Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 24/04/2025, n. 1190 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1190 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I M E S S I N A
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Graziella Bellino, in esito all'udienza del 23.04.2025, fissata a trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 3599/2015 R.G. e vertente
TRA
c.f. , Parte_1 C.F._1
, c.f. , Parte_2 C.F._2
, c.f. , Parte_3 C.F._3
, c.f. Parte_4 C.F._4
, c.f. , Parte_5 C.F._5 ricorrenti, tutti rappresentati e difesi dall'avv. Nazareno Pergolizzi;
CONTRO
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 resistente rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe De Domenico;
E NEI CONFRONTI
in persona del legale rappresentante pro tempore, c.f. , resistente rappresentato CP_2 P.IVA_1
e difeso dall'avv. Antonello Monoriti.
Oggetto: inquadramento e ricostruzione posizione previdenziale
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 30.06.2015 i ricorrenti esponevano:
- di prestare servizio alle dipendenze della , ora Controparte_3 Controparte_4
, giusti contratti a tempo determinato e parziale, stipulati ai sensi della L.R. 29 dicembre
[...]
2003, n. 21, a cadenza quinquennale, puntualmente rinnovati a scadenza;
- che, con determinazione dirigenziale n. 1250 del 29 dicembre 2006, ai ricorrenti, inquadrati nella categoria C, erano stati attribuiti i profili di “istruttore perito agrario” (ricorrenti e ) e Pt_2 Parte_3
“istruttore amministrativo” (ricorrenti , e ); Pt_1 Per_1 Pt_5
1
- che, come da successiva nota dello Staff Vigilanza Venatoria Ambientale prot. n. 821 del
12.11.2007, anche gli altri quattro ricorrenti erano entrati a far parte del detto Ufficio dal
01.10.2007, avendo assunto il compito di “effettuare un lavoro di vigilanza e di controllo sull'attività venatoria ed ambientalista espletata dalla Provincia Regionale di ” ed avendo frequentato un corso CP_1 di formazione per il conseguimento della qualifica di “Guardia Ittica-venatoria, antincendio ed ambientale”;
- di aver pertanto concretamente svolto, dal 2007 in poi, attività di vigilanza e che, con determinazione dirigenziale del 24.04.2008, prot. n. 10/8.3, essi ricorrenti erano stati confermati nell'incarico di componenti del “servizio di vigilanza venatoria ed ambientalista”, con la precisazione che “nell'esercizio di tali funzioni acquisiscono la qualifica di pubblico ufficiale…”;
- che, con istanza n. 132 dell'11.02.2009, rimasta inevasa, nonché con successiva del 01.04.2010, avevano chiesto all'Amministrazione l'istituzione e l'attribuzione del profilo di “Istruttore di
Vigilanza Venatoria e delle Riserve”;
- che, con successiva delibera del Consiglio Provinciale n. 56 del 06.03.2012, l'Amministrazione aveva adottato il “Regolamento per l'esercizio della pesca in acque interne nel territorio provinciale”, il cui art. 5 prevedeva che “la vigilanza delle acque interne è assicurata…con il personale… da inquadrare nell'area di vigilanza”;
- che, con nota 1107 del 21.06.2012, il Dirigente dell' aveva Parte_6 invitato il Dirigente dell'Ufficio Personale della Provincia ad inquadrare i ricorrenti nell'area di vigilanza;
- che ancora nel 2013, il Dirigente U.O.C. “Protezione Patrimonio Naturale pesca in Acque Interne” aveva sollecitato l'inquadramento nell'area di vigilanza, profilo Istruttore di Vigilanza, fra l'altro, di essi ricorrenti;
- che erano, poi, transitati nel Corpo di Polizia Provinciale, con determina dirigenziale n. 5 del
06.12.2013, essendo stati in servizio, sino a quel momento, presso l'U.O.C. “Protezione Patrimonio
Naturale Pesca in Acque Interne”;
- di essere stati autorizzati dal Comandante del Corpo, con disposizione di servizio n. 10 del
30.01.2014, ad “effettuare un monitoraggio del territorio provinciale per individuare le zone dove si svolge l'attività sportiva della pesca in acque interne in attesa di avviare l'attività di vigilanza specifica”, durante l'orario di lavoro e con l'ausilio di autovettura di servizio, e di essere infine stati assegnati, con determina n.
185 del 20.02.2014, al “Nucleo vigilanza ittico-venatoria, floro-faunistica, silvo-pastorale e acque interne”;
2 - che era stata avviata, in esito alla deliberazione commissariale n. 46 del 17.02.2015, una rideterminazione dei profili professionali dei dipendenti dell'Ente secondo le mansioni concretamente svolte e sulla scorta delle dichiarazioni dei Dirigenti Responsabili e, nel caso della
Polizia Provinciale, del Comandante del Corpo;
- che il Comandante del Corpo aveva attestato che essi ricorrenti erano stati impiegati nei servizi di prevenzione e repressione dei reati relativi al bracconaggio ed alla caccia di frode, prestando parere favorevole al mutamento del profilo professionale;
- che, conseguentemente, il Commissario Straordinario aveva invitato il Dirigente dell'Ufficio
“Gestione del Personale e Servizi Informatici” a procedere “con la massima urgenza alla variazione dei profili professionali”;
- che, tuttavia, il Dirigente della III Direzione “Gestione del Personale e Servizi Informatici” aveva opposto un netto rifiuto in quanto la maggiore spesa derivante dal detto inquadramento non era ricompresa nella previsione di spesa per il personale dipendente fatta nel 2014 e non poteva essere prevista in virtù dei noti vincoli alla spesa del personale;
- che, nonostante tale rifiuto, il Commissario Straordinario aveva infruttuosamente “invitato e diffidato” il Dirigente della III Direzione “Gestione del Personale e Servizi Informatici” a variare i profili professionali.
Tutto ciò premesso, rilevavano di aver espletato mansioni afferenti all'Area di Vigilanza, profilo di “Istruttore di Polizia Provinciale”, e chiedevano che fosse riconosciuto il loro diritto al corretto inquadramento ed alle conseguenti differenze stipendiali, a far data dal 02.07.2007 per il ricorrente e dal 01.10.2007 per gli altri istanti, ivi compresa la c.d. indennità di vigilanza di cui all'art. Pt_2
37, comma 1, lett. b) del CCNL del 06.07.1995, con condanna di parte resistente al relativo pagamento ed alla ricostruzione integrale della loro posizione previdenziale, tramite versamento degli oneri all' il tutto con vittoria di spese e compensi di lite. CP_2
La , già , costituitasi con memoria Controparte_4 Controparte_3 del 24.06.2016, evidenziava come le concrete mansioni disimpegnate dai ricorrenti non costituissero titolo per l'inquadramento “automatico” nell'invocato profilo.
Rappresentava, altresì, di aver inquadrato i ricorrenti nel profilo di “Istruttore di Polizia Provinciale”, categoria giuridica C, posizione economica C2, giuste Determine Dirigenziali del 05.10.2015, deducendo quindi la carenza di interesse ad agire dei ricorrenti.
Quanto alle indennità stipendiali ex adverso richieste, evidenziava come la giurisprudenza fosse sfavorevole alle istanze del personale pubblico volte al riconoscimento delle differenze retributive correlate all'espletamento di mansioni superiori, osservando anche come l'indennità di vigilanza
3 ex adverso citata potesse essere corrisposta al solo personale formalmente inquadrato nell'Area
Vigilanza.
Eccepiva, inoltre, la prescrizione quinquennale dei crediti azionati e concludeva per il rigetto del ricorso, con vittoria di spese e compensi di lite da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
All'udienza del 11.02.2022 veniva disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell' CP_2
L' costituitosi con memoria dell'11.06.2022, chiedeva il rigetto delle domande nei propri CP_2 confronti stante l'intervenuta prescrizione dei contributi.
L'udienza del 23.4.2025 veniva sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte ed in esito al deposito delle stesse la causa veniva veniva decisa.
2. Preliminarmente va rilevato che risulta non contestato tra le parti che con Decreti del Prefetto di di attribuzione della qualifica di Agente di P.S. avvenuta per tutti i ricorrenti in data CP_1
11.7.2016 è stata riconosciuta agli stessi la qualifica di Agente di P.S. ai sensi dell'art. 5 della legge
65 del 1986.
I ricorrenti tuttavia agiscono in giudizio chiedendo che venga ritenuto e dichiarato che essi hanno disimpegnato mansioni riconducibili all'“Area di Vigilanza”, profilo di “Istruttore di Polizia
Provinciale”, categoria giuridica C, dal 02.07.2007 (ricorrente ) e dal 01.10.2007 (ricorrenti Pt_2
, e ), invocando, altresì, il proprio diritto al detto inquadramento Pt_1 Per_1 Pt_5 Parte_3 nonché alle relative differenze retributive per i periodi indicati in ricorso.
In particolare i ricorrenti chiedono il riconoscimento dell'indennità stipendiale di cui all'art. 37, comma 1, lett. b), primo periodo, del CCNL del 6 luglio 1995, norma che, rubricata “indennità”, sancisce che “1. Dal 1 dicembre 1995 le seguenti indennità competono nelle misure sottoindicate: …b) a tutto il personale dell'area di vigilanza, ivi compresi i custodi delle carceri mandamentali, in possesso dei requisiti e per l'esercizio delle funzioni di cui all' articolo 5 della legge 7 marzo 1986 n. 65: L.
1.570.000 annue lorde ripartite per 12 mesi;
al restante personale dell'area di vigilanza non svolgente le funzioni di cui all' articolo 5 della citata legge n. 65 del 1986 DPR: L. 930.000 per 12 mesi”.
Tale disposizione è stata confermata dalla successiva contrattazione collettiva, in particolare dall'art. 16 del CCNL del 22 gennaio 2004, ove la stessa è stata rideterminata nel quantum con decorrenza dal gennaio 2003: “1. L'indennità prevista dall'art. 37, comma 1, lett. b), primo periodo, del
CCNL del 6.7.1995 per il personale dell'area di vigilanza, ivi compresi i custodi delle carceri mandamentali, in possesso dei requisiti e per l'esercizio delle funzioni di cui all'art. 5 della legge n. 65/1986, è incrementata di € 25 lordi mensili per 12 mensilità ed è rideteminata in € 1.110,84 annui lordi con decorrenza dall'1.1.2003. 2.
L'indennità prevista dall'art. 37, comma 1, lett. b), secondo periodo, del CCNL del 6.7.1995 per il restante personale dell'area di vigilanza non svolgente le funzioni di cui all'art. 5 della citata legge n. 65/1986, è
4 incrementata di € 25 mensili lordi per 12 mensilità ed è rideterminata in € 780,30 annui lordi a decorrere dall'1.1.2003”.
Occorre quindi richiamare l'art. 5 della L. 65/1986 (Legge-quadro sull'ordinamento della polizia municipale - Funzioni di polizia giudiziaria, di polizia stradale, di pubblica sicurezza) a norma del quale “1. Il personale che svolge servizio di polizia municipale, nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza e nei limiti delle proprie attribuzioni, esercita anche: a) funzioni di polizia giudiziaria, rivestendo a tal fine la qualità di agente di polizia giudiziaria, riferita agli operatori, o di ufficiale di polizia giudiziaria, riferita ai responsabili del servizio o del Corpo e agli addetti al coordinamento e al controllo, ai sensi dell'articolo 221, terzo comma, del codice di procedura penale;
b) servizio di polizia stradale, ai sensi dell'articolo 137 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393; c) funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza ai sensi dell'articolo 3 della presente legge.
2. A tal fine il prefetto conferisce al suddetto personale, previa comunicazione del sindaco, la qualità di agente di pubblica sicurezza, dopo aver accertato il possesso dei seguenti requisiti: a) godimento dei diritti civili e politici;
b) non aver subito condanna a pena detentiva per delitto non colposo o non essere stato sottoposto a misura di prevenzione;
c) non essere stato espulso dalle Forze armate o dai Corpi militarmente organizzati o destituito dai pubblici uffici.
3. Il prefetto, sentito il sindaco, dichiara la perdita della qualità di agente di pubblica sicurezza qualora accerti il venir meno di alcuno dei suddetti requisiti.
4. Nell'esercizio delle funzioni di agente e di ufficiale di polizia giudiziaria e di agente di pubblica sicurezza, il personale di cui sopra, messo a disposizione dal sindaco, dipende operativamente dalla competente autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza nel rispetto di eventuali intese fra le dette autorità e il sindaco.
5. Gli addetti al servizio di polizia municipale ai quali è conferita la qualità di agente di pubblica sicurezza possono, previa deliberazione in tal senso del consiglio comunale, portare, senza licenza, le armi, di cui possono essere dotati in relazione al tipo di servizio nei termini e nelle modalità previsti dai rispettivi regolamenti, anche fuori dal servizio, purché nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza e nei casi di cui all'articolo 4. Tali modalità e casi sono stabiliti, in via generale, con apposito regolamento approvato con decreto del Ministro dell'interno, sentita l'Associazione nazionale dei comuni d'Italia. Detto regolamento stabilisce anche la tipologia, il numero delle armi in dotazione e l'accesso ai poligoni di tiro per l'addestramento al loro uso”.
Si richiama quindi la sentenza della Corte di Cassazione secondo cui “Ai sensi dell'art. 37, comma 1, lett. b), primo periodo, del CCNL del personale del Comparto delle Regioni - Autonomie locali e norme a garanzia dei servizi pubblici essenziali del 6 luglio 1995, l'appartenenza all'area di vigilanza costituisce dunque un presupposto indefettibile ai fini del riconoscimento del diritto alla percezione dell'indennità di vigilanza. La nozione di area di vigilanza si ricava dalla dichiarazione congiunta n. 5 del CCNL 31.3.1999 secondo cui: "Le parti dichiarano che ai fini dell'applicazione di quanto previsto dal comma 4 dell'art. 7 del presente contratto, per personale dell'area di vigilanza si intende il personale che svolge attività di prevenzione, controllo e repressione in materia di polizia locale, urbana, ittica, floro-faunistica, venatoria, rurale e silvo pastorale e di ambiente, le funzioni
5 demandate dalla legge n. 65/1986, da leggi e regolamenti regionali nonché le attività di custodia nelle carceri mandamentali ed al quale sia stata corrisposta la specifica integrazione tabellare di cui all'art. 37, comma 1, lett.
a) del CCNL del 6.7.1995, come modificato dall'art. 8 del CCNL del 16.7.1996". (Cass. 2025 n. 7411)
Si richiama inoltre la giurisprudenza di merito secondo cui “L'indennità di cui al primo periodo viene riconosciuta infatti al solo personale dell'area di vigilanza che, in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza conferita dal Prefetto, esercita in modo concreto tutte le funzioni previste dagli artt. 5 e 10 della legge n.
65/1986. L'indennità di cui al secondo periodo può essere corrisposta solo al personale in possesso di uno degli specifici profili professionali dell'area della vigilanza (cat. C), per il solo fatto del profilo posseduto, non essendone possibile l'estensione anche ad altre figure professionali, anche se assimilabili, non rientranti tuttavia nella nozione di “area della vigilanza”, come contrattualmente definita.”. (Trib. Messina n. 874 del 2024).
Inoltre “Il decreto prefettizio costituisce requisito indispensabile, poiché l'indennità di vigilanza è un emolumento volto a compensare l'esercizio di compiti che comportino specifiche responsabilità da parte del personale della categoria
C, necessariamente richiedenti, oltre un atto formale del responsabile del servizio competente, in cui devono essere specificate le funzioni per cui è assegnata la responsabilità, anche l'abilitazione. In assenza di abilitazione prefettizia, l'atto formale di nomina, pertanto, non può essere preso in considerazione, per la valutazione ai fini dell'attribuzione dell'indennità.”. (Tribunale di Teramo n. 14 del 2021.)
Va quindi rilevato che il possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza di attribuzione prefettizia costituisce condizione necessaria per il riconoscimento dell'indennità richiesta dai ricorrenti.
Inoltre va rilevato che oltre alle qualifica di agente di pubblica sicurezza è necessario lo svolgimento delle funzioni di polizia giudiziaria, di servizio di polizia stradale e delle funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza.
In particolare“Quanto, infine, alla richiesta di liquidazione della “indennità di vigilanza” di cui all'art. 37 comma 1, lett. b), primo periodo, del CCNL del 6.7.1995, come modificato dall'art. 16, comma 1, del CCNL del 22.1.2004, va richiamato, per motivarne l'assoluta infondatezza, il parere dell n. 1301, CP_5 nel quale si è precisato quanto segue. “L'indennità di cui all'art. 37, comma 1, lett. b), primo periodo, del CCNL del 6.7.1995, come modificato dall'art. 16, comma 1, del CCNL del 22.1.2004, come precisato dal Dipartimento della Funzione pubblica, con nota n.698 del 2 febbraio 2001, “….l'indennità di cui all'art. 37, comma 1, lett.
b) del CCNL (del 6.7.1995) compete al solo personale dell'area di vigilanza che, in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza conferita dal Prefetto, ai sensi della legge n. 469/1978, esercita in modo concreto tutte le funzioni previste dagli artt. 5 e 10 della legge n. 65/1986. L'indennità in parola, pertanto, non costituisce un'indennità professionale legata esclusivamente al mero possesso di un determinato profilo professionale né la stessa può collegarsi soltanto al possesso della qualifica prefettizia, ma presuppone necessariamente anche l'effettivo esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria, di servizio di polizia stradale e delle funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza.
6 Per tali ragioni non può essere corrisposta al personale che non espleti tutte le predette funzioni (cfr. art. 10, comma
2, legge n. 65/86). In base alle previsioni del CCNL del 31.3.1999 ed in particolare della declaratoria delle varie categorie di inquadramento professionale contenuta nell'allegato A del medesimo contratto collettivo, i profili del personale dell'area della vigilanza sono articolati esclusivamente nelle categorie C e D. Nell'ambito della suddetta regolamentazione, quindi, il profilo di inquadramento iniziale del personale dell'area della vigilanza si colloca esclusivamente nella categoria C. Conseguentemente, proprio tale disciplina porta necessariamente ad escludere che possa ipotizzarsi l'istituzione e la collocazione di un profilo professionale, riconducibile all'area della vigilanza, all'interno di una categoria inferiore a quella minima prevista dalla citata declaratoria dell'allegato A del CCNL del 31.3.1999. Indubbiamente, il CCNL del 31.3.1999 demanda alla autonomia organizzativa dei singoli enti la individuazione e descrizione dei profili professionali, non espressamente individuati nell'allegato A al suddetto
CCNL o aventi contenuti professionali diversi rispetto a questi ultimi, ritenuti necessari per assicurare il corretto funzionamento delle strutture e l'espletamento delle funzioni istituzionali. Tuttavia è altrettanto indubbio che, nell'esercizio di tale facoltà, gli enti sono comunque tenuti a definire i nuovi profili e a collocarli nelle corrispondenti categorie nel rispetto delle relative declaratorie, utilizzando in via analogica i contenuti delle mansioni dei profili indicati, a titolo esemplificativo, nel citato allegato A. Relativamente all'indennità prevista dall'art.37, comma 1 lettera b) secondo periodo del CCNL del 6.7.1995, come integrato dall'art.16, comma 2, del CCNL del
22.1.2004, si deve evidenziare che essa è un'indennità professionale che poteva e può essere corrisposta solo al personale in possesso di uno degli specifici profili professionali dell'area della vigilanza, per il solo fatto del profilo posseduto, anche se non svolge le funzioni di cui all'art.5 della L.n.65/1986 e a prescindere da ogni considerazione delle modalità e del luogo di erogazione della prestazione. Pertanto, non era e non è possibile l'estensione della stessa anche ad altre figure professionali, anche se assimilabili, non rientranti tuttavia nella nozione di “area della vigilanza”, come contrattualmente definita. Neppure era ed è possibile l'estensione ad altro personale non inquadrato in profili professionali dell'area della vigilanza, anche se appartenente ad uffici tecnici di collaborazione con la polizia municipale o svolgente attività autonoma di vigilanza. Il punto è un altro: se tale personale, indipendentemente dalle mansioni di fatto svolte, non è in possesso di un profilo professionale dell'area della vigilanza non aveva e non ha alcun diritto alla richiamata indennità (ad esempio, è stata sempre esclusa l'erogazione della indennità di cui si tratta agli ausiliari del traffico e della sosta). La nozione, abbastanza restrittiva, di personale dell'area della vigilanza, pertanto, è quella ricavabile dalla dichiarazione congiunta n.5 allegata al CCNL del
31.3.1999 (particolarmenterilevante perché attiene all'aspetto fondamentale di ogni contratto collettivo di lavoro e cioè il sistema di inquadramento del personale), secondo la quale deve intendersi tale: “…. il personale che svolge attività di prevenzione, controllo e repressione in materia di polizia locale, urbana, ittica, floro faunistica, venatoria, rurale e silvo pastorale e di ambiente, le funzioni demandate dalla legge n.65/1986, da leggi e regolamenti regionali nonché le attività di custodia nelle carceri mandamentali”. Inoltre, la stessa dichiarazione congiunta evidenzia anche la necessità del secondo requisito per cui deve trattarsi di personale: “… al quale sia stata corrisposta la specifica
7 integrazione tabellare di cui all'art.37, comma 1, lett. a) del CCNL del 6.7.1995, come modificato dall'art.8 del
CCNL del 16.7.1996”. (Trib. Taranto n. 774 del 2020)
Ciò premesso va rilevato che risulta dalla documentazione in atti che con determina dirigenziale del 2 luglio 2007 il ricorrente è stato nominato componente dell'ufficio di staff tecnico Pt_2 amministrativo per il coordinamento e il controllo dell'attività di vigilanza venatoria ed ambientale espletata dalla provincia e a seguito di provvedimento del 12 novembre 2007 anche i ricorrenti e sono entrati a far parte del predetto ufficio a far data dal 1 ottobre Parte_7 Pt_5 Parte_3
2007 assumendo il compito di effettuare un lavoro di vigilanza e di controllo sull'attività venatoria ambientalista espletata dalla Controparte_3
Tuttavia risulta preliminarmente non contestato tra le parti che i ricorrenti non erano in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza attribuita con decreto prefettizio.
Inoltre va rilevato che dall'esame della documentazione in atti e dalle dichiarazioni rese dai testi escussi non risulta provato lo svolgimento da parte dei ricorrenti di tutte le funzioni di cui all'art. 5 l. 1986 n. 65.
Infatti la teste ha dichiarato che i ricorrenti si occupavano di effettuare Testimone_1 sopralluoghi e controllavano le ditte.
Il teste ha confermato solo lo svolgimento di attività di vigilanza da parte dei Testimone_2 ricorrenti.
Alla luce delle superiori considerazioni non può riconoscersi neanche l'indennità di cui all'art. 37 lett. b) secondo periodo atteso che i ricorrenti non risultavano inquadrati in un profilo dell'area di vigilanza, risultando non decisiva la circostanza che svolgessero attività di vigilanza.
Infatti si richiama la Cassazione che con la sucitata sentenza n. 7411 del 2025 ha cassato la sentenza della Corte territoriale ritenendo che “La sentenza impugnata non è dunque conforme a tali principi, in quanto ai fini del riconoscimento del diritto alla percezione dell'indennità di vigilanza ha ritenuto sufficiente lo svolgimento di funzioni di vigilanza, e non ha invece ritenuto necessario l'inquadramento dei dipendenti nell'area di vigilanza effettuando il relativo accertamento.”
Alla luce delle superiori considerazioni il ricorso va rigettato risultando assorbito ogni ulteriore accertamento.
3. Atteso l'esito della lite e la particolarità e novità della questioni trattate vanno integralmente compensate le spese tra le parti.
Le spese della ctu sono poste a carico dei ricorrenti.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando così provvede:
- rigetta il ricorso;
8 - compensa le spese tra le parti;
- pone le spese della c.t.u., separatamente liquidate, a carico di parte ricorrente.
Messina, 24 aprile 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Graziella Bellino
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