si trattava di un prestito perché la benna grigliata sarebbe servita solo inizialmente per alcuni lavori. In conclusione l'azienda avrebbe per il prezzo stabilito, conseguito il macchinario dotato delle benne usuali, e tramite mio, anche della benna grigliata, senza aggiunta di prezzo. Preciso che secondo l'ordine che mi viene mostrato le benne che avrebbe fornito la sono solo 2. La proposta d'ordine che mi viene CP_1 mostrata è quella iniziale che poi fu modificata secondo l'accordo di cui ho detto sopra. Fu modificata in un secondo momento. Confermo tutte le altre circostanze”).
pagina 14 di 18 Quanto all'attendibilità della testimonianza, va osservato che, dichiarando di avere assunto personalmente l'impegno alla fornitura del componente richiesto dalla
[...]
, il teste ha reso dichiarazioni per certi versi contra sé (non potendo escludersi una Parte_1 sua responsabilità, quantomeno a titolo precontrattuale, per non avere dato seguito alla promessa fatta). Inoltre, possibili condizionamenti legati ai rapporti con le parti potrebbero ben sussistere, come per il , anche rispetto al teste, indicato dall'attrice, Tes_1 Persona_1
padre del legale rappresentante della e soggetto che firmò la
[...] Parte_1 proposta in sua vece. Certo è che non è stata fornita alcuna prova documentale dell'inoltro alla della proposta d'ordine comprendente la fornitura della benna grigliata al COroparte_1 prezzo di € 20.650,00 IVA compresa antecedentemente alla consegna avvenuta il 9.5.2003.
Come già detto, poi, l'attrice non ha proposto querela di falso avverso il documento di cui la ha dimostrato di essere in possesso, consistente in una proposta (firmata COroparte_1 dal lato dell'acquirente) a condizioni differenti.
11. Per gli esposti motivi, in definitiva, pur rivalutando la vicenda contrattuale alla stregua dei principi esposti nell'ordinanza della S.C., non è possibile ritenere integrato il fondamentale presupposto della domanda risarcitoria avanzata dall'attrice, ossia il perfezionamento di un contratto di vendita tra le parti avente ad oggetto la fornitura, con l'escavatore, della benna grigliata, asseritamente necessaria secondo l'attrice per dar corso alle lavorazioni pianificate, e che sarebbe rimasto in tale parte inadempiuto.
Il danno di cui è stato chiesto il ristoro è, invero, principalmente legato all'assenza del descritto componente (si legge nella citazione introduttiva che “l' Parte_4 alla fine del Giugno 2003, priva della c.d. “benna grigliata”, utilizzabile solo per tale specifico intervento ed in quanto tale commissionata, si vedeva costretta, per non arrestare i complessi lavori preparatori del terreno, concatenati l'uno all'altro e quindi con una tempistica da rispettare […] ad affidare lo spietramento dell'area da bonificare alla ditta
RA e Bari […] l'intervento di spietramento […] ha comportato un esborso pari a Eu.
28.050,00 (doc. 14) e avrebbe potuto essere evitato se si fosse potuto disporre per tempo della benna grigliata e quindi potuto eseguire in economia detto intervento con i mezzi aziendali ad un costo infinitamente inferiore”).
Per completezza si deve aggiungere che la prova del danno lamentato dall'attrice non è stata comunque fornita, in quanto la stessa ha inteso addebitare alla convenuta l'intera spesa dell'intervento affidato ad altra ditta, senza tenere conto dei costi che avrebbe sostenuto pagina 15 di 18 eseguendo in proprio le lavorazioni (in primis per l'impiego di propria manodopera, da sottrarre ad altre mansioni) e che ha invece risparmiato “esternalizzando” l'intervento. Di tali costi l'attrice avrebbe dovuto fornire opportuno dettaglio, onde consentire l'esatta determinazione del quantum spettante, e invece nulla si rinviene negli atti e nei documenti disponibili.
Può ulteriormente osservarsi, sulla scia di quanto eccepito dalla che COroparte_1 la avrebbe potuto in ogni caso evitare il danno consistente nell'esborso di Parte_1 decine di migliaia di euro per l'appalto dei lavori a terzi, reperendo altrove la benna grigliata mancante nell'escavatore, con possibilità di rivalersi poi per il relativo costo (di acquisto o di noleggio) nei confronti della convenuta. La stessa attrice ha quantificato in citazione il prezzo di una benna grigliata in appena € 1.050,00, a fronte degli oltre 28.000 spesi, sicché viene senz'altro in rilievo, in questo caso, la previsione dell'art. 1227 c.c., secondo cui il risarcimento non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza.
Quanto alle ulteriori domande avanzate, le stesse sono parimenti da respingere, anche per considerazioni ulteriori rispetto a quelle sopra svolte. La pretesa di consegna della fattura e del libretto riportante le caratteristiche tecniche dell'escavatore postula l'avvenuta conclusione di un contratto che, per quanto detto, nei termini sostenuti dall'attrice (i soli che la stessa ha inteso far valere in giudizio) non vi è stata. Il danno legato alla revoca del beneficio dell'acquisto del carburante a prezzo agevolato, prospettato come danno “futuro”, non è stato mai provato, né mai precisato nel relativo ammontare. La pretesa di vedersi riconosciuto un “deprezzamento” per il maggior numero di ore segnate dal tachimetro del mezzo è priva di fondamento, sia perché non consta una difformità rispetto a quanto prospettato nelle trattative o rispetto all'ordine (ove nulla fu indicato al riguardo), sia perché la stessa attrice affermava in citazione di avere accettato l'escavatore al termine della prova
“indipendentemente dalle difformità, rispetto alle caratteristiche illustrate nei colloqui, riscontrate nel mezzo”. Infine, la pretesa di rimborso del costo di riparazioni sostenute per problemi del macchinario (nella misura di € 780,00) si fonda sull'assunto che il Tes_1 avrebbe garantito l'intervento dell'officina della con una unità mobile;
di COroparte_1 tale circostanza non è stata però indicata la prova e, comunque, il , quale agente senza Tes_1 rappresentanza, non avrebbe potuto validamente impegnare la convenuta sul punto.
In conclusione, per i motivi esposti, le domande avanzate dalla Parte_1 devono essere rigettate.
pagina 16 di 18 12. La regolamentazione delle spese di lite, da effettuarsi unitariamente per i vari gradi di giudizio, deve tener conto della prevalente soccombenza dell'attrice. Infatti, se è vero che anche la è rimasta soccombente, sia in primo che in secondo grado, sulla COroparte_1 domanda di pagamento di una somma a titolo di corrispettivo di noleggio dell'escavatore, la
è rimasta soccombente su tutte le proprie domande, le quali hanno Parte_1 richiesto un assai superiore impegno difensivo, occupando ben più spazio nel processo e sulle quali, peraltro, si è concentrato esclusivamente il giudizio di rinvio.
Sussistono pertanto idonee ragioni per compensare le spese per la metà e per porre la residua quota a carico dell'attrice (con l'esclusione delle spese del giudizio di cassazione in cui la è rimasta intimata e non ha svolto, perciò, attività difensiva). COroparte_1
La liquidazione si opera in base al D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022 (§
2 per il primo grado, § 12 per il secondo grado e per il giudizio di rinvio), in base ai parametri medi (eccezion fatta per la fase 3 del giudizio di rinvio, per la quale si giustifica il dimezzamento del parametro medio per la modesta attività di trattazione). Il valore della causa è compreso nello scaglione da € 5.201 ad € 26.000. Pertanto:
1) per il primo grado: € 919,00 fase 1, € 777,00 fase 2, € 1.680,00 fase 3 ed € 1.701,00 fase 4, in tutto € 5.077,00, il cui 50% è pari ad € 2.538,50, oltre accessori di legge;
2) per il secondo grado: € 1.134,00 fase 1, € 921,00 fase 2, € 1.843,00 fase 3 ed €
1.911,00 fase 4, in tutto € 5.809,00, il cui 50% è pari ad € 2.904,50, oltre accessori di legge;
3) per il giudizio di rinvio: € 1.134,00 fase 1, € 921,00 fase 2, € 922,00 fase 3 ed €
1.911,00 fase 4, in tutto € 4.888,00, il cui 50% è pari ad € 2.444,00, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Firenze, sezione terza civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, anche istruttoria, disattesa, così provvede:
1. rigetta le domande proposte dalla Parte_6
;
[...]
2. compensa per il 50% le spese di lite tra le parti e condanna l'attrice a rimborsare alla convenuta la restante quota, che liquida: 2.1) per il primo grado, in complessivi € 2.538,50 a titolo di compensi professionali di avvocato, oltre al 15% sui compensi per rimborso forfettario di spese generali, nonché oltre cap e iva secondo legge;
2.2) per il secondo grado, in complessivi € 2.904,50 a titolo di compensi professionali di avvocato, oltre al 15% sui pagina 17 di 18 compensi per rimborso forfettario di spese generali, nonché oltre cap e iva secondo legge;
2.3) per il giudizio di rinvio, in complessivi € 2.444,00 a titolo di compensi professionali di avvocato, oltre al 15% sui compensi per rimborso forfettario di spese generali, nonché oltre cap e iva secondo legge.
Firenze, camera di consiglio del 13.9.2025
Il Consigliere estensore Paolo Masetti Il Presidente Carlo Breggia
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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